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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
31/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3935/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ORLANDO GABRIELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO)
[...]
(AVVOCATURA DELLO Controparte_2
STATO DI PALERMO)
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Sicilia;
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni
convenute, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.017,70, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 22/04/2022 il ricorrente, dipendente della
[...]
prima in forza di contratto di lavoro a tempo determinato decorrente CP_2
dall'01/01/2006 e poi in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal giorno 01/01/2011, impugnava il licenziamento disciplinare comminatogli con D.D.G. n. 3488 del 20/09/2021 deducendone l'illegittimità o comunque la manifesta sproporzione e chiedeva di condannare l'Amministrazione
regionale a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegra, provvedendo anche al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, o,
subordinatamente, a rideterminare la sanzione disciplinare inflittagli. A
fondamento delle domande esponeva che l'Assessorato resistente, a seguito dell'adozione nei suoi confronti di una misura cautelare correlata al procedimento penale iscritto al n. R.G.N.R. 12460/2017 ed al n. R.G. Gip 8465/2017, lo aveva sospeso dal servizio ed aveva avviato un procedimento disciplinare disponendone contestualmente la sospensione in attesa dell'esito del procedimento penale;
che a seguito dell'affievolimento della misura cautelare l'Amministrazione lo aveva riammesso in servizio destinandolo all'Assessorato regionale della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro e, in particolare, al Centro per l'Impiego di Partinico;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che, dopo la sentenza penale di condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado, l' lo aveva nuovamente sospeso dal servizio ed aveva riavviato il CP_1
procedimento disciplinare nei suoi confronti intimandogli a conclusione di questo il licenziamento senza preavviso impugnato, che denunciava essere fondato esclusivamente su una sentenza penale che riteneva provata la sua responsabilità
penale in assenza di qualsiasi prova circa l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestatagli e non era neppure passata in giudicato in ragione dell'appello proposto e, successivamente, del giudizio di legittimità introitato avverso la pronuncia di secondo grado e nonostante, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 653 e 654 c.p.p.
Costituitesi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22/09/2022, le
Amministrazioni convenute eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della e contestavano, nel merito, Controparte_2
la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante le note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza.
◊
1. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
. Com'è noto, infatti, la , al pari Controparte_2 Controparte_2
dello Stato, non ha soggettività unitaria e l'art. 20, primo comma, dello Statuto
regionale attribuisce invece a ciascuno degli Assessorati nei quali si articola l'apparato amministrativo regionale una propria competenza istituzionale esterna,
che è qui ratione materiae quella attribuita all' Controparte_1
Funzione Pubblica (cfr., sul punto, anche Cass. n. 5873
[...]
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del 1986).
2. Nel merito, giova premettere, ai fini della decisione, quanto segue.
Il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare trova la sua disciplina nell'art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001, a norma del quale: “Il
procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in
relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in
pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile
una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto
addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di
elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto
previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato
qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per
concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non
definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o
altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento
disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente
non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo
ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di
parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità
della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il
procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale
con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le
determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento
disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta
che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione
del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai
commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o
riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta
giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice,
all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento
dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto
nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la
conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio
procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le
disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale”.
Alla luce del dato normativo sopra testualmente trascritto e come, del resto,
affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “… non è rinvenibile nell'art. 55-ter
D. Lgs. n. 165/01, che disciplina i rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale, alcun obbligo di sospensione del primo in attesa della
definizione del secondo … Neppure esiste una disposizione che imponga alla
Pubblica Amministrazione di procedere ad un'autonoma istruttoria ai fini della
contestazione disciplinare. La Pubblica Amministrazione è, infatti, libera di
valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti
elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente e ben
può avvalersi dei medesimi atti, in sede d'impugnativa giudiziale, per
dimostrare la fondatezza degli addebiti (Cass. n.5284 del 2017, Cass. n.19183 del
2016) … Quanto all'apprezzamento delle prove acquisite in sede penale, va
premesso che tali risultanze, pure ove il relativo procedimento si sia concluso
con sentenza di patteggiamento o in sede di giudizio abbreviato, sono
validamente utilizzabili dal giudice civile che, ai fini del proprio convincimento,
può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento
dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo
penale, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la
parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in
sede penale (Cass. n. 2168 del 2013; v. pure Cass. n. 5317 del 2017, n. 8603 del
2017) …” (cfr. Cass. sentenza 8410/2018).
Il sistema di relazione tra procedimento disciplinare e penale, quindi, ove vengano in contestazione fatti di rilevanza penale, non è più fondato sul principio della pregiudizialità penale rispetto all'azione disciplinare, regola definitivamente superata già con la legge delega n. 15/2009, art. 7, secondo comma, lett. b, e sostituita con principio definitivamente trasposto nel riformato art. 55 ter del D.
Lgs. n. 165/2001, ove, appunto, è stabilito, al primo comma, che il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali proceda l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale;
il principio ispiratore di tale fondamentale disposizione, in un contesto di recupero di efficienza e produttività della pubblica amministrazione, è stato colto nella ratio acceleratoria intesa ad evitare di
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro paralizzare per anni il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale (v. Cass. 21260/2018), rispondendo, peraltro, anche all'esigenza di evitare che la Pubblica Amministrazione sia costretta a lasciare impunite le violazioni disciplinari per un lasso temporale anche lungo e ciò in una logica che allontana la sanzione da uno spirito esclusivamente repressivo, manifestandone,
viceversa, la natura di strumento di efficienza nel governo del personale (v. Cass.
n. 12662/2019).
In forza di tale autonomia deve, dunque, ritenersi del tutto legittima la riattivazione del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente (sospeso contestualmente al suo avvio a motivo della pendenza del processo penale) in seguito alla pronuncia della sentenza n. 1070/2020 del Tribunale di Palermo –
Giudice per le indagini preliminari, che ha affermato la responsabilità penale del ricorrente per “il reato di cui agli artt. 110 e 321 c.p., 71 D. Lvo. 159/2011, per
avere, in concorso e previo accordo tra loro, CP_3 Controparte_4
quali titolari e/o soci delle società Controparte_5 CP_6
compartecipi dei progetti di costruzione di impianti di bio metano formalmente
riferibili alla e ad altre società partecipate dalla Parte_2 Parte_3
promesso euro 500.000 e dato circa euro 100.000 in contanti, per il tramite di
[addetto anche di fatto al Servizio III], a Parte_1 Parte_4
, a causa e per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, quale
[...]
pubblico ufficiale responsabile del servizio III Autorizzazioni e concessioni del
Dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
dell'Assessorato regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità …”.
Al riguardo deve precisarsi che l'adottata sospensione del procedimento disciplinare non impediva all' resistente di irrogare il provvedimento CP_1
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro impugnato a seguito della pronuncia della definizione del primo grado del procedimento penale previa “ripresa” del procedimento disciplinare, tenuto conto che l'art. 55 ter, nel disporre che quest'ultimo “possa” essere sospeso “fino al termine del procedimento penale”, non impone alcun obbligo di mantenerlo sospeso fino alla sentenza passata in giudicato. Tale interpretazione risulta avvalorata sia dal tenore letterale del quarto comma della norma in questione, che consente la ripresa del procedimento disciplinare a seguito della comunicazione della sentenza penale senza richiederne il passaggio in giudicato, sia nelle evidenti finalità acceleratorie della disciplina prevista dal d.lgs. 159/09.
Dunque, non si ravvisa alcuna norma, legislativa o contrattuale, che impedisse all'amministrazione convenuta - una volta ritenuti acquisiti dal contenuto della sentenza penale di primo grado del Tribunale di Palermo gli elementi probatori per la valutazione del comportamento del ricorrente e, in particolare, ritenuto acquisito un adeguato compendio probatorio (quello acquisito giustappunto nell'ambito del processo penale) validamente utilizzabile anche a fini disciplinari -
di riavviare il procedimento disciplinare ed irrogare la sanzione disciplinare.
Ed effettivamente, del resto, già dal contenuto della sentenza di primo grado emergono elementi probatori chiaramente sufficienti a ritenere sussistente il fatto contestato ed a ravvisare conseguentemente la giusta causa di licenziamento -
tenuto anche conto di quanto stabilito dal CCRL del personale del comparto non dirigenziale della , applicabile al caso in esame, che, all'art. 74, Controparte_2
comma 9, lettera e), testualmente dispone quanto segue: “Ferma la disciplina in
tema di licenziamento per giustificata causa o giustificato motivo, la sanzione
disciplinare del licenziamento si applica: … senza preavviso per: … e) condanna,
anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall'art. 7 comma 1 e
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall'art. 8 comma 1 del d. lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua
comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per i delitti previsti
dall'art. 3 comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi
in servizio”.
E se, poi, nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire causa di licenziamento, anche il giudice del lavoro può
direttamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede senza dovere necessariamente disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale ed esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (Cass. 15 febbraio 2001 n. 2200; Cass.
26 febbraio 1983 n. 1465; cfr. da ultimo Cass. 20719/2018), nel caso di specie la lettura della sentenza penale di condanna di primo grado evidenzia l'esistenza di un quadro probatorio articolato e solido (basato su intercettazioni telefoniche,
intercettazioni ambientali, accertamenti di P.G., dichiarazioni auto ed etero accusatorie del coimputato ) che dimostra una chiara responsabilità CP_6
penale del ricorrente.
Dalla motivazione della sentenza emerge in particolare che: “… gli elementi
probatori acquisiti al processo impongano di ritenere provata la penale
responsabilità dell'imputato per il reato di corruzione a lui ascritto e che va
inquadrato, alla stregua delle emergenze investigative in atti, nella fattispecie
delittuosa di cui all'art. 318 c.p., così come contestato dalla Pubblica Accusa. Gli
elementi di certa integrazione da parte di della condotta Persona_1
illecita da lui posta in essere nei termini fattuali descritti in imputazione, si
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro traggono dagli esiti dell'articolata attività investigativa, - compendiati nella
informativa n. 125/TP/H19-423 di prot. 4939 del 24.6.2019 della D.I.A. –
Sezione Operativa di Trapani, condotta, essenzialmente, con operazioni di
intercettazioni telefoniche e tra presenti, intercorse prevalentemente tra i
coimputati, il cui contenuto, è stato riscontrato dagli ulteriori accertamenti di
P.G. Il quadro probatorio è stato poi integrato e completato dalle dichiarazioni
auto ed etero accusatorie del coimputato rese al Pubblico CP_6
Ministero nel corso degli interrogatori del 13 e del 21 giugno 2019 (volti dopo
l'esecuzione della misura cautelare applicata nei di lui confronti con la
ordinanza sopra citata del 6.6.2019, in atti), opportunamente riscontrate negli
ulteriori elementi investigativi in atti (dichiarazioni di persona informata sui
fatti ed accertamenti di P.G.); ed ancora che “… la figura di Parte_1
ed il suo coinvolgimento nella vicenda corruttiva per cui è processo,
[...]
emerge, in primo luogo, già dal contenuto delle intercettazioni eseguite nel corso
dell'attività investigativa avviata nel 2016 che ha condotto all'emissione, in data
6.6.2019, di una prima ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei
coimputati … Dalla medesima attività investigativa sono emersi plurimi e gravi
indizi in ordine al ruolo decisivo assunto da nel Parte_1
procedimento amministrativo avviato nell'anno 2017 on le istanze del gruppo
, nonché in ordine al coinvolgimento dello stesso imputato CP_7
nell'episodio di corruzione in questione … L'attività di intercettazione
permetteva, inoltre, di mettere in luce l'esistenza di un inedito rapporto di
cointeressenza tra (detto nelle conversazioni Parte_1 Per_2
intercettate) ed il gruppo confermato da vari incontri riservati, - CP_6
fuori dalle sedi istituzionali, - vertenti sullo stato e sugli accorgimenti da
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro adottare per schermare la partecipazione occulta di nelle imprese CP_6
formalmente riconducibili agli , e sulle iniziative finalizzate a CP_3
danneggiare imprenditori concorrenti dei … Nel corso delle indagini CP_6
emergeva he i contatti riservati tra e Controparte_5 Parte_1
portavoce di , non erano occasionali o sporadici ma continui … Parte_4
Rileva, poi, richiamare alcune importanti conversazioni intercettate nel corso
delle quali gli interlocutori ( , facevano riferimento a CP_3 CP_6
“ come l'intraneo all'amministrazione regionale in Per_2 Parte_1
grado di conoscere i gangli vitali e di saper muovere i “giusti” passi all'interno
del III servizio … Le indagini svelavano inoltre diversi contatti ed incontri,
previamente concordati telefonicamente, avuti dal sin dal marzo Parte_1
2018 con e aventi ad Controparte_5 CP_3 Controparte_4
oggetto questioni legale alle richieste di autorizzazioni presentate dalla
…. Ed avvenuti nei pressi del distributore stradale di Parte_2
carburanti … nonché dopo l'arresto di con gli e con CP_6 CP_3
in altri luoghi sempre esteri agli uffici dell'Assessorato Controparte_5
Regionale all'Energia …”; secondo il giudice di prime cure, inoltre, la responsabilità penale del ricorrente trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese da , segretaria del . Testimone_1 CP_6
Gli elementi emersi in sede penale, dunque, complessivamente valutati, si manifestano inequivocabilmente idonei a dimostrare la commissione della fattispecie di reato di cui all'art. 318 c.p. da parte del ricorrente. E la penale responsabilità del ricorrente è stata, del resto, accertata e dichiarata anche dalla
Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 4944/2021 (“… Ritiene questo
Collegio di dover condividere la soluzione seguita dal primo giudice che ha
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di
corruzione a lui contestato …”) e, nelle more del giudizio, definitivamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38553/2022,
rigettando il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza del giudice di secondo grado.
Nel contesto sopra descritto appare seriamente incontestabile che il provvedimento espulsivo adottato dall' resistente sia da reputarsi CP_1
giustificato e proporzionato, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e provati nell'ambito del giudizio penale, costituenti comportamenti gravemente contrari ai doveri d'ufficio stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in tema di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, dai Codici di comportamento dei pubblici dipendenti e dalle norme contrattuali, come tali idonei a compromettere, irrimediabilmente, il rapporto fiduciario che deve esistere tra parte datoriale e dipendente.
Il provvedimento di licenziamento contestato, del resto, richiama espressamente il CCRL e segnatamente l'art. 74, comma 9, lettera e), il quale – si è visto - ritiene applicabile il licenziamento senza preavviso a seguito della condanna, anche non passata in giudicato, per i delitti indicati dall' art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma
1, del d.lgs. 235/2012 e per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge
97/2001. Fra questi, in entrambi i casi, è ricompreso il delitto di cui all'articolo
318 c.p. per il quale il ricorrente è stato condannato.
3. Respinto il ricorso, le spese sono liquidate secondo soccombenza avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
◊
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, l'11/04/2025.
- 13 -
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
31/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3935/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ORLANDO GABRIELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO)
[...]
(AVVOCATURA DELLO Controparte_2
STATO DI PALERMO)
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Sicilia;
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni
convenute, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.017,70, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 22/04/2022 il ricorrente, dipendente della
[...]
prima in forza di contratto di lavoro a tempo determinato decorrente CP_2
dall'01/01/2006 e poi in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal giorno 01/01/2011, impugnava il licenziamento disciplinare comminatogli con D.D.G. n. 3488 del 20/09/2021 deducendone l'illegittimità o comunque la manifesta sproporzione e chiedeva di condannare l'Amministrazione
regionale a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegra, provvedendo anche al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, o,
subordinatamente, a rideterminare la sanzione disciplinare inflittagli. A
fondamento delle domande esponeva che l'Assessorato resistente, a seguito dell'adozione nei suoi confronti di una misura cautelare correlata al procedimento penale iscritto al n. R.G.N.R. 12460/2017 ed al n. R.G. Gip 8465/2017, lo aveva sospeso dal servizio ed aveva avviato un procedimento disciplinare disponendone contestualmente la sospensione in attesa dell'esito del procedimento penale;
che a seguito dell'affievolimento della misura cautelare l'Amministrazione lo aveva riammesso in servizio destinandolo all'Assessorato regionale della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro e, in particolare, al Centro per l'Impiego di Partinico;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che, dopo la sentenza penale di condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado, l' lo aveva nuovamente sospeso dal servizio ed aveva riavviato il CP_1
procedimento disciplinare nei suoi confronti intimandogli a conclusione di questo il licenziamento senza preavviso impugnato, che denunciava essere fondato esclusivamente su una sentenza penale che riteneva provata la sua responsabilità
penale in assenza di qualsiasi prova circa l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestatagli e non era neppure passata in giudicato in ragione dell'appello proposto e, successivamente, del giudizio di legittimità introitato avverso la pronuncia di secondo grado e nonostante, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 653 e 654 c.p.p.
Costituitesi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22/09/2022, le
Amministrazioni convenute eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della e contestavano, nel merito, Controparte_2
la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante le note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza.
◊
1. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
. Com'è noto, infatti, la , al pari Controparte_2 Controparte_2
dello Stato, non ha soggettività unitaria e l'art. 20, primo comma, dello Statuto
regionale attribuisce invece a ciascuno degli Assessorati nei quali si articola l'apparato amministrativo regionale una propria competenza istituzionale esterna,
che è qui ratione materiae quella attribuita all' Controparte_1
Funzione Pubblica (cfr., sul punto, anche Cass. n. 5873
[...]
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del 1986).
2. Nel merito, giova premettere, ai fini della decisione, quanto segue.
Il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare trova la sua disciplina nell'art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001, a norma del quale: “Il
procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in
relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in
pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile
una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto
addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di
elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto
previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato
qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per
concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non
definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o
altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento
disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente
non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo
ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di
parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità
della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il
procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale
con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le
determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento
disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta
che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione
del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai
commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o
riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta
giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice,
all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento
dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto
nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la
conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio
procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le
disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale”.
Alla luce del dato normativo sopra testualmente trascritto e come, del resto,
affermato dalla Suprema Corte di Cassazione “… non è rinvenibile nell'art. 55-ter
D. Lgs. n. 165/01, che disciplina i rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale, alcun obbligo di sospensione del primo in attesa della
definizione del secondo … Neppure esiste una disposizione che imponga alla
Pubblica Amministrazione di procedere ad un'autonoma istruttoria ai fini della
contestazione disciplinare. La Pubblica Amministrazione è, infatti, libera di
valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti
elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente e ben
può avvalersi dei medesimi atti, in sede d'impugnativa giudiziale, per
dimostrare la fondatezza degli addebiti (Cass. n.5284 del 2017, Cass. n.19183 del
2016) … Quanto all'apprezzamento delle prove acquisite in sede penale, va
premesso che tali risultanze, pure ove il relativo procedimento si sia concluso
con sentenza di patteggiamento o in sede di giudizio abbreviato, sono
validamente utilizzabili dal giudice civile che, ai fini del proprio convincimento,
può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento
dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo
penale, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la
parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in
sede penale (Cass. n. 2168 del 2013; v. pure Cass. n. 5317 del 2017, n. 8603 del
2017) …” (cfr. Cass. sentenza 8410/2018).
Il sistema di relazione tra procedimento disciplinare e penale, quindi, ove vengano in contestazione fatti di rilevanza penale, non è più fondato sul principio della pregiudizialità penale rispetto all'azione disciplinare, regola definitivamente superata già con la legge delega n. 15/2009, art. 7, secondo comma, lett. b, e sostituita con principio definitivamente trasposto nel riformato art. 55 ter del D.
Lgs. n. 165/2001, ove, appunto, è stabilito, al primo comma, che il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali proceda l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale;
il principio ispiratore di tale fondamentale disposizione, in un contesto di recupero di efficienza e produttività della pubblica amministrazione, è stato colto nella ratio acceleratoria intesa ad evitare di
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro paralizzare per anni il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale (v. Cass. 21260/2018), rispondendo, peraltro, anche all'esigenza di evitare che la Pubblica Amministrazione sia costretta a lasciare impunite le violazioni disciplinari per un lasso temporale anche lungo e ciò in una logica che allontana la sanzione da uno spirito esclusivamente repressivo, manifestandone,
viceversa, la natura di strumento di efficienza nel governo del personale (v. Cass.
n. 12662/2019).
In forza di tale autonomia deve, dunque, ritenersi del tutto legittima la riattivazione del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente (sospeso contestualmente al suo avvio a motivo della pendenza del processo penale) in seguito alla pronuncia della sentenza n. 1070/2020 del Tribunale di Palermo –
Giudice per le indagini preliminari, che ha affermato la responsabilità penale del ricorrente per “il reato di cui agli artt. 110 e 321 c.p., 71 D. Lvo. 159/2011, per
avere, in concorso e previo accordo tra loro, CP_3 Controparte_4
quali titolari e/o soci delle società Controparte_5 CP_6
compartecipi dei progetti di costruzione di impianti di bio metano formalmente
riferibili alla e ad altre società partecipate dalla Parte_2 Parte_3
promesso euro 500.000 e dato circa euro 100.000 in contanti, per il tramite di
[addetto anche di fatto al Servizio III], a Parte_1 Parte_4
, a causa e per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, quale
[...]
pubblico ufficiale responsabile del servizio III Autorizzazioni e concessioni del
Dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
dell'Assessorato regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità …”.
Al riguardo deve precisarsi che l'adottata sospensione del procedimento disciplinare non impediva all' resistente di irrogare il provvedimento CP_1
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro impugnato a seguito della pronuncia della definizione del primo grado del procedimento penale previa “ripresa” del procedimento disciplinare, tenuto conto che l'art. 55 ter, nel disporre che quest'ultimo “possa” essere sospeso “fino al termine del procedimento penale”, non impone alcun obbligo di mantenerlo sospeso fino alla sentenza passata in giudicato. Tale interpretazione risulta avvalorata sia dal tenore letterale del quarto comma della norma in questione, che consente la ripresa del procedimento disciplinare a seguito della comunicazione della sentenza penale senza richiederne il passaggio in giudicato, sia nelle evidenti finalità acceleratorie della disciplina prevista dal d.lgs. 159/09.
Dunque, non si ravvisa alcuna norma, legislativa o contrattuale, che impedisse all'amministrazione convenuta - una volta ritenuti acquisiti dal contenuto della sentenza penale di primo grado del Tribunale di Palermo gli elementi probatori per la valutazione del comportamento del ricorrente e, in particolare, ritenuto acquisito un adeguato compendio probatorio (quello acquisito giustappunto nell'ambito del processo penale) validamente utilizzabile anche a fini disciplinari -
di riavviare il procedimento disciplinare ed irrogare la sanzione disciplinare.
Ed effettivamente, del resto, già dal contenuto della sentenza di primo grado emergono elementi probatori chiaramente sufficienti a ritenere sussistente il fatto contestato ed a ravvisare conseguentemente la giusta causa di licenziamento -
tenuto anche conto di quanto stabilito dal CCRL del personale del comparto non dirigenziale della , applicabile al caso in esame, che, all'art. 74, Controparte_2
comma 9, lettera e), testualmente dispone quanto segue: “Ferma la disciplina in
tema di licenziamento per giustificata causa o giustificato motivo, la sanzione
disciplinare del licenziamento si applica: … senza preavviso per: … e) condanna,
anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall'art. 7 comma 1 e
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall'art. 8 comma 1 del d. lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua
comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per i delitti previsti
dall'art. 3 comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi
in servizio”.
E se, poi, nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire causa di licenziamento, anche il giudice del lavoro può
direttamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede senza dovere necessariamente disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale ed esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (Cass. 15 febbraio 2001 n. 2200; Cass.
26 febbraio 1983 n. 1465; cfr. da ultimo Cass. 20719/2018), nel caso di specie la lettura della sentenza penale di condanna di primo grado evidenzia l'esistenza di un quadro probatorio articolato e solido (basato su intercettazioni telefoniche,
intercettazioni ambientali, accertamenti di P.G., dichiarazioni auto ed etero accusatorie del coimputato ) che dimostra una chiara responsabilità CP_6
penale del ricorrente.
Dalla motivazione della sentenza emerge in particolare che: “… gli elementi
probatori acquisiti al processo impongano di ritenere provata la penale
responsabilità dell'imputato per il reato di corruzione a lui ascritto e che va
inquadrato, alla stregua delle emergenze investigative in atti, nella fattispecie
delittuosa di cui all'art. 318 c.p., così come contestato dalla Pubblica Accusa. Gli
elementi di certa integrazione da parte di della condotta Persona_1
illecita da lui posta in essere nei termini fattuali descritti in imputazione, si
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro traggono dagli esiti dell'articolata attività investigativa, - compendiati nella
informativa n. 125/TP/H19-423 di prot. 4939 del 24.6.2019 della D.I.A. –
Sezione Operativa di Trapani, condotta, essenzialmente, con operazioni di
intercettazioni telefoniche e tra presenti, intercorse prevalentemente tra i
coimputati, il cui contenuto, è stato riscontrato dagli ulteriori accertamenti di
P.G. Il quadro probatorio è stato poi integrato e completato dalle dichiarazioni
auto ed etero accusatorie del coimputato rese al Pubblico CP_6
Ministero nel corso degli interrogatori del 13 e del 21 giugno 2019 (volti dopo
l'esecuzione della misura cautelare applicata nei di lui confronti con la
ordinanza sopra citata del 6.6.2019, in atti), opportunamente riscontrate negli
ulteriori elementi investigativi in atti (dichiarazioni di persona informata sui
fatti ed accertamenti di P.G.); ed ancora che “… la figura di Parte_1
ed il suo coinvolgimento nella vicenda corruttiva per cui è processo,
[...]
emerge, in primo luogo, già dal contenuto delle intercettazioni eseguite nel corso
dell'attività investigativa avviata nel 2016 che ha condotto all'emissione, in data
6.6.2019, di una prima ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei
coimputati … Dalla medesima attività investigativa sono emersi plurimi e gravi
indizi in ordine al ruolo decisivo assunto da nel Parte_1
procedimento amministrativo avviato nell'anno 2017 on le istanze del gruppo
, nonché in ordine al coinvolgimento dello stesso imputato CP_7
nell'episodio di corruzione in questione … L'attività di intercettazione
permetteva, inoltre, di mettere in luce l'esistenza di un inedito rapporto di
cointeressenza tra (detto nelle conversazioni Parte_1 Per_2
intercettate) ed il gruppo confermato da vari incontri riservati, - CP_6
fuori dalle sedi istituzionali, - vertenti sullo stato e sugli accorgimenti da
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro adottare per schermare la partecipazione occulta di nelle imprese CP_6
formalmente riconducibili agli , e sulle iniziative finalizzate a CP_3
danneggiare imprenditori concorrenti dei … Nel corso delle indagini CP_6
emergeva he i contatti riservati tra e Controparte_5 Parte_1
portavoce di , non erano occasionali o sporadici ma continui … Parte_4
Rileva, poi, richiamare alcune importanti conversazioni intercettate nel corso
delle quali gli interlocutori ( , facevano riferimento a CP_3 CP_6
“ come l'intraneo all'amministrazione regionale in Per_2 Parte_1
grado di conoscere i gangli vitali e di saper muovere i “giusti” passi all'interno
del III servizio … Le indagini svelavano inoltre diversi contatti ed incontri,
previamente concordati telefonicamente, avuti dal sin dal marzo Parte_1
2018 con e aventi ad Controparte_5 CP_3 Controparte_4
oggetto questioni legale alle richieste di autorizzazioni presentate dalla
…. Ed avvenuti nei pressi del distributore stradale di Parte_2
carburanti … nonché dopo l'arresto di con gli e con CP_6 CP_3
in altri luoghi sempre esteri agli uffici dell'Assessorato Controparte_5
Regionale all'Energia …”; secondo il giudice di prime cure, inoltre, la responsabilità penale del ricorrente trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese da , segretaria del . Testimone_1 CP_6
Gli elementi emersi in sede penale, dunque, complessivamente valutati, si manifestano inequivocabilmente idonei a dimostrare la commissione della fattispecie di reato di cui all'art. 318 c.p. da parte del ricorrente. E la penale responsabilità del ricorrente è stata, del resto, accertata e dichiarata anche dalla
Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 4944/2021 (“… Ritiene questo
Collegio di dover condividere la soluzione seguita dal primo giudice che ha
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di
corruzione a lui contestato …”) e, nelle more del giudizio, definitivamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38553/2022,
rigettando il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza del giudice di secondo grado.
Nel contesto sopra descritto appare seriamente incontestabile che il provvedimento espulsivo adottato dall' resistente sia da reputarsi CP_1
giustificato e proporzionato, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e provati nell'ambito del giudizio penale, costituenti comportamenti gravemente contrari ai doveri d'ufficio stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in tema di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, dai Codici di comportamento dei pubblici dipendenti e dalle norme contrattuali, come tali idonei a compromettere, irrimediabilmente, il rapporto fiduciario che deve esistere tra parte datoriale e dipendente.
Il provvedimento di licenziamento contestato, del resto, richiama espressamente il CCRL e segnatamente l'art. 74, comma 9, lettera e), il quale – si è visto - ritiene applicabile il licenziamento senza preavviso a seguito della condanna, anche non passata in giudicato, per i delitti indicati dall' art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma
1, del d.lgs. 235/2012 e per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge
97/2001. Fra questi, in entrambi i casi, è ricompreso il delitto di cui all'articolo
318 c.p. per il quale il ricorrente è stato condannato.
3. Respinto il ricorso, le spese sono liquidate secondo soccombenza avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
◊
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, l'11/04/2025.
- 13 -
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro