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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3255 /2023 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3255 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mario Migliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Montalto Uffugo alla Via R. Leoncavallo n. 32 in forza di mandato su foglio separato da intendersi posto in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE-
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Fernando Scarpelli in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Cosenza alla via Cesare
Gabriele n.43
- RESISTENTE –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede. 2
- INTERVENIENTE NECESSARIO–
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13.1.2025 dinanzi al relatore. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
25.8.2007 e premesso, altresì, che la prosecuzione della convivenza con il coniuge era divenuta intollerabile a causa della violazione da parte del coniuge degli obblighi nascenti dal matrimonio, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito al coniuge;
disporsi l'affido condiviso dei figli nati dall'unione coniugale ( nata a [...] il [...] e nato a [...] Per_1 Per_2
l'1.9.2008), con collocamento preferenziale presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre;
porsi a carico del resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori mediante versamento all'altro genitore della somma complessiva di euro 600,00, oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del
50%; porsi a carico del medesimo resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento del coniuge mediante versamento della somma di euro 150,00 mensili;
assegnarsi in godimento al coniuge il godimento della casa coniugale.
Cumulativamente e decorsi i termini di legge, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni prima enunciate. Non si costituiva in giudizio in un primo momento il resistente. Alla prima udienza dinanzi all'originario relatore erano adottati provvedimenti temporanei ed urgenti del seguente tenore: a) autorizzazione delle parti a vivere separate;
affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
obbligo a carico di di versare mensilmente un assegno di euro 250 per ciascuno dei figli CP_1
a titolo di mantenimento ordinario. Veniva, quindi, emessa pronunzia parziale di separazione (sentenza n. 171/2024). Formalizzava costituzione in giudizio in data
13.3.2024 , aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, ma rassegnando differenti conclusioni in punto di statuizioni 3
accessorie, sia per quanto riguarda la separazione, sia per quanto riguarda il divorzio. Dopo una serie di rinvii interlocutori, dovuta alla pendenza di trattative tra le parti, all'udienza del 13.1.2025 dinanzi al nuovo relatore le parti presenti davano atto di un accordo tra le loro intervenuto e i difensori, non avendo interesse ad una pronuncia sulle statuizioni accessorie alla già avvenuta pronuncia parziale di separazione, chiedevano concordemente accogliersi le seguenti conclusioni:
1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti
2) Disporsi l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la ricorrente, con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario come da ricorso introduttivo;
3) Porsi a carico del resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori mediante versamento della somma complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 in favore di ciascun figlio), per come già stabilitosi in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
4) Cessata materia del contendere in ordine all'istanza di mantenimento formulata dalla ricorrente in suo favore e sulla domanda di addebito della separazione.
La causa era, quindi, rimessa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle statuizioni accessorie alla già intervenuta pronuncia di separazione.
Il presente giudizio nasce da domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avendo, tuttavia, le parti dichiarato di non avere interesse ad una pronuncia sulle statuizioni accessorie alla separazione (pronunciata con sentenza parziale passata in giudicato) ed essendo ad oggi decorso il termine minimo di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, possono essere esaminati i capi di domanda che hanno ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Va, di contro, dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande aventi ad oggetto le statuizioni accessorie alla già intervenuta pronuncia di separazione.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio, a cui ha aderito anche la resistente, va certamente accolta, in quanto le dichiarazioni dei coniugi contenute nei rispettivi scritti difensivi dimostrano, in 4
modo inequivocabile, che dopo la comparizione dinanzi al relatore per il prescritto tentativo di conciliazione nel giudizio di separazione (udienza del 18.1.2024) e la pronuncia di sentenza parziale sullo status (n. 171/2024, passata in giudicato), non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti. Essendo, quindi, decorso alla data della presente decisione il termine minimo stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
3. Sulle statuizioni accessorie.
In punto di statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto concordemente recepirsi l'accordo tra loro intervenuto, sulla base del quale i difensori hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
1) Disporsi l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la ricorrente, con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario come da ricorso introduttivo;
3) Porsi a carico del resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori mediante versamento della somma complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 in favore di ciascun figlio), per come già stabilito dal giudice relatore, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
4) Dichiararsi cessata materia del contendere in ordine all'istanza di mantenimento formulata dalla ricorrente in suo favore e sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nell'atto introduttivo (avente ad oggetto domanda cumulativa di separazione e divorzio).
Apparendo l'accordo congruo rispetto all'interesse dei minori (di cui è previsto l'affido condiviso in conformità al modello legale, con adeguato diritto di visita del genitore non collocatario e regolamentazione degli obblighi economici di quest'ultimo, in misura congrua rispetto ai redditi delle parti e alle esigenze dei medesimi minori) esso può essere recepito dal collegio, con cessazione della materia del contendere su ogni diversa questione.
4. Sulle spese di lite.
L'accordo raggiunto tra le parti in punto di statuizioni accessorie legittima l'integrale compensazione tra esse delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
5
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.8.2007 tra e , trascritto nel Registro degli Atti Parte_1 CP_1
di Matrimonio del Comune di San Benedetto Ullano al n. 5 parte II serie A
- anno 2007;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. recepisce le statuizioni accessorie concordate tra i coniugi e per l'effetto:
a) Dispone l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la ricorrente e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario come da ricorso introduttivo (il padre avrà facoltà di vedere i minori una volta a settimana nella giornata di giovedì dalle ore 14.30 alle ore 20,30, nonché, ogni quindici giorni, dalle ore 14,30 della giornata di sabato alle ore 19 del giorno successivo. Nelle vacanze di Natale e di Pasqua
i minori trascorreranno, alternativamente, il giorno della vigilia della festa con un genitore e la giornata della festa con l'altro genitore. Compleanni con la madre. Nelle vacanze estive trascorreranno 15 consecutivi con il padre);
b) pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento dei CP_1 figli minori mediante versamento all'altro genitore della somma complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 in favore di ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
3. Dichiara cessata la materia del contendere su ogni diversa domanda delle parti;
5. dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma