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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 745/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Teresa Brena Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 745/2025 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in Piazza Garibaldi 2 Monza Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. LIQUINDOLI ANGELA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Guido D'Arezzo 7 Milano Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. CORTI FEDERICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GERVASONI CHIARA e all'avv. GERVASONI LAURA APPELLATA
sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n.
454/2025, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1) confermare il capo 1 dell'impugnata sentenza;
2) in riforma del capo 2 dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società per tutte le motivazioni esposte in atti e, conseguentemente, revocare la statuizione di condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 88.627,75, oltre interessi, in favore dell'odierna convenuta – appellata;
3) sempre in riforma del capo 2 dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, in ogni caso, che non sussiste alcun diritto di credito che la possa ad alcun titolo vantare nei confronti della per tutte le Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 9 motivazioni esposte in atti e, conseguentemente, revocare la statuizione di condanna al pagamento della somma di € 88.627,75, oltre interessi, in favore dell'odierna convenuta – appellata;
IN VIA SUBORDINATA 4) nella non creduta e denegata ipotesi in cui venisse accertato, anche solo parzialmente, il diritto di credito azionato monitoriamente dalla convenuta opposta, disporre la compensazione fra il suddetto diritto di credito e quello vantato dalla società nei confronti del Di. che si indica nella somma di € Parte_1 Parte_2 Controparte_2 50.947,24 già ammessa al passivo fallimentare;
5) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito:
− rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 454/2025 pubbl. il 04/03/2025 del Tribunale di Monza;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., avanzato dalla società (di seguito Controparte_1 CP_1
”) in qualità di assuntore del concordato fallimentare del
[...] Parte_2 Parte_3
(di seguito ), il Tribunale di Monza emetteva decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_4
2546/2023 del 15/9/2023 con cui ingiungeva il pagamento di euro 175.588,23 nei confronti di (di seguito ”), sulla base di fatture commerciali emesse da in Parte_1 Parte_1 Parte_4 bonis nel 2015 e degli estratti autentici delle scritture contabili della medesima società.
Avverso tale provvedimento proponeva opposizione la società ingiunta, che chiedeva, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta per intervenuta cessione del credito alla società (di seguito Controparte_3 CP_3
), quanto meno con riferimento all'importo di euro 95.192,03, nonché, nel merito, contestando
[...] di avere ricevuto la merce indicata nelle fatture ed eccependo l'assenza di prova del credito, in quanto fondato solamente sulla produzione delle fatture e degli estratti autentici delle scritture contabili di Pt_4
. In via subordinata, l'opponente chiedeva la compensazione tra il credito eventualmente accertato
[...] ed il credito vantato da nei confronti del Fallimento Cedi Sisa, pari a euro 163.310,17, di Parte_1 cui euro 50.947,24 già ammessi al passivo ed euro 112.362,93 in fase di accertamento in sede di opposizione allo stato passivo davanti al tribunale di Vicenza (quest'ultima posta di credito fatta oggetto di compensazione rinunciata in seguito al rigetto dell'opposizione).
Si costituiva in giudizio che, contraddette le avverse deduzioni, chiedeva di respingere CP_1
l'opposizione avanzata da controparte confermando il decreto ingiuntivo opposto, nonché, in ogni caso, di condannare al pagamento di euro 175.588,83.In particolare, quanto all'eccepita carenza Parte_1 di legittimazione attiva, l'opposta allegava che i crediti ceduti ad per un importo pari a CP_3 euro 95.192,03, erano stati successivamente retroceduti a , come risultante dalla raccomandata Parte_4 del 6/6/2016 con la quale comunicava a l'avvenuta retrocessione dei crediti CP_3 Parte_1
pagina 2 di 9 a , e, pertanto, erano rientrati nell'attivo del fallimento. Quanto alla prova del credito, parte Parte_4 convenuta, attrice in senso sostanziale, deduceva che dalla comunicazione dell'11/8/2015 risultava che si rendeva disponibile “a provvedere al pagamento dell'importo di € 17.801,15” e, Parte_1 pertanto, l'opponente aveva riconosciuto il debito quanto meno per detto importo;
parimenti, dalla comunicazione del 20/10/2015, con la quale il legale di confermava che la società sua Parte_1 assistita avesse maturato premi durante l'anno 2015, risultava che la merce era stata regolarmente consegnata da in quanto i premi maturavano proprio sulla base dei Controparte_4 quantitativi di merce acquistata. Quanto all'eccezione di compensazione, parte opponente deduceva che la compensazione sarebbe stata possibile soltanto nella misura degli obblighi concordatari assunti da 2014, ossia nella misura CP_1 dell'1%, importo tuttavia non ancora esigibile secondo la domanda di concordato.
Con sentenza n. 454/2025, pubblicata il 4/3/2025, il Tribunale di Monza revocava il decreto ingiuntivo, condannando al pagamento della minor somma di euro 88.627,75 oltre interessi, con Parte_1 compensazione integrale delle spese di lite per reciproca soccombenza delle parti. In particolare , il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva rilevando che le fatture, oggetto di cessione ad erano state retrocesse al cedente prima del CP_3 fallimento, come risultante dalla raccomandata inviata da a in data 6/6/2016 CP_3 Parte_1
(doc. 7 opposta): di conseguenza, il credito era rientrato nell'attivo fallimentare e, successivamente, era passato all'assuntore del concordato fallimentare con l'omologa dello stesso. Quanto all'opponibilità della retrocessione del credito a , il giudice, nel richiamare come la Parte_1 notifica della retrocessione del credito è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento da parte del debitore e per risolvere l'eventuale conflitto tra più cessionari, non incidendo sul perfezionamento del contratto di cessione di credito o sulla legittimazione a pretendere il pagamento da parte del retro-cessionario, (trattandosi di contratto consensuale che si perfeziona con il solo scambio del consenso tra cedente e cessionario) rilevava che, poichè la notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. è un atto a forma libera non soggetto a particolari formalità, la raccomandata del 6/6/2016 costituiva valida comunicazione dell'intervenuta retrocessione del credito. Inoltre, il Tribunale rilevava che, in ogni caso,. Quanto al merito della controversia, il giudice di primo grado pur rilevando come parte opposta, attrice in senso sostanziale, aveva allegato come prova del credito le fatture commerciali e gli estratti autentici delle scritture contabili, senza produrre alcun documento attestante l'avvenuta consegna della merce, tuttavia, nel premettere che la prova della consegna avrebbe potuto essere fornita aliunde, dava atto come in diverse occasioni – in particolare con le comunicazioni a mezzo pec dell'11/8/2015, inviata da in risposta alle richieste di pagamento formulate da (doc. 11 opponente), e Parte_1 CP_3 del 20/10/2015, inviata dal legale di in risposta alla richiesta di pagamento formulata da Parte_1
(doc. 13 opponente) – l'opponente aveva implicitamente riconosciuto di avere un debito nei Parte_4 confronti della fallita per un importo di euro 88.627,75, pari al debito riconosciuto con la seconda comunicazione che ricomprendeva anche quello riconosciuto con la prima.Pertanto, riteneva provato il credito di nei confronti di limitatamente all'importo “implicitamente CP_1 Parte_1 riconosciuto”. pagina 3 di 9 Infine, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di compensazione del credito accertato in capo a con quello per il quale era stata ammessa al passivo del fallimento di CP_1 Parte_1 Pt_4
.
[...] ritenendo che la compensazione avrebbe potuto comportare una violazione del principio della par condicio creditorum e della regola secondo cui i debitori privilegiati hanno prelazione nella ripartizione dell'attivo rispetto ai chirografari. In considerazione del fatto che con il concordato CP_1 fallimentare si era impegnata a soddisfare i creditori chirografari nella misura dell'1%, l'eccezione veniva rigettata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello 1, articolando motivi che possono così Parte_1 sintetizzarsi:
1. Carenza di legittimazione attiva in capo alla società – Erronea decisione assunta dal CP_1
Giudice di primo grado in punto di rigetto dell'eccezione svolta in primo grado dall'appellante – Violazione dell'art. 1264 c.c.: il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta, dal momento che la retrocessione del credito non è stata portata a conoscenza del debitore ceduto e, pertanto, non ha efficacia nei confronti di Parte_1
1; la raccomandata del 6/6/2016 con la quale avrebbe comunicato a 1
[...] CP_3 Parte_1
l'avvenuta retrocessione dei crediti a (doc. 7 opposta) non può ritenersi una genuina Parte_4 comunicazione di retrocessione del credito, in quanto, non essendo stato prodotto alcun avviso di ricevimento, non è possibile stabilire l'epoca di formazione del documento, né vi è prova del fatto che la raccomandata sia stata effettivamente inviata da e ricevuta da 1; CP_3 Parte_1
2. Carenza di prova in ordine all'effettiva esistenza del credito azionato monitoriamente – Inesistenza di alcun riconoscimento di debito da parte della odierna attrice appellante: nel giudizio di primo grado non è stata fornita la prova del credito azionato in via monitoria, dal momento che le fatture commerciali emesse da e gli estratti autentici delle scritture contabili della medesima società Parte_4 non sono idonei a fornire la prova che siano state effettivamente eseguite le prestazioni oggetto delle fatture e neppure sussiste alcun riconoscimento di debito da parte dell'odierna appellante, in quanto le due comunicazioni menzionate dal giudice di primo grado (docc. 11 e 13 opponente) costituiscono, al contrario, delle espresse contestazioni dell'esistenza di un credito in capo alla società fallita;
3. Compensazione fra i crediti reciprocamente vantati dalle odierne parti in causa – Violazione dell'art. 56 L.F., ora art. 155 CCII: il giudice di primo grado ha erroneamente rigettato l'eccezione di compensazione fondata sull'art. 56 L.F. (ora art. 155 CCII), atteso che la norma non prevede alcun limite all'operatività della compensazione e, quanto alla possibilità di violazione del principio della par condicio creditorum, l'art. 56 L.F. costituisce proprio un'eccezione, espressamente prevista dal legislatore, al suddetto principio. L'appellante, nel formulare altresì istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, ha chiesto, in riforma del capo 2 della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di nonché di accertare e dichiarare, in ogni caso, non CP_1 sussistente alcun diritto di credito che possa vantare nei confronti di . CP_1 Parte_1
pagina 4 di 9 Nelle more, avanzata istanza ex art. 351 c.p.c., con ordinanza del 17/4/2025 la Corte ha disposto la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta che, avversate le opposte deduzioni, CP_1 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'11/9/2025, la Corte, ritenuta la sussistenza dei presupposti ex art. 350 c. 3 c.p.c., fatte precisare le conclusioni, ha fissato udienza davanti al collegio per la discussione della causa e assegnato alle parti termini per il deposito di note conclusionali. All'udienza collegiale del 6/11/2025 la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6/11/2025.
***
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'allora opposta, affermando la piena legittimazione di a richiedere il pagamento del credito CP_1 oggetto del presente giudizio. Nel caso di specie, ha contestato la titolarità del diritto di credito azionato in via Parte_1 monitoria in capo a assuntore del concordato fallimentare, in quanto tale credito sarebbe CP_1 stato ceduto da , società fallita, ad quanto meno per l'importo di euro 95.192,03. Parte_4 CP_3
A sostegno di tale contestazione, l'odierna appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado documenti attestanti richieste di pagamento avanzate nei suoi confronti da in qualità di CP_3 cessionaria del credito, per l'importo totale di euro 95.192,03 (docc. 8, 9 e 10 fascicolo di primo grado parte opponente). A fronte di tale contestazione, Roma 2014 ha prodotto una raccomandata datata 6/6/2016 (doc. 7 fascicolo di primo grado parte opposta) dalla quale risulta che il credito oggetto di cessione ad CP_3
è stato successivamente retroceduto a in data anteriore al fallimento, dichiarato il
[...] Parte_4
27/9/2017.Le fatture riportate nell'elenco allegato a tale raccomandata, infatti, corrispondono a quelle oggetto delle richieste di pagamento precedentemente avanzate da nei confronti di CP_3
.Pertanto, l'odierna appellata ha fornito, attraverso la produzione del doc. 7, idonea prova Parte_1 dell'avvenuta retrocessione del credito. Ne consegue che, come correttamente accertato dal giudice di prime cure, per effetto della retrocessione i crediti sono rientrati nel patrimonio di e, a seguito della dichiarazione di Parte_5 fallimento, nell'attivo fallimentare, per poi passare nella titolarità di Roma 2014 con l'omologazione del concordato fallimentare.
Ciò posto, assolutamente priva di fondamento risulta l'affermazione dell'appellante secondo cui la retrocessione del credito non sarebbe efficace nei suoi confronti in quanto non gli sarebbe stata notificata. Invero, la mancata notificazione non incide sul perfezionamento del contratto di cessione pagina 5 di 9 che, avendo natura consensuale, si perfeziona con il semplice scambio del consenso tra cedente e cessionario (da ultimo v. Cass. civ. sez. III n. 9810/2024). Ne consegue che, ai fini del perfezionamento della cessione e quindi della titolarità del credito ceduto in capo al cessionario, non rileva in alcun modo che il debitore abbia avuto o meno conoscenza dell'avvenuta cessione.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie, è pienamente titolare del credito CP_1 azionato in via monitoria, per effetto dell'avvenuta retrocessione del credito da a CP_3 Pt_4
, ciò a prescindere dal fatto che tale retrocessione sia stata o meno portata a conoscenza di
[...]
. Parte_1
2. Il secondo motivo di appello è fondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che le allegazioni probatorie fornite da parte appellata nel corso del giudizio di primo grado, consistenti nella produzione delle fatture emesse da e Parte_4 degli estratti autentici delle scritture contabili della medesima società, non sono idonee a fornire la prova del credito, non essendo stato prodotto alcun documento idoneo a provare l'avvenuta consegna della merce, specificamente contestata da , in ciò uniformandosi ai principi Parte_1 giurisprudenziali consolidati (da ultimo v. Cass. civ. sez. III n. 7728/2025).L'accertamento del credito in capo all'appellata si incentra pertanto sulla ulteriore circostanza che “in diverse occasioni” la società
avesse implicitamente riconosciuto di avere un debito nei confronti della società fallita, Parte_1 dato probatorio idoneo a consentire di ritenere che l'appellata abbia esaustivamente assolto il proprio onere probatorio.
Si rileva, in primo luogo, che le “diverse occasioni” è circostanza che si specifica nell'invio di due sole comunicazioni, che si inseriscono in una cornice di rapporti tra le parti già entrati in fase di criticità.
La prima in ordine cronologico è la comunicazione a mezzo pec inviata da ad Parte_1 CP_3
e per conoscenza a , in risposta ai solleciti di pagamento ricevuti in data 24/6/2015,
[...] Parte_4 per l'importo di euro 39.551,58, e in data 22/7/2015, per l'importo di euro 21.445,59. Deve ritenersi che il tenore letterale della suddetta comunicazione non depone linearmente per avere l'odierna appellante riconosciuto alcun debito. Infatti, dalla lettura del testo emerge che si è limitata a rilevare che i crediti “vantati” da Parte_1 dovessero ritenersi estinti per compensazione con propri controcrediti maturati nei CP_3 confronti di per premi e ristorni, come da “note di accredito che si allegano sub doc.1”, Parte_4 ribadendo la disponibilità a pagare l'importo di euro 17.801,15, pari alla differenza tra i crediti reciproci.
segnalava altresì di aver ricevuto ulteriori solleciti di pagamento aventi ad oggetto i Parte_1 medesimi crediti “in tutta evidenza tra loro incompatibili”, manifestando così l'intenzione di sospendere qualsivoglia pagamento, in attesa di chiarimenti in merito all'effettiva titolarità dei crediti. pagina 6 di 9 Si tratta, all'evidenza, di una comunicazione con la quale l'odierna appellante, in risposta alle richieste di pagamento ricevute, manifesta le ragioni per le quali ritiene di non dover procedere al pagamento di alcun credito vantato da . CP_5 Parte_4
Infatti, dalla circostanza che abbia affermato che i crediti vantati da Parte_1 CP_3 dovessero ritenersi estinti per compensazione con propri controcrediti non può desumersi un implicito riconoscimento del debito, dovendosi intendere tale dichiarazione nel senso che anche qualora sussistesse un credito, questo avrebbe dovuto comunque ritenersi estinto per compensazione.In altri termini, l'aver eccepito dei controcrediti in compensazione non implica un implicito riconoscimento del credito altrui, ma, al contrario, è diretto ad affermarne l'estinzione a prescindere dal suo riconoscimento. Parimenti, non comporta un implicito riconoscimento del debito il fatto che abbia Parte_1 manifestato la propria disponibilità al pagamento dell'importo pari alla differenza tra i crediti reciproci, nella misura di euro 17.801,15, potendosi fare rientrare tale disponibilità nel contesto di una proposta formulata nell'ambito di una normale dialettica tra le parti in sede stragiudiziale, verosimilmente diretta a tacitare le pretese di al fine di evitare eventuali contenziosi. CP_3
Infine, per completezza, occorre evidenziare che non è dato neppure risalire all'importo del debito che sarebbe stato riconosciuto, atteso che si fa riferimento, quale unico parametro numerico determinato, all'importo di euro 17.801,15, in assenza dell'ausilio di una ricostruzione neppure accennata da parte appellata nei suoi scritti difensivi.Tale importo, che dovrebbe essere pari alla differenza tra i crediti vantati da e i controcrediti maturati a favore di nei confronti di , CP_3 Parte_1 Parte_4 non trova alcun riscontro nella documentazione in atti e, in particolare, nei solleciti di pagamento inviati da in data 24/6/2015 e 22/7/2015 a e nelle note di accredito trasmesse CP_3 Parte_1 con la comunicazione e “ che si allegano sub.doc.1”.Infatti, operando la sottrazione tra i crediti vantati da e i controcrediti di come risultanti dai predetti atti, non si ottiene CP_3 Parte_1
l'importo di euro 17.801,15 sicchè, non è neppure possibile ricostruire i dati pregressi Parte_1 che avrebbero asseritamente indotto la società a rendere la dichiarazione data.
Analoghe considerazioni possono reiterarsi con riferimento al secondo documento, che ha ad oggetto una comunicazione a mezzo pec inviata dal legale di in risposta alla richiesta avanzata il Parte_1
9/10/2015 dal legale di per il pagamento dell'importo di euro 88.627,75 (doc. 13 fascicolo di Parte_4 primo grado parte opponente).Emerge che con tale comunicazione il legale contestava “integralmente” il contenuto del sollecito di pagamento, evidenziando una serie di circostanze utili a paralizzare la pretesa nei confronti dell'odierna appellata, avuto riguardo: a) alla sussistenza di controcrediti
“compensabili” con i crediti “vantati” da;
b) alla sussistenza di crediti per premi e ristorni Parte_4 maturati tra gennaio e giugno 2015; c) al fatto di avere ricevuto solleciti di pagamento da parte di
“asserita cessionaria” relativamente agli stessi crediti oggetto di richiesta di CP_3 adempimento;
d) al fatto di aver subito danni ingiusti in conseguenza dell'inadempimento da parte di agli obblighi di fornitura derivanti dai contratti in essere tra le parti. Parte_4
Deve in primo luogo rilevarsi che tale comunicazione non proviene dal legale rappresentante di
, bensì dal suo avvocato e, pertanto, non può assumere alcun valore di riconoscimento di Parte_1 un debito in capo all'appellante. La ricognizione del debito, infatti, può provenire da un soggetto terzo pagina 7 di 9 rispetto al debitore solo nel caso in cui questo sia legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata e, cioè, sia provvisto di potere rappresentativo in senso sostanziale (cfr. Cass. civ. sez. III n. 29078/2024). Ma ciò che più rileva, e tale circostanza assume valore assorbente, è che anche in questo caso il tenore letterale della comunicazione in esame non depone in alcun modo per la ricognizione di un debito. Non può non rilevarsi, infatti, come la nota ha quale suo incipit l'esplicita contestazione dell'integrale contenuto del sollecito di pagamento (“contestandone integralmente il contenuto”), andando poi a dettagliare le circostanze utili contraddire la pretesa avversa, rapportandovi infine la doglianza in ordine all'inadempimento di agli obblighi di consegna della merce. Parte_4
Infine non è condivisibile la ricostruzione operata dal giudice di prime cure secondo cui la prova del credito in capo a si fonderebbe anche su dichiarazioni aventi una valenza ricognitiva del Pt_6 debito. E' pertanto inficiato l'assunto che l'appellata abbia provato il credito anche nella limitata misura accertata dal giudice di prime cure.
3. Il terzo motivo di appello deve ritenersi assorbito.
4. Alla luce delle considerazioni esposte, in accoglimento del secondo motivo di gravame, la sentenza impugnata deve essere riformata.
Consegue alla suddetta riforma, la rideterminazione delle spese di lite, sia con riguardo al primo grado di giudizio che relativamente al presente grado. Deve infatti richiamarsi che in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex multis Cass. n. 19989/2021, Cass. n. 3438/2016; Cass. n. 6259/2014, Cass. n. 8718/2013).
All'esito complessivo della lite è soccombente, sicché è tenuta alla rifusione delle spese di CP_1 lite in favore di . CP_6
Le stesse sono determinate ex D.M. 147/2022 applicando i parametri previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 52.001 a € 260.000, avuto riguardo al disputatum (euro 175.588,23), secondo i parametri medi, escluso per la fase decisoria per il giudizio di appello, che ha visto un minore dispendio di attività e che pertanto è da commisurarsi nei minimi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in riforma della sentenza n. 454/2025 del Tribunale di Monza, così dispone:
[...]
1. rigetta la domanda di Controparte_1
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in Controparte_1 favore di delle spese inerenti al primo grado di giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 14.103,00 oltre IVA, c.p.a. se dovuto e rimborso forfettario spese generali al 15%; nonché delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€7.440,00 oltre IVA, c.p.a. se dovuto e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Così deciso in Milano il 6/11/2025.
Il Consigliere est. Roberta Nunnari
Il Presidente Maria Teresa Brena
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Michele Alessandro CP_7
LU ER.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Teresa Brena Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 745/2025 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in Piazza Garibaldi 2 Monza Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. LIQUINDOLI ANGELA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Guido D'Arezzo 7 Milano Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. CORTI FEDERICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GERVASONI CHIARA e all'avv. GERVASONI LAURA APPELLATA
sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n.
454/2025, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1) confermare il capo 1 dell'impugnata sentenza;
2) in riforma del capo 2 dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società per tutte le motivazioni esposte in atti e, conseguentemente, revocare la statuizione di condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 88.627,75, oltre interessi, in favore dell'odierna convenuta – appellata;
3) sempre in riforma del capo 2 dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, in ogni caso, che non sussiste alcun diritto di credito che la possa ad alcun titolo vantare nei confronti della per tutte le Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 9 motivazioni esposte in atti e, conseguentemente, revocare la statuizione di condanna al pagamento della somma di € 88.627,75, oltre interessi, in favore dell'odierna convenuta – appellata;
IN VIA SUBORDINATA 4) nella non creduta e denegata ipotesi in cui venisse accertato, anche solo parzialmente, il diritto di credito azionato monitoriamente dalla convenuta opposta, disporre la compensazione fra il suddetto diritto di credito e quello vantato dalla società nei confronti del Di. che si indica nella somma di € Parte_1 Parte_2 Controparte_2 50.947,24 già ammessa al passivo fallimentare;
5) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito:
− rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 454/2025 pubbl. il 04/03/2025 del Tribunale di Monza;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., avanzato dalla società (di seguito Controparte_1 CP_1
”) in qualità di assuntore del concordato fallimentare del
[...] Parte_2 Parte_3
(di seguito ), il Tribunale di Monza emetteva decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_4
2546/2023 del 15/9/2023 con cui ingiungeva il pagamento di euro 175.588,23 nei confronti di (di seguito ”), sulla base di fatture commerciali emesse da in Parte_1 Parte_1 Parte_4 bonis nel 2015 e degli estratti autentici delle scritture contabili della medesima società.
Avverso tale provvedimento proponeva opposizione la società ingiunta, che chiedeva, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta per intervenuta cessione del credito alla società (di seguito Controparte_3 CP_3
), quanto meno con riferimento all'importo di euro 95.192,03, nonché, nel merito, contestando
[...] di avere ricevuto la merce indicata nelle fatture ed eccependo l'assenza di prova del credito, in quanto fondato solamente sulla produzione delle fatture e degli estratti autentici delle scritture contabili di Pt_4
. In via subordinata, l'opponente chiedeva la compensazione tra il credito eventualmente accertato
[...] ed il credito vantato da nei confronti del Fallimento Cedi Sisa, pari a euro 163.310,17, di Parte_1 cui euro 50.947,24 già ammessi al passivo ed euro 112.362,93 in fase di accertamento in sede di opposizione allo stato passivo davanti al tribunale di Vicenza (quest'ultima posta di credito fatta oggetto di compensazione rinunciata in seguito al rigetto dell'opposizione).
Si costituiva in giudizio che, contraddette le avverse deduzioni, chiedeva di respingere CP_1
l'opposizione avanzata da controparte confermando il decreto ingiuntivo opposto, nonché, in ogni caso, di condannare al pagamento di euro 175.588,83.In particolare, quanto all'eccepita carenza Parte_1 di legittimazione attiva, l'opposta allegava che i crediti ceduti ad per un importo pari a CP_3 euro 95.192,03, erano stati successivamente retroceduti a , come risultante dalla raccomandata Parte_4 del 6/6/2016 con la quale comunicava a l'avvenuta retrocessione dei crediti CP_3 Parte_1
pagina 2 di 9 a , e, pertanto, erano rientrati nell'attivo del fallimento. Quanto alla prova del credito, parte Parte_4 convenuta, attrice in senso sostanziale, deduceva che dalla comunicazione dell'11/8/2015 risultava che si rendeva disponibile “a provvedere al pagamento dell'importo di € 17.801,15” e, Parte_1 pertanto, l'opponente aveva riconosciuto il debito quanto meno per detto importo;
parimenti, dalla comunicazione del 20/10/2015, con la quale il legale di confermava che la società sua Parte_1 assistita avesse maturato premi durante l'anno 2015, risultava che la merce era stata regolarmente consegnata da in quanto i premi maturavano proprio sulla base dei Controparte_4 quantitativi di merce acquistata. Quanto all'eccezione di compensazione, parte opponente deduceva che la compensazione sarebbe stata possibile soltanto nella misura degli obblighi concordatari assunti da 2014, ossia nella misura CP_1 dell'1%, importo tuttavia non ancora esigibile secondo la domanda di concordato.
Con sentenza n. 454/2025, pubblicata il 4/3/2025, il Tribunale di Monza revocava il decreto ingiuntivo, condannando al pagamento della minor somma di euro 88.627,75 oltre interessi, con Parte_1 compensazione integrale delle spese di lite per reciproca soccombenza delle parti. In particolare , il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva rilevando che le fatture, oggetto di cessione ad erano state retrocesse al cedente prima del CP_3 fallimento, come risultante dalla raccomandata inviata da a in data 6/6/2016 CP_3 Parte_1
(doc. 7 opposta): di conseguenza, il credito era rientrato nell'attivo fallimentare e, successivamente, era passato all'assuntore del concordato fallimentare con l'omologa dello stesso. Quanto all'opponibilità della retrocessione del credito a , il giudice, nel richiamare come la Parte_1 notifica della retrocessione del credito è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento da parte del debitore e per risolvere l'eventuale conflitto tra più cessionari, non incidendo sul perfezionamento del contratto di cessione di credito o sulla legittimazione a pretendere il pagamento da parte del retro-cessionario, (trattandosi di contratto consensuale che si perfeziona con il solo scambio del consenso tra cedente e cessionario) rilevava che, poichè la notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. è un atto a forma libera non soggetto a particolari formalità, la raccomandata del 6/6/2016 costituiva valida comunicazione dell'intervenuta retrocessione del credito. Inoltre, il Tribunale rilevava che, in ogni caso,. Quanto al merito della controversia, il giudice di primo grado pur rilevando come parte opposta, attrice in senso sostanziale, aveva allegato come prova del credito le fatture commerciali e gli estratti autentici delle scritture contabili, senza produrre alcun documento attestante l'avvenuta consegna della merce, tuttavia, nel premettere che la prova della consegna avrebbe potuto essere fornita aliunde, dava atto come in diverse occasioni – in particolare con le comunicazioni a mezzo pec dell'11/8/2015, inviata da in risposta alle richieste di pagamento formulate da (doc. 11 opponente), e Parte_1 CP_3 del 20/10/2015, inviata dal legale di in risposta alla richiesta di pagamento formulata da Parte_1
(doc. 13 opponente) – l'opponente aveva implicitamente riconosciuto di avere un debito nei Parte_4 confronti della fallita per un importo di euro 88.627,75, pari al debito riconosciuto con la seconda comunicazione che ricomprendeva anche quello riconosciuto con la prima.Pertanto, riteneva provato il credito di nei confronti di limitatamente all'importo “implicitamente CP_1 Parte_1 riconosciuto”. pagina 3 di 9 Infine, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di compensazione del credito accertato in capo a con quello per il quale era stata ammessa al passivo del fallimento di CP_1 Parte_1 Pt_4
.
[...] ritenendo che la compensazione avrebbe potuto comportare una violazione del principio della par condicio creditorum e della regola secondo cui i debitori privilegiati hanno prelazione nella ripartizione dell'attivo rispetto ai chirografari. In considerazione del fatto che con il concordato CP_1 fallimentare si era impegnata a soddisfare i creditori chirografari nella misura dell'1%, l'eccezione veniva rigettata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello 1, articolando motivi che possono così Parte_1 sintetizzarsi:
1. Carenza di legittimazione attiva in capo alla società – Erronea decisione assunta dal CP_1
Giudice di primo grado in punto di rigetto dell'eccezione svolta in primo grado dall'appellante – Violazione dell'art. 1264 c.c.: il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta, dal momento che la retrocessione del credito non è stata portata a conoscenza del debitore ceduto e, pertanto, non ha efficacia nei confronti di Parte_1
1; la raccomandata del 6/6/2016 con la quale avrebbe comunicato a 1
[...] CP_3 Parte_1
l'avvenuta retrocessione dei crediti a (doc. 7 opposta) non può ritenersi una genuina Parte_4 comunicazione di retrocessione del credito, in quanto, non essendo stato prodotto alcun avviso di ricevimento, non è possibile stabilire l'epoca di formazione del documento, né vi è prova del fatto che la raccomandata sia stata effettivamente inviata da e ricevuta da 1; CP_3 Parte_1
2. Carenza di prova in ordine all'effettiva esistenza del credito azionato monitoriamente – Inesistenza di alcun riconoscimento di debito da parte della odierna attrice appellante: nel giudizio di primo grado non è stata fornita la prova del credito azionato in via monitoria, dal momento che le fatture commerciali emesse da e gli estratti autentici delle scritture contabili della medesima società Parte_4 non sono idonei a fornire la prova che siano state effettivamente eseguite le prestazioni oggetto delle fatture e neppure sussiste alcun riconoscimento di debito da parte dell'odierna appellante, in quanto le due comunicazioni menzionate dal giudice di primo grado (docc. 11 e 13 opponente) costituiscono, al contrario, delle espresse contestazioni dell'esistenza di un credito in capo alla società fallita;
3. Compensazione fra i crediti reciprocamente vantati dalle odierne parti in causa – Violazione dell'art. 56 L.F., ora art. 155 CCII: il giudice di primo grado ha erroneamente rigettato l'eccezione di compensazione fondata sull'art. 56 L.F. (ora art. 155 CCII), atteso che la norma non prevede alcun limite all'operatività della compensazione e, quanto alla possibilità di violazione del principio della par condicio creditorum, l'art. 56 L.F. costituisce proprio un'eccezione, espressamente prevista dal legislatore, al suddetto principio. L'appellante, nel formulare altresì istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, ha chiesto, in riforma del capo 2 della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di nonché di accertare e dichiarare, in ogni caso, non CP_1 sussistente alcun diritto di credito che possa vantare nei confronti di . CP_1 Parte_1
pagina 4 di 9 Nelle more, avanzata istanza ex art. 351 c.p.c., con ordinanza del 17/4/2025 la Corte ha disposto la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta che, avversate le opposte deduzioni, CP_1 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'11/9/2025, la Corte, ritenuta la sussistenza dei presupposti ex art. 350 c. 3 c.p.c., fatte precisare le conclusioni, ha fissato udienza davanti al collegio per la discussione della causa e assegnato alle parti termini per il deposito di note conclusionali. All'udienza collegiale del 6/11/2025 la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6/11/2025.
***
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'allora opposta, affermando la piena legittimazione di a richiedere il pagamento del credito CP_1 oggetto del presente giudizio. Nel caso di specie, ha contestato la titolarità del diritto di credito azionato in via Parte_1 monitoria in capo a assuntore del concordato fallimentare, in quanto tale credito sarebbe CP_1 stato ceduto da , società fallita, ad quanto meno per l'importo di euro 95.192,03. Parte_4 CP_3
A sostegno di tale contestazione, l'odierna appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado documenti attestanti richieste di pagamento avanzate nei suoi confronti da in qualità di CP_3 cessionaria del credito, per l'importo totale di euro 95.192,03 (docc. 8, 9 e 10 fascicolo di primo grado parte opponente). A fronte di tale contestazione, Roma 2014 ha prodotto una raccomandata datata 6/6/2016 (doc. 7 fascicolo di primo grado parte opposta) dalla quale risulta che il credito oggetto di cessione ad CP_3
è stato successivamente retroceduto a in data anteriore al fallimento, dichiarato il
[...] Parte_4
27/9/2017.Le fatture riportate nell'elenco allegato a tale raccomandata, infatti, corrispondono a quelle oggetto delle richieste di pagamento precedentemente avanzate da nei confronti di CP_3
.Pertanto, l'odierna appellata ha fornito, attraverso la produzione del doc. 7, idonea prova Parte_1 dell'avvenuta retrocessione del credito. Ne consegue che, come correttamente accertato dal giudice di prime cure, per effetto della retrocessione i crediti sono rientrati nel patrimonio di e, a seguito della dichiarazione di Parte_5 fallimento, nell'attivo fallimentare, per poi passare nella titolarità di Roma 2014 con l'omologazione del concordato fallimentare.
Ciò posto, assolutamente priva di fondamento risulta l'affermazione dell'appellante secondo cui la retrocessione del credito non sarebbe efficace nei suoi confronti in quanto non gli sarebbe stata notificata. Invero, la mancata notificazione non incide sul perfezionamento del contratto di cessione pagina 5 di 9 che, avendo natura consensuale, si perfeziona con il semplice scambio del consenso tra cedente e cessionario (da ultimo v. Cass. civ. sez. III n. 9810/2024). Ne consegue che, ai fini del perfezionamento della cessione e quindi della titolarità del credito ceduto in capo al cessionario, non rileva in alcun modo che il debitore abbia avuto o meno conoscenza dell'avvenuta cessione.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie, è pienamente titolare del credito CP_1 azionato in via monitoria, per effetto dell'avvenuta retrocessione del credito da a CP_3 Pt_4
, ciò a prescindere dal fatto che tale retrocessione sia stata o meno portata a conoscenza di
[...]
. Parte_1
2. Il secondo motivo di appello è fondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che le allegazioni probatorie fornite da parte appellata nel corso del giudizio di primo grado, consistenti nella produzione delle fatture emesse da e Parte_4 degli estratti autentici delle scritture contabili della medesima società, non sono idonee a fornire la prova del credito, non essendo stato prodotto alcun documento idoneo a provare l'avvenuta consegna della merce, specificamente contestata da , in ciò uniformandosi ai principi Parte_1 giurisprudenziali consolidati (da ultimo v. Cass. civ. sez. III n. 7728/2025).L'accertamento del credito in capo all'appellata si incentra pertanto sulla ulteriore circostanza che “in diverse occasioni” la società
avesse implicitamente riconosciuto di avere un debito nei confronti della società fallita, Parte_1 dato probatorio idoneo a consentire di ritenere che l'appellata abbia esaustivamente assolto il proprio onere probatorio.
Si rileva, in primo luogo, che le “diverse occasioni” è circostanza che si specifica nell'invio di due sole comunicazioni, che si inseriscono in una cornice di rapporti tra le parti già entrati in fase di criticità.
La prima in ordine cronologico è la comunicazione a mezzo pec inviata da ad Parte_1 CP_3
e per conoscenza a , in risposta ai solleciti di pagamento ricevuti in data 24/6/2015,
[...] Parte_4 per l'importo di euro 39.551,58, e in data 22/7/2015, per l'importo di euro 21.445,59. Deve ritenersi che il tenore letterale della suddetta comunicazione non depone linearmente per avere l'odierna appellante riconosciuto alcun debito. Infatti, dalla lettura del testo emerge che si è limitata a rilevare che i crediti “vantati” da Parte_1 dovessero ritenersi estinti per compensazione con propri controcrediti maturati nei CP_3 confronti di per premi e ristorni, come da “note di accredito che si allegano sub doc.1”, Parte_4 ribadendo la disponibilità a pagare l'importo di euro 17.801,15, pari alla differenza tra i crediti reciproci.
segnalava altresì di aver ricevuto ulteriori solleciti di pagamento aventi ad oggetto i Parte_1 medesimi crediti “in tutta evidenza tra loro incompatibili”, manifestando così l'intenzione di sospendere qualsivoglia pagamento, in attesa di chiarimenti in merito all'effettiva titolarità dei crediti. pagina 6 di 9 Si tratta, all'evidenza, di una comunicazione con la quale l'odierna appellante, in risposta alle richieste di pagamento ricevute, manifesta le ragioni per le quali ritiene di non dover procedere al pagamento di alcun credito vantato da . CP_5 Parte_4
Infatti, dalla circostanza che abbia affermato che i crediti vantati da Parte_1 CP_3 dovessero ritenersi estinti per compensazione con propri controcrediti non può desumersi un implicito riconoscimento del debito, dovendosi intendere tale dichiarazione nel senso che anche qualora sussistesse un credito, questo avrebbe dovuto comunque ritenersi estinto per compensazione.In altri termini, l'aver eccepito dei controcrediti in compensazione non implica un implicito riconoscimento del credito altrui, ma, al contrario, è diretto ad affermarne l'estinzione a prescindere dal suo riconoscimento. Parimenti, non comporta un implicito riconoscimento del debito il fatto che abbia Parte_1 manifestato la propria disponibilità al pagamento dell'importo pari alla differenza tra i crediti reciproci, nella misura di euro 17.801,15, potendosi fare rientrare tale disponibilità nel contesto di una proposta formulata nell'ambito di una normale dialettica tra le parti in sede stragiudiziale, verosimilmente diretta a tacitare le pretese di al fine di evitare eventuali contenziosi. CP_3
Infine, per completezza, occorre evidenziare che non è dato neppure risalire all'importo del debito che sarebbe stato riconosciuto, atteso che si fa riferimento, quale unico parametro numerico determinato, all'importo di euro 17.801,15, in assenza dell'ausilio di una ricostruzione neppure accennata da parte appellata nei suoi scritti difensivi.Tale importo, che dovrebbe essere pari alla differenza tra i crediti vantati da e i controcrediti maturati a favore di nei confronti di , CP_3 Parte_1 Parte_4 non trova alcun riscontro nella documentazione in atti e, in particolare, nei solleciti di pagamento inviati da in data 24/6/2015 e 22/7/2015 a e nelle note di accredito trasmesse CP_3 Parte_1 con la comunicazione e “ che si allegano sub.doc.1”.Infatti, operando la sottrazione tra i crediti vantati da e i controcrediti di come risultanti dai predetti atti, non si ottiene CP_3 Parte_1
l'importo di euro 17.801,15 sicchè, non è neppure possibile ricostruire i dati pregressi Parte_1 che avrebbero asseritamente indotto la società a rendere la dichiarazione data.
Analoghe considerazioni possono reiterarsi con riferimento al secondo documento, che ha ad oggetto una comunicazione a mezzo pec inviata dal legale di in risposta alla richiesta avanzata il Parte_1
9/10/2015 dal legale di per il pagamento dell'importo di euro 88.627,75 (doc. 13 fascicolo di Parte_4 primo grado parte opponente).Emerge che con tale comunicazione il legale contestava “integralmente” il contenuto del sollecito di pagamento, evidenziando una serie di circostanze utili a paralizzare la pretesa nei confronti dell'odierna appellata, avuto riguardo: a) alla sussistenza di controcrediti
“compensabili” con i crediti “vantati” da;
b) alla sussistenza di crediti per premi e ristorni Parte_4 maturati tra gennaio e giugno 2015; c) al fatto di avere ricevuto solleciti di pagamento da parte di
“asserita cessionaria” relativamente agli stessi crediti oggetto di richiesta di CP_3 adempimento;
d) al fatto di aver subito danni ingiusti in conseguenza dell'inadempimento da parte di agli obblighi di fornitura derivanti dai contratti in essere tra le parti. Parte_4
Deve in primo luogo rilevarsi che tale comunicazione non proviene dal legale rappresentante di
, bensì dal suo avvocato e, pertanto, non può assumere alcun valore di riconoscimento di Parte_1 un debito in capo all'appellante. La ricognizione del debito, infatti, può provenire da un soggetto terzo pagina 7 di 9 rispetto al debitore solo nel caso in cui questo sia legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata e, cioè, sia provvisto di potere rappresentativo in senso sostanziale (cfr. Cass. civ. sez. III n. 29078/2024). Ma ciò che più rileva, e tale circostanza assume valore assorbente, è che anche in questo caso il tenore letterale della comunicazione in esame non depone in alcun modo per la ricognizione di un debito. Non può non rilevarsi, infatti, come la nota ha quale suo incipit l'esplicita contestazione dell'integrale contenuto del sollecito di pagamento (“contestandone integralmente il contenuto”), andando poi a dettagliare le circostanze utili contraddire la pretesa avversa, rapportandovi infine la doglianza in ordine all'inadempimento di agli obblighi di consegna della merce. Parte_4
Infine non è condivisibile la ricostruzione operata dal giudice di prime cure secondo cui la prova del credito in capo a si fonderebbe anche su dichiarazioni aventi una valenza ricognitiva del Pt_6 debito. E' pertanto inficiato l'assunto che l'appellata abbia provato il credito anche nella limitata misura accertata dal giudice di prime cure.
3. Il terzo motivo di appello deve ritenersi assorbito.
4. Alla luce delle considerazioni esposte, in accoglimento del secondo motivo di gravame, la sentenza impugnata deve essere riformata.
Consegue alla suddetta riforma, la rideterminazione delle spese di lite, sia con riguardo al primo grado di giudizio che relativamente al presente grado. Deve infatti richiamarsi che in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex multis Cass. n. 19989/2021, Cass. n. 3438/2016; Cass. n. 6259/2014, Cass. n. 8718/2013).
All'esito complessivo della lite è soccombente, sicché è tenuta alla rifusione delle spese di CP_1 lite in favore di . CP_6
Le stesse sono determinate ex D.M. 147/2022 applicando i parametri previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 52.001 a € 260.000, avuto riguardo al disputatum (euro 175.588,23), secondo i parametri medi, escluso per la fase decisoria per il giudizio di appello, che ha visto un minore dispendio di attività e che pertanto è da commisurarsi nei minimi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in riforma della sentenza n. 454/2025 del Tribunale di Monza, così dispone:
[...]
1. rigetta la domanda di Controparte_1
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in Controparte_1 favore di delle spese inerenti al primo grado di giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 14.103,00 oltre IVA, c.p.a. se dovuto e rimborso forfettario spese generali al 15%; nonché delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€7.440,00 oltre IVA, c.p.a. se dovuto e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Così deciso in Milano il 6/11/2025.
Il Consigliere est. Roberta Nunnari
Il Presidente Maria Teresa Brena
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Michele Alessandro CP_7
LU ER.
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