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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9199/2023 tra
Parte_1
[...] [...]
Parte_2 Parte_1
Pt_3 Parte_2 Parte_1
Parte_4 Parte_5
[...] Parte_1 [...]
Parte_6 Parte_7
[...] Parte_1 Parte_8
[...] Parte_1 Pt_9
Pt_10 Parte_11 Pt_12 Pt_13
[...] Parte_1 Parte_14
Pt_15 Parte_1 Parte_14
CP_1 Parte_1 Parte_14
Pt_16 CP_2 CP_3 CP_4
[...] Parte_1 Parte_14
Pt_17 Parte_1 Pt_18
Par
[...] Parte_19 Parte_1
Par
CP_1 CP_5 Parte_19 Parte_1
RICORRENTI
e
Controparte_6
RESISTENTE nonché con pagina 1 di 6 Pubblico Ministero
Oggi 18.04.2025 alle ore 12.00, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
Chiara Cechi e l'avv. Valentina Iacopini per parte ricorrente. Nessuno è presente per il CP_6
resistente.
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_6
dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9199/2023 promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
PAOLO) il 01/01/1962, residente a [...] Rua Rio Tiete casa 04;
pagina 2 di 6 (C.F.: ) nato a [...] il [...] sia in Parte_1 P.IVA_1
proprio che quale genitore esercente la patria potestà sui figli minori:
nato a [...] il [...], Pt_2 Parte_2
nata a [...] il [...], Parte_20
tutti residenti in [...]in Alameda Mario Caiado Quadra 11;
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_21 C.F._2
sia in proprio che quale genitore esercente la patria potestà sui figli minori:
nata a [...]il [...], Controparte_7
nato a [...] il [...] , Parte_6
nato a [...] il [...] Controparte_8
tutti residenti a [...](SAN PAOLO), Rua Dr. Antonio Bento Ferraz 215;
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_22 C.F._3
27/12/1978 sia in proprio che quale genitore esercente la patria potestà sul figlio minore
nato a [...] il Persona_1
24/05/2005, entrambi residenti in [...]in Setor Pedro Ludovico Rua 1025, angolo Rua 1029, edificio “Maison
La Villette”;
(C.F.: ) nata a [...] Parte_23 P.IVA_2
il 27/12/1983 sia in proprio che quale genitore esercente la patria potestà sui figli minori:
nato a [...] il [...]; Persona_2
nato a [...] il [...]; Controparte_9
, nato a [...] il [...]; Controparte_10
nato a [...] il [...], Controparte_11
tutti residenti in [...]1 (GOIAS), Rua Quadra 10, Lote 03;
(C.F.: ) nato a [...]il Controparte_12 P.IVA_3
25/01/1991 ed ivi residente in [...]n. 300
(C.F.: ) nata a [...] il Pt_18 Controparte_13 P.IVA_4
20/10/1995 ed ivi residente in [...]casa 04;
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_14 P.IVA_5
03/11/2002 ed ivi residente in [...]casa 04; con il patrocinio dell'Avv. Chiara Cecchi e dell'Avv. Stabilito Tatiana Parte_24
pagina 3 di 6 contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_6
contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato a [...] Persona_3
(RO) il 29/04/1880, cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_6
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
pagina 4 di 6 Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino Per_3 Persona_3
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed pagina 5 di 6 equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicchè è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_3
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 18.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 6 di 6
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9199/2023 tra
Parte_1
[...] [...]
Parte_2 Parte_1
Pt_3 Parte_2 Parte_1
Parte_4 Parte_5
[...] Parte_1 [...]
Parte_6 Parte_7
[...] Parte_1 Parte_8
[...] Parte_1 Pt_9
Pt_10 Parte_11 Pt_12 Pt_13
[...] Parte_1 Parte_14
Pt_15 Parte_1 Parte_14
CP_1 Parte_1 Parte_14
Pt_16 CP_2 CP_3 CP_4
[...] Parte_1 Parte_14
Pt_17 Parte_1 Pt_18
Par
[...] Parte_19 Parte_1
Par
CP_1 CP_5 Parte_19 Parte_1
RICORRENTI
e
Controparte_6
RESISTENTE nonché con pagina 1 di 6 Pubblico Ministero
Oggi 18.04.2025 alle ore 12.00, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
Chiara Cechi e l'avv. Valentina Iacopini per parte ricorrente. Nessuno è presente per il CP_6
resistente.
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_6
dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9199/2023 promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
PAOLO) il 01/01/1962, residente a [...] Rua Rio Tiete casa 04;
pagina 2 di 6 (C.F.: ) nato a [...] il [...] sia in Parte_1 P.IVA_1
proprio che quale genitore esercente la patria potestà sui figli minori:
nato a [...] il [...], Pt_2 Parte_2
nata a [...] il [...], Parte_20
tutti residenti in [...]in Alameda Mario Caiado Quadra 11;
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_21 C.F._2
sia in proprio che quale genitore esercente la patria potestà sui figli minori:
nata a [...]il [...], Controparte_7
nato a [...] il [...] , Parte_6
nato a [...] il [...] Controparte_8
tutti residenti a [...](SAN PAOLO), Rua Dr. Antonio Bento Ferraz 215;
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_22 C.F._3
27/12/1978 sia in proprio che quale genitore esercente la patria potestà sul figlio minore
nato a [...] il Persona_1
24/05/2005, entrambi residenti in [...]in Setor Pedro Ludovico Rua 1025, angolo Rua 1029, edificio “Maison
La Villette”;
(C.F.: ) nata a [...] Parte_23 P.IVA_2
il 27/12/1983 sia in proprio che quale genitore esercente la patria potestà sui figli minori:
nato a [...] il [...]; Persona_2
nato a [...] il [...]; Controparte_9
, nato a [...] il [...]; Controparte_10
nato a [...] il [...], Controparte_11
tutti residenti in [...]1 (GOIAS), Rua Quadra 10, Lote 03;
(C.F.: ) nato a [...]il Controparte_12 P.IVA_3
25/01/1991 ed ivi residente in [...]n. 300
(C.F.: ) nata a [...] il Pt_18 Controparte_13 P.IVA_4
20/10/1995 ed ivi residente in [...]casa 04;
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_14 P.IVA_5
03/11/2002 ed ivi residente in [...]casa 04; con il patrocinio dell'Avv. Chiara Cecchi e dell'Avv. Stabilito Tatiana Parte_24
pagina 3 di 6 contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_6
contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato a [...] Persona_3
(RO) il 29/04/1880, cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_6
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
pagina 4 di 6 Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino Per_3 Persona_3
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed pagina 5 di 6 equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicchè è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_3
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 18.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
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