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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CO d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1368 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 13.9.2024, vertente
TRA
1. (cod. fisc.: ; PAte_1 CodiceFiscale_1
2. (cod. fisc.: ; PAte_2 CodiceFiscale_2
3. (cod. fisc.: ); PAte_3 CodiceFiscale_3
4. (cod. fisc.: ); PAte_4 CodiceFiscale_4
5. (cod. fisc.: ); PAte_5 CodiceFiscale_5
6. (cod. fisc.: ); PAte_6 CodiceFiscale_6
7. (cod. fisc.: ); PAte_7 CodiceFiscale_7
1 8. (cod. fisc.: ) e PAte_8 CodiceFiscale_8
(cod. fisc.: ); PAte_9 CodiceFiscale_9
9. (cod. fisc.: ) e PAte_10 CodiceFiscale_10
(cod. fisc.: ); PAte_11 CodiceFiscale_11
10. (cod. fisc.: ; PAte_12 CodiceFiscale_12
11. (cod. fisc.: ); PAte_13 CodiceFiscale_13
12. (cod. fisc.: ) e PAte_14 CodiceFiscale_14
- (cod. fisc.: ), in qualità PAte_15 CodiceFiscale_15
di genitori esercenti la potestà sui figli minori (cod. fisc.: Persona_1 [...]
) e (cod. fisc.: ); C.F._16 Persona_2 CodiceFiscale_17
13. (cod. fisc.: ); PAte_16 CodiceFiscale_18
14. (C.F.: ); PAte_17 CodiceFiscale_19
15. (cod. fisc.: ); PAte_18 CodiceFiscale_20
16. (cod. fisc.: ); PAte_19 CodiceFiscale_21
17. (cod. fisc.: ); PAte_20 CodiceFiscale_22
18. (cod. fisc.: Controparte_1 CodiceFiscale_23
C);
[...]
19. (cod. fisc.: ); PAte_21 CodiceFiscale_24
20. (cod. fisc.: ; PAte_22 CodiceFiscale_25
21. (cod. fisc.: ); PAte_23 CodiceFiscale_26
22. (cod. fisc.: ); PAte_24 CodiceFiscale_27
23. (cod. fisc.: ) e PAte_25 CodiceFiscale_28 PAte_26
(cod. fisc.: ;
[...] CodiceFiscale_29
24. (cod. fisc.: ); PAte_27 CodiceFiscale_30
2 25. (cod. fisc.: ); PAte_28 CodiceFiscale_31
26. (cod. fisc.: ) e PAte_29 CodiceFiscale_32 [...]
C.F: ); PAte_30 CodiceFiscale_33
27. (cod. fisc.: ); PAte_31 CodiceFiscale_34
28. (cod. fisc.: ) e PAte_32 CodiceFiscale_35 [...]
(cod. fisc.: ); Pt_33 CodiceFiscale_36
29. (cod. fisc.: ) e PAte_34 CodiceFiscale_37
(cod. fisc.: ); PAte_35 CodiceFiscale_38
30. (cod. fisc.: ), PAte_36 CodiceFiscale_39
(cod. fisc.: ) e PAte_37 CodiceFiscale_40 PAte_38
(cod. fisc.: );
[...] CodiceFiscale_41
31. cod. fisc.: ); PAte_39 CodiceFiscale_42
32. (cod. fisc.: ) e PAte_40 CodiceFiscale_43 Pt_41
(cod. fisc.: );
[...] CodiceFiscale_44
33. (cod. fisc.: ); PAte_42 CodiceFiscale_45
34. (cod.fisc.: ) e PAte_43 CodiceFiscale_46 Pt_44
(cod. fisc.: );
[...] CodiceFiscale_47
35. cod. fisc.: ) e PAte_45 CodiceFiscale_48 PAte_46
(cod. fisc.: ; CodiceFiscale_49
36. (cod. fisc.: ) e PAte_47 CodiceFiscale_50
(cod.fisc.: ); PAte_48 CodiceFiscale_51
37. (cod. fisc.: e PAte_49 CodiceFiscale_52 Pt_50
(cod. fisc.: );
[...] CodiceFiscale_53
38. (cod. fisc.: ) e PAte_51 CodiceFiscale_54 Pt_52
(cod. fisc.: ;
[...] CodiceFiscale_55
3 39. (cod. fisc.: ) e PAte_53 CodiceFiscale_56
(cod. fisc.: ); PAte_54 CodiceFiscale_57
40. (cod. fisc.: ); PAte_55 CodiceFiscale_58
41. (cod. fisc.: ; PAte_56 CodiceFiscale_59
42. (cod. fisc.: ), PAte_57 CodiceFiscale_60 [...]
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.: PAte_58 CodiceFiscale_61 PAte_59 [...]
), (cod. fisc.: ) e C.F._62 PAte_60 CodiceFiscale_63
(cod. fisc.: ), in qualità di PAte_61 CodiceFiscale_64
eredi di (cod. fisc.: ; PAte_61 CodiceFiscale_65
43. (cod. fisc.: ); PAte_62 CodiceFiscale_66
44. (cod. fisc.: ) e PAte_63 CodiceFiscale_67
(cod. fisc.: ); PAte_64 CodiceFiscale_68
tutti rappresentati e difesi, in forza di procure allegate alla citazione in appello, dall'avv. Attilio Cotroneo, nello studio del quale, in Reggio Calabria, hanno eletto domicilio;
- APPELLANTI =
CONTRO con sede legale in Cosenza (CS) alla via Della Repubblica n. 77 CP_2
(P.IVA/C.F. , in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, SI.ra , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_3 procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Olga
Savarese, nel cui studio, in Fasano (BR), ha eletto domicilio;
-APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE =
E
con sede legale in Diamante (CS) alla via San Daniele s.n.c. (P.I. Controparte_4
), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore sig.ra rappresentata e difesa, in virtù di procura da Controparte_5
4 intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Olga Savarese, nel cui studio, in Fasano (BR), ha eletto domicilio;
-APPELLATA =
Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la difesa si è riportata nelle note di trattazione:
“A)…accertare il grave inadempimento della convenuta e CP_2
conseguentemente:
1. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.155, Racc. n. 29.875 del 10 dicembre 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra , PAte_1 della complessiva somma di € 18.000,00, di cui € 11.000,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
2. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.867, Racc. n. 30.407 del 17 giugno 2010, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore del sig. della PAte_2
complessiva somma di € 31.183,00, di cui € 24.183,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
3. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 113.625, Racc. n. 28.706 del 23 settembre 2008, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore del sig. della PAte_3
complessiva somma di € 22.374,68, di cui € 15.374,68 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di
5 quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
4. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.867, Racc. n. 30.407 del 17 giugno 2010, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore del sig. della complessiva PAte_4
somma di € 22.000,00, di cui € 15.000,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
5. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 114.144, Racc. n. 29.119 del 26 febbraio 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore del sig. della PAte_5
complessiva somma di € 15.880,00, di cui € 8.880,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
6. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.867, Racc. n. 30.407 del 16 giugno 2010, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore del sig. della PAte_6
complessiva somma di € 26.758,00, di cui € 19.758,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
7. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 116.287, Racc. n. 30691 del 7 ottobre 2010 e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore del sig. della PAte_7
complessiva somma di € 19.736,90, di cui € 12.736,90 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di
6 quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
8. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 117.568, Racc. n. 31.653 del 28 ottobre 2011, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore dei coniugi e PAte_8
, della complessiva somma di € 17.566,55 di cui € PAte_9
10.566,55 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO
EC.ma CO riterrà di liquidare;
9. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 117.927, Racc. n. 31.933 del 17 febbraio 2012, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore del sig. e PAte_10
della complessiva somma di € 17.566,00, di cui € PAte_11
10.566,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO
EC.ma CO riterrà di liquidare;
10. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 117.121, Racc. n. 31.311 del 31 maggio 2011, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore del sig. della PAte_12
complessiva somma di € 20.786,44, di cui € 13.786,44 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
11. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.494, Racc. n. 30.124 del 11 marzo 2010, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore del sig. della PAte_13
complessiva somma di € 15.996,02, di cui € 8.791,20 a titolo di restituzione del
7 prezzo pagato ed € 7.204,82 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
12. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 116.695, Racc. n. 30.989 del 27 gennaio 2011, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore dei sigg.ri e PAte_14
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sui PAte_65
figli minori, e , della complessiva Persona_1 Persona_2
somma di € 20.020,30, di cui € 13.020,30 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
13. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 114.608, Racc. n. 29.453 del 14 luglio 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra della PAte_17
complessiva somma di € 17.000,00, di cui € 10.000,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
14. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.155, Racc. n. 29.875 del 10 dicembre 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra della PAte_18
complessiva somma di € 31.556,00, di cui € 24.556,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
15. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.599, Racc. n. 30.201 dell'8 aprile 2010, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
8 pro tempore, al pagamento in favore del sig. della PAte_19
complessiva somma di € 24.845,47, di cui € 17.845,47 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
16. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.599, Racc. n. 30.201 dell'8 aprile 2010, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore del sig. della PAte_20
complessiva somma di € 20.486,00, di cui € 13.486,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
17. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.599, Racc. n. 30.201 dell'8 aprile 2010 e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore del sig. , Controparte_1
della complessiva somma di € 23.807,53, di cui € 16.416,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.391,53 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
18. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.599, Racc. n. 30.201 dell'8 aprile 2010, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore del sig. della complessiva PAte_21
somma di € 45.992,00, di cui € 38.992,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
19. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.155, Racc. n. 29.875 del 10 dicembre 2009, e, per Persona_3
9 l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra , della PAte_22
complessiva somma di € 20.053,00, di cui € 13.053,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
20. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 8252, Racc. n. 4160 del 17 giugno 2015 Persona_4
nonché di quello originario ad esso presupposto per AR , Rep. Persona_3
n. 115.555, Racc. n. 29.875 del 10 dicembre 2009 e, per l'effetto, condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento in favore della sig.ra della complessiva somma di € PAte_23
11.600,00, di cui € 4.600,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed €
7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
21. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 117.568, Racc. n. 31.653 del 28 ottobre 2011, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra della PAte_24
complessiva somma di € 38.788,91, di cui € 31.788,91 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
22. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 114.427, Racc. n. 29.319 del 19 maggio 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento in favore dei coniugi e PAte_25 [...]
della complessiva somma di € 29.500,00, di cui € PAte_26
22.500,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO
10 EC.ma CO riterrà di liquidare;
23. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 114.427, Racc. n. 29.319 del 19 maggio 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore del sig. della PAte_27
complessiva somma di € 21.882,00, di cui € 14.882,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
24. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 113.294, Racc. n. 28.450 del 24 giugno 2008, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore del sig. della PAte_28
complessiva somma di € 16.340,00, di cui € 9.340,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
25. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 114.444, Racc. n. 29.119 del 26 febbraio 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore dei coniugi e PAte_29
della complessiva somma di € 16.428,65, di cui € PAte_30
9.428,65 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO
EC.ma CO riterrà di liquidare;
26. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendila per AR
, Rep. n. 113.294, Racc. n. 28.450 del 24 giugno 2008, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore della sig.ra della PAte_31
complessiva somma di € 43.500,00, di cui € 36.500,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi
11 legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
27. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per AR
, Rep. n. 114.144, Racc. n. 29.119 del 26 febbraio 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore dei coniugi e PAte_66 [...]
della complessiva somma di € 27.237,00, di cui € 20.237,00 a titolo di Pt_33 restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
28. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.155, Racc. n. 29.875 del 10 dicembre 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore dei coniugi e PAte_67
della complessiva somma di € 15.508,21, di cui € PAte_34
8.302,80 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.205,41 a titolo di risarcimento dci danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO
EC.ma CO riterrà di liquidare;
29. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.155, Racc. n. 29.875 del 10 dicembre 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore dei sigg.ri PAte_38
e della complessiva somma di € PAte_36 PAte_37
22.628,00, di cui € 15.628,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed €
7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
30. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare di vendita del 1° febbraio 2008 e, per l'effetto, condannare la in persona del suo CP_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del sig. Pt_39
12 della complessiva somma di € 20.671,00, di cui € 13.671,00 a titolo di Pt_20 restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
31. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR
, Rep. n. 117.927, Racc. n. 31.933 del 17 febbraio 2012, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore dei coniugi e PAte_40
della complessiva somma di € 20.287,25, di cui € 13.287,25 PAte_41
a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
32. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR
, Rep. n. 117.568, Racc. n. 31.653 del 28 ottobre 2011, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore del sig. della PAte_42
complessiva somma di € 13.549,50, di cui € 6.549,50 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
33. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR
, Rep. n. 114.427, Racc. n. 29.319 del 19 maggio 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore dei coniugi e PAte_43
, della complessiva somma di € 20.196,80, di cui € 13.196,80 PAte_44
a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
34. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR
13 , Rep. n. 114.427, Racc. n. 29.319 del 19 maggio 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore dei coniugi e PAte_45 Pt_46
, della complessiva somma di € 27.426,05, di cui € 20.182,00 a titolo di
[...] restituzione del prezzo pagato ed € 7.244,05 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
35. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR
, Rep. n. 114.144, Racc. n. 29.119 del 26 febbraio 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore dei coniugi e PAte_47
, della complessiva somma di € 25.523,50, di cui € 17.926,50 PAte_48
a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.597,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
36. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.867, Racc. n. 30.407 del 17 giugno 2010, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore dei coniugi e PAte_49
della complessiva somma di € 20.000,00, di cui € PAte_50
13.000,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO
EC.ma CO riterrà di liquidare;
37. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR
, Rep. n. 114.144, Racc. n. 29.119 del 26 febbraio 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore dei coniugi e PAte_51 Pt_52
, della complessiva somma di € 17.123,00, di cui € 10.123,00 a titolo di
[...] restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno,
14 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
38. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR
, Rep. n. 114.144, Racc. n. 29.119 del 26 febbraio 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore dei coniugi e PAte_53
della complessiva somma di € 13.127,00, di cui € PAte_54
6.127,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO
EC.ma CO riterrà di liquidare;
39. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR
, Rep. n. 117.121, Racc. n. 31.311 del 31 maggio 2011, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore del sig. della PAte_55
complessiva somma di € 25.431,82, di cui € 18.431,82 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
40. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR
, Rep. n. 115.599, Racc. n. 30.201 dell'8 aprile 2010, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore della sig.ra della PAte_56
complessiva somma di € 19.254,00, di cui € 12.254,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
41. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR
, Rep. n. 114.427, Racc. n. 29.319 del 19 maggio 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore del sig. i SIg.ri PAte_57
15 e PAte_58 PAte_59 PAte_60 PAte_61
, nella loro qualità di eredi del SI. della
[...] PAte_61
complessiva somma di € 43.052,00, di cui € 36.052,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
42. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR
, Rep. n. 114.144, Racc. n. 29.119 del 26 febbraio 2009, e, per Persona_3
l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento, in favore del sig. della PAte_62
complessiva somma di € 14.170,60, di cui € 7.170,60 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
43. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto di compravendita per AR R_
, Rep. n. 33884, Racc. n. 11074 del 27 marzo 2013 nonché di quello
[...]
originario ad esso presupposto, per AR , Rep. n. 115.599, Persona_3
Racc. n 30.201 dell'8 aprile 2010 e, per l'effetto, condannare la in CP_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei sigg.ri e della complessiva PAte_64 PAte_63
somma di € 17.226,62, di cui € 10.000,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato ed € 7.226,62 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
44. dichiarare l'avvenuta risoluzione del contatto preliminare di vendita del 19 agosto 2012 nonché dell'atto di compravendita originario ad esso presupposto per AR , Rep. n. 117.846, Reg. n. 286/1-T del 17 gennaio Persona_3
2012, e, per l'effetto, condannare la in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del sig. PAte_16
della complessiva somma di € 45.000,00, di cui € 38.000,00 a titolo di
[...] restituzione del prezzo pagato ed € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al
16 soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO EC.ma CO riterrà di liquidare;
B) … per la sola posizione del sig. , accertare l'inadempimento PAte_16
della per la mancata stipula del contratto definitivo, Controparte_4
conseguentemente, dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare di vendita del 19 agosto 2012 e, per l'effetto, condannare la in Controparte_4
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.
della complessiva somma di € 38.000,00, a titolo di PAte_16
restituzione del prezzo pagato oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che CO
EC.ma CO riterrà di liquidare;
C) In via subordinata […] accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
e, per l'effetto, condannare quest'ultima società, in persona del suo CP_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, della somma di € 10.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che la CO riterrà di liquidare;
45. In via ancor più subordinata […] accertare e dichiarare la responsabilità della per fatto illecito e condannare la predetta società, in persona del suo CP_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, della somma di € 10.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che la CO riterrà di liquidare.
Il tutto con il favore delle spese e dei compensi del giudizio”. per l'appellata rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è CP_2
riportata nelle note di trattazione:
“
1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sigg.ri:
; ; ; PAte_1 PAte_2 PAte_3 PAte_4
; ; PAte_5 PAte_6 PAte_7 PAte_8
e;
e ;
[...] PAte_9 PAte_10 PAte_11
; ; e PAte_12 PAte_13 PAte_14 PAte_15
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori
[...] Persona_1
17 Per_
e;
; Persona_2 PAte_16 PAte_17 PAte_18
; ;
[...] Controparte_6 PAte_20 Controparte_1
; ; ; ; ;
[...] PAte_21 PAte_22 PAte_23 PAte_24 Pt_25
e;
;
[...] PAte_26 PAte_27 PAte_28 Pt_29
e;
; e
[...] PAte_30 PAte_31 PAte_32 [...]
e;
Pt_33 PAte_34 PAte_67 PAte_36
, e;
[...] PAte_37 PAte_38 PAte_39 Pt_40
e e
[...] PAte_41 PAte_42 PAte_43 Pt_44
; e;
e
[...] PAte_45 Controparte_7 PAte_47 Pt_48
; e;
e
[...] PAte_49 PAte_50 PAte_51 Pt_52
; e;
;
[...] PAte_53 PAte_54 PAte_55
; , , , PAte_56 PAte_57 PAte_58 PAte_59 [...]
e tutti nella qualità di eredi del sig. Pt_60 PAte_61 [...]
; ; e;
Pt_61 PAte_62 PAte_63 PAte_64
1.1. nel merito, per le ragioni esposte nella parte motiva dall'odierna difesa, rigettarlo integralmente perché infondato in fatto e in diritto;
2 . in accoglimento dell'appello incidentale proposto e in riforma, annullamento e modifica dei capi e dei dispositivi della sentenza gravata così statuire:
2.1. in riforma del dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, dichiarare la società
non tenuta al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore dei sigg.ri 1) CP_2
; 2) ; 3) ; 4) PAte_1 PAte_3 PAte_4 [...]
e;
5) ; 7) PAte_8 PAte_9 PAte_13 [...]
e;
8) ; 9) PAte_14 PAte_15 PAte_18 Pt_21
; 10) ; 11) ; 12) e
[...] PAte_22 PAte_31 PAte_32 [...]
13) e;
14) Pt_33 PAte_34 PAte_67 Pt_40
e 15) 16) e
[...] PAte_41 PAte_42 PAte_45 CP_7
; 17) 18) e 19) e
[...] PAte_61 PAte_62 PAte_63
; PAte_64
2.2. in riforma del dispositivo n. 5, condannare;
PAte_1
; ; Controparte_8 PAte_3 PAte_4 PAte_8
e ; ; e PAte_9 PAte_13 PAte_14
; e;
PAte_15 CP_9 Controparte_10 PAte_18
18 ; ; ; ; ; Pt_18 CP_11 PAte_21 PAte_22 PAte_31
e ; e PAte_32 PAte_33 PAte_34 PAte_67
; e
[...] PAte_40 PAte_41 PAte_42 PAte_45
e ; e;
Controparte_7 Controparte_12 Controparte_13 PAte_61
; e in solido, al PAte_62 PAte_63 PAte_64
pagamento delle spese del primo grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito che si dichiara antistatario;
3. condannare ciascun attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio del grado di appello, da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”. per l'appellata rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è Controparte_4
riportata nelle note di trattazione:
“- in via preliminare e processuale, dichiarare inammissibile l'appello per violazione degli artt. 342 e 348bis c.p.c.;
- in ipotesi di discesa nel merito della controversia, per tutti i motivi illustrati, rigettare l'appello perché infondato sia in fatto che in diritto, confermando
l'impugnata sentenza per le statuizioni sulla posizione di in essa Controparte_4
contenute;
- condannare in ogni caso l'appellante al pagamento in favore della società convenuta in appello delle spese di lite del presente giudizio con distrazione in favore del costituito procuratore legale che si dichiara antistatario.”
PREMESSA IN FATTO
Il contenuto delle richieste e difese articolate dalle parti in primo grado sono compendiate nella sentenza gravata nei termini di seguito riportati.
PAte_1 Controparte_8 PAte_2 PAte_3
, , , ,
[...] PAte_4 PAte_5 Controparte_14 PAte_6 PAte_7
, ,
[...] CP_15 PAte_8 PAte_9
, , , PAte_10 PAte_11 PAte_12 PAte_13
, PAte_14 PAte_15 CP_9 [...]
, , , , CP_10 PAte_16 PAte_17 PAte_18 PAte_19
, , PAte_20 CP_11 Controparte_1
PA
, , , , PAte_21 PAte_22 PAte_23 PAte_24 PAte_25
19 , PAte_26 PAte_27 PAte_28 PAte_29
PAte_30 PAte_31 PAte_32 PAte_33
, PAte_34 Controparte_16 PAte_36
, , PAte_37 PAte_38 Controparte_17 PAte_39
, PAte_40 PAte_41 PAte_42 Controparte_18 [...]
, , CP_19 Controparte_20 PAte_43 PAte_44 [...]
, , Pt_45 Controparte_7 Controparte_12 Controparte_13 PAte_47
[...] PAte_48 PAte_49 PAte_50 [...]
, , Pt_51 PAte_52 PAte_53 PAte_54 [...]
, , , , PAte_55 PAte_56 PAte_61 PAte_62 PAte_63
convenivano, innanzi al Tribunale di Cosenza, la con PAte_64 CP_2
sede in Cosenza, proprietaria di un complesso turistico denominato multiproprietà
“villaggio Aurora” sito in Cassano Allo Ionio.
Gli attori rappresentavano:
• che la proprietà delle unità recettive del complesso era oggetto di comunione ed era frazionata in 18 quote millesimali a ciascuna delle quali era connesso il diritto di godimento o di fruizione perpetuo, in base a prenotazione permanente, per un periodo predeterminato ed immutabile, a ricorrenza annuale, individuato con un codice;
• che con diversi contratti preliminari compravendita, specificamente elencati, la
Fisentur, società collegata all' si obbligava a vendere quote degli CP_2
immobili specificamente indicati a , Controparte_14 Controparte_17
, ; PAte_39 Controparte_21 PAte_16
• che, con distinti contratti di compravendita i restanti attori acquistavano la quota indivisa delle unità immobiliari specificamente indicate in citazione;
• che per la stagione 2018 veniva impedita la fruizione della struttura turistica essendo stata destinata a centro di accoglienza dei migranti previa concessione alla cooperativa che aveva partecipato alla manifestazione di CP_22
interesse indetta dalla . Controparte_23
Gli attori, rappresentando l'inadempimento contrattuale della controparte, concludevano chiedendo:
• di accertare il grave inadempimento dell' l'avvenuta risoluzione del CP_2
20 contratto di compravendita stipulato da ciascuno di essi ed il pagamento delle distinte somme comprensive della restituzione del prezzo pagato e del risarcimento danno;
• di dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare di vendita e dell'atto di compravendita originario in riferimento alla posizione di PAte_16
e la condanna in suo favore del prezzo pagato e del risarcimento
[...]
danno;
• per la sola posizione di , di accertare l'inadempimento della PAte_16
per la mancata stipula del contratto definitivo, la risoluzione del PAte_68 preliminare di compravendita e la restituzione della somma di € 38.000 a titolo di prezzo pagato;
• in via subordinata, di condannare la società convenuta, in favore di ciascuno degli attori, al pagamento della somma di € 10.000 a titolo di risarcimento danni ed, in via ancora più subordinata, di condannare la società per CP_2 fatto illecito al pagamento della somma di € 10.000 in favore di ciascun attore.
La costituitasi in giudizio, eccepiva la nullità della domanda Controparte_4 avversaria, rappresentando che l'attore aveva formulato, congiuntamente e in via principale, una domanda di risoluzione, ex art. 1454 c.c., nei confronti della società che presuppone una preventiva sentenza produttiva degli effetti del CP_2 contratto definitivo con non concluso e l'esecuzione specifica Controparte_4 dell'obbligo di concludere un contratto non proponibile contestualmente all'opposta domanda di dichiarazione di intervenuta risoluzione del preliminare e restituzione somme proposta sempre contro la Controparte_4
La convenuta, in secondo luogo, eccepiva l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per non avere il adempiuto all'invito di stipulare il contratto Pt_16
definitivo.
costituitasi in giudizio, dopo aver richiamato la disciplina dei contratti CP_2
stipulati e le vicende che avevano determinato la cessione in affitto della gestione del villaggio Aurora, evidenziava la difficoltà di recupero delle spese di gestione dei multiproprietari morosi, richiamava l'obbligo per i multiproprietari del pagamento delle spese entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, l'avvenuto pagamento per il 2018 da parte di soli 47 multiproprietari, le difficoltà insorte che non
21 consentivano la fruibilità della struttura per il periodo estivo 2018 ed evidenziava che, con scrittura privata del 07.02.2018, le società e che aveva CP_2 PAte_69
assunto la gestione della struttura, risolvevano bonariamente il contratto di affitto di ramo di azienda del 17.12.2015 per rendere operativo il contratto che la CP_2
a scopo preventivo, aveva stipulato nel luglio del 2017 con la Controparte_24
[...]
A riprova del proprio comportamento secondo buona fede la evidenziava di CP_2
aver effettuato il riprotezionamento dei multiproprietari , Persona_6 [...]
e a proprie spese e l'effettuazione dei rimborsi a tutti i Pt_70 PAte_39
multiproprietari che avevano pagato le spese di gestione e di aver comunicato la disponibilità della struttura per la stagione 2019.
La convenuta, quindi, rappresentava che dei 52 attori, solo 23 avevano pagato le spese di gestione per l'anno 2018 ossia PAte_1 Controparte_8 [...]
; ; e PAte_3 PAte_4 PAte_8 PAte_9
; e;
[...] PAte_13 PAte_14 PAte_15
; ; ; CP_25 Controparte_10 PAte_18 CP_11 Pt_21
; ; ; e
[...] PAte_22 PAte_31 PAte_32 PAte_33
Pt_6 e;
e PAte_34 PAte_67 PAte_40 Pt_41
; e;
[...] PAte_42 PAte_45 Controparte_7 Controparte_12
e ; ; e Controparte_13 PAte_61 PAte_62 PAte_63
; e che tutti i multiproprietari che avevano PAte_64 PAte_16
pagato erano stati rimborsati mentre il creditore risultava moroso da CP_1
stagioni precedenti a quella del 2018.
La convenuta, inoltre, rappresentava che gli altri multiproprietari erano morosi per la quota dell'anno 2018 mentre risultavano morosi nel pagamento delle quote da anni precedenti gli attori Controparte_26 PAte_71
, , .
[...] PAte_12 Controparte_1
In ordine agli attori e gli eredi del sig. Controparte_17 Controparte_14 [...]
, e ) CP_21 Controparte_19 Controparte_18 Controparte_20 la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione passiva per l'intervenuta risoluzione del contratto, per non aver adempiuto alla richiesta di stipula notarile previsto dall'art. 17 dei preliminari di vendita.
22 La convenuta poi evidenziava, in ordine alla posizione dell'attore che lo stesso Pt_39
non aveva versato la somma dovuta in base al preliminare sottoscritto né aveva versato gli oneri di gestione
Sulla base delle circostanze su esposte e ritenendo insussistente l'l'inadempimento dedotto la convenuta concludeva chiedendo:
• di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avanzata dagli attori
[...]
, CP_17 Controparte_14 PAte_72 [...]
, nella loro qualità di eredi del sig. PAte_73 CP_21
, nonché di per carenza di legittimazione ad agire o
[...] PAte_39
comunque per difetto di legittimazione attiva degli stessi per intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare e per non aver il sig. Pt_39 adempiuto all'obbligo del pagamento di cui al preliminare;
• di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell in relazione CP_2
alla domanda proposta da essendo estranea al rapporto contrattuale Pt_16
esistente tra la e il . Controparte_4 Pt_16
• di rigettare, in ogni caso, tutte le domande avversarie perché infondate sia in fatto che in diritto e per inesistenza del denunciato inadempimento agli obblighi contrattuali della di condannare ogni singolo attore, ai CP_2 sensi dell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 3, al risarcimento dei danni da “lite temeraria”.
All'esito dell'istruttoria, quindi, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 761/2021, emessa e depositata in data 2.4.2021, così statuiva:
“ - condanna l' per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento della CP_2 somma di € 1.000 ciascuno oltre interessi al tasso legale dalla domanda, in favore di:
1) ; 2) 3) ; 4) PAte_1 Controparte_8 PAte_3
; 5) e in PAte_4 PAte_8 PAte_9
solido; 6) ; 7) e PAte_13 PAte_14 PAte_15
in solido;
8) e in solido;
9)
[...] CP_9 Controparte_10 PAte_18
; 10) ; 11) ; 12) ; 13)
[...] CP_11 PAte_21 PAte_22
; 14) e in solido;
15) PAte_31 PAte_32 PAte_33
e in solido;
16) PAte_34 PAte_67 PAte_40
e in solido;
17) 18) e PAte_41 PAte_42 PAte_45 CP_7
23 in solido;
19) e in solido;
20) CP_7 Controparte_12 Controparte_13 [...]
; 21) ; 22) e in Pt_61 PAte_62 PAte_63 PAte_64
solido;
- Rigetta la domanda, per le ragioni di cui in motivazione in riferimento ai restanti attori.
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di e PAte_16 CP_4
CP_2
- Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 n 3 cpc
- condanna alla refusione, in favore di;
CP_2 PAte_1
; ; e Controparte_8 PAte_3 PAte_4 PAte_8
; ; e PAte_9 PAte_13 PAte_14 [...]
; ; ; PAte_15 CP_25 Controparte_10 PAte_18
; ; ; ; CP_11 PAte_21 PAte_22 PAte_31 [...]
e;
e ; Pt_32 PAte_33 PAte_34 Pt_67 PAte_67
e e PAte_40 PAte_41 PAte_42 PAte_45 [...]
; e;
CP_7 Controparte_12 Controparte_13 PAte_61 [...]
; e , in solido, delle spese e Pt_62 PAte_63 PAte_64 competenze del giudizio che liquida in euro 518 per spese, € 1250 per fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2000 per la fase istruttoria ed € 2100 per la fase decisionale oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
- condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore della PAte_16 liquidate in € 1250 per fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva del CP_4 giudizio, € 2000 per la fase istruttoria ed € 2100 per la fase decisionale oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
- Condanna I restanti attori alla refusione delle spese di giudizio in favore di CP_2
[... liquidate in € € 1250 per fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2000 per la fase istruttoria ed € 2100 per la fase decisionale oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%”
A fondamento della decisione, il Tribunale evidenziava che:
- la domanda di risoluzione avanzata riguardava un complesso rapporto negoziale realizzato attraverso la stipula di un contratto di compravendita di quote millesimali di comproprietà verso corrispettivo del prezzo pattuito, che garantiva
24 un diritto di fruizione in perpetuo su dette unità, e un contratto di albergo con il gestore della struttura, che garantiva un diritto di prenotazione per l'utilizzazione dell'immobile e che obbligava il contraente al pagamento annuale delle spese di gestione;
- così inquadrato il rapporto, era da rigettare la domanda spiegata dagli attori,
promissari acquirenti, , Controparte_17 Controparte_14 CP_19
e (nella loro qualità di eredi di
[...] Controparte_18 Controparte_20
PA FI ) e atteso che, a fronte dell'eccezione di CP_21 PAte_39 inadempimento all'obbligo di sottoscrivere il contratto definitivo, formulata dalla gravava sugli attori l'onere di fornire la prova della non CP_27 CP_2 imputabilità dell'inadempimento; analoghe ragioni valevano in relazione all'attore a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla PAte_16
promittente venditrice rispetto al , che, peraltro, Controparte_4 Pt_16
nessuna posizione giuridica tutelabile poteva vantare rispetto alla convenuta
CP_2
- era fondata l'eccezione di inadempimento articolata da in relazione ai CP_2
condomini morosi nel pagamento delle spese di gestione, in quanto
“l'obbligazione relativa all'acquisto della quota indivisa della proprietà dell'unità immobiliare risulta essere stata adempiuta essendo in contestazione la fruibilità dell'immobile secondo le condizioni contrattuali che prevedevano la stipula di un contratto di albergo annuale ed il conseguente pagamento delle spese di gestione entro un termine prefissato dalla richiesta”, sicché l'omesso pagamento delle spese di gestione precludeva ai turnisti, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il diritto di far valere l'inadempimento della controparte all'obbligo di rendere fruibile l'unità abitativa e ogni ulteriori risarcimento del danno;
- che, in relazione, invece, ai condomini non morosi era riconoscibile un inadempimento dell' all'obbligo, permanente, di rendere fruibile il CP_2
contratto di albergo collegato alla multiproprietà, non essendo esonerata da detto obbligo in conseguenza delle vicende economiche che l'avevano vista coinvolta;
tuttavia, poiché l'inadempimento non aveva inciso sul contratto di multiproprietà ma solo sul contratto di albergo ed era stato limitato all'annualità 2018, non era accoglibile la domanda di risoluzione del contratto di compravendita;
25 - l'inadempimento, invece, dava origine a responsabilità risarcitoria, con conseguente accoglimento, in favore dei condomini che avevano pagato le spese di gestione per l'anno 2018, della domanda di risarcimento del danno, da quantificarsi in euro 1000,00 per ogni immobile, avuto riguardo alla durata concordata, ai prezzi medi di mercato in relazione al numero di persone ospitabili ed al vantaggio derivante dal mancato esborso delle spese di gestione.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello PAte_1
, , , PAte_2 PAte_3 PAte_4 PAte_5 Pt_6
, , ,
[...] PAte_7 PAte_8 PAte_9
, ,
[...] PAte_10 PAte_11 PAte_12 Pt_13
, , , ,
[...] PAte_14 PAte_15 PAte_16
, , , , PAte_17 PAte_18 PAte_19 PAte_20 [...]
, , , , Controparte_1 PAte_21 PAte_22 PAte_23 Pt_24
,
[...] PAte_25 PAte_26 PAte_27 Pt_28
,
[...] PAte_29 PAte_30 PAte_31 [...]
, , Pt_32 PAte_33 PAte_34 PAte_67
, , , PAte_36 PAte_37 PAte_38 PAte_39
, PAte_40 PAte_41 PAte_42 PAte_43 Pt_44
, , , ,
[...] PAte_45 PAte_46 PAte_47 PAte_48
, PAte_49 PAte_50 PAte_51 CP_28 [...]
, , PAte_53 PAte_54 PAte_55 PAte_56
, , e PAte_57 PAte_58 PAte_59 PAte_60 [...]
(questi ultimi cinque in qualità di eredi di , PAte_61 PAte_61
, , , articolando le seguenti PAte_62 PAte_63 PAte_64
doglianze:
- la sentenza sarebbe viziata dall'errore di fondo consistente nel ritenere che il diritto di godimento delle unità immobiliari nascesse dal contratto di albergo, mentre, invece, esso originava dal contratto di compravendita, costituendone il suo stesso oggetto, per come desumibile dalle pattuizioni contrattuali;
l'eventuale contratto di albergo, di contro, regolava solo le modalità di utilizzo della comproprietà, soprattutto con riferimento alle parti comuni, rispetto alle quali i multiproprietari erano condomini, sicché, non dovendosi confondere i due piani, i
26 turnisti tutti avevano diritto a far valere l'inadempimento della controparte, a prescindere dalla regolarità o meno dei pagamenti delle spese di gestione;
inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che parte dei comunisti ritenuti morosi, in realtà non avevano pagato le sole spese di gestione per l'anno 2018 e ciò in quanto era stata la stessa con nota del 5.2.2018, ad invitare i multiproprietari CP_2
a non versare la quota di gestione, tenuto conto che il villaggio non sarebbe stato fruibile;
- era errata la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'inadempimento dell' non avesse inciso sul contratto di compravendita ma CP_2
solo sul contratto di albergo e che simile inadempienza fosse limitata solo al 2018
e ciò in quanto il diritto di fruizione delle unità nasceva dal contratto di compravendita e non vi era alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che l'inadempimento fosse limitato all'anno 2018, non avendo la società, onerata della relativa prova, offerto alcuna dimostrazione in tal senso;
peraltro, i documenti versati in atti avevano dimostrato che l' aveva concesso in locazione la CP_2 struttura sin dal 2017, tacendo l'operazione ai multiproprietari, trovando un pretesto per la scelta di una fonte di guadagno più remunerativa e stravolgendo la natura della struttura turistica, trasformandola in centro di accoglienza per migranti: tanto integrerebbe gli estremi della malafede contrattuale, quale
“ulteriore profilo di inadempimento”, non considerato dal Tribunale e che “da sé solo era idoneo a giustificare la risoluzione dei contratti stipulati”.
- erronea sarebbe anche la statuizione con cui il Tribunale avrebbe ritenuto la carenza di legittimazione attiva degli attori e PAte_39 PAte_16
che avevano stipulato preliminare di compravendita, rispettivamente
[...] con l e con la Fins in particolare, il giudice di prime CP_2 CP_29
cure non avrebbe considerato che furono gli attori ad eccepire per primi l'inadempimento delle rispettive promittenti venditrici all'obbligo di concludere il contratto definitivo mentre le controparti avrebbero sollevato l'eccezione solo dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
i due citati appellanti, inoltre, furono immessi nel possesso anticipato delle loro quote e tale anticipata esecuzione delle prestazioni finali avrebbe loro conferito la piena legittimazione a fare valere l'inadempimento delle venditrici agli obblighi assunti con riferimento
27 al diritto di fruizione, tenuto conto anche del lungo lasso di tempo trascorso, dell'inerzia delle società in ordine alla stipula del definitivo e del fatto che detti promittenti acquirenti erano gli unici portatori dell'interesse alla stipula del contratto definitivo, avendo già pagato il prezzo;
in ogni caso, il possesso delle quote costituirebbe autonoma posizione giuridica tutelabile, sicché il Tribunale avrebbe, quantomeno, dovuto accogliere la domanda subordinata di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c..;
- il Tribunale, alla luce delle superiori argomentazioni, avrebbe dovuto accogliere la domanda di restituzione del prezzo, conseguente alla risoluzione;
in ogni caso, errata e carente di motivazione sarebbe la quantificazione del danno nella somma di euro 1.000,00, palesemente riduttiva, tenuto conto del costo di una settimana di vacanza per un intero nucleo familiare di 3/4 persone;
inoltre, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che gli attori , , PAte_3 PAte_18
, , e avevano PAte_21 PAte_31 PAte_32 PAte_33
acquistato il diritto di godimento turnario per due settimane e, ciò nonostante, avevano ottenuto un risarcimento pari a quello di coloro che non avevano potuto usufruire del villaggio per una sola settimana;
- iniqua sarebbe, poi, la condanna di alcuni attori alla rifusione delle spese di lite, tenuto conto dell'inadempimento dell' del danno derivante CP_2 dall'impossibilità di fruire della struttura e del pagamento dell'intero prezzo di acquisto anche da parte dei condomini ritenuti “morosi”.
Concludono, quindi, nei termini sopra riportati.
Si sono costituite in giudizio, con autonome comparse, le società appellate, eccependo, in via pregiudiziale, la manifesta infondatezza del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, la sua inammissibilità per violazione dei canoni di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., e, nel merito, confutando, argomentatamente, le avverse doglianze e instando per il rigetto del mezzo. L'appellata poi, ha spiegato appello CP_2
incidentale avverso il capo della sentenza con cui è stata condannata al risarcimento del danno nei confronti di alcuni multiproprietari. Essa, in particolare, si duole della condanna sia in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che ai condomini virtuosi era stato offerto lo “scambio” con altra soluzione vacanziera attraverso la c.d. riprotezione alberghiera (con conseguente obbligo, per il multiproprietario, di
28 accettare detto risarcimento in forma specifica, in ossequio agli obblighi di buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., e all'obbligo, per il danneggiato, di evitare o ridurre il danno previsto dall'art. 1224 c.c.), sia in quanto il giudice di prime cure avrebbe riconosciuto il risarcimento nonostante la mancanza di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio subito, che postulava la specifica indicazione dell'utilità che il creditore avrebbe potuto conseguire laddove il rapporto obbligatorio si fosse concluso adeguatamente.
Entrambe le appellate, poi, hanno concluso come sopra riportato.
All'esito dell'udienza dell'1.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 14.10.2024, depositata in data
16.10.2024, veniva assunta in decisione con la concessione del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ex art. ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa delle società appellate.
In tempi recenti la giurisprudenza di legittimità ha così affermato: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. II, ordinanza del 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel
29 giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”
(Cass. Sez. II, ordinanza del 28/10/2020 n. 23781).
Nel caso in esame, l'appellante ha indicato i capi della sentenza oggetto di censura e le parti di interesse impugnate, ed ha esposto le ragioni di critica.
Sempre in via preliminare, va parimenti rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, articolata dalla difesa degli appellanti, secondo la quale la notifica dell'appello avrebbe fatto decorrere, per l'appellata, il termine breve per la proposizione dell'impugnazione incidentale, che, quindi, sarebbe inammissibile, in quanto contenuta nella comparsa di risposta depositata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'appello principale.
Sul punto è sufficiente riportare la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
30031 del 21.11.2024), che, nel richiamare anteriori pronunce delle sezioni semplici
(Cass. n. 18184/2010, n. 31251/2018, n. 35164/2023), confermate dalle sezioni unite
(Cass. S.U. n. 6278/2019), nella motivazione ha ribadito che “a) ai sensi dell'art. 133
c.p.c., la sentenza è pubblica dal momento in cui è depositata;
b) la conoscenza legale della sentenza è legata al deposito;
c) il termine lungo per l'impugnazione è fatto decorrere dalla legge dal deposito della sentenza;
d) la notifica della sentenza, evidentemente successiva al deposito, ha l'effetto (non di determinare la conoscenza legale della sentenza, essendo questo un effetto già conseguito con il deposito, ma) di ridurre i tempi per l'impugnazione; e) il collegamento tra notifica della sentenza e abbreviazione del termine trova la propria ratio nel riconoscimento dell'interesse del notificante ad ottenere il prima possibile il formarsi del giudicato (e una volta che il notificante notifica la sua impugnazione evidentemente dimostra di non volere fare passare in giudicato la sentenza e quindi che quel suo interesse non esiste); f) la pretesa equipollenza tra notifica di una impugnazione e notifica della sentenza non trova sostegno nel capoverso dell'art. 326 c.p.c., in quanto detto capoverso si riferisce al caso di processo con pluralità di parti su cause scindibili, in cui la sentenza sia stata validamente impugnata da e nei confronti di una delle parti e serve ad evitare che il giudice debba disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332
30 c.p.c.
2.3. In applicazione di detti principi, deve escludersi che nella specie alla notificazione dell'appello principale abbia fatto seguito l'effetto di far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.”.
D'altra parte, la tesi sostenuta dalla difesa degli appellanti condurrebbe, inevitabilmente, all'inaccettabile conseguenza di abrogare implicitamente l'art. 343
c.p.c., atteso che l'appello incidentale non potrebbe mai proporsi nei venti giorni prima dell'udienza, come, invece, previsto dalla disposizione in parola, termine che giammai potrebbe coincidere con il termine breve ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica dell'appello principale, atteso che tra la notifica di detto appello e la prima udienza devono intercorrere almeno 90 giorni liberi ex art. 163 bis c.p.c..
Nel merito, l'appello principale è parzialmente fondato, nei limiti di seguito chiariti.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato integralmente la domanda proposta dagli attori ritenuti
“morosi” nel pagamento del corrispettivo del contratto di albergo.
In particolare, essi deducono che il Tribunale, nell'orientare la propria decisione, avrebbe preso le mosse da un presupposto errato, assumendo che la domanda di risoluzione contrattuale e conseguente risarcimento del danno, avanzata dagli allora attori, riguarderebbe “un complesso rapporto negoziale di multiproprietà alberghiera, finalizzato all'acquisto di una quota indivisa di comproprietà pari a un determinato numero di millesimi di una delle unità del complesso denominato Villaggio Aurora collegato ad un diritto di fruizione perpetuo su dette unità derivante da un contratto di albergo da stipularsi annualmente con il gestore della struttura che garantisce un diritto di prenotazione per l'utilizzazione dell'immobile”.
Deducono gli appellanti, che, invece, il diritto di godimento del villaggio turistico non nascerebbe dal contratto di albergo, bensì dal contratto di compravendita, con cui essi avrebbero acquistato le quote indivise di proprietà, mentre l'eventuale contratto di albergo, collegato al contratto di vendita, regolerebbe esclusivamente le modalità di utilizzo della multiproprietà, soprattutto con riferimento alle parti comuni, in quanto il singolo multiproprietario sarebbe anche, per il periodo del proprio ius a tempo, condomino, insieme agli altri, in rapporto alle parti comuni dell'edificio in cui è collocata l'unità immobiliare oggetto del suo diritto: da qui l'esigenza di regolare le modalità di utilizzo. Quindi, i due piani – quello del contratto di compravendita di
31 multiproprietà, fonte del diritto alla fruizione in perpetuo dell'unità immobiliare per il periodo di tempo acquistato, e quello del contratto di albergo, fonte della regolamentazione sulle modalità di utilizzo della multiproprietà con particolare riferimento agli spazi comuni – sarebbero destinati a rimanere concettualmente e operativamente distinti. Ne deriverebbe che al singolo multiproprietario dovrebbe essere, comunque, garantito il diritto di fruizione dell'immobile, anche nel caso in cui questi sia inadempiente rispetto al pagamento delle spese di gestione che, riguardando il condominio, esulano dai diritti e dagli obblighi nascenti dal contratto di vendita, con conseguente impossibilità di applicare il disposto di cui all'art. 1460 c.c., come, invece, ritenuto dal Tribunale. Infatti, corrispondendo integralmente il prezzo di acquisto, gli appellanti avrebbero adempiuto agli obblighi sui medesimi gravanti in forza del contratto di compravendita, mentre la venditrice sarebbe rimasta inadempiente all'obbligo, nascente a suo carico dal medesimo contratto, di garantire ai multiproprietari l'esercizio del diritto di godimento nel periodo di rispettiva competenza, così fondando l'azione di risoluzione per inadempimento (al contratto di compravendita) proposta, che dovrebbe essere valutata autonomamente rispetto alla regolarità o meno dei pagamenti delle spese di gestione. Peraltro, l'erroneità dell'applicazione dell'art. 1460 c.c. discenderebbe anche dal fatto che, mentre il contratto di compravendita sarebbe stato concluso con creditrici delle CP_30
spese di gestione sarebbero, invece, le diverse società, e PAte_69 [...]
che si sono avvicendate “nell'amministrazione condominiale”. CP_31
La tesi, pur suggestiva, non è condivisibile, nella misura in cui, muovendo sostanzialmente dalla riconduzione della fattispecie ad una mera multiproprietà residenziale, non coglie le specificità della complessiva operazione negoziale e della connotazione, come multiproprietà alberghiera (e, più precisamente, come residenza turistico alberghiera), dello schema proprietario impiegato, correlato necessariamente alla destinazione e alle caratteristiche delle unità immobiliari (collocate in un complesso turistico) e oblitera i riflessi, sul piano giuridico, del collegamento negoziale tra la compravendita e il contratto di albergo, pure ben evidenziato dalla stessa difesa nella propria comparsa conclusionale: elementi, questi, tutti desumibili da una lettura completa delle clausole negoziali, che tenga conto anche delle previsioni che gli appellanti hanno omesso di riportare.
32 In particolare, per come si evince dalla relativa premessa, i contratti di compravendita azionati avevano ad oggetto unità immobiliari, ricadenti nel complesso turistico denominato Multiproprietà “Villaggio Aurora”, ciascuna delle quali, identificata con numero di interno e subalterno catastale, era stata resa oggetto di comunione attraverso il suo frazionamento in 18 quote millesimali di comproprietà, a ciascuna delle quali era connesso “il diritto di godimento o diritto di fruizione perpetuo, in base
a prenotazione permanente, della singola unità immobiliare per un periodo predeterminato e immutabile a ricorrenza annuale”, individuato in base a un codice e corrispondente ad una settimana dell'anno. Tramite la compravendita, quindi, ciascun compratore ha acquistato una (o, in qualche caso, più di una) quota indivisa di comproprietà dell'unità immobiliare, comprensiva degli arredi ma non della comproprietà sulle parti comuni, “che rimangono di proprietà della Società
Venditrice”, unitamente a posti auto, giardini, attrezzature e altre parti indicate,
“tenuto conto della destinazione turistico alberghiera” (art. 1).
Si conveniva, dunque, che “le quote indivise di comproprietà in comunione compravendute conferiscono a ciascuna parte acquirente il perpetuo diritto di godimento nei periodi, a ricorrenza annuale, come prima individuati e determinati”
(art. 2). Si precisava anche che “L'uso delle unità immobiliari, i rapporti fra i comproprietari e fra questi e la Società Venditrice e/o di gestione sono disciplinati dal
Regolamento Generale delle Comunioni relativo alla comproprietà delle unità alberghiere in multiproprietà "Villaggio Aurora"”, che l'acquirente dichiarava di conoscere e accettare, obbligandosi ad osservarlo. È da notare anche che veniva previsto un vincolo di indivisibilità delle unità immobiliari e degli arredi, in conseguenza anche della natura e destinazione quale residenza turistica alberghiera
(art. 3).
Il regolamento generale delle comunioni, richiamato nei contratti – e invocato anche dagli attori a sostegno delle proprie pretese – stabiliva, per quanto in questa sede interessa, nella premessa, tra l'altro, che, in dipendenza del vincolo di destinazione alberghiera a gestione indivisa, cui era soggetto il Villaggio, la gestione era demandata ad apposita impresa alberghiera, la quale “registrerà per il codice/i di competenza una
"prenotazione alberghiera permanente" che si confermerà anno per anno con l'invio della caparra confirmatoria/corrispettivo di fruizione entro il 30 aprile di ogni anno”.
33 L'art. 6 statuiva che “In attuazione del diritto di prenotazione permanente sottoscritto al momento dell'acquisto il comproprietario stipulerà ogni anno, con l'impresa alberghiera cui fa capo la gestione del Villaggio Aurora, un contratto di albergo per il periodo di sua proprietà”, corrispondendo annualmente all'impresa alberghiera un importo a titolo di caparra confirmatoria, che, ove il turnista avesse esercitato il diritto di prenotazione, sarebbe stato trattenuto come corrispettivo del contratto di albergo mentre, in caso contrario, sarebbe stato incamerato dalla società di gestione a titolo di indennizzo. Si precisava, poi, che “Qualora il versamento della caparra non avvenga entro i termini sopra citati, il cliente decadrà, per l'anno di riferimento, dal diritto di utilizzare l'unità alberghiera oggetto di contratto di prenotazione permanente, fermo restando il suo obbligo a versare comunque detta somma all'impresa alberghiera a titolo di indennizzo”; correlativamente, l'art.
7.1 prevedeva che “Ciascun proprietario potrà usare dell'appartamento di cui è comproprietario [...] a condizione che sia in regola con il pagamento dei costi di sua competenza, gli eventuali interessi e/o more”.
Analogamente, l'art. 19, rubricato “Pagamento del corrispettivo di fruizione”, prevedeva l'obbligo, per il multiproprietario, di eseguire il pagamento delle spese entro 15 giorni dalla relativa richiesta, perdendo, in caso di ritardo, il diritto al godimento dell'unità immobiliare sino a che non avesse adempiuto ai propri obblighi.
Il corrispettivo di fruizione, poi, comprendeva tanto una remunerazione a tariffa agevolata dei servizi svolti a beneficio dei comproprietari dall'impresa alberghiera come indicati nell'art. 8 (pulizia accurata ad ogni cambio utente, cambio biancheria, servizio di portineria, di navetta, manutenzione ordinaria degli immobili e impianti comuni, piccola manutenzione e riparazioni, raccolta e smaltimento rifiuti, vigilanza e guardiania, assicurazione dei fabbricati, pagamento di tasse canoni e utenze, amministrazione delle comunioni in relazione all'uso turnario, ecc.), sia gli oneri connessi a detti servizi (art. 9). Al corrispettivo si aggiungeva, inoltre, quanto dovuto da ciascun turnista per imposte e tasse (tra cui l'Ici/Imu) e per spese straordinarie (art. 11).
Venivano anche previsti casi in cui era riconosciuta alla società di gestione la facoltà di offrire l'unità alberghiera sul mercato, ad esempio nel caso in cui ,entro le ore 17 del primo giorno del periodo oggetto del diritto, il turnista non abbia avvisato l'impresa alberghiera di un suo eventuale ritardo (art. 6.1) ovvero nel caso di mancato
34 esercizio del diritto di prenotazione alberghiera (art. 6.6) o, ancora, in caso di morosità del turnista (art. 19).
Infine, accanto alla figura dell'impresa di gestione, era prevista quella di un amministratore delle comunioni, con compiti, sostanzialmente, di raccordo tra i multiproprietari e l'impresa di gestione e di rappresentanza dei comproprietari nei confronti dei terzi e della stessa impresa di gestione.
Ebbene, alla luce delle citate previsioni contrattuali, possono svolgersi le considerazioni che seguono.
Nella fattispecie, oggetto del godimento turnario è una struttura recettizia, collegata all'esercizio di un'impresa alberghiera, come tale soggetta a vincolo di destinazione.
Pertanto, connotati della complessiva operazione sono il godimento turnario dell'unità alberghiera e la presenza di un ente collettivo che assume la cura della struttura e l'erogazione di servizi connaturati alla specifica destinazione d'uso e da questa non scindibili.
Lo schema utilizzato, dunque, si compone di due segmenti: il primo consistente nel trasferimento all'acquirente di una quota di comproprietà indivisa di un singolo appartamento, debitamente frazionato, la cui fruizione è ancorata alla ripartizione temporale;
il secondo, nella previsione di un regolamento di comunione che modula il godimento turnario in perpetuo dell'unità che ne forma oggetto e che impone la conclusione annuale di un contratto di albergo con l'impresa alberghiera (della quale, nel regolamento, è pronosticata la non coincidenza con il titolare della proprietà della struttura), a sua volta subentrante – attraverso un contratto di affitto di azienda (o locazione o altro contratto ad effetti analoghi) con la società proprietaria del complesso (cfr. contratti di affitto prodotti dall – nei diritti e obblighi facenti CP_2 capo a quest'ultima e derivanti dai contratti di compravendita e dal collegato regolamento. Le condizioni e modalità della fruizione del bene immobile, inseriti nel regolamento di tipo contrattuale, non sono modificabili se non all'unanimità.
Si tratta, quindi, della specie di multiproprietà definita come Residenza Turistico
Alberghiera (denominazione, questa, espressamente impiegata nel regolamento generale) nella quale il godimento turnario ha ad oggetto un'unità esattamente identificata ex ante (e tanto la distingue dalla multiproprietà alberghiera nella sua declinazione più tradizionale, connotata dall'acquisto di un diritto di prenotazione su
35 un'unità abitativa-tipo e, quindi, non preventivamente individuata e sempre diversa di anno in anno), facente parte di un complesso immobiliare avente destinazione alberghiera, soggetto ad una gestione unitaria.
Il carattere reale del trasferimento appare sussistente ma sfumato, nella misura in cui esso convive con evidenti profili di obbligatorietà, funzionali all'esercizio del diritto di fruizione dell'unità immobiliare a vocazione alberghiera: per l'esercizio concreto del diritto l'acquirente ha, infatti, bisogno della collaborazione e attivazione della società di gestione, rispetto alla quale egli, quindi, vanta un credito permanente, il cui effettivo esercizio, tuttavia, è subordinato all'adempimento di taluni obblighi, anche di natura economica. Infatti, il contratto di compravendita attribuisce al singolo acquirente un, per così dire, astratto diritto di godimento turnario in perpetuo, in base a prenotazione permanente, sull'unità alberghiera acquistata, sicché, pagato il corrispettivo della compravendita, la società venditrice è tenuta a garantire la messa a disposizione dell'acquirente di quella determinata unità immobiliare in quel determinato periodo di tempo. E, tuttavia, le modalità del godimento e le condizioni per la realizzazione concreta di quell'astratta posizione acquistata sono oggetto di disciplina nel regolamento delle comunioni, espressamente richiamato ad accettato nel contratto di compravendita, a tenore del quale, per rendere concreta la propria posizione attiva, è necessario che l'acquirente eserciti il diritto di prenotazione
(potendo, invece, per un certo anno, non avere interesse a godere dell'unità) e concluda un contratto di albergo con la società di gestione, previo pagamento del corrispettivo di fruizione come quantificato e richiesto.
Il complessivo assetto di diritti e obblighi delle parti (acquirente e venditrice) si ricava dalla lettura combinata del contratto di compravendita e del regolamento contrattuale che ne integra il contenuto: è attraverso il collegamento negoziale funzionale tra questi due distinti atti e tra questi e il contratto di albergo che si realizza l'operazione negoziale complessiva.
Tanto consente di confutare la tesi sostenuta dalla difesa degli appellanti, atteso che:
- i due profili – quello del godimento turnario dell'unità e quello della gestione della struttura alberghiera – non sono affatto separati, atteso che il pagamento del corrispettivo di fruizione dovuto alla società di gestione e la conclusione del contratto di albergo si pongono in nesso di corrispettività rispetto al concreto
36 godimento dell'unità nel periodo considerato;
- i multiproprietari non sono affatto condomini rispetto alle parti comuni, che, invece, restano in proprietà esclusiva della società venditrice e soggette alla gestione dell'apposita società che, per il tramite di contratto di affitto di azienda, subentra nei diritti e negli obblighi previsti dai contratti di vendita e dal regolamento contrattuale;
- i turnisti, acquistando il diritto di godimento di un'unità alberghiera, acquistano un diritto che è conformato dalla natura e destinazione della struttura;
- il godimento della residenza alberghiera non è scindibile dai servizi alberghieri e tanto vuoi per il legame che avvince l'unità alla struttura vuoi perché non è concepibile il godimento dell'appartamento separatamente dal servizio relativo, ad esempio, alla sua manutenzione, alla sua pulizia, al governo dei turni e del passaggio di consegna, alla guardiania, al pagamento delle utenze, delle imposte e delle tasse, ecc..
È, pertanto, del tutto comprensibile e legittimo che il mancato pagamento del corrispettivo di fruizione e delle spese impediscano il godimento concreto dell'alloggio.
Va, quindi, confermata la statuizione della sentenza di primo grado secondo cui, con riferimento ai turnisti morosi, non è concepibile, neppure in via astratta, un inadempimento della società venditrice, e ciò sia in accoglimento dell'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., sollevata dall come ritenuto dal CP_2
Tribunale, sia in applicazione delle clausole contrattuali che, attuando detta regola generale, prevedono, appunto, la perdita del diritto di godimento sino a quando la morosità non sia stata sanata (artt. 6.4, 7.1 e 19 del regolamento).
La questione, dunque, si sposta sull'individuazione di quali fossero i turnisti “morosi”.
Infatti, nell'atto di appello si contesta che tali siano stati considerati anche i comproprietari che avevano omesso di pagare il corrispettivo di fruizione solo per il
2018. Sul punto, deducono gli appellanti che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione la comunicazione del 5.2.2018, con cui tutti i comproprietari, che ancora non vi avevano provveduto, venivano invitati dalla società a non PAte_69
corrispondere le spese di gestione per il 2018 atteso che il rapporto contrattuale con l' si era interrotto. CP_2
37 In realtà, la predetta comunicazione era stata preceduta da quella del 2.1.2018 con cui ciascun multiproprietario, in pedissequa applicazione dell'art. 19 del regolamento, veniva invitato a pagare le spese di gestione (ossia il corrispettivo di fruizione e le spese in senso stretto), come lì determinate, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la quale, per quanto qui interessa, perveniva a tutti i comproprietari, che nell'appello vengono ritenuti “non morosi” (avendo corrisposto le spese per gli anni precedenti), oltre 15 giorni prima della comunicazione del 5.2.2018. In quest'ultima, dunque, si prendeva atto che la percentuale dei multiproprietari che, in conformità alla richiesta del 2.1.2018 e alle previsioni del regolamento, avevano tempestivamente provveduto al pagamento richiesto era “ridicola” (solo una quarantina di turnisti) a fronte degli esborsi che, invece, la società aveva sostenuto per la ristrutturazione straordinaria. Sicché la perdurante morosità di oltre 160 multiproprietari rendeva necessario, nell'interesse anche dei proprietari virtuosi, restituire il villaggio all CP_2
Ebbene, sia il contenuto della richiesta di pagamento del 2.1.2018 sia la previsione dell'art. 19 del regolamento ad essa sottesa rendono evidente che, al momento della comunicazione del 5.2.2018, tutti i multiproprietari che non avevano adempiuto all'obbligo di pagamento delle spese per il 2018 erano da considerarsi già in mora e, quindi, non legittimati a pretendere il godimento concreto dell'unità alberghiera. Tanto vale sia per i turnisti la cui morosità perdurava da più anni (per i quali neppure l'appellante, sotto il profilo in esame, pone questione), sia per quelli che erano inadempienti solo in relazione al pagamento del corrispettivo di fruizione e delle spese richieste per il 2018, atteso che la comunicazione del 5.2.2018, essendo pervenuta a morosità già in atto, non può costituire giustificazione della mancanza del pregresso tempestivo pagamento.
Dunque, anche sotto il profilo in esame la sentenza di prime cure merita condivisione.
Con il secondo motivo di appello si censura la parte della sentenza con cui il
Tribunale, ritenuto che la scelta di stipulare il contratto con e quella CP_22 conseguente di destinare la struttura turistica all'accoglienza dei migranti, pur finalizzata alla copertura dei debiti pregressi, costituiva inadempimento, ha tuttavia ritenuto che “Tale inadempimento, in quanto limitato all'annualità di riferimento, ossia al 2018 non incide sul contratto di multiproprietà che, quindi, non può essere
38 risolto, come richiesto dagli attori non morosi, ma è riferibile unicamente al contratto di albergo per l'anno 2018”.
Deducono gli appellanti che la decisione, per un verso, sarebbe frutto dell'erroneo presupposto originario in cui sarebbe incorso il decidente, mentre, invece,
l'inadempimento, correttamente riconosciuto dal giudice, afferirebbe non al contratto di albergo bensì al “contratto di multiproprietà” (rectius, al contratto di compravendita), e che, per altro verso, sarebbe erronea l'affermazione secondo cui detto inadempimento sarebbe limitato solo al 2018.
Ebbene, premesso che il profilo in esame riguarda solo i multiproprietari non morosi
(ossia quelli che, nei 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di pagamento, avevano provveduto a versare gli importi richiesti), è sufficiente richiamare le osservazioni sopra illustrate in punto di descrizione della complessiva operazione negoziale e dei complessivi obblighi e diritti gravanti sulle parti. Proprio alla luce di tali osservazioni può convenirsi con l'affermazione del Tribunale secondo cui l'inadempimento non attinge il diritto di godimento (per così dire, astratto) in base a prenotazione permanente, nella misura in cui ne lascia inalterata la futura attuazione concreta (il contratto con di natura transitoria e generato da esigenze CP_22
contingenti, non ha fatto venir meno la qualità di multiproprietari in capo agli acquirenti né quella prenotazione permanente ad essa sottesa); esso, piuttosto, ha privato i multiproprietari della concreta utilizzazione della struttura per il periodo di durata del contratto con e, quindi, è riferibile al contratto di albergo CP_22
concluso, per il 2018, dai condomini adempienti, con il pagamento del relativo corrispettivo.
Ne consegue la conferma della statuizione del Tribunale che ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di compravendita della quota di multiproprietà.
Ad analoghe conclusioni, in ogni caso, deve pervenirsi quand'anche si ritenga, come si sostiene nell'appello, che l'inadempimento riguardi il contratto di compravendita o
– secondo altra prospettiva, costruita nella conclusionale – che l'inadempimento del contratto di gestione si rifletta, in forza del collegamento negoziale, in un inadempimento (anche) del contratto di compravendita. Infatti, proprio rammentando le suesposte connotazioni dei contratti collegati, deve evidenziarsi che, a differenza di un ordinario contratto di compravendita di quota di immobile, connotato dalla
39 consensualità e dal carattere reale, il contratto qui in esame ha natura, invece, obbligatoria e di durata, in quanto conferisce all'acquirente un credito nei confronti del venditore avente ad oggetto una specifica unità immobiliare e, correlativamente, fa sorgere in capo al venditore un obbligo di tenere l'unità immobiliare, individuata in base ad un criterio spazio-temporale e che si considera come prenotata in perpetuo, a disposizione dell'acquirente nel periodo oggetto del suo diritto.
Ne consegue che, trattandosi di contratto di durata in cui l'obbligo della venditrice e il correlativo diritto dell'acquirente hanno natura periodica in perpetuo, la gravità dell'inadempimento dipende anche dalla sua dimensione quantitativa rapportata al tempo. Nella fattispecie, detto inadempimento è, effettivamente, riferibile al solo
2018.
Sul punto può condividersi l'affermazione degli appellanti, secondo cui, in linea di principio, “sul consumatore grava soltanto un onere di allegazione, mentre sarà poi
l'imprenditore a dovere dimostrare l'insussistenza dei fatti ex adverso dedotti”: tanto costituisce non un'inversione dell'onere della prova, bensì espressione del principio generale, fondato sulla c.d. vicinanza della prova, secondo il quale grava sul contraente che agisce per far valere l'altrui inadempimento allegare detto inadempimento mentre grava sull'altro contraente l'onere di dimostrare di avere, invece, adempiuto alla propria prestazione o che l'inadempimento non è a lui imputabile. La questione dirimente è, tuttavia, che, nel caso di specie, manca proprio l'allegazione, da parte degli allora attori, di un inadempimento che si sia protratto oltre il 2018.
Invero, nella citazione introduttiva del primo grado si faceva espresso riferimento sempre e solo all'annualità del 2018, tant'è che anche il danno veniva rapportato al mancato godimento per il periodo di una settimana (pari alla durata di una singola quota millesimale). Solo a pagina 29 della citazione si legge “agli attori è stato impedito l'esercizio del loro diritto di godimento sulla quota in multiproprietà per l'anno 2018 e verosimilmente anche per i successivi anni”: l'affermazione, tuttavia, non costituisce, all'evidenza, allegazione di un fatto, bensì una mera congettura per il futuro, astratta e soggettiva (e diversamente non poteva essere, atteso che la citazione
è risalente ad ottobre 2018 e, quindi, non poteva prevedersi cosa sarebbe accaduto in seguito), come tale inidonea a far sorgere l'onere di provare il contrario in capo alla
40 controparte. Neppure, poi, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., datata 5.4.2019
(quando, quindi, ove vi fosse stata una protrazione dell'inadempimento, di essa si sarebbe potuto e dovuto fare espressa deduzione), è dato ravvisare alcuna allegazione in merito ad un inadempimento anche per l'annualità allora in corso. Qualsiasi allegazione, poi, che fosse intervenuta successivamente non sarebbe stata tempestiva, non consentendo alla controparte di formulare nei termini di legge richiesta di prova per dimostrare l'adempimento per gli anni successivi al 2018.
Benché tanto sia già sufficiente per confermare la statuizione del Tribunale in punto di individuazione della durata dell'inadempimento, si evidenzia, inoltre, che è incontestato che nel settembre del 2018 (quindi, prima dell'introduzione del giudizio)
l' inviò ai multiproprietari comunicazione con la quale li informava che CP_2
stava cercando un soggetto al quale affidare la gestione del villaggio per il 2019, invitandoli anche a valutare la possibilità di assumere essi stessi la gestione, in forma individuale o collettiva (la circostanza, allegata dall'appellata, non è espressamente contestata dagli appellanti). Inoltre, è documentalmente dimostrato che con scrittura privata del 13.2.2019 l concesse in affitto la struttura recettiva alla Magen CP_2
s.r.l. e di tanto fece comunicazione ai multiproprietari in data 1.3.2019.
Dunque, anche sotto tale profilo, merita conferma il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di compravendita.
Lamentano, poi, gli appellanti che il Tribunale non avrebbe considerato che, sin dall'atto introduttivo del primo grado, era stato dedotto, quale ulteriore ed autonomo profilo di inadempimento, anche la malafede contrattuale, che era sufficiente, già di per sé, a giustificare la risoluzione dei contratti stipulati.
Ebbene, pur volendo aderire al più recente orientamento di legittimità (cfr. Sez. U, n.
28056 del 25/11/2008; Cass. n. 1618 del 22/01/2009; Cass. n. 22819 del 10/11/2010;
Cass. n. 9200 del 02/04/2021), secondo cui i doveri sottesi all'obbligo di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. integrano il contenuto della prestazione, esplicando la loro rilevanza nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché la loro violazione può generare una responsabilità risarcitoria e anche portare alla risoluzione del contratto, ove ricorra il requisito della gravità, proprio
41 l'assenza di detto requisito nel caso di specie impedisce l'accoglimento della domanda di risoluzione.
Infatti, è vero che l' già nel luglio 2017 aveva concluso un contratto di CP_2 affitto di azienda con la avente ad oggetto l'intera struttura recettizia ed è CP_22
anche vero che tanto avvenne senza alcuna informazione ai multiproprietari, rimasti all'oscuro, e che simile operazione ha avuto, quale effetto indubbiamente preventivato, quello di impedire ai multiproprietari la fruizione delle unità alberghiere per l'annualità 2018. E, tuttavia, la documentazione offerta dall'appellata CP_2 sin dal primo grado di giudizio dimostra che il frutto di quell'operazione ha avuto l'obiettivo, anche se solo in parte raggiunto, di ripianare i debiti generati, per la maggior parte, dall'inadempimento, negli anni precedenti, di molti multiproprietari. In particolare, ha dedotto la difesa dell' senza incontrare specifica CP_2
contestazione della controparte, che il ricavato della locazione alla CP_22
(peraltro, anch'essa parzialmente inadempiente) è stato in parte impiegato per pagare i costi della riprotezione e, per il resto, ha consentito di pagare parte dei costi dei pregressi interventi di ristrutturazione del villaggio, prima non integralmente corrisposti a cagione dell'inadempimento di molti multiproprietari e di evitare, quindi, che un definitivo tracollo della società si traducesse in peggiori pregiudizi per i multiproprietari virtuosi, il cui godimento, come già illustrato, necessita, per sua stessa natura, della collaborazione del soggetto al quale compete la gestione della struttura.
In effetti, dalla documentazione versata in atti si evince che già quantomeno dal 2015 iniziava a manifestarsi una tensione finanziaria della società, della quale si dava atto nel contratto di affitto del 17.12.2015 con la tensione dovuta sia al PAte_69
contenzioso con la Commercio e Finanza s.p.a., sia alle spese di gestione dovute dai multiproprietari morosi da anni sia alla difficoltà di recupero dei costi per le utenze, non corrisposti dalla società che avevano avuto in gestione il villaggio negli anni precedenti. Si evince, inoltre, che la morosità di molti turnisti è perdurata anche nel
2016, con l'effetto che le spese sostenute sono state maggiori di quelle corrisposte dai multiproprietari. La mancanza di adeguate risorse finanziarie ha, quindi, comportato anche la proposizione di un ricorso per la dichiarazione di fallimento, poi rigettato, e ulteriori contenziosi anche in relazione ai costi delle forniture delle utenze. D'altra parte, il contratto concluso con la pur avendo previsto, quale data di sua CP_22
42 iniziale decorrenza il 2.9.2017, di fatto non è stato eseguito dalle parti ed è proseguita la gestione da parte della società fino a quando, dando atto dell'esiguo PAte_69
numero di multiproprietari che avevano tempestivamente corrisposto le spese per il
2018, la stessa società di gestione comunicava l'impossibilità di proseguire il rapporto con l Solo successivamente a detta data, quindi, all'esito dell'ultima CP_2 scrittura integrativa dell'11.4.2018, si dava esecuzione al contratto concluso con la con l'impegno, poi adempiuto, della società di restituire le CP_22 PAte_69
somme versate a titolo di spese di gestione per il 2018 dai proprietari virtuosi e con l'impegno, assunto dall di offrire ai multiproprietari, che avevano pagato CP_2
le spese di gestione, la c.d. riprotezione a spese esclusivamente della società venditrice. Risulta, infatti, che alcuni multiproprietari abbiano accettato l'offerta di riprotezione e ne abbiano usufruito (cfr. all. da 33 a 37 del fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Quindi, alla luce di quanto sin qui illustrato, può ritenersi che la violazione della buona fede non si sia concretizzata, nella fattispecie, in una violazione dell'obbligo di compiere tutti gli atti che, secondo l'ordinaria diligenza, si rendevano necessari per la salvaguardia dell'interesse della controparte: appare, invece, verosimile che l'iniziativa negoziale intrapresa sia stata orientata proprio alla protezione di quell'interesse, guardato nel medio-lungo periodo. Sicché la violazione della buona fede si è concretizzata esclusivamente in una mancanza di informazione tempestiva, completa ed adeguata da parte della società e nell'avvio dell'operazione negoziale senza che essa, per mesi, fosse portata a conoscenza dei multiproprietari e senza il loro consenso. Ricondotta in questi confini, tuttavia, la violazione della buona fede, non assume i caratteri della gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, considerata sia la sua transitorietà, rapportata alla durata perpetua del rapporto e al suo anteriore e successivo regolare adempimento, sia la protezione dell'altrui posizione negoziale attraverso l'offerta di uno scambio con altra struttura alle medesime condizioni e interamente a spese della società proprietaria, e tenuto conto delle finalità perseguite e degli obiettivi raggiunti dalla società anche a beneficio dei multiproprietari.
Neppure è ravvisabile il denunciato inadempimento contrattuale di per CP_2 avere la società mutato la destinazione d'uso della struttura. Infatti, dalla
43 documentazione versata in atti dall'appellata (cfr. all. 53 e 54 del fascicolo di parte di primo grado) emerge che la destinazione d'uso della struttura è rimasta quella di residenza turistico alberghiera. E tale destinazione d'uso “formale” corrisponde a quella di fatto, posto che, come già evidenziato, al di là dell'occasionale parentesi di alcuni mesi del 2018, successivamente è ripresa l'ordinaria gestione della struttura come villaggio turistico.
Resta, infine, da valutare il capo della sentenza di primo grado con cui è stato riconosciuto e quantificato (in euro 1.000,00 per ogni immobile) il danno in favore dei multiproprietari adempienti, quale conseguenza dell'inadempimento, sia pure non grave, della società CP_2
Il capo in esame è fatto oggetto sia di appello principale sia di appello incidentale.
Gli appellanti principali lamentano l'esiguità della quantificazione, considerato che il numero di persone ospitabili in ogni singolo immobile del Villaggio Aurora non è inferiore a 4 e atteso che “il costo di una vacanza di una settimana per un intero nucleo familiare di 3/4 persone è di gran lunga superiore ai 1.000,00 euro”.
Nell'appello incidentale, invece, l' contesta la riconoscibilità di un danno, CP_2
in quanto a tutti i multiproprietari virtuosi è stata offerta la c.d. riprotezione a spese integralmente della società, ossia è stata loro offerta la possibilità di usufruire gratuitamente della settimana di vacanza di spettanza di ciascuno scegliendo uno dei villaggi presenti nel circuito di scambi Interval International al quale i multiproprietari interessati sono stati iscritti a spese della società (cfr. comunicazione del 27.2.2018 inviata ai multiproprietari, all. 33 e 34 del fascicolo di parte convenuta di primo grado). Trattandosi di un'offerta di risarcimento in forma specifica, il rifiuto – secondo l'ordito difensivo – integrerebbe un comportamento contrario a buona fede tale da rendere non dovuto il risarcimento per equivalente;
inoltre, gli attori non avrebbero offerto prova dello specifico pregiudizio subito.
Ragioni di pregiudizialità logica, connesse alla sua potenziale valenza assorbente, impongono il preventivo vaglio delle ragioni illustrate nell'appello incidentale.
Merita rammentare che, tanto in tema di illecito contrattuale quanto in tema di illecito aquiliano, il risarcimento per equivalente e la reintegrazione in forma specifica sono forme riparatorie che hanno in comune il presupposto del danno inteso come diminuzione patrimoniale e vanno commisurate alla diminuzione stessa, sicché
44 all'unitarietà dell'obbligazione risarcitoria corrispondono due modalità del risarcimento che garantiscono entrambe l'attuazione del principio della riparazione integrale del danno. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2058 c.c. (applicabile anche alle obbligazioni contrattuali: cfr. Cass. n. 12582 del 17.6.2015), in via generale al danneggiato compete il risarcimento per equivalente;
gli è, però, consentito chiedere la reintegrazione in forma specifica, operando una scelta che spetta solo a lui e non pure al danneggiante. Quest'ultimo può adempiere spontaneamente, offrendo una forma di risarcimento diversa da quella scelta dal danneggiato, ma tale iniziativa non può, tuttavia, tradursi in una limitazione del potere di scelta attribuito dalla legge al danneggiato, il quale può rifiutare una forma di risarcimento diversa da quella scelta, salvo, poi, stabilire se il rifiuto sia stato ingiustificato ed abbia contribuito ad aggravare il danno, comportando riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227, comma 2, c.c. (così Cass. 9702 del 21.5.2004, in motivazione).
Nella fattispecie, quindi, l'offerta del risarcimento in forma specifica, eseguito tramite riprotezione alberghiera, è stata legittimamente rifiutata (o meglio, non accettata) dai multiproprietari, ancorché simile rifiuto non sia giustificato, non essendo assistito da alcuna motivazione. Non viene, però, allegato alcun aggravamento del danno in conseguenza del carattere ingiustificato del rifiuto.
Benché, poi, manchi la prova piena di uno specifico pregiudizio, è evidente che l'impossibilità di fruire dell'immobile nel periodo di propria spettanza, ha prodotto, come conseguenza, la necessità di rivolgersi ad altra struttura sostenendone i relativi costi ovvero la necessità di rinunciare alla vacanza. In buona sostanza il pregiudizio – del tutto intuibile – è dato quantomeno dalla traduzione, in termini monetari, del valore del periodo di vacanza, in assenza di prova di più specifiche voci di danno.
Quanto alla quantificazione del danno, le doglianze degli appellanti non tengono conto di una lacuna di fondo: essi stessi non hanno offerto – neppure a livello allegatorio – nessun elemento (numero dei componenti di ciascuna famiglia, prezzi di mercato di villaggi analoghi, ammontare della spesa effettivamente sostenuta per fruire di altra vacanza o ammontare dell'utile che si sarebbe potuto conseguire offrendo sul mercato la settimana di vacanza di propria spettanza, tenuto conto del prezziario applicato dalla struttura al pubblico negli anni precedenti) che possa consentire una diversa e maggiore quantificazione rispetto a quella operata dal Tribunale. La deduzione di una
45 quantificazione del pregiudizio nella richiesta misura di euro 10.000,00 per ciascun turnista virtuoso è rimasta allo stato di mera petizione di principio, priva di alcun addentellato non solo dimostrativo ma, prima ancora, assertivo. Peraltro, gli appellanti non considerano che, in caso di regolare adempimento da parte della società, essi avrebbero dovuto comunque versare il corrispettivo di fruizione che, invece, proprio in ragione dell'indisponibilità della struttura, gli è stato restituito.
Dunque, mancando qualsiasi riferimento oggettivo, la somma di euro 1.000,00, unitamente al “risparmio” di spesa determinato dalla restituzione del corrispettivo di fruizione, va reputato del tutto sufficiente per ristorare il danno, specie considerando che l'unico elemento utile di valutazione, desumibile dagli scritti di parte attrice, è dato dall'importo (euro 597,00), sia pure al netto di quanto spettante alla società di gestione, costituente il corrispettivo della locazione a terzi, nel 2017, della settimana dal 19 al 26 agosto, che lascia presumere che la rendita di una settimana di vacanza nel Villaggio Aurora, senza la decurtazione di quanto spettante alla società di gestione, non sia superiore a quella quantificata dal Tribunale.
L'unico profilo, invece, per il quale l'appello principale merita accoglimento è quello che concerne la quantificazione del danno con riferimento ai turnisti PAte_3
, , , e ai coniugi
[...] PAte_18 PAte_21 PAte_31 [...]
e costoro hanno acquistato il diritto di godimento per Pt_32 PAte_33
due settimane, sicché la liquidazione del danno riferita alla singola quota spazio- temporale (rapportata al periodo di una settimana) va raddoppiata. L CP_2
deve, pertanto, essere condannata al pagamento, nei confronti di detti appellanti, della somma di euro 2.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda, per come statuito nella sentenza di primo grado, non impugnata in punto di decorrenza degli interessi.
Meritano, infine, separato vaglio le posizioni degli appellanti e . Pt_39 Pt_16
Sul punto la difesa degli appellanti lamenta che ingiustamente il Tribunale avrebbe ritenuto il loro difetto di legittimazione attiva in dipendenza della risoluzione, intimata dalla società in forza di clausola risolutiva espressa, del contratto preliminare da ciascuno di essi concluso, non considerando che, invece, era la detta società ad essere inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo, giacché l'interesse a simile conclusione era proprio dei turnisti, che avevano già pagato il prezzo, e non
46 della promittente venditrice.
È bene chiarire che il Tribunale non ha affatto ritenuto il difetto di legittimazione attiva dei predetti attori, bensì ha rigettato nel merito la loro domanda, in quanto “A fronte dell'eccepito inadempimento gravava sui suddetti attori la prova della non imputabilità dell'inadempimento e delle ragioni che impedivano la risoluzione del preliminare di vendita per inosservanza del termine fissato per la stipula del definitivo”, sicché “a fronte dell'avvenuta risoluzione del contratto, in virtù della clausola risolutiva espressa, la domanda proposta da suddetti attori deve essere rigettata”.
Ebbene, in relazione alla posizione di premesso che quanto ritenuto in merito Pt_39
ai turnisti morosi (anche solo per ritardo nel pagamento delle spese di gestione del
2018) e la circostanza che questi abbia accettato il risarcimento in forma specifica
(circostanza pacifica, in quanto non contestata, oltre che risultante documentalmente: cfr. all. 37 e 38 fascicolo di parte convenuta di primo grado) precludeva ab imis
l'accoglimento della domanda e, quindi, preclude l'accoglimento del gravame, in ogni caso va rilevato che la statuizione del Tribunale è corretta. Infatti, a fronte del dedotto inadempimento al pagamento del prezzo di vendita, spettava all'attore dimostrare che, come dallo stesso allegato, il pagamento avvenne per compensazione con un suo antecedente credito. In mancanza di tale prova, la domanda di risoluzione del preliminare per omessa conclusione del definitivo non poteva essere accolta, giacché il contratto definitivo avrebbe dovuto essere concluso entro sei mesi dalla data di pagamento del prezzo, mai avvenuta, a nulla valendo che il sia stato immesso Pt_39
nel temporaneo possesso anticipato quella quota. Inoltre, in mancanza del contratto definitivo e, a monte, del pagamento del prezzo, neppure è ipotizzabile un risarcimento da illecito extracontrattuale, essendo l' libera di disporre a CP_2
suo piacimento di diritti rimasti nella propria titolarità, non potendo, quindi, configurarsi alcun atto illecito (profilo, questo, nell'appello argomentato solo in relazione agli appellanti e ). Pt_39 Pt_16
Quanto a egli ha concluso il preliminare di vendita della quota PAte_16 di multiproprietà non con l' ma con la che si era CP_2 Controparte_4
obbligata a trasferirgli la quota che avrebbe dovuto acquistare – e che, poi, ha effettivamente acquistato – dall' La ha dedotto CP_2 Controparte_4
47 l'inadempimento del all'obbligo di concludere il contratto definitivo e Pt_16
conseguente risoluzione del contratto, in forza di clausola risolutiva espressa, già anteriormente alla proposizione della domanda in primo grado: in effetti, risulta prodotta comunicazione della del 11.4.2013, con cui la promittente Controparte_4
venditrice manifestava la volontà di procedere al più presto alla conclusione del definitivo e forniva tutte le istruzioni riguardanti la documentazione che il Pt_16 avrebbe dovuto consegnare e l'ammontare della somma relativa alle spese notarili e alle imposte che l'acquirente avrebbe dovuto fare pervenire al Notaio rogante.
Evidentemente rimasta senza esito simile richiesta, in data 3.5.2016, la CP_4
inviava diffida alla stipula del rogito, avvertendo che, in caso di mancato
[...]
riscontro entro e non oltre il successivo mese di giugno, il contratto sarebbe stato risolto per fatto del promittente acquirente, ai sensi dell'art. 17 del preliminare, che prevedeva, appunto, la risoluzione del preliminare per fatto o colpa del promissario acquirente nel caso di ritardo, da parte di quest'ultimo, per un periodo di oltre sei mesi, nella trasmissione di quanto necessario per la stipula del definitivo “con contestuale incameramento da parte della Promittente Venditrice, a titolo di equo indennizzo e di penale, di quanto versato”. Ebbene, a fronte dell'allegazione di simile inadempimento, nessuna dimostrazione è stata offerta in ordine all'adempimento o alla non imputabilità dell'inadempimento, né sono state articolate deduzioni in grado di confutare la produzione, già prima della proposizione della domanda, dell'effetto risolutivo per inadempimento del , con le conseguenze negozialmente Pt_16
stabilite. Pertanto, correttamente la domanda è stata rigettata. Inoltre, nessun diritto di matrice contrattuale può predicarsi in capo all'attore in argomento nei confronti dell' non essendo mai questi “subentrato” – come, invece, dedotto – nei CP_2 diritti della verso l' né potendo vantare, nei confronti di Controparte_4 CP_2 quest'ultima, un diritto al risarcimento da illecito extracontrattuale per le ragioni già sopra esaminate in relazione alla posizione dell'attore Pt_39
Va, da ultimo, esaminato il motivo di appello afferente alla regolamentazione delle spese di primo grado. Deducono gli appellanti che la condanna di alcuni di essi alla rifusione delle spese sarebbe ingiusta, avendo costoro dovuto subire gli effetti della decisione unilaterale dell' di non rendere fruibile il villaggio. In realtà, la CP_2
regolamentazione delle spese costituisce corretta applicazione del principio generale
48 della soccombenza, tanto che anche l' è stata condannata alla rifusione CP_2
delle spese in favore dei multiproprietari vittoriosi, di talché la medesima ragione sottesa a simile statuizione (non impugnata specificamente da nessuna parte) non può che comportare la condanna alle spese a carico dei multiproprietari soccombenti, in quanto morosi.
In conclusione, l'appello principale va accolto in relazione al solo profilo del quantum del risarcimento in rapporto esclusivamente agli appellanti , PAte_3 PAte_18
, , e
[...] PAte_21 PAte_31 PAte_32 PAte_33
L'appello incidentale va, invece, rigettato.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e la le spese del Pt_16 Controparte_4 presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, riconosciute tutte le fasi e applicati i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate con riferimento alla specifica posizione del ) previsti per le cause di valore sino ad euro Pt_16
26.000,00 (giacché il valore della singola domanda è pari ad euro 10.000,00), con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Nel rapporto processuale tra i residui appellanti e l' attesa la reciproca CP_2
soccombenza sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente grado.
Il rigetto integrale dell'impugnazione incidentale proposta da comporta la CP_2 declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello incidentale, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La CO di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da , PAte_1 PAte_2 PAte_3
, , , ,
[...] PAte_4 PAte_5 PAte_6 PAte_7
, , PAte_8 PAte_9 PAte_10
, , , PAte_11 PAte_12 PAte_13 PAte_14
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49 , , , PAte_19 PAte_20 Controparte_1 Pt_21
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[...] PAte_59 PAte_60 PAte_61
in qualità di eredi di , , , PAte_61 PAte_62 PAte_63
nei confronti di e avverso la PAte_64 CP_2 Controparte_4
sentenza n. 761/2021 del Tribunale di Cosenza, emessa e pubblicata in data 2.4.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna al CP_2
pagamento, in favore di 1) , 2) , 3) PAte_3 PAte_18 Pt_21
, 4) , 5) della
[...] PAte_31 PAte_74
somma di euro 2.000,00 per ciascuna delle suddette parti acquirenti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento;
2. rigetta, per il resto, sia l'appello principale sia l'appello incidentale spiegato da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata in ordine alle CP_2
restanti statuizioni, per le ragioni di cui in motivazione;
3. nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata PAte_16
condanna alla rifusione, in favore di Controparte_4 PAte_16
delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 Controparte_4
per compensi, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4. nel rapporto processuale tra i residui appellanti e l'appellata CP_2
compensa integralmente spese e competenze del presente grado;
5. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
50 115/02, per porre a carico dell'appellante incidentale l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della CO
d'Appello di Catanzaro del 20.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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