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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/08/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20384/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20384/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv. ti VIETTI MICHELINA STEFANO e Parte_1
MASSOLO IVANA, presso cui ha eletto domicilio in forza di procura
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti AZZARIO ALBERTO e BOIDI GIANNI, CP_1 presso cui ha eletto domicilio in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da note scritte depositate il 13.2.2025
Pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
• Affidare i figli minori ed congiuntamente ad entrambi i genitori e stabilire che gli Per_1 Per_2 stessi mantengano la residenza e la collocazione prevalente presso la madre;
• Assegnare l'immobile coniugale alla sig.ra con tutto l'arredo ivi contenuto;
Parte_1
pagina 1 di 6 • Disporre la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali disponendo altresì, nel caso in cui venga ritenuto necessario, l'attivazione del servizio di NPI finalizzato ad una valutazione relativa al supporto psicologico di entrambi i figli, nonché qualsiasi altro intervento ritenuto necessario, ivi compresa la mediazione famigliare.
• Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diversi accordi e sempre tenuto conto delle esigenze dei medesimi, secondo le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal sabato alle ore 15.00 sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico frequentato dai minori;
- un pomeriggio infrasettimanale, nell'ipotesi sia concesso al sig. di svolgere il turno CP_1 lavorativo 8.30/18.30, indicativamente il mercoledì, dalle ore 19.30 sino al mattino successivo;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dalle ore 16.00 del 23 alle ore 21.00 del 30 dicembre ed un anno dalle ore 16.00 del 31 dicembre sino alle ore 21.00 del 6 gennaio e così di seguito); - durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
-in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali "ponti") ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
• Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori nella misura di € 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ogni figlio) o, in subordine in misura non inferiore ad € 700,00 mensili (350,00 per ogni figlio) o altra somma ritenuta congrua dal Tribunale, rivalutabile secondo l'indice Istat, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente della madre. Le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche relative al minore, tutte previamente concordate e successivamente documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come da protocollo del 15/03/2016 tra il Tribunale Ordinario ed il C.O.A. Di Torino.
• Stabilire che la madre percepisca il 100% dell'assegno Unico.
• Stabilire che le parti si impegnino ad assumere di comune accordo ogni decisione rilevante nell'interesse dei figli;
• Stabilire che le parti si diano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto di entrambi.
Per parte resistente come da foglio di precisazioni delle conclusioni del 15.2.2025
Voglia On.le Tribunale adito, contrariis rejectis
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
- pronunciare la separazione dei coniugi ed;
CP_1 Parte_1
- affidare i figli minori ed ad entrambi i genitori con modalità condivisa, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica e collocazione principale presso la madre;
- assegnare la casa coniugale alla signora con gli arredi che la compongono, ad Parte_1 eccezione di quelli che potranno esser utili al marito per arredare la nuova casa e che non rechino sofferenza ai figli;
pagina 2 di 6 - disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato alle ore 15,00 sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico frequentato dai minori;
un pomeriggio infrasettimanale, nell'ipotesi sia concesso al signor di svolgere il turno lavorativo 8,30/18,30, CP_1 indicativamente il mercoledì, dalle ore 19,30 sino al mattino successivo;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dalle ore 16,00 del 23 alle ore 21,00 del 30 dicembre ed un anno dalle ore 16,00 del 31 dicembre sino alle ore 21,00 del 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività infrannuali saranno ripartite fra i genitori seguendo il seguente calendario, con alternanza degli anni pari e dispari. Per l'anno in corso secondo le seguenti modalità: - Il 1° di novembre, il 25 aprile ed il 2 giugno con la madre;
- l'8 dicembre ed il 1° maggio con il padre.
- in ossequio al provvedimento Presidenziale, dichiarare tenuto il signor a corrispondere a titolo CP_1 di mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di €. 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT parametrato al costo della vita, oltre a concorrere alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive, previamente concordate e successivamente documentate, in ragione del 50 % con la resistente.
Con riserva di ulteriormente.
In merito alle conclusioni sopra esposte, si osserva come le stesse recepiscano la situazione di
, il quale per le problematiche emerse nel corso dell'ultimo periodo, è opportuno resti presso Per_1 la madre per la prosecuzione della terapia indicata.
Si reiterano le già tolte istanze istruttorie e si chiede vengano concessi termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Si insiste affinché persista la presa in carico dei minori al servizio NPI/Psicologia dell'età evolutiva.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 CP_1
31/01/2008.
Dal matrimonio sono nati i figli il 6.6.2008 e il 22.3.2011. Persona_3 Persona_4
Con ricorso depositato il 03/11/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre disporsi l'affido condiviso dei minori, l'assegnazione della casa famigliare, un calendario di visite ed un contributo al mantenimento degli stessi.
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda di separazione, CP_1 chiedendo l'affido condiviso per i minori, un calendario di visite e un diverso importo per il mantenimento dei minori.
pagina 3 di 6 Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 5.4.2023, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, nonché prevedendo un assegno di € 500,00 euro complessivi al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Dopo aver disposto un'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali ed al Servizio di Neuropsichiatria Parte Infantile dell' all'udienza del 24.2.2025 rilevato che le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate, il G.I. assegnava i termini ex art 190 c.p.c. alle parti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento dei minori
Deve essere confermato l'affidamento dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per gli stessi che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla l.n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della pronuncia presidenziale.
Sul punto le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Sull'assegnazione della casa familiare.
La domanda formulata da di assegnazione della casa coniugale, con gli Parte_1 arredi che la compongono, deve essere accolta in conseguenza della collocazione prevalente dei minori presso la madre.
Anche su tale punto, le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario.
Il diritto di vista del padre sarà regolato come da dispositivo. Non vi è ragione, infatti, per derogare al regime di vista ordinario oggi in vigore, posto che l'attuale assetto, che prevede due weekend alternati, oltre ad uno pomeriggio infrasettimanale, nonché le festività secondo il criterio dell'alternanza ed un periodo durante le vacanze estive, appare essere quello più idoneo a contemperare l'esigenza di stabilità dei figli e la continuità del rapporto con il genitore non collocatario.
Sul contributo al mantenimento dei minori. pagina 4 di 6 Il contributo al mantenimento dei figli minori va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti: dalla dichiarazione dei redditi 2022 (dichiarazione congiunta) emerge che parte ricorrente percepisce uno stipendio di circa 1.500,00 per 12 mensilità, mentre parte convenuta ha una retribuzione mensile di circa 2.900 euro per 12 mensilità; che parte ricorrente per l'anno di imposta 2023 ha avuto un reddito lordo annuo pari ad euro 21.891,39, mentre parte convenuta per l'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito lordo annuo di euro 68.769,00, con un incremento stipendiale rispetto a quello percepito all'epoca dell'ordinanza presidenziale. Parte ricorrente è intestataria di polizze di assicurazione per circa 47.000 mila euro, oltre ad essere intestataria di buoni postali fruttiferi per circa 180 mila euro e percepisce l'Assegno Unico per i figli pari a 266,00 euro al mese;
mentre parte convenuta è proprietario della casa coniugale assegnata alla ricorrente e ha affrontato un esborso economico per l'acquisto dell'abitazione.
Sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene di dover prevedere che il convenuto corrisponda 600,00 euro al mese (300,00 euro a figlio) per il mantenimento dei due minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie, aumento giustificato dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita dei minori, rispetto all'epoca del provvedimento presidenziale.
Il Collegio ritiene altresì necessario disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva già incaricati e territorialmente competenti, al fine di attuare tutti gli interventi ritenuti utili nel superiore interesse dei minori.
Istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie riproposte dalle parti nella precisazione delle conclusioni, il Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Relatore nell'ordinanza del 20.10.2024, che qui si richiama.
Spese di lite
Le spese sono compensate, essendo le parti reciprocamente soccombenti sulla domanda di mantenimento dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
AFFIDA i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il padre possa incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato alle ore 15.00 sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico frequentato dai minori;
- un pomeriggio infrasettimanale, nell'ipotesi sia concesso al sig. di svolgere il turno lavorativo CP_1
8.30/18.30, indicativamente il mercoledì, dalle ore 19.30 sino al mattino successivo;
pagina 5 di 6 - per metà delle vacanze natalizie (un anno dalle ore 16.00 del 23 alle ore 21.00 del 30 dicembre ed un anno dalle ore 16.00 del 31 dicembre sino alle ore 21.00 del 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
-in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali "ponti") ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva già incaricati e territorialmente competenti, al fine di attuare tutti gli interventi ritenuti utili nel superiore interesse dei minori.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono ad . Parte_1
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (novembre 2022), l'assegno di € 600,00 (300,00 euro a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20384/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv. ti VIETTI MICHELINA STEFANO e Parte_1
MASSOLO IVANA, presso cui ha eletto domicilio in forza di procura
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti AZZARIO ALBERTO e BOIDI GIANNI, CP_1 presso cui ha eletto domicilio in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da note scritte depositate il 13.2.2025
Pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
• Affidare i figli minori ed congiuntamente ad entrambi i genitori e stabilire che gli Per_1 Per_2 stessi mantengano la residenza e la collocazione prevalente presso la madre;
• Assegnare l'immobile coniugale alla sig.ra con tutto l'arredo ivi contenuto;
Parte_1
pagina 1 di 6 • Disporre la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali disponendo altresì, nel caso in cui venga ritenuto necessario, l'attivazione del servizio di NPI finalizzato ad una valutazione relativa al supporto psicologico di entrambi i figli, nonché qualsiasi altro intervento ritenuto necessario, ivi compresa la mediazione famigliare.
• Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diversi accordi e sempre tenuto conto delle esigenze dei medesimi, secondo le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal sabato alle ore 15.00 sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico frequentato dai minori;
- un pomeriggio infrasettimanale, nell'ipotesi sia concesso al sig. di svolgere il turno CP_1 lavorativo 8.30/18.30, indicativamente il mercoledì, dalle ore 19.30 sino al mattino successivo;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dalle ore 16.00 del 23 alle ore 21.00 del 30 dicembre ed un anno dalle ore 16.00 del 31 dicembre sino alle ore 21.00 del 6 gennaio e così di seguito); - durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
-in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali "ponti") ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
• Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori nella misura di € 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ogni figlio) o, in subordine in misura non inferiore ad € 700,00 mensili (350,00 per ogni figlio) o altra somma ritenuta congrua dal Tribunale, rivalutabile secondo l'indice Istat, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente della madre. Le spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche relative al minore, tutte previamente concordate e successivamente documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come da protocollo del 15/03/2016 tra il Tribunale Ordinario ed il C.O.A. Di Torino.
• Stabilire che la madre percepisca il 100% dell'assegno Unico.
• Stabilire che le parti si impegnino ad assumere di comune accordo ogni decisione rilevante nell'interesse dei figli;
• Stabilire che le parti si diano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto di entrambi.
Per parte resistente come da foglio di precisazioni delle conclusioni del 15.2.2025
Voglia On.le Tribunale adito, contrariis rejectis
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
- pronunciare la separazione dei coniugi ed;
CP_1 Parte_1
- affidare i figli minori ed ad entrambi i genitori con modalità condivisa, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica e collocazione principale presso la madre;
- assegnare la casa coniugale alla signora con gli arredi che la compongono, ad Parte_1 eccezione di quelli che potranno esser utili al marito per arredare la nuova casa e che non rechino sofferenza ai figli;
pagina 2 di 6 - disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato alle ore 15,00 sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico frequentato dai minori;
un pomeriggio infrasettimanale, nell'ipotesi sia concesso al signor di svolgere il turno lavorativo 8,30/18,30, CP_1 indicativamente il mercoledì, dalle ore 19,30 sino al mattino successivo;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dalle ore 16,00 del 23 alle ore 21,00 del 30 dicembre ed un anno dalle ore 16,00 del 31 dicembre sino alle ore 21,00 del 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività infrannuali saranno ripartite fra i genitori seguendo il seguente calendario, con alternanza degli anni pari e dispari. Per l'anno in corso secondo le seguenti modalità: - Il 1° di novembre, il 25 aprile ed il 2 giugno con la madre;
- l'8 dicembre ed il 1° maggio con il padre.
- in ossequio al provvedimento Presidenziale, dichiarare tenuto il signor a corrispondere a titolo CP_1 di mantenimento dei figli la somma mensile complessiva di €. 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT parametrato al costo della vita, oltre a concorrere alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive, previamente concordate e successivamente documentate, in ragione del 50 % con la resistente.
Con riserva di ulteriormente.
In merito alle conclusioni sopra esposte, si osserva come le stesse recepiscano la situazione di
, il quale per le problematiche emerse nel corso dell'ultimo periodo, è opportuno resti presso Per_1 la madre per la prosecuzione della terapia indicata.
Si reiterano le già tolte istanze istruttorie e si chiede vengano concessi termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Si insiste affinché persista la presa in carico dei minori al servizio NPI/Psicologia dell'età evolutiva.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 CP_1
31/01/2008.
Dal matrimonio sono nati i figli il 6.6.2008 e il 22.3.2011. Persona_3 Persona_4
Con ricorso depositato il 03/11/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre disporsi l'affido condiviso dei minori, l'assegnazione della casa famigliare, un calendario di visite ed un contributo al mantenimento degli stessi.
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda di separazione, CP_1 chiedendo l'affido condiviso per i minori, un calendario di visite e un diverso importo per il mantenimento dei minori.
pagina 3 di 6 Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 5.4.2023, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, nonché prevedendo un assegno di € 500,00 euro complessivi al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Dopo aver disposto un'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali ed al Servizio di Neuropsichiatria Parte Infantile dell' all'udienza del 24.2.2025 rilevato che le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate, il G.I. assegnava i termini ex art 190 c.p.c. alle parti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento dei minori
Deve essere confermato l'affidamento dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per gli stessi che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla l.n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'epoca della pronuncia presidenziale.
Sul punto le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Sull'assegnazione della casa familiare.
La domanda formulata da di assegnazione della casa coniugale, con gli Parte_1 arredi che la compongono, deve essere accolta in conseguenza della collocazione prevalente dei minori presso la madre.
Anche su tale punto, le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Sulle modalità di visita del genitore non collocatario.
Il diritto di vista del padre sarà regolato come da dispositivo. Non vi è ragione, infatti, per derogare al regime di vista ordinario oggi in vigore, posto che l'attuale assetto, che prevede due weekend alternati, oltre ad uno pomeriggio infrasettimanale, nonché le festività secondo il criterio dell'alternanza ed un periodo durante le vacanze estive, appare essere quello più idoneo a contemperare l'esigenza di stabilità dei figli e la continuità del rapporto con il genitore non collocatario.
Sul contributo al mantenimento dei minori. pagina 4 di 6 Il contributo al mantenimento dei figli minori va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti: dalla dichiarazione dei redditi 2022 (dichiarazione congiunta) emerge che parte ricorrente percepisce uno stipendio di circa 1.500,00 per 12 mensilità, mentre parte convenuta ha una retribuzione mensile di circa 2.900 euro per 12 mensilità; che parte ricorrente per l'anno di imposta 2023 ha avuto un reddito lordo annuo pari ad euro 21.891,39, mentre parte convenuta per l'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito lordo annuo di euro 68.769,00, con un incremento stipendiale rispetto a quello percepito all'epoca dell'ordinanza presidenziale. Parte ricorrente è intestataria di polizze di assicurazione per circa 47.000 mila euro, oltre ad essere intestataria di buoni postali fruttiferi per circa 180 mila euro e percepisce l'Assegno Unico per i figli pari a 266,00 euro al mese;
mentre parte convenuta è proprietario della casa coniugale assegnata alla ricorrente e ha affrontato un esborso economico per l'acquisto dell'abitazione.
Sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene di dover prevedere che il convenuto corrisponda 600,00 euro al mese (300,00 euro a figlio) per il mantenimento dei due minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie, aumento giustificato dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita dei minori, rispetto all'epoca del provvedimento presidenziale.
Il Collegio ritiene altresì necessario disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva già incaricati e territorialmente competenti, al fine di attuare tutti gli interventi ritenuti utili nel superiore interesse dei minori.
Istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie riproposte dalle parti nella precisazione delle conclusioni, il Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Relatore nell'ordinanza del 20.10.2024, che qui si richiama.
Spese di lite
Le spese sono compensate, essendo le parti reciprocamente soccombenti sulla domanda di mantenimento dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
AFFIDA i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il padre possa incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato alle ore 15.00 sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico frequentato dai minori;
- un pomeriggio infrasettimanale, nell'ipotesi sia concesso al sig. di svolgere il turno lavorativo CP_1
8.30/18.30, indicativamente il mercoledì, dalle ore 19.30 sino al mattino successivo;
pagina 5 di 6 - per metà delle vacanze natalizie (un anno dalle ore 16.00 del 23 alle ore 21.00 del 30 dicembre ed un anno dalle ore 16.00 del 31 dicembre sino alle ore 21.00 del 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
-in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali "ponti") ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva già incaricati e territorialmente competenti, al fine di attuare tutti gli interventi ritenuti utili nel superiore interesse dei minori.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono ad . Parte_1
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (novembre 2022), l'assegno di € 600,00 (300,00 euro a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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