(( 1. All' articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente: "7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis.".
2. All' articolo 2487-bis, terzo comma, del codice civile , e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Quando nei confronti della societa' e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione e' consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata."