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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/11/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4706/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa ET CA, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4706/2023, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sofia Pasquino, giusta mandato Parte_1 in atti, dichiaratasi antistataria;
-attore-
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Pier Paolo Grimaldi;
giusta Controparte_1 mandato in atti, dichiaratosi antistatario;
-convenuto-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22 ottobre 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 615, I comma c.p.c., proposta da
[...]
avverso l'atto di precetto notificatogli il 2 dicembre 2023 da Parte_1 Controparte_1 con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 8.376,19, oltre I.V.A.,
[...]
CAP e spese dell'atto di precetto, in forza della sentenza n. 556/2018 della Corte di Appello di
Bari (n. R.G. 33/2015) che ha, tra l'altro, condannato il medesimo al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 6.615,00, oltre spese generali e accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito la nullità dell'atto di precetto poiché la 1 sentenza è stata pronunciata nei confronti del defunto padre e il credito -non riconosciuto come ereditario- è divisibile.
Sulla scorta di tali deduzioni l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia del precetto opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito , che specificamente Controparte_1 contestato le avverse eccezioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Svolte le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.; quindi all'esito dell'udienza del 6 novembre 2024 è stata fissata la successiva udienza del 15 ottobre 2025 (differita d'ufficio al 22 ottobre 2025) per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive, cui entrambe le parti hanno provveduto.
Mette conto dare atto che il Difensore del convenuto ha dichiarato il decesso, avvenuto in data
24 febbraio 2025, dell'attore e ha chiesto dichiararsi l'interruzione del presente giudizio.
In proposito, va osservato che il sopravvenuto decesso dell'attore, come dedotto e documentato dal convenuto, non rileva ai fini della interruzione del giudizio in assenza di una specifica dichiarazione al riguardo da parte del procuratore della parte colpita dall'evento. Invero, ai sensi dell'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c. l'interruzione del processo per un evento che riguardi la parte costituita si verifica solo per iniziativa del procuratore che lo dichiari nelle forme di legge.
All'avvocato è dunque rimessa in via esclusiva la valutazione degli interessi di parte relativi all'effetto processuale dell'evento (cfr. Cass. n. 204/1987, che ritiene si tratti di un “diritto potestativo processuale” del procuratore costituito). Non può allora supplire l'eventuale dichiarazione del procuratore di controparte (cfr. Cass. n. 1767/1988; 2866/1983; CdS n. 2380/2014 che, con rifermento alla nuova formulazione dell'art. 300 c.p.c., introdotta con L. 18.6.2009, n. 69, ha precisato che la comunicazione o notificazione di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. da parte del procuratore costituito per la parte colpita non ammette equipollenti;
CdS n. 222/2012).
Poiché la dichiarazione del decesso della parte ha carattere negoziale e costituisce una dichiarazione di volontà e non di scienza (cfr. Cass. n. 625/1971), che dunque deve esprimere la volontà che il giudizio sia interrotto (cfr. Cass. n. 4668/1981; 3664/1980), l'interruzione non si verifica allorquando, come nella specie, il procuratore della parte defunta nulla opponga alla produzione, a cura della parte avversaria, di un documento attestante la morte della persona da lui rappresentata, trattandosi di comportamento equivoco e non equipollente alla necessaria
2 dichiarazione (cfr. Cass. n. 4615/1983).
Ne discende che nel caso di specie, in assenza di un'espressa e rituale dichiarazione del procuratore di parte attrice, la causa può essere decisa.
*****
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Risulta per tabulas che ha azionato, con il precetto qui opposto, la Controparte_1 sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bari a definizione del giudizio rubricato al n. RG
33/2015 che ha, tra l'altro, condannato al pagamento delle spese di lite Parte_1 nella misura ivi liquidata in favore di . Parte_2
Inoltre, sono circostanze pacifiche, in quanto non specificamente contestate, che è nelle Pt_2 more deceduto e è suo coerede. CP_1
A fronte di tali emerge processuali, non sussiste alcun profilo di nullità del precetto sussistendo la legittimazione ad agire in executivis in capo a . Controparte_1
È ben vero che tra coeredi non esiste mai un rapporto di solidarietà attiva per i crediti, salvo che si tratti di obbligazioni indivisibili (tra le molte, Cass. 13 ottobre 1978, n. 4593); ed è altrettanto vero che le obbligazioni pecuniarie sono di norma divisibili (Cass. 9 maggio 1997, n. 4084) per la conclamata intrinseca fungibilità del denaro, qualora non sussistano, cioè, le particolari condizioni cui l'art. 1316 cod. civ. rapporta la qualificazione di indivisibilità.
Cionondimeno, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a più riprese, poiché i crediti del de cuius appartengono alla comunione ereditaria fino allo scioglimento di questa, ciascuno dei partecipanti alla medesima può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, ovvero di scegliere di agire per la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (Cass. Sez. Un. 28 novembre 2007, n. 24657, che ne desume la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza di uno specifico interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito). Infatti, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c., prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, sia dall'art. 757, il quale, prevedendo che il coerede succede nel credito al momento dell'apertura della successione, denota che i crediti
3 ricadono nella comunione.
Trova, quindi, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune (Cass., ord. 24 gennaio 2012, n. 995).
Soggiungono i giudici di legittimità che nessuna ragione, nè letterale, nè tantomeno sistematica osta all'estensione di tale conclusione, raggiunta in modo espresso per il giudizio di cognizione, anche al processo esecutivo, alla stregua dell'unitarietà della ragione creditoria e, soprattutto, del principio generale della legittimazione del singolo contitolare di un diritto alla tutela di questo nel suo complesso in sede cognitiva, riguardato alla luce della necessaria complementarietà, al fine di garantire l'effettività del secondo, del diritto di agire esecutivamente rispetto a quello di agire in giudizio. D'altronde, la tutela del debitore è idoneamente apprestata dall'opposizione ad esecuzione, ove egli abbia pagato a mani di uno dei coeredi, atteso il carattere satisfattivo di tale pagamento e l'onere degli altri di agire, in sede di rendiconto o di scioglimento della comunione ereditaria, nei confronti del coerede che ha ricevuto il pagamento (cfr. Cass. Sez. III, n.
9158/2013).
Né coglie nel segno l'eccezione di parte opponente secondo cui il credito in questione non è stato riconosciuto come ereditario.
Invero, come dedotto dalla stessa parte opponente, il titolo esecutivo è stato pronunciato nei confronti del dante causa quando era ancora in vita.
E' evidente allora che alla morte di quest'ultimo, il credito portato da quella sentenza è entrato a far parte dell'asse ereditario.
Diverso è il caso, evidentemente differente da quello oggetto della presente controversia, in cui il titolo esecutivo preveda, in modo espresso, la titolarità pro quota di ciascuno dei coeredi o altre specificazioni o limitazioni.
In definitiva, ritiene il Tribunale che anche il singolo coerede può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario, ove il titolo esecutivo riconosca quest'ultimo in favore del de cuius e anche quando la condanna sia pronunciata nei confronti di tutti i coeredi, ma senza espressa specificazione ne' di una limitazione per quote, ne' di una solidarietà attiva.
Il relativo motivo è, di conseguenza, infondato:
Legittimamente , creditore quale coerede del dante causa Controparte_1 [...]
, ha agito per l'intero credito ereditario, senza onere di coinvolgere gli Parte_2 altri coeredi.
4 Al rigetto dell'opposizione consegue la regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.
Ai fini della liquidazione si procede d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo, secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 di cui al D.M. 55 del 2014 -così come aggiornato dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022- scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 (in base al valore del credito per cui si è agito), parametri minimi per tutte e quattro le fasi, tenuto conto della bassa complessità del giudizio e dell'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara valido ed efficace il precetto notificato a
[...] in data 2 dicembre 2023; Parte_1
2) condanna parte convenuta alla rifusione in favore di e per esso Controparte_1
del Difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio che si liquidano in
€ 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come legge
Così deciso in Trani, in data 11 novembre 2025
La Giudice
ET CA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa ET CA, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4706/2023, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sofia Pasquino, giusta mandato Parte_1 in atti, dichiaratasi antistataria;
-attore-
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Pier Paolo Grimaldi;
giusta Controparte_1 mandato in atti, dichiaratosi antistatario;
-convenuto-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22 ottobre 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 615, I comma c.p.c., proposta da
[...]
avverso l'atto di precetto notificatogli il 2 dicembre 2023 da Parte_1 Controparte_1 con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 8.376,19, oltre I.V.A.,
[...]
CAP e spese dell'atto di precetto, in forza della sentenza n. 556/2018 della Corte di Appello di
Bari (n. R.G. 33/2015) che ha, tra l'altro, condannato il medesimo al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 6.615,00, oltre spese generali e accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito la nullità dell'atto di precetto poiché la 1 sentenza è stata pronunciata nei confronti del defunto padre e il credito -non riconosciuto come ereditario- è divisibile.
Sulla scorta di tali deduzioni l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia del precetto opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito , che specificamente Controparte_1 contestato le avverse eccezioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Svolte le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.; quindi all'esito dell'udienza del 6 novembre 2024 è stata fissata la successiva udienza del 15 ottobre 2025 (differita d'ufficio al 22 ottobre 2025) per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive, cui entrambe le parti hanno provveduto.
Mette conto dare atto che il Difensore del convenuto ha dichiarato il decesso, avvenuto in data
24 febbraio 2025, dell'attore e ha chiesto dichiararsi l'interruzione del presente giudizio.
In proposito, va osservato che il sopravvenuto decesso dell'attore, come dedotto e documentato dal convenuto, non rileva ai fini della interruzione del giudizio in assenza di una specifica dichiarazione al riguardo da parte del procuratore della parte colpita dall'evento. Invero, ai sensi dell'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c. l'interruzione del processo per un evento che riguardi la parte costituita si verifica solo per iniziativa del procuratore che lo dichiari nelle forme di legge.
All'avvocato è dunque rimessa in via esclusiva la valutazione degli interessi di parte relativi all'effetto processuale dell'evento (cfr. Cass. n. 204/1987, che ritiene si tratti di un “diritto potestativo processuale” del procuratore costituito). Non può allora supplire l'eventuale dichiarazione del procuratore di controparte (cfr. Cass. n. 1767/1988; 2866/1983; CdS n. 2380/2014 che, con rifermento alla nuova formulazione dell'art. 300 c.p.c., introdotta con L. 18.6.2009, n. 69, ha precisato che la comunicazione o notificazione di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. da parte del procuratore costituito per la parte colpita non ammette equipollenti;
CdS n. 222/2012).
Poiché la dichiarazione del decesso della parte ha carattere negoziale e costituisce una dichiarazione di volontà e non di scienza (cfr. Cass. n. 625/1971), che dunque deve esprimere la volontà che il giudizio sia interrotto (cfr. Cass. n. 4668/1981; 3664/1980), l'interruzione non si verifica allorquando, come nella specie, il procuratore della parte defunta nulla opponga alla produzione, a cura della parte avversaria, di un documento attestante la morte della persona da lui rappresentata, trattandosi di comportamento equivoco e non equipollente alla necessaria
2 dichiarazione (cfr. Cass. n. 4615/1983).
Ne discende che nel caso di specie, in assenza di un'espressa e rituale dichiarazione del procuratore di parte attrice, la causa può essere decisa.
*****
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Risulta per tabulas che ha azionato, con il precetto qui opposto, la Controparte_1 sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bari a definizione del giudizio rubricato al n. RG
33/2015 che ha, tra l'altro, condannato al pagamento delle spese di lite Parte_1 nella misura ivi liquidata in favore di . Parte_2
Inoltre, sono circostanze pacifiche, in quanto non specificamente contestate, che è nelle Pt_2 more deceduto e è suo coerede. CP_1
A fronte di tali emerge processuali, non sussiste alcun profilo di nullità del precetto sussistendo la legittimazione ad agire in executivis in capo a . Controparte_1
È ben vero che tra coeredi non esiste mai un rapporto di solidarietà attiva per i crediti, salvo che si tratti di obbligazioni indivisibili (tra le molte, Cass. 13 ottobre 1978, n. 4593); ed è altrettanto vero che le obbligazioni pecuniarie sono di norma divisibili (Cass. 9 maggio 1997, n. 4084) per la conclamata intrinseca fungibilità del denaro, qualora non sussistano, cioè, le particolari condizioni cui l'art. 1316 cod. civ. rapporta la qualificazione di indivisibilità.
Cionondimeno, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a più riprese, poiché i crediti del de cuius appartengono alla comunione ereditaria fino allo scioglimento di questa, ciascuno dei partecipanti alla medesima può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, ovvero di scegliere di agire per la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (Cass. Sez. Un. 28 novembre 2007, n. 24657, che ne desume la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza di uno specifico interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito). Infatti, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c., prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, sia dall'art. 757, il quale, prevedendo che il coerede succede nel credito al momento dell'apertura della successione, denota che i crediti
3 ricadono nella comunione.
Trova, quindi, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune (Cass., ord. 24 gennaio 2012, n. 995).
Soggiungono i giudici di legittimità che nessuna ragione, nè letterale, nè tantomeno sistematica osta all'estensione di tale conclusione, raggiunta in modo espresso per il giudizio di cognizione, anche al processo esecutivo, alla stregua dell'unitarietà della ragione creditoria e, soprattutto, del principio generale della legittimazione del singolo contitolare di un diritto alla tutela di questo nel suo complesso in sede cognitiva, riguardato alla luce della necessaria complementarietà, al fine di garantire l'effettività del secondo, del diritto di agire esecutivamente rispetto a quello di agire in giudizio. D'altronde, la tutela del debitore è idoneamente apprestata dall'opposizione ad esecuzione, ove egli abbia pagato a mani di uno dei coeredi, atteso il carattere satisfattivo di tale pagamento e l'onere degli altri di agire, in sede di rendiconto o di scioglimento della comunione ereditaria, nei confronti del coerede che ha ricevuto il pagamento (cfr. Cass. Sez. III, n.
9158/2013).
Né coglie nel segno l'eccezione di parte opponente secondo cui il credito in questione non è stato riconosciuto come ereditario.
Invero, come dedotto dalla stessa parte opponente, il titolo esecutivo è stato pronunciato nei confronti del dante causa quando era ancora in vita.
E' evidente allora che alla morte di quest'ultimo, il credito portato da quella sentenza è entrato a far parte dell'asse ereditario.
Diverso è il caso, evidentemente differente da quello oggetto della presente controversia, in cui il titolo esecutivo preveda, in modo espresso, la titolarità pro quota di ciascuno dei coeredi o altre specificazioni o limitazioni.
In definitiva, ritiene il Tribunale che anche il singolo coerede può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario, ove il titolo esecutivo riconosca quest'ultimo in favore del de cuius e anche quando la condanna sia pronunciata nei confronti di tutti i coeredi, ma senza espressa specificazione ne' di una limitazione per quote, ne' di una solidarietà attiva.
Il relativo motivo è, di conseguenza, infondato:
Legittimamente , creditore quale coerede del dante causa Controparte_1 [...]
, ha agito per l'intero credito ereditario, senza onere di coinvolgere gli Parte_2 altri coeredi.
4 Al rigetto dell'opposizione consegue la regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.
Ai fini della liquidazione si procede d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo, secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 di cui al D.M. 55 del 2014 -così come aggiornato dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022- scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 (in base al valore del credito per cui si è agito), parametri minimi per tutte e quattro le fasi, tenuto conto della bassa complessità del giudizio e dell'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara valido ed efficace il precetto notificato a
[...] in data 2 dicembre 2023; Parte_1
2) condanna parte convenuta alla rifusione in favore di e per esso Controparte_1
del Difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio che si liquidano in
€ 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come legge
Così deciso in Trani, in data 11 novembre 2025
La Giudice
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