Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 10/01/2025 , RGC n. 26 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. SIMONETTI ALCIDE per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste, rilevando che controparte non ha prodotto gli originali delle cambiali e le scritture di comparazione;
L'avv. CUPELLI LUIGI per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 26 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 489/23, emesso dal Tribu nale di Castrovillari in data 29 settembre 2023
e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alcide Simonetti
OPPONENTE
E
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Luigi Cupelli
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1
Tribunale di Castrovillari ha ingiunto il pagamento di euro 39.621,55, oltre interessi e spese, per una serie di titoli cambiari e spese di protesto.
Ha dedotto: a) che il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed emesso nei confronti della società
estinta nel 2015; b) il disconoscimento della propria sottoscrizione su tutte le Parte_2 cambiali;
c) il difetto di legittimazione dell'opposta in relazione a 18 cambiali, emesse in favore di soggetto diverso, vale a dire la società d) la prescrizione Parte_3 dell'azione cambiaria.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande ex adverso proposte.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. In primo luogo, deve rilevarsi che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di merito, “nel caso di cancellazione dal registro delle imprese di una società in accomandita semplice, il socio accomandatario - e quindi illimitatamente responsabile - è legittimato ad opporre il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società in un momento in cui la stessa era già stata cancellata dal registro delle imprese qualora il decreto ingiuntivo, benché emesso solo nei confronti della società cancellata, sia stato notificato anche al socio nella sua qualità di accomandatario;
ciò poiché il titolo giud iziale emesso nei confronti di una società cancellata può spiegare efficacia contro i soci ex art. 477 c.p.c.; da qui il conseguente interesse e la conseguente legittimazione del socio a proporre opposizione al decreto ingiuntivo” (Tribunale Torino sez. IV, 4 dicembre 2021, n. 4443; nello stesso senso Tribunale Reggio Calabria sez. I, 23 giugno 2021, n. 937 e Tribunale Vasto, 3 maggio
2019, n. 158).
Per tale ragione, considerato che il decreto ingiuntivo è stato chiesto e ottenuto nei confronti di una società in nome collettivo estinta, lo stesso va revocato, ma, essendo stato notificato ed opposto da uno dei soci (illimitatamente responsabili) di detta società, è necessario accertare la fondatezza della pretesa nei confronti del medesimo.
2.1. Va, poi, dichiarato inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validame nte effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti g li organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Cass. civ., sez. trib., 14 marzo 2019, n. 7240).
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, il disconoscimento è stato posto in essere con esclusivo riferimento alla persona dell'opponente, socio di una società in nome collettivo, senza alcuna menzione degli organi rappresentativi o, comunque, dell'esistenza o
2 dell'inesistenza di ulteriori soggetti (soci, amministratori o dipendenti muniti di potere di firma), lo stesso è inammissibile.
2.2. Quanto al difetto di legittimazione di parte o pposta, si rileva che alcuni dei titoli cambiari posti a fondamento dell'azione sono stati emessi in favore della ditta CP_1
, odierna opposta, e recano sul retro due timbri, di cui uno di detta ditta e un altro della
[...] società senza alcuna sottoscrizione. Parte_3
Ne consegue la nullità di dette girate, in virtù del principio secondo cui “l'autografia delle sottoscrizioni cambiarie è un principio che non può essere derogato se non dalla legge medesima. Pertanto non è valida la girata cambiaria con sottoscrizione a mezzo stampiglia, timbro o mezzi meccanici. Irrilevante resta, a questo fine, che la girata sia riferibile a colui che si assume come girante” (Tribunale Torino, 26 ottobre 1994).
Pertanto, tali titoli sono legittimamente az ionati dalla ditta opposta.
2.2.1. Vi sono, poi, altre cambiali intestate alla società che presentano Parte_3 sul retro il timbro di detta società con al di sotto una sottoscrizione.
Tali segni costituiscono chiaramente delle girate in bia nco, valide anche in assenza dell'indicazione del nominativo del giratario ex art. 2009, comma II, c.c., con la conseguenza che il portatore, vale a dire l'odierno opposto, deve intendersi giratario legittimato.
Pertanto, l'eccezione in esame deve essere r espinta.
2.3. Da ultimo, va respinta l'eccezione di prescrizione.
Infatti, “in caso di prescrizione dell'azione cambiaria per decorso dei termini di cui all'art.
94 l. camb., l'impiego del titolo di credito per la richiesta di un decreto ingiuntivo implica
l'esercizio dell'azione causale sottesa all'emissione del titolo stesso e il suo utilizzo come ordinaria promessa di pagamento con l'effetto, previsto dall'art. 1988 c.c., di dispensare il creditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale la cui esistenza si presume, ferma la facoltà per il debitore di provare l'invalida costituzione di tale rapporto o il suo venir meno” (Tribunale Napoli, 31 ottobre 2013; cfr. anche Tribunale Nola sez. II, 27 marzo
2008, secondo cui “poiché una promessa di pagame nto lascia presumere - senza costituire autonomamente - la causa debendi sottostante, la parte che adduca il possesso di un titolo di credito a riprova della fondatezza di una sua pretesa casualmente determinata potrà essere dispensata solo dal provare la ricorrenza del rapporto obbligatorio ex art. 1988 c.c., ma non dall'allegare espressamente quale sia quest'ultimo rapporto, in quanto non residuerebbe alcuna differenza tra un'azione causale (solo parzialmente astratta, sotto il profilo processual-probatorio) e un'azione cartolare, sganciata per definizione dal rapporto sottostante (astrazione totale)”.
Pertanto, considerato che il rapporto sottostante (acquisto di merce alimentare) è stato dedotto sin dalla fase monitoria (per cui l'azione deve intendersi proposta anche sulla base di detto rapporto, la cui prova risiede nei titoli cambiari ex art. 1988 c.c.) e la sua esistenza non
è stata smentita dall'opponente e che la data di esigibilità del credito (data di scadenza di ogni cambiale azionata) risale ad epoca non antecedente al 2015, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione decennale applicabile all'azione causale.
3 3. In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento di euro 39. 621,55 in favore di parte opposta, oltre interessi al tasso legale (nel ricorso monitorio sono stati richiesti gli interessi come per legge, per cui, in assenza di ulteriori specificazioni, in analogia con il principio recentemente affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12449/2024, devono intendersi richiesti gli interessi al saggio legale e non quelli ex d. lgs. 231/2002) dal 30 giugno 2023, data della domanda (non sono stati depositati atti di messa in mora), a l saldo.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico di parte opponente .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in o ggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l'opponente al pagamento di euro 39.621,55 in favore di parte opposta, oltre interessi al tasso legale dal 30 giugno 2023 al saldo;
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che liquida in euro 4.000,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva, euro 950,00 per la fase di trattazione, ed euro 1.500,00 per la f ase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. 115/02 .
Così deciso in Castrovillari, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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