Articolo 1 della Legge 9 agosto 1954, n. 733
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12 settembre 1954
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 12 settembre 1954