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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 48104/2020 del R.G., pendente tra
(C.F. ), (C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F.: ), con l'Avv. MESSINA LUIGI Parte_3 C.F._2
GIACOMO,
ATTORI-OPPONENTI
E
(C.F. ), con l'Avv. LIVERANI Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO,
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
NONCHÉ
e, per essa, la procuratrice speciale con l'Avv. Controparte_2 Controparte_3
FEDERICI PIERLUIGI,
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Leasing.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE
1. respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2. revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo opposto, emesso dall'intestato Tribunale, per i motivi di cui in narrativa;
3. ritenere e dichiarare nulla la cosiddetta “clausola di salvaguardia”, ovvero quella parte
Pagina 1 di 13 prevista dall'art. 13 del contratto di locazione finanziaria, richiamante a sua volta l'art. 8 delle Condizioni Generali del Contratto di locazione finanziaria, ove, in relazione all'interesse moratorio “Laddove questo risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. e art. 2punto 4 L. 108/1996. all'epoca vigente, al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso”;
4. Accertare e dichiarare che il tasso di interesse di mora previsto dal contratto in argomento è pari ad 8 punti oltre EURIBOR vigente alle singole inadempienze;
5. Accertare e dichiarare che il tasso di interesse di mora d'ingresso previsto dal contratto in argomento è pari all'undici virgola uno per cento (11,1%);
6. Accertare e dichiarare che il tasso soglia ex Legge 108/96, relativamente ai contratti di leasing di importo superiore ad euro 50.000,00 per il primo trimestre 2007, ovvero per il periodo gennaio-marzo 2007 nell'ambito del quale rientra la sopra citata data di stipula del contratto di locazione finanziaria in argomento, è pari al 9,5250%;
7. Accertare e dichiarare che il tasso d'interesse di mora del contratto de quo (pari al
11,1%) è superiore al tasso soglia L. 108/96 di riferimento (pari al 9,5250%);
8. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole previste in contratto relative ad interessi (corrispettivi e moratori), oneri e commissioni;
conseguentemente
9. dichiarare la conversione del finanziamento usurario in prestito gratuito ex art. 1815 II comma c.c., essendo dovuto solo l'importo capitale, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento tenuto conto di quanto già prestato dall'attrice a titolo di rate ed interessi a qualunque titolo, ovvero nella misura pari ad euro 681.354,74;
10. Qualora, a seguito di ricalcolo, parte attrice avesse prestato quanto dovuto, o più, dichiarare estinto il finanziamento de quo per adempimento, ovvero dichiarare l'ammontare delle somme percepite in eccedenza dall'istituto convenuto;
11. accertare e dichiarare che tale importo pagato (ovvero euro 681.354,74), tenuto conto che il prezzo d'acquisto del bene oggetto del leasing in argomento è pari ad euro 500.000,00 oltre IVA, è ben superiore alla sommatoria delle quote capitale (le sole quote che risultano dovute stante l'usura originaria del contratto di leasing in argomento) del canone anticipato iniziale e dei canoni mensili scaduti alla data odierna;
conseguentemente,
12. accertare e dichiarare nulla la risoluzione del contratto di leasing strumentale n.
Pagina 2 di 13 AL/2061090181 effettuata con lettera raccomandata A.R. del 15/04/2019 dalla
[...]
e ripristinare il contratto di finanziamento alla luce delle predette Controparte_1
epurazioni; in subordine
13. Ritenere e dichiarare che tenuto conto anche dell'incidenza della penale di risoluzione anticipata e considerata di fatto una ipotetica estinzione anticipata al 01/04/2007, così come formulata dal CTP nella propria relazione, il reale TAEG del contratto di mutuo fondiario per cui è causa è pari al (107,43%);
14. accertare e dichiarare la grave violazione da parte della opposta della normativa CP_4 sulla trasparenza delle condizioni contrattuali di cui al Titolo VI “Trasparenza delle
Condizioni Contrattuali”, artt. 115 e seguenti del Testo Unico CArio;
15. accertare e dichiarare che il reale TAEG del contratto di in argomento è superiore al tasso soglia L. 108/96 (9,5250%) precedentemente individuato;
e per l'effetto,
16. ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole previste nel contratto di mutuo per cui è causa, ovvero il tasso di interesse (cosiddetto interesse corrispettivo),il tasso di mora e della penale di risoluzione, poiché il reale taeg è superiore al tasso soglia ex Legge 108/96 e 644 c.p.; conseguentemente,
17. dichiarare la conversione del mutuo usurario in mutuo gratuito, essendo dovuto solo
l'importo capitale, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento tenuto conto di quanto già prestato dall'attrice a titolo di rate ed interessi a qualunque titolo, ovvero nella misura pari ad euro 681.354,74;
18. Qualora l'attrice avesse prestato quanto dovuto, o più, a seguito di ricalcolo del piano di ammortamento, dichiarare estinto il mutuo de quo per adempimento, ovvero determinare quanto l'istituto convenuto è tenuto a restituire in virtù di quanto dallo stesso percepito in eccedenza;
19. Per l'effetto ancora delle superiori domande, ove ci sia un importo residuo da corrispondere alla banca dall'odierna opponente rideterminare il numero di rate residue ed il quantum di ciascuna di esse dall'accertamento alla data di estinzione dello stesso e ciò senza alcun interesse;
20. accertare e dichiarare che tale importo pagato (ovvero euro 681.354,74), tenuto conto
Pagina 3 di 13 che il prezzo d'acquisto del bene oggetto del leasing in argomento è pari ad euro 500.000,00 oltre IVA, è ben superiore alla sommatoria delle quote capitale (le sole quote che risultano dovute stante l'usura originaria del contratto di leasing in argomento) del canone anticipato iniziale e dei canoni mensili scaduti alla data odierna;
conseguentemente,
21. accertare e dichiarare nulla la risoluzione del contratto di leasing strumentale n.
AL/2061090181 effettuata con lettera raccomandata A.R. del 15/04/2019 dalla
[...]
e ripristinare il contratto di finanziamento alla luce delle predette Controparte_1
epurazioni;
22. accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni, di cui all'allegato n. 9 del ricorso monitorio di controparte, ex legge 287/1990 (c,.d. antitrust) perché predisposte sullo schema
ABI, dichiarato a monte nullo, ovvero perché riproducono clausole in contrasto con la predetta legge;
23. conseguentemente accertare e dichiarare che i fideiussori che hanno sottoscritto un contratto dichiarato nullo, con clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI, non rispondono più dei debiti del debitore garantito con il loro patrimonio;
24. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
Per parte opposta: nessuno è comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per la terza intervenuta: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare:
- preso atto dell'intervenuta cessione del credito, estromettere la Cedente dal presente giudizio;
in via principale:
- respingere, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie depositate dalla CA cedente, nonché alla luce dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, tutte le domande formulate dalla parte opponente;
- per l'effetto, confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 8045/2020, di cui al R.G.
n. 23212/2020, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 2605.2020, successivamente modificato con decreto di correzione di errore materiale n. 13556/2020 del 18.06.2020; in via subordinata:
Pagina 4 di 13 - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, dell'avversaria opposizione, rideterminare la partite dare e avere tra le parti, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento delle somme dovute, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Legittimazione attiva della terza intervenuta.
L'eccezione di nullità della cessione del credito in favore della non è CP_2
processualmente ammissibile e, comunque, risulta infondata.
In primo luogo, infatti, occorre rilevare come la questione non attenga, in senso proprio, alla legittimazione attiva della terza intervenuta, quanto, piuttosto -per come contestata e sollevata- alla prova della titolarità del diritto azionato e, dunque, al merito.
Come è noto, infatti, il concetto di legittimazione (attiva o passiva) riguarda la corrispondenza tra il titolare della situazione o posizione giuridica invocata ed il soggetto chiamato in giudizio;
tale corrispondenza deve, però, essere valutata in astratto ed in base alle prospettazioni ed allegazioni delle parti e non già in concreto, risolvendosi, altrimenti, nell'esame del merito della causa;
in particolare, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire (o a contraddire) è condizione dell'azione, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione nel merito (e non già di ottenere una pronuncia favorevole, così Cass. SU n. 3316 del 5/12/1973), ed in tal senso, si risolve nella correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto in domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto (Cass. n. 6998 del 27/11/1986 e n. 14468 del 30/05/2008).
Attengono invece al merito e non alla legittimazione, tutte le questioni riguardanti l'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e l'identificazione concreta dei soggetti di tale rapporto, oltreché, ovviamente, la fondatezza delle prospettazioni di parte (Cass. n. 548 del
18/01/2002; n. 17606 del 20/11/2003; n. 13403 del 22/06/2005; n. 13756 del 14/06/2006; n.
11321 del 16/05/2007; sez. 2, n. 11747 del 20/05/2009; sez. 3, n. 11284 del 10/05/2010; sez.
2, n. 8175 del 23/05/2012; sez. Lav. n. 17092 del 12/08/2016; sez. 1, n. 7776 del
Pagina 5 di 13 27/03/2017).
Pertanto, dal momento che, nel caso di specie, la è intervenuta in giudizio ex art. CP_2
111 c.p.c., qualificandosi espressamente come cessionaria del credito, indicando la fonte del proprio diritto e documentandola, mentre gli opponenti hanno contestato la idoneità e sufficienza probatoria di tale documentazione, è assolutamente evidente come la questione attenga, appunto, alla prova della titolarità del credito, piuttosto che alla legittimazione.
Ebbene, anche la prova della titolarità del diritto dedotto in giudizio costituisce elemento rilevabile d'ufficio, di cui il Giudice deve verificare la sussistenza, in quanto fatto costitutivo della domanda azionata, ma, trattandosi di questione fattuale e attinente al tema probatorio, la stessa è soggetta al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. ed alle preclusioni assertive e probatorie, proprie del processo civile ordinario.
Con particolare riferimento alla prova della cessione del credito in blocco, in materia bancaria e finanziaria, la giurisprudenza ha, da un lato, affermato che il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB (D.L.vo n. 385 dell'1.09.1993 e successive modifiche ed integrazioni), non fornisce, di per sé solo, piena prova della cessione, dal momento che non costituisce il negozio di cessione, ma ha soltanto la funzione di notificarla ai debitori ceduti, analogamente all'avviso di cui all'art. 1264 c.c. (ex multis,
Cass. n. 24798 del 5/11/2020 e n. 17944 del 22/06/2023; nel merito, v. Trib. Napoli
22.04.2021; Trib. Lucca 26.03.2021; Trib. Lecce 19.02.2021, Trib. Paola, 7.09.2023, Trib.
Milano, 24.10.2023, tutte pubblicate su IlCaso.it, sezione giurisprudenza), ma, dall'altro lato, ha anche sostenuto che l'avviso di cessione può comunque costituire prova idonea della titolarità del rapporto, laddove all'interno di esso siano enunciate chiaramente le categorie e gli elementi identificativi dei crediti ceduti, che consentano di individuare con certezza che anche quello controverso vi rientra (Cass. sez. 1, n. 31188 del 29/12/2017 e sez. 3, n. 4277 del 10/02/2023); soprattutto, ha chiarito che la prova della cessione del credito, proprio perché opera sul piano probatorio e fattuale, è soggetta all'onere di contestazione, sicché può ritenersi raggiunta, a prescindere dalla documentazione allegata, laddove la controparte l'abbia, esplicitamente o implicitamente, riconosciuta (Cass. sez. 1, n. 4116 del 2/03/2016 e le citate n. 24798/20 e n. 17944/2023).
Ne consegue che la contestazione sul punto, sollevata per la prima volta dagli opponenti in sede di comparsa conclusionale, è processualmente inammissibile, in quanto tardiva.
In ogni caso, l'intervenuta ha prodotto, oltre all'avviso di cessione in GU, nel quale sono
Pagina 6 di 13 indicati i parametri oggettivi che consentono di individuare le caratteristiche dei crediti ceduti
(docc. 5 e 6 allegati alla comparsa di intervento), anche un allegato contenente l'elenco specifico di tali crediti (doc. 7 allegato alla comparsa di intervento), tra i quali vi è anche quello oggetto del presente giudizio (contratto n. 2061090181, corrispondente al numero riportato nel contratto di leasing prodotto dall' nel fascicolo monitorio;
pag. 8, CP_1
seconda riga, del doc. 7 citato).
Usurarietà degli interessi. Clausola di salvaguardia.
La principale contestazione di usurarietà degli interessi non è fondata.
Innanzi tutto, non è corretta in diritto la conclusione della difesa opponente, secondo cui dalla usurarietà degli interessi di mora discenderebbe la sanzione della gratuità dell'intero contratto e che, quindi, non sarebbero dovuti nemmeno gli interessi corrispettivi;
infatti, l'art. 1815 comma 2 c.c. sanziona con la nullità soltanto la singola pattuizione di interessi usurari
(“la clausola è nulla”), facendone conseguire, secondo l'interpretazione preferibile, la non debenza dei soli interessi che siano pattuiti in misura superiore al tasso legale (tanto è vero che nella prassi giurisprudenziale, addirittura, nel caso di tassi variabili e di usura “applicata”
e non pattuita, la sanzione colpisce esclusivamente i periodi in cui i tassi superano quelli soglia, senza toccare quelli in cui i tassi sono leciti, pur nell'ambito della medesima categoria di interessi); tale conclusione vale, a maggior ragione, tra tipologie di interessi diversi, ovvero tra interessi moratori e corrispettivi, dovendosi ritenere che la illiceità degli uni non determina automaticamente la nullità degli altri (Cass. sez. 3, n. 8103 del 21/03/2023).
Il principio, già affermato in diverse sentenze di merito ed anche della Cassazione, è stato da ultimo accolto dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 19597 del 18.09.2020 (che ha addirittura stabilito il principio per cui, anche in caso di usurarietà accertata, sarebbero comunque dovuti gli interessi di mora, nella misura di quelli corrispettivi leciti ex art. 1224 c.c.).
La statuizione deve essere condivisa – non solo perché pronunciata dalla Suprema Corte a composizione di un contrasto giurisprudenziale e, dunque, nella massima espressione della funzione nomofilattica – ma anche perché appare più coerente con la lettera e la ratio della norma.
Quanto al dato testuale, infatti, si è già evidenziato come l'art. 1815 c.c. commina la nullità della sola clausola degli interessi che superino il tasso-soglia e, quindi, non di tutte le altre pattuizioni di interessi che siano eventualmente lecite;
sotto il profilo della ratio, se è vero
Pagina 7 di 13 che la norma ha una funzione latamente sanzionatoria della condotta usuraria, non si ritiene congruo estendere tale effetto a tutte le condizioni economiche di un contratto, e in particolare anche alla pattuizione degli interessi corrispettivi, ove questa sia lecita, al fine di evitare che una norma posta a tutela di un contraente contro eventuali abusi, possa dare luogo addirittura ad un ingiustificato ed eccessivo arricchimento del contraente stesso.
In fatto, poi, la verifica contabile svolta dal CTU, dr. (relazione Persona_1
depositata il 7.07.2023), ha escluso la pattuizione e l'applicazione di interessi superiori al tasso-soglia antiusura nel contratto de quo.
La consulenza tecnica è frutto di un esame approfondito e completo della documentazione ritualmente acquisita in atti, è priva di vizi procedurali, logici o tecnici ed ha fatto corretta applicazione dei criteri vigenti in materia, sia per il calcolo del TEG/TIR del contratto, sia per l'individuazione dei tassi-soglia, rifacendosi, in particolare, ai principi stabiliti dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597 del 18.09.2020 (espressamente citata nel quesito sottoposto al CTU).
Invero, l'unica specifica e puntuale contestazione tecnica mossa dalla difesa opponente agli esiti della consulenza, è quella relativa alla inclusione della clausola penale e di tutti gli oneri da essa derivanti nel calcolo del tasso effettivo (TEG) da raffrontare con il tasso-soglia ai fini della verifica dell'usurarietà di un contratto;
tale contestazione non è però condivisibile.
Come è stato notato da attenta dottrina e giurisprudenza, infatti, se è vero che l'art. 644 c.p.
(che contiene la definizione della condotta del reato di usura, la quale funge da base anche per l'applicazione delle norme civilistiche derivate, tra cui l'art. 1815 c.c.), fa riferimento alla promessa di interessi o anche di “altri vantaggi usurari”, in tal modo consentendo un'applicazione molto ampia della norma, che non includa soltanto i meri tassi di interesse
(anche all'evidente fine di evitare pattuizioni elusive), è pur vero che la medesima norma precisa come tali vantaggi debbano essere pattuiti, quale “corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”.
Tale espressione sta ad indicare che possono essere considerati quali interessi o vantaggi usurari soltanto quelle prestazioni che costituiscono un costo aggiuntivo rispetto a quello della prestazione principale e che il loro valore deve essere raffronto alla controprestazione offerta.
Da tali considerazioni consegue, in primo luogo, che a stretto rigore la clausola penale debba essere esclusa ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, e ciò sia perché si tratta di
Pagina 8 di 13 una quantificazione pattizia del danno da inadempimento e non ha, quindi, natura di un corrispettivo della prestazione (vedi, in questo senso, Cass. sez. 2 pen., n. 5683 del
25/10/2012 e Cass. sez. 1, civ., n. 14214 del 5/05/2022; in termini analoghi, anche se in relazione alla “commissione di estinzione anticipata” di un finanziamento, vedi Cass. sez. 3 civ., n. 7352 del 7/03/2022), sia perché è meramente eventuale e si applica, appunto, soltanto in caso di risoluzione anticipata del rapporto per inadempimento dell'utilizzatrice, il che la rende un costo meramente ipotetico, che non può essere considerato puramente e semplicemente insieme agli altri oneri contrattuali certi.
In ogni caso, laddove anche si volesse prendere in considerazione la penale per la valutazione dell'usurarietà del contratto, è ovvio che il calcolo vada effettuato tenendo conto della particolare natura e finalità della penale e delle sue modalità applicative, alla luce delle precisazioni appena svolte sulla portata della norma incriminatrice che definisce la fattispecie.
Infatti, dal momento che la somma quantificata a titolo di penale è diretta, in prima istanza, a risarcire la parte adempiente dal danno sofferto, non potrà essere calcolato come costo - e, quindi, considerato nella quantificazione del tasso contrattuale - l'intero importo dovuto a titolo di penale, ivi compreso il pagamento in linea capitale dei canoni ancora non scaduti al momento della risoluzione, poiché tale importo è diretto a compensare il mancato guadagno che la locatrice subisce in caso di risoluzione anticipata del rapporto e, in ultima analisi, a garantirle il recupero del capitale investito nell'acquisto del bene poi concesso in locazione
(senza contare, peraltro, che tale importo, oltre che eventuale, è anche variabile, in base al momento in cui interviene la risoluzione); sarebbe come se, nel verificare l'usurarietà degli interessi (corrispettivi o moratori), si includesse nel calcolo, oltre al saggio di interesse, anche l'importo del capitale, il quale, ovviamente, non può essere considerato come un costo contrattuale volto a compensare la prestazione di denaro (cioè, appunto, un vantaggio pattuito quale “corrispettivo” di una prestazione di denaro), costituendo invece la stessa “prestazione di denaro”, cioè la mera restituzione di quanto anticipato dal mutuante (o, nel contratto di locazione finanziaria, del prezzo di acquisto del bene concesso, anticipato dalla società di leasing).
Invero, proprio perché la penale opera nella sola eventualità di risoluzione anticipata del rapporto, la stessa non può essere considerata come un costo ordinario del contratto ed aggiunta agli oneri derivanti dall'applicazione dei tassi di interesse o delle altre spese. È
Pagina 9 di 13 evidente, infatti, che ove il contratto venisse risolto per inadempimento dell'utilizzatrice, si applicherebbe la penale, ma non sarebbero più operativi gli interessi corrispettivi sulle rate di leasing, dovendosi invece applicare il tasso attualizzato sulle rate ancora a scadere previsto dalle condizioni generali di contratto.
Del resto, la giurisprudenza pronunciatasi in materia ha sempre escluso che si potessero cumulare tra loro, ai fini della valutazione di usurarietà, i diversi tassi di interesse
(corrispettivi e moratori), anche perché in tal caso si darebbe una rappresentazione non veritiera degli effetti del contratto, proprio perché, per la loro diversa finalità, struttura e presupposti applicativi, tali costi sono destinati ad operare autonomamente (ex multis Cass. sez. 3, n. 26286 del 17/10/2019; sez. 6-1, n. 31615 del 4/11/2021); tale principio vale, a maggior ragione, per la clausola penale.
Ovviamente, una volta esclusa la pattuizione di interessi usurari e, quindi, la nullità delle relative clausole, viene meno anche la domanda subordinata degli opponenti, di restituzione di quanto eventualmente pagato indebitamente dall'utilizzatrice e, soprattutto, la richiesta di dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale intimata dalla società concedente;
tenuto conto, infatti, che l'inadempimento al pagamento delle rate non è contestato, risulta legittima la risoluzione del contratto, sulla base della clausola risolutiva espressa validamente pattuita tra le parti.
Così come resta assorbita ogni questione relativa alla c.d. “clausola di salvaguardia”, che, anche ove si ritenesse nulla, non avrebbe alcun concreto effetto sul rapporto contrattuale per cui è causa, in assenza di tassi superiori a quelli usurari.
Nullità delle fideiussioni.
Deve essere parimenti disattesa l'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione, sollevata dagli opponenti, poiché asseritamente predisposti secondo il modello ABI del 2003 e, quindi, nulli per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Tale eccezione deve ritenersi infondata sia in fatto, che in diritto.
In primo luogo, difetta la prova di uno dei fatti costitutivi fondanti l'eccezione. Se è vero che la giurisprudenza sostiene che la fedele riproduzione delle clausole ABI nel singolo contratto costituisca presunzione dell'attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, è pur vero che, per poter accertare tale presupposto, è necessario, appunto, confrontare il contenuto e la formulazione delle clausole contrattuali, con quelle predisposte dall'ABI e frutto del patto
Pagina 10 di 13 restrittivo della concorrenza;
per far ciò occorre acquisire o la convenzione ABI dichiarata illecita, oppure la delibera della CA d'LI del 2005, acquisizione che deve avvenire a cura della parte e non può essere fatta d'ufficio; si tratta, infatti, rispettivamente di un atto negoziale e di un provvedimento amministrativo, come tali non soggetti al principio iura novit curia (vedi, con riferimento alla delibera TA, Cass., n. 31926 del 6.12.2019; nel merito, App. Napoli 13.1.2020; Trib. Brindisi 20.7.2020; Trib. Bari 10.9.2020 n. 2631; App.
Bologna 17.3.2021; in JusExplorer;
Cass. n. 31926 del 6.12.2019).
La mancata produzione di tali documenti rende impossibile anche solo verificare se le condizioni contrattuali delle fideiussioni per cui è causa siano esattamente riproduttive di quelle predisposte dall'ABI e, dunque, se possano configurare un'attuazione a valle, dell'accordo anticoncorrenziale a monte;
e ciò, tanto più a fronte della difesa della convenuta-opposta, la quale ha dedotto che le fideiussioni in questione erano state redatte sulla base di uno schema contrattuale predisposto da e non sulla base di quello CP_5
ABI.
In ogni caso, l'eccezione è palesemente infondata in diritto, alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione, n. 41994 del 30.12.2021, che ha – in maniera assolutamente condivisibile – accolto l'interpretazione secondo cui, nel caso di fideiussione che contenga clausole riproduttive dello schema ABI, dichiarato nullo con delibera della CA d'LI n.
55/2005 in quanto costituente una intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 L. 287/90, non si verifica la nullità dell'intero contratto di garanzia, ma solo la nullità parziale ex art. 1419
c.c. limitatamente alle clausole stesse.
Ne consegue che, in applicazione della citata norma codicistica, può dichiararsi la nullità dell'intero contratto, soltanto ove risulti che le parti “non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Premesso il principio basilare che l'onere di provare il fondamento dell'eccezione formulata grava sulla parte che l'ha sollevata, nella specie non è dunque la convenuta (o la terza intervenuta) che deve provare che avrebbe concluso ugualmente il contratto anche senza le clausole nulle, ma tale onere grava sugli opponenti.
Ebbene, dagli atti non risulta alcun valido argomento per giungere alla conclusione della nullità totale del contratto, che non è stato nemmeno illustrato dagli opponenti. Le clausole oggetto della delibera TA (fermo restando quanto detto sulla mancanza di prova della loro inclusione nelle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti) sono quelle di cui ai nn.
Pagina 11 di 13 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale ABI, ovvero, la c.d. clausola di reviviscenza, secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6); la c.d. clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Orbene, è evidente come si tratti, innanzi tutto, di clausole non essenziali e che non riguardano l'oggetto principale del contratto;
in secondo luogo, sono clausole molto più favorevoli al creditore, che determinano, per il garante, una disciplina deteriore rispetto a quella che risulta dalle norme codicistiche sulla fideiussione e che tendono, soprattutto, a rendere l'obbligazione del garante maggiormente autonoma rispetto a quella principale, attenuando l'elemento di accessorietà tipico della fideiussione.
Da tale rilievo discende la conclusione per cui i garanti stessi avrebbero sicuramente rilasciato la fideiussione anche in assenza di tali clausole, visto che la disciplina che ne derivava sarebbe stata a loro più favorevole;
dall'altro lato, anche la società concedente avrebbe verosimilmente accettato lo stesso le fideiussioni, dal momento che, come detto, non si tratta di clausole essenziali e che, comunque, il creditore certamente preferisce avere una garanzia - sia pure potenzialmente meno efficace - piuttosto che non averne alcuna (cfr.
Cass., sez. 1, 26.9.2019, n. 24044).
Deve pertanto dichiararsi la validità delle fideiussioni, e delle singole clausole in esse previste, con conseguente sussistenza anche dell'obbligazione accessoria in capo ai garanti e legittimazione passiva di questi ultimi rispetto al credito azionato in sede monitoria.
Conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Conclusivamente, disattese tutte le contestazioni ed eccezioni degli opponenti, ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato, con acquisizione della sua definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli opponenti, in solido tra loro, in
Pagina 12 di 13 favore della terza intervenuta, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM
13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per quella introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed €
4.253,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Anche le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GI – devono essere poste definitivamente a carico di tutti gli opponenti, in solido.
Per quanto riguarda la originaria convenuta-opposta, avendo questa ceduto il credito e perso interesse nel giudizio, tanto è vero che non ha più svolto attività difensiva, dopo l'intervento della cessionaria e non ha, in particolare, precisato le conclusioni e chiesto la CP_2
condanna alle spese in proprio favore, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 48104/2020, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 8045/2020 del
08/06/2020, emesso nel procedimento monitorio NRG 23212/2020, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c.;
- condanna gli opponenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, alla refusione, in favore della terza intervenuta
[...] CP_2
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre accessori di legge
[...]
(spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, ove dovuti);
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della convenuta-opposta
[...]
Controparte_1
- pone le spese di CTU, come già liquidate con decreto del GI, definitivamente a carico di tutti gli opponenti, in solido.
Così deciso in Roma, in data 20/03/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 48104/2020 del R.G., pendente tra
(C.F. ), (C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F.: ), con l'Avv. MESSINA LUIGI Parte_3 C.F._2
GIACOMO,
ATTORI-OPPONENTI
E
(C.F. ), con l'Avv. LIVERANI Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO,
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
NONCHÉ
e, per essa, la procuratrice speciale con l'Avv. Controparte_2 Controparte_3
FEDERICI PIERLUIGI,
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Leasing.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE
1. respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2. revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo opposto, emesso dall'intestato Tribunale, per i motivi di cui in narrativa;
3. ritenere e dichiarare nulla la cosiddetta “clausola di salvaguardia”, ovvero quella parte
Pagina 1 di 13 prevista dall'art. 13 del contratto di locazione finanziaria, richiamante a sua volta l'art. 8 delle Condizioni Generali del Contratto di locazione finanziaria, ove, in relazione all'interesse moratorio “Laddove questo risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. e art. 2punto 4 L. 108/1996. all'epoca vigente, al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso”;
4. Accertare e dichiarare che il tasso di interesse di mora previsto dal contratto in argomento è pari ad 8 punti oltre EURIBOR vigente alle singole inadempienze;
5. Accertare e dichiarare che il tasso di interesse di mora d'ingresso previsto dal contratto in argomento è pari all'undici virgola uno per cento (11,1%);
6. Accertare e dichiarare che il tasso soglia ex Legge 108/96, relativamente ai contratti di leasing di importo superiore ad euro 50.000,00 per il primo trimestre 2007, ovvero per il periodo gennaio-marzo 2007 nell'ambito del quale rientra la sopra citata data di stipula del contratto di locazione finanziaria in argomento, è pari al 9,5250%;
7. Accertare e dichiarare che il tasso d'interesse di mora del contratto de quo (pari al
11,1%) è superiore al tasso soglia L. 108/96 di riferimento (pari al 9,5250%);
8. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole previste in contratto relative ad interessi (corrispettivi e moratori), oneri e commissioni;
conseguentemente
9. dichiarare la conversione del finanziamento usurario in prestito gratuito ex art. 1815 II comma c.c., essendo dovuto solo l'importo capitale, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento tenuto conto di quanto già prestato dall'attrice a titolo di rate ed interessi a qualunque titolo, ovvero nella misura pari ad euro 681.354,74;
10. Qualora, a seguito di ricalcolo, parte attrice avesse prestato quanto dovuto, o più, dichiarare estinto il finanziamento de quo per adempimento, ovvero dichiarare l'ammontare delle somme percepite in eccedenza dall'istituto convenuto;
11. accertare e dichiarare che tale importo pagato (ovvero euro 681.354,74), tenuto conto che il prezzo d'acquisto del bene oggetto del leasing in argomento è pari ad euro 500.000,00 oltre IVA, è ben superiore alla sommatoria delle quote capitale (le sole quote che risultano dovute stante l'usura originaria del contratto di leasing in argomento) del canone anticipato iniziale e dei canoni mensili scaduti alla data odierna;
conseguentemente,
12. accertare e dichiarare nulla la risoluzione del contratto di leasing strumentale n.
Pagina 2 di 13 AL/2061090181 effettuata con lettera raccomandata A.R. del 15/04/2019 dalla
[...]
e ripristinare il contratto di finanziamento alla luce delle predette Controparte_1
epurazioni; in subordine
13. Ritenere e dichiarare che tenuto conto anche dell'incidenza della penale di risoluzione anticipata e considerata di fatto una ipotetica estinzione anticipata al 01/04/2007, così come formulata dal CTP nella propria relazione, il reale TAEG del contratto di mutuo fondiario per cui è causa è pari al (107,43%);
14. accertare e dichiarare la grave violazione da parte della opposta della normativa CP_4 sulla trasparenza delle condizioni contrattuali di cui al Titolo VI “Trasparenza delle
Condizioni Contrattuali”, artt. 115 e seguenti del Testo Unico CArio;
15. accertare e dichiarare che il reale TAEG del contratto di in argomento è superiore al tasso soglia L. 108/96 (9,5250%) precedentemente individuato;
e per l'effetto,
16. ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole previste nel contratto di mutuo per cui è causa, ovvero il tasso di interesse (cosiddetto interesse corrispettivo),il tasso di mora e della penale di risoluzione, poiché il reale taeg è superiore al tasso soglia ex Legge 108/96 e 644 c.p.; conseguentemente,
17. dichiarare la conversione del mutuo usurario in mutuo gratuito, essendo dovuto solo
l'importo capitale, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento tenuto conto di quanto già prestato dall'attrice a titolo di rate ed interessi a qualunque titolo, ovvero nella misura pari ad euro 681.354,74;
18. Qualora l'attrice avesse prestato quanto dovuto, o più, a seguito di ricalcolo del piano di ammortamento, dichiarare estinto il mutuo de quo per adempimento, ovvero determinare quanto l'istituto convenuto è tenuto a restituire in virtù di quanto dallo stesso percepito in eccedenza;
19. Per l'effetto ancora delle superiori domande, ove ci sia un importo residuo da corrispondere alla banca dall'odierna opponente rideterminare il numero di rate residue ed il quantum di ciascuna di esse dall'accertamento alla data di estinzione dello stesso e ciò senza alcun interesse;
20. accertare e dichiarare che tale importo pagato (ovvero euro 681.354,74), tenuto conto
Pagina 3 di 13 che il prezzo d'acquisto del bene oggetto del leasing in argomento è pari ad euro 500.000,00 oltre IVA, è ben superiore alla sommatoria delle quote capitale (le sole quote che risultano dovute stante l'usura originaria del contratto di leasing in argomento) del canone anticipato iniziale e dei canoni mensili scaduti alla data odierna;
conseguentemente,
21. accertare e dichiarare nulla la risoluzione del contratto di leasing strumentale n.
AL/2061090181 effettuata con lettera raccomandata A.R. del 15/04/2019 dalla
[...]
e ripristinare il contratto di finanziamento alla luce delle predette Controparte_1
epurazioni;
22. accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni, di cui all'allegato n. 9 del ricorso monitorio di controparte, ex legge 287/1990 (c,.d. antitrust) perché predisposte sullo schema
ABI, dichiarato a monte nullo, ovvero perché riproducono clausole in contrasto con la predetta legge;
23. conseguentemente accertare e dichiarare che i fideiussori che hanno sottoscritto un contratto dichiarato nullo, con clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI, non rispondono più dei debiti del debitore garantito con il loro patrimonio;
24. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
Per parte opposta: nessuno è comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per la terza intervenuta: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare:
- preso atto dell'intervenuta cessione del credito, estromettere la Cedente dal presente giudizio;
in via principale:
- respingere, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie depositate dalla CA cedente, nonché alla luce dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, tutte le domande formulate dalla parte opponente;
- per l'effetto, confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 8045/2020, di cui al R.G.
n. 23212/2020, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 2605.2020, successivamente modificato con decreto di correzione di errore materiale n. 13556/2020 del 18.06.2020; in via subordinata:
Pagina 4 di 13 - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, dell'avversaria opposizione, rideterminare la partite dare e avere tra le parti, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento delle somme dovute, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Legittimazione attiva della terza intervenuta.
L'eccezione di nullità della cessione del credito in favore della non è CP_2
processualmente ammissibile e, comunque, risulta infondata.
In primo luogo, infatti, occorre rilevare come la questione non attenga, in senso proprio, alla legittimazione attiva della terza intervenuta, quanto, piuttosto -per come contestata e sollevata- alla prova della titolarità del diritto azionato e, dunque, al merito.
Come è noto, infatti, il concetto di legittimazione (attiva o passiva) riguarda la corrispondenza tra il titolare della situazione o posizione giuridica invocata ed il soggetto chiamato in giudizio;
tale corrispondenza deve, però, essere valutata in astratto ed in base alle prospettazioni ed allegazioni delle parti e non già in concreto, risolvendosi, altrimenti, nell'esame del merito della causa;
in particolare, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire (o a contraddire) è condizione dell'azione, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione nel merito (e non già di ottenere una pronuncia favorevole, così Cass. SU n. 3316 del 5/12/1973), ed in tal senso, si risolve nella correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto in domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto (Cass. n. 6998 del 27/11/1986 e n. 14468 del 30/05/2008).
Attengono invece al merito e non alla legittimazione, tutte le questioni riguardanti l'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e l'identificazione concreta dei soggetti di tale rapporto, oltreché, ovviamente, la fondatezza delle prospettazioni di parte (Cass. n. 548 del
18/01/2002; n. 17606 del 20/11/2003; n. 13403 del 22/06/2005; n. 13756 del 14/06/2006; n.
11321 del 16/05/2007; sez. 2, n. 11747 del 20/05/2009; sez. 3, n. 11284 del 10/05/2010; sez.
2, n. 8175 del 23/05/2012; sez. Lav. n. 17092 del 12/08/2016; sez. 1, n. 7776 del
Pagina 5 di 13 27/03/2017).
Pertanto, dal momento che, nel caso di specie, la è intervenuta in giudizio ex art. CP_2
111 c.p.c., qualificandosi espressamente come cessionaria del credito, indicando la fonte del proprio diritto e documentandola, mentre gli opponenti hanno contestato la idoneità e sufficienza probatoria di tale documentazione, è assolutamente evidente come la questione attenga, appunto, alla prova della titolarità del credito, piuttosto che alla legittimazione.
Ebbene, anche la prova della titolarità del diritto dedotto in giudizio costituisce elemento rilevabile d'ufficio, di cui il Giudice deve verificare la sussistenza, in quanto fatto costitutivo della domanda azionata, ma, trattandosi di questione fattuale e attinente al tema probatorio, la stessa è soggetta al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. ed alle preclusioni assertive e probatorie, proprie del processo civile ordinario.
Con particolare riferimento alla prova della cessione del credito in blocco, in materia bancaria e finanziaria, la giurisprudenza ha, da un lato, affermato che il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB (D.L.vo n. 385 dell'1.09.1993 e successive modifiche ed integrazioni), non fornisce, di per sé solo, piena prova della cessione, dal momento che non costituisce il negozio di cessione, ma ha soltanto la funzione di notificarla ai debitori ceduti, analogamente all'avviso di cui all'art. 1264 c.c. (ex multis,
Cass. n. 24798 del 5/11/2020 e n. 17944 del 22/06/2023; nel merito, v. Trib. Napoli
22.04.2021; Trib. Lucca 26.03.2021; Trib. Lecce 19.02.2021, Trib. Paola, 7.09.2023, Trib.
Milano, 24.10.2023, tutte pubblicate su IlCaso.it, sezione giurisprudenza), ma, dall'altro lato, ha anche sostenuto che l'avviso di cessione può comunque costituire prova idonea della titolarità del rapporto, laddove all'interno di esso siano enunciate chiaramente le categorie e gli elementi identificativi dei crediti ceduti, che consentano di individuare con certezza che anche quello controverso vi rientra (Cass. sez. 1, n. 31188 del 29/12/2017 e sez. 3, n. 4277 del 10/02/2023); soprattutto, ha chiarito che la prova della cessione del credito, proprio perché opera sul piano probatorio e fattuale, è soggetta all'onere di contestazione, sicché può ritenersi raggiunta, a prescindere dalla documentazione allegata, laddove la controparte l'abbia, esplicitamente o implicitamente, riconosciuta (Cass. sez. 1, n. 4116 del 2/03/2016 e le citate n. 24798/20 e n. 17944/2023).
Ne consegue che la contestazione sul punto, sollevata per la prima volta dagli opponenti in sede di comparsa conclusionale, è processualmente inammissibile, in quanto tardiva.
In ogni caso, l'intervenuta ha prodotto, oltre all'avviso di cessione in GU, nel quale sono
Pagina 6 di 13 indicati i parametri oggettivi che consentono di individuare le caratteristiche dei crediti ceduti
(docc. 5 e 6 allegati alla comparsa di intervento), anche un allegato contenente l'elenco specifico di tali crediti (doc. 7 allegato alla comparsa di intervento), tra i quali vi è anche quello oggetto del presente giudizio (contratto n. 2061090181, corrispondente al numero riportato nel contratto di leasing prodotto dall' nel fascicolo monitorio;
pag. 8, CP_1
seconda riga, del doc. 7 citato).
Usurarietà degli interessi. Clausola di salvaguardia.
La principale contestazione di usurarietà degli interessi non è fondata.
Innanzi tutto, non è corretta in diritto la conclusione della difesa opponente, secondo cui dalla usurarietà degli interessi di mora discenderebbe la sanzione della gratuità dell'intero contratto e che, quindi, non sarebbero dovuti nemmeno gli interessi corrispettivi;
infatti, l'art. 1815 comma 2 c.c. sanziona con la nullità soltanto la singola pattuizione di interessi usurari
(“la clausola è nulla”), facendone conseguire, secondo l'interpretazione preferibile, la non debenza dei soli interessi che siano pattuiti in misura superiore al tasso legale (tanto è vero che nella prassi giurisprudenziale, addirittura, nel caso di tassi variabili e di usura “applicata”
e non pattuita, la sanzione colpisce esclusivamente i periodi in cui i tassi superano quelli soglia, senza toccare quelli in cui i tassi sono leciti, pur nell'ambito della medesima categoria di interessi); tale conclusione vale, a maggior ragione, tra tipologie di interessi diversi, ovvero tra interessi moratori e corrispettivi, dovendosi ritenere che la illiceità degli uni non determina automaticamente la nullità degli altri (Cass. sez. 3, n. 8103 del 21/03/2023).
Il principio, già affermato in diverse sentenze di merito ed anche della Cassazione, è stato da ultimo accolto dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 19597 del 18.09.2020 (che ha addirittura stabilito il principio per cui, anche in caso di usurarietà accertata, sarebbero comunque dovuti gli interessi di mora, nella misura di quelli corrispettivi leciti ex art. 1224 c.c.).
La statuizione deve essere condivisa – non solo perché pronunciata dalla Suprema Corte a composizione di un contrasto giurisprudenziale e, dunque, nella massima espressione della funzione nomofilattica – ma anche perché appare più coerente con la lettera e la ratio della norma.
Quanto al dato testuale, infatti, si è già evidenziato come l'art. 1815 c.c. commina la nullità della sola clausola degli interessi che superino il tasso-soglia e, quindi, non di tutte le altre pattuizioni di interessi che siano eventualmente lecite;
sotto il profilo della ratio, se è vero
Pagina 7 di 13 che la norma ha una funzione latamente sanzionatoria della condotta usuraria, non si ritiene congruo estendere tale effetto a tutte le condizioni economiche di un contratto, e in particolare anche alla pattuizione degli interessi corrispettivi, ove questa sia lecita, al fine di evitare che una norma posta a tutela di un contraente contro eventuali abusi, possa dare luogo addirittura ad un ingiustificato ed eccessivo arricchimento del contraente stesso.
In fatto, poi, la verifica contabile svolta dal CTU, dr. (relazione Persona_1
depositata il 7.07.2023), ha escluso la pattuizione e l'applicazione di interessi superiori al tasso-soglia antiusura nel contratto de quo.
La consulenza tecnica è frutto di un esame approfondito e completo della documentazione ritualmente acquisita in atti, è priva di vizi procedurali, logici o tecnici ed ha fatto corretta applicazione dei criteri vigenti in materia, sia per il calcolo del TEG/TIR del contratto, sia per l'individuazione dei tassi-soglia, rifacendosi, in particolare, ai principi stabiliti dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597 del 18.09.2020 (espressamente citata nel quesito sottoposto al CTU).
Invero, l'unica specifica e puntuale contestazione tecnica mossa dalla difesa opponente agli esiti della consulenza, è quella relativa alla inclusione della clausola penale e di tutti gli oneri da essa derivanti nel calcolo del tasso effettivo (TEG) da raffrontare con il tasso-soglia ai fini della verifica dell'usurarietà di un contratto;
tale contestazione non è però condivisibile.
Come è stato notato da attenta dottrina e giurisprudenza, infatti, se è vero che l'art. 644 c.p.
(che contiene la definizione della condotta del reato di usura, la quale funge da base anche per l'applicazione delle norme civilistiche derivate, tra cui l'art. 1815 c.c.), fa riferimento alla promessa di interessi o anche di “altri vantaggi usurari”, in tal modo consentendo un'applicazione molto ampia della norma, che non includa soltanto i meri tassi di interesse
(anche all'evidente fine di evitare pattuizioni elusive), è pur vero che la medesima norma precisa come tali vantaggi debbano essere pattuiti, quale “corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”.
Tale espressione sta ad indicare che possono essere considerati quali interessi o vantaggi usurari soltanto quelle prestazioni che costituiscono un costo aggiuntivo rispetto a quello della prestazione principale e che il loro valore deve essere raffronto alla controprestazione offerta.
Da tali considerazioni consegue, in primo luogo, che a stretto rigore la clausola penale debba essere esclusa ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, e ciò sia perché si tratta di
Pagina 8 di 13 una quantificazione pattizia del danno da inadempimento e non ha, quindi, natura di un corrispettivo della prestazione (vedi, in questo senso, Cass. sez. 2 pen., n. 5683 del
25/10/2012 e Cass. sez. 1, civ., n. 14214 del 5/05/2022; in termini analoghi, anche se in relazione alla “commissione di estinzione anticipata” di un finanziamento, vedi Cass. sez. 3 civ., n. 7352 del 7/03/2022), sia perché è meramente eventuale e si applica, appunto, soltanto in caso di risoluzione anticipata del rapporto per inadempimento dell'utilizzatrice, il che la rende un costo meramente ipotetico, che non può essere considerato puramente e semplicemente insieme agli altri oneri contrattuali certi.
In ogni caso, laddove anche si volesse prendere in considerazione la penale per la valutazione dell'usurarietà del contratto, è ovvio che il calcolo vada effettuato tenendo conto della particolare natura e finalità della penale e delle sue modalità applicative, alla luce delle precisazioni appena svolte sulla portata della norma incriminatrice che definisce la fattispecie.
Infatti, dal momento che la somma quantificata a titolo di penale è diretta, in prima istanza, a risarcire la parte adempiente dal danno sofferto, non potrà essere calcolato come costo - e, quindi, considerato nella quantificazione del tasso contrattuale - l'intero importo dovuto a titolo di penale, ivi compreso il pagamento in linea capitale dei canoni ancora non scaduti al momento della risoluzione, poiché tale importo è diretto a compensare il mancato guadagno che la locatrice subisce in caso di risoluzione anticipata del rapporto e, in ultima analisi, a garantirle il recupero del capitale investito nell'acquisto del bene poi concesso in locazione
(senza contare, peraltro, che tale importo, oltre che eventuale, è anche variabile, in base al momento in cui interviene la risoluzione); sarebbe come se, nel verificare l'usurarietà degli interessi (corrispettivi o moratori), si includesse nel calcolo, oltre al saggio di interesse, anche l'importo del capitale, il quale, ovviamente, non può essere considerato come un costo contrattuale volto a compensare la prestazione di denaro (cioè, appunto, un vantaggio pattuito quale “corrispettivo” di una prestazione di denaro), costituendo invece la stessa “prestazione di denaro”, cioè la mera restituzione di quanto anticipato dal mutuante (o, nel contratto di locazione finanziaria, del prezzo di acquisto del bene concesso, anticipato dalla società di leasing).
Invero, proprio perché la penale opera nella sola eventualità di risoluzione anticipata del rapporto, la stessa non può essere considerata come un costo ordinario del contratto ed aggiunta agli oneri derivanti dall'applicazione dei tassi di interesse o delle altre spese. È
Pagina 9 di 13 evidente, infatti, che ove il contratto venisse risolto per inadempimento dell'utilizzatrice, si applicherebbe la penale, ma non sarebbero più operativi gli interessi corrispettivi sulle rate di leasing, dovendosi invece applicare il tasso attualizzato sulle rate ancora a scadere previsto dalle condizioni generali di contratto.
Del resto, la giurisprudenza pronunciatasi in materia ha sempre escluso che si potessero cumulare tra loro, ai fini della valutazione di usurarietà, i diversi tassi di interesse
(corrispettivi e moratori), anche perché in tal caso si darebbe una rappresentazione non veritiera degli effetti del contratto, proprio perché, per la loro diversa finalità, struttura e presupposti applicativi, tali costi sono destinati ad operare autonomamente (ex multis Cass. sez. 3, n. 26286 del 17/10/2019; sez. 6-1, n. 31615 del 4/11/2021); tale principio vale, a maggior ragione, per la clausola penale.
Ovviamente, una volta esclusa la pattuizione di interessi usurari e, quindi, la nullità delle relative clausole, viene meno anche la domanda subordinata degli opponenti, di restituzione di quanto eventualmente pagato indebitamente dall'utilizzatrice e, soprattutto, la richiesta di dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale intimata dalla società concedente;
tenuto conto, infatti, che l'inadempimento al pagamento delle rate non è contestato, risulta legittima la risoluzione del contratto, sulla base della clausola risolutiva espressa validamente pattuita tra le parti.
Così come resta assorbita ogni questione relativa alla c.d. “clausola di salvaguardia”, che, anche ove si ritenesse nulla, non avrebbe alcun concreto effetto sul rapporto contrattuale per cui è causa, in assenza di tassi superiori a quelli usurari.
Nullità delle fideiussioni.
Deve essere parimenti disattesa l'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione, sollevata dagli opponenti, poiché asseritamente predisposti secondo il modello ABI del 2003 e, quindi, nulli per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Tale eccezione deve ritenersi infondata sia in fatto, che in diritto.
In primo luogo, difetta la prova di uno dei fatti costitutivi fondanti l'eccezione. Se è vero che la giurisprudenza sostiene che la fedele riproduzione delle clausole ABI nel singolo contratto costituisca presunzione dell'attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, è pur vero che, per poter accertare tale presupposto, è necessario, appunto, confrontare il contenuto e la formulazione delle clausole contrattuali, con quelle predisposte dall'ABI e frutto del patto
Pagina 10 di 13 restrittivo della concorrenza;
per far ciò occorre acquisire o la convenzione ABI dichiarata illecita, oppure la delibera della CA d'LI del 2005, acquisizione che deve avvenire a cura della parte e non può essere fatta d'ufficio; si tratta, infatti, rispettivamente di un atto negoziale e di un provvedimento amministrativo, come tali non soggetti al principio iura novit curia (vedi, con riferimento alla delibera TA, Cass., n. 31926 del 6.12.2019; nel merito, App. Napoli 13.1.2020; Trib. Brindisi 20.7.2020; Trib. Bari 10.9.2020 n. 2631; App.
Bologna 17.3.2021; in JusExplorer;
Cass. n. 31926 del 6.12.2019).
La mancata produzione di tali documenti rende impossibile anche solo verificare se le condizioni contrattuali delle fideiussioni per cui è causa siano esattamente riproduttive di quelle predisposte dall'ABI e, dunque, se possano configurare un'attuazione a valle, dell'accordo anticoncorrenziale a monte;
e ciò, tanto più a fronte della difesa della convenuta-opposta, la quale ha dedotto che le fideiussioni in questione erano state redatte sulla base di uno schema contrattuale predisposto da e non sulla base di quello CP_5
ABI.
In ogni caso, l'eccezione è palesemente infondata in diritto, alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione, n. 41994 del 30.12.2021, che ha – in maniera assolutamente condivisibile – accolto l'interpretazione secondo cui, nel caso di fideiussione che contenga clausole riproduttive dello schema ABI, dichiarato nullo con delibera della CA d'LI n.
55/2005 in quanto costituente una intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 L. 287/90, non si verifica la nullità dell'intero contratto di garanzia, ma solo la nullità parziale ex art. 1419
c.c. limitatamente alle clausole stesse.
Ne consegue che, in applicazione della citata norma codicistica, può dichiararsi la nullità dell'intero contratto, soltanto ove risulti che le parti “non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Premesso il principio basilare che l'onere di provare il fondamento dell'eccezione formulata grava sulla parte che l'ha sollevata, nella specie non è dunque la convenuta (o la terza intervenuta) che deve provare che avrebbe concluso ugualmente il contratto anche senza le clausole nulle, ma tale onere grava sugli opponenti.
Ebbene, dagli atti non risulta alcun valido argomento per giungere alla conclusione della nullità totale del contratto, che non è stato nemmeno illustrato dagli opponenti. Le clausole oggetto della delibera TA (fermo restando quanto detto sulla mancanza di prova della loro inclusione nelle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti) sono quelle di cui ai nn.
Pagina 11 di 13 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale ABI, ovvero, la c.d. clausola di reviviscenza, secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6); la c.d. clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Orbene, è evidente come si tratti, innanzi tutto, di clausole non essenziali e che non riguardano l'oggetto principale del contratto;
in secondo luogo, sono clausole molto più favorevoli al creditore, che determinano, per il garante, una disciplina deteriore rispetto a quella che risulta dalle norme codicistiche sulla fideiussione e che tendono, soprattutto, a rendere l'obbligazione del garante maggiormente autonoma rispetto a quella principale, attenuando l'elemento di accessorietà tipico della fideiussione.
Da tale rilievo discende la conclusione per cui i garanti stessi avrebbero sicuramente rilasciato la fideiussione anche in assenza di tali clausole, visto che la disciplina che ne derivava sarebbe stata a loro più favorevole;
dall'altro lato, anche la società concedente avrebbe verosimilmente accettato lo stesso le fideiussioni, dal momento che, come detto, non si tratta di clausole essenziali e che, comunque, il creditore certamente preferisce avere una garanzia - sia pure potenzialmente meno efficace - piuttosto che non averne alcuna (cfr.
Cass., sez. 1, 26.9.2019, n. 24044).
Deve pertanto dichiararsi la validità delle fideiussioni, e delle singole clausole in esse previste, con conseguente sussistenza anche dell'obbligazione accessoria in capo ai garanti e legittimazione passiva di questi ultimi rispetto al credito azionato in sede monitoria.
Conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Conclusivamente, disattese tutte le contestazioni ed eccezioni degli opponenti, ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato, con acquisizione della sua definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli opponenti, in solido tra loro, in
Pagina 12 di 13 favore della terza intervenuta, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM
13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per quella introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed €
4.253,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Anche le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GI – devono essere poste definitivamente a carico di tutti gli opponenti, in solido.
Per quanto riguarda la originaria convenuta-opposta, avendo questa ceduto il credito e perso interesse nel giudizio, tanto è vero che non ha più svolto attività difensiva, dopo l'intervento della cessionaria e non ha, in particolare, precisato le conclusioni e chiesto la CP_2
condanna alle spese in proprio favore, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 48104/2020, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 8045/2020 del
08/06/2020, emesso nel procedimento monitorio NRG 23212/2020, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c.;
- condanna gli opponenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, alla refusione, in favore della terza intervenuta
[...] CP_2
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre accessori di legge
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(spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, ove dovuti);
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della convenuta-opposta
[...]
Controparte_1
- pone le spese di CTU, come già liquidate con decreto del GI, definitivamente a carico di tutti gli opponenti, in solido.
Così deciso in Roma, in data 20/03/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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