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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 4322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Monica Tarchi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4322 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato SILVIA MAGGINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente (v. verbale udienza del 03/07/2025): ha concluso come da ricorso, insistendo nella richiesta di condanna alle spese, avendo inviato una raccomandata già a gennaio 2025:
1 “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adìto Voglia, previa fissazione della udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé per il prescritto tentativo di conciliazione, così provvedere:
- autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.ra e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
Vinte le spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da , il quale non si è costituito, ma è comparso CP_1 personalmente all'udienza del 03/07/2025, nulla opponendo alla pronuncia di separazione.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, di essere separata di fatto dal marito da circa sei anni, e di non essersi nel frattempo riconciliata con lui.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Non si fa luogo ad ulteriori statuizioni, considerato che la figlia della coppia è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a NAPOLI Parte_1
(NA), il 23/01/1964, e , n. a NAPOLI (NA), il 12/02/1959 CP_1
2 (matrimonio contratto a Faicchio (BN) il 16/04/1988, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Faicchio (BN) al n. 6, parte II, serie A, anno 1988);
- nulla per le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 03 luglio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Monica Tarchi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4322 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato SILVIA MAGGINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente (v. verbale udienza del 03/07/2025): ha concluso come da ricorso, insistendo nella richiesta di condanna alle spese, avendo inviato una raccomandata già a gennaio 2025:
1 “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adìto Voglia, previa fissazione della udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé per il prescritto tentativo di conciliazione, così provvedere:
- autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.ra e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
Vinte le spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da , il quale non si è costituito, ma è comparso CP_1 personalmente all'udienza del 03/07/2025, nulla opponendo alla pronuncia di separazione.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente comparsa, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, di essere separata di fatto dal marito da circa sei anni, e di non essersi nel frattempo riconciliata con lui.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Non si fa luogo ad ulteriori statuizioni, considerato che la figlia della coppia è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a NAPOLI Parte_1
(NA), il 23/01/1964, e , n. a NAPOLI (NA), il 12/02/1959 CP_1
2 (matrimonio contratto a Faicchio (BN) il 16/04/1988, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Faicchio (BN) al n. 6, parte II, serie A, anno 1988);
- nulla per le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 03 luglio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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