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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2560/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 576/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10 e pubblicata il 10/02/2025
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06M301142/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 309/2026 depositato il 10/02/2026.
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Il Resistente_1 impugnava l'avviso d'accertamento relativo all'anno 2018 nella cui motivazione l'Ufficio, all'esito di contraddittorio cartolare, aveva contestato all'operatore economico di aver intessuto rapporti commerciali per l'affidamento in appalto di lavori edili con sette imprese consorziate (Società_1, Società_2, Società_3, Società_4, Società_5, Società_6 e Società_7) che in tesi sarebbero state costituite quali “meri centri di imputazione formale dei lavoratori dipendenti”. e definite “società schermo” a causa dell'assenza di adempimenti fiscali (omessa presentazione di dichiarazioni fiscali e omesso versamento di imposte); omesso deposito dei bilanci;
sedi ubicate in
“zone centrali coincidenti con le stazioni ferroviarie o quartieri storici delle città” ed assenza di struttura;
brevissima vita societaria;
versamenti di contributi, operati con compensazioni tramite crediti IVA;
utilizzo dei medesimi dipendenti. L'Ufficio, con l'atto impugnato e in ragione dell'inesistenza delle prestazioni fatturate, ha recuperato una maggiore IVA a debito (in quanto non ritenuta detraibile) pari ad € 885.777, calcolata applicando l'aliquota del 22% all'imponibile di € 4.026.258, e dunque alle fatture emesse in regime di inversione contabile (cfr. pagg. da 13 a 16 dell'avviso di accertamento). L'Agenzia ha poi irrogato sanzioni amministrative pecuniarie nell'esagerata misura di complessivi
€ 2.242.123,04, accertando violazioni per illegittima detrazione IVA (art. 6, co. 6, d.lgs. 471/1997) e per infedele dichiarazione ai fini IVA (art. 5, co. 4-bis, d.lgs. 471/1997), con ulteriore aumento del 50% in applicazione dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n. 472/1997. I primi Giudici hanno accolto il ricorso a spese compensate ritenendo che il compendio probatorio di carattere presuntivo-indiziario in tema di fatturazione per prestazioni soggettivamente inesistenti non fosse idoneo, unitamente al supporto motivazionale nel quale sono confluiti gli esiti dell'istruttoria procedimentale, ad affermare l'inesistenza soggettiva delle operazioni contestate e a condurre al convincimento che il consorzio, mediante i proprio organi di vertice, fosse consapevole dell'asserito meccanismo di confezione di false fatturazioni. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO D'APPELLO Della pronunzia si duole l'Ufficio che interpone appello, affidando le doglianze ai seguenti motivi di censura:
1. vizio motivazionale commesso dai giudicanti di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza, per aver omesso di vagliare in modo approfondito le risultanze dell'istruttoria procedimentale che invero evidenzia la ripetitività di operazioni fraudolente avvalendosi di ben 7 operatori economici che presentano significativi indici di anomalia fiscale: carenza di strumenti operativi, ciclo vitale breve o brevissimo, violazioni fiscali, omesso deposito dei bilanci, inconsistenza economica, utilizzo di medesime maestranze nel coacervo delle asserite prestazioni edili;
dissimulazione di sede operativa in realtà insussistente;
2. error in procedendo in quanto in modo censurabile i primi Giudici non hanno ritenuto soddisfatto l'onere probatorio posto a carico dell'Ufficio che sulla scorta di molteplici indici di anomalia ha 2 dimostrato la scarsissima cura da parte del consorzio nello scegliere le imprese consorziate alle quale affidare i lavori edili nei vari cantieri. Ad avviso dell'Ufficio sarebbe invero emerso che il Resistente_1 si sia limitato a verificare la regolarità formale della presentazione della documentazione necessaria per l'avvio del rapporto di lavoro nei cantieri, che consiste proprio nella presentazione del D.U.R.C. e della specifica documentazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, senza effettuare alcuna indagine sulla reale capacità imprenditoriale dell'impresa consorziata ad eseguire quanto appaltato sulla base della struttura apparente, desumibile da qualsiasi visura facilmente reperibile sul sito internet della Camera di Commercio (informazioni quali la sede legale, la presenza di sedi secondarie o unità locali, i bilanci d'esercizio);
3. a fini tuzioristici, l'Ufficio spiega le proprie argomentazioni contrarie rispetto alle eccezioni formulate dall'originario ricorrente e ritenute assorbite dai Giudici anteriori. Ciò posto e argomentato l'Ufficio conclude per la riforma dell'impugnata pronunzia con il favore delle spese del giudizio. Resiste il Resistente_1 mediante articolato atto di controdeduzioni, in ragione del quale insiste per il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza dell'ordito motivazionale, l'ampiezza delle argomentazioni svolte dai primi Giudici all'esito di un'analitica verifica dei singoli documenti versati in atti;
l'inconsistenza dei rilievi dell'Ufficio e in particolare in tema di mancanza della prova circa la consapevolezza consortile nell'utilizzare fatture per prestazioni soggettivamente inesistenti. Il Resistente_1 ha altresì replicato ai motivi d'appello richiamando precedenti di merito specifici, favorevoli alle proprie tesi, ed in particolare in ordine al trattamento delle contestazioni in tema di IVA sottoposta al reverse charge, al riparto dell'onere probatorio in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo di aver messo in campo l'ordinaria diligenza nel contrattare con le imprese consorziate. La difesa consortile ripropone le eccezioni coltivate nel ricorso introduttivo e ritenute assorbite dalla decisione favorevole di prime cure. Il Resistente_1 insiste per la reiezione del gravame e la condanna alle spese del giudizio. All'udienza pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e che meriti non accoglimento, posto che i primi Giudici hanno fatto buon governo del compendio probatorio, valutando in termini non censurabili sia i documenti offerti dalla difesa consortile, sia l'insussistenza di decisivi indizi circa la consapevolezza consortile nel far parte di un meccanismo fraudolento. E' agevole evidenziare che il fuoco motivazionale che conduce a dirimere la res litigiosa punta, in tema di fatture soggettivamente inesistenti, a valutare l'elemento psicologico dell'operatore economico che le ha utilizzate. Sull'annosa tematica del riparto circa l'onere probatorio in caso di fatturazione per prestazioni soggettivamente inesistenti, la Suprema Corte (Corte di Cass. ord. n.14656/2023) ha statuito che ai fini IVA la prova che grava sull'Ufficio non riguarda solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario/utilizzatore della fattura, che l'operazione s'inseriva in
3 una catena di evasione fiscale (cfr., Corte di Giustizia UE, sentenza 21/06/2012, cause C-80/11 e C-142/11). Orbene, ritiene il Collegio che il Resistente_1 abbia verificato con sufficiente diligenza la sussistenza dei 7 operatori economici oggetto di verifica, prima d'intraprendere rapporti commerciali (contratti di appalto) con le medesime società che sono successivamente ammesse a far parte della rete consortile. Seguendo modalità univoche e costanti, gli organi consortili hanno verificato la regolarità contributiva delle sette società (DURC), peraltro dotate di consistenza numerica di maestranze, l'effettiva attività in essere al momento della stipula dei contratti d'appalto, i quali indicano specificamente il cantiere edile nel quale dovevano essere effettuate le lavorazioni (in provincia di Brescia, di Parma, Piacenza e Modena), il lasso temporale previsto per la loro esecuzione e il lasso temporale programmato per il pagamento del c.d. S.A.L. Inoltre, non tutte le società sono state costituite nell'imminenza dell'esercizio 2018. La Società_3 s.r.l. unipersonale era stata costituita nel 2009, la Società_6 s.r.l. nel febbraio 2016. La documentazione prodotta dal Resistente_1 attesta inoltre scambi di email in relazione all'esecuzione delle prestazioni indicate nei contratti d'appalto alle problematiche concernenti la sicurezza nei vari cantieri e tempistica di esecuzione delle lavorazioni, che si risolvono essenzialmente in utilizzo di prestatori d'opera che sono regolarmente assunti, posto che le attrezzature sono plausibilmente fornite dal Resistente_1 medesimo, in attuazione degli scopi non lucrativi del medesimo. Le prestazioni fatturate rientrano nell'oggetto sociale e nell'attività ancillare per la quale era stato costituito il Resistente_1 medesimo. Si evidenzia inoltre che l'Ufficio non ha contestato o provato, neanche per indizi presuntivi, che l'accettazione delle sette società, di cui si contestano le anomalie fiscali e gestionali, abbiano goduto di accesso privilegiato o irregolare rispetto alle altre imprese consorziate, valorizzando una diversa (e anomala) procedura di accreditamento rispetto alle imprese fiscalmente regolari. Per quel che concerne inoltre la tematica del c.d. reverse charge, si valorizza l'orientamento consolidato presso la Cassazione (ordinanza n.4250/2022, in linea con Corte UE causa n.154/2020), richiamato dalla condivisibile pronunzia n.1299/2025, resa dalla CGTII della Lombardia, sez. 6, depositata il 12.5.2025 (riferita all'anno d'imposta 2017), a tenore del quale si è chiarito che “…In tema di IVA, e con riguardo al regime del "reverse charge" o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della UE, il diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA, ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione;
b) sia semplicemente consapevole della indicazione in
4 fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA”. Nell'ambito della fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio, a fronte delle oggettive anomalie gestionali riferite alle sette imprese consorziate, in ogni caso non si riscontrano i presupposti di cui alle citate lett. a) e b) della disposizione testé richiamata, sulla scorta di una piana analisi della documentazione prodotta da parte del soggetto non lucrativo sottoposto a verifica. Ne consegue che non è emersa la prova che il Resistente_1 abbia preso parte all'operazione fittizia, né che fosse consapevole dell'ipotizzata fittizietà dei sette operatori economici consorziati. L'integrale soccombenza conduce alla condanna a carico dell'Ufficio delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata:
1) condanna l'Ufficio finanziario al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore del contribuente, spese liquidate in complessive € 9.000,00 oltre ad accessori come per legge e al 15 per cento a titolo di rimborso forfettario;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in € 12.000,00, oltre ad accessori come per legge e al 15 per cento a titolo di rimborso forfettario. In Milano, nella camera di consiglio del giorno 2.2.2026. Il Relatore ed estensore Il Presidente Gianluca Braghò Mauro Vitiello
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Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2560/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 576/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10 e pubblicata il 10/02/2025
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06M301142/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 309/2026 depositato il 10/02/2026.
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Il Resistente_1 impugnava l'avviso d'accertamento relativo all'anno 2018 nella cui motivazione l'Ufficio, all'esito di contraddittorio cartolare, aveva contestato all'operatore economico di aver intessuto rapporti commerciali per l'affidamento in appalto di lavori edili con sette imprese consorziate (Società_1, Società_2, Società_3, Società_4, Società_5, Società_6 e Società_7) che in tesi sarebbero state costituite quali “meri centri di imputazione formale dei lavoratori dipendenti”. e definite “società schermo” a causa dell'assenza di adempimenti fiscali (omessa presentazione di dichiarazioni fiscali e omesso versamento di imposte); omesso deposito dei bilanci;
sedi ubicate in
“zone centrali coincidenti con le stazioni ferroviarie o quartieri storici delle città” ed assenza di struttura;
brevissima vita societaria;
versamenti di contributi, operati con compensazioni tramite crediti IVA;
utilizzo dei medesimi dipendenti. L'Ufficio, con l'atto impugnato e in ragione dell'inesistenza delle prestazioni fatturate, ha recuperato una maggiore IVA a debito (in quanto non ritenuta detraibile) pari ad € 885.777, calcolata applicando l'aliquota del 22% all'imponibile di € 4.026.258, e dunque alle fatture emesse in regime di inversione contabile (cfr. pagg. da 13 a 16 dell'avviso di accertamento). L'Agenzia ha poi irrogato sanzioni amministrative pecuniarie nell'esagerata misura di complessivi
€ 2.242.123,04, accertando violazioni per illegittima detrazione IVA (art. 6, co. 6, d.lgs. 471/1997) e per infedele dichiarazione ai fini IVA (art. 5, co. 4-bis, d.lgs. 471/1997), con ulteriore aumento del 50% in applicazione dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n. 472/1997. I primi Giudici hanno accolto il ricorso a spese compensate ritenendo che il compendio probatorio di carattere presuntivo-indiziario in tema di fatturazione per prestazioni soggettivamente inesistenti non fosse idoneo, unitamente al supporto motivazionale nel quale sono confluiti gli esiti dell'istruttoria procedimentale, ad affermare l'inesistenza soggettiva delle operazioni contestate e a condurre al convincimento che il consorzio, mediante i proprio organi di vertice, fosse consapevole dell'asserito meccanismo di confezione di false fatturazioni. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO D'APPELLO Della pronunzia si duole l'Ufficio che interpone appello, affidando le doglianze ai seguenti motivi di censura:
1. vizio motivazionale commesso dai giudicanti di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza, per aver omesso di vagliare in modo approfondito le risultanze dell'istruttoria procedimentale che invero evidenzia la ripetitività di operazioni fraudolente avvalendosi di ben 7 operatori economici che presentano significativi indici di anomalia fiscale: carenza di strumenti operativi, ciclo vitale breve o brevissimo, violazioni fiscali, omesso deposito dei bilanci, inconsistenza economica, utilizzo di medesime maestranze nel coacervo delle asserite prestazioni edili;
dissimulazione di sede operativa in realtà insussistente;
2. error in procedendo in quanto in modo censurabile i primi Giudici non hanno ritenuto soddisfatto l'onere probatorio posto a carico dell'Ufficio che sulla scorta di molteplici indici di anomalia ha 2 dimostrato la scarsissima cura da parte del consorzio nello scegliere le imprese consorziate alle quale affidare i lavori edili nei vari cantieri. Ad avviso dell'Ufficio sarebbe invero emerso che il Resistente_1 si sia limitato a verificare la regolarità formale della presentazione della documentazione necessaria per l'avvio del rapporto di lavoro nei cantieri, che consiste proprio nella presentazione del D.U.R.C. e della specifica documentazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, senza effettuare alcuna indagine sulla reale capacità imprenditoriale dell'impresa consorziata ad eseguire quanto appaltato sulla base della struttura apparente, desumibile da qualsiasi visura facilmente reperibile sul sito internet della Camera di Commercio (informazioni quali la sede legale, la presenza di sedi secondarie o unità locali, i bilanci d'esercizio);
3. a fini tuzioristici, l'Ufficio spiega le proprie argomentazioni contrarie rispetto alle eccezioni formulate dall'originario ricorrente e ritenute assorbite dai Giudici anteriori. Ciò posto e argomentato l'Ufficio conclude per la riforma dell'impugnata pronunzia con il favore delle spese del giudizio. Resiste il Resistente_1 mediante articolato atto di controdeduzioni, in ragione del quale insiste per il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza dell'ordito motivazionale, l'ampiezza delle argomentazioni svolte dai primi Giudici all'esito di un'analitica verifica dei singoli documenti versati in atti;
l'inconsistenza dei rilievi dell'Ufficio e in particolare in tema di mancanza della prova circa la consapevolezza consortile nell'utilizzare fatture per prestazioni soggettivamente inesistenti. Il Resistente_1 ha altresì replicato ai motivi d'appello richiamando precedenti di merito specifici, favorevoli alle proprie tesi, ed in particolare in ordine al trattamento delle contestazioni in tema di IVA sottoposta al reverse charge, al riparto dell'onere probatorio in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo di aver messo in campo l'ordinaria diligenza nel contrattare con le imprese consorziate. La difesa consortile ripropone le eccezioni coltivate nel ricorso introduttivo e ritenute assorbite dalla decisione favorevole di prime cure. Il Resistente_1 insiste per la reiezione del gravame e la condanna alle spese del giudizio. All'udienza pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e che meriti non accoglimento, posto che i primi Giudici hanno fatto buon governo del compendio probatorio, valutando in termini non censurabili sia i documenti offerti dalla difesa consortile, sia l'insussistenza di decisivi indizi circa la consapevolezza consortile nel far parte di un meccanismo fraudolento. E' agevole evidenziare che il fuoco motivazionale che conduce a dirimere la res litigiosa punta, in tema di fatture soggettivamente inesistenti, a valutare l'elemento psicologico dell'operatore economico che le ha utilizzate. Sull'annosa tematica del riparto circa l'onere probatorio in caso di fatturazione per prestazioni soggettivamente inesistenti, la Suprema Corte (Corte di Cass. ord. n.14656/2023) ha statuito che ai fini IVA la prova che grava sull'Ufficio non riguarda solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario/utilizzatore della fattura, che l'operazione s'inseriva in
3 una catena di evasione fiscale (cfr., Corte di Giustizia UE, sentenza 21/06/2012, cause C-80/11 e C-142/11). Orbene, ritiene il Collegio che il Resistente_1 abbia verificato con sufficiente diligenza la sussistenza dei 7 operatori economici oggetto di verifica, prima d'intraprendere rapporti commerciali (contratti di appalto) con le medesime società che sono successivamente ammesse a far parte della rete consortile. Seguendo modalità univoche e costanti, gli organi consortili hanno verificato la regolarità contributiva delle sette società (DURC), peraltro dotate di consistenza numerica di maestranze, l'effettiva attività in essere al momento della stipula dei contratti d'appalto, i quali indicano specificamente il cantiere edile nel quale dovevano essere effettuate le lavorazioni (in provincia di Brescia, di Parma, Piacenza e Modena), il lasso temporale previsto per la loro esecuzione e il lasso temporale programmato per il pagamento del c.d. S.A.L. Inoltre, non tutte le società sono state costituite nell'imminenza dell'esercizio 2018. La Società_3 s.r.l. unipersonale era stata costituita nel 2009, la Società_6 s.r.l. nel febbraio 2016. La documentazione prodotta dal Resistente_1 attesta inoltre scambi di email in relazione all'esecuzione delle prestazioni indicate nei contratti d'appalto alle problematiche concernenti la sicurezza nei vari cantieri e tempistica di esecuzione delle lavorazioni, che si risolvono essenzialmente in utilizzo di prestatori d'opera che sono regolarmente assunti, posto che le attrezzature sono plausibilmente fornite dal Resistente_1 medesimo, in attuazione degli scopi non lucrativi del medesimo. Le prestazioni fatturate rientrano nell'oggetto sociale e nell'attività ancillare per la quale era stato costituito il Resistente_1 medesimo. Si evidenzia inoltre che l'Ufficio non ha contestato o provato, neanche per indizi presuntivi, che l'accettazione delle sette società, di cui si contestano le anomalie fiscali e gestionali, abbiano goduto di accesso privilegiato o irregolare rispetto alle altre imprese consorziate, valorizzando una diversa (e anomala) procedura di accreditamento rispetto alle imprese fiscalmente regolari. Per quel che concerne inoltre la tematica del c.d. reverse charge, si valorizza l'orientamento consolidato presso la Cassazione (ordinanza n.4250/2022, in linea con Corte UE causa n.154/2020), richiamato dalla condivisibile pronunzia n.1299/2025, resa dalla CGTII della Lombardia, sez. 6, depositata il 12.5.2025 (riferita all'anno d'imposta 2017), a tenore del quale si è chiarito che “…In tema di IVA, e con riguardo al regime del "reverse charge" o inversione contabile, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia della UE, il diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA, ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione;
b) sia semplicemente consapevole della indicazione in
4 fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA”. Nell'ambito della fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio, a fronte delle oggettive anomalie gestionali riferite alle sette imprese consorziate, in ogni caso non si riscontrano i presupposti di cui alle citate lett. a) e b) della disposizione testé richiamata, sulla scorta di una piana analisi della documentazione prodotta da parte del soggetto non lucrativo sottoposto a verifica. Ne consegue che non è emersa la prova che il Resistente_1 abbia preso parte all'operazione fittizia, né che fosse consapevole dell'ipotizzata fittizietà dei sette operatori economici consorziati. L'integrale soccombenza conduce alla condanna a carico dell'Ufficio delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata:
1) condanna l'Ufficio finanziario al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore del contribuente, spese liquidate in complessive € 9.000,00 oltre ad accessori come per legge e al 15 per cento a titolo di rimborso forfettario;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in € 12.000,00, oltre ad accessori come per legge e al 15 per cento a titolo di rimborso forfettario. In Milano, nella camera di consiglio del giorno 2.2.2026. Il Relatore ed estensore Il Presidente Gianluca Braghò Mauro Vitiello
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