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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 5 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1891/2023 R.G. e vertente
fra
POSTIGLIONE GE LE, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Matilde Ricotta ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Potenza P.le Rizzo 11, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
I.N.P.S., c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio Fantini in Roma, come in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.6.2023 e ritualmente notificato la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dal 28.1.2021 con diritto all'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale, viceversa, le veniva riconosciuto lo stato di handicap grave ma con decorrenza erronea e denegato l'accompagnamento.
Con memoria depositata in data 29.2.2024 si è costituito l'istituto ed ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario richiesto e la conferma di quanto riconosciuto.
La causa è stata istruita mediante chiarimenti del ctu.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni per fruire dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 con diritto all'indennità di accompagnamento.
Il TU incaricato nella precedente fase di ATP veniva convocato a chiarimenti e all'esito degli ulteriori accertamenti e valutazioni, ha confermato la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e accertando il diritto all'accompagnamento a decorrere da ottobre 2023 (data del documentato peggioramento delle condizioni sanitarie), dichiarando, in particolare: “Sulla scorta dei dati anamnestici e clinici, della documentazione sanitaria agli atti e richiesta, possiamo ritenere che il signor TI GE LE di anni 80 sia affetto da:
Esiti di emicolectomia destra per k;
Cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale permanente in III classe NYHA;
BPCO con dispnea da sforzo grado 3 scala mMRC;
Diabete mellito di tipo 2;
Obesità con complicanze artrosiche (spondiloartrosi, coxartrosi e gonartrosi bilaterali).
Nel complesso tali patologie rendono il ricorrente invalido nella misura del 100% e permettono di riconoscergli il diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di portatore di handicap in situazione di gravità a decorrere dall'ottobre del 2023.”. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con la documentazione sopravvenuta in atti.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento di entrambe le prestazioni domandate.
3. Il riconoscimento del requisito sanitario legittimante lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e dell'indennità di accompagnamento da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva alla proposizione del ricorso, comporta la compensazione delle spese di lite per 4/5 riconoscendo alla ricorrente la quota di 1/5 delle spese pari a euro 539,40 come da protocollo dell'Ufficio .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da TI GE
LE depositato il 29.6.2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a far data da ottobre 2023;
b) conferma e dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992
a far data da ottobre 2023;
c) condanna, conseguentemente, l'INPS a corrispondere a parte ricorrente quanto dovuto per l'handicap grave e l'indennità di accompagnamento, oltre accessori come per legge;
d) condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 5 5 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla