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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Giudice del Lavoro, dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 119/2024 R.G., vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Federico Nicotera n. 29 presso lo studio degli Avv.ti. Roberto Battimelli e Teresa
Guadagnuolo, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per esso l' CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in alla Via Cosenza n. 31 CP_3
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.01.2024 docente assunta a tempo Parte_1 indeterminato dall'anno scolastico 2020/2021 ed attualmente in servizio presso l'Istituto
Comprensivo di Sant'Eufemia Lamezia Terme, esponeva di aver stipulato con il
[...]
(già ) plurimi contratti di lavoro a tempo Controparte_1 Controparte_1 determinato negli anni scolastici 2014/2015 (dal 9.10.2014 al 9.02.2015), 2015/2016 (dal 5.10.2015 al 30.03.2016), 2016/2017 (dal 29.09.2016 all'8.06.2017), 2017/2018 (dal 21.09.2017 al 25.09.2017),
2018/2019 (dal 19.09.2018 al 15.10.2018) e 2019/2020 (dal 13.09.2019 al 30.06.2020); che, con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato aveva spiegato l'effettiva portata ed efficacia delle norme del CCNL e la loro complementarietà con le norme di rango primario della L.
n. 107/2015 ed aveva ritenuto irragionevole e contrario ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione escludere dal beneficio della carta docente il personale precario, stante il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento in capo al personale docente, di ruolo e non;
che il Giudice del Lavoro di Vercelli, nella causa n. 81/2021 R.G., iscritto al ruolo C450/21 della CGUE, aveva rimesso alla Corte di Lussemburgo cinque questioni pregiudiziali riguardanti la violazione dell'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della Clausola 4 dell'Accordo-Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999; richiamava, poi, gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola 2006/2009, tutt'ora vigenti in quanto non soppressi dalla successiva contrattazione, i quali sanciscono, parimenti, il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio senza esclusione dei docenti titolari di contratto a tempo determinato.
Chiedeva, pertanto, in via principale, che - previa disapplicazione della nota n. 15219 del CP_4
15.10.2015, del DPCM n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo DPCM del 28.11.2016 - venisse accertato il proprio diritto alla “Carta del Docente” nella misura di € 500,00 annui, a far data dall'a.s.
2015/2016, con condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di € CP_1
3.000,00 o della somma maggiore o minore riconosciuta di diritto, tenendo conto di un servizio a tempo determinato utile di 6 anni;
in via subordinata, chiedeva che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della L. n. 107/2015, rispetto agli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei
Trattati e del diritto dell'Unione Europea.
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, il - Controparte_1 verificata la posizione di parte ricorrente relativamente alle annualità scolastiche in questione - dichiarava di aderire alla richiesta di vedersi riconoscere la Carta docente per l'annualità 2019/2020, eccependo, invece, la prescrizione per le annualità pregresse;
contestava, poi, la fondatezza della pretesa avversaria con riferimento agli anni scolastici successivi al 2015/2016 e, comunque, fino all'a.s. 2017/2018, ritenendo il beneficio non spettante in quanto la ricorrente risultava aver svolto solo supplenze brevi e saltuarie;
dichiarava, quindi, di aderire alla domanda relativamente all'a.s.
2019/2020, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. Rinviata la causa al fine di consentire a parte ricorrente di fornire prova della ricezione, da parte del convenuto, dell'atto di diffida di cui all'allegato 3, nonché in attesa della CP_1 pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, adita dal Tribunale di Lecce con rinvio pregiudiziale, in ordine all'estensione del beneficio della Carta docente in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie o temporanee (questione rilevante per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017 e 2017/2018), con ordinanza depositata il 30.07.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Occorre, innanzitutto, prendere atto che nelle note di trattazione scritta depositate il 4.02.2025 la ricorrente ha dichiarato di voler limitare la propria richiesta all'a.s. 2019/2020, non essendo riuscita a fornire prova del perfezionamento della notifica a mezzo p.e.c. della diffida allegata sub 3) e tenuto conto della dichiarazione di adesione formulata dal convenuto. CP_1
5. Tanto premesso, l'istituto della cd. Carta Docente si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
In particolare, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come
2 adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
L'art. 63 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando, ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma, poi, che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_5
La stessa L. n. 107/2015 introduce, quindi, l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co.
121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_6 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che
“la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
3 6. Delineato il quadro normativo di riferimento, appare indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme richiamate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha evidenziato l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
Sul tema si è, altresì, pronunciata, la Corte di Giustizia con la decisione del 18 maggio 2022, la quale, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
7. Quanto alla durata del rapporto di lavoro che consente l'attribuzione del beneficio, la normativa citata fa riferimento alla misura “annua” e per “anno scolastico” ed evidenzia la connessione temporale tra il beneficio previsto e il sostegno alla formazione e alla didattica, calibrandolo in ragione del periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 (non applicabile nel caso di specie ratione temporis), sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” con espresso riferimento anche ai docenti
“precari”.
8. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha stabilito alcuni punti fermi in materia di Carta Docente, seppur non in maniera esaustiva, rimanendo esclusi alcuni aspetti legati all'ipotesi delle cd. supplenze brevi e di lavoro part-time orizzontale o verticale non oggetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte, ai sensi del nuovo articolo 363 bis c.p.c. introdotto dalla Riforma
Cartabia.
In particolare, nel dispositivo della citata sentenza si afferma che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
4 a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella parte motiva della citata sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato sulla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario che:
“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima,
Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999)
5 o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
9. Conclusivamente può, quindi, affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e
Amministrazione Scolastica non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la Carta del docente e che, Cont nel caso di specie, il ha aderito alla richiesta formulata per l'annualità 2019/2020, nella quale la docente ha prestato servizio fino al termine delle attività didattiche (30.06) presso la scuola dell'infanzia di Curinga.
10. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale l'a.s. 2019/2020, con conseguente condanna del all'attribuzione della Carta Docente, Controparte_1 secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Cont
11. Tenuto conto della serialità del contenzioso, del comportamento adesivo del e dell'esiguo valore della causa, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”,
[...] quale contributo alla sua formazione professionale per l'anno scolastico 2019/2020;
- condanna il all'attribuzione, in favore della ricorrente, della Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, per un totale di
€ 500,00, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 27.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Giudice del Lavoro, dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 119/2024 R.G., vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Federico Nicotera n. 29 presso lo studio degli Avv.ti. Roberto Battimelli e Teresa
Guadagnuolo, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per esso l' CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in alla Via Cosenza n. 31 CP_3
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.01.2024 docente assunta a tempo Parte_1 indeterminato dall'anno scolastico 2020/2021 ed attualmente in servizio presso l'Istituto
Comprensivo di Sant'Eufemia Lamezia Terme, esponeva di aver stipulato con il
[...]
(già ) plurimi contratti di lavoro a tempo Controparte_1 Controparte_1 determinato negli anni scolastici 2014/2015 (dal 9.10.2014 al 9.02.2015), 2015/2016 (dal 5.10.2015 al 30.03.2016), 2016/2017 (dal 29.09.2016 all'8.06.2017), 2017/2018 (dal 21.09.2017 al 25.09.2017),
2018/2019 (dal 19.09.2018 al 15.10.2018) e 2019/2020 (dal 13.09.2019 al 30.06.2020); che, con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato aveva spiegato l'effettiva portata ed efficacia delle norme del CCNL e la loro complementarietà con le norme di rango primario della L.
n. 107/2015 ed aveva ritenuto irragionevole e contrario ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione escludere dal beneficio della carta docente il personale precario, stante il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento in capo al personale docente, di ruolo e non;
che il Giudice del Lavoro di Vercelli, nella causa n. 81/2021 R.G., iscritto al ruolo C450/21 della CGUE, aveva rimesso alla Corte di Lussemburgo cinque questioni pregiudiziali riguardanti la violazione dell'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della Clausola 4 dell'Accordo-Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999; richiamava, poi, gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola 2006/2009, tutt'ora vigenti in quanto non soppressi dalla successiva contrattazione, i quali sanciscono, parimenti, il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio senza esclusione dei docenti titolari di contratto a tempo determinato.
Chiedeva, pertanto, in via principale, che - previa disapplicazione della nota n. 15219 del CP_4
15.10.2015, del DPCM n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo DPCM del 28.11.2016 - venisse accertato il proprio diritto alla “Carta del Docente” nella misura di € 500,00 annui, a far data dall'a.s.
2015/2016, con condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di € CP_1
3.000,00 o della somma maggiore o minore riconosciuta di diritto, tenendo conto di un servizio a tempo determinato utile di 6 anni;
in via subordinata, chiedeva che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della L. n. 107/2015, rispetto agli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei
Trattati e del diritto dell'Unione Europea.
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, il - Controparte_1 verificata la posizione di parte ricorrente relativamente alle annualità scolastiche in questione - dichiarava di aderire alla richiesta di vedersi riconoscere la Carta docente per l'annualità 2019/2020, eccependo, invece, la prescrizione per le annualità pregresse;
contestava, poi, la fondatezza della pretesa avversaria con riferimento agli anni scolastici successivi al 2015/2016 e, comunque, fino all'a.s. 2017/2018, ritenendo il beneficio non spettante in quanto la ricorrente risultava aver svolto solo supplenze brevi e saltuarie;
dichiarava, quindi, di aderire alla domanda relativamente all'a.s.
2019/2020, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. Rinviata la causa al fine di consentire a parte ricorrente di fornire prova della ricezione, da parte del convenuto, dell'atto di diffida di cui all'allegato 3, nonché in attesa della CP_1 pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, adita dal Tribunale di Lecce con rinvio pregiudiziale, in ordine all'estensione del beneficio della Carta docente in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie o temporanee (questione rilevante per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017 e 2017/2018), con ordinanza depositata il 30.07.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Occorre, innanzitutto, prendere atto che nelle note di trattazione scritta depositate il 4.02.2025 la ricorrente ha dichiarato di voler limitare la propria richiesta all'a.s. 2019/2020, non essendo riuscita a fornire prova del perfezionamento della notifica a mezzo p.e.c. della diffida allegata sub 3) e tenuto conto della dichiarazione di adesione formulata dal convenuto. CP_1
5. Tanto premesso, l'istituto della cd. Carta Docente si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
In particolare, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come
2 adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
L'art. 63 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando, ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma, poi, che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_5
La stessa L. n. 107/2015 introduce, quindi, l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co.
121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_6 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che
“la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
3 6. Delineato il quadro normativo di riferimento, appare indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme richiamate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha evidenziato l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
Sul tema si è, altresì, pronunciata, la Corte di Giustizia con la decisione del 18 maggio 2022, la quale, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
7. Quanto alla durata del rapporto di lavoro che consente l'attribuzione del beneficio, la normativa citata fa riferimento alla misura “annua” e per “anno scolastico” ed evidenzia la connessione temporale tra il beneficio previsto e il sostegno alla formazione e alla didattica, calibrandolo in ragione del periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 (non applicabile nel caso di specie ratione temporis), sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” con espresso riferimento anche ai docenti
“precari”.
8. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha stabilito alcuni punti fermi in materia di Carta Docente, seppur non in maniera esaustiva, rimanendo esclusi alcuni aspetti legati all'ipotesi delle cd. supplenze brevi e di lavoro part-time orizzontale o verticale non oggetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte, ai sensi del nuovo articolo 363 bis c.p.c. introdotto dalla Riforma
Cartabia.
In particolare, nel dispositivo della citata sentenza si afferma che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
4 a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella parte motiva della citata sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato sulla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario che:
“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima,
Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999)
5 o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
9. Conclusivamente può, quindi, affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e
Amministrazione Scolastica non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la Carta del docente e che, Cont nel caso di specie, il ha aderito alla richiesta formulata per l'annualità 2019/2020, nella quale la docente ha prestato servizio fino al termine delle attività didattiche (30.06) presso la scuola dell'infanzia di Curinga.
10. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale l'a.s. 2019/2020, con conseguente condanna del all'attribuzione della Carta Docente, Controparte_1 secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Cont
11. Tenuto conto della serialità del contenzioso, del comportamento adesivo del e dell'esiguo valore della causa, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la cd. “carta elettronica”,
[...] quale contributo alla sua formazione professionale per l'anno scolastico 2019/2020;
- condanna il all'attribuzione, in favore della ricorrente, della Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, per un totale di
€ 500,00, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 27.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
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