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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1344 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. AVANZATO Parte_1
VINCENZO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MONTALBANO
PATRIZIA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 29.04.2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 46/2024, emesso dal Tribunale di Agrigento in data
04.04.2024 su istanza della Controparte_2
con cui gli veniva ingiunto il pagamento della
[...] somma complessiva di € 69.538,83 per contributi soggettivi, integrativi e per maternità, oltre interessi, sanzioni ed accessori, relativamente alle annualità
1998, 2001, 2007 e dal 2009 al 2021.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, la prescrizione dei crediti contributivi per le annualità 1998, 2001, 2007 e dal 2009 al 2018, invocando l'applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 e 10, L. 335/1995; in subordine, ha dedotto l'erroneità e l'esorbitanza della pretesa per gli anni
1 successivi, in quanto non corrispondente al dovuto sulla base dei redditi dichiarati e dei regolamenti vigenti.
La si è costituita in giudizio, contestando integralmente le eccezioni CP_1 avversarie.
Ha sostenuto, in punto di diritto, che in mancanza di invio della dichiarazione reddituale da parte dell'iscritto, la prescrizione non decorre ex art. 19 della L.
773/1982, disposizione che continua a regolare il dies a quo anche dopo l'entrata in vigore della L. 335/1995; ha, inoltre, dedotto di avere inoltrato numerosi atti interruttivi nel periodo 2012-2023.
Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente veniva decisa all'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 27.5.25.
Motivi della decisione
Il presente giudizio origina dal ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2024, emesso in data 4 aprile 2024, con cui è stato intimato alla parte opponente il pagamento della somma complessiva di € 69.538,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di contributi previdenziali obbligatori (soggettivi, integrativi e per maternità), accessori, sanzioni ed interessi, relativi alle annualità comprese tra il 1998 e il 2021.
Appare opportuno precisare preliminarmente che “[…] che la trasformazione in enti privati dei soggetti pubblici che gestivano le assicurazioni obbligatorie dei professionisti, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 509 del 1994, non ha modificato la funzione dell'ente nel sistema come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto, posto che all'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti. La suddetta trasformazione, dunque, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale” (Cass. sent. n.
31459/2021).
2 Ne consegue che tutta la materia relativa agli obblighi contributivi dei professionisti iscritti alla Cassa di appartenenza è di rilievo pubblicistico in quanto funzionale alla realizzazione dei compiti assegnati dall'art. 38 della
Costituzione ai relativi enti di previdenza.
Sempre in ossequio ai precetti costituzionali l'iscrizione alla è CP_1 obbligatoria e non meramente facoltativa, essendo volta ad assicurare a tutti i lavoratori autonomi una tutela previdenziale, atteso che “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e Controparte_1 del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale CP_1
– essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito – avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (Cass. sent. n. 23627/2021, cfr. anche
Cass. sent. n. 4568/2021).
Tanto premesso, va altresì ricordato che nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'attore in senso formale è, di fatto, convenuto in senso sostanziale, in quanto soggetto che si trova a dover paralizzare la richiesta altrui;
il convenuto formale
è, invece, colui che tale richiesta invoca nel giudizio.
La diversa posizione processuale delle parti, sotto il profilo sostanziale, assume un particolare connotato sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio.
Posto, infatti, che l'opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale,
è sullo stesso che viene a gravare l'onere probatorio predetto. Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (Cass. sent.
n. 8718/2000; cfr. anche Cass. sent. nn. 22754/2013, 2421/2006, 24851/2005,
21245/2006).
Risolvendosi, dunque, il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di
3 conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi” (Cass. sent. n. 7036/1999; cfr. anche Cass. sent. nn. 475/1985, 3783/1985, 7777/1987, 297/1992,
10169/1997).
Discende da quanto evidenziato che, a prescindere dall'applicabilità dell'art. 635, comma 2, c.p.c., anche alle Casse di previdenza per il perdurante carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti (Cass. sent. n. 21735/2015; Cass. sent. n. 23616/2020), alcun rilievo assume nel presente giudizio a cognizione piena la questione della valenza di prova scritta del credito a norma dell'articolo 635, comma 2, c.p.c. della dichiarazione del Direttore dell'ente previdenziale, non discutendosi della validità o regolarità dei documenti alla stregua dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, bensì della sussistenza – in questo giudizio a cognizione piena – dei presupposti costitutivi della pretesa, che non trovano fondamento soltanto nella dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 635 c.p.c. ma anche nell'estratto conto previdenziale dell'opponente (versato nel fascicolo monitorio), attraverso il quale è agevole ricostruire l'ammontare degli importi richiesti e il relativo titolo, e nei Regolamenti della sulla contribuzione CP_1 tempo per tempo vigenti (tutti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo), ove all'art. 43 sono espressamente indicate le modalità di calcolo dei contributi, maggiorazioni, sanzioni e interessi dovuti da ogni iscritto nel caso di omesso e/o ritardato versamento dei contributi e dell'omesso invio della dichiarazione annuale alle singole scadenze (quanto alla rilevanza da riconoscere all'attività regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, si veda Cass. sent. n.
1841/2019; Cass. sent. n. 3461/2019). D'altro canto, stante l'immutata valenza pubblicistica della funzione previdenziale degli enti ex D.Lgs. 509/1994 anche dopo la privatizzazione, per la certificazione ex art. 54, L. 88/1989 trova applicazione l'insegnamento dei giudici di legittimità secondo cui la certificazione dell'ente previdenziale “in ordine ai dati afferenti alla situazione previdenziale e pensionistica del lavoratore fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati in possesso dell'ente nonché degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo” (Cass. sent. n. 6643/2020).
4 Nel caso di specie, è circostanza del tutto incontestata l'avvenuta iscrizione di parte ricorrente alla Cassa opposta, iscrizione che mai è stata revocata né risulta che la parte ricorrente sia stata cancellata. Dall'iscrizione dell'opponente alla non è revocabile in dubbio il Pt_2 correlato obbligo contributivo, atteso che è insegnamento di legittimità ormai consolidato (a partire da Cass. sent. n. 4568/2021) che i geometri iscritti al relativo albo sono tenuti all'iscrizione alla Cassa ed alla contribuzione almeno minima.
Ciò posto, va esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi per gli anni oggetto della pretesa monitoria. L'opponente, richiamando la legge 335/1995, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale e, dunque, la non debenza delle somme ingiunte per il mancato pagamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative.
Da un lato si è detto (Cass. sent. n. 4981/2014) che, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali;
dall'altro, però, non sono state unificate le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi.
Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge
20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1 dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge.
Si è, poi, rilevato (Cass. sent. n. 7000/2008; Cass. sent. n. 29664/2008, ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
la prescrizione dei contributi decorre dalla Controparte_1 trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.
Applicando le coordinate ermeneutiche appena richiamate al caso di specie, si rileva che per le annualità 1998 e 2001 non risulta prodotto alcun documento che attesti l'inoltro alla della dichiarazione. CP_1
5 Per le annualità successive al 2001, l'opponente ha affermato di aver regolarmente inviato le dichiarazioni reddituali, ritiene tuttavia il Tribunale che lo stesso non abbia fornito prova idonea, completa e convincente dell'effettiva comunicazione e ricezione da parte della CP_1
La documentazione prodotta (v. il file “ALL. N.
1-N. 19
[...]
allegato al ricorso in opposizione) non è sufficiente Controparte_3
a tale scopo.
Invero, i modelli cartacei per il 2003 e 2004 sono privi di attestazione di ricevuta di ritorno;
i modelli trasmessi in via telematica non sono corredati dalla quietanza di trasmissione rilasciata dal sistema informatico.
Le dichiarazioni dei redditi, presentate in formato PDF, risultano prive di certificazione ufficiale o prova di invio alla CP_1
In mancanza di tale prova, si deve concludere che tale adempimento non è stato effettuato correttamente.
In sostanza, l'opponente non ha fornito, come era suo preciso onere (cfr. Cass. sent. n. 14662/2016), la prova di avere inviato alla la comunicazione ex CP_1 art. 17 L. 773/82 dei dati reddituali, positivi o negativi, seppure regolarmente iscritto all'Albo e quindi obbligatoriamente alla CP_1
Ne deriva, pertanto, che il termine di prescrizione quinquennale non ha mai cominciato a decorrere, con la conseguenza che, a fronte della condotta omissiva dell'iscritto, la è stata impossibilitata a far valere Controparte_1 il proprio diritto al versamento dei contributi (Cass. sent. n. 22437/2015; Cass. sent. n. 4981/2014).
In linea di continuità con l'insegnamento della Corte di legittimità, occorre notare che tale impossibilità non è di mero fatto, ma giuridica, in quanto l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto costituisce inadempimento dell'obbligo normativo posto dall'art. 17 della L. n. 773/1982 e determina la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione dovuta
(Cass. sent. n. 9113/2007; Cass. sent. n. 4107/2012; Cass. sent. n. 6792/2013), sicché “in mancanza della comunicazione, come detto necessaria perché
l' possa effettivamente esigere il proprio credito, il termine di CP_4 prescrizione non decorre” (Cass. sent. n. 22437/2015).
Pur non volendo accedere a tale indirizzo interpretativo, si evidenzia che la ha fornito prova adeguata dell'inoltro di atti interruttivi validamente CP_1 notificati.
6 Nello specifico, sono state versate agli atti (doc. da 14 a 18 fasc. le CP_1 raccomandate A/R relative ai ruoli 2007, inviate il 17 gennaio 2013 (ruolo
2007), il 22 ottobre 2013 e il 21 giugno 2018 (ruolo 2008), il 14 febbraio 2019
(ruolo 2014), e il 17 dicembre 2019 (ruolo 2015).
Vi sono poi (doc. dal 19 al 24 del fasc. in atti le comunicazioni via PEC CP_1 per i solleciti di pagamento, riguardanti gli anni 2011, 2016 e 2017, inviate il 18 giugno 2020; solleciti per gli anni 2008, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020, inviate il 9 novembre 2021; solleciti per gli anni 2008-2018/2019, inviati il 15 marzo 2022; una nota di comunicazione generica di morosità del 13 aprile
2022; e infine una diffida di pagamento del 8 giugno 2023.
Tutti questi atti sono stati regolarmente consegnati, o restituiti al mittente per compiuta giacenza nel caso delle raccomandate cartacee, con intervalli infraquinquennali.
La parte opponente ha contestato, altresì, la quantificazione dei contributi richiesti, sostenendo che l'importo indicato nel decreto ingiuntivo sia eccessivo rispetto a quanto effettivamente dovuto, in base ai redditi dichiarati.
A tal proposito, si osserva che la ha fornito una dettagliata attestazione CP_1 del Direttore Generale, ex art. 635 c.p.c., accompagnata da un prospetto che riporta in modo chiaro e preciso gli importi dovuti per ciascun anno, comprensivi di eventuali versamenti già effettuati, oltre agli accessori (interessi, maggiorazioni, sanzioni), calcolati secondo le modalità previste dal
Regolamento sulla contribuzione (art. 43).
La metodologia utilizzata per la quantificazione dei contributi appare perfettamente conforme ai criteri legali e regolamentari, e, in assenza di contestazioni specifiche e analitiche da parte dell'opponente – che si è limitato a sollevare argomentazioni generiche – si deve ritenere che tale quantificazione sia corretta.
Non risulta nemmeno che la abbia omesso di considerare gli eventuali CP_1 importi già versati, come chiaramente evidenziato dalla presenza, in alcune annualità, della dicitura "importo residuo", che indica l'importo ancora dovuto dopo aver considerato i pagamenti precedentemente effettuati.
Pertanto, la quantificazione dei contributi richiesta deve ritenersi corretta e congruente con quanto dovuto.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione va rigettata.
7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii tenuto conto del valore, della materia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso in opposizione;
conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 46/2024, emesso in data 4 aprile
2024 dal Tribunale di Agrigento, dichiarandolo esecutivo;
liquida le spese di lite della presente fase in euro 4.201,00, oltre spese, IVA e
CPA, ponendole a carico di . Parte_1
Così deciso in Agrigento, 27/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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