Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 994/2022 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1233/2022 del Tribunale di Firenze e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Seghi e Parte_1
Niccolò Seghi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze,
via Lamarmora, n. 38; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Controparte_1
Singlitico e Filippo Singlitico del foro di Firenze;
APPELLATO
All'udienza del 04.06.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : < in totale riforma della sentenza n. 1233/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Firenze il 27.4.2022 nel procedimento iscritto al n. 7558/2018 R.G e
notificata il 29.4.2022, accogliere il gravame interposto e, per l'effetto, per le
motivazioni in narrativa, accogliere la domanda di tesi già avanzata in prime cure
dalla appellante e quindi: In tesi e nel merito, ritenuto non prescritto il credito di
1
accogliere la domanda attrice e per l'effetto, condannare il Signor Arch. CP_1
al pagamento di euro 420.000,00 per i lavori edili tutti svolti dall'attore
[...]
su incarico dei committenti nel cantiere sito in Bagno a Ripoli, via Controparte_2
Vernalese, 31, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in
corso di causa e/o che risulterà di giustizia;
oltre interessi e rivalutazione. - Con
vittoria di compensi e spese sia del precedente grado che del presente grado;
queste
da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. In subordinata via istruttoria, e
salvo gravame, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già indicate nelle
memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183, 6° comma cpc nonché nelle contestazioni già
articolate nelle medesime memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183, 6° comma cpc
relativamente alle istanze istruttorie ex adverso domandate. In particolare,
affinché venga disposta ctu come richiesta anche ai fini dell'art. 1657 cc>>.
Per <dichiarare inammissibile e/o improponibile Controparte_1
l'appello e comunque rigettarlo perché infondato anche nel merito. Con condanna
dell'appellante alla refusione dei compensi e delle spese di causa, oltre rimborso
spese generali, Cap ed Iva. Si reiterano tutte le eccezioni in rito ed in merito
sollevate nel procedimento di I grado e ci si oppone all'ammissione dei mezzi
istruttori riproposti da parte appellante nonchè della CTU richiesta in quanto
inammissibile poiché di natura meramente esplorativa, non avendo parte appellante
provato i fatti costitutivi della sua pretesa e non avendo dato prova di quali fossero
le opere realmente da lei eseguite>>.
I FATTI DI CAUSA
A far data dal 2003/2004 aveva appaltato a Controparte_1 [...]
, quale muratore in proprio e titolare di omonima ditta artigiana, Parte_1
i lavori di demolizione e ricostruzione di un corpo di fabbrica destinato a civile abitazione posto in Bagno a Ripoli.
Con atto di citazione del 25.05.2018 il conveniva il Parte_1
giudizio il committente per ottenerne la condanna al pagamento di €
2 420.000,00 quale saldo del corrispettivo a lui dovuto per i lavori svolti. In
particolare, deduceva di aver completato i lavori in data 31.10.2007, e nonostante non avesse ricevuto alcuna contestazione per i lavori svolti, non aveva percepito la remunerazione richiesta, salva una minima parte dell'importo come provato da alcuni assegni depositati dal convenuto per la complessiva somma di € 50.000,00.
In ragione di ciò, con lettera raccomandata del giugno 2017, aveva messo in mora il committente.
Si costituiva lo il quale, per quanto qui rileva, contestava il CP_1
credito, perché interamente pagato, e comunque estinto per prescrizione,
poiché la prima richiesta di pagamento era pervenuta nel marzo 2017,
mentre i lavori erano terminati al più nel giugno 2006.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione di dichiarazioni testimoniali, dalle quali il Tribunale riteneva provata la tesi del convenuto,
poiché il era stato incaricato della realizzazione delle sole opere Parte_1
murarie, e queste si erano concluse, al più tardi, nel giugno del 2006.
Rigettava quindi la domanda perché il credito era prescritto, condannando il alle spese. Parte_1
Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, notificata il 29.4.2022,
proponeva appello, con atto di citazione del 20 maggio Parte_1
2022, per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo lamentava il vizio di motivazione e l'erronea ricostruzione del fatto, allegando che i lavori erano stati ultimati nell'ottobre del 2007, con conseguente diversa decorrenza del termine di prescrizione. Invocava, allo scopo, le dichiarazioni dei testi Loutfi e che dimostravano come il aveva lavorato nel Tes_1 Parte_1
cantiere, personalmente ovvero a mezzo di proprio incaricato (il Loutfi) fino al giugno-luglio 2007. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice (che aveva ravvisato l'inattendibilità del teste Loutfi perché
3 risultavano pagamenti da parte dello per € 10.000 a dimostrazione CP_1
del fatto che il teste non aveva lavorato sul cantiere per conto dell'appellante, ma direttamente del committente), argomentava che,
invece, il teste era del tutto attendibile, posto che il pagamento della Tes_2
somma di € 10.000 da parte dello era molto risalente nel tempo e CP_1
la sua attendibilità era comprovata anche dalle dichiarazioni del teste il quale aveva dichiarato che il operava quale Tes_3 Tes_2
subappaltatore del . In più, la ditta Carcangiu era la sola ditta Parte_1
edile presente nel cantiere, come dimostrava la DIA. Quindi anche i lavori connessi alle modifiche esterne, per i quali era stata chiesta la proroga del fine lavori al 31.10.2007, erano stati svolti dalla stessa. Allegava, inoltre, che era da considerare inattendibile la testimonianza di , il quale aveva Tes_4
avuto un dissidio con il , rimarcando che anche l' non Parte_1 Tes_4
lavorava in autonomia come asserito, ma per conto di , anche Parte_1
perché le lavorazioni che dichiarava di aver svolto erano riconducibili a quanto appaltato a;
Parte_1
2) col secondo motivo faceva valere l'errata definizione del dies a quo
per il computo della prescrizione. Il termine non poteva essere individuato nella cessazione dell'attività all'interno del cantiere, ma nell'accettazione integrale dell'opera da parte dello e cioè nel tardo ottobre 2007. CP_1
Concludeva come in epigrafe per l'accoglimento della domanda di condanna della parte appellata al pagamento di € 420.000, previa consulenza tecnica d'ufficio.
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cod. proc. civ.. Nel merito ribadiva: a) che i lavori erano consistiti nella demolizione di un rudere e nella ricostruzione dell'abitazione; b) che il aveva eseguito solo una parte dei lavori Parte_1
edili consistiti nella sola manodopera per la realizzazione dell'involucro della casa e per tali lavori era stato pagato;
c) che i materiali erano stati
4 forniti e pagati dal committente d) che tutti gli altri lavori erano CP_1
stati eseguiti da altre ditte incaricate direttamente dal committente e da esso pagate. Faceva rilevare che il non aveva neppure fornito un Parte_1
capitolato o un elenco dei lavori effettivamente da lui svolti, né aveva fornito prova dei materiali utilizzati o depositato regolari DDT riferibili al cantiere oggetto di causa. Contestava che i lavori eseguiti dall'appellante riguardassero una superficie di 500 mq (o addirittura di 700 mq come allegato in appello), posto che l'intero complesso immobiliare oggetto dei lavori presentava una superficie lorda di mq. 319 e netta di mq. 270.
Ribadiva che i lavori commissionati al erano terminati nel Parte_1
giugno 2006, come rilevabile dal certificato di collaudo, mentre tutte le altre opere (rivestimenti, pavimentazione, sistemazione dell'area esterna,
installazione degli impianti ecc.) erano state eseguite da altre ditte direttamente incaricate e pagate da esso Ribadiva che il credito CP_1
era inesistente e comunque prescritto perché il primo atto interruttivo risaliva al marzo 2007, per cui non era neppure rilevante il fatto che nell'autunno del 2006 il fosse intervenuto per l'eliminazione di Parte_1
difetti riscontrati dopo l'accettazione dell'opera da parte del committente.
Concludeva per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello e delle istanze istruttorie avanzate dal , col favore delle spese. Parte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado e disattese le richieste istruttorie dell'appellante, all'udienza del 4.6.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano le note di precisazione delle conclusioni, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, avendo l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla
5 Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass.,
ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il passaggio alla fase decisoria preclude l'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cod. proc. civ..
I due motivi di appello si esaminano congiuntamente siccome connessi. Essi sono infondati.
Il diritto dell'appaltatore al compenso si prescrive in dieci anni dall'accettazione dell'opera (art. 1665, comma 5 cod. civ.).
Tale accettazione presuppone necessariamente che i lavori appaltati siano stati ultimati.
Ai fini della prescrizione, si tratta, quindi, di determinare quando l'appaltatore ha ultimato i lavori, per poi verificare quando vi è stata l'accettazione dell'opera da parte del committente.
Giova chiarire che i lavori sono stati appaltati al in assenza Parte_1
di un contratto scritto. Nondimeno può ritenersi provato che essi,
nell'ambito delle opere volte alla demolizione ed al rifacimento di un complesso immobiliare dotato di area esterna, siano consistiti nelle sole opere strutturali murarie e che il , come del resto rilevabile anche Parte_1
dall'elencazione delle opere indicate dallo stesso appellante, dalla quale può desumersi che egli non si sia occupato della realizzazione delle finiture,
degli impianti né dei rivestimenti interni. Il dato trova inoltre conforto anche nelle dichiarazioni del teste Ing. e del teste Tes_5 Tes_1
secondo cui l'appellante si era occupato solo dell'esecuzione delle opere
6 murarie e dell'assistenza muraria agli impiantisti (tracce e scassi per le scatole di derivazione, muratura delle vetrate).
In particolare, in base alle attendibili dichiarazioni del teste Ing.
progettista dei lavori, (sulla cui attendibilità non sono stati Tes_5
sollevati motivi di censura): <ho seguito i lavori delle strutture. I lavori sono
durati circa un paio di anni, da febbraio 2004 a gennaio 2006. … Il Parte_1
faceva le murature e le fondazioni … in generale direi che le opere murarie del
progetto le ha realizzate il . Analoghe dichiarazioni sono state rese Parte_1
dal teste secondo cui tutte le opere murarie e quelle di Tes_1
assistenza muraria all'impiantistica erano state realizzate nella primavera del 2006 e comunque entro l'estate del 2006 (<… ricordo che nella primavera
del 2006 l'attore finì le opere murarie e quelle di assistenza muraria
all'impiantistica. Dopo lui lasciò il cantiere e vennero le ditte chiamate a completare
gli impianti… com'è noto, gli impianti vengono realizzati solo dopo il
completamento delle opere murarie. … I lavori edili dell'attore sono consistiti in
opere murarie e sono stati completati entro l'estate del 2006)>>.
Nel giugno del 2006 le opere strutturali sono state collaudate (v.
relazione di collaudo del 16.06.2006 - doc. 6), e pertanto a tale data deve reputarsi che le murature erano state ultimate.
L'assistenza prestata dal agli impiantisti si è parimenti Parte_1
conclusa nel corso del 2006. Infatti, il teste idraulico, ha riferito di aver Tes_6
realizzato l'impianto di riscaldamento, l'impianto igienico sanitario e opere esterne nel giardino, precisando che: <non so dire se fosse stato fatto qualcosa
nel 2007, io ho una conformità dei lavori del 2006, so che sono stati fatti altri lavori
esterni successivamente a questa dichiarazione di conformità, ma non so se le ditte
li avevano fatti su incarico di o di . Parte_1 CP_1
Allo stesso modo il teste fabbro che si era occupato delle Tes_7
vetrate per incarico diretto dello ha riferito che le vetrate erano CP_1
state murate dal , precisando di essere stato pagato a fine 2006. A Parte_1
7 marzo 2007 il teste ha poi subito un intervento chirurgico ed ha cessato l'attività. Quindi il dato temporale da lui riferito può reputarsi preciso ed attendibile.
E, allo stesso modo, il teste (elettricista) ha riferito di aver Tes_8
realizzato gli impianti elettrici tra il 2005 ed il 2006 per incarico diretto dello e, conclusi i lavori, di essere poi tornato sul cantiere a giugno del CP_1
2006 per le finiture.
Può inoltre ritenersi provato che il non si sia occupato dei Parte_1
rivestimenti e delle opere di finitura degli interni e della sistemazione dell'area esterna, trattandosi di opere che sono state eseguite dalla ditta
(la quale ha posato “i pavimenti interni, i massetti dei garage, il piazzale Tes_4
fuori, [ha] messo autobloccanti nel piazzale di sopra, il rivestimento della strada che
dalla casa scende nel garage, tutti rivestimenti delle pareti esterne in cemento
armato, poi le pareti in pietra, i muretti in pietra”), come da quest'ultimo confermato in sede di audizione testimoniale, precisando di avere operato su incarico diretto dell'architetto che lo aveva pagato (v. verbale di CP_1
udienza del 31.10.2019). Né sull'attendibilità di questo testimone vi è
motivo di dubitare, in assenza di obiettivi ed apprezzabili elementi di valutazione che possono incrinare la veridicità di quanto dallo stesso asserito, non essendo allo scopo sufficienti le mere allegazioni con le quali l'appellante riferisce di presunte tensioni e rivalse tra e . Parte_1 Tes_4
Tantomeno può desumersi che le opere realizzate dall' siano Tes_4
state eseguite per conto del perché asseritamente rientranti in Parte_1
quelle commissionate alla parte appellante. Invero, in assenza di un contratto scritto, di un qualsiasi computo metrico e di un capitolato d'appalto, tale affermazione non è supportata da alcun elemento di valutazione che possa condurre a ritenerla veritiera, risultando invece dalla prova testimoniale espletata che l'arch. dirigeva i lavori CP_1
utilizzando varie maestranze con incarico diretto per le opere di rifacimento
8 del fabbricato. Neppure risultano provati pagamenti diretti effettuati dal in favore dell' , il quale ha dichiarato di non avanzare alcun Parte_1 Tes_4
credito perché interamente pagato dallo CP_1
Da tali dichiarazioni resta, dunque, confermato che il non Parte_1
si sia occupato degli impianti, dei rivestimenti e delle opere esterne, ma solo delle opere murarie.
Dette opere, in base alle dichiarazioni dei testi escussi ed al fatto che il collaudo strutturale è intervenuto nel giugno del 2006, possono reputarsi tutte concluse nel corso dell'anno 2006, ivi compresa l'assistenza murarie agli infissi ed agli impianti.
Va, invece, negato che il abbia operato sul cantiere ancora Parte_1
nel corso dell'anno 2007 tramite il . Quest'ultimo ha riferito di essere Tes_2
titolare di una ditta individuale e di avere eseguito due garages in cemento armato, la muratura degli appartamenti ed il tetto nel 2006. Il teste ha inoltre dichiarato che: <qualcosa l'ho fatto nel 2007, risale a giugno luglio, la terrazza e
le rifiniture interne, mi sembra anche l'impermeabilizzazione della terrazza>>.
Successivamente ha affermato che: <nei mesi di giugno e luglio 2007, come ho
detto prima, ho fatto l'impermeabilizzazione della terrazza, mi aveva chiamato il
sig. : non so dire, nello specifico, cosa altro fosse stato fatto in quel Parte_1
periodo>>.
Dalle dichiarazioni del teste non può affatto ricavarsi che le Tes_2
opere commissionate al si siano protratte sino al giugno/luglio Parte_1
2007 e ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo per la genericità delle dichiarazioni del teste che non consente di rilevare quali opere abbia realizzato dalla fine del 2006 al al giugno/luglio 2007. Né è chiaro a cosa si riferisca il teste quando parla dell'impermeabilizzazione delle terrazze (e,
in particolare, se essa sia consistita nella stesura della guaina sottostante le piastrelle o nella stesura di manti impermeabilizzanti posati sopra o esattamente in cos'altro) e quindi se tali opere potessero reputarsi o meno
9 rientranti nelle opere murarie appaltate al oggetto di causa, ben Parte_1
potendosi trattare di opere di finitura esterna intraprese dopo che i lavori murari appaltati al erano ormai terminati. Infatti, dato lo stato Parte_1
dei lavori (conclusi nel 2006 anche per quanto riguarda gli impianti principali), appare poco credibile che l'impermeabilizzazione e la posa della pavimentazione delle terrazze abbia avuto luogo nel giugno del 2007, posto che, come riscontrato anche dal teste la terrazza era stata Tes_1
impermeabilizzata già nell'estate del 2006 e comunque prima del periodo autunnale, come, peraltro, è verosimile ritenere, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori.
In secondo perché la deposizione del teste , come già rilevato Tes_2
dal primo giudice, oltre che generica, manifesta profili di inattendibilità,
laddove il teste afferma di aver lavorato su incarico del , mentre Parte_1
constano in atti pagamenti per € 10.000 ricevuti direttamente dallo CP_1
attestanti il fatto che il ha prestato la propria opera anche su incarico Tes_2
diretto del committente. Per cui la deposizione del teste appare poco Tes_2
credibile, dichiarando egli di non ricordare di aver ricevuto pagamenti dalla parte appellata, e, al tempo stesso, mostrando una certa lucidità di memoria,
nonostante il lungo periodo di tempo ormai trascorso, nell'affermare che
“ogni mese o ogni due mesi, con il Sig. si faceva la contabilità, e lui mi Parte_1
pagava” (v. verbale di udienza del 31.10.2019). In tal modo mettendo in dubbio la sua stessa attendibilità, non potendo il suo ricordo essere dettagliato su di un aspetto e non anche sull'altro.
Pertanto, tenuto conto che le dichiarazioni di conformità degli impianti (igienico sanitario, riscaldamento ed elettrico) sono tutte della prima metà del 2006 (docc. 7, 8 e 9), e che queste vengono rilasciate dalle ditte esecutrici alla fine del lavoro, previo collaudo dell'impianto, non si può che ritenere conclusa l'attività edile a quella data, essendo i lavori di
10 muratura propedeutici a quelli di posa degli impianti, e quindi necessariamente antecedenti.
Tali conclusioni non sono contraddette dal fatto che nella DIA sia indicata come unica ditta operante sul cantiere quella del , perché Parte_1
se è pur vero che nella comunicazione di inizio lavori compare solamente l'appellante tra le ditte edili, bisogna, tuttavia, anche dire che essa appare come unica ditta esecutrice dei lavori. A rigore, se si volesse ritenere provato quanto emergere dalla DIA se ne dovrebbe altresì concludere che la ditta si è occupata non solo dei lavori edili, ma anche di quelli Parte_1
relativi agli impianti e a tutte le opere a corredo della realizzazione ex novo
di una abitazione funzionale. Eppure, è un fatto incontestato tra le parti che gli impianti, gli infissi, ecc… siano stati realizzati da ditte diverse dalla che hanno operato in proprio, in quanto contattate direttamente Parte_1
dallo È dunque evidente che quella dichiarazione non può essere CP_1
assunta quale documento che rispecchia le ditte effettivamente operanti nel cantiere, ma solo come un mero adempimento burocratico redatto, per di più, nella maniera meno onerosa, in termini di accuratezza e competenza,
da parte del committente.
Neppure possono trarsi elementi di valutazione a sostegno della tesi sostenuta dall'appellante dal fatto che sia stata richiesta una proroga della data di fine lavori, siccome detta proroga era dovuta a modifiche esterne
(doc. 13), e quindi a lavori che ormai non erano più di competenza della ditta Carcangiu e che, come sopra anticipato, sono, invece stati eseguiti dalla . CP_3
In questo senso neppure ha rilievo concludente la relazione di fine lavori dell'ottobre 2007, non solo perché la proroga era stata concessa per eseguire le modifiche esterne, e quindi opere al di fuori dell'appalto della ditta Carcangiu, ma anche perché secondo un dato di comune esperienza,
in questo caso confermato dalle dichiarazioni del si “tende a Tes_5
11 rimandare la chiusura [dei lavori ndr] perché ci può essere sempre qualcosa da fare,
e infatti la chiusura dei lavori si presenta quando sta per scadere il permesso a
costruire o SCIA” (v. verbale di udienza del 31.10.2019). Quella
certificazione, dunque, non può rivestire il valore probatorio reclamato dall'appellante, al quale, come sopra anticipato, non erano stati appaltati tutti i lavori del cantiere, ma solo le opere in muratura.
Ritenuto che pertanto i lavori eseguiti dal siano stati Parte_1
ultimati, al più, nell'autunno del 2006, occorre adesso verificare quando il committente ha accettato l'opera, perché da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto dell'appaltatore al compenso (art. 1665,
comma 5 Cod. civile).
Giova precisare che per accettazione dell'opera si deve intendere quella inerente ai lavori oggetto dell'appalto, e non anche di tutte le opere collaterali e connesse a quella principale come suggerisce l'appellante. In un cantiere che vede impiegate diverse ditte artigiane per la realizzazione di un edificio, si avranno tante accettazioni quante sono le lavorazioni appaltate;
mentre non è sostenibile giuridicamente che il committente possa condizionare l'insorgenza del diritto al pagamento del prezzo rimandando l'accettazione delle lavorazioni già concluse all'ultimazione di tutte le opere, siccome autonomamente commissionate ad altre ditte.
Ciò posto, ritiene questa Corte provato che, sempre nel corso dell'anno 2006, sia intervenuta l'accettazione, ancorché tacita, delle opere realizzate dal da parte del committente. Parte_1
Infatti, con riguardo alle opere commissionate ed eseguite dal
, atteso l'esito positivo del collaudo del giugno 2006, alcuna Parte_1
riserva è stata sollevata dal committente, il quale ha proseguito nelle ulteriori lavorazioni e nelle opere di finitura (affidate ad altre ditte), in tal modo manifestando per facta concludentia che le opere murarie erano state da lui accettate (v. Cass., Sez. II, 1.03.2016, n. 4051). Le uniche contestazioni
12 sollevate dal committente risalgono ad epoca successiva, quando ormai le opere erano state consegnate ed ineriscono a vizi occulti (infiltrazioni) non rilevati in sede di collaudo, eliminati dal nell'autunno del 2006, Parte_1
come rilevato dal primo giudice senza specifici motivi di censura sul punto.
Pertanto, deve reputarsi che il termine di prescrizione del diritto dell'appaltatore al compenso sia maturato al più nell'autunno del 2016.
Il primo atto interruttivo astrattamente idoneo può individuarsi nella raccomandata del 10.3.2017, ricevuta dal destinatario quando ormai il termine di prescrizione era maturato ed il correlativo diritto estinto.
Ne consegue che l'appello va respinto.
Le ulteriori questioni (ivi comprese le istanze istruttorie dell'appellante) restano assorbite.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa (€ 420.000) ed ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con atto di citazione notificato il 24.05.2022 e depositato Controparte_1
il 25.05.2022 avverso la sentenza n. 1233/2022 del Tribunale di Firenze,
depositata in data 27.04.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla refusione delle spese del grado che Parte_1
liquida in 7.120,00€ per compensi, oltre rimborso delle spese generali al
15%, IVA e Cpa come per legge.
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
13 pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 17.02.2025
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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