TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 14/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA Sezione Civile Verbale della causa n. R.G. 869/2021
All'udienza del 14/5/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi
Per l'attore
, c.f. , residente in [...] C.F._1
Gramsci, 22, IO GO (MB), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Nicolò Portaluppi e dall'Avv. Giulia Spirito elettivamente domiciliata, presso lo Studio dei quali ha eletto domicilio sito in Milano, via Mosè Bianchi, 71 È presente l'avv. Pitisci, in sostituzione degli avv.ti Portaluppi e Spirito, il quale rappresenta l'assoluta irritualità del deposito di note da parte di controparte atteso che il GI ha fissato l'udienza di oggi per il 281 sexies c.p.c. e si chiede che il giudice non tenga conto delle note depositate. Nel merito, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già depositate telematicamente, in ordine alle spese chiede che vengano liquidate ai sensi dello scaglione medio oltre al rimborso delle anticipazioni pari ad € 786,00.
Per il convenuto.
, partita IVA , in persona del sindaco Parte_2 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bellia, in forza della procura rilasciata in calce all'atto di costituzione nel presente procedimento e in esecuzione della delibera della G.C. n. 209 del 18.11.2021. È presente l'avv. Nicola Bellia, il quale per quanto riguarda la memoria depositata si rappresenta che per mero errore le note sono state depositate e si chiede che non se ne tenga conto, conclude e discute riportandosi ai propri scritti difensivi e memorie depositate. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 18:00, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 869 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
, c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
IO GO (MB), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Nicolò Portaluppi e dall'Avv. Giulia Spirito elettivamente domiciliata, presso lo Studio dei quali ha eletto domicilio sito in Milano, via Mosè Bianchi, 71
ATTRICE contro
, partita IVA , in persona del sindaco pro-tempore, Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bellia, in forza della procura rilasciata in calce all'atto di costituzione nel presente procedimento e in esecuzione della delibera della
G.C. n. 209 del 18.11.2021.
CONVENUTO
Avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2051 C.C.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 14/5/2025, le parti discutevano la presente causa come da verbale che precede e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura nell'assenza delle parti della seguente motivazione e dispositivo ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
2 Con atto di citazione del 10/9/2021, regolarmente notificato alla controparte, l'odierna attrice, conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale di Sciacca, il Parte_1
al fine di sentire accogliere le infrascritte domande: “nel merito: Parte_2 accertate le circostanze di cui in narrativa, condannare il al risarcimento di Parte_2 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro dell'11 settembre
2019, quantificati nell'importo di € 67.484,87, in favore della Sig.ra oltre interessi Parte_1
e rivalutazione dal sinistro al saldo effettivo, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da valutarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
A fondamento delle proprie domande, l'odierna attrice deduceva:
- Che nel settembre 2019 la signora si recava a per trascorrere un Pt_1 Pt_2 periodo di vacanza insieme al marito ed in data 11/9/2019 mentre stava camminando sul marciapiede del Corso Vittorio Emanuele, in compagnia del marito,
, giunta nei pressi della Basilica “Santa Maria del Soccorso”, cadeva Persona_1 sullo scivolo del marciapiede situato in corrispondenza di un attraversamento pedonale, adiacente al piazzale della Chiesa Madre, le cui strisce antisdrucciolo risultavano logore ed in cattivo stato di manutenzione.
- Che nelle vicinanze di tale punto non era collocato alcun cartello di pericolo;
- Che nell'immediatezza veniva soccorsa dal marito nonché da numerosi passanti e successivamente veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Giovanni
Paolo II di;
Pt_2
- Che presso il suddetto nosocomio veniva sottoposta ad esami radiografici che evidenziavano “la frattura trimalleolare con lussazione tibio astragalica”;
- Che, una volta fatto ritorno presso la propria residenza, la signora veniva ricoverata presso la , per essere sottoposta ad un Controparte_1 intervento chirurgico di “riduzione malleolo peroneale e pilone tibiale gambe destra”;
- Che la signora all'epoca dei fatti era dipendente presso un supermercato Pt_3 con contratto a tempo determinato e rientrava a lavoro solo nel mese di dicembre
2019 e che, non essendo più in grado di svolgere la mansione di addetta al reparto di ortofrutta, veniva collocata in cassa salvo poi vedere interrotto il rapporto di lavoro,
3 atteso che non vi erano posti disponibili per le mansioni che l'esponente poteva svolgere senza particolare sofferenza.
Alla luce di tali circostanze, in fatto, l'odierna attrice concludeva come sopra, chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi nei confronti del Comune di . Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.3.2022, si costituiva nel presente procedimento il che concludeva affinchè “VOGLIA L' ILL.MO Parte_2
TRIBUNALE DI SCIACCA Adversis rejectis, In via principale e nel merito, - Rigettare la domanda proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e non Parte_1 provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro;
-
Ritenere e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità del nel presente Parte_2 giudizio, stante la mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso relativamente all'incidente occorso alla Sig.ra e per cui è causa. - Assolversi il convenuto Parte_1 Pt_2 dalle domande contro di esso proposte dall'attrice Sig.ra - Ritenere e dichiarare che Parte_1 il non è tenuto a risarcire alcun danno e/o a pagare alcuna somma a nessun Parte_2 titolo. - Con vittoria di spese e compensi difensivi. - Con riserva di articolare eventuali mezzi istruttori diretti e contrari in seguito all'esito dell'evolversi del processo ed impugnando e contrastando, sin da ora, tutti quelli ex adverso articolati e/o articolandi, con maggiore salvezza di ogni diritto e con riserva di controdedurre anche a seguito del comportamento processuale di controparte”.
A fondamento delle proprie domande, il convenuto deduceva: Parte_2
- Che nessun addebito di responsabilità potesse essere mosso all'odierno convenuto atteso che la responsabilità nella causazione del sinistro e dei danni fosse da ascrivere alla colpa esclusiva della attrice, atteso che la visibilità della zona non fosse compromessa da alcun ostacolo o impedimento;
- Che un comportamento diligente sarebbe stato sufficiente per evitare la caduta e i relativi danni consequenziali;
- Che dalla documentazione fotografica depositata in atti da parte attrice emerge chiaramente come non vi fosse nella zona di interesse alcun ostacolo e che la pavimentazione si presentasse priva di alcuna anomalia;
4 - Che il danno lamentato dunque non fosse riconducibile ad una lamentata insidia, bensì al comportamento colposo della stessa parte attrice.
Per tali motivi concludeva come sopra.
La causa veniva istruita sia documentalmente, previa concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c., sia mediante l'escussione di un testimone, ER
, sentito tramite prova delegata dal Tribunale di Monza, come da provvedimento
[...] del Gi.
All'esito di tale attività istruttoria, il GI ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la discussione e la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice dava lettura nell'assenza delle parti della seguente motivazione e dispositivo.
In diritto.
Giova preliminarmente qualificare la domanda formulata dalla odierna attrice, come azione di risarcimento ai sensi dell'articolo 2051 c.c. ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Dall'interpretazione letterale della disposizione normativa, si evince che la responsabilità del custode sia presunta quando sussistono le due seguenti condizioni:
l'esistenza di un rapporto di custodia, identificandosi lo stesso in una relazione tra la cosa e colui il quale ha un effettivo potere sulla stessa, ed il fatto che il danno lamentato sia provocato dalla cosa in custodia.
Essendo basata su una relazione tra cosa e custode, la responsabilità in oggetto prescinde dal comportamento del custode, cui viene imputata per il solo fatto di essere in relazione privilegiata con la cosa che sia, per sua natura o per il dinamismo assunto, pericolosa.
Tale impostazione è condivisa dalla Corte di Cassazione, che (a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 12019/1991) ha ritenuto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sia una forma di responsabilità oggettiva, basata sul positivo riscontro del nesso di causalità tra la res causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, prescindendo dal comportamento del custode stesso.
5 La ratio della norma è quella di predisporre uno strumento di allocazione del danno improntato ad una finalità di giustizia distributiva, atta a traslare il danno dal danneggiato che incolpevolmente lo subisce al custode, che in virtù del predetto rapporto, è chiamato a risponderne per il fatto di esercitare un potere sulla cosa. Ai fini, dunque, della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del predetto rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
La responsabilità del custode, quindi, è esclusa solo in presenza del c.d. caso fortuito, che ha riguardo non ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità.
Sul piano dell'onere della prova, ne consegue che graverà sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, mentre il convenuto dovrà dare la prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, ha spezzato il legame predetto.
Il regime probatorio, cui dà vita l'art. 2051 c.c., può essere definito in parte speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, facilitando il danneggiato nella prova della condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode (sul punto confronta Corte di Cassazione: “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; cfr. Corte di Cassazione 25460/2020 ed ordinanze 2480, 2481, 2482 e 2483 del
2018).
Altra ipotesi in cui può escludersi la responsabilità dell'ente pubblico ricorre nel caso in cui “ dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.”( in termini la massima della recentissima
6 Cass. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009,
24419/2009, 8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso,
Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate). ..." "... Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno. ..." (cfr. Tribunale di
Palermo, Sentenza n. 2771/2024 del 16-05-2024).
Essendo di natura oggettiva, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone, per la sua configurabilità, esclusivamente l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento.
Orbene, nello specifico, il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il sinistro, può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
la Corte di Cassazione ha altresì aggiunto che in siffatte ipotesi la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227, primo comma, c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Da tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha fatto discendere che “ quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Corte di Cassazione n. 14571/2023).
7 Ritenuta, dunque, nel caso di specie l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2051
c.c., occorre specificare il quadro della giurisprudenza di legittimità in ordine al riparto dell'onere della prova in materia.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1896/2015 è intervenuta in materia di danni da insidia stradale, con particolare riferimento alla responsabilità da cosa in custodia della Pubblica Amministrazione: si afferma in via preliminare il principio per cui la prova del caso fortuito da parte di quest'ultima presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. Stante la natura oggettiva della responsabilità in oggetto, si esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita.
È erroneo, pertanto, l'assunto in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una qualche anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine.
Il danneggiato, invece, è tenuto a dare prova positiva anche del nesso di causalità tra danno e res, ed è suo preciso onere dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione della intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato.
Inoltre, l'oggettiva pericolosità della cosa, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità, e quindi è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, che costituisce poi l'antecedente logico rispetto alla prova liberatoria.
Ciò premesso deve ritenersi che nel caso di specie, l'odierna danneggiata non abbia assolto pienamente l'onere probatorio su di essa gravante, non potendosi infatti ritenere provata l'insidia posta alla base della responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., né di conseguenza il relativo nesso causale in relazione al danno verificatosi.
Giova infatti evidenziare che, in allegato all'atto di citazione, sono state depositate delle foto tratte da Google Maps dei luoghi, ove asseritamente si è verificato il sinistro, che ritraggono i luoghi alla data del dicembre 2020, mentre i fatti si sarebbero svolti – per
8 come riferito dalla parte attrice in citazione e come indicato dal teste escusso – nel settembre 2019, ben un anno primo dalla foto depositata.
Ne discende che manca la prova dello stato dei luoghi al momento del sinistro: né tale prova può dirsi raggiunta tramite l'escussione del teste sentito – marito coniugato in regime di comunione legale dei beni con la parte attrice – atteso che lo stesso avrebbe riconosciuto lo stato dei luoghi ritratto in una immagine – allegato 11 alla memoria istruttoria – che ritrae i luoghi dell'agosto 2018 e non al momento del fatto.
Nessuna prova, dunque, dello stato dei luoghi al momento del fatto può essere ritenuta sussistente, il che determina di conseguenza l'impossibilità di valutarne l'insidiosità, la visibilità e dunque la sussistenza dell'an della responsabilità del convenuto Parte_2
e il relativo nesso di causalità, onere di provare il quale ricade su parte attrice.
[...]
Ne discende che la domanda, in mancanza della prova dell'an, formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna l'attrice alla refusione delle spese del presente procedimento in favore del convenuto che si liquidano in € 3.500,00 oltre IVA e CPA, Parte_2 rimborso forfettario al 15% e altri oneri dovuti, se previsti, come per legge.
Così deciso in Sciacca il 14/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
9
All'udienza del 14/5/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi
Per l'attore
, c.f. , residente in [...] C.F._1
Gramsci, 22, IO GO (MB), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Nicolò Portaluppi e dall'Avv. Giulia Spirito elettivamente domiciliata, presso lo Studio dei quali ha eletto domicilio sito in Milano, via Mosè Bianchi, 71 È presente l'avv. Pitisci, in sostituzione degli avv.ti Portaluppi e Spirito, il quale rappresenta l'assoluta irritualità del deposito di note da parte di controparte atteso che il GI ha fissato l'udienza di oggi per il 281 sexies c.p.c. e si chiede che il giudice non tenga conto delle note depositate. Nel merito, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già depositate telematicamente, in ordine alle spese chiede che vengano liquidate ai sensi dello scaglione medio oltre al rimborso delle anticipazioni pari ad € 786,00.
Per il convenuto.
, partita IVA , in persona del sindaco Parte_2 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bellia, in forza della procura rilasciata in calce all'atto di costituzione nel presente procedimento e in esecuzione della delibera della G.C. n. 209 del 18.11.2021. È presente l'avv. Nicola Bellia, il quale per quanto riguarda la memoria depositata si rappresenta che per mero errore le note sono state depositate e si chiede che non se ne tenga conto, conclude e discute riportandosi ai propri scritti difensivi e memorie depositate. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 18:00, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 869 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
, c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
IO GO (MB), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Nicolò Portaluppi e dall'Avv. Giulia Spirito elettivamente domiciliata, presso lo Studio dei quali ha eletto domicilio sito in Milano, via Mosè Bianchi, 71
ATTRICE contro
, partita IVA , in persona del sindaco pro-tempore, Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bellia, in forza della procura rilasciata in calce all'atto di costituzione nel presente procedimento e in esecuzione della delibera della
G.C. n. 209 del 18.11.2021.
CONVENUTO
Avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2051 C.C.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 14/5/2025, le parti discutevano la presente causa come da verbale che precede e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura nell'assenza delle parti della seguente motivazione e dispositivo ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
2 Con atto di citazione del 10/9/2021, regolarmente notificato alla controparte, l'odierna attrice, conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale di Sciacca, il Parte_1
al fine di sentire accogliere le infrascritte domande: “nel merito: Parte_2 accertate le circostanze di cui in narrativa, condannare il al risarcimento di Parte_2 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro dell'11 settembre
2019, quantificati nell'importo di € 67.484,87, in favore della Sig.ra oltre interessi Parte_1
e rivalutazione dal sinistro al saldo effettivo, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da valutarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
A fondamento delle proprie domande, l'odierna attrice deduceva:
- Che nel settembre 2019 la signora si recava a per trascorrere un Pt_1 Pt_2 periodo di vacanza insieme al marito ed in data 11/9/2019 mentre stava camminando sul marciapiede del Corso Vittorio Emanuele, in compagnia del marito,
, giunta nei pressi della Basilica “Santa Maria del Soccorso”, cadeva Persona_1 sullo scivolo del marciapiede situato in corrispondenza di un attraversamento pedonale, adiacente al piazzale della Chiesa Madre, le cui strisce antisdrucciolo risultavano logore ed in cattivo stato di manutenzione.
- Che nelle vicinanze di tale punto non era collocato alcun cartello di pericolo;
- Che nell'immediatezza veniva soccorsa dal marito nonché da numerosi passanti e successivamente veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Giovanni
Paolo II di;
Pt_2
- Che presso il suddetto nosocomio veniva sottoposta ad esami radiografici che evidenziavano “la frattura trimalleolare con lussazione tibio astragalica”;
- Che, una volta fatto ritorno presso la propria residenza, la signora veniva ricoverata presso la , per essere sottoposta ad un Controparte_1 intervento chirurgico di “riduzione malleolo peroneale e pilone tibiale gambe destra”;
- Che la signora all'epoca dei fatti era dipendente presso un supermercato Pt_3 con contratto a tempo determinato e rientrava a lavoro solo nel mese di dicembre
2019 e che, non essendo più in grado di svolgere la mansione di addetta al reparto di ortofrutta, veniva collocata in cassa salvo poi vedere interrotto il rapporto di lavoro,
3 atteso che non vi erano posti disponibili per le mansioni che l'esponente poteva svolgere senza particolare sofferenza.
Alla luce di tali circostanze, in fatto, l'odierna attrice concludeva come sopra, chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi nei confronti del Comune di . Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.3.2022, si costituiva nel presente procedimento il che concludeva affinchè “VOGLIA L' ILL.MO Parte_2
TRIBUNALE DI SCIACCA Adversis rejectis, In via principale e nel merito, - Rigettare la domanda proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e non Parte_1 provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro;
-
Ritenere e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità del nel presente Parte_2 giudizio, stante la mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso relativamente all'incidente occorso alla Sig.ra e per cui è causa. - Assolversi il convenuto Parte_1 Pt_2 dalle domande contro di esso proposte dall'attrice Sig.ra - Ritenere e dichiarare che Parte_1 il non è tenuto a risarcire alcun danno e/o a pagare alcuna somma a nessun Parte_2 titolo. - Con vittoria di spese e compensi difensivi. - Con riserva di articolare eventuali mezzi istruttori diretti e contrari in seguito all'esito dell'evolversi del processo ed impugnando e contrastando, sin da ora, tutti quelli ex adverso articolati e/o articolandi, con maggiore salvezza di ogni diritto e con riserva di controdedurre anche a seguito del comportamento processuale di controparte”.
A fondamento delle proprie domande, il convenuto deduceva: Parte_2
- Che nessun addebito di responsabilità potesse essere mosso all'odierno convenuto atteso che la responsabilità nella causazione del sinistro e dei danni fosse da ascrivere alla colpa esclusiva della attrice, atteso che la visibilità della zona non fosse compromessa da alcun ostacolo o impedimento;
- Che un comportamento diligente sarebbe stato sufficiente per evitare la caduta e i relativi danni consequenziali;
- Che dalla documentazione fotografica depositata in atti da parte attrice emerge chiaramente come non vi fosse nella zona di interesse alcun ostacolo e che la pavimentazione si presentasse priva di alcuna anomalia;
4 - Che il danno lamentato dunque non fosse riconducibile ad una lamentata insidia, bensì al comportamento colposo della stessa parte attrice.
Per tali motivi concludeva come sopra.
La causa veniva istruita sia documentalmente, previa concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c., sia mediante l'escussione di un testimone, ER
, sentito tramite prova delegata dal Tribunale di Monza, come da provvedimento
[...] del Gi.
All'esito di tale attività istruttoria, il GI ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la discussione e la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice dava lettura nell'assenza delle parti della seguente motivazione e dispositivo.
In diritto.
Giova preliminarmente qualificare la domanda formulata dalla odierna attrice, come azione di risarcimento ai sensi dell'articolo 2051 c.c. ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Dall'interpretazione letterale della disposizione normativa, si evince che la responsabilità del custode sia presunta quando sussistono le due seguenti condizioni:
l'esistenza di un rapporto di custodia, identificandosi lo stesso in una relazione tra la cosa e colui il quale ha un effettivo potere sulla stessa, ed il fatto che il danno lamentato sia provocato dalla cosa in custodia.
Essendo basata su una relazione tra cosa e custode, la responsabilità in oggetto prescinde dal comportamento del custode, cui viene imputata per il solo fatto di essere in relazione privilegiata con la cosa che sia, per sua natura o per il dinamismo assunto, pericolosa.
Tale impostazione è condivisa dalla Corte di Cassazione, che (a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 12019/1991) ha ritenuto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sia una forma di responsabilità oggettiva, basata sul positivo riscontro del nesso di causalità tra la res causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, prescindendo dal comportamento del custode stesso.
5 La ratio della norma è quella di predisporre uno strumento di allocazione del danno improntato ad una finalità di giustizia distributiva, atta a traslare il danno dal danneggiato che incolpevolmente lo subisce al custode, che in virtù del predetto rapporto, è chiamato a risponderne per il fatto di esercitare un potere sulla cosa. Ai fini, dunque, della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del predetto rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
La responsabilità del custode, quindi, è esclusa solo in presenza del c.d. caso fortuito, che ha riguardo non ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità.
Sul piano dell'onere della prova, ne consegue che graverà sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, mentre il convenuto dovrà dare la prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, ha spezzato il legame predetto.
Il regime probatorio, cui dà vita l'art. 2051 c.c., può essere definito in parte speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, facilitando il danneggiato nella prova della condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode (sul punto confronta Corte di Cassazione: “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; cfr. Corte di Cassazione 25460/2020 ed ordinanze 2480, 2481, 2482 e 2483 del
2018).
Altra ipotesi in cui può escludersi la responsabilità dell'ente pubblico ricorre nel caso in cui “ dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.”( in termini la massima della recentissima
6 Cass. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009,
24419/2009, 8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso,
Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate). ..." "... Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno. ..." (cfr. Tribunale di
Palermo, Sentenza n. 2771/2024 del 16-05-2024).
Essendo di natura oggettiva, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone, per la sua configurabilità, esclusivamente l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento.
Orbene, nello specifico, il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il sinistro, può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
la Corte di Cassazione ha altresì aggiunto che in siffatte ipotesi la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227, primo comma, c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Da tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha fatto discendere che “ quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Corte di Cassazione n. 14571/2023).
7 Ritenuta, dunque, nel caso di specie l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2051
c.c., occorre specificare il quadro della giurisprudenza di legittimità in ordine al riparto dell'onere della prova in materia.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1896/2015 è intervenuta in materia di danni da insidia stradale, con particolare riferimento alla responsabilità da cosa in custodia della Pubblica Amministrazione: si afferma in via preliminare il principio per cui la prova del caso fortuito da parte di quest'ultima presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. Stante la natura oggettiva della responsabilità in oggetto, si esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita.
È erroneo, pertanto, l'assunto in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una qualche anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine.
Il danneggiato, invece, è tenuto a dare prova positiva anche del nesso di causalità tra danno e res, ed è suo preciso onere dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione della intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato.
Inoltre, l'oggettiva pericolosità della cosa, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità, e quindi è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, che costituisce poi l'antecedente logico rispetto alla prova liberatoria.
Ciò premesso deve ritenersi che nel caso di specie, l'odierna danneggiata non abbia assolto pienamente l'onere probatorio su di essa gravante, non potendosi infatti ritenere provata l'insidia posta alla base della responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., né di conseguenza il relativo nesso causale in relazione al danno verificatosi.
Giova infatti evidenziare che, in allegato all'atto di citazione, sono state depositate delle foto tratte da Google Maps dei luoghi, ove asseritamente si è verificato il sinistro, che ritraggono i luoghi alla data del dicembre 2020, mentre i fatti si sarebbero svolti – per
8 come riferito dalla parte attrice in citazione e come indicato dal teste escusso – nel settembre 2019, ben un anno primo dalla foto depositata.
Ne discende che manca la prova dello stato dei luoghi al momento del sinistro: né tale prova può dirsi raggiunta tramite l'escussione del teste sentito – marito coniugato in regime di comunione legale dei beni con la parte attrice – atteso che lo stesso avrebbe riconosciuto lo stato dei luoghi ritratto in una immagine – allegato 11 alla memoria istruttoria – che ritrae i luoghi dell'agosto 2018 e non al momento del fatto.
Nessuna prova, dunque, dello stato dei luoghi al momento del fatto può essere ritenuta sussistente, il che determina di conseguenza l'impossibilità di valutarne l'insidiosità, la visibilità e dunque la sussistenza dell'an della responsabilità del convenuto Parte_2
e il relativo nesso di causalità, onere di provare il quale ricade su parte attrice.
[...]
Ne discende che la domanda, in mancanza della prova dell'an, formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna l'attrice alla refusione delle spese del presente procedimento in favore del convenuto che si liquidano in € 3.500,00 oltre IVA e CPA, Parte_2 rimborso forfettario al 15% e altri oneri dovuti, se previsti, come per legge.
Così deciso in Sciacca il 14/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
9