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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.45/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.25/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data
8.1.2022 e depositata il 10.1.2022, avente ad oggetto pagamento somme
vertente tra
c.f. , in persona del legale rappresentante, difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Marco Ferretti per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vania Bianca Limuti in Caltanissetta viale della Regione 45
- appellante - contro
c.f. , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2 difeso per procura in atti dall'avv. Fabio Giorgio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta viale Sicilia 62 - appellato -
All'udienza del 30.1.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.6.2019 (r.g. n.1162/2020), chiedeva Parte_1
al Tribunale di Caltanissetta ingiungersi al il pagamento della Controparte_1
somma di € 14.049/40, oltre interessi ex D.Lgs n.231/2002, quale cessionaria dei crediti vantati da Enel Sole s.r.l., in virtù della convenzione transattiva del 27.2.2002, giusta fattura n.1430058176 del 31.10.2014, rimasta insoluta nonostante diffida scritta al pagamento.
In accoglimento del ricorso, con decreto n.249/2019 del 18.6.2019 provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Caltanissetta ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre alle spese del procedimento.
Con atto di citazione notificato il 16.9.2019, il proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo, tra l'altro, l'inefficacia della invocata cessione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione per difetto di formale accettazione da parte dell'Ente ceduto (art.9 legge n.2248 del 1865) e, in via subordinata,
l'omessa dimostrazione della sussistenza del diritto di credito, sul quale, in ogni caso, non sono dovuti gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, trattandosi di credito originato da contratto stipulato anteriormente all'entrata in vigore del predetto provvedimento.
Con comparsa si costituiva deducendo l'inapplicabilità dell'art. 9 Parte_1
della legge 2248 del 1865 al caso di specie, in subordine ritenendo essere intervenuta l'espressa accettazione della cessione da parte del laddove Controparte_1
quest'ultimo aveva espressamente riconosciuto il proprio debito.
Inoltre, alla sorte capitale maturata andavano addizionati gli interessi calcolati secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.231/02, poiché il credito portato dalla fattura azionata era sorto nel 2014, in forza di un autonomo rapporto negoziale, avente origine nella Convenzione tra la cedente Enel Sole s.r.l. e l'opponente.
Istruita la causa con la documentazione allegata, ritenendo non assolte le condizioni per la valida cessione del credito nei confronti della P.A. previste dall'art.70 del R.D. 2240/1923
trattandosi di un “contratto promiscuo di gestione di impianti pubblici e fornitura di energia
elettrica (cfr pag.13 convenzione)”, con sentenza n.25/2022 il Tribunale di Caltanissetta
accoglieva l'opposizione, revocando il D.I. n.249/2019 e onerando Parte_1
alla rifusione delle spese di causa.
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato propone appello Parte_1
deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.70 R.D. N.2440 DEL 1923
L'art. 70 del R.D. 2240/1923 citato dal Tribunale, si limita in realtà a richiamare la disposizione di cui all'art.9 all. E della legge
2248 del 20.3.1865.
Tuttavia, l'art.9 all.E della legge 2248 del 20.3.1865 non è applicabile al caso di specie, poiché il credito azionato in via monitoria deriva da una convenzione denominata < nel Comune d >> (all.1 al ricorso per D.I.) ed è stato legittimamente ceduto ad un intermediario finanziario, ai sensi CP_1
della Legge 21 febbraio 1991 n.52.
La convenzione, come si legge all'art.1, < definisce l'accordo transattivo fra le Parti inerente i lavori di separazione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà
So.le., il successivo loro trasferimento in proprietà a e l'erogazione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria CP_1
e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ricadenti nell'intero territorio comunale>>.
Il Giudice di primo grado ha, invece, ritenuto che si tratti di un <
fornitura di energia elettrica (cfr pag.13 convenzione) >>, invece l'art.
3.5 a pagina 13 della Convenzione, denominato <
di energia elettrica>>, si limita a prevedere che << ogni rapporto contrattuale con la società distributrice, relativo alla pubblica illuminazione, sarà pertanto volturato a So.le. dalla data di decorrenza della Convenzione…>>.
La Convenzione non costituisce, pertanto, il contratto per la fornitura di energia elettrica, ma prevede semplicemente che i contratti per la fornitura già esistenti siano trasferiti dal gestore a So.l.e. nell'ambito della definizione transattiva della controversia insorta.
La fattura n.1430058176 del 31.10.2014 azionata in via monitoria (all.6 al ricorso per D.I.), infatti riguarda l'attività di gestione
Pa degli impianti e non l'erogazione di energia elettrica, oggetto dei diversi e già esistenti contratti volturati in capo a e. in forza dell'accordo transattivo;
il credito portato dall'indicata fattura è stato, allora, legittimamente ceduto ad un intermediario finanziario, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991,
Nel caso che ci occupa il credito è sorto in data 31.10.2014, sotto la vigenza dell'art.117 del D.Lgs 12.4.2006.
Ai sensi del'art.1 della legge 52 del 1991 <<
1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia >>.
Il credito portato dalla fattura azionata in via monitoria è un credito per lo svolgimento di un'attività di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, come tale ricompreso nel novero dei crediti cedibili dall'art.117 del D.Lgs 12.4.2006 applicabile ratione temporis, ed è stato acquistato da che è un intermediario finanziario la cui attività è disciplinata dal testo Parte_1
unico in materia bancaria e creditizia, avente nel suo oggetto sociale l'attività di acquisto dei crediti di impresa, come risulta dalla visura CCIAA.
Il ha ricevuto la notifica dell'atto di cessione, effettuato con scrittura privata autenticata, a mezzo PEC Controparte_1
in data 5.1.2018, senza nulla opporre nei successivi 45 giorni, ex art.117 co. 3 del D.Lgs. 12.04.2006 (all,4 al ricorso per D.I.).
La cessione risulta, pertanto, pienamente valida ed opponibile al ai sensi delle disposizioni vigenti ed Controparte_1
applicabili al caso di specie.
IN VIA SUBORDINATA, INAPPLICABILITÀ AL CASO IN ESAME DELL'ART.70 DEL R.D. 18 NOVEMBRE 1923 N. 2240
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga che l'art.9 all.E della legge 2248 del 1865 non risulti superato dalle norme di legge citate nel primo motivo di appello, il Giudice di primo grado l'ha, in ogni caso, erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie perché: 1) il credito non è relativo ad un rapporto continuativo di somministrazione o fornitura;
2) la convenzione è
giunta alla sua naturale scadenza in data 17.6.2017 Si chiede, pertanto, che la Corte di Appello, in via subordinata, voglia dichiarare che il credito non è relativo ad un rapporto continuativo di somministrazione (o fornitura) e che la Convenzione tra le parti aveva perso efficacia per decorso del termine finale, con conseguente inapplicabilità dell'art.9 all.E della legge 2248 del 1865
IN VIA SUBORDINATA - ERRONEA RITENUTA INSUSSISTENZA DELL'ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga applicabile l'art.9 della legge 2248 del 1865 al caso di specie, si osserva che lo stesso prevede la cedibilità del credito della P.A. ove la stessa abbia accettato tale cessione.
La norma non prevede alcuna particolare modalità per la manifestazione del consenso, né prevede che lo stesso debba essere espresso entro un dato termine.
E' allora agevole rilevare che la cessione è stata accettata dal opponente, laddove ha espressamente riconosciuto il CP_1
proprio debito, con la comunicazione sottoscritta dal Sindaco in data 15.2.2019. (all.5 al ricorso per D.I.).
L'espressa accettazione del opponente risulta sottoscritta dal Sindaco e non è mai stata disconosciuta da controparte, CP_1
facendo espresso riferimento alle “cessioni di credito Rep. 55662 – Racc. 28000 del 15.12.17”
Il citato documento (all.5 al ricorso per D.I.) è stato pertanto riconosciuto ex art.215 c.p.c. dal opponente, ed è CP_1
pienamente utilizzabile nei suoi confronti. Il chiaro tenore del documento prodotto rende pienamente provata l'esistenza del credito, stante l'assenza di contestazione nel merito e l'accettazione della sua cessione, essendo stata indirizzata al difensore della società creditrice che ne rivendicava il pagamento.
Con comparsa di risposta si costituisce l'appellato contestando Controparte_1
l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale, ribadendo in assoluto subordine, che comunque non sono dovuti gli interessi di mora ex D.Lgs. n.231/2002.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi che seguono. Deve premettersi che il Giudice di appello, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità
(così, Cass. sent. n.24542/2009) non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
La cessione dei crediti vantati dalle Imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione è
disciplinata da una normativa speciale, di natura eterogenea e stratificata nel tempo, che si configura come derogatoria rispetto a quella codicistica in materia di cessione del credito, contenuta negli artt.1260 e ss. del Codice civile.
Le deroghe al regime ordinario trovano giustificazione nell'esigenza di salvaguardare l'interesse pubblico e, in particolare, nell'intento di evitare che durante la fase esecutiva del rapporto contrattuale, si verifichi un depauperamento delle risorse finanziarie in capo al soggetto esecutore privato, tale da pregiudicare la regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Tale disciplina speciale introduce limiti alla libertà negoziale delle parti, in funzione dell'interesse pubblico a garantire la continuità e l'efficienza dell'esecuzione contrattuale mediante la disponibilità di adeguate risorse economiche in capo all'operatore economico;
nondimeno, nella prassi le Imprese ricorrono frequentemente allo strumento della cessione del credito quale mezzo di anticipazione finanziaria, finalizzato a sostenere il fabbisogno di liquidità proprio in considerazione dei tempi non celeri di pagamento da parte della P.A. committente.
In tale ottica, le formalità previste per la cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. si configurano come strumenti non sempre idonei al soddisfacimento dell'interesse sotteso;
infatti, ostacolando la cessione possono rivelarsi in conflitto proprio con l'interesse pubblico che intendono tutelare, nella misura in cui incidono negativamente sulla stabilità
finanziaria degli operatori economici e sulla loro capacità di adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della P.A. committente.
L'art.9 della L. 2248/1865 allegato E prevedeva che, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., qualora la cessione del credito derivasse da un contratto in corso di esecuzione, il cedente doveva inoltre chiedere il consenso al debitore ceduto P.A.
Il successivo R.D. 2440/1923 ha, poi, a sua volta dedicato una specifica disciplina alle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti richiamando,
le previsioni contenute nel citato art. 9 della L. 2248/1865, allegato E.
La cessione dei crediti vantati nei confronti di un Ente pubblico e ancora in corso di esecuzione è quindi subordinata alla preventiva adesione della P.A., rendendosi necessario che quest'ultimo esprima il proprio consenso espresso.
Tale disciplina si applica alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti,
ossia alle figure negoziali riconducibili alla categoria dei contratti di durata, rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che,
durante la stessa, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato,
compromettendo così l'ulteriore e regolare prosecuzione del rapporto.
Un ulteriore elemento qualificante la disciplina speciale in materia di cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione è rappresentato dalla particolare forma richiesta per la validità ed efficacia dell'atto di cessione. In proposito, l'art.69 del
R.D. 18 novembre 1923 n.2440, stabilisce che le cessioni di credito devono essere redatte in forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata da Notaio, da notificarsi all'Amministrazione debitrice. Alla cessione dei crediti verso le P.A. appaltanti si applica, in linea generale, la
L.n.52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa (factoring).
Ai sensi delll'art.117 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (codice degli appalti), ratione temporis vigente:
“1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n.52, sono estese ai crediti verso le
stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente
codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni
di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle
leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di
acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di
progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale,
possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte
dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”
Ora, l'accordo transattivo per cui è causa e il cui credito è stato oggetto di cessione in favore dell'opposta con “atto di cessione di crediti pro soluto” del 15.12.2017, autenticato nelle firme dal notaio di Roma e notificato a mezzo pec al Persona_1 [...]
in data 5.1.2018 (v. all.3 e 5 al ricorso monitorio), concerne la separazione CP_1
degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà della società Sole s.r.l. (già , CP_2
il successivo trasferimento della loro titolarità al e la prestazione del servizio di CP_1
gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti medesimi ubicati sull'intero territorio comunale (v. all.1 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Il Giudice di prime cure ha erroneamente qualificato il rapporto negoziale come un
"contratto promiscuo di gestione di impianti pubblici e fornitura di energia elettrica",
tuttavia, tale qualificazione appare inconferente, atteso che il disposto dell'art.
3.5 si limita a prevedere che “ogni rapporto contrattuale con la società distributrice, relativo alla pubblica
illuminazione, sarà volturato a So.le. dalla data di decorrenza della Convenzione”.
Ne consegue che la Convenzione non integra un contratto di fornitura di energia elettrica,
bensì disciplina esclusivamente la voltura dei contratti di fornitura già esistenti, nell'ambito della definizione transattiva della controversia insorta.
Inoltre, la fattura n.1430058176 del 31 ottobre 2014, azionata in via monitoria (v. all.6 al ricorso per decreto ingiuntivo), attiene esclusivamente all'attività di gestione degli impianti e non all'erogazione di energia elettrica;
pertanto, il credito riportato nella suddetta fattura
è stato legittimamente ceduto ad un intermediario finanziario, ai sensi della legge 21
febbraio 1991 n.52.
Il credito portato dalla fattura azionata in via monitoria è quindi ricompreso nel novero dei crediti cedibili dall'art.117 del D.Lgs 12.4.2006 applicabile ratione temporis, ed è stato acquistato da che è un intermediario finanziario la cui attività è Parte_1
disciplinata dal T.U. in materia bancaria e creditizia, avente nel suo oggetto sociale l'attività di acquisto dei crediti di impresa, come risulta dalla visura del Registro delle
Imprese in atti (all.7). L'art.9 all.E della legge 2248 del 1865 risulta ancora applicabile alle diverse e residue ipotesi di cessioni di crediti della Pubblica Amministrazione a soggetti differenti dalle
Banche o dagli intermediari finanziari.
Riguardo il merito della pretesa creditoria azionata di cui ai conteggi riportati in fattura, nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo l'opposto è l'attore in senso sostanziale, ma il relativo onere probatorio va relazionato al tenore degli assunti difensivi dell'opponente,
che nella specie non ha specificamente contestato quanto allegato dalla creditrice,
nonostante l'onere di farlo ex art.115 c.p.c.
Anzi è allegata (doc.5 al ricorso per D.I.) la comunicazione pec del 13.2.2019 inviata dal
Comune al legale della creditrice, che si limita a richiedere una proroga del termine di pagamento (“si richiede in via del tutto eccezionale, stante l'assenza dal servizio del Capo
Settore Economico Finanziario rag. , altro 15 gg. di proroga”), che bene Persona_2
può intendersi come riconoscitivo del diritto;
mentre ai sensi dell'art.1988 c.c. doveva essere il a dire e dimostrare che si era sbagliato ad ammettere Controparte_1
implicitamente di dover pagare e che in realtà non c'era alcun sottostante rapporto obbligatorio.
Con riferimento alla ragione di credito così accertata, non possono però applicarsi gli interessi moratori commerciali di cui al D.Lgs n.231/2002, stante il dettato letterale dell'art.11 co.1, ai sensi del quale "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002”, atteso che il pagamento richiesto trova la causa in una convenzione contrattuale del 27.2.2002.
Quale logico corollario, va revocato il D.I. n.249/2019 che ne prevedeva l'applicazione,
dovendosi emettere sentenza di condanna al pagamento della sorte capitale di €14.049,40
portata dalla fattura, con applicazione dei soli interessi legali a far data dal giorno indicato per la scadenza di pagamento del 30.11.2014. Di qui l'accoglimento parziale dell'appello.
Per l'effetto, in coerenza alla corretta applicazione del principio della soccombenza,
devono porsi a carico del le spese del giudizio di opposizione, che Controparte_1
però vanno compensate per un terzo e liquidate secondo il D.M. n.55/2014 ratione temporis vigente. avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201/00 ad
€26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Allo stesso modo, vengono poste carico del appellato le spese del procedimento CP_1
di gravame, anch'esse compensate per un terzo e liquidate secondo il D.M. n.147/2022.
avuto riguardo al medesimo scaglione di valore sulla base dei medesimi parametri minimi,
considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.45/2022, in riforma della sentenza n.25/2022
resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 8.1.2022 e depositata il 10.1.2022, revoca il D.I.
n.249/2019 del 18.6.2019 emesso dal Tribunale di Caltanissetta.
Condanna il in persona del legale rappresentante al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 14.049,40 portata dalla fattura Parte_1
n.1430058176 del 31.10.2014 di Enel Sole s.r.l., oltre interessi legali dalla data indicata per la scadenza di pagamento del 30.11.2014 fino all'effettivo soddisfo.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
avanti il Tribunale in favore di in persona del legale rappresentante, Parte_1
che liquida in € 2.738/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A., che compensa per un terzo. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1
gravame in favore di in persona del legale rappresentante, che Parte_1
liquida in € 1.984/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 382,50 per spese, C.P.A.
e I.V.A., che compensa per un terzo.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.45/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.25/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data
8.1.2022 e depositata il 10.1.2022, avente ad oggetto pagamento somme
vertente tra
c.f. , in persona del legale rappresentante, difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Marco Ferretti per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vania Bianca Limuti in Caltanissetta viale della Regione 45
- appellante - contro
c.f. , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2 difeso per procura in atti dall'avv. Fabio Giorgio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta viale Sicilia 62 - appellato -
All'udienza del 30.1.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.6.2019 (r.g. n.1162/2020), chiedeva Parte_1
al Tribunale di Caltanissetta ingiungersi al il pagamento della Controparte_1
somma di € 14.049/40, oltre interessi ex D.Lgs n.231/2002, quale cessionaria dei crediti vantati da Enel Sole s.r.l., in virtù della convenzione transattiva del 27.2.2002, giusta fattura n.1430058176 del 31.10.2014, rimasta insoluta nonostante diffida scritta al pagamento.
In accoglimento del ricorso, con decreto n.249/2019 del 18.6.2019 provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Caltanissetta ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre alle spese del procedimento.
Con atto di citazione notificato il 16.9.2019, il proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo, tra l'altro, l'inefficacia della invocata cessione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione per difetto di formale accettazione da parte dell'Ente ceduto (art.9 legge n.2248 del 1865) e, in via subordinata,
l'omessa dimostrazione della sussistenza del diritto di credito, sul quale, in ogni caso, non sono dovuti gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, trattandosi di credito originato da contratto stipulato anteriormente all'entrata in vigore del predetto provvedimento.
Con comparsa si costituiva deducendo l'inapplicabilità dell'art. 9 Parte_1
della legge 2248 del 1865 al caso di specie, in subordine ritenendo essere intervenuta l'espressa accettazione della cessione da parte del laddove Controparte_1
quest'ultimo aveva espressamente riconosciuto il proprio debito.
Inoltre, alla sorte capitale maturata andavano addizionati gli interessi calcolati secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.231/02, poiché il credito portato dalla fattura azionata era sorto nel 2014, in forza di un autonomo rapporto negoziale, avente origine nella Convenzione tra la cedente Enel Sole s.r.l. e l'opponente.
Istruita la causa con la documentazione allegata, ritenendo non assolte le condizioni per la valida cessione del credito nei confronti della P.A. previste dall'art.70 del R.D. 2240/1923
trattandosi di un “contratto promiscuo di gestione di impianti pubblici e fornitura di energia
elettrica (cfr pag.13 convenzione)”, con sentenza n.25/2022 il Tribunale di Caltanissetta
accoglieva l'opposizione, revocando il D.I. n.249/2019 e onerando Parte_1
alla rifusione delle spese di causa.
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato propone appello Parte_1
deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.70 R.D. N.2440 DEL 1923
L'art. 70 del R.D. 2240/1923 citato dal Tribunale, si limita in realtà a richiamare la disposizione di cui all'art.9 all. E della legge
2248 del 20.3.1865.
Tuttavia, l'art.9 all.E della legge 2248 del 20.3.1865 non è applicabile al caso di specie, poiché il credito azionato in via monitoria deriva da una convenzione denominata < nel Comune d >> (all.1 al ricorso per D.I.) ed è stato legittimamente ceduto ad un intermediario finanziario, ai sensi CP_1
della Legge 21 febbraio 1991 n.52.
La convenzione, come si legge all'art.1, < definisce l'accordo transattivo fra le Parti inerente i lavori di separazione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà
So.le., il successivo loro trasferimento in proprietà a e l'erogazione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria CP_1
e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ricadenti nell'intero territorio comunale>>.
Il Giudice di primo grado ha, invece, ritenuto che si tratti di un <
fornitura di energia elettrica (cfr pag.13 convenzione) >>, invece l'art.
3.5 a pagina 13 della Convenzione, denominato <
di energia elettrica>>, si limita a prevedere che << ogni rapporto contrattuale con la società distributrice, relativo alla pubblica illuminazione, sarà pertanto volturato a So.le. dalla data di decorrenza della Convenzione…>>.
La Convenzione non costituisce, pertanto, il contratto per la fornitura di energia elettrica, ma prevede semplicemente che i contratti per la fornitura già esistenti siano trasferiti dal gestore a So.l.e. nell'ambito della definizione transattiva della controversia insorta.
La fattura n.1430058176 del 31.10.2014 azionata in via monitoria (all.6 al ricorso per D.I.), infatti riguarda l'attività di gestione
Pa degli impianti e non l'erogazione di energia elettrica, oggetto dei diversi e già esistenti contratti volturati in capo a e. in forza dell'accordo transattivo;
il credito portato dall'indicata fattura è stato, allora, legittimamente ceduto ad un intermediario finanziario, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991,
Nel caso che ci occupa il credito è sorto in data 31.10.2014, sotto la vigenza dell'art.117 del D.Lgs 12.4.2006.
Ai sensi del'art.1 della legge 52 del 1991 <<
1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia >>.
Il credito portato dalla fattura azionata in via monitoria è un credito per lo svolgimento di un'attività di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, come tale ricompreso nel novero dei crediti cedibili dall'art.117 del D.Lgs 12.4.2006 applicabile ratione temporis, ed è stato acquistato da che è un intermediario finanziario la cui attività è disciplinata dal testo Parte_1
unico in materia bancaria e creditizia, avente nel suo oggetto sociale l'attività di acquisto dei crediti di impresa, come risulta dalla visura CCIAA.
Il ha ricevuto la notifica dell'atto di cessione, effettuato con scrittura privata autenticata, a mezzo PEC Controparte_1
in data 5.1.2018, senza nulla opporre nei successivi 45 giorni, ex art.117 co. 3 del D.Lgs. 12.04.2006 (all,4 al ricorso per D.I.).
La cessione risulta, pertanto, pienamente valida ed opponibile al ai sensi delle disposizioni vigenti ed Controparte_1
applicabili al caso di specie.
IN VIA SUBORDINATA, INAPPLICABILITÀ AL CASO IN ESAME DELL'ART.70 DEL R.D. 18 NOVEMBRE 1923 N. 2240
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga che l'art.9 all.E della legge 2248 del 1865 non risulti superato dalle norme di legge citate nel primo motivo di appello, il Giudice di primo grado l'ha, in ogni caso, erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie perché: 1) il credito non è relativo ad un rapporto continuativo di somministrazione o fornitura;
2) la convenzione è
giunta alla sua naturale scadenza in data 17.6.2017 Si chiede, pertanto, che la Corte di Appello, in via subordinata, voglia dichiarare che il credito non è relativo ad un rapporto continuativo di somministrazione (o fornitura) e che la Convenzione tra le parti aveva perso efficacia per decorso del termine finale, con conseguente inapplicabilità dell'art.9 all.E della legge 2248 del 1865
IN VIA SUBORDINATA - ERRONEA RITENUTA INSUSSISTENZA DELL'ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga applicabile l'art.9 della legge 2248 del 1865 al caso di specie, si osserva che lo stesso prevede la cedibilità del credito della P.A. ove la stessa abbia accettato tale cessione.
La norma non prevede alcuna particolare modalità per la manifestazione del consenso, né prevede che lo stesso debba essere espresso entro un dato termine.
E' allora agevole rilevare che la cessione è stata accettata dal opponente, laddove ha espressamente riconosciuto il CP_1
proprio debito, con la comunicazione sottoscritta dal Sindaco in data 15.2.2019. (all.5 al ricorso per D.I.).
L'espressa accettazione del opponente risulta sottoscritta dal Sindaco e non è mai stata disconosciuta da controparte, CP_1
facendo espresso riferimento alle “cessioni di credito Rep. 55662 – Racc. 28000 del 15.12.17”
Il citato documento (all.5 al ricorso per D.I.) è stato pertanto riconosciuto ex art.215 c.p.c. dal opponente, ed è CP_1
pienamente utilizzabile nei suoi confronti. Il chiaro tenore del documento prodotto rende pienamente provata l'esistenza del credito, stante l'assenza di contestazione nel merito e l'accettazione della sua cessione, essendo stata indirizzata al difensore della società creditrice che ne rivendicava il pagamento.
Con comparsa di risposta si costituisce l'appellato contestando Controparte_1
l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale, ribadendo in assoluto subordine, che comunque non sono dovuti gli interessi di mora ex D.Lgs. n.231/2002.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi che seguono. Deve premettersi che il Giudice di appello, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità
(così, Cass. sent. n.24542/2009) non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
La cessione dei crediti vantati dalle Imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione è
disciplinata da una normativa speciale, di natura eterogenea e stratificata nel tempo, che si configura come derogatoria rispetto a quella codicistica in materia di cessione del credito, contenuta negli artt.1260 e ss. del Codice civile.
Le deroghe al regime ordinario trovano giustificazione nell'esigenza di salvaguardare l'interesse pubblico e, in particolare, nell'intento di evitare che durante la fase esecutiva del rapporto contrattuale, si verifichi un depauperamento delle risorse finanziarie in capo al soggetto esecutore privato, tale da pregiudicare la regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Tale disciplina speciale introduce limiti alla libertà negoziale delle parti, in funzione dell'interesse pubblico a garantire la continuità e l'efficienza dell'esecuzione contrattuale mediante la disponibilità di adeguate risorse economiche in capo all'operatore economico;
nondimeno, nella prassi le Imprese ricorrono frequentemente allo strumento della cessione del credito quale mezzo di anticipazione finanziaria, finalizzato a sostenere il fabbisogno di liquidità proprio in considerazione dei tempi non celeri di pagamento da parte della P.A. committente.
In tale ottica, le formalità previste per la cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. si configurano come strumenti non sempre idonei al soddisfacimento dell'interesse sotteso;
infatti, ostacolando la cessione possono rivelarsi in conflitto proprio con l'interesse pubblico che intendono tutelare, nella misura in cui incidono negativamente sulla stabilità
finanziaria degli operatori economici e sulla loro capacità di adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della P.A. committente.
L'art.9 della L. 2248/1865 allegato E prevedeva che, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., qualora la cessione del credito derivasse da un contratto in corso di esecuzione, il cedente doveva inoltre chiedere il consenso al debitore ceduto P.A.
Il successivo R.D. 2440/1923 ha, poi, a sua volta dedicato una specifica disciplina alle somme dovute dalle amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti richiamando,
le previsioni contenute nel citato art. 9 della L. 2248/1865, allegato E.
La cessione dei crediti vantati nei confronti di un Ente pubblico e ancora in corso di esecuzione è quindi subordinata alla preventiva adesione della P.A., rendendosi necessario che quest'ultimo esprima il proprio consenso espresso.
Tale disciplina si applica alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti,
ossia alle figure negoziali riconducibili alla categoria dei contratti di durata, rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che,
durante la stessa, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato,
compromettendo così l'ulteriore e regolare prosecuzione del rapporto.
Un ulteriore elemento qualificante la disciplina speciale in materia di cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione è rappresentato dalla particolare forma richiesta per la validità ed efficacia dell'atto di cessione. In proposito, l'art.69 del
R.D. 18 novembre 1923 n.2440, stabilisce che le cessioni di credito devono essere redatte in forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata da Notaio, da notificarsi all'Amministrazione debitrice. Alla cessione dei crediti verso le P.A. appaltanti si applica, in linea generale, la
L.n.52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa (factoring).
Ai sensi delll'art.117 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (codice degli appalti), ratione temporis vigente:
“1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n.52, sono estese ai crediti verso le
stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente
codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni
di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle
leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di
acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di
progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale,
possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte
dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”
Ora, l'accordo transattivo per cui è causa e il cui credito è stato oggetto di cessione in favore dell'opposta con “atto di cessione di crediti pro soluto” del 15.12.2017, autenticato nelle firme dal notaio di Roma e notificato a mezzo pec al Persona_1 [...]
in data 5.1.2018 (v. all.3 e 5 al ricorso monitorio), concerne la separazione CP_1
degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà della società Sole s.r.l. (già , CP_2
il successivo trasferimento della loro titolarità al e la prestazione del servizio di CP_1
gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti medesimi ubicati sull'intero territorio comunale (v. all.1 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Il Giudice di prime cure ha erroneamente qualificato il rapporto negoziale come un
"contratto promiscuo di gestione di impianti pubblici e fornitura di energia elettrica",
tuttavia, tale qualificazione appare inconferente, atteso che il disposto dell'art.
3.5 si limita a prevedere che “ogni rapporto contrattuale con la società distributrice, relativo alla pubblica
illuminazione, sarà volturato a So.le. dalla data di decorrenza della Convenzione”.
Ne consegue che la Convenzione non integra un contratto di fornitura di energia elettrica,
bensì disciplina esclusivamente la voltura dei contratti di fornitura già esistenti, nell'ambito della definizione transattiva della controversia insorta.
Inoltre, la fattura n.1430058176 del 31 ottobre 2014, azionata in via monitoria (v. all.6 al ricorso per decreto ingiuntivo), attiene esclusivamente all'attività di gestione degli impianti e non all'erogazione di energia elettrica;
pertanto, il credito riportato nella suddetta fattura
è stato legittimamente ceduto ad un intermediario finanziario, ai sensi della legge 21
febbraio 1991 n.52.
Il credito portato dalla fattura azionata in via monitoria è quindi ricompreso nel novero dei crediti cedibili dall'art.117 del D.Lgs 12.4.2006 applicabile ratione temporis, ed è stato acquistato da che è un intermediario finanziario la cui attività è Parte_1
disciplinata dal T.U. in materia bancaria e creditizia, avente nel suo oggetto sociale l'attività di acquisto dei crediti di impresa, come risulta dalla visura del Registro delle
Imprese in atti (all.7). L'art.9 all.E della legge 2248 del 1865 risulta ancora applicabile alle diverse e residue ipotesi di cessioni di crediti della Pubblica Amministrazione a soggetti differenti dalle
Banche o dagli intermediari finanziari.
Riguardo il merito della pretesa creditoria azionata di cui ai conteggi riportati in fattura, nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo l'opposto è l'attore in senso sostanziale, ma il relativo onere probatorio va relazionato al tenore degli assunti difensivi dell'opponente,
che nella specie non ha specificamente contestato quanto allegato dalla creditrice,
nonostante l'onere di farlo ex art.115 c.p.c.
Anzi è allegata (doc.5 al ricorso per D.I.) la comunicazione pec del 13.2.2019 inviata dal
Comune al legale della creditrice, che si limita a richiedere una proroga del termine di pagamento (“si richiede in via del tutto eccezionale, stante l'assenza dal servizio del Capo
Settore Economico Finanziario rag. , altro 15 gg. di proroga”), che bene Persona_2
può intendersi come riconoscitivo del diritto;
mentre ai sensi dell'art.1988 c.c. doveva essere il a dire e dimostrare che si era sbagliato ad ammettere Controparte_1
implicitamente di dover pagare e che in realtà non c'era alcun sottostante rapporto obbligatorio.
Con riferimento alla ragione di credito così accertata, non possono però applicarsi gli interessi moratori commerciali di cui al D.Lgs n.231/2002, stante il dettato letterale dell'art.11 co.1, ai sensi del quale "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002”, atteso che il pagamento richiesto trova la causa in una convenzione contrattuale del 27.2.2002.
Quale logico corollario, va revocato il D.I. n.249/2019 che ne prevedeva l'applicazione,
dovendosi emettere sentenza di condanna al pagamento della sorte capitale di €14.049,40
portata dalla fattura, con applicazione dei soli interessi legali a far data dal giorno indicato per la scadenza di pagamento del 30.11.2014. Di qui l'accoglimento parziale dell'appello.
Per l'effetto, in coerenza alla corretta applicazione del principio della soccombenza,
devono porsi a carico del le spese del giudizio di opposizione, che Controparte_1
però vanno compensate per un terzo e liquidate secondo il D.M. n.55/2014 ratione temporis vigente. avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201/00 ad
€26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Allo stesso modo, vengono poste carico del appellato le spese del procedimento CP_1
di gravame, anch'esse compensate per un terzo e liquidate secondo il D.M. n.147/2022.
avuto riguardo al medesimo scaglione di valore sulla base dei medesimi parametri minimi,
considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.45/2022, in riforma della sentenza n.25/2022
resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 8.1.2022 e depositata il 10.1.2022, revoca il D.I.
n.249/2019 del 18.6.2019 emesso dal Tribunale di Caltanissetta.
Condanna il in persona del legale rappresentante al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 14.049,40 portata dalla fattura Parte_1
n.1430058176 del 31.10.2014 di Enel Sole s.r.l., oltre interessi legali dalla data indicata per la scadenza di pagamento del 30.11.2014 fino all'effettivo soddisfo.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
avanti il Tribunale in favore di in persona del legale rappresentante, Parte_1
che liquida in € 2.738/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A., che compensa per un terzo. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1
gravame in favore di in persona del legale rappresentante, che Parte_1
liquida in € 1.984/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 382,50 per spese, C.P.A.
e I.V.A., che compensa per un terzo.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)