Articolo 2872 del Codice civile
Articolo 2775 bisArticolo 2873
Versione
19 aprile 1942
Art. 2872.

(Modalita' della riduzione).

La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale e' stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni.

Questa restrizione puo' aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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