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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 28067/2024
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< >> nato il Parte_1 C.F._1 Parte_1
20/03/1946 a LATERINA (AR), cod.fisc. C.F._1 Pt_1
(c.f. residente a [...]via San Grato
[...] C.F._1
5), giusta procura speciale patrocinato/a dall'Avv. DANZI ENRICO;
RICORENTE OPPONENTE
E
Controparte_1
<< > l'
[...] P.IVA_1 [...]
Controparte_1
(codice fiscale e partita iva con sede legale in Milano, Via Antonio P.IVA_1
Tolomeo Trivulzio n. 15, in persona del Commissario Straordinario, Prof. Avv.
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Maggioni Controparte_2
(codice fiscale – Fax 039/9005029 – PEC: C.F._2
ed elettivamente domiciliata in Monza Email_1
(MB), Via Italia n. 15 patrocinato/a dall'Avv. MAGGIONI GABRIELE;
RESISTENTE OPPOSTA
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
OGGETTO: Opposizione a Decreto ingiuntivo del 31/05/2024-06/06/2024 emesso al
n. 8001/2024 dal Tribunale di Milano (R.G. n. 19965/2024).
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte opponente proponeva Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 31/05/2024-06.06.2024 n. 8001 del Tribunale di Milano (R.G. n. 19965/2024) notificatogli il 20.6.2024 e pronunciato dal Tribunale di Milano, in accoglimento di domanda della
[...]
(di Controparte_1 Parte seguito , per il pagamento della somma capitale di €49.657,81 oltre accessori. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Eccepiva parte opponente la asserita e prospettata mancata registrazione dei contratti di locazione sottoscritti dal con il PAT, contestava (peraltro genericamente) gli estratti Pt_1 conto contabili allegati dal PAT e relativi alla complessiva e rilevante esposizione debitoria del conduttore (senza peraltro nemmeno offrire una diversa ed opposta
contro
- prospettazione contabile né allegando alcuna prova documentale di pagamenti intermedi
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> effettuati). Nulla allegava circa eventuali pagamenti intervenuti ed effettuati dal conduttore
Pt_1
Da ultimo prospettava la intervenuta prescrizione dei crediti del PAT. Chiedeva:
-disattesa ogni contraria istanza (anche di eventuale provvisoria esecuzione del decreto), dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo 6.6.2024 n. 8001 del Tribunale di Milano (R.G. n. 19965/2024) col favore di spese (anche generali forfetarie) e compensi di procedimento e successivi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva all'esito della difesa dell'opposto. In produzione:
1. decreto ingiuntivo notificato
2. procura alle liti
Parte Si costituiva ritualmente la controparte opposta non proprio atto difensivo contestando ex art. 115 I comma cpc (diffusamente ed in via anche documentale) e contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni rassegnate in atti. In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 8001/2024
– R.G.N. 19965/2024 del Tribunale di Milano in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale, accertare il diritto di credito dell' Controparte_1
(codice fiscale e partita iva , nei confronti del ricorrente in
[...] P.IVA_1 opposizione, di € 49.657,81 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 8001/2024 –
.G.N. 19965/2024 del Tribunale di Milano. In via subordinata accertare il diritto di credito dell'
[...]
(codice fiscale e partita iva Controparte_1
, nei confronti del ricorrente in opposizione e, per l'effetto, condannare il P.IVA_1
(codice fiscale ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via San Grato n. 5 al pagamento dell'importo di Euro 49.657,81 o dell'eventuale maggiore
o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al giorno di introduzione del procedimento monitorio ed agli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1284 c.c. e del D. Lgs. 231/02, dal giorno successivo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con le addizionali di legge. Su istanza di parte veniva concessa ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione (con ordinanza emessa il 20/11/2024 all'esito della udienza) del D.I. opposto del 31/05/2024- 06/06/2024 n. 8001/2024 emesso dal Tribunale di Milano (R.G. n. 19965/2024). Seguiva (con esito negativo) la procedura di mediazione. Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva con la trattazione. All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale
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<> dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare2 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 2 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo
l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella
"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005);
b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del
2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr.
Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n.
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<> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n.
27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n.
8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del
2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<> ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Entrambe le parti peraltro non hanno proposto istanze istruttorie di prova orale di alcun genere, né hanno da ultimo insistito per la loro ammissione. Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo. La mediazione come detto è stata regolarmente svolta ma con esito negativo e senza successo. La procura sostanziale (con rituale conferimento al procuratore speciale del pieno potere di disporre dei diritti sostanziali in giudizio) nella procedura di mediazione è stata ritualmente rilasciata dalla parte opposta PAT in favore del suo procuratore (come in atti anche comprovato documentalmente); sicchè anche sul punto le prospettazioni difensive del appaiono prive di riscontro e pregio ed andranno del tutto disattese. Pt_1
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<> Del resto nell'ambito della procedura di mediazione non è prevista come obbligata ovvero necessaria alcuna forma di autenticazione notarile della procura. La procura speciale conferita a un rappresentante sostanziale non necessita affatto di alcuna autenticazione notarile (non prevista del resto da alcuna norma positiva) bastando il conferimento di una procura sostanziale e speciale nelle forme previste dalla legge. La procura sostanziale, che come nel caso di specie è adeguata nella forma prescritta dalla legge, è sufficiente a conferire i poteri necessari al rappresentante, anche in assenza di autenticazione da parte di pubblico ufficiale rogante. La normativa sulla mediazione obbligatoria (D.Lgs. 28/2010) prevede la partecipazione personale delle parti al procedimento, ma consente che queste si facciano rappresentare da un delegato munito di procura speciale e sostanziale. Anche secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, la procura conferita a un rappresentante deve attribuire poteri specifici, sia per il rapporto sostanziale sia per la procedura di mediazione, tuttavia anche
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<> per la giurisprudenza di legittimità non vi è alcuna disposizione di legge o altra che richieda obbligatoriamente l'autenticazione notarile della firma. Laddove vi sia conferimento dei poteri di disporre dei diritti oggetto di giudizio tale conferimento è stato giudicato conforme alla legge. Nè peraltro l'organismo di mediazione (né il legale di parte in quella sede ed occasione ha mai sollevato obiezioni sulla Pt_1 validità della procura durante il procedimento. Estratto in copia…….
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<> Peraltro il difensore legale ben può anche essere (nessuna norma del resto lo esclude) il rappresentante sostanziale. Il legale del resto può agire sia come assistente tecnico ma anche come delegato sostanziale del cliente, purché dotato di procura specifica, in questo modo la centralità di questa figura nel procedimento di mediazione ne risulta rafforzata. La prospettata prescrizione del debito è risultata essere stata validamente interrotta ad ogni Parte effetto di legge dalla parte creditrice con propria ordinanza ingiunzione prima e con atto di diffida successivamente (entrambi documentati in atti e comunicati al debitore). Infatti il PAT notificava in data 19/06/2018 al (con consegna a mani dello stesso) Pt_1 una ingiunzione amministrativa n. 25/2017 che, oggi, risulta funzionale alla valida interruzione del termine di prescrizione (doc. 8) ad ogni effetto di legge.
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<> ….omissis…. Faceva seguito l'invio della diffida ad adempiere diretta ed indirizzata alla residenza del e ritualmente consegnata il 23/02/2022 (cfr. doc. 3) e non riscontrata dal debitore Pt_1
Pt_1
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<> In data 26/04/1978 e 11/11/1996 del resto risulta che l' avesse concesso in CP_3 locazione ad uso diverso dall'abitazione a l'immobile sito in Milano, Corso Parte_1
Italia n. 44 (magazzino tappezzeria e laboratorio-tappezzeria-negozio) come da contratti in atti versati. Per il laboratorio-tappezzeria-negozio, il canone di locazione annuale era pattuito in €7.666,80, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT da pagarsi in rate quadrimestrali anticipate ciascuna oltre oneri accessori, da corrispondersi alle medesime scadenze del canone. Per il magazzino-tappezzeria, il canone di locazione annuale era di €206,58, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT da pagarsi in rate quadrimestrali anticipate ciascuna oltre oneri accessori, da corrispondersi alle medesime scadenze del canone. Il costanza del rapporto locatizio-- non CP_4 provvedeva al pagamento di quanto dovuto (canoni di locazione e spese accessorie) da gennaio 2013 alla riconsegna degli immobili (riconsegna immobili del 14/05/2018 e del 22/06/2016), maturando una morosità pari ad €49.657,81. Il debitore in sede di opposizione non ha (nei fatto ed in concreto) mai negato la Pt_1 propria morosità ed esposizione debitoria (prospettando per contro la intervenuta prescrizione con la conseguente asserita intervenuta estinzione del proprio debito), né ha mai comprovato alcun pagamento satisfattivo e/o solutorio effettuato (anche solo intempestivo e/o tardivo ovvero anche solo parziale ed in acconto sul maggior dovuto) a fronte delle due locazioni del PAT . I due contratti di locazione intercorsi tra le parti PAT/Cennini sono stati compiutamente e Parte documentalmente allegati in atti dalla parte (con anche la loro avvenuta registrazione quando divenuta obbligatoria per legge). Il titolo contrattuale (i due contratti di locazione) in essere tra le parti sono quindi compiutamente documentati in atti;
parimenti a fronte della puntuale allegazione a cura di parte opposta degli inadempimenti di parte e della conseguente morosità maturata Pt_1 da parte del conduttore, rispetto alle obbligazioni contrattuali di pagamento dei canoni mensilmente dovuti alle scadenze contrattualmente pattuite e delle spese condominiali accessorie gravanti sulla parte conduttrice resistente, non risultano in atti documenti (bancari o contabili) di segno contrario e che contrastino la puntuale, diffusa ed articolata ricostruzione (anche contabile) della parte PAT opposta.
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<> Del resto in tema di locazione, il pagamento dei canoni costituisce una delle obbligazioni primarie ed essenziali che incombono sul conduttore, per cui l'omesso pagamento alle scadenze incide su tutta l'economia del contratto stesso e rende inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto. In assenza di materiale ed evidenze documentali in atti di segno contrario ovvero ostative all'accoglimento della domanda giudiziale, in assenza di una diversa comprovata ricostruzione (bancaria o contabile) ovvero anche solo di una
contro
-prospettazione contabile dei fatti offerta dalla parte la domanda della parte locatrice di condanna Pt_1 al pagamento delle somme debitorie comprovate e rimaste impagate a carico di parte conduttrice (positivamente ed attivamente onerata di provare ex art. 2697 II comma cc ed allegare pagamenti ad estinzione anche parziale delle obbligazioni contrattuali a proprio carico) deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, fondata e quindi da accogliere. In funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore. Infatti “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (ndr. ex art. 2697, II comma cc), la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. anche Cass. n. 21512/2019). Peraltro parte opponente non ha neanche documentalmente (l'unica Pt_1 documentazione offerta in atti dal è il decreto monitorio a lui notificato e null'altro) Pt_1 contestato3 --ex art. 115, I comma, ultima parte c.p.c.-- quanto documentalmente riscontrato
3 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e
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<> dalla parte opposta controparte, sicchè parte ricorrente, anche in ossequio al generale principio dispositivo4 della prova, nemmeno potrebbe ritualmente valersi5 né giovarsi del perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio
2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
4 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di
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<> conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. Peraltro seppure il ha inteso (seppur genericamente) negare la datazione Pt_1 dell'avvenuto rilascio ed effettuata riconsegna degli immobili dallo stesso condotti in Parte locazione alla parte locatrice/proprietaria non ha (per contro) inteso offrire alcuna diversa datazione delle stesse riconsegne dallo stesso documentata. Sicchè --anche ove si volesse concordare con la difesa la morosità della parte ricorrente finirebbe per Parte_1 essere addirittura ben ancora superiore dovendo ritenersi che --in assenza di prova di avvenuta riconsegna gli stessi locali da parte del (riconsegna questa obbligazione Pt_1 contrattuale ex lege proprio posta a carico del conduttore ex art. 1590 cc) i locali de quibus sarebbero da intendersi (ancora ad oggi in assenza di prova contraria) ancora ad oggi occupati dal (con tutte le conseguenze ed ulteriori implicazioni anche debitorie del Pt_1 caso). In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione6 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo.
economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
5 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 6 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della
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<> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito7, deve ritenersi allo stato assorbita8.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 28067/2024, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti così provvede e dispone:
-Rigetta e disattende l'opposizione proposta dalla parte ricorrente Pt_1 nato il [...] a [...], cod.fisc.
[...] C.F._1 come formulata avverso il decreto ingiuntivo del 31/05/2024-06/06/2024 al n. 8001/2024 (D.I. emesso dal Tribunale di Milano al R.G. n. 19965/2024) e, per l'effetto, conferma integralmente il summenzionato titolo giudiziale monitorio ad ogni effetto di legge anche ex art. 653, I comma, cpc;
-Condanna la parte ricorrente opponente nato il [...] a Parte_1
LATERINA (AR), cod.fisc. alla refusione, in favore della C.F._1 controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#7.487,15# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 7 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
8 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<> -Attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, si fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.
-Sentenza immediatamente esecutiva come per legge;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 18/03/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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<>
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< >> nato il Parte_1 C.F._1 Parte_1
20/03/1946 a LATERINA (AR), cod.fisc. C.F._1 Pt_1
(c.f. residente a [...]via San Grato
[...] C.F._1
5), giusta procura speciale patrocinato/a dall'Avv. DANZI ENRICO;
RICORENTE OPPONENTE
E
Controparte_1
<< > l'
[...] P.IVA_1 [...]
Controparte_1
(codice fiscale e partita iva con sede legale in Milano, Via Antonio P.IVA_1
Tolomeo Trivulzio n. 15, in persona del Commissario Straordinario, Prof. Avv.
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Maggioni Controparte_2
(codice fiscale – Fax 039/9005029 – PEC: C.F._2
ed elettivamente domiciliata in Monza Email_1
(MB), Via Italia n. 15 patrocinato/a dall'Avv. MAGGIONI GABRIELE;
RESISTENTE OPPOSTA
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OGGETTO: Opposizione a Decreto ingiuntivo del 31/05/2024-06/06/2024 emesso al
n. 8001/2024 dal Tribunale di Milano (R.G. n. 19965/2024).
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni.
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Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte opponente proponeva Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 31/05/2024-06.06.2024 n. 8001 del Tribunale di Milano (R.G. n. 19965/2024) notificatogli il 20.6.2024 e pronunciato dal Tribunale di Milano, in accoglimento di domanda della
[...]
(di Controparte_1 Parte seguito , per il pagamento della somma capitale di €49.657,81 oltre accessori. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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contro
- prospettazione contabile né allegando alcuna prova documentale di pagamenti intermedi
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Pt_1
Da ultimo prospettava la intervenuta prescrizione dei crediti del PAT. Chiedeva:
-disattesa ogni contraria istanza (anche di eventuale provvisoria esecuzione del decreto), dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo 6.6.2024 n. 8001 del Tribunale di Milano (R.G. n. 19965/2024) col favore di spese (anche generali forfetarie) e compensi di procedimento e successivi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva all'esito della difesa dell'opposto. In produzione:
1. decreto ingiuntivo notificato
2. procura alle liti
Parte Si costituiva ritualmente la controparte opposta non proprio atto difensivo contestando ex art. 115 I comma cpc (diffusamente ed in via anche documentale) e contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni rassegnate in atti. In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 8001/2024
– R.G.N. 19965/2024 del Tribunale di Milano in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale, accertare il diritto di credito dell' Controparte_1
(codice fiscale e partita iva , nei confronti del ricorrente in
[...] P.IVA_1 opposizione, di € 49.657,81 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 8001/2024 –
.G.N. 19965/2024 del Tribunale di Milano. In via subordinata accertare il diritto di credito dell'
[...]
(codice fiscale e partita iva Controparte_1
, nei confronti del ricorrente in opposizione e, per l'effetto, condannare il P.IVA_1
(codice fiscale ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via San Grato n. 5 al pagamento dell'importo di Euro 49.657,81 o dell'eventuale maggiore
o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al giorno di introduzione del procedimento monitorio ed agli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1284 c.c. e del D. Lgs. 231/02, dal giorno successivo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con le addizionali di legge. Su istanza di parte veniva concessa ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione (con ordinanza emessa il 20/11/2024 all'esito della udienza) del D.I. opposto del 31/05/2024- 06/06/2024 n. 8001/2024 emesso dal Tribunale di Milano (R.G. n. 19965/2024). Seguiva (con esito negativo) la procedura di mediazione. Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva con la trattazione. All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale
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3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo
l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella
"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005);
b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del
2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr.
Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n.
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25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n.
27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n.
8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del
2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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Pt_1
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Italia n. 44 (magazzino tappezzeria e laboratorio-tappezzeria-negozio) come da contratti in atti versati. Per il laboratorio-tappezzeria-negozio, il canone di locazione annuale era pattuito in €7.666,80, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT da pagarsi in rate quadrimestrali anticipate ciascuna oltre oneri accessori, da corrispondersi alle medesime scadenze del canone. Per il magazzino-tappezzeria, il canone di locazione annuale era di €206,58, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT da pagarsi in rate quadrimestrali anticipate ciascuna oltre oneri accessori, da corrispondersi alle medesime scadenze del canone. Il costanza del rapporto locatizio-- non CP_4 provvedeva al pagamento di quanto dovuto (canoni di locazione e spese accessorie) da gennaio 2013 alla riconsegna degli immobili (riconsegna immobili del 14/05/2018 e del 22/06/2016), maturando una morosità pari ad €49.657,81. Il debitore in sede di opposizione non ha (nei fatto ed in concreto) mai negato la Pt_1 propria morosità ed esposizione debitoria (prospettando per contro la intervenuta prescrizione con la conseguente asserita intervenuta estinzione del proprio debito), né ha mai comprovato alcun pagamento satisfattivo e/o solutorio effettuato (anche solo intempestivo e/o tardivo ovvero anche solo parziale ed in acconto sul maggior dovuto) a fronte delle due locazioni del PAT . I due contratti di locazione intercorsi tra le parti PAT/Cennini sono stati compiutamente e Parte documentalmente allegati in atti dalla parte (con anche la loro avvenuta registrazione quando divenuta obbligatoria per legge). Il titolo contrattuale (i due contratti di locazione) in essere tra le parti sono quindi compiutamente documentati in atti;
parimenti a fronte della puntuale allegazione a cura di parte opposta degli inadempimenti di parte e della conseguente morosità maturata Pt_1 da parte del conduttore, rispetto alle obbligazioni contrattuali di pagamento dei canoni mensilmente dovuti alle scadenze contrattualmente pattuite e delle spese condominiali accessorie gravanti sulla parte conduttrice resistente, non risultano in atti documenti (bancari o contabili) di segno contrario e che contrastino la puntuale, diffusa ed articolata ricostruzione (anche contabile) della parte PAT opposta.
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contro
-prospettazione contabile dei fatti offerta dalla parte la domanda della parte locatrice di condanna Pt_1 al pagamento delle somme debitorie comprovate e rimaste impagate a carico di parte conduttrice (positivamente ed attivamente onerata di provare ex art. 2697 II comma cc ed allegare pagamenti ad estinzione anche parziale delle obbligazioni contrattuali a proprio carico) deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, fondata e quindi da accogliere. In funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore. Infatti “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (ndr. ex art. 2697, II comma cc), la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. anche Cass. n. 21512/2019). Peraltro parte opponente non ha neanche documentalmente (l'unica Pt_1 documentazione offerta in atti dal è il decreto monitorio a lui notificato e null'altro) Pt_1 contestato3 --ex art. 115, I comma, ultima parte c.p.c.-- quanto documentalmente riscontrato
3 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e
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2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
4 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di
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economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
5 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 6 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 28067/2024, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti così provvede e dispone:
-Rigetta e disattende l'opposizione proposta dalla parte ricorrente Pt_1 nato il [...] a [...], cod.fisc.
[...] C.F._1 come formulata avverso il decreto ingiuntivo del 31/05/2024-06/06/2024 al n. 8001/2024 (D.I. emesso dal Tribunale di Milano al R.G. n. 19965/2024) e, per l'effetto, conferma integralmente il summenzionato titolo giudiziale monitorio ad ogni effetto di legge anche ex art. 653, I comma, cpc;
-Condanna la parte ricorrente opponente nato il [...] a Parte_1
LATERINA (AR), cod.fisc. alla refusione, in favore della C.F._1 controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#7.487,15# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 7 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
8 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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-Sentenza immediatamente esecutiva come per legge;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 18/03/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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