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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1845/2022 R.G.,
TRA
Parte_1
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Monica Villanova (procuratore domiciliatario) e Antongiulio
Cardinale, come da mandato in atti;
RICORRENTI
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parato (procuratore domiciliatario), come da mandato in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 6.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 7.3.2022 e Parte_1 Parte_1
deducevano: di essere proprietari di un immobile sito in Surbo (LE) alla Via Puccini n. 29; che una parte di tale immobile, divisa dalla parte in cui vivevano i ricorrenti e originariamente concessa per un uso temporaneo, era ormai da tempo occupata sine titulo da;
che quest'ultima, Controparte_1
che risiedeva anagraficamente in altro sito, oltre a non aver mai versato alcuna somma per l'occupazione dell'immobile, non si era mai preoccupata di partecipare alle spese relative alle varie utenze, regolarmente pagate dai ricorrenti;
che nonostante i ripetuti inviti rivoltile da parte dei proprietari, attraverso diversi difensori, la non aveva rilasciato l'immobile; che avevano CP_1
instaurato la procedura di mediazione che si era conclusa con un verbale negativo per mancata adesione del resistente.
Pertanto, concludevano chiedendo di: “accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte della
Sig.ra e dei propri conviventi dell'immobile sito in Surbo (LE) alla Via Puccini e Controparte_1 di proprietà dei ricorrenti;
per l'effetto,
- condannare la Sig.ra e i propri conviventi al rilascio immediato del predetto immobile in CP_1
favore dei Sigg. e;
Pt_1 Pt_1
- condannare, altresì, la Sig.ra al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo in CP_1 misura pari al canone mensile di €250,00, relativamente agli ultimi 5 (cinque) anni di occupazione, per un totale pari a € 15.000,00 -o, comunque, nella maggiore o minore somma che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia in virtù dell'ammontare dell'indennità mensile che vorrà determinare- oltre a quella dovuta fino all'effettivo rilascio dell'immobile;
- condannare, infine, la resistente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre agli accessori di legge”. si costituiva con comparsa depositata il 10.10.2022, rappresentando di essere Controparte_1
la nuora dei ricorrenti e di abitare sin dal 1998 nel loro appartamento, a seguito della divisione dello stesso in due parti comunicanti, insieme al loro figlio e, dalla sua nascita avvenuta il Parte_2
21.12.2009, con , nato dalla sua unione con . Precisava che: tutti i lavori Per_1 Parte_2 riguardanti la ristrutturazione dell'appartamento sito in Surbo, alla via Puccini n. 29/31 e la conseguente realizzazione di due distinte unità abitative, per un totale di € 44.650,00, erano stati effettuati a cura e spese sue e del marito;
di aver prestato assistenza personale, igienica e sanitaria
(h24) in favore dei suoceri.
Eccepiva la nullità della richiesta per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda restitutoria e risarcitoria e l'inidoneità del rito ex art. 702 bis c.p.c. prescelto. Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa ad adiuvandum. Parte_2
Concludeva per il rigetto delle domande dei ricorrenti e, in subordine, chiedeva di essere manlevata da . In via riconvenzionale chiedeva il rimborso delle spese per le migliorie apportate Parte_2 all'immobile nella misura di € 50.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
con vittoria di spese.
Con ordinanza del 21.10.2022, il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario in locatizio, ex art. 426 c.p.c.
Nelle successive memorie integrative, i ricorrenti rappresentavano che, in realtà, Parte_2 viveva ormai da anni altrove con un'altra donna dalla quale aveva avuto un altro figlio.
Negavano che la avesse contribuito alle spese di ristrutturazione dell'immobile, CP_1
contestandone anche il quantum, affermando che le stesse erano state ripartite tra i familiari
[...]
, e . CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
Chiedevano, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale o, in via gradata, la compensazione dei crediti.
Con ordinanza del 27.2.2023 veniva rigettata l'istanza di chiamata in causa di , sul Parte_2
presupposto che alcuna delle parti avesse interesse a proporre domande nei suoi confronti.
Con ordinanza dell'11.2.2024, il Giudice formulava una proposta conciliativa che, tuttavia, veniva rifiutata dalla resistente.
La causa veniva istruita tramite prove orali e, a seguito della discussione, è stata decisa in data odierna, ex art. 429 c.p.c.
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La domanda proposta dai ricorrente è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente occorre rigettare la prima eccezione di rito, in quanto i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda sono stati compiutamente esposti dai ricorrenti.
Nel merito, la fattispecie in questione va inquadrata nell'ambito del contratto di comodato che non necessariamente deve rivestire la forma scritta. Le parti, infatti, hanno concordato sul fatto che l'immobile per cui è causa fu inizialmente concesso in parte alla e a , figlio CP_1 Parte_2 dei ricorrenti, quale luogo di abitazione familiare. Dall'istruttoria è emerso che da alcuni anni Pt_2 si è trasferito altrove con un'altra donna e un altro figlio avuto da quest'ultima, come
[...]
sostenuto dai ricorrenti e come testimoniato da e . Sicchè, a seguito del CP_4 CP_2
deteriorarsi dei rapporti familiari, i ricorrenti hanno manifestato alla resistente la propria volontà di ottenere la restituzione dell'immobile, senza ottenere alcun riscontro da parte della CP_1 Tale manifestazione di volontà non può desumersi dalla diffida datata 20.2.2018, depositata dai ricorrenti, in quanto in atti non vi è prova della sua ricezione da parte della resistente. Neppure vi è prova della ricezione della raccomandata con cui la era stata invitata a partecipare al tentativo CP_1 di mediazione. Dunque, in assenza di una data certa a partire dalla quale ancorare l'illegittima occupazione dell'immobile, si ritiene che la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione possa essere accolta a partire dalla domanda giudiziale. Tale indennità può essere determinata, in via equitativa, nella misura richiesta dai ricorrenti di € 250,00 mensili, tenuto conto anche che dall'istruttoria è emerso che i ricorrenti hanno, sin dall'inizio del rapporto, pagato tutte le utenze.
La domanda di manleva nei confronti di , anche qualora fosse stata autorizzata la sua Parte_2 chiamata in causa, non avrebbe potuto essere accolta, in quanto, come emerso dall'istruttoria, egli non abitava con la ricorrente da una data ben anteriore a quella della domanda giudiziale. D'altronde, non avendo interesse diretto e sostanziale nella causa, appare superflua anche la sua Parte_2
chiamata in causa ad adiuvandum.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa va rigettata, non essendovi prova delle spese di ristrutturazione sostenute dalla resistente.
Dato l'esito del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, accertata la cessazione del contratto di comodato tra le parti, condanna alla riconsegna a e Controparte_1 Parte_1 Parte_1 dell'immobile ubicato in Surbo (LE) alla Via G. Puccini n. 29, entro il 7.7.2025;
2) condanna a corrispondere a e , a titolo di Controparte_1 Parte_1 Parte_1
indennità di occupazione, la somma di € 250,00 mensili dalla domanda sino alla data di rilascio dell'immobile;
3) condanna al pagamento in favore di e delle Controparte_1 Parte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 130,30 per spese ed € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA, come per legge.
Lecce, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino