Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 5.6.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 9195/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 24.5.1965 in Catania, c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, per procura in atti, dall'avv. Torrisi Laura Giuseppina;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n.
26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “la sig.ra Parte_1
, nata il [...], visitata in sede di revisione il 2-05-2023 e riconosciuta invalida
[...] al 74% e soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (ex art. 3 co 1), in atto
è affetta da “pregressa epatopatia alcol-correlata e disturbo neurologico alcol-correlato” La stessa è da considerare Invalida nella misura percentuale del 85% (ottantacinque per cento), nonché soggetto Portatore Di Handicap in Situazione di Gravità (Comma 3 Art. 3 ex
L. 104/92) decorrenza dalle operazioni attuali (luglio 2024). Non è possibile concedere
l'indennità di accompagnamento”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e per
l'effetto dichiarare che la sig.ra ha diritto al riconoscimento Parte_1 dell'invalidità grave al 100% o nella misura ritenuta più idonea, dello stato di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 legge 104/1992, e del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio;
nominare un consulente tecnico per accertare la sussistenza dell'invalidità civile
condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre
IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “la sig.ra , per le patologie di cui è affetta, Parte_1 risulta essere soggetto invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e portatore di Handicap
(Comma 3 Art. 3) con decorrenza senza soluzione di continuità dalla domanda amministrativa a cui si suggerisce una revisione trascorsi anni 2 (due) dal presente giudizio”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente, con la conseguenza che l'opposizione va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal 2.5.2023; CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di entrambe le fasi del giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 3.862,50 (di cui € 1.168,50 per l'ATP ed € 2.694,00 per l'opposizione ad ATP) , per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al
15%, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, che si dichiara antistatario;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 05/06/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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