Articolo 685 del Codice di procedura civile
Articolo 661Articolo 543
Versione
21 aprile 1942
Art. 685.
(Vendita delle cose deteriorabili).

In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, puo' ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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