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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso depositato in data 04.06.2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Alghero alla via Genova n. 10 nello studio C.F._1
dell'Avv. Barbara Cattrocci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura, da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo ricorrente
CONTRO
nata ad [...] il [...], c.f. e ivi residente in CP_1 C.F._2
via Napoli n.10, elettivamente domiciliata in Alghero (SS) viale Giovanni XXIII n.41, presso e nello studio dell'Avvocato Manuela Orgiu, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, da intendersi apposta in calce alla comparsa di risposta resistente nonché con comunicazione al Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come formulate nel foglio di precisazione conclusioni del
02.10.2024 e all'udienza del 03.12.2024
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.06.2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la revisione delle condizioni di divorzio. CP_1
Premesso che i coniugi hanno contratto matrimonio in Alghero in data 10.12.1994, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alghero anno 1994, P. 2^ serie A n. 141 e che dall'unione sono nati due figli, residenti con la madre: a Sassari il 30/05/1995, assunto a Parte_2
tempo determinato quale agente di Polizia Locale a far data dal 01.08.2023, e Parte_3
nato ad [...] il [...], il quale lavora presso la ditta individuale Elettrica Martinelli di
Martinelli Pierfranco con sede in Alghero alla via IV Novembre n. 72.
Ha dedotto che la separazione è stata dichiarata con sentenza n. 317 del 10.03.2019 (R.G.
4153/2017), con la quale il Tribunale poneva a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli pari a €. 300,00 mensili a favore di (all'epoca minorenne) e di €. 350,00 mensili a Pt_3
favore di;
mentre la cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. 2840/2021) è stata Pt_2
dichiarata con sentenza in forza della quale il padre è stato onerato del solo mantenimento dei figli, allora maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, per la somma complessiva di €. 600,00
(€. 300,00 per ciascun figlio).
Ha dedotto che, successivamente a quest'ultima sentenza, sarebbero sopravvenuti giustificati motivi per ottenere la revisione dell'obbligo di contributi economici del ricorrente. In particolare, ha allegato di esercitare, in qualità di dipendente, l'attività di pasticcere presso la Parte_1
Oggiano Carmelo S.r.l. a far data dal 09.10.2018, con stipendio inizialmente percepito di €.
2.000,00 mensili. Tuttavia, a causa della celiachia da cui è affetto (diagnosticata nel novembre
2021), che lo obbliga a ridurre al minimo indispensabile l'esposizione al glutine sia alimentare che per inalazione, è stato costretto a ridurre dell'orario di lavoro, con la conseguente riduzione dello stipendio a circa €. 1.465,00. Inoltre, entrambi i figli sarebbero diventati economicamente autosufficienti, poiché risulterebbe assunto come agente di Polizia Municipale del Comune Pt_2 di Alghero dall'agosto 2023 e sarebbe assunto presso la ditta Elettrica Martinelli. Ha Pt_3
lamentato che non sarebbe stato informato né dalla ex coniuge, né dai figli della sopravvenuta indipendenza economica di questi ultimi, e pertanto chiedeva l'esonero dagli obblighi di mantenimento e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse a far tempo dalla raggiunta indipendenza economica dei due figli (cioè, dall'agosto 2023).
Ha concluso come in epigrafe.
2 Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto che, a seguito della notifica del ricorso, CP_1
le parti hanno raggiunto un accordo recante le seguenti condizioni (contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 02.10.2024 – accordo sottoscritto il 25.09.2024):
1. “Stante la raggiunta autosufficienza economica del figlio (nato a [...]_2
il 30.05.1995), assunto con contratto a tempo determinato quale agente della Polizia Municipale del Comune di Alghero a far data dal mese di agosto del 2023, le parti convengono che venga revocato il contributo al mantenimento in favore dello stesso.
Poiché il signor ha provveduto al versamento del disposto contributo al Parte_1
mantenimento in favore del figlio , nonostante la maturata autosufficienza economica, le Pt_2
parti convengono che le somme già versate (che le parti convengono a mero scopo transattivo vengano contenute nella misura di €. 3.000,00) vengano ripetute al sig. Parte_1 autorizzandolo espressamente ad omettere il pagamento di n.5 (cinque) mensilità dell'assegno di mantenimento previsto per entrambi i figli (pari a €. 600,00) dalla sentenza resa nel procedimento di cessazione degli effetti civili, e precisamente dalla mensilità di agosto e fino a quella dicembre
2024.
1. Quanto al figlio (nato ad [...] il [...]) oggi maggiorenne impegnato in un Pt_3
apprendistato, il signor si obbliga continuare a corrisponderne il mantenimento. Parte_1
Fermo quanto convenuto nel capo 1, il sig. verserà direttamente a mani del figlio Parte_1
con bonifico nel conto corrente allo stesso intestato - alle coordinate iban:
[...]A - la somma mensile di €. 200,00 a decorrere dal mese di gennaio 2025, con impegno dello stesso , ormai adulto, a comunicare direttamente al padre Pt_3
il raggiungimento della propria completa autonomia economica e/o comunque con liberazione del padre dall'obbligo del mantenimento con il compimento del 26° anno di età del ragazzo.
2. Spese compensate”.
All'udienza del 03.12.2024 le parti hanno confermato le proprie conclusioni di cui al foglio di precisazione conclusioni del 02.10.24, chiedendo che il Tribunale recepisse l'accordo raggiunto.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, stante l'intervenuto accordo tra le parti, che è conforme agli interessi del figlio non economicamente indipendente e non contiene statuizioni economiche contrarie all'ordine pubblico.
Pertanto, in accoglimento del ricorso e a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.149/2022 pubblicata il 10.02.2022, deve revocarsi il mantenimento a favore di
, il quale dovrà corrispondere ad le somme già versate per il Parte_2 Parte_1
3 mantenimento nel periodo della sua autosufficienza economica nella misura di €. 3.000,00 nelle modalità che le parti concorderanno;
deve inoltre ridursi l'assegno di mantenimento a favore di
, stabilito dalle parti in €. 200,00 mensili, da versare nelle modalità concordate. Parte_3
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) In accoglimento del ricorso, modifica le condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 149/2022 pubblicata il 10.02.2022, come da nuove condizioni di cui all'accordo del 25.09.24 contenuto nel foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 02.10.24, cui ci si riporta integralmente;
2) Spese integralmente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta Dott.ssa Ilaria Bradamante
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso depositato in data 04.06.2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Alghero alla via Genova n. 10 nello studio C.F._1
dell'Avv. Barbara Cattrocci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura, da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo ricorrente
CONTRO
nata ad [...] il [...], c.f. e ivi residente in CP_1 C.F._2
via Napoli n.10, elettivamente domiciliata in Alghero (SS) viale Giovanni XXIII n.41, presso e nello studio dell'Avvocato Manuela Orgiu, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, da intendersi apposta in calce alla comparsa di risposta resistente nonché con comunicazione al Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come formulate nel foglio di precisazione conclusioni del
02.10.2024 e all'udienza del 03.12.2024
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.06.2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la revisione delle condizioni di divorzio. CP_1
Premesso che i coniugi hanno contratto matrimonio in Alghero in data 10.12.1994, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alghero anno 1994, P. 2^ serie A n. 141 e che dall'unione sono nati due figli, residenti con la madre: a Sassari il 30/05/1995, assunto a Parte_2
tempo determinato quale agente di Polizia Locale a far data dal 01.08.2023, e Parte_3
nato ad [...] il [...], il quale lavora presso la ditta individuale Elettrica Martinelli di
Martinelli Pierfranco con sede in Alghero alla via IV Novembre n. 72.
Ha dedotto che la separazione è stata dichiarata con sentenza n. 317 del 10.03.2019 (R.G.
4153/2017), con la quale il Tribunale poneva a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli pari a €. 300,00 mensili a favore di (all'epoca minorenne) e di €. 350,00 mensili a Pt_3
favore di;
mentre la cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. 2840/2021) è stata Pt_2
dichiarata con sentenza in forza della quale il padre è stato onerato del solo mantenimento dei figli, allora maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, per la somma complessiva di €. 600,00
(€. 300,00 per ciascun figlio).
Ha dedotto che, successivamente a quest'ultima sentenza, sarebbero sopravvenuti giustificati motivi per ottenere la revisione dell'obbligo di contributi economici del ricorrente. In particolare, ha allegato di esercitare, in qualità di dipendente, l'attività di pasticcere presso la Parte_1
Oggiano Carmelo S.r.l. a far data dal 09.10.2018, con stipendio inizialmente percepito di €.
2.000,00 mensili. Tuttavia, a causa della celiachia da cui è affetto (diagnosticata nel novembre
2021), che lo obbliga a ridurre al minimo indispensabile l'esposizione al glutine sia alimentare che per inalazione, è stato costretto a ridurre dell'orario di lavoro, con la conseguente riduzione dello stipendio a circa €. 1.465,00. Inoltre, entrambi i figli sarebbero diventati economicamente autosufficienti, poiché risulterebbe assunto come agente di Polizia Municipale del Comune Pt_2 di Alghero dall'agosto 2023 e sarebbe assunto presso la ditta Elettrica Martinelli. Ha Pt_3
lamentato che non sarebbe stato informato né dalla ex coniuge, né dai figli della sopravvenuta indipendenza economica di questi ultimi, e pertanto chiedeva l'esonero dagli obblighi di mantenimento e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse a far tempo dalla raggiunta indipendenza economica dei due figli (cioè, dall'agosto 2023).
Ha concluso come in epigrafe.
2 Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto che, a seguito della notifica del ricorso, CP_1
le parti hanno raggiunto un accordo recante le seguenti condizioni (contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 02.10.2024 – accordo sottoscritto il 25.09.2024):
1. “Stante la raggiunta autosufficienza economica del figlio (nato a [...]_2
il 30.05.1995), assunto con contratto a tempo determinato quale agente della Polizia Municipale del Comune di Alghero a far data dal mese di agosto del 2023, le parti convengono che venga revocato il contributo al mantenimento in favore dello stesso.
Poiché il signor ha provveduto al versamento del disposto contributo al Parte_1
mantenimento in favore del figlio , nonostante la maturata autosufficienza economica, le Pt_2
parti convengono che le somme già versate (che le parti convengono a mero scopo transattivo vengano contenute nella misura di €. 3.000,00) vengano ripetute al sig. Parte_1 autorizzandolo espressamente ad omettere il pagamento di n.5 (cinque) mensilità dell'assegno di mantenimento previsto per entrambi i figli (pari a €. 600,00) dalla sentenza resa nel procedimento di cessazione degli effetti civili, e precisamente dalla mensilità di agosto e fino a quella dicembre
2024.
1. Quanto al figlio (nato ad [...] il [...]) oggi maggiorenne impegnato in un Pt_3
apprendistato, il signor si obbliga continuare a corrisponderne il mantenimento. Parte_1
Fermo quanto convenuto nel capo 1, il sig. verserà direttamente a mani del figlio Parte_1
con bonifico nel conto corrente allo stesso intestato - alle coordinate iban:
[...]A - la somma mensile di €. 200,00 a decorrere dal mese di gennaio 2025, con impegno dello stesso , ormai adulto, a comunicare direttamente al padre Pt_3
il raggiungimento della propria completa autonomia economica e/o comunque con liberazione del padre dall'obbligo del mantenimento con il compimento del 26° anno di età del ragazzo.
2. Spese compensate”.
All'udienza del 03.12.2024 le parti hanno confermato le proprie conclusioni di cui al foglio di precisazione conclusioni del 02.10.24, chiedendo che il Tribunale recepisse l'accordo raggiunto.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, stante l'intervenuto accordo tra le parti, che è conforme agli interessi del figlio non economicamente indipendente e non contiene statuizioni economiche contrarie all'ordine pubblico.
Pertanto, in accoglimento del ricorso e a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.149/2022 pubblicata il 10.02.2022, deve revocarsi il mantenimento a favore di
, il quale dovrà corrispondere ad le somme già versate per il Parte_2 Parte_1
3 mantenimento nel periodo della sua autosufficienza economica nella misura di €. 3.000,00 nelle modalità che le parti concorderanno;
deve inoltre ridursi l'assegno di mantenimento a favore di
, stabilito dalle parti in €. 200,00 mensili, da versare nelle modalità concordate. Parte_3
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) In accoglimento del ricorso, modifica le condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 149/2022 pubblicata il 10.02.2022, come da nuove condizioni di cui all'accordo del 25.09.24 contenuto nel foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 02.10.24, cui ci si riporta integralmente;
2) Spese integralmente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta Dott.ssa Ilaria Bradamante
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