Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 17/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00257/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia RO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Dametti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Emilia RO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-Società Cooperativa Sociale A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Manfredi, Carlo Alberto Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS- Registro Ufficiale. -OMISSIS-, adottato in data 16 giugno 2021, del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-RO, Ufficio I, a firma del Vice Direttore Generale pro tempore, Dott. -OMISSIS-;
del provvedimento di ammonizione scritta impugnato in quanto illegittimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Emilia RO e di -OMISSIS-Società Cooperativa Sociale A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il minore ricorrente, rappresentato nel presente giudizio dai rispettivi genitori e iscritto, al momento dei fatti, alla -OMISSIS-, Scuola Primaria Paritaria “-OMISSIS-”, con sede in-OMISSIS-, via -OMISSIS-, ha subito, per effetto dell’atto prot. -OMISSIS- del 16/03/2021, la sanzione, irrogata dalla predetta Scuola, della sospensione, dal 17 al 19 marzo compresi, dalle lezioni DAD (in modalità sincrona) per aver rivolto accuse infondate e lesive contro un compagno di classe durante un collegamento su piattaforma TEAMS.
In data 18 marzo 2021 i genitori del minore risultano aver presentato ricorso gerarchico all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-RO per l'annullamento del suddetto atto, cui ha fatto seguito il provvedimento indicato in epigrafe, in forza del quale l’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-RO ha dichiarato inammissibile il ricorso, il quanto l’Istituto scolastico in questione essendo Scuola paritaria, ha come “organo sovraordinato” esclusivamente l’Organo di Garanzia istituito presso l’istituzione scolastica, come indicato dagli artt. 2 e 14 del relativo regolamento di istituto.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe e hanno comunque chiesto l’annullamento dell’atto disciplinare “a monte”.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. il decreto indicato in epigrafe sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 1, comma 1, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, perché l’art. 7, l. 20 agosto 2019, n. 92, abrogando l’art. 412, r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, avrebbe escluso l'applicabilità da parte delle scuole primarie di qualsiasi tipologia di sanzione disciplinare nei confronti degli alunni, e avrebbe altresì travolto il disposto dell’art. 14 del Regolamento Interno della Scuola “-OMISSIS-”, approvato in data 02/09/2019, a nulla valendo il carattere privato – paritario dell'istituto scolastico in questione, alla luce dell'art. 1, comma 4, lett. a), l. n. 10 marzo 2000, n. 62;
2. il provvedimento disciplinare sarebbe illegittimo poiché, per effetto della modifica apportata dall'art. 7, l. n. 20/08/2019, n. 92, sarebbe venuto meno il potere di applicare qualsiasi tipologia di sanzione disciplinare nei confronti degli alunni, anche perché il ricorrente non avrebbe commesso i fatti ascrittigli.
Si è costituito in giudizio l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia RO per resistere al ricorso.
Si è costituita in giudizio la società -OMISSIS-Società Cooperativa Sociale A R.L, gerente la Scuola-OMISSIS-, per resistere al ricorso.
Solo quest’ultima ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’udienza che precede il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in capo a quest’ultima alla decisione del ricorso.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35 c.p.a.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia RO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.