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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.
Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 932 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Irene Vitale ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via Notarbartolo n° 46
opponente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Ferrante ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Giacinto Carini n° 1
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell‟opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d‟ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso .
Ciò premesso, ha richiesto in sede monitoria nei Controparte_1
1 confronti di l'ingiunzione di pagamento dell'importo di Parte_1
€ 13.600,00 ( oltre interessi moratori e spese ) pari alla somma corrisposta dalla prima in favore della seconda e da quest'ultima indebitamente percepita per aver incassato canoni di locazione a lei non spettanti, bensì alla custodia giudiziaria cui era sottoposto l'immobile di proprietà della condotto in locazione Pt_1
dalla , giusta documentazione allegata in sede monitoria. CP_1
A fronte di ciò, l'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria ha innanzitutto eccepito l'assenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
La superiore censura appare invero ininfluente, atteso che nell'ordinario giudizio di cognizione cui dà luogo l'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve limitarsi ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione ( cfr. Cass. civ. n. 22489/06, n. 16911/05 ), sicché se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato ( o meno ) emesso in presenza dei presupposti formali di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria.
Ora, la pretesa avanzata da conduttrice dell'unità Controparte_1
immobiliare sita in questa via Stella n° 26 di proprietà di trae Parte_1
origine dai bonifici effettuati dalla stessa dal mese di agosto 2019 sino al mese di maggio 2022, indebitamente ricevuti dalla non essendo quest'ultima Pt_1
più legittimata a incassare tali somme a titolo di canoni di locazione e ciò in ragione del fatto che, per come risulta ex actis, l'avv. Giulia Giuffrida, nominato custode giudiziario del suindicato appartamento nell'ambito di una procedura
2 esecutiva immobiliare, aveva preso possesso giuridico di detta unità a seguito di sopralluogo del 6.08.19 e aveva comunicato alle odierne parti in causa che, a decorrere da quello stesso mese, i pagamenti dei canoni di locazione dovevano essere effettuati in favore della custodia.
Cionostante, la , per come accennato, proseguiva nell'effettuazione CP_1
dei bonifici in favore della ( che ne ha ammesso l'incasso ) e ciò per Pt_1
non aver avuto contezza della comunicazione del custode giudiziario tornata indietro al mittente per compiuta giacenza ( v. documentazione in atti ).
Tale pagamento di indebito risulta esser stato, peraltro, confermato dalla sentenza n. 770 del 17 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di Palermo ha accertato che, a decorrere dal mese di agosto 2019, era venuta meno la legittimità della proprietaria a ricevere i canoni di locazione, stabilendo che la CP_1
“potrà ripetere il pagamento indebito dalla signora ”. Parte_1
Ne discende che l'odierna parte opposta ha diritto a richiedere ed ottenere la restituzione della somma di € 13.600,00, indebitamente versato alla Pt_1
D'altro canto, l'ulteriore censura mossa dall'ingiunta, secondo cui la CP_1
abbia pagato il canone “una sola volta” ( con l'effetto che ove tali somme venissero alla stessa restituite, considerato che con la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva cesserebbe la Custodia e con essa ogni azione di recupero del credito vantato, si perverrebbe al risultato che, trattenendo la le somme restituitele dalla la prima avrebbe abitato CP_1 Pt_1
l'immobile per quasi tre anni senza pagare alcunché ), è del tutto irrilevante atteso che l'odierno petitum è la declaratoria dell'indebito ricevuto dall'odierna opponente e la sua condanna alla ripetizione di quanto incassato ingiustificatamente.
Inoltre, il fatto che la custodia giudiziaria non abbia ancora iniziato una procedura esecutiva nei confronti della risulta del tutto inconducente ed CP_1
estraneo a questa causa, poiché il diritto di costei alla ripetizione di quanto pagato alla deriva difatti dall'arricchimento senza giusta causa di quest'ultima Pt_1
3 e non già dall'eventuale esistenza di una procedura esecutiva, sicché qualsivoglia azione ( attuale o futura ) di recupero delle somme, da parte della custodia giudiziaria nei confronti della è una circostanza estranea alla posizione CP_1
della e non vi è ragione che trovi ingresso nel presente giudizio. Pt_1
Alla luce delle argomentazioni suesposte va, pertanto, rigettata l'opposizione proposta e, conseguentemente, confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Controparte_1
Non meritevole di accoglimento è poi la domanda riconvenzionale formulata da e tesa ad ottenere il pagamento di € 4.289,85 per la Parte_1
fornitura d'acqua relativa all'appartamento condotto in locazione dalla e CP_1
ciò sia poiché da un lato è la medesima parte opponente ad evidenziare che la relativa utenza risulta essere intestata ad un soggetto terzo ( è quanto peraltro emerge dalla documentazione prodotta in atti ) con ciò che ne consegue in termini di carenza di legittimazione attiva in capo alla per richiederne Pt_1
il pagamento, sia in ragione del fatto che il misuratore d'acqua, così come allegato, serve più immobili e, pertanto, andrebbero coinvolti gli altri utilizzatori al fine di calcolare e distribuire pro quota i relativi consumi, ove dovuti.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 24.01.24 avverso il decreto ingiuntivo n. 4686/23 emesso, su ricorso di dal Tribunale di Palermo in data 13.12.23, che Controparte_1
per l'effetto conferma;
4 - condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte avversa delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 7.07.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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