Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N.R.G. 154/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Giudice relatore Francesco De Perna
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da:
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Ravot, Parte_1 (C.F. giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 (C.F. C.F. 2 )-contumace-;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: "Divorzio - cessazione degli effetti civili"
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente: “insiste [...] per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei
Sigg.ri Parte_1 ed CP_1 alle seguenti CONDIZIONI: 1) la casa coniugale, sita in
Montegranaro (FM), C.da San Tommaso n. 158, resterà assegnata al Sig. Parte_1 ed in esclusivo utilizzo allo stesso con ogni bene mobile ed arredo ivi esistente;
2) nessun assegno divorzile sarà versato dai coniugi, in quanto entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
3) la figlia minore Persona_1 nata a [...] il [...], resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prioritaria della stessa presso il padre;
5) la Sig.ra CP_1 verserà al Sig. Parte_1 un contributo al mantenimento per la figlia Persona_2 di € 300,00 (trecento/00) mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
6) i coniugi contribuiranno in ragione del 50 (cinquanta)% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia in conformità delle: "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella causa di diritto familiare" approvate dal Consiglio
Nazionale Forense.".
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.01.2022, Parte_1 ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con la coniuge CP_1 in Morrovalle (MC), il 01.09.2022,
esponendo che dall'unione era nata Per_1, in data 09.07.2005.
La parte ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda, di vivere ininterrottamente separato dal coniuge a far data dal provvedimento di separazione consensuale omologata con decreto n.
4102/2020, emesso dal Tribunale di Fermo in data 31.07.2020, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Parte_1 ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"1) la casa coniugale, sita in Montegranaro (FM), C.da San Tommaso n. 158, resterà assegnata al Sig. Parte_1 ed in esclusivo utilizzo allo stesso con ogni bene mobile ed arredo ivi esistente;
2) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile, in quanto entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
3) la figlia minore Persona_1 nata a [...] il [...], resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prioritaria della stessa presso il padre;
4) la Sig.ra CP_1 potrà vedere la figlia e stare con la stessa senza alcuna limitazione, sia durante la settimana che nei week-end, facendola anche pernottare presso di sé, previi accordi con la stessa e con il padre Sig. Parte_1 verserà al Sig. Parte_1 un contributo al mantenimento per la
5) la Sig.ra CP_1 Persona_2 di € 300,00 (trecento/00) mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
figlia
6) i coniugi contribuiranno in ragione del 50 (cinquanta)% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia in conformità delle: "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella causa di diritto familiare" approvate dal Consiglio
Nazionale Forense."
All'udienza del 12.05.2022, il Presidente ha dato atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la comparizione della sola parte ricorrente.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 27.06.2022, ha omesso di adottare i provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al nominato giudice istruttore.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 02.12.2022, constata la regolarità della notifica alla parte resistente del decreto di fissazione eseguita, è stata dichiarata la contumacia di CP_1 ed è stata riservata al Collegio la decisione in ordine alla sola pronuncia sullo status, come da richiesta dalla parte ricorrente
Con sentenza non definitiva n. 672/2022, pubblicata in data 13.12.2022, l'intestato Tribunale, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice istruttore.
Previa acquisizione della documentazione economico-reddituale ex art 213 c.p.c. relativa ad CP_1
[...] all'udienza del 23.01.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, la decisione è stata riservata al Collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Con riguardo alle domande di affidamento, collocamento e diritto di visita della minore con il genitore non collocatario, svolte dalla parte ricorrente, deve darsi atto che nelle more del giudizio Persona_1
è divenuta maggiorenne, pertanto alcuna pronuncia deve essere adotta dal Tribunale in tal senso.
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento della prole, è bene precisare che l'art. 316 bis c.c. pone a carico di entrambi i genitori il dovere di assolvere agli obblighi nei confronti dei figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Il diritto al riconoscimento del suddetto emolumento viene meno quando il figlio maggiorenne diventa economicamente autosufficiente, ossia lo stesso inizia a percepire un proprio reddito tale da garantirgli una stabilità economica (cfr. Cass. n. 2171/2012; Cass. n. 20137/13, Cass. n. 18974/2013).
Pertanto, nel momento in cui il figlio inizia un lavoro stabile, conforme alla professionalità acquisita e con prospettiva di continuità, perde il diritto al mantenimento (cfr. Cass. 5088 del 5/3/2018).
Nel caso in esame, la non autosufficienza della figlia delle parti (di anni 19) deve desumersi, in via presuntiva, in virtù della circostanza che la stessa ha da poco raggiunto la maggiore età, come emerge dagli atti di causa. L'atteggiamento tenuto dalla madre, rimasta contumace nel corso del giudizio, non ha consentito infatti al Collegio di trarre delle conclusioni diverse in ordine alla raggiunta indipendenza economica di Persona_1
Tanto detto, ai fine di determinare l'entità del contributo al mantenimento in favore della figlia si rende necessario accertare le condizioni economico patrimoniali di entrambi i genitori.
Con riguardo alla parte ricorrente, la stessa ha documentato di aver dichiarato i seguenti redditi:
- per il periodo di imposta 2018 un reddito imponibile pari ad euro 10.700 (cfr. doc.
5.1 allegato al ricorso introduttivo); per il periodo di imposta 2019 un reddito imponibile pari ad euro 700,00 (cfr. doc.
5.2. allegato al ricorso introduttivo); per il periodo di imposta 2020 un reddito imponibile pari ad euro 24.270 (cfr. doc.
5.3. allegato al ricorso introduttivo).
Quanto alla parte resistente, dalla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 213 c.p.c. si è potuto constare quanto segue:
per il periodo di imposta 2020 un reddito imponibile pari ad euro 7.679,00 (cfr. documentazione reddituale prodotta dall'Agenzia delle Entrate in data 14.02.2024); per il periodo di imposta 2021 un reddito imponibile pari ad euro 3.439,00 (cfr.
-
documentazione reddituale prodotta dall'Agenzia delle Entrate in data 14.02.2024); per il periodo di imposta 2022 un reddito imponibile pari ad euro 13.178,00 (cfr. documentazione reddituale prodotta dall'Agenzia delle Entrate in data 14.02.2024).
Nulla è stato né allegato e né documentato in ordine all'eventuale titolarità di beni immobili e/o mobili registrati e/o di rapporti bancari intestati alle parti.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria espletata, tenuto conto della convivenza della figlia con il padre, il
Collegio ritiene congruo, a fronte della persistenza dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, di porre a carico di CP_1 un contributo al mantenimento della figlia da determinarsi nella misura di euro 250,00 al mese, con decorrenza dal mese di marzo 2022 (tenuto conto della data della domanda) da corrispondere a Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese- e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal protocollo in vigore presso l'intestato
Tribunale.
Con riguardo alla domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dalla parte ricorrente, preme rilevare che ormai è pacifico il principio per il quale il godimento dell'abitazione familiare, a seguito della separazione/divorzio dei genitori, è attribuito prioritariamente tenendo conto dell'interesse dei minori (o dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti), al fine di garantire loro la conservazione dell'habitat domestico.
Nel caso in esame, dalle allegazioni di Parte_2 risulta che Persona_1 da poco maggiorenne, conviva con lui, pertanto la casa coniugale sita in Montegranaro (FM), alla Contrada San Tommaso
n. 150 deve essere assegnata alla parte ricorrente.
Infine, quanto alle spese di lite si osserva che le ragioni della decisione e l' accoglimento soltanto parziale della domanda relativa al contributo al mantenimento della figlia giustificano la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza non definitiva n. 672/2022, pronunciata dall'intestato Tribunale e pubblicata in data 13.12.2022, con cui
è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pone a carico di CP_1 la somma mensile di euro a euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dal mese di marzo 2022, da corrispondere a […]
Pt_2 entro il giorno 5 di ogni mese – e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative a Persona_1
assegna alla parte ricorrente la casa coniugale sita in Montegranaro (FM), alla Contrada San
Tommaso n. 150;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in camera di consiglio il 06.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marzialetti Francesco De Perna