Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2121/2024
EPUBBLICA ITALI
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Giudice Elga Bulgarelli
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 2121/2024
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile proposta da:
Parte 1 ato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 08/11/1956 rappresentata e difesa dall'Avv. PATRIZIA COPPA
-ricorrente
NEI CONFRONTI DI
Controparte 1 nata a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA CASTIGLIONE
-convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso telematicamente depositato in data 17/10/2024 il ricorrente adiva il Tribunale per chiedere la pronuncia di divorzio. In data 12/12/2024 si costituiva la convenuta e, successivamente,
24/01/2025; fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione, reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il
Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della 1. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Alba in data 05.12.1998 dai sigg.ri Parte 1 e Controparte 1
,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Alba (atto n.53, P.II, Serie C, Anno
1998), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Persona_1b) dato atto che il figlio delle parti, di anni 29 (nato il [...]) è divenuto economicamente autosufficiente, disporre la eliminazione del contributo al suo mantenimento stabilito nella sentenza di separazione del Tribunale di Alba n. 446 del 15-29/09/2011 pronunciata nel procedimento n. 1.273/09 di R.G.;
c) il sig. Parte 1 si obbliga a versare alla sig.ra Controparte_1 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale, ed a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della Legge n. 898/1970, la somma di euro 110.000,00
(centodiecimila/00) che saranno corrisposti con le seguenti modalità: -euro 1.200,00 entro il 5 febbraio 2025 -euro 1.200,00 entro il 5 marzo 2025 -euro 107.600,00 (centosettemilaseicento/00) entro il 31 marzo 2025.
Parte 1 si obbliga a versare alla sig.ra Controparte 1 la ulteriore somma did) il sig. 1.200,00 euro, a titolo di sanzione, per ogni mese di ritardo rispetto al 31 marzo 2025;
e) con il versamento in unica soluzione dell'assegno divorzile ex art. 5 comma 8 della Legge n.
898/1970 nell'importo di euro 110.000,00 (centodiecimila/00) viene tacitata ogni e qualsivoglia pretesa, a qualunque titolo e ragione, della sig.ra Controparte_1
f) le parti dichiarano altresì di non avere alcuna altra richiesta né altre pretese economiche reciproche connesse alla pregressa convivenza matrimoniale ed a tutto il periodo di separazione;
g) le spese legali sono compensate tra le parti";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi in ultima analisi formulate risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede;
e) la somma stabilita concordemente fra le parti da versare in unica soluzione ai sensi dell'articolo 5, legge primo dicembre 1970, n. 898 e ss. mm. è ritenuta equa dal tribunale, tenuto conto delle condizioni delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
Parte 1 nato a [...] il [...] e da CP 1
[...] nata a [...] il [...], celebrato in ALBA in data 05/12/1998, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 53, Parte II, Serie C, Anno 1998
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti al definitivo formulate, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 29/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)