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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 27.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2804/2024 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giulia Calcagno, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , rappresentato e difeso dai P.IVA_1
funzionari Giuseppe D'Angelo, Rosanna Albano, designati, ai sensi del CP_2
D.P.C.M. del 30/03/2007 in attuazione dell'art. 10 comma 6 L. n. 248/2005, con ordini di servizio, n. 2010/4800/000026 e 2010/4800/000027 emessi dal direttore della sede di Messina, depositati presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale CP_3
resistente
Avente ad oggetto: liquidazione e pagamento prestazione obbligatoria
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 22/05/2024, evocava in giudizio l' al Parte_1 CP_3
fine di ottenerne la condanna alla liquidazione ed al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di indennità di accompagnamento avente decorrenza dall'1 marzo 2023.
A sostegno dell'azione proposta, parte ricorrente allegava di avere ottenuto da codesto Ufficio giudizio, nel giudizio iscritto al n. r.g. 6609/2022, in data 04/12/2023, il decreto di omologa attestante la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del beneficio assistenziale, regolarmente notificato in data 20/01/2024 all'Istituto previdenziale che non aveva ancora provveduto alla liquidazione ed al pagamento dell'indicata prestazione.
chiedeva l'accoglimento del ricorso con conseguente pronuncia in ordine alle spese, Pt_1
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistente che, esponendo di aver provveduto alla liquidazione CP_4
della prestazione in data 21/01/2025, chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Cessazione della materia del contendere e analisi del comportamento processuale ai fini delle spese.
Si osserva preliminarmente che, con note del 08/02/2025, la ricorrente rappresentava l'avvenuta corresponsione degli arretrati oltre i termini di legge, ovvero a febbraio 2025, associandosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.
Orbene, il quinto comma dell'art. 445 bis c.p.c. dispone che il decreto di omologa, contenente l'accertato requisito sanitario utile alla prestazione, venga notificato agli enti competenti, i quali, subordinatamente alla verifica degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
Nel caso che ci occupa, a seguito del decreto di omologa debitamente notificato a controparte, non essendo in contestazione che l' abbia dovuto richiedere la trasmissione Controparte_5
di alcuna documentazione all'interessato, non risulta giustificato il ritardo nell'erogazione della prestazione, disposto di norma in 120 giorni, avendo invece l' liquidato la CP_3
prestazione il 21 gennaio 2025 e posto in pagamento l'assegno dovuto a febbraio 2025. Non si ravvisano, quindi, motivi per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex artt. 91 e 93 c.p.c..
Deve quindi darsi atto che, nelle more del giudizio si è verificato un fattore sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse ad una pronuncia nel merito e questo Giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, riconoscendo la soccombenza virtuale del resistente, in ragione del tardivo pagamento della prestazione, avvenuto dopo l'instaurazione della lite.
Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, CP_3
aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto dell'importo liquidato, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore di che CP_3 Parte_1
liquida in € 2.695,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Messina, 28.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando