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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 17 dicembre
2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1709/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Parte_1
Buonajuto, presso il quale elettivamente domicilia, Ercolano, p.zza Trieste n. 4
APPELLANTE
E
, rappresentate e difesa dagli avv.ti Marco Pannone e Matilde Pannone, Controparte_1 presso i quali elettivamente domiciliano, in , via Tescione n. 14 Pt_1
APPELLATA
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto tempestivo appello avverso la sent. n. 1289 del 2024 con Parte_1 cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda di , aveva dichiarato il diritto di quest'ultima alla conservazione del Controparte_1 medesimo trattamento economico di quello goduto durante la vigenza dell'incarico di Direzione
Struttura Semplice “Coordinamento Funzionale area tecnico organizzativa”, rivestito sino all'aprile
2018, sino al maggio 2020, data di ritenuta programmata scadenza dell'incarico, revocato ante tempus per mutamento dell'atto aziendale.
Censurava la decisione del primo Giudice, insistendo sulla proposta eccezione di difetto di giurisdizione e, comunque, sull'infondatezza nel merito della domanda, avendo il Tribunale erroneamente disatteso l'argomento per il quale non sussisteva alcun diritto alla conservazione del trattamento economico pregresso, in quanto il conferimento dell'incarico dirigenziale non era stato seguito dal contratto individuale previso dagli artt 19 del d.l.vo n. 165 del 2011 e 28 del CCNL delle dirigenza medica.
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda proposta nei suoi confronti con il ricorso di primo grado della controparte.
Si costituiva , resistendo al gravame. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisone.
Va preliminarmente disatteso il motivo di appello fondato sula carenza di giurisdizione del Giudice ordinario.
Il presupposto della controversia in esame è dato dalla revoca di cui alla delibera n. 290 del 9 marzo
2018, intervenuta per sopravvenuta mancata rispondenza dell'incarico medesimo al nuovo assetto organizzativo e strutturale scaturente dal nuovo atto aziendale. La cognizione, tuttavia, non va estesa, anche secondo l'impostazione del primo Giudice, non oggetto di censura al riguardo, alla legittimità dell'atto di revoca, ma solo alle sue conseguenze, dato che la rivendica, di fatto, il mantenimento CP_1 del trattamento economico sino al programmato termine dell'incarico revocato (nel 2020, secondo il
Tribunale, nel 2025, secondo l'originaria pretesa del ricorso di primo grado).
Orbene, nel richiamare integralmente la ricostruzione normativa e giurisprudenziale di cui alla pronuncia impugnata, va rilevato che la S.C. (cfr. Cass., Sez. Un., 15.1.2021 n. 616) ha affermato che nella materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento (o di revoca) di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione operata dal ricorrente investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, assunto come non conforme a legge, che si sia estrinsecato nell'adozione dei cosiddetti atti di macro organizzazione.
2 Nella fattispecie al vaglio, invece, come già rilevato, la ricorrente, pur genericamente lamentando l'illegittimità della revoca, intervenuta per ragioni di ristrutturazione aziendale, ne prende sostanzialmente atto, limitandosi ad azionare il suo diritto (dunque un diritto soggettivo, e tale sarebbe se sussistente), in assenza di valutazioni negative, secondo l'art. 39, comma 8, del CCNL dirigenza medica, a un nuovo incarico di valore economico non inferiore a quello precedentemente ricoperto e revocato.
In tale contesto, non può residuare alcun dubbio sulla sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario, la res controversa non investendo alcuna valutazione diretta di legittimità di atti amministrativi, tantomeno di macrorganizzazione, ma le sole conseguenze economiche determinate dalla revoca, la cui natura giuridica viene analizzata solo strumentalmente alla definizioni di dette pretese economiche.
Ciò posto il ricorso è fondato nel merito.
Sono pacifiche e documentali le circostanze che hanno portato alla revoca dell'incarico all'odierna appellata, determinate da una ristrutturazione interna, con l'adozione di un nuovo atto aziendale, quindi con esclusione di qualsivoglia demerito da parte della lavoratrice, così come è indubbio il tenore della cit. previsione pattizia per la quale, ove il dirigente cessi ante tempus dalla posizione che prima ricopriva, soppressa per sole ragioni oggettive, gli spetti in sostanza il mantenimento del trattamento economico, cosa che nella fattispecie al vaglio altrettanto pacificamente non è avvenuto.
A tal punto diviene centrale il profilo sollevato da parte resistente/appellante circa l'effettivo regolare conferimento di un incarico dirigenziale, che è il presupposto indefettibile della situazione azionata.
Sostiene, al riguardo, l' che non essendo mai seguito all'atto di conferimento il Parte_2 contratto individuale, previsto dall'art. 19 del d.l.vo n. 165 del 2001 nonchè dall'art. 28 del CCNL della dirigenza medica, la nomina non si sarebbe mai perfezionata.
Tale assunto è corretto.
Come ci insegna la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 18.2.2019 n. 4683) il solo atto amministrativo di conferimento deve sempre essere eseguito, ai fini dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale, dalla successiva stipulazione del previsto contratto individuale;
in mancanza, l'interessato può avvalersi della tutela giurisdizionale per il risarcimento del danno, allegando e provando il danno subito, in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'Amministrazione, non potendosi la pretesa risarcitoria fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A..
Come sottolineato sempre dalla (arg. ex Cass., Sez. Lav., 1.12.2017 n. 28879), il rapporto Parte_3 dirigenziale, che ha natura negoziale, sorge proprio in virtù del contratto, che provvede a inserire il
3 dirigente nell'organizzazione dell'Ente, a puntualizzare il relativo inquadramento e il trattamento economico e a definire la tempistica.
Se ne deve desumere che lo svolgimento di funzioni dirigenziali in virtù del solo atto di conferimento, ma senza il contratto individuale che ad esso deve necessariamente accedere, ex art. 19 cit. e anche in base alla contrattazione collettiva, si configura come svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali. In tale ambito non ha forza l'argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata, per la quale il fatto che l'Amministrazione abbia sempre corrisposto una retribuzione superiore, propria del dirigente, e non avendo agendo in ripetizione, costituirebbe una conferma della definitività, pur senza il contratto, dell'attribuzione della posizione dirigenziale alla . CP_1
In realtà l'odierna opposta, avendo pur sempre svolto le funzioni dirigenziali, ha diritto a una corrispondente retribuzione, ex artt. 52 e segg. del d.l.vo del d.l.vo n. 165 cit. e 2126 c.c., per cui sarebbe certamente aggredibile una pretesa restitutoria, mentre il rilievo che dette funzioni siano venute meno, prima del tempo ipotizzabile, per volontà di parte datoriale non radica il diritto azionato al mantenimento del trattamento economico attraverso il conferimento di altro incarico, in assenza della formale instaurazione del rapporto dirigenziale, non avvenuta senza la stipulazione del contratto individuale.
Ne consegue che l'appello proposto va accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
In considerazione dell'oggettiva peculiarità, in fatto e in diritto, della vicenda azionata, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da
Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1 dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 17 dicembre
2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1709/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Parte_1
Buonajuto, presso il quale elettivamente domicilia, Ercolano, p.zza Trieste n. 4
APPELLANTE
E
, rappresentate e difesa dagli avv.ti Marco Pannone e Matilde Pannone, Controparte_1 presso i quali elettivamente domiciliano, in , via Tescione n. 14 Pt_1
APPELLATA
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto tempestivo appello avverso la sent. n. 1289 del 2024 con Parte_1 cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda di , aveva dichiarato il diritto di quest'ultima alla conservazione del Controparte_1 medesimo trattamento economico di quello goduto durante la vigenza dell'incarico di Direzione
Struttura Semplice “Coordinamento Funzionale area tecnico organizzativa”, rivestito sino all'aprile
2018, sino al maggio 2020, data di ritenuta programmata scadenza dell'incarico, revocato ante tempus per mutamento dell'atto aziendale.
Censurava la decisione del primo Giudice, insistendo sulla proposta eccezione di difetto di giurisdizione e, comunque, sull'infondatezza nel merito della domanda, avendo il Tribunale erroneamente disatteso l'argomento per il quale non sussisteva alcun diritto alla conservazione del trattamento economico pregresso, in quanto il conferimento dell'incarico dirigenziale non era stato seguito dal contratto individuale previso dagli artt 19 del d.l.vo n. 165 del 2011 e 28 del CCNL delle dirigenza medica.
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda proposta nei suoi confronti con il ricorso di primo grado della controparte.
Si costituiva , resistendo al gravame. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisone.
Va preliminarmente disatteso il motivo di appello fondato sula carenza di giurisdizione del Giudice ordinario.
Il presupposto della controversia in esame è dato dalla revoca di cui alla delibera n. 290 del 9 marzo
2018, intervenuta per sopravvenuta mancata rispondenza dell'incarico medesimo al nuovo assetto organizzativo e strutturale scaturente dal nuovo atto aziendale. La cognizione, tuttavia, non va estesa, anche secondo l'impostazione del primo Giudice, non oggetto di censura al riguardo, alla legittimità dell'atto di revoca, ma solo alle sue conseguenze, dato che la rivendica, di fatto, il mantenimento CP_1 del trattamento economico sino al programmato termine dell'incarico revocato (nel 2020, secondo il
Tribunale, nel 2025, secondo l'originaria pretesa del ricorso di primo grado).
Orbene, nel richiamare integralmente la ricostruzione normativa e giurisprudenziale di cui alla pronuncia impugnata, va rilevato che la S.C. (cfr. Cass., Sez. Un., 15.1.2021 n. 616) ha affermato che nella materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento (o di revoca) di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione operata dal ricorrente investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, assunto come non conforme a legge, che si sia estrinsecato nell'adozione dei cosiddetti atti di macro organizzazione.
2 Nella fattispecie al vaglio, invece, come già rilevato, la ricorrente, pur genericamente lamentando l'illegittimità della revoca, intervenuta per ragioni di ristrutturazione aziendale, ne prende sostanzialmente atto, limitandosi ad azionare il suo diritto (dunque un diritto soggettivo, e tale sarebbe se sussistente), in assenza di valutazioni negative, secondo l'art. 39, comma 8, del CCNL dirigenza medica, a un nuovo incarico di valore economico non inferiore a quello precedentemente ricoperto e revocato.
In tale contesto, non può residuare alcun dubbio sulla sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario, la res controversa non investendo alcuna valutazione diretta di legittimità di atti amministrativi, tantomeno di macrorganizzazione, ma le sole conseguenze economiche determinate dalla revoca, la cui natura giuridica viene analizzata solo strumentalmente alla definizioni di dette pretese economiche.
Ciò posto il ricorso è fondato nel merito.
Sono pacifiche e documentali le circostanze che hanno portato alla revoca dell'incarico all'odierna appellata, determinate da una ristrutturazione interna, con l'adozione di un nuovo atto aziendale, quindi con esclusione di qualsivoglia demerito da parte della lavoratrice, così come è indubbio il tenore della cit. previsione pattizia per la quale, ove il dirigente cessi ante tempus dalla posizione che prima ricopriva, soppressa per sole ragioni oggettive, gli spetti in sostanza il mantenimento del trattamento economico, cosa che nella fattispecie al vaglio altrettanto pacificamente non è avvenuto.
A tal punto diviene centrale il profilo sollevato da parte resistente/appellante circa l'effettivo regolare conferimento di un incarico dirigenziale, che è il presupposto indefettibile della situazione azionata.
Sostiene, al riguardo, l' che non essendo mai seguito all'atto di conferimento il Parte_2 contratto individuale, previsto dall'art. 19 del d.l.vo n. 165 del 2001 nonchè dall'art. 28 del CCNL della dirigenza medica, la nomina non si sarebbe mai perfezionata.
Tale assunto è corretto.
Come ci insegna la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 18.2.2019 n. 4683) il solo atto amministrativo di conferimento deve sempre essere eseguito, ai fini dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale, dalla successiva stipulazione del previsto contratto individuale;
in mancanza, l'interessato può avvalersi della tutela giurisdizionale per il risarcimento del danno, allegando e provando il danno subito, in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'Amministrazione, non potendosi la pretesa risarcitoria fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A..
Come sottolineato sempre dalla (arg. ex Cass., Sez. Lav., 1.12.2017 n. 28879), il rapporto Parte_3 dirigenziale, che ha natura negoziale, sorge proprio in virtù del contratto, che provvede a inserire il
3 dirigente nell'organizzazione dell'Ente, a puntualizzare il relativo inquadramento e il trattamento economico e a definire la tempistica.
Se ne deve desumere che lo svolgimento di funzioni dirigenziali in virtù del solo atto di conferimento, ma senza il contratto individuale che ad esso deve necessariamente accedere, ex art. 19 cit. e anche in base alla contrattazione collettiva, si configura come svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali. In tale ambito non ha forza l'argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata, per la quale il fatto che l'Amministrazione abbia sempre corrisposto una retribuzione superiore, propria del dirigente, e non avendo agendo in ripetizione, costituirebbe una conferma della definitività, pur senza il contratto, dell'attribuzione della posizione dirigenziale alla . CP_1
In realtà l'odierna opposta, avendo pur sempre svolto le funzioni dirigenziali, ha diritto a una corrispondente retribuzione, ex artt. 52 e segg. del d.l.vo del d.l.vo n. 165 cit. e 2126 c.c., per cui sarebbe certamente aggredibile una pretesa restitutoria, mentre il rilievo che dette funzioni siano venute meno, prima del tempo ipotizzabile, per volontà di parte datoriale non radica il diritto azionato al mantenimento del trattamento economico attraverso il conferimento di altro incarico, in assenza della formale instaurazione del rapporto dirigenziale, non avvenuta senza la stipulazione del contratto individuale.
Ne consegue che l'appello proposto va accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
In considerazione dell'oggettiva peculiarità, in fatto e in diritto, della vicenda azionata, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da
Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1 dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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