Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e la Tunisia relativo all'esercizio della pesca da parte di italiani nelle acque tunisine, concluso a Tunisi il 20 agosto 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e la Tunisia relativo all'esercizio della pesca da parte di italiani nelle acque tunisine, concluso a Tunisi il 20 agosto 1971.