TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2101/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2101/2023 R.G.,
OGGETTO: divorzio contenzioso trasformato in congiunto promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Montalto Uffugo Settimo di Montalto (CS) nella Via Rita Levi Montalcini n. 18, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Padre Giglio pal. presso lo studio dell'avv. Oscar Parte_2
Musacchio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
via Luigi Maria Monti n.26, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Tica n.145, presso lo studio dell'avv. Cristina Italiano, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 5 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 22/11/2023); posta in decisione all'esito dell'udienza del 5 novembre 2024 sull'accordo conciliativo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 12/05/2023, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in Siracusa, in data 7/08/1991, (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 27, Parte II,
Serie A, Anno 1991).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio, con rito concordatario, con la sig.ra , in data 7/08/1991, Controparte_1
in Siracusa.
- di aver scelto il regime della comunione legale dei beni.
- che dalla loro unione sono nati due figli: (a Siracusa, il 4/10/1993) e (ad Augusta, Per_1 Per_2
il 30/09/1997), entrambi oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
- di essersi separato dalla moglie con decreto del 20/11/2011 del Tribunale di Cosenza, ove veniva stabilito che il ricorrente dovesse versare un assegno mensile di euro € 600,00 a titolo di mantenimento dei due figli e della ex coniuge, oltre alle spese straordinarie necessarie per il mantenimento dei figli, nella misura del 50 %.
- di aver depositato in data 28/12/2022, dinanzi al Tribunale di Cosenza, ricorso per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la (proc. R.G. n. 4979/2022); con memoria CP_1
depositata il 06/03/2023, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Siracusa, ai sensi dell'art. 4 L. 898/1970 così come riformato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 23.05.2008.
All'udienza del 10/05/2023, il Presidente Tribunale di Cosenza, dott.ssa Maria Luisa Mingrone, dichiarava con ordinanza la propria incompetenza in favore del Tribunale di Siracusa, concedendo alle parti i termini di legge per la riassunzione del giudizio.
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi a questo Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale competente adito pronunciasse la declaratoria invocata, stabilendo che nessun assegno di mantenimento dovesse essere corrisposto dal ricorrente in favore della resistente, né in favore dei figli maggiorenni, e ciò sin dalla data di deposito del ricorso, con la condanna dunque della resistente a rifondere eventuali somme indebitamente percepite nelle more. pagina 2 di 5 Con decreto del 12/10/2023, il Presidente ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 17/10/2023, fissando il termine del 30/06/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con memoria in riassunzione, depositata in data 20/07/2023, si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva, in via principale, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Siracusa, in quanto tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto;
nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare l'obbligo del di versare l'assegno Pt_1
divorzile in favore della ed in favore del figlio con addebito diretto mensile dall' CP_1 Per_2 CP_2
sul conto corrente della , contestualmente all'accredito della pensione o in subordine il CP_1
riconoscimento della somma una tantum pari ad € 40.000,00, a tacitazione di ogni pretesa economica a titolo di mantenimento.
All'udienza camerale suindicata, il Presidente - esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi – si riservava.
Con provvedimento del 23/10/2023, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, il Presidente confermava l'assegno di mantenimento di € 200,00 al mese, previsto in sede di separazione a carico di ed in favore di , con rivalutazione annua su base Istat e fissava l'udienza Parte_1 Controparte_1
del 9/04/2024 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Alla successiva udienza cartolare del 09/04/2024, assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 5/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
All'udienza del 5/11/2024, il Presidente, quindi, dato atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e di voler addivenire al loro divorzio alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto in data
25/06/2024 e depositato il 27/06/2024, poneva la causa in decisione senza la concessione dei termini di rito per rinuncia delle parti.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 22/11/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. pagina 3 di 5 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“a) le parti stabiliranno la propria residenza ove riterranno opportuno;
b) le parti, a decorrere dal mese di Luglio dell'anno 2024, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c) le parti dichiarano di non aver ulteriori aspetti economici da regolare avendo già definito tra loro ogni rapporto patrimoniale;
d) il Sig. rinuncia nei confronti della sig.ra a qualsiasi pretesa economica ed in particolare, Pt_1 CP_1
alla richiesta di restituzione integrale delle somme versate a titolo di mantenimento e degli interessi maturati, accettando che la sig.ra trattenga le somme versate in suo favore fino alla data odierna CP_1
ed altresì, il sig. rinuncia ad intraprendere qualsiasi altra azione giudiziaria nei confronti della Pt_1
medesima sig.ra non avendo più nulla a pretendere dalla medesima;
CP_1
e) la sig.ra accetta le predette rinunce e si impegna a restituire al sig. eventuali somme che CP_1 Pt_1 dovessero esserle accreditate direttamente dall' dal 01.07.2024 in poi;
CP_2
f) le parti concordano che le spese del giudizio iscritto al n. 2101/2023 R.G.A.C. devono essere compensate.”.
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti economici e, pertanto, il
Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, in Siracusa, in data 7/08/1991 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del CP_1
medesimo Comune al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 1991), alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. pagina 4 di 5 Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
19/11/2024.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2101/2023 R.G.,
OGGETTO: divorzio contenzioso trasformato in congiunto promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Montalto Uffugo Settimo di Montalto (CS) nella Via Rita Levi Montalcini n. 18, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Padre Giglio pal. presso lo studio dell'avv. Oscar Parte_2
Musacchio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
via Luigi Maria Monti n.26, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Tica n.145, presso lo studio dell'avv. Cristina Italiano, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 5 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 22/11/2023); posta in decisione all'esito dell'udienza del 5 novembre 2024 sull'accordo conciliativo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 12/05/2023, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in Siracusa, in data 7/08/1991, (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 27, Parte II,
Serie A, Anno 1991).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio, con rito concordatario, con la sig.ra , in data 7/08/1991, Controparte_1
in Siracusa.
- di aver scelto il regime della comunione legale dei beni.
- che dalla loro unione sono nati due figli: (a Siracusa, il 4/10/1993) e (ad Augusta, Per_1 Per_2
il 30/09/1997), entrambi oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
- di essersi separato dalla moglie con decreto del 20/11/2011 del Tribunale di Cosenza, ove veniva stabilito che il ricorrente dovesse versare un assegno mensile di euro € 600,00 a titolo di mantenimento dei due figli e della ex coniuge, oltre alle spese straordinarie necessarie per il mantenimento dei figli, nella misura del 50 %.
- di aver depositato in data 28/12/2022, dinanzi al Tribunale di Cosenza, ricorso per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la (proc. R.G. n. 4979/2022); con memoria CP_1
depositata il 06/03/2023, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Siracusa, ai sensi dell'art. 4 L. 898/1970 così come riformato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 23.05.2008.
All'udienza del 10/05/2023, il Presidente Tribunale di Cosenza, dott.ssa Maria Luisa Mingrone, dichiarava con ordinanza la propria incompetenza in favore del Tribunale di Siracusa, concedendo alle parti i termini di legge per la riassunzione del giudizio.
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi a questo Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale competente adito pronunciasse la declaratoria invocata, stabilendo che nessun assegno di mantenimento dovesse essere corrisposto dal ricorrente in favore della resistente, né in favore dei figli maggiorenni, e ciò sin dalla data di deposito del ricorso, con la condanna dunque della resistente a rifondere eventuali somme indebitamente percepite nelle more. pagina 2 di 5 Con decreto del 12/10/2023, il Presidente ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 17/10/2023, fissando il termine del 30/06/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con memoria in riassunzione, depositata in data 20/07/2023, si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva, in via principale, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Siracusa, in quanto tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto;
nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare l'obbligo del di versare l'assegno Pt_1
divorzile in favore della ed in favore del figlio con addebito diretto mensile dall' CP_1 Per_2 CP_2
sul conto corrente della , contestualmente all'accredito della pensione o in subordine il CP_1
riconoscimento della somma una tantum pari ad € 40.000,00, a tacitazione di ogni pretesa economica a titolo di mantenimento.
All'udienza camerale suindicata, il Presidente - esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi – si riservava.
Con provvedimento del 23/10/2023, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, il Presidente confermava l'assegno di mantenimento di € 200,00 al mese, previsto in sede di separazione a carico di ed in favore di , con rivalutazione annua su base Istat e fissava l'udienza Parte_1 Controparte_1
del 9/04/2024 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Alla successiva udienza cartolare del 09/04/2024, assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 5/11/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
All'udienza del 5/11/2024, il Presidente, quindi, dato atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e di voler addivenire al loro divorzio alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto in data
25/06/2024 e depositato il 27/06/2024, poneva la causa in decisione senza la concessione dei termini di rito per rinuncia delle parti.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 22/11/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. pagina 3 di 5 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“a) le parti stabiliranno la propria residenza ove riterranno opportuno;
b) le parti, a decorrere dal mese di Luglio dell'anno 2024, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c) le parti dichiarano di non aver ulteriori aspetti economici da regolare avendo già definito tra loro ogni rapporto patrimoniale;
d) il Sig. rinuncia nei confronti della sig.ra a qualsiasi pretesa economica ed in particolare, Pt_1 CP_1
alla richiesta di restituzione integrale delle somme versate a titolo di mantenimento e degli interessi maturati, accettando che la sig.ra trattenga le somme versate in suo favore fino alla data odierna CP_1
ed altresì, il sig. rinuncia ad intraprendere qualsiasi altra azione giudiziaria nei confronti della Pt_1
medesima sig.ra non avendo più nulla a pretendere dalla medesima;
CP_1
e) la sig.ra accetta le predette rinunce e si impegna a restituire al sig. eventuali somme che CP_1 Pt_1 dovessero esserle accreditate direttamente dall' dal 01.07.2024 in poi;
CP_2
f) le parti concordano che le spese del giudizio iscritto al n. 2101/2023 R.G.A.C. devono essere compensate.”.
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti economici e, pertanto, il
Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, in Siracusa, in data 7/08/1991 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del CP_1
medesimo Comune al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 1991), alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. pagina 4 di 5 Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
19/11/2024.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5