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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/07/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 9 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 267 R.G. dell'anno 2022, proposta da
nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso, per procura in calce Parte_1 al ricorso in appello, dall'Avv. Andrea Bava del foro di Genova e dall'Avv. Elena Pettinau, elettivamente domiciliato nello studio della seconda in Cagliari
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni per Parte_1
Voglia la Corte “riformata in parte qua la sentenza del Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice monocratico del lavoro previdenza e assistenza pubbliche, n. 53 in data 20/09/2022, previa disapplicazione in parte qua del decreto del
151 del 2017, condannare l' alla riliquidazione della speciale Controparte_1 Controparte_3 largizione ex art. 5, comma 1, l. 206/2004 nella percentuale di IC del 57% determinata in primo grado tramite CTU ex
DPR 181/ 2009 e dunque al corrispondente pagamento del dovuto, detratto quanto già percepito. Con riformulazione delle spese legali di primo grado, vinte spese, diritti ed onorari del grado di appello” e “respingere l'appello incidentale”.
Conclusioni per il : Controparte_1
Voglia la Corte “in via principale, in accoglimento del gravame incidentale, riformare la sentenza del Tribunale di
Lanusei nella parte in cui ha accertato un'invalidità complessiva a carico del in percentuale pari al 57%, accertando Pt_1 la correttezza della percentuale indicata dall'Amm.ne in sede amministrativa pari al 21%, con ogni conseguenza di legge in ordine alla concessione dei benefici previsti dalla normativa di settore, ovvero accertando la diversa percentuale, in misura, per quanto detto, inferiore al 25% e in ogni caso inferiore al 57%; - conseguentemente respingere l'avverso gravame, stante la correttezza della percentuale indicata dall'Amm.ne in sede amministrativa pari al 21% ovvero, in subordine, commisurare la riliquidazione della speciale elargizione ex art. 5, comma 1 L. n. 206/2004 all'accertanda diversa percentuale di invalidità complessiva, in misura, per quanto detto, inferiore al 25% e in ogni caso inferiore al
57%; in ogni caso, riformare la sentenza di primo grado in punto di spese legali, disponendone l'integrale compensazione ovvero, in subordine, la compensazione della misura del 50% e, in ogni caso, la riduzione della misura liquidata. - con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio”.
Svolgimento del processo ha agito in giudizio nei confronti del , per esporre: Parte_1 Controparte_1
- di aver prestato servizio militare di leva nel 1969 e che, mentre stava svolgendo un servizio di guardia armata, veniva attinto da due colpi di arma da fuoco, sparati accidentalmente dal fucile mitragliatore di un'altra guardia, fatto questo accertato con sentenza civile che aveva condannato il al risarcimento dei danni;
CP_1
- che a seguito delle gravi lesioni riportate, da cui erano derivati “esiti di duplice ferita da arma da fuoco trasfossa del bacino con lesione del retto e dello sciatico di destra con notevole claudicazione antalgica e deficit motorio”, che avevano comportato il suo congedo per inidoneità, come da verbale 647 del 22/12/1969, gli esiti invalidanti di tali lesioni permanenti erano stati ascritti, ai fini della pensione privilegiata, alla tabella A, 4^ categoria ex l.
915 del 1978 e successive modifiche, confermata poi a vita;
- che all'epoca dell'incidente era in vigore una normativa che contemplava la figura giuridica delle vittime del dovere, ma che la stessa sostanzialmente richiedeva requisiti ristretti per la concessione dei relativi benefici;
- che la normativa era mutata successivamente in suo favore per effetto della progressiva estensione dei medesimi benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità, con effetti di copertura di eventi successivi al 1960 (art. 1, commi 562-564, l. 266/2005 e art. 2 DPR 246/2006);
- che aveva quindi presentato domanda per ottenere i benefici quale vittima del dovere, senza esito, tanto che lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere, al pari del diritto all'inserimento negli elenchi di cui all'art. 3 del DPR 7.7.2006 ed ai benefici conseguenti, gli era stato riconosciuto con sentenza del Tribunale di
Lanusei, nel frattempo adito, n. 10/2016, in esito alla quale, passata in giudicato la decisione, veniva dichiarato vittima del dovere e dunque inserito nell'apposita graduatoria;
- che il lo aveva quindi avviato a visita medica, al fine di accertare la percentuale di Controparte_1 invalidità permanente riportata, che si era svolta nel mese di ottobre 2016, in data ben posteriore all'entrata in vigore del DPR 181/2009, subentrato alle regole provvisoriamente fissate dal DPR 243 del 2006, al cui esito gli era stata riconosciuta un'invalidità del 21% utilizzando espressamente non la formula prevista dall'art. 4 del
DPR 181/2009, ma i valori dell'ormai superato art. 5 del DPR 243/2006, senza erogazione degli assegni vitalizi di cui agli artt. 2 l. 407/1998 (“per opera dell'art. 4 DPR 243/2006, esteso alle vittime del dovere dal 1 gennaio 2006 per gli eventi anteriori”) e 5, comma 3, l. 206/20024, esteso alle vittime del dovere dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 2, comma 105, l. 244/2007.
Da ciò la necessità di adire ancora una volta il giudice del lavoro per ottenere il ricalcolo della percentuale di invalidità, ben superiore al 21% assegnatogli, rilevante ai fini della spettanza degli assegni vitalizi che competono con una invalidità almeno del 25% ed inoltre per ottenere la liquidazione della speciale elargizione ai sensi dell'art. 3 l. 466/1980, in considerazione dell'intervenuta inidoneità, che ne aveva comportato il congedo e dunque per l'intero o, subordinatamente, ma solo per il caso, non creduto, di reiezione della domanda, sulla base della percentuale determinata in prima battuta. A fondamento delle proprie ragioni ha allegato che la percentuale del 21% era chiaramente frutto di un Pt_1 errore di applicazione da parte del del punteggio determinato dalla commissione Controparte_1 medica ospedaliera, senza tenere conto della circostanza che i benefici, previsti in origine per le vittime del terrorismo, erano stati poi estesi alle vittime del dovere, ed erano benefici assistenziali previsti, la speciale elargizione, dalla legge 206/2004, art. 5, commi 1 e 5, estesa alle vittime del dovere con l'art. 34 della legge
222/2007, il cui importo era legato, ai sensi dell'art. 5 della legge 206/2004, alla percentuale di invalidità riportata;
lo speciale assegno vitalizio di 1.033,00 euro mensili, dalla legge 206/2004, art. 5, commi 3 e 4 come esteso alle vittime del dovere dal 1 gennaio 2008 dalla legge 244/2007, art. 2, comma 105; l'assegno vitalizio da liquidarsi in 500,00 euro dall'art. 2 l. 407/1998, come esteso dall'art. 4 del DPR 243/2006, dal 1 gennaio 2006, entrambi correlati ad una percentuale di invalidità del 25% almeno.
In ragione di tali previsioni normative era, perciò, evidente il suo diritto ad un punteggio di almeno il 61%, da quantificarsi ai sensi del dpr 181/2009 (art. 3), sufficiente per far scattare i vitalizi, che a rigore avrebbe implicato anche la valorizzazione di danno biologico e morale (art. 4), secondo un criterio ormai comunemente utilizzato dalla giurisprudenza anche di legittimità, con sentenze in alcuni casi addirittura passate in giudicato, con le quali si era posto l'accento sul fatto che i criteri di valutazione dovessero essere univoci o omogenei, nel senso dell'applicabilità per tutti della formula di cui all'art. 4, mentre ciò non era avvenuto nel suo caso perché
l'amministrazione aveva deciso di non applicare tali criteri di calcolo, richiamando un parere del Consiglio di
Stato (2881/2015), disatteso dalla Suprema Corte, secondo cui era applicabile la sola voce IP, mentre la formula di cui all'art. 4 del Dpr 181/2009 doveva essere applicata in via esclusiva alle vittime del terrorismo ferite e valutate prima della legge 206/2004, sorvolando sull'impiego della percentuale unica di invalidità, comprensiva del danno biologico e morale, descritta dal DPR 181/2009, ovvero da una disposizione tutt'altro che residuale.
E dal riconoscimento di un'invalidità permanente (cd. IP) quantomeno del 61%, discendeva anche il suo diritto agli assegni vitalizi spettanti in presenza di invalidità del 25% con decorrenza massima, secondo le previsioni normative sopra citate, e cioè uno da gennaio 2008 e l'altro da gennaio 2006, trattandosi di invalidità insorta prima della decorrenza di legge dei due benefici (così nel verbale 10.10.2016, all. 4).
Quanto alla speciale elargizione di cui all'art. 5 l. 206/2004, estesa alla categoria dall'art. 34, del Dl 159/2007, conv. in l. 222/2007, erogata sul punteggio del 21%, gravemente sottostimato rispetto a quello spettante di almeno il 61% (da maggiorarsi del danno biologico e morale come da formula del DPR 181/2009, art. 4, lett.
D), da desumersi dalla ascrizione tabellare alla 4^ categoria a vita, considerando che era stato dichiarato Pt_1 permanentemente inidoneo fin dal 1969 e congedato, la stessa competeva invece in misura intera, in applicazione dell'art. 1, comma 5, l. 302/1990, estesa alle vittime del dovere dell'art. 34 l. 222/2007, che è quella poi prevista dalla l. 206/2004, art. 5, commi 1 e 5, che altro non è che l'elevazione della speciale elargizione della legge 302 del 1990, che ha previsto che l'invalidità permanente comportante la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa (altrimenti esprimibile come 80%).
E ciò era spiegabile considerando la circostanza che la speciale elargizione era già disciplinata dall'art. 3 l.
466/1980, che prevedeva espressamente la sua erogazione non solo in caso di morte, ma anche in caso di invalidità di almeno quattro quinti nella misura di 100 milioni di lire, con la conseguenza che in pratica la procurata inidoneità o la spettanza di un'invalidità del 80%, come attribuita virtualmente dal comma 5 dell'art. 1 l. 302/1990, darebbe luogo al diritto alla speciale largizione per intero, con previsione applicabile anche al ricorrente ancorché di leva perché la norma faceva riferimento alla caratteristica oggettiva dell'invalidità ed era applicabile anche al personale di leva. aveva, perciò, diritto di percepire la speciale elargizione per intero o quantomeno, in via subordinata, Pt_1 sulla base della percentuale di IC correttamente determinata ai sensi del Dpr 181 del 2009.
*
Il ha resistito in giudizio, con articolate eccezioni, tra cui quelle preliminari di Controparte_1 inammissibilità del ricorso e di prescrizione, decennale o quinquennale, di ogni avversa pretesa inerente all'evento dannoso dedotto.
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la percentuale di invalidità indennizzabile per gli equiparati alle vittime del dovere era unicamente quella permanente calcolata facendo utilizzo delle tabelle di cui al DM
5.02.1992, come espressamente previsto dall'art. 5 del DPR 243/2006, valendo l'art. 3 del successivo DPR
181/2009 unicamente nel calcolo dell'invalidità complessiva di cui all'art. 4, ovvero con esclusivo riferimento alla rivalutazione delle percentuali già riconosciute e indennizzate ai sensi dell'art. 6 l. n. 206/2004, prima del
01.01.2006, né poteva essere preso in considerazione il danno morale trattandosi di prima valutazione della capacità lavorativa, rilevante solo in caso di rivalutazione di indennità già indennizzate prima di gennaio 2006.
In relazione all'invocata liquidazione della speciale elargizione nella misura massima, il resistente CP_1 ha poi rappresentato che l'art. 3 l. n. 466 del 1980 l'aveva rapportata a infermità che avessero determinato un'invalidità superiore al 80% o comportato la cessazione del rapporto di impiego, da escludersi nel caso di specie in cui, all'atto della riforma dal servizio militare, il ricorrente era nella posizione amministrativa di ferma di leva prolungata e non era titolare di un rapporto di impiego, ma legato dal solo rapporto di servizio.
Una esatta ricostruzione del quadro normativo, non consentiva di pervenire al risultato dell'applicazione di una percentuale di invalidità diversa da quella prevista dal DPR 243/2006, tanto più che l'attuale definizione di vittima del dovere ed equiparati traeva origine da norme precedenti, pur nella rivisitazione della normativa applicabile, e cioè dalle leggi 466/1980 e 302/1990 in cui la qualificazione della menomazione avviene in termini di invalidità permanente, con interpretazione che aveva trovato conforto nell'autorevole parere del
Consiglio di Stato n. 2881/2015, che aveva condiviso la circolare dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare.
Avuto riguardo alla corresponsione della speciale elargizione per intero la difesa resistente ha ritenuto necessario precisare che l'art. 3 l. 466/1980 aveva come presupposto una invalidità permanente non inferiore al 80% della capacità lavorativa e che avesse comportato comunque la cessazione del rapporto di impiego e che, perciò, non poteva trovare applicazione nel caso di militare di leva obbligatoria, non in servizio Pt_1 permanente e perciò legato all'amministrazione da un mero rapporto di servizio, destinato a cessare dopo il periodo di utilizzazione, essendo la norma evidentemente riferita ad un'invalidità comportante comunque la cessazione dal rapporto di impiego, quale presupposto necessario per l'attribuzione dei benefici massimi.
La norma era stata quindi correttamente applicata dall'amministrazione resistente.
* Con sentenza n. 53/2022 in data 20.09.2022, il Tribunale di Lanusei, istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, ha parzialmente accolto la domanda di nei Parte_1 seguenti termini:
“- accerta che l'invalidità complessiva derivata a per i fatti di cui è causa è pari al 57%; Parte_1
- rigetta la domanda del ricorrente di elargizione del beneficio di cui agli art. 1 comma 5 l. 302/90 e 3 l. 466/1980;
- accerta la spettanza del ricorrente a percepire l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 e per l'effetto condanna il
[...]
a elargire detto beneficio in suo favore, come elevato all'art. 2 comma 238 l. 350/03, oltre perequazione ex CP_1 lege, con decorrenza 01.01.2006, oltre interessi di legge sino al saldo, detratto quanto già pagato;
- accerta la spettanza del ricorrente a percepire l'assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04 e per l'effetto condanna il
a elargire in favore del ricorrente l'assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04 Dalla data di Controparte_1 entrata in vigore della legge, oltre interessi di legge sino al saldo, detratto quanto già pagato;
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di causa che liquida in € 6.800,00 oltre spese generali al
15% e accessori di legge;
- pone a carico del definitivamente le spese di c.t.u.”. Controparte_1
Il primo giudice, che ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda formulata dal resistente, ha premesso che lo status di equiparato a vittima del dovere di ai sensi dell'art. 1 CP_1 Pt_1 comma 564 della l 266/2005, era stato definitivamente accertato dal Tribunale di Lanusei con sentenza n. 10 del 9 maggio 2016, passata in giudicato sul punto, che non si era invece pronunciato in merito alle provvidenze derivanti da tale condizione, e da ciò la conseguente ammissibilità della domanda di riconoscimento dei benefici economici perché “non coperta da alcun di giudicato”.
Il primo giudice ha poi rigettato l'eccezione di prescrizione, rilevando che, posto che potevano prescriversi solo le singole prestazioni, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva e dal regolamento esecutivo entrato in vigore il 23 agosto 2006, aveva puntualmente interrotto tale termine, Pt_1 domandando il riconoscimento del proprio status e dei relativi benefici già dal 2013.
Avuto riguardo alla percentuale di invalidità, il primo giudice ha precisato che, posto che nel giudizio si era svolta una consulenza medico legale per accertarla, la stessa era stata quantificata dal consulente sulla base dei criteri medico legali previsti dal DPR 181 del 2009, secondo la formula IC=DB+DM+ (IP-DB), utilizzando ai fini della quantificazione del danno biologico i codici Inail 170 e 171, scrivendo: “riteniamo quindi di dover ricorrere ad entrambi i codici INAIL 170 e 171 per attribuire la percentuale corretta alla menomazione del nervo sciatico da noi diagnosticata e condivisa dalla Commissione medica del . I due codici INAIL riportano la Controparte_1 percentuale di danno biologico fino a 18% e fino a 22% per le singole menomazioni, ma riteniamo facilmente intuibile la loro concorrenza se si tiene conto che prima della suddivisione nelle due branche a cui i codici si riferiscono, esse sono parte integrante dell'unico nervo sciatico, componente anatomica interessata dalla lesione provocata dai proiettili che hanno colpito il MULAS a livello della coscia dx e del gluteo dx, sede dove decorre il nervo sciatico prima della sua suddivisione nelle due branche di cui abbiamo già parlato. In conclusione, possiamo affermare che le due percentuali di danno biologico portano alla somma fino a 40 % secondo le tabelle INAIL, ma trattandosi nel caso specifico di paralisi non totale, se pur grave in considerazione della marcata ipotrofia muscolare dell'intero arto, riteniamo equo attribuire la percentuale del 35% di danno biologico complessivo”. Con riferimento invece all'invalidità permanente, ha precisato il primo giudice, il consulente aveva scritto “ora dovendo attribuire alla patologia neurologica del MULAS la percentuale di invalidità permanete (IP), allo scopo di poter applicare la formula prevista dal DPR 181/09, ci avvaliamo delle tabelle dell'invalidità civile contenute nel D.M.
05.02.1992, G.U. n. 47 del 26.02.1992. Esaminando la sezione riguardante le patologie del Sistema Nervoso Periferico, si trova con il codice 7321 la lesione del nervo sciatico (tronco comune) valutata con incidenza invalidante da 21 a 30 %,
e con codice 7322 la lesione del nervo sciatico popliteo esterno con incidenza invalidante fissa del 25%. Anche in questo caso corre l'obbligo di considerare la concorrenza delle due entità morbose e la entità del danno anatomo-funzionale correlato, e in considerazione delle osservazioni già fatte per il calcolo del danno biologico, riteniamo equo attribuire la percentuale complessiva del 45%”.
Il danno morale era stato, invece, quantificato dal Tribunale nella misura del 12%, tenendo conto, pur in assenza di certificazioni attestanti conseguenze anche sotto il profilo psichico, che escludevano il riconoscimento della percentuale massima prevista per legge, ovvero quella del 20% richiesta dallo stesso ricorrente, di un valore medio rispetto al massimo consentito che, inserito nella formula sopra riportata, portava a quantificare una complessiva invalidità nella misura del 57%.
Quanto alla speciale elargizione il primo giudice, dopo aver richiamato il testo dell'art. 3 l. 466/1980 e posto che sulla base delle risultanze della consulenza disposta, aveva riportato una IP inferiore alla Pt_1 percentuale indicata dalla norma (80%), ha rigettato la domanda, escludendo anche che per il militare di leva potesse configurarsi un rapporto di impiego, essendosi in presenza di un rapporto di servizio, perché caratterizzato da temporaneità e da non volontarietà, non rientrando perciò il militare di leva nell'ambito testuale di applicazione della norma.
Il legislatore aveva poi valutato con una disgiuntiva l'incidenza che la gravità delle lesioni in sé poteva avere sul rapporto di impiego a lungo termine, a fondamento della diversa ratio del secondo parametro, quello della cessazione dell'impiego per inidoneità, nel senso che il beneficio spettava indipendentemente dalla percentuale di invalidità se le lesioni avevano comunque inciso sulla idoneità del pubblico dipendente alla specifica prestazione professionale, non permettendone la prosecuzione oltre.
Per tale ragione la previsione era inserita nella disposizione dell'art. 3, riferito alle categorie di dipendenti pubblici tutelate, concentrando l'attenzione sul rapporto di lavoro in sé, con la conseguenza che l'invalidità diveniva irrilevante quando andava ad incidere su un rapporto non qualificabile di pubblico impiego.
Sulla scorta di tali premesse il primo giudice ha concluso riconoscendo a esclusivamente il Parte_1 diritto di percepire i due assegni vitalizi di cui alle leggi n. 407/1998 (decorrenza dal 1.01.2006) e n. 206/2004
(con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge essendo l'evento anteriore), oltre accessori, aggiungendo che in considerazione del rigetto parziale della domanda le spese di causa, liquidate in favore del ricorrente, dovevano essere compensate nella misura di un terzo, liquidato come da dispositivo facendo riferimento alla tabella per la materia previdenziale prevista dal D.M. 55/2014, di valore indeterminato, con complessità media e valori medi del tariffario per tutte le fasi.
Contro la sentenza ha proposto appello cui ha resistito il . Parte_1 Controparte_1
Il ha, a sua volta, proposto appello incidentale cui ha resistito Controparte_1 Parte_1
Motivi della decisione APPELLO PRINCIPALE ha contestato la sentenza ritenendola errata nella parte in cui: Parte_1
- era stata “ignorata “e/o implicitamente disattesa la domanda (subordinata) di ricalcolo della speciale elargizione sulla base della percentuale effettivamente spettante”;
- “(in realtà chiaramente per mero refuso) il dispositivo ha concesso gli assegni vitalizi aggiungendo “detratto quanto già pagato”;
- aveva statuito sulle spese, compensandole per un terzo tra le parti, mentre avrebbero dovuto essere liquidate per intero, attesa la totale fondatezza della domanda.
Il primo giudice, infatti, in violazione dell'art. 112 c.p.c., dopo avere rigettato la domanda principale, non si era pronunciato sulla richiesta di ricalcolo giudiziale della percentuale indennizzabile formulata in via subordinata, con cui aveva chiesto la condanna “alla riliquidazione della speciale elargizione ..in via Pt_1 subordinatissima nella percentuale di IC determinanda tramite CTU ex dpr 181/09, e dunque al corrispondente pagamento del dovuto, detratto quanto già percepito”. E del resto, ha proseguito l'appellante, non di concessione della prestazione, ma appunto di riliquidazione si parlava, visto che aveva visto quantificare la Pt_1 prestazione sul 21%, “percentuale cui come da decreto 20.06.2017 allegato sub 5 era stata associato l'importo di euro
2.000,00 rivalutato ex art. 8 comma 2 l. 302/90, importo pari a euro 47.460,003”.
Fermo il fatto che potesse anche essere considerata non peregrina la interpretazione che destina la speciale elargizione per intero, ex art. 3 l. 466/80, solo a chi, venendo congedato per inidoneità, un “impiego” lo possieda , quale non è quello del militare di leva, ha aggiunto l'appellante, “solo per una evidente dimenticanza il Tribunale ha omesso di passare a trattare la domanda subordinata di ricalcolo della speciale elargizione sulla percentuale ricalcolata, che a sua volta corrispondeva alla commisurazione, in luogo che sul 21%, sul 57% (utilizzando il valore– punto calcolato al 20.06.2017, l'importo sarebbe stato al 2017 di euro 57 * 2260 = 128.820, residuando, detratto l'importo calcolato sui 21 punti di euro 47.460,00, euro 81.360,00).
Né il aveva contestato in sé la spettanza della speciale elargizione su una percentuale superiore, CP_1 opponendosi solo alla possibilità di quel ricalcolo che, invece, era ben concedibile, e lo era secondo i criteri invocati da come frattanto avevano chiarito anche le Sezioni Unite, trattando cause identiche, ed in tal Pt_1 senso il caso trattato da Sez. Un. n. 6215/22.
La sentenza impugnata in effetti si era occupata della speciale elargizione solo esaminando la domanda principale ad essa riferita, ma non anche quella subordinata, che era la diretta conseguenza della domanda di ricalcolo di quella percentuale che era stata assegnata d'ufficio nel 21%, e che dunque, una volta accertato che la percentuale non era 21%, bensì, appunto, 57%, non poteva che essere conseguentemente accolta, con condanna a riguardo, detratto (come espressamente e diligentemente chiesto nel ricorso) quanto già percepito al medesmo titolo.
La sentenza era anche errata nel riferimento al “detratto quanto già percepito” nella statuizione di condanna riferita agli assegni vitalizi, dai quali non poteva essere detratto alcunchè, visto che mai erano stati concessi.
Da ciò la necessaria riforma della stessa “nella parte in cui, pur essendo stata ricalcolata sul 57% la invalidità complessiva indennizzabile del ricorrente, non è stata accolta la domanda subordinata di ricalcolo della già concessa speciale elargizione su tale base percentuale, detratto quanto già pagato al medesimo titolo”, con riconoscimento quindi del pieno diritto del ricorrente “a percepire la prestazione, giuridicamente già concessagli in quanto legata allo status
(a parte la problematica della quantificazione in caso di perdita dell'”impiego”), e solo da adeguare nella sua quantificazione”, eliminando anche la indicazione “detratto quanto già percepito inserita in fregio alla concessione degli assegni”, onde evitare equivoci, riformando la statuizione anche in merito alla compensazione per un terzo delle spese legali, “legata alla reiezione integrale della domanda inerente la speciale elargizione”.
APPELLO INCIDENTALE
Il , dopo avere ribadito l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande proposte da Controparte_1
ha poi formulato appello incidentale sotto un duplice profilo: con un primo motivo ha dedotto Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva accertato un'invalidità complessiva, derivata a carico di per i fatti di causa, nella misura del 57%, attribuendo a taluni termini della formula Pt_1
IC=DB+DM+(IP-DB) valori eccessivi e sproporzionati, privi di riscontro nelle allegazioni di controparte e nelle risultanze istruttorie processuali, facendo proprie le errate conclusioni del suo consulente, in primo luogo con riferimento alla quantificazione, nella percentuale del 35%, del danno biologico complessivo rilevato.
Il consulente, che pure aveva condiviso la diagnosi riportata nel verbale della visita della competente commissione medica (verbale n. 647 del 22/12/1969) e che pure aveva evidenziato che la lesione traumatica che aveva colpito era a carico dello sciatico prima della sua suddivisione in nervo sciatico popliteo Pt_1 esterno e nervo sciatico popliteo interno (il nervo sciatico, aveva rilevato il consulente, a livello della fossa poplitea da origine al nervo sciatico popliteo esterno e prosegue il decorso fino al piede come nervo sciatico popliteo interno), aveva poi precisato di essersi avvalso, per valutare il danno biologico, della tabella delle menomazioni Inail di cui al DM 07/09/2005, art. 138, comma 1 ed in particolare dei codici 170 (“paralisi totale del nervo sciatico popliteo interno”, con danno biologico fino al 18%) e 171 (“paralisi totale del nervo sciatico popliteo esterno”, con danno biologico fino al 22%),
Ed aveva quindi chiarito di avere applicato entrambi i codici - 170 e 171 – ritenendo che fossero interessati nel caso di i due nervi, popliteo interno ed esterno, con necessità quindi di valutare il danno biologico Pt_1 derivante dalla menomazione di entrambi in termini di concorrenza, dato che prima della suddivisione nelle due branche le due menomazioni erano comunque parte integrante dell'unico nervo sciatico, componente anatomica interessata dalla lesione provocata dall'ingresso dei proiettili che avevano colpito il a livello Pt_1 della coscia destra e del gluteo destro, sede dove decorre lo sciatico prima di suddividersi.
Al 35% di danno biologico il consulente era quindi giunto sommando il danno massimo previsto per i codici
170 e 171, da cui aveva detratto cinque punti percentuali con la motivazione che la paralisi non era totale, indebitamente duplicando, secondo il , il punteggio assegnabile alla lesione in base alle tabelle Inail, CP_1 senza considerare che i due codici 170 e 171 contemplano due eventi diversi, mentre nel caso di lo stesso Pt_1 consulente aveva ritenuto sussistente una sola lesione, che lo aveva colpito a carico dello sciatico, verosimilmente prima della suddivisione nelle due branche, che avrebbe al più giustificato l'individuazione di un valore medio tra le due percentuali (pari al 20%), da cui comunque sottrare cinque punti percentuali per la paralisi non totale, con risultato finale del 15%.
Era, quindi, pure generosa a questo punto, ha rilevato il , la percentuale del 20% individuata dalla CP_1
Commissione Medica in base alla diagnosi condivisa dal consulente. Ad analoghe conclusioni poteva pervenirsi con riferimento all'invalidità permanente quantificata nel 45% secondo le tabelle di cui al D.M. 5.02.1992, utilizzando i codici 7321 e 7322, sempre in ragione della concorrenza delle due entità morbose sopra precisate e della entità del danno anatomo-funzionale, anch'essa frutto di una indebita duplicazione, a fronte dell'unica lesione del nervo sciatico rilevata, nella parte in cui esso consta di un tronco unico avendo i proiettili attinto in un punto superiore all'incavo del ginocchio, da cui il nervo Pt_1 poi si biforca in popliteo interno ed esterno, dovendosi al più fare riferimento un valore medio tra le due percentuali, da cui sottrare cinque punti per la paralisi non totale.
Era infine errata, ha rilevato il , la quantificazione al 12% del danno morale, non allegato e comunque CP_1 rimasto privo di riscontro in causa, difettando nel ricorso l'indicazione di qualsivoglia concreto elemento utile all'inerente valutazione, come rilevato anche dal consulente che, pur avendo ritenuto molto probabile una componente disfunzionale psichica conseguente alla gravità dell'evento capitato a nel lontano 1969, Pt_1 ovvero circa cinquant'anni prima, per la giovane età, per il modo violento e per la gravità della menomazione subita, non lo aveva quantificato in assenza di documentazione clinica relativa e non rilevando attualmente disturbi psico-emotivi degni di valutazione specialistica, ricadenti negativamente sul vissuto di cui Pt_1 invece il primo giudice, senza alcun serio supporto, aveva attribuito una percentuale del 12%, con pronuncia che doveva essere riformata attribuendo al danno morale il valore zero, con conseguente danno complessivo, in ragione della formula applicata, in percentuale minore al 25%, da accertarsi eventualmente previo rinnovo delle operazioni peritali, con ogni conseguenza di legge in ordine ai benefici previsti, fermo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, perché sul punto non impugnata da avuto riguardo al rigetto Pt_1 della domanda di elargizione del beneficio nella misura intera, ai sensi degli artt. 1 l. 302/1990 e 3 l. 466/1980.
Il ha poi formulato un secondo motivo di appello incidentale, che attiene alla statuizione sulle spese CP_1 di lite, rilevando in primo luogo che benchè il Tribunale, nella motivazione, avesse dato atto della compensazione delle stesse per un terzo tra le parti, nel dispositivo le aveva poi liquidate per intero e le aveva quantificate in misura eccessiva e sproporzionata rispetto a quanto ordinariamente liquidato in casi simili.
Il Tribunale non aveva poi considerato, in disparte il parziale rigetto della domanda, che in ordine alle modalità del computo della percentuale di invalidità complessiva al momento del deposito del ricorso di primo grado, nel 2017, sussisteva contrasto in giurisprudenza, risolto solo in corso di causa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nel 2022, con sentenza n. 6215, che già solo avrebbe dovuto alla condurre alla compensazione integrale delle spese di lite, ancora più giustificata dalla erroneità della misura dell'accertata invalidità complessiva, fatta oggetto di gravame incidentale o che, in subordine, avrebbe dovuto condurre alla compensazione delle spese di lite per non meno di un mezzo,.
*
Il primo motivo di appello principale formulato da è fondato, mentre è infondato il primo Parte_1 motivo di appello incidentale formulato dal . Controparte_1
Va peraltro premesso che la sentenza non è stata impugnata da con riferimento al rigetto della Pt_1 domanda, dal medesimo formulata in via principale nel giudizio di primo grado, avente ad oggetto la riliquidazione per intero della speciale elargizione già erogatagli in ragione di un'invalidità complessiva del
21%, che gli sarebbe spettata in quanto soggetto equiparato alle vittime del dovere (art. 1, commi 562-565, l. 266/2005), in virtù del combinato disposto degli artt. 1, comma 5, legge 302/1990 (richiamata anche dalla l.
206 del 2004, art. 5, alle quale rinvia, a sua volta, il DPR n. 243/2006) e 3 legge 466/1980, fondata sulla considerazione della sua intervenuta inidoneità, che ne aveva comportato il congedo definitivo.
Il motivo di censura in proposito formulato attiene, infatti, esclusivamente all'omesso esame da parte del primo giudice della domanda formulata in via subordinata, che aveva ad oggetto la riliquidazione della speciale elargizione sulla base della percentuale di invalidità complessiva determinata in corso di causa, facendo applicazione dei criteri di calcolo previsti dal DPR 181 del 2009, tramite consulenza tecnica d'ufficio e al corrispondente pagamento del dovuto, detratto quanto già percepito per il medesimo titolo e tanto si evince dal tenore dei motivi di appello e dalle conclusioni rassegante con il ricorso in appello con le quali è stata domandata la riforma della sentenza condannando l'amministrazione alla “riliquidazione della speciale elargizione ..nella percentuale di IC del 57%, determinata in primo grado tramite CTU ex DPR 181/09 e dunque al corrispondente pagamento del dovuto, detratto quanto già percepito”.
La sentenza è quindi ormai incontrovertibile sul punto e resta perciò da esaminare solo la domanda di riliquidazione della speciale elargizione in contestazione nella percentuale di invalidità complessiva del 57%, come determinata in primo grado tramite consulenza tecnica d'ufficio, con i criteri di cui al DPR 181/2009, proposta da in via subordinata, in conformità alla domanda proposta con il ricorso in appello, in merito Pt_1 alla quale effettivamente il primo giudice, una volta accertata la superiore percentuale di invalidità complessiva del 57% - peraltro ritenuta inferiore al 25% dal , che ne ha contestato la Controparte_1 quantificazione con l'appello incidentale con tutte le conseguenze in merito agli assegni vitalizi riconosciuti in sentenza - non si è pronunziato.
Il non ha, invece, censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato le eccezioni di Controparte_1 inammissibilità della domanda e di prescrizione formulate nel giudizio di primo grado, che è quindi divenuta incontrovertibile sul punto.
L'amministrazione non ha poi più contestato che alla quantificazione dell'invalidità complessiva debba giungersi in ragione dei criteri di cui al DPR 181/2009, prendendo atto di quanto in merito statuito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2022, con la sentenza n. 6215 ed ha, quindi, concentrato le proprie censure sulle risultanze dell'elaborato peritale, a suo dire frutto di una errata applicazione dei criteri previsti dal DPR 181/2009.
Dopo tali doverose premesse, passando ad esaminare il primo motivo appello, va precisato che il
[...]
ha preso atto di quanto statuito dal Tribunale di Lanusei con sentenza n. 10 del 7 maggio 2016, CP_1 riconoscendo a lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ai sensi dell'art. 1, Parte_1 comma 564 e ss., della l. 266/2005, iscrivendolo perciò nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3 DPR 7.7.2006 (doc.
3 e 3 bis) e il diritto di percepire l'indennità di cui agli artt. 5 della legge 206 del 2004 e 1, comma 1, della legge
302 del 1990, commisurando tale provvidenza, denominata speciale elargizione, ad un'invalidità permanente del 21% (doc. 5), così stimata in base alle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992 cui rimandava l'art. 5 del DPR
n. 243/2006 (doc. 4) e non, come avrebbe dovuto, facendo applicazione della disciplina generale contenuta nel
DPR 30 ottobre 2009, n. 181 agli artt. 3 e 4, in materia di accertamento delle invalidità in capo ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, da parte delle commissioni mediche previste dall'art. 6 del DPR n. 243 del
2006.
Come ormai noto le sezioni unite della Suprema Corte, con la citata sentenza n. 6124 del 2022, hanno, infatti, in proposito, affermato che “in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della l. n. 206 del
2004, svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del DPR n. 181 del 2009” (si veda in senso conforme anche la sentenza n. 6215/2022 e
6217/2022), dettando un principio di diritto ormai seguito in modo unanime anche dalla giurisprudenza di merito.
Che la speciale elargizione in questione spetti a e che, in linea con la più recente Parte_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 6214/2022), spetti in rapporto ad una percentuale di invalidità complessiva da quantificarsi sulla base di criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4 del DPR 181 del 2009, con la formula IC=DB+DM+(IP-DB) costituisce, quindi, circostanza ormai non più controversa tra le parti, restando invece controversa la misura della stessa, che al momento è riconosciuta dal resistente CP_1 riferendosi ad una invalidità complessiva comunque quantificata, una volta preso atto della pronuncia delle sezioni unite citata, anche ai sensi del DPR 181/2009, certamente inferiore al 25%.
Il primo giudice, che a tali corretti criteri legali ha fatto riferimento, al fine di accertare la percentuale di invalidità complessiva in capo al ricorrente, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale consulente tecnico il Prof. , stimato consulente, noto anche alla Corte per il suo rigore scientifico Persona_1
e per la sua competenza, al quale ha domandato di accertare “quale sia la percentuale di invalidità complessiva del ricorrente in forza dell'applicazione dei criteri di cui al DPR 181/09, esprimendola con la formula IC=DB+DM+(IP-
DB)..” (così nel verbale dell'udienza del 10 dicembre 2019).
Il consulente, dopo avere rilevato che è affetto da “esiti stabilizzati di duplice ferita da arma da Parte_1 fuoco trasfossa del bacino con lesione del retto e dello sciatico di destra con notevole claudicazio antalgica e deficit motorio”, ha poi quantificato il danno biologico conseguente alle menomazioni correlate alla patologia diagnosticata (DB nella formula utilizzata), nella misura del 35% utilizzando le tabelle Inail contenute nel DM del 07/09/2005 (art. 138 comma 1) e l'invalidità permanente (IP nella formula utilizzata) nella misura del 45% applicando per la sua valutazione le tabelle dell'invalidità civile di cui al DM 05/02/1992 (G.U. n. 47 del 26
Febbraio 1992), perciò giugnendo a quantificare un'invalidità complessiva (IC nella formula citata), conseguente alle complessive menomazioni correlate alla patologia diagnosticata, del 45% così ottenuta ai sensi del DPR 181/2009: IC= DB 35%+(IP 45%-DB35%)= 35%+10%=45%, senza esprimersi invece in merito al danno morale.
E a tali conclusioni il consulente è giunto valutando l'infortunio subito da e considerando l'esito della Pt_1 visita medica del mese di ottobre 2016, che aveva dato luogo al verbale datato 10/10/2016, con cui il CP_1 aveva calcolato il punteggio applicando la formula IC=DB 20%+DM non valutato+ (IP 21%-DB 20%), con valore di invalidità complessiva del 21%, nonché rilevando, all'esito della visita medica e dell'esame obiettivo operati, “dolorabilità marcata alla palpazione delle masse muscolari della coscia e del polpaccio destro”, che aveva trovato “marcatamente ipotrofiche (1/2 rispetto al contro laterale”), con “grave deficit funzionale;
marcato slivellamento in 1 a destra e positività alla manovra di Barre a destra;
marcata ipostenia della flesso-estensione del piede Per_2 destro;
passaggi posturali e stazione eretta autonomi;
deambulazione claudicante a destra per ipostenia dell'arto inferiore destro”, confermando quindi la diagnosi riportata nel verbale della visita della commissione medica competente, n. 647 del 22/12/1969, evidenziando che fortunatamente non erano residuati deficit anatomo- disfunzionali conseguenti alla lesione del retto, riscontrando tale circostanza dall'assenza di disturbi dell'alvo tipo stipsi ostinata da stenosi cicatriziali e/o incontinenza, con il significato che il molto probabile intervento chirurgico di riparazione della lesione del retto aveva avuto risultato positivo.
Avuto, invece, riguardo alla lesione del nervo sciatico di dx ha rilevato che, avuto riguardo al periodo a ridosso dell'evento traumatico, “causa di notevole claudicazio antalgica e deficit motorio”, di tale deficit non era possibile identificare l'entità per la mancanza di dati clinici relativi a questo aspetto con riferimento al quadro presente all'esordio dell'evento infortunistico e durante il decorso fino all'epoca attuale, ma aggiungendo che basandosi sull'anamnesi effettuata e sui dati obiettivi rilevati a carico del sistema nervoso periferico e osteo- muscolo- scheletrico, si era in grado di affermare che il deficit motorio ed i disturbi sensitivi dell'arto inferiore destro fossero di notevole entità.
E perciò, nell'andare a valutare il danno biologico derivante dalle menomazioni correlate all'evento infortunistico utilizzando le tabelle delle menomazioni Inail, il consulente ha rilevato che si poteva fare riferimento ai codici 170 (paralisi totale del nervo sciatico popliteo interno con danno biologico fino al 18%) e
171 (paralisi totale del nervo sciatico popliteo esterno con danno biologico fino al 22%), da applicarsi congiuntamente, considerando che la lesione riportata da era a carico del nervo sciatico, e questo trae Pt_1 origine dalle ultime radici nervose midollari lombari e dalle prime sacrali e fuoriesce dal bacino attraverso il grande foro ischiatico, decorrendo nella regione glutea e nella faccia posteriore della coscia, e a livello della fossa poplitea dà origine al nervo sciatico popliteo esterno e prosegue il decorso fino al piede come nervo sciatico popliteo interno.
Di conseguenza, posto che la lesione traumatica che aveva colpito si poneva a carico dello sciatico, Pt_1 verosimilmente prima della sua suddivisione nelle due branche denominate nervo sciatico popliteo esterno e nervo sciatico popliteo interno, aveva interessato entrambi questi nervi, ha proseguito il consulente, si poneva quindi la necessità di valutare il danno permanente derivante dalla menomazione di entrambi ed era perciò giustificato, sotto il profilo medico legale, valutare il danno biologico considerando la lesione di entrambi, applicando i due codici 170 e 171, in modo da attribuire una percentuale corretta alla menomazione del nervo sciatico diagnosticata (condivisa dalla commissione medica del ), sommando cioè le Controparte_1 percentuali del 18% e del 22% previste per le singole menomazioni dai predetti codici, tenendo conto della loro concorrenza, in quanto prima della suddivisione nelle due branche a cui si riferiscono i codici esse sono parte integrante comunque dell'unico nervo sciatico, componente anatomica interessata dalla lesione provocata dai proiettili che avevano colpito l'interessato a livello della coscia destra e del gluteo destro, sede dove decorre il nervo sciatico prima della due suddivisione nelle due branche, e decurtando dal 40% così ottenuto la percentuale del 5%, per ottenere una percentuale del 35% di danno biologico, in considerazione del fatto che non vi era stata una paralisi totale, ma vi era comunque una grave paralisi, in considerazione della marcata ipotrofia muscolare dell'intero arto.
L'amministrazione appellante incidentale ha contestato tale valore, ritenendolo eccessivo e frutto di una errata duplicazione del punteggio portato nei due codici 170 e 171, peraltro considerato dal consulente nel suo valore massimo assegnabile in base alle tabelle Inail, non giustificato a voler considerare che la lesione riportata da era unica e aveva colpito il nervo sciatico verosimilmente prima della sua suddivisione in popliteo Pt_1 esterno e popliteo interno, dovendosi perciò considerare un'unica voce.
Il collegio ritiene al contrario motivato e corretto il giudizio medico legale espresso dal consulente del primo giudice con riferimento al danno biologico riconosciuto, che lo ha giustamente condiviso nella sentenza impugnata, dal momento che il consulente ha espresso un giudizio che non risulta fondato su un'arbitraria duplicazione delle voci di danno, ma sulla considerazione che la lesione, che aveva attinto l'unico nervo sciatico, che era la componente anatomica interessata dalla lesione provocata dai proiettili che avevano colpito sulla coscia destra e nel gluteo destro, ovvero nella sede dove il nervo sciatico decorre prima di Pt_1 suddividersi nelle due branche popliteo esterno ed interno, aveva comportato menomazioni, riscontrate anche all'esame obiettivo, che si erano riverberate nei successivi due tratti dal momento che avevano cagionato esiti stabilizzati quali “notevole claudicazio antalgica e deficit motorio” che, pur non sfociati nella paralisi totale, avevano comunque portato ad una paralisi grave in considerazione di una marcata ipotrofia muscolare riscontrata nell'intero arto e cioè menomazioni prossime a quelle che sarebbero scaturite dalla lesione delle due branche valutate, di fatto creando quindi gravi conseguenze sui due successivi tratti ovvero due lesioni funzionali in ragione delle quali, giustamente a parere del collegio, l'ausiliario aveva motivatamente tenuto conto, operando una valutazione complessiva ed una stima del danno nel suo complesso con riferimento al pregiudizio effettivamente subito dall'apparato e dalla funzione interessata dalle due menomazioni, considerando l'evidente incidenza del danno sulle due branche, nervo sciatico popliteo esterno ed interno, supportata dalla notevole entità del deficit motorio e della “claudicazio antalgica” riscontrate, sfociate in una paralisi grave dell'intero arto, seppure non totale.
La valutazione di un danno biologico complessivo del 35% - alla quale peraltro, forse significativamente, nessun rilievo critico aveva opposto la difesa dell'amministrazione resistente nel corso delle operazioni peritali
- può dirsi, quindi, frutto di una ponderata applicazione dei due codici utilizzati dall'ausiliario in ragione della gravità della paralisi e del complessivo quadro invalidante riscontrati, che non risulterebbero ben compensati al contrario dal criterio proposto dall'amministrazione resistente, che vorrebbe limitare il danno all'applicazione di un valore medio tra la percentuale del 18% e quella del 22% prevista dal due codici sopra indicati, pari al 20% da cui sottrarre un'ulteriore 5% in considerazione della non totalità della paralisi, circoscrivendo il danno nella misura del 15%, indicando come generosa addirittura la percentuale del 20% individuata, in base alla diagnosi condivisa dal consulente, dalla commissione medica.
L'amministrazione resistente, infatti, non si confronta affatto – né lo ha fatto nel corso delle operazioni peritali
- con il rilievo attribuito dal consulente alla marcata ipotrofia delle masse muscolari sia della coscia che del polpaccio destro riscontrata, dopo tanti anni dall'incidente, all'esame obiettivo praticato, per la metà rispetto al contro laterale, oltre che al grave deficit funzionale, al marcato slivellamento in 1 a destra, alla Per_2 positività della manovra di Barre a destra e alla marcata ipostenia della flesso-estensione anche del piede rilevati, sulle quali nulla ha detto, che hanno comportato deambulazione claudicante a destra per ipostenia dell'arto inferiore destro, da cui è scaturita una “notevole claudicatio antalgica” ancora al momento delle operazioni peritali e un grave deficit motorio, qualificato di notevole entità, che pure erano segni evidenti del fatto che la lesione non aveva riguardato soltanto il nervo sciatico prima della sua di suddivisione come nervo sciatico popliteo esterno a partire dalla fossa poplitea per poi proseguire fino al piede come nervo sciatico popliteo interno, ma aveva attinto anche il nervo sciatico popliteo esterno al pari di quello interno, determinando due menomazioni funzionali che avevano cagionato una paralisi dell'arto di rilevante gravità seppure non sfociate in una paralisi totale.
E ciò, peraltro, in conformità al dettagliato dato anamnestico riportato dalla commissione medica ospedaliera, cd. CMO, nel verbale del 10 ottobre 2016 (doc. 4 a pag. 3) da cui l'amministrazione ha tratto il solo giudizio diagnostico e medico-legale, sotto il quale si legge, significativamente a parere del collegio, “visita neurologica del 12.9.2016: deambulazione steppante a destra. Deficit del tronco del nervo sciatico dx che interessa in particolare la componente del nervo SPE” che altro non è che il nervo sciatico popliteo esterno, evidentemente interessato dalla lesione, come giustamente ritenuto dal consulente tecnico del primo giudice.
Da tale articolato e motivato giudizio del consulente, cui il primo giudice ha giustamente prestato adesione certamente “non supina”, al quale l'amministrazione non ha opposto argomentazioni dirimenti, se non quella che la lesione aveva attinto il nervo sciatico prima della suddivisione nelle due branche, senza confrontarsi con la motivazione medico-legale dettagliatamente esposta nell'elaborato peritale, come sopra riportata, ma neppure con i dati anamnestici del citato verbale della CMO, il collegio non intende discostarsi, ritenendo quindi infondato il motivo di appello incidentale sul punto formulato dal . Controparte_1
Né, per le medesime ragioni, può condividersi l'analoga censura mossa dall'amministrazione appellante con riferimento alla valutazione dell'invalidità permanente, per la quale in consulente ha considerato le voci 7321
e 7322, la prima riferita alla lesione del nervo sciatico (tronco comune) valutata con incidenza invalidante dal
21% al 30% e la seconda alla lesione del nervo sciatico popliteo esterno, con incidenza invalidante e fissa del
25%, secondo le tabelle invalidità civile di cui al DM 5 febbraio 1992, a dire del erroneamente CP_1 considerando la concorrenza delle due entità morbose e l'entità del danno anatomo-funzionale correlato, calcolando quindi una percentuale complessiva del 45%, che sarebbe anche in questo caso frutto di un'indebita duplicazione della percentuale di invalidità permanente, ottenuta peraltro attribuendo la percentuale massima del 30% per la lesione del nervo sciatico-tronco comune e quella fissa del 25% per la lesione del nervo sciatico popliteo esterno, senza considerare che era stata sostanzialmente accertata una lesione del nervo sciatico nella parte in cui esso constava di un tronco unico, atteso che i proiettili avevano attinto l'arto di in un punto Pt_1 ben superiore all'incavo del ginocchio, che è la parte in cui il nervo sciatico si biforca in nervo sciatico popliteo esterno ed interno, dovendosi perciò quantificare l'incidenza invalidante con un valore compreso tra il 21% ed il 30% come previsto dal codice 7321, da ridursi del 5% rispetto ai valori massimi in ragione della paralisi non totale accertata.
Va, infatti, in proposito ribadito che l'amministrazione non si confronta affatto con le argomentate conclusioni del consulente, come già sopra riportate, che ai fini della valutazione dell'invalidità permanente e della quantificazione della percentuale da attribuire alla patologia neurologica riscontrata su allo scopo di Pt_1 poter applicare la formula prevista dal DPR 181 del 2009, ha fatto utilizzo di due codici tabellati, rilevando che le due entità morbose riscontrate e l'entità del danno anatomo-funzionale correlato, obbligavano a considerarne la concorrenza, escludendo che si fosse in presenza di una mera lesione del nervo sciatico nella parte del tronco comune, valorizzando in tal senso anche il deficit deambulatorio di notevole gravità riscontrato, seppure non sfociato nella paralisi totale, ma in una paralisi comunque grave in ragione della marcata ipotrofia muscolare dell'intero arto, che una singola voce delle tabelle utilizzate non poteva adeguatamente compensare, non comprendendo la voce 7321 il danno funzionale riscontrato, riverberatosi fino al livello del piede destro e sulle due biforcazioni del nervo sciatico (in tal senso pure la CMO), deponendo in tal senso tra l'altro la zoppia rilevata.
Venendo, infine, al danno morale, il consulente, che pure ha rilevato di poter ritenere molto probabile, seppure a distanza di cinquant'anni dall'accadimento (1969), che potesse esservi una componente disfunzionale psichica conseguente alla gravità dell'evento patito, tenendo conto della giovane età di all'epoca appena Pt_1 ventenne nonché del modo violento e della gravità della menomazione subita, aveva concluso che in assenza di documentazione clinica relativa non era possibile fare valutazioni in merito.
Il primo giudice aveva, invece, ritenuto di poterlo autonomamente quantificare, secondo i parametri previsti dall'art. 4 del DPR 181 del 2009, nella misura del 12%, ovvero in un valore medio rispetto al massimo consentito, e non nella percentuale massima prevista per legge richiesta dal ricorrente data l'assenza di certificazioni adeguate, considerando che l'episodio subito aveva comunque inciso su funzioni fisiche particolarmente rilevanti in relazione all'età essendo sufficiente considerare l'impatto emotivo dell'essere claudicante per un ragazzo di vent'anni.
L'amministrazione appellante ha ritenuto non giustificato il riconoscimento di qualsivoglia punteggio con riferimento alla voce danno morale, da quantificarsi in misura pari a zero, non avendo effettuato la difesa di nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, alcuna specifica allegazione in merito o deduzioni Pt_1 utili a sostanziarne l'esistenza, in assenza di concreti elementi utili alla inerente valutazione, come rilevato dallo stesso consulente, che aveva escluso una prova dello stesso.
Premesso che la valutazione compete al giudicante, dato che la misurazione della sofferenza psicologica e della lesione alla dignità personale conseguente al pregiudizio alla salute, in cui si sostanzia il danno morale, non richiede conoscenze medico-specialistiche, il collegio non condivide la tesi dell'amministrazione appellante secondo cui nessuna allegazione in merito sarebbe contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto da Pt_1
Come si legge già a pagina 7 del ricorso aveva invocato l'applicazione degli articoli 3 e 4 del DPR 181 Pt_1 del 2009, indicando specificamente il danno morale tra le voci richieste e precisando, nella nota 5 a pag. 7, che la determinazione della percentuale del danno morale doveva essere effettuata caso per caso, valorizzando l'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo del soggetto, oltre che la lesione alla dignità della sua persona, connessi in rapporto all'evento dannoso, il cui criterio di quantificazione era previsto dal DM
181/2009 fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico, facendo seguire a tali allegazioni anche quelle in fatto, in merito alla gravità dell'incidente occorso a cui era “fortunosamente Pt_1 sopravvissuto” e cui aveva fatto seguito, in ragione della gravità delle lesioni riportate, in giovanissima età, il congedo per inidoneità (pag. 8).
Vi erano quindi le necessarie allegazioni, che ben potevano consentire al primo giudice, in ragione dei criteri in merito dettati dagli artt. 1 e 4 del DPR 1818/2009, considerando la gravità dei fatti occorsi nel 1969 e delle lesioni accertate, di utilizzare il ragionamento anche presuntivo al fine di ritenere esistente un danno morale rilevante e di procedere alla relativa quantificazione, tenendo conto delle gravi ripercussioni funzionali associate alle conseguenze riportate da in esito all'incidente, come accertate dallo stesso consulente Pt_1 tecnico d'ufficio, ma anche dalla CMO nei dati anamnestici di cui al verbale del 10.10.2016 come già sopra detto.
E ciò risulta tanto più evidente se si considera la definizione di danno morale che si rinviene nell'art. 1, lettera b, del DPR 181 del 2009 ove viene specificato “per danno morale si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato”, e il dettato dell'art. 4, comma 1, lettera c del medesimo DPR, nel quale viene specificato che “la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata caso per caso, tenendo conto della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico”, chiarendo perciò che al fine di valutare la sofferenza soggettiva derivante dal fatto lesivo in sé considerato, era necessario considerare il triplice aspetto della “sofferenza”, del “turbamento dello stato
d'animo” e della “lesione alla dignità della persona”, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, laddove la sofferenza, per pacifica giurisprudenza anche di legittimità, è ricollegata al dolore fisico, psichico ed emotivo, correttamente valutato dal primo giudice nel caso di specie sulla base dei fatti descritti in ricorso e delle conseguenze dannose ripotate da valorizzando come il gravissimo episodio, capitatogli quando era Pt_1 appena ventenne ed era stato attinto, durante il servizio militare di leva, da due colpi di una mitragliatrice sparati accidentalmente da un'altra guardia, avesse inciso su funzioni fisiche particolarmente rilevanti in relazione all'età, rendendo claudicante un ragazzo di appena vent'anni, con evidente impatto emotivo, procedendo perciò a quantificare il danno in una misura media, rispetto al massimo consentito, pari a circa un terzo del danno biologico quantificato dal consulente misura del 35%.
Si tratta del riconoscimento di un danno fondato su un corretto utilizzo dei criteri di valutazione indicati dal legislatore, che appare al collegio congruamente motivato, tenendo conto dei fatti descritti in ricorso, delle risultanze dell'elaborato peritale, della complessiva documentazione portata in causa e del fatto che lo stesso consulente abbia comunque dovuto sottolineare la rilevanza anche in proposito della gravità dell'evento capitato a non solo per la giovane età, ma anche per il modo violento - e si aggiunge inaspettato ed Pt_1 improvviso- con cui era capitato e per la gravità della menomazione subita che faceva presumere, anche in assenza di documentazione clinica relativa a disturbi psico-emotivi, comunque la sussistenza di una molto probabile componente disfunzionale psichica e cioè di una sofferenza non solo fisica ma anche sul piano emotivo, conseguente alla gravità dell'evento, che aveva reso gravemente claudicante, e a vita, un ragazzo di appena vent'anni con una irreversibile e notevole claudicazione antalgica e deficit motorio e cioè con una zoppia grave e dolorosa, che può ben presumersi abbia limitato la sua vita non solo lavorativa, ma anche nel complesso ed inciso sul piano emotivo. Sulla scorta di tali considerazioni deve essere, quindi, accolto il motivo di appello principale formulato da che ha ad oggetto l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata dal medesimo formulata Parte_1 nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e cioè la riliquidazione della speciale elargizione, già erogatagli in rapporto ad un'invalidità complessiva del 21%, in rapporto alla superiore misura di invalidità complessiva riscontrata in causa, ai sensi del DPR 181 del 2009 e rigettato il motivo di appello incidentale formulato dalla amministrazione resistente, con il quale è stata contestata la quantificazione nella misura del
57% dell'invalidità complessiva riportata da in esito all'incidente capitatogli nel 1969 ed è stata, quindi, Pt_1 domandata la conferma della liquidazione della speciale elargizione in misura del 21% o, in subordine, in misura comunque inferiore al 25% con ogni conseguenza in ordine alla concessione dei benefici di legge, ed in particolare dei due assegni riconosciuti in sentenza dal primo giudice ed in ogni caso inferiore al 57%.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata nella parte in cui ha accertato che l'invalidità complessiva derivata a per i fatti di cui è causa è pari al 57% e va invece in parte riformata, rilevando che, Parte_1 pur ferma la statuizione secondo cui egli non ha diritto alla speciale elargizione nella misura intera, ai sensi della legge 302 del 90 e della legge 466 del 1980, qui non impugnata, ha comunque diritto alla Pt_1 riliquidazione della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, l. 206/2004, nella percentuale di invalidità complessiva del 57%, come accertata nel giudizio di primo grado secondo i criteri stabiliti dal DPR 181 del
2009, con la conseguenza che il deve essere condannato al pagamento in suo favore di Controparte_1 quanto dovuto in tale misura del 57%, da cui va però previamente detratto quanto già corrisposto per il medesimo titolo, nella inferiore misura del 21%.
La sentenza va anche confermata nella parte in cui ha accertato il diritto di agli assegni vitalizi Pt_1 disciplinati dagli artt. 2 della legge 407 del 1998 (come elevato dall'art. 2, comma 238, della legge 350 del 2003),
“con decorrenza dal 1 gennaio 2006” e 5, comma 3, l. 206/2004, “con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge”, per entrambi oltre accessori di legge fino al saldo, peraltro elidendo dalla statuizione del primo giudice la dicitura “detratto quanto già pagato”, evidentemente frutto di un refuso dato che è pacifico tra le parti che nessuna somma a tale titolo sia stata pagata a posto che il aveva riconosciuto una percentuale Pt_1 CP_1 di invalidità complessiva inferiore al 25%, che non dava quindi diritto a tali assegni, che presuppongono invece una invalidità non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, la cui liquidazione come operata in sentenza è stata censurata da entrambe le parti, deve darsi atto del fatto che effettivamente il primo giudice, nella motivazione, ha fatto riferimento al solo parziale accoglimento della domanda, a giustificazione di una compensazione delle stesse nella misura di un terzo tra le parti, precisando che la restante parte era liquidata con riferimento alla tabella della materia previdenziale per le cause di valore indeterminato, di complessità media, e dei valori medi del tariffario per tutte le fasi, come evidentemente previsto dal DM 55/2014, mentre nel dispositivo non vi è menzione di tale compensazione, e la parte resistente viene condannata a rifondere a le spese di causa, Pt_1 liquidate in 6.800 €, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ciò premesso, in ogni caso, a prescindere da valutazioni in merito alla correttezza di tale statuizione, ritiene in proposito il collegio che il primo giudice, nel disporre in merito alle spese di lite, avrebbe dovuto considerare da un lato il solo parziale accoglimento del ricorso, atteso il rigetto della domanda, in questo grado non più contestata, formulata in via principale da in merito alla spettanza della misura intera della speciale Pt_1 elargizione già in godimento in misura del 21% e dall'altro l'incertezza interpretativa, esistente al momento dell'introduzione del giudizio nel 2017, su una delle questioni che hanno formato oggetto del presente giudizio, tale da rendere necessario un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Cassazione, con la citata sentenza n. 6215/2022, che avrebbero giustificato una compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, che il collegio ritiene quindi equo operare, in accoglimento del motivo di appello incidentale formulato in proposito dal , e a rigetto delle censure mosse da sul punto, in misura della Controparte_1 Pt_1 metà, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ferme a carico del le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio che si era resa necessaria per stimare l'invalidità complessiva del ricorrente.
Le metà residua segue quindi la soccombenza e deve essere liquidata, come da dispositivo, a carico del
, in favore di facendo applicazione dei parametri previsti dalla tabella per la Controparte_1 Pt_1 materia previdenziale nel DM 55 del 2014, come modificato con DM 147 del 2022, riferendosi alle controversie di valore indeterminabile basso (in conformità al valore dichiarato dalle due parti) ed ai parametri medi previsti per tutte le fasi, compresa la fase istruttoria e/o di trattazione, che si è svolta (la causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio), che tengono conto della reale complessità della causa e degli adempimenti dalla medesima richiesti.
Analoga compensazione per metà delle spese tra le parti il collegio ritiene opportuno operare anche con riferimento a questo grado del giudizio, in considerazione non solo del parziale, seppure limitato accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati dall'amministrazione resistente, ma anche del complessivo andamento della lite, con conseguente condanna del , siccome comunque soccombente, Controparte_1 alla rifusione della parte residua in favore di liquidata come da dispositivo, ai sensi del DM Parte_1
55 del 2014 come modificato con DM 147 del 2022, facendo applicazione della tabella per i giudizi innanzi alla corte d'appello di valore indeterminabile basso, esclusa la liquidazione per la fase di trattazione e/o istruttoria che non si è svolta e dei valori medi previsti per ciascuna delle tre fasi liquidate, che tengono conto della reale complessità della controversia e degli adempimenti dalla medesima richiesti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando a parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale Parte_1 proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice del Controparte_1 lavoro, in data 20.09.2022, n. 53/2022 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, correggendo la statuizione riferita agli assegni vitalizi, che comunque conferma, elidendo la dicitura “detratto quanto già pagato”:
1) condanna il alla riliquidazione in favore di della speciale Controparte_1 Parte_1 elargizione di cui all'art. 5, comma 1, l. n. 106/2004 già in godimento nella misura del 21%, nella percentuale di invalidità complessiva del 57% e al pagamento del dovuto in tale misura, detratto quanto già percepito per il medesimo titolo.
2) Dichiara compensate per metà tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condanna il Controparte_1
alla rifusione in favore di della restante metà, che liquida in complessivi 4.636,5 €,
[...] Parte_1 oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
3) Dichiara compensate per metà tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna il Controparte_1
alla rifusione della parte residua in favore di che liquida in complessivi 3.473,00 €,
[...] Parte_1 oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 11 luglio 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa