TRIB
Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.314/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
[...]
rappresentati dall'avv S. Petras
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv. V. Mancinelli
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, stabilizzati in virtù di procedura concorsuale superata in pendenza di un precedente rapporto a tempo determinato (conseguentemente proseguito, per quanto dedotto e non contestato, nelle medesime rispettive mansioni), lamentano che l'Ente, nell'ambito della selezione per progressione economica orizzontane (PEO) di cui all'« avviso dirigenziale del 23/11/2021», il cui bando prevedeva l'attribuzione
«0.20 punti/mese … di permanenza nella posizione economica», non ha computato il servizio prestato in pendenza dei pregressi contratti a termine, con ciò violando il divieto di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro CES, pagina 1 di 4 UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/Cee, e all'art.15 D. L.vo 81/15.
2. Il ricorso deve essere accolto non apparendo ostative le argomentazioni di parte convenuta, in quanto:
2.1. le fonti di cui sopra esprimono un principio di portata generale, che quindi trova applicazione anche se «non esiste una norma di legge né europea né nazionale o di CCNL che per la attuazione delle PEO in particolare nel comparto Enti Locali preveda e prescriva espressamente il computo, tantomeno integrale ed in qualunque caso, di tutto il periodo di servizio prestato da un dipendente in regime di lavoro a tempo determinato»: salvo che tale applicazione sia «obiettivamente incompatibile» con lo specifico aspetto che venga in rilievo, cosa che non si risulta affatto nella fattispecie;
2.2. palesemente inconferente è l'invocazione dell'art.23 D. L:vo 150/09 nella parte in cui prevede una «selezione comparativa», poichè, ove tra i criteri di tale selezione ( o «limitazione … premiante») fosse introdotta una discriminazione tale da attribuire meno valore ai periodi di servizio prestati in condizioni di precariato, tale criterio sarebbe illegittimo per definizione;
2.3. il richiamato principio deve essere rispettato anche dalla contrattazione collettiva: le cui disposizioni, peraltro, per come enunciate nella memoria difensiva ex art. 416 cpc, non appaiono negarlo in alcun modo;
2.4. quanto alla invocata «sentenza Motter» appare sufficiente richiamare, ai sensi dell'art.118 1 delle norme di attuazione del cpc, l'ordinanza 1894/24 (e precedenti conformi) con cui la Corte di Cassazione, «analizzata la motivazione della sentenza CGCUE 26.9.2018, , ha confermato che, «l'anzianità da CP_2
riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, … deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»: non senza a sua volta richiamare la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia «la quale, chiamata nuovamente a pagina 2 di 4 pronunciare sulla compatibilità dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 con il diritto dell'Unione, con la recente pronuncia del 30 novembre 2023 in causa C-270/22, ha affermato che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio”»;
2.5. il fatto che nell'ambito della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo determinato sia stata a suo tempo valutata, nella fattispecie, «l'attività lavorativa in favore della Provincia con contratti di Co.Co.Co., con chiamata individuale e diretta, senza alcuna preventiva procedura selettiva», nulla toglie al valore della legittima «permanenza nella posizione economica» successivamente decorsa (ed anzi tale pregressa ulteriore attività appare addirittura poter aggiungere peso alla
«esperienza maturata nell'ambito professionale di riferimento», conseguentemente presupposta): e comunque non risulta di certo «obiettivamente incompatibile» alla equiparazione di tale «permanenza» verificatasi rispettivamente nel contesto di un contratto precario o stabile;
2.6. né il pari valore della permanenza nella medesima posizione economica può essere negato paventando una «discriminazione alla rovescia», ovvero sostenendo la legittimità (prima ancora della opportunità o addirittura necessità) di una qualsiasi «scelta equilibratrice», inevitabilmente coincidente con una arbitraria penalizzazione, tra i vincitori di un concorso, di coloro che l'hanno superato partecipandovi nell'ambito di una (legittima) quota di riserva;
pagina 3 di 4 2.7. infine è appena il caso di rilevare l'inconsistenza dell'argomento per cui a dividere gli ultimi dei vincitori dai primi degli esclusi è stato (ovviamente) un criterio residuale (cioè applicabile tra candidati a parità di punteggio), ovvero nella fattispecie quello dell'«anzianità lavorativa tout court», nella quale è stato considerato anche il servizio precario: ciò non eleggendolo certo a «criterio decisivo», laddove un eventuale maggior punteggio porrebbe il candidato in una fascia della graduatoria superiore a quella in cui il criterio residuale si trova ad operare.
3. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA il diritto dei ricorrenti al computo, nella «permanenza nella posizione economica» di cui al bando della PEO in oggetto, del periodo di servizio
a tempo determinato;
CONDANNA la Provincia di in favore dei ricorrenti, al pagamento delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi ed € 259,00 per spese ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 09/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.314/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
[...]
rappresentati dall'avv S. Petras
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv. V. Mancinelli
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, stabilizzati in virtù di procedura concorsuale superata in pendenza di un precedente rapporto a tempo determinato (conseguentemente proseguito, per quanto dedotto e non contestato, nelle medesime rispettive mansioni), lamentano che l'Ente, nell'ambito della selezione per progressione economica orizzontane (PEO) di cui all'« avviso dirigenziale del 23/11/2021», il cui bando prevedeva l'attribuzione
«0.20 punti/mese … di permanenza nella posizione economica», non ha computato il servizio prestato in pendenza dei pregressi contratti a termine, con ciò violando il divieto di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro CES, pagina 1 di 4 UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/Cee, e all'art.15 D. L.vo 81/15.
2. Il ricorso deve essere accolto non apparendo ostative le argomentazioni di parte convenuta, in quanto:
2.1. le fonti di cui sopra esprimono un principio di portata generale, che quindi trova applicazione anche se «non esiste una norma di legge né europea né nazionale o di CCNL che per la attuazione delle PEO in particolare nel comparto Enti Locali preveda e prescriva espressamente il computo, tantomeno integrale ed in qualunque caso, di tutto il periodo di servizio prestato da un dipendente in regime di lavoro a tempo determinato»: salvo che tale applicazione sia «obiettivamente incompatibile» con lo specifico aspetto che venga in rilievo, cosa che non si risulta affatto nella fattispecie;
2.2. palesemente inconferente è l'invocazione dell'art.23 D. L:vo 150/09 nella parte in cui prevede una «selezione comparativa», poichè, ove tra i criteri di tale selezione ( o «limitazione … premiante») fosse introdotta una discriminazione tale da attribuire meno valore ai periodi di servizio prestati in condizioni di precariato, tale criterio sarebbe illegittimo per definizione;
2.3. il richiamato principio deve essere rispettato anche dalla contrattazione collettiva: le cui disposizioni, peraltro, per come enunciate nella memoria difensiva ex art. 416 cpc, non appaiono negarlo in alcun modo;
2.4. quanto alla invocata «sentenza Motter» appare sufficiente richiamare, ai sensi dell'art.118 1 delle norme di attuazione del cpc, l'ordinanza 1894/24 (e precedenti conformi) con cui la Corte di Cassazione, «analizzata la motivazione della sentenza CGCUE 26.9.2018, , ha confermato che, «l'anzianità da CP_2
riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, … deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»: non senza a sua volta richiamare la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia «la quale, chiamata nuovamente a pagina 2 di 4 pronunciare sulla compatibilità dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 con il diritto dell'Unione, con la recente pronuncia del 30 novembre 2023 in causa C-270/22, ha affermato che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio”»;
2.5. il fatto che nell'ambito della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo determinato sia stata a suo tempo valutata, nella fattispecie, «l'attività lavorativa in favore della Provincia con contratti di Co.Co.Co., con chiamata individuale e diretta, senza alcuna preventiva procedura selettiva», nulla toglie al valore della legittima «permanenza nella posizione economica» successivamente decorsa (ed anzi tale pregressa ulteriore attività appare addirittura poter aggiungere peso alla
«esperienza maturata nell'ambito professionale di riferimento», conseguentemente presupposta): e comunque non risulta di certo «obiettivamente incompatibile» alla equiparazione di tale «permanenza» verificatasi rispettivamente nel contesto di un contratto precario o stabile;
2.6. né il pari valore della permanenza nella medesima posizione economica può essere negato paventando una «discriminazione alla rovescia», ovvero sostenendo la legittimità (prima ancora della opportunità o addirittura necessità) di una qualsiasi «scelta equilibratrice», inevitabilmente coincidente con una arbitraria penalizzazione, tra i vincitori di un concorso, di coloro che l'hanno superato partecipandovi nell'ambito di una (legittima) quota di riserva;
pagina 3 di 4 2.7. infine è appena il caso di rilevare l'inconsistenza dell'argomento per cui a dividere gli ultimi dei vincitori dai primi degli esclusi è stato (ovviamente) un criterio residuale (cioè applicabile tra candidati a parità di punteggio), ovvero nella fattispecie quello dell'«anzianità lavorativa tout court», nella quale è stato considerato anche il servizio precario: ciò non eleggendolo certo a «criterio decisivo», laddove un eventuale maggior punteggio porrebbe il candidato in una fascia della graduatoria superiore a quella in cui il criterio residuale si trova ad operare.
3. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA il diritto dei ricorrenti al computo, nella «permanenza nella posizione economica» di cui al bando della PEO in oggetto, del periodo di servizio
a tempo determinato;
CONDANNA la Provincia di in favore dei ricorrenti, al pagamento delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi ed € 259,00 per spese ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 09/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4