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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1557/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1557/2024 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Stefano e Antonino Di Giacomo Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Tomasello CP_1
resistente
pagina 1 di 3 Premesso che:
- con ricorso datato e depositato 24.9.2024 e notificato il 22.10.2024 (doc. 1, verbale udienza odierna) il ricorrente ha convenuto l' svolgendo - anche in via cautelare – CP_1 domanda di condanna dell' alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento, a CP_2 seguito del decreto di omologa del 30.4.2024, dall'ottobre 2023 e il relativo pagamento, con interessi e rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari;
CP_
- costituendosi in giudizio l' ha dato atto dell'avvenuto adempimento della propria obbligazione, avendo liquidato la prestazione e disposto il pagamento prima della notifica del ricorso. Chiede pertanto la dichiarazione di cessata materia del contendere e l'integrale compensazione delle spese di lite;
rilevato che:
- è pacifico che l'adempimento sia intervenuto, tanto che anche il ricorrente si è associato alla richiesta di cessazione della materia del contendere rispetto alla questione di merito sollevata in ricorso (v. verbale udienza odierna);
- quanto alle spese del giudizio, va considerato quanto segue;
- il modello AP70 è stato presentato dal ricorrente in data 10.5.2024;
- il termine di 120 giorni è pertanto scaduto in data 7.9.2024;
- l ha liquidato la prestazione dovuta al ricorrente in data 23.9.2024, comunicandolo CP_1
CP_ anche al ricorrente (doc. 1 e ha posto in pagamento corrente la indennità di accompagnamento spettante con gli arretrati pari a € 6.367,22 con valuta 7.10.2024 (doc. CP_ 2 ;
- considerato che il ricorso è stato depositato il giorno successivo alla liquidazione
(24.9.2024) e a 17 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni, ed è stato notificato in data 22.10.2024, come concordemente affermato dalle parti nel corso dell'udienza odierna, deve escludersi che sia stata l'azione giudiziaria a determinare il conseguimento del bene della vita rivendicato dal ricorrente, dovendosi invece ritenere che l'Istituto abbia spontaneamente adempiuto alla propria obbligazione, seppur in leggero ritardo;
- cionondimeno, non è provato che al momento del deposito del ricorso il ricorrente avesse avuto conoscenza del provvedimento si (mera) liquidazione della prestazione, adottato solo il giorno antecedente;
pagina 2 di 3 - tale ricostruzione giustifica la condanna dell' alla rifusione in favore del ricorrente CP_2
delle spese relative alla fase di studio in toto, e a quella introduttiva con compensazione nella misura di ½, restando assorbita ogni ulteriore questione in ragione della concorde richiesta delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, secondo i principi di cui in motivazione, che liquida in euro 1318,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- compensa le restanti spese di lite tra le parti.
Vicenza, 13/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1557/2024 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Stefano e Antonino Di Giacomo Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Tomasello CP_1
resistente
pagina 1 di 3 Premesso che:
- con ricorso datato e depositato 24.9.2024 e notificato il 22.10.2024 (doc. 1, verbale udienza odierna) il ricorrente ha convenuto l' svolgendo - anche in via cautelare – CP_1 domanda di condanna dell' alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento, a CP_2 seguito del decreto di omologa del 30.4.2024, dall'ottobre 2023 e il relativo pagamento, con interessi e rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari;
CP_
- costituendosi in giudizio l' ha dato atto dell'avvenuto adempimento della propria obbligazione, avendo liquidato la prestazione e disposto il pagamento prima della notifica del ricorso. Chiede pertanto la dichiarazione di cessata materia del contendere e l'integrale compensazione delle spese di lite;
rilevato che:
- è pacifico che l'adempimento sia intervenuto, tanto che anche il ricorrente si è associato alla richiesta di cessazione della materia del contendere rispetto alla questione di merito sollevata in ricorso (v. verbale udienza odierna);
- quanto alle spese del giudizio, va considerato quanto segue;
- il modello AP70 è stato presentato dal ricorrente in data 10.5.2024;
- il termine di 120 giorni è pertanto scaduto in data 7.9.2024;
- l ha liquidato la prestazione dovuta al ricorrente in data 23.9.2024, comunicandolo CP_1
CP_ anche al ricorrente (doc. 1 e ha posto in pagamento corrente la indennità di accompagnamento spettante con gli arretrati pari a € 6.367,22 con valuta 7.10.2024 (doc. CP_ 2 ;
- considerato che il ricorso è stato depositato il giorno successivo alla liquidazione
(24.9.2024) e a 17 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni, ed è stato notificato in data 22.10.2024, come concordemente affermato dalle parti nel corso dell'udienza odierna, deve escludersi che sia stata l'azione giudiziaria a determinare il conseguimento del bene della vita rivendicato dal ricorrente, dovendosi invece ritenere che l'Istituto abbia spontaneamente adempiuto alla propria obbligazione, seppur in leggero ritardo;
- cionondimeno, non è provato che al momento del deposito del ricorso il ricorrente avesse avuto conoscenza del provvedimento si (mera) liquidazione della prestazione, adottato solo il giorno antecedente;
pagina 2 di 3 - tale ricostruzione giustifica la condanna dell' alla rifusione in favore del ricorrente CP_2
delle spese relative alla fase di studio in toto, e a quella introduttiva con compensazione nella misura di ½, restando assorbita ogni ulteriore questione in ragione della concorde richiesta delle parti di dichiararsi cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, secondo i principi di cui in motivazione, che liquida in euro 1318,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- compensa le restanti spese di lite tra le parti.
Vicenza, 13/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3