Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/06/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I T E R A M O Sezione Civile - Procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 59-1/ / 2024 Proc. Un.
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Carlo Calvaresi Presidente dott. Flavio Conciatori giudice rel. / est. dott.ssa Ninetta D'Ignazio giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso, presentato ex art. 37 C.C.I.I. in data 8/4/2024 da curatela fallimentare
(P.I. per apertura della procedura di liquidazione giudiziale CP_1 P.IVA_1
nei confronti della società di fatto che si assumeva composta da:
1. (P. Iva , in persona del curatore fallimentare dott. CP_1 P.IVA_1
dichiarata fallita con sentenza del 30/3/2023; Controparte_2
2. (P. Iva ), in concordato preventivo, omologato con Controparte_3 P.IVA_2
decreto del 10/11/2022;
3. (P. Iva ), in persona Controparte_4 P.IVA_3
del legale rappresentante;
dato atto che la notifica è stata regolarmente eseguita;
esaminati gli atti e sentito il relatore osserva.
All'esito del ricorso veniva espletata l'istruttoria di cui all'art. 40 C.C.I.I.
Interveniva la parte debitrice in concordato preventivo, depositando Controparte_3
comparsa di costituzione e memorie, al pari della curatela istante.
Stante la complessità connessa all'accertamento dei presupposti per l'affermazione di sussistenza di un soggetto d'impresa di fatto, si rendeva necessaria la nomina di c.t.u. nella persona del dott. il quale rimetteva esauriente relazione in Persona_1
ordine ai profili tecnici evidenziati nei quesiti posti dal Giudice, evidenziando con estrema puntualità gli elementi sintomatici per la configurabilità di una “società di fatto”, rilevandone altresì la piena convergenza.
Osservava in particolare il dott. "L'art. 2247 c.c. stabilisce che con il Persona_1 contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica, allo scopo di dividerne gli utili. Vengono così fissati i caratteri minimi comuni del fenomeno societario: elemento oggettivo, rappresentato dal
1) conferimento di beni o servizi, 2) la formazione di un fondo comune e 3) la partecipazione degli autori dei conferimenti ai guadagni e alle perdite, ed elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale (affectio societatis). Il contratto, fonte negoziale della società, può essere stipulato anche tacitamente, nonché risultare da esteriorizzazioni delle attività di gruppo, quando esse, per la loro sistematicità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società.
L'esistenza di una società di fatto, pertanto, può dirsi provata solo in seguito ad un accertamento della sussistenza del vincolo societario tra i contraenti ovvero nei rapporti coi terzi.”.
Il c.t.u. richiamava a seguire Cass. Sez. I 1095/2016, nella quale si evidenzia come gli
“amministratori compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
dunque sussiste il potere degli amministratori di attuare l'oggetto programmato sotto ogni aspetto, ma anche al di fuori dell'oggetto essi sono in grado di impegnare la società”, desumendone la Suprema Corte l'ovvio corollario secondo cui “la partecipazione di una società di capitali in una società di persone non tanto comporta una modificazione dei diritti dei soci, quanto della società partecipante stessa, che diviene illimitatamente responsabile. I soci di questa, invece, continuano ad essere vincolati nei limiti del conferimento".
Da tali principi, perfettamente condivisibili per il collegio giudicante, si deduce che, qualora le determinazioni assunte dall'amministratore di una società siano volte a beneficio di altre imprese legate da collegamenti alla prima, ovvero producano danno alla società, con possibili benefici solo per altre imprese collegate, si sia di fronte ad un evidente indizio di esistenza di un soggetto imprenditoriale occulto, tacitamente costituito da più imprese ed operante al fine del perseguimento di un interesse d'impresa che non è più quello particolare delle singole imprese che ne fanno parte, ovvero di un interesse d'impresa che è esclusivamente quello di una di esse e va a totale discapito degli interessi delle altre.
Nel dettaglio, il c.t.u. evidenziava molteplici elementi significativi, sintomatici dell'esistenza di una società di fatto.
1. Collegamenti degli assetti societari e degli organi di amministrazione.
Le partecipazioni societarie e le cariche sociali relative all'amministrazione del potere gestorio di tutte le società coinvolte sono riferibili e concentrati su di un unico nucleo familiare composto da , e , Controparte_4 Persona_2 Persona_3
legati tra stretti vincoli di parentela1.
La tabella a seguire illustra gli assetti societari e quelli amministrativi:
ragione sociale proprietà amministrazione
100% CP_1 Persona_2 Controparte_5 in c.p. 5%
[...] Controparte_4 [...]
% Persona_2
90% Persona_3 Co
80% CP_4 Controparte_4 Controparte_6
0%
[...]
2. Coincidenze dell'oggetto sociale e delle sedi legali.
Tutte le società coinvolte risultano aver fissato le loro sedi legali e/o operative nel medesimo indirizzo, presso il Comune di Corropoli (TE) lungo la Strada Statale 259 in un fabbricato di circa mq 3.000 suddiviso in più locali commerciali, costituente la sede legale per (che è anche proprietaria dell'intero immobile) e Controparte_4 CP_3
(conduttrice in locazione di parte dell'immobile), nonché sede operativa di VI SR
(conduttrice in locazione della parte residua).
Le visure camerali evidenziano la sostanziale coincidenza dell'oggetto sociale di tutte le società.
3. Operazioni commerciali infragruppo
Dei contratti di locazione si è parlato in relazione al precedente punto.
Dall'esame della documentazione contabile ed amministrativa acquisita dal c.t.u. emerge inoltre come le società abbiano sistematicamente utilizzato gli istituti della locazione immobiliare e dell'affitto d'azienda “infragruppo”2 al fine di gestire in maniera unitaria l'attività economica intrapresa - evidentemente unitaria, in quanto finalizzata ad uno scopo collettivo superiore, nell'interesse di un soggetto occulto, diverso da quelli specifici delle società componenti.
Nello specifico passaggio da pag. 19 a pag. 28 della relazione sono compiutamente richiamate le operazioni compiute da , tutte assunte in conflitto di Controparte_4
interesse – quanto meno potenziale – essendo egli contemporaneamente L.R. di entrambe le parti contrattuali.
4. Operazioni in evidente conflitto di interessi
Evidenzia il c.t.u. come nel piano concordatario presentato da - Controparte_3
successivamente omologato - fossero rappresentati crediti per finanziamenti soci (che, come sopra rappresentato, corrispondono a , e Controparte_4 Persona_2
), di ammontare complessivo pari a € 537.924,92. Tali poste attive Persona_3
risultano totalmente svalutate nel piano.
E' a questo punto indiscutibile che ci si trovi di fronte ad un soggetto imprenditoriale unico e occulto, che opera e ha svolto attività d'impresa attraverso tre distinte articolazioni, formalmente distinte, ma in realtà operanti nell'interesse del primo.
Si può dire pertanto pienamente dimostrata l'esistenza di una società di fatto costituita dai soggetti di impresa sopra richiamati.
Acclarato il primo dei presupposti necessario per l'apertura della liquidazione giudiziale, occorre verificare anche la sussistenza di un secondo presupposto, ossia quello della condizione di insolvenza di cui all'art. 2, co. I lett. a) C.C.I.I.
Sebbene Cass. Sez. I 12120/2016 affermi che, in caso di istanza di estensione del fallimento ad altre società "in bonis" in conseguenza dell'accertamento dell'esistenza di una cd. "super società di fatto", il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili sia una conseguenza automatica, prevista ex lege e prescinda dall'accertamento della specifica situazione di insolvenza, ritiene il collegio comunque necessario verificare se la condizione economica degli altri soggetti d'impresa consenta di ritenere insolvente anche la società di fatto (ovviamente tenendosi in considerazione anche i debiti dell'impresa già assoggettata a fallimento o L.G).
Ma nel caso di specie, la situazione non muta.
Infatti, la società fallita risulta gravata da una debitoria complessiva ammessa al passivo, per ora solo in sede tempestiva, pari a € 568.497,74 - a cui dover aggiungere tutte le spese di procedura - a fronte di una liquidità allo stato inesistente, non essendo neppure stato aperto il conto della procedura. Per contro, dall'analisi accuratissima operata dal C.T.U., emerge con assoluta certezza l'analoga condizione di insolvenza anche in riferimento alle altre società.
a) Quanto a il decreto di omologa risulta depositato in data Controparte_3
12/10/2022; i tempi di conseguimento dell'attivo risultano fissati in 5 anni.3
In teoria l'attivo avrebbe dovuto ammontare a € 2.926.129.52 per un fabbisogno concordatario di € 3.114.360,86 4. Allo stato però, decorsi oltre 3 dei 5 anni previsti in omologa, la situazione di procedura al 31/10/2024 è la seguente:
• liquidità acquisita per € 1.072.363,04, comprensiva del ricavato all'epoca non ancora percepito, di un bene immobile (lotto n. 15);
• nessun riparto effettuato in favore dei creditori, compresi i fondiari;
• 15 immobili non ancora liquidati per valore di stima di € 2.195.896,00 e valore a base d'asta a seguito di ribassi pari a € 1.812.511,75 .
Da una semplice operazione aritmetica è peraltro possibile desumere che negli oltre 3 anni decorsi dall'omologa il Liquidatore Giudiziale ha operato al massimo 2 tentativi di vendita, tanto che il ribasso complessivo risulta ad oggi di appena il 17,46%, sebbene, computandosi una media di 3 tentativi per anno, egli avrebbe dovuto esperire circa 7 tentativi con conseguenti ribassi per eventuali diserzioni, che avrebbero verosimilmente ridotto i valori di non meno del 50% rispetto alle stime originarie.
Ne consegue come assolutamente inverosimile l'eventualità che, al termine del quinquennio, la procedura abbia acquisito l'importo di € 2.195.896,00 previsto in omologa.
b) la società denota invece l'esistenza di importantissime debitorie Controparte_4
erariali, più specificamente, nei confronti de Agenzia delle Entrate Riscossione per € 1.817.286,00 e nei confronti di INPS per € 76.002,36; dalle documentazioni acquisite (la debtrice non risulta costituita) non risulta dimostrata l'esistenza di liquidità utili a fronteggiare tali esposizioni, dal che si dimostra compiutamente l'insolvenza.
E' allora impossibile ipotizzare che le due società formalmente ancora in bonis possano sanare le debitorie della procedura fallimentare e, quindi, del soggetto CP_1
imprenditoriale di fatto;
appare peraltro del pari impossibile ipotizzare che le stesse possano fronteggiare anche soltanto le proprie.
La debitrice in concordato preventivo ha depositato memoria insistendo per Controparte_3
il rigetto del ricorso, limitandosi a contestare aspetti di modesta rilevanza e in particolare:
• quanto all'oggetto sociale delle società, ha specificato che entrambe svolgono attualmente attività di tipo immobiliare;
• quanto alle operazioni “infragruppo”, ne ha rivendicato l'utilità per entrambe le società;
• quanto alla svalutazione dei crediti per finanziamenti soci, ne ha del pari argomentato l'utilità per i creditori.
Le obiezioni sopra sinteticamente illustrate non colgono tuttavia nel segno, non andando ad indebolire nessuno degli elementi sintomatici rilevati dal c.t.u. per affermare la sussistenza dei presupposti per l'affermazione dell'esistenza di una società di fatto.
In particolare tali deduzioni non solo non indeboliscono, ma, semmai, rafforzano, la deduzione di una sussistenza di una strategia operativa caratterizzata da un “regia unica” per entrambe le società in bonis.
Sussistono allora tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, in quanto:
• questo Tribunale è competente per territorio ex art. 27 C.C.I.I.;
• parte debitrice è imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 comma 1 n. 1)
c.c.;
• risultano ampiamente integrate le soglie minime di cui all'art. 2, co. I lett. d)
C.C.I.I.;
• la società di fatto composta dalle 3 imprese sopra indicate risulta certamente in stato di insolvenza, inteso come incapacità di "far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" ex art. 2, co. I lett. a) C.C.I.I.
Non ricorre infine evidentemente l'ipotesi di cui all'art. 49 co. V C.C.I.I.
P.Q.M.
Visti gli artt. 2, 45, 49 C.C.I.I. e 146 D.P.R. 115/2002
DICHIARA aperta la procedura della liquidazione giudiziale nei confronti:
1. della società di fatto composta da:
• (P. Iva , in persona del curatore fallimentare dott. CP_1 P.IVA_1
dichiarata fallita con sentenza del 30/3/2023; Controparte_2 • (P. Iva , in concordato preventivo, omologato con Controparte_3 P.IVA_2
decreto del 10/11/2022;
• (P. Iva ), in Controparte_4 P.IVA_3
persona del legale rappresentante;
2. della società (P. Iva , in concordato preventivo, Controparte_3 P.IVA_2
omologato con decreto del 10/11/2022;
3. della società (P. Iva , Controparte_4 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante
DICHIARA conclusa la procedura di concordato preventivo n. 2/2021, ordinando che le disponibilità giacenti sul conto della procedura siano trasferite ai curatori qui nominati, sul rapporto che sarà aperto agli ordini del Giudice Delegato.
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Flavio Conciatori;
Curatori il dott. e l'avv. Sabrina Di Ferdinando, collegialmente, con Persona_1
espressa autorizzazione:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Essendo peraltro ampiamente prevedibile che nel corso delle attività dei curatori, specie in relazione alla predisposizione dello stato passivo, possano determinarsi conflitti tra le imprese componenti la società di fatto e sottoposte a liquidazione giudiziale, così come con quella già dichiarata fallita, nomina coadiutore della procedura, con lo specifico compito di sostituire i curatori per tutte le attività nelle quali si ravvisi possibile conflitto, nella persona dell'avv. Marco Gasparroni. Avverte il curatore che la procedura, salvo complessità particolari, la cui effettività sarà valutata dal giudice delegato, dovrà essere conclusa nel termine di 60 mesi.
Il liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo, definita per mancata esecuzione del piano omologato, verserà la liquidità giacente sul conto corrente della propria procedura sul nuovo conto corrente che il curatore provvederà ad aprire entro 5 giorni, provvedendo alla chiusura del rapporto bancario relativo alla procedura definita.
ORDINA al legale rappresentante della debitrice di depositare entro tre giorni, ove non già depositati:
i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
FISSA
l'udienza del giorno martedì 24 febbraio 2026 per la verifica dello stato passivo, disponendo che il Curatore predisponga e depositi l'elenco dei creditori almeno 30 giorni prima della data di udienza, specificando per ciascun creditore se la comunicazione abbia avuto luogo con modalità differenti rispetto a quella tramite PEC.
L'udienza si svolgerà nelle forme di cui agli artt. 201 co. II e 203 co. II C.C.I.I. nella forma "a trattazione scritta" ex art. 127 ter c.p.c.
I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, co. II C.C.I.I., osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
Il curatore, esaminate tali osservazioni, potrà rettificare il progetto, reiterando le comunicazioni di cui all'art. 201 co. I, primo periodo, ai soli creditori interessati dalla rettifica, richiedendo il differimento dell'udienza. Comunicherà il conseguente differimento a tutti i creditori.
AVVISA il debitore che può chiedere di essere sentito, anche sulle domande di ammissione al passivo.
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione dei crediti, di rivendicazione o restituzione di beni mobili e immobili e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre i termini di legge saranno considerate tardive o ultratardive;
intervenute l'approvazione dello stato passivo relativo alle insinuazioni tempestive e la contestuale fissazione dell'udienza per le istanze tardive, il curatore valuterà l'opportunità di sollecitare la fissazione di una “udienza intermedia” per valutare le istanze di insinuazione tardive pervenute, ove sia rilevante il loro numero o il loro ammontare.
DISPONE che non si dia luogo all'apposizione dei sigilli, disponendo che il Curatore, ove occorra anche in presenza di ausiliario per le attività compilative, da intendersi autorizzato, rediga l'inventario entro giorni 30 - salva proroga - dalla data di deposito della sentenza e con immediato deposito.
Entro due giorni dalla comunicazione, lo stesso Curatore vorrà far pervenire a questo
Ufficio la propria accettazione o rinuncia all'incarico, comunicandola altresì nelle forme di legge al Registro delle Imprese per l'annotazione.
Il Curatore provvederà ad eseguire le comunicazioni ai creditori almeno due mesi prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, evidenziando opportunamente l'invito a rendersi disponibili per la composizione del comitato dei creditori.
Il Curatore, entro giorni dieci dalla formazione dell'inventario, dovrà comunicare al
Giudice Delegato l'eventuale esistenza di beni deteriorabili o comunque soggetti a rapido deprezzamento onde consentirne la vendita immediata ex art. 685 c.p.c., al fine di maggior tutela delle ragioni creditorie.
Del pari, il Curatore provvederà all'individuazione dell'Istituto di Credito per l'accensione del conto corrente della procedura, tenendo tuttavia presente che non potranno essere concordate condizioni più sfavorevoli rispetto alle migliori proposte formalizzate al Tribunale dagli Istituti di credito.
Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 209 C.C.I.I. la relativa istanza sarà depositata prima della data di verifica dello stato passivo. In ogni caso sarà espressa la valutazione in ordine alle insinuazioni dei creditori lavoratori.
Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla presente sentenza, il curatore predisporrà un programma di liquidazione - anche parziale - da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, con impegno al suo completamento nei successivi 3 mesi, al fine di consentire il tempestivo avvio di eventuali azioni recuperatorie, risarcitorie, di responsabilità, opportunamente supportate in sede cautelare.
Il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo può costituire causa di revoca del curatore.
La presente sentenza deve essere comunicata e pubblicata nelle forme di cui all'art. 45
C.C.I.I.
Teramo, 11/06/2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente
Flavio Conciatori Carlo Calvaresi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 e sono coniugi, mentre è la loro figlia Controparte_4 Persona_2 Persona_3 legittima. 2 Cfr. tabella annessa a pag. 20 della relazione del c.t.u. 3 pag. 7, ove si riferisce che la domanda prevedeva "… di poter concludere la liquidazione degli assets nell'arco di cinque anni" 4 Nel dettaglio, prededuzioni per € 876.514,90; ipotecari per € 608.865,29; privilegiati mobiliari per €
619.023,24; chirografari al 56,73% per € 1.009.957,43.