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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa LA QU nella causa civile di primo grado iscritta al numero 772 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) con i proc. dom. avv.tI Giovanni Parte_1 C.F._1
EN NA e AR Di AC, delega in atti
-attore- contro
( ) con il proc. dom. avv.to Controparte_1 C.F._2
MO Pellati, delega in atti
-convenuto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore deduceva di aver acquistato, in data 25.7.2016, l'autocarro usato Mercedes
Benz 1843 targato FC770CB al prezzo di € 21.350,00, giusta intestazione risultante dalla carta di circolazione e dal PRA, e di averlo concesso in locazione alla società Pt_2
con contratto dell'1.9.2016, convenendo un canone mensile di € 700,00.
[...]
Esponeva che la conduttrice aveva consegnato il veicolo in uso al dipendente CP_1
pagina 1 di 7 e lamentava che, nonostante il convenuto avesse interrotto il rapporto di lavoro CP_1
in data 30.7.2018, l'automezzo non era stato più restituito.
Riferiva di aver perciò proposto ricorso per sequestro giudiziario avanti al Tribunale di Salerno che, in accoglimento della domanda, aveva nominato un custode con obbligo di amministrare il bene sequestrato con la diligenza del buon padre di famiglia, anche traendone eventuali frutti ed adottando tutti i rimedi necessari a preservarne l'integrità e la funzionalità.
Il aveva quindi instaurato il presente giudizio di merito al fine di ottenere la Pt_1
restituzione del mezzo, previo accertamento della indebita appropriazione del medesimo, con condanna del convenuto al risarcimento in suo favore di € 50.000,00 per la mancata disponibilità dello stesso.
Costituitosi, il , dopo aver eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_1
adito per essere competente il Tribunale di Modena, foro del convenuto, contestava la rappresentazione dei fatti offerta dalla controparte, rilevando di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di restituzione del veicolo sino alla introduzione del procedimento cautelare e di aver, piuttosto, inviato all'attore una missiva in data 1.6.2020 chiedendo l'intestazione del bene.
Deduceva, infatti, dell'esistenza di un accordo raggiunto con l'attore in forza quale il avrebbe acquistato il bene per conto del e questi gli avrebbe rimborsato Pt_1 CP_1
il prezzo mediante trattenute di sugli importi da questa dovutigli per le Parte_2
prestazioni rese in suo favore, con impegno al trasferimento del mezzo al totale pagamento del debito.
Sosteneva poi di aver già corrisposto l'intero importo di € 21.500,00 e, in via riconvenzionale, instava a che fosse ordinato all'attore di porre in essere la formale intestazione della proprietà del veicolo de quo in suo favore.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 2.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava il deposito della decisione,
pagina 2 di 7 ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nei termini di legge.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Deve preliminarmente prendersi atto della tardività della comparsa di costituzione del convenuto, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale e della domanda riconvenzionale (peraltro rinunciata con il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) ivi formulate.
Come rilevato dal precedente giudice assegnatario, con ordinanza del 24.5.2022, ai sensi dell'art.38 c.p.c. la suddetta incompetenza per territorio avrebbe dovuto essere eccepita, “a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata“, a norma dell'art.166 c.p.c., “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione”: tempestivo deposito non registratosi nella vicenda che ci occupa, visto che il predetto ha trasmesso telematicamente la comparsa con domanda Controparte_1
riconvenzionale “de qua“ in data 5.5.2021 e, dunque, diciannove giorni prima dell'udienza del
24.5.2021 indicata, per l'appunto, nel libello introduttivo, a nulla rilevando il differimento ex art.168 bis co.4° c.p.c. disposto dal 24.5.2021 al 26.5.2021 in ragione del fatto che lo stesso
24.5.2021 questo giudice non teneva udienza, e del quale si dà atto anche nello storico del fascicolo telematico (vedi, in proposito, anche Cass. civ., sez. II, 30.1.2017, n.2299, secondo la quale “ il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore“ (conforme Cass. civ., sez. I, ordinanza n.11791 del
5.5.2021).
Ciò posto, risulta documentalmente provato, o è incontestato, che:
(i) l'attore ha acquistato, in data 25.07.2016, dalla ditta Controparte_2
(p.iva l'autocarro usato del tipo MERCEDES – BENZ 1843 TG. FC770CB P.IVA_1
pagina 3 di 7 – Telaio n. WDB9500361K741324 dietro pagamento del prezzo di € 21.350,00 versato alla ditta venditrice a mezzo bonifico bancario (cfr. docc. all. 1 e 2 ; Pt_1
(ii) il veicolo venne intestato a , come da carta di circolazione ed Parte_1
estratto cronologico del Pubblico Registro Automobilistico (cfr. docc. 3 e 4 citazione e 3 memoria del 22.7.2022 ; Pt_1
(iii) l'attore concesse in locazione l'autocarro per cui è causa, in data 01.09.2016, alla società ietro versamento di un canone mensile di € 700,00, (cfr. doc. 5 Parte_2
; Pt_1
(iv) il predetto mezzo fu consegnato dalla società conduttrice a Controparte_1
per l'espletamento della propria attività lavorativa, essendo questi stato
[...]
assunto dalla con le mansioni di autista (cfr. doc. 7 ; Parte_2 Pt_1
(v) il convenuto presentò le proprie dimissioni dalla citata Società a decorrere dal
31.7.2018 (cfr. doc. 8 ; Pt_1
(vi) il contratto di locazione stipulato con fu risolto consensualmente a Parte_2
partire dal 31.7.2018 concordando la restituzione del mezzo alla data 6.8.2018 (doc. 9
. Pt_1
Al contrario, le allegazioni del convenuto relative ad un accordo inter partes circa il trasferimento del veicolo da parte dell'attore, previo scomputo del prezzo dai compensi di non ha trovato adeguato riscontro. Parte_2
Da un lato, infatti, le note di cui al doc. 4 , da cui avrebbe dovuto desumersi il CP_1
prelievo mensile delle rate di prezzo del veicolo, consistono in meri appunti scritti a mano, ma non sottoscritti e in ogni caso disconosciuti da parte attrice.
Dall'altro, le dichiarazioni del teste , sentito all'udienza del 28.9.2023, Testimone_1
fanno riferimento ad un colloquio tra il e , non , CP_1 Parte_3 Pt_1
relativo all'acquisto di un mezzo che sarebbe stato intestato a ed allo Parte_3
stesso pagato a rate;
prezzo e importo delle rate che però il teste non ha saputo indicare, come anche nulla ha affermato di sapere circa l'effettiva estinzione del debito da parte del (cfr. verb. ud. cit.). CP_1
pagina 4 di 7 In definitiva, quindi, la domanda di restituzione del mezzo avanzata dall'attore va accolta non ravvisandosi alcun titolo legittimante la detenzione del medesimo da parte del convenuto dopo le sue dimissione dalla società Parte_2
Relativamente alla domanda risarcitoria proposta dal va invece osservato che Pt_1
gravava su questo l'onere di provare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
Invero, a fronte della specifica contestazione ad opera del convenuto, il avrebbe Pt_1
potuto fornire la prova richiesta anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza con la precisazione che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
Ebbene, per quanto qui occupa, l'attore si è limitato ad allegare la perdita dell'uso del bene senza dedurre la concreta privazione della possibilità di una sua vendita o locazione a terzi.
Se per un verso la locazione alla società era stata risolta consensualmente al Pt_2
31.7.2018, dall'altro, deve prendersi atto della obiettiva tolleranza da parte del Pt_1
alla detenzione del bene ad opera del convenuto attestata dal fatto che non vi è prova che l'attore abbia chiesto in restituzione il bene prima del deposito del ricorso cautelare (doc. 10).
Non solo infatti non è stata versata in atti alcuna formale diffida od altra richiesta stragiudiziale successiva alla risoluzione del contratto di locazione (luglio 2018), ma le richieste di restituzione verbali a cui ha fatto riferimento il teste , sentito Parte_3
all'udienza dell'8.2.2024, non hanno trovato alcuna contestualizzazione temporale pagina 5 di 7 certa, mentre è documentato che era stato il a diffidare la controparte nel CP_1
giugno 2020 (doc. 10 alla intestazione del bene a suo nome. Pt_1
Considerato poi che l'attore non ha di fatto mai utilizzato in proprio il mezzo in questione per averlo locato subito dopo l'acquisto e che non è stato allegato il valore residuo del medesimo, immatricolato nel 2002 (cfr. doc. 3), alla data del luglio nel
2018, è evidente l'assenza di adeguati parametri a cui ancorare, anche in via equitativa, il calcolo del danno per la perdita subita.
La domanda risarcitoria va pertanto respinta.
In conclusione, parte convenuta va condannata alla consegna del veicolo a parte attrice dando atto che il provvedimento cautelare (nella specie sequestro) perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento é stato concesso, sia nell'ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolarità del diritto sul bene, la cui integrità il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo la sua pratica efficacia (Cassazione n. 14765/2008).
Le spese di lite della fase di merito vanno compensate nella misura del 50% per via della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
condanna alla consegna in favore di Controparte_3 Parte_1
dell'autocarro MERCEDES – BENZ 1843 TG. FC770CB – n. Pt_4
WDB9500361K741324; rigetta nel resto;
dichiara compensate nella misura del 50% le spese di lite della fase di merito;
condanna alla refusione in favore degli avvocati Giovanni Controparte_3
EN NA e AR Di AC, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite relative alla fase cautelare si liquidano in € 2.901,00 compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge ed al residuo 50% della fase di merito che si liquida in € 2.538,50 per compensi professionali, € 132,00 per contributo unificato, oltre pagina 6 di 7 spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 14.10.2025
IL GIUDICE
LA QU
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa LA QU nella causa civile di primo grado iscritta al numero 772 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) con i proc. dom. avv.tI Giovanni Parte_1 C.F._1
EN NA e AR Di AC, delega in atti
-attore- contro
( ) con il proc. dom. avv.to Controparte_1 C.F._2
MO Pellati, delega in atti
-convenuto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore deduceva di aver acquistato, in data 25.7.2016, l'autocarro usato Mercedes
Benz 1843 targato FC770CB al prezzo di € 21.350,00, giusta intestazione risultante dalla carta di circolazione e dal PRA, e di averlo concesso in locazione alla società Pt_2
con contratto dell'1.9.2016, convenendo un canone mensile di € 700,00.
[...]
Esponeva che la conduttrice aveva consegnato il veicolo in uso al dipendente CP_1
pagina 1 di 7 e lamentava che, nonostante il convenuto avesse interrotto il rapporto di lavoro CP_1
in data 30.7.2018, l'automezzo non era stato più restituito.
Riferiva di aver perciò proposto ricorso per sequestro giudiziario avanti al Tribunale di Salerno che, in accoglimento della domanda, aveva nominato un custode con obbligo di amministrare il bene sequestrato con la diligenza del buon padre di famiglia, anche traendone eventuali frutti ed adottando tutti i rimedi necessari a preservarne l'integrità e la funzionalità.
Il aveva quindi instaurato il presente giudizio di merito al fine di ottenere la Pt_1
restituzione del mezzo, previo accertamento della indebita appropriazione del medesimo, con condanna del convenuto al risarcimento in suo favore di € 50.000,00 per la mancata disponibilità dello stesso.
Costituitosi, il , dopo aver eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_1
adito per essere competente il Tribunale di Modena, foro del convenuto, contestava la rappresentazione dei fatti offerta dalla controparte, rilevando di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di restituzione del veicolo sino alla introduzione del procedimento cautelare e di aver, piuttosto, inviato all'attore una missiva in data 1.6.2020 chiedendo l'intestazione del bene.
Deduceva, infatti, dell'esistenza di un accordo raggiunto con l'attore in forza quale il avrebbe acquistato il bene per conto del e questi gli avrebbe rimborsato Pt_1 CP_1
il prezzo mediante trattenute di sugli importi da questa dovutigli per le Parte_2
prestazioni rese in suo favore, con impegno al trasferimento del mezzo al totale pagamento del debito.
Sosteneva poi di aver già corrisposto l'intero importo di € 21.500,00 e, in via riconvenzionale, instava a che fosse ordinato all'attore di porre in essere la formale intestazione della proprietà del veicolo de quo in suo favore.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 2.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava il deposito della decisione,
pagina 2 di 7 ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nei termini di legge.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Deve preliminarmente prendersi atto della tardività della comparsa di costituzione del convenuto, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale e della domanda riconvenzionale (peraltro rinunciata con il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) ivi formulate.
Come rilevato dal precedente giudice assegnatario, con ordinanza del 24.5.2022, ai sensi dell'art.38 c.p.c. la suddetta incompetenza per territorio avrebbe dovuto essere eccepita, “a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata“, a norma dell'art.166 c.p.c., “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione”: tempestivo deposito non registratosi nella vicenda che ci occupa, visto che il predetto ha trasmesso telematicamente la comparsa con domanda Controparte_1
riconvenzionale “de qua“ in data 5.5.2021 e, dunque, diciannove giorni prima dell'udienza del
24.5.2021 indicata, per l'appunto, nel libello introduttivo, a nulla rilevando il differimento ex art.168 bis co.4° c.p.c. disposto dal 24.5.2021 al 26.5.2021 in ragione del fatto che lo stesso
24.5.2021 questo giudice non teneva udienza, e del quale si dà atto anche nello storico del fascicolo telematico (vedi, in proposito, anche Cass. civ., sez. II, 30.1.2017, n.2299, secondo la quale “ il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore“ (conforme Cass. civ., sez. I, ordinanza n.11791 del
5.5.2021).
Ciò posto, risulta documentalmente provato, o è incontestato, che:
(i) l'attore ha acquistato, in data 25.07.2016, dalla ditta Controparte_2
(p.iva l'autocarro usato del tipo MERCEDES – BENZ 1843 TG. FC770CB P.IVA_1
pagina 3 di 7 – Telaio n. WDB9500361K741324 dietro pagamento del prezzo di € 21.350,00 versato alla ditta venditrice a mezzo bonifico bancario (cfr. docc. all. 1 e 2 ; Pt_1
(ii) il veicolo venne intestato a , come da carta di circolazione ed Parte_1
estratto cronologico del Pubblico Registro Automobilistico (cfr. docc. 3 e 4 citazione e 3 memoria del 22.7.2022 ; Pt_1
(iii) l'attore concesse in locazione l'autocarro per cui è causa, in data 01.09.2016, alla società ietro versamento di un canone mensile di € 700,00, (cfr. doc. 5 Parte_2
; Pt_1
(iv) il predetto mezzo fu consegnato dalla società conduttrice a Controparte_1
per l'espletamento della propria attività lavorativa, essendo questi stato
[...]
assunto dalla con le mansioni di autista (cfr. doc. 7 ; Parte_2 Pt_1
(v) il convenuto presentò le proprie dimissioni dalla citata Società a decorrere dal
31.7.2018 (cfr. doc. 8 ; Pt_1
(vi) il contratto di locazione stipulato con fu risolto consensualmente a Parte_2
partire dal 31.7.2018 concordando la restituzione del mezzo alla data 6.8.2018 (doc. 9
. Pt_1
Al contrario, le allegazioni del convenuto relative ad un accordo inter partes circa il trasferimento del veicolo da parte dell'attore, previo scomputo del prezzo dai compensi di non ha trovato adeguato riscontro. Parte_2
Da un lato, infatti, le note di cui al doc. 4 , da cui avrebbe dovuto desumersi il CP_1
prelievo mensile delle rate di prezzo del veicolo, consistono in meri appunti scritti a mano, ma non sottoscritti e in ogni caso disconosciuti da parte attrice.
Dall'altro, le dichiarazioni del teste , sentito all'udienza del 28.9.2023, Testimone_1
fanno riferimento ad un colloquio tra il e , non , CP_1 Parte_3 Pt_1
relativo all'acquisto di un mezzo che sarebbe stato intestato a ed allo Parte_3
stesso pagato a rate;
prezzo e importo delle rate che però il teste non ha saputo indicare, come anche nulla ha affermato di sapere circa l'effettiva estinzione del debito da parte del (cfr. verb. ud. cit.). CP_1
pagina 4 di 7 In definitiva, quindi, la domanda di restituzione del mezzo avanzata dall'attore va accolta non ravvisandosi alcun titolo legittimante la detenzione del medesimo da parte del convenuto dopo le sue dimissione dalla società Parte_2
Relativamente alla domanda risarcitoria proposta dal va invece osservato che Pt_1
gravava su questo l'onere di provare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
Invero, a fronte della specifica contestazione ad opera del convenuto, il avrebbe Pt_1
potuto fornire la prova richiesta anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza con la precisazione che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
Ebbene, per quanto qui occupa, l'attore si è limitato ad allegare la perdita dell'uso del bene senza dedurre la concreta privazione della possibilità di una sua vendita o locazione a terzi.
Se per un verso la locazione alla società era stata risolta consensualmente al Pt_2
31.7.2018, dall'altro, deve prendersi atto della obiettiva tolleranza da parte del Pt_1
alla detenzione del bene ad opera del convenuto attestata dal fatto che non vi è prova che l'attore abbia chiesto in restituzione il bene prima del deposito del ricorso cautelare (doc. 10).
Non solo infatti non è stata versata in atti alcuna formale diffida od altra richiesta stragiudiziale successiva alla risoluzione del contratto di locazione (luglio 2018), ma le richieste di restituzione verbali a cui ha fatto riferimento il teste , sentito Parte_3
all'udienza dell'8.2.2024, non hanno trovato alcuna contestualizzazione temporale pagina 5 di 7 certa, mentre è documentato che era stato il a diffidare la controparte nel CP_1
giugno 2020 (doc. 10 alla intestazione del bene a suo nome. Pt_1
Considerato poi che l'attore non ha di fatto mai utilizzato in proprio il mezzo in questione per averlo locato subito dopo l'acquisto e che non è stato allegato il valore residuo del medesimo, immatricolato nel 2002 (cfr. doc. 3), alla data del luglio nel
2018, è evidente l'assenza di adeguati parametri a cui ancorare, anche in via equitativa, il calcolo del danno per la perdita subita.
La domanda risarcitoria va pertanto respinta.
In conclusione, parte convenuta va condannata alla consegna del veicolo a parte attrice dando atto che il provvedimento cautelare (nella specie sequestro) perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento é stato concesso, sia nell'ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolarità del diritto sul bene, la cui integrità il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo la sua pratica efficacia (Cassazione n. 14765/2008).
Le spese di lite della fase di merito vanno compensate nella misura del 50% per via della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
condanna alla consegna in favore di Controparte_3 Parte_1
dell'autocarro MERCEDES – BENZ 1843 TG. FC770CB – n. Pt_4
WDB9500361K741324; rigetta nel resto;
dichiara compensate nella misura del 50% le spese di lite della fase di merito;
condanna alla refusione in favore degli avvocati Giovanni Controparte_3
EN NA e AR Di AC, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite relative alla fase cautelare si liquidano in € 2.901,00 compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge ed al residuo 50% della fase di merito che si liquida in € 2.538,50 per compensi professionali, € 132,00 per contributo unificato, oltre pagina 6 di 7 spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 14.10.2025
IL GIUDICE
LA QU
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