Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1972, n. 879
Articolo 2
Versione
30 gennaio 1973
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e la Tunisia relativo all'esercizio della pesca da parte di italiani nelle acque tunisine, concluso a Tunisi il 20 agosto 1971.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1973