Art. 3. Supporto alla programmazione agricola nazionale 1. Il termine fissato dall' articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 , da ultimo differito dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , e' ulteriormente prorogato, a decorrere dal 1 gennaio 1999, fino al completamento del riordino del Ministero per le politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Per la predetta finalita' e' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 375 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.
Nota all' art. 3 :
- Il comma 4 dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 1984, n. 194 , da ultimo differito dal comma 4 dell'art. 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), e' il seguente:
"4. In attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al fine di assicurare la necessaria continuita' nella programmazione e nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento previsto dall' art. 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartirsi secondo le finalita' e con le modalita' stabilite nel decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578 . Per concorrere al suddetto fine, il termine fissato dall' art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 , da ultimo differito dall' art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649 , e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione, del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.
Nota all' art. 3 :
- Il comma 4 dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 1984, n. 194 , da ultimo differito dal comma 4 dell'art. 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), e' il seguente:
"4. In attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al fine di assicurare la necessaria continuita' nella programmazione e nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento previsto dall' art. 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartirsi secondo le finalita' e con le modalita' stabilite nel decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578 . Per concorrere al suddetto fine, il termine fissato dall' art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 , da ultimo differito dall' art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649 , e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione, del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali".