Art. 6.
Gli stanziamenti rispettivamente disposti, per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, dall' articolo 72 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , possono essere impiegati, per la parte non utilizzata al 31 dicembre di ciascuno dei detti esercizi, per gli scopi e con le modalita' di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , a successive modificazioni.
Gli stanziamenti rispettivamente disposti, per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, dall' articolo 72 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , possono essere impiegati, per la parte non utilizzata al 31 dicembre di ciascuno dei detti esercizi, per gli scopi e con le modalita' di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , a successive modificazioni.