TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine fino al 13.1.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 24393/2023 R.G. cui è riunito il procedimento n. 14928/22 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Micaela Armano, presso il cui studio in Napoli alla via Campania 15 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
in persona del l.r., rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Gambino e Gianluca Tellone;
CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.8.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità sulla base della domanda amministrativa del 15.7.2021, atteso che tale domanda era stata respinta dalla Commissione medica, all'esito della visita medica del 2.8.2021. Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione valutando che non sussistessero Persona_1
i presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità e confermava le conclusioni della
Commissione Medica.
Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 23.6.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'assegno ex lege 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Rinnovata la CTU ed assegnato il termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente, avendo CP_ l provveduto al deposito delle predette note.
*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento per ATPO, recante il n. R. G. 14928/22.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Con l'odierno atto di opposizione, il ricorrente contestava specificamente la CTU svolta nella fase di ATP, lamentando che il consulente nominato l'aveva ritenuto affetto da “cardiopatia ischemico- ipertensiva in compenso emodinamico. Diabete mellito di tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali. Osteoartrosi con osteoporosi con esiti di pregressa frattura vertebrale. Malattia da reflusso gastroesofageo in gastroduodenite erosiva. Calcolosi renale già trattata con litotrissia e stent. Sindrome depressiva” e aveva ritenuto che tali patologie non riducessero in modo permanente a meno di un terzo la capacità lavorativa del ricorrente nelle se occupazioni, non tenendo in alcun conto le altre patologie da cui era affetto e che erano ben documentati da certificati rilasciati da strutture pubbliche;
in particolare, sottolineava che le patologie riportate non combaciassero con “le considerazioni sul basso livello di compromissione allo svolgimento dell'attività lavorativa che ha espresso il CTU”. Inoltre, il CTU non aveva neppure accennato alle patologie “della ipoacusia, degli acufeni e delle vertigini” di cui al certificato dell'Azienda Ospedaliera dell'16.9.2021.
Disposta la rinnovazione della perizia, il CTU nominato – all'esito della visita medica svolta ed alla luce della documentazione sanitaria depositata – concludeva ritenendo l'opponente affetta dalle seguenti patologie: “Cardiopatia Ischemico-ipertensiva in compenso emodinamico. DMNID, osteoartrosi con osteoporosi. RGE, calcolosi renale, SAD”.
Il CTU nominato nell'odierno giudizio di opposizione, dott. , ha concluso escludendo che il Per_2 ricorrente abbia una riduzione permanente superiore ad un terzo delle proprie capacità lavorative ed ha evidenziato che “NON Ci siano limitazioni tali da ridurre a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art.1 lg. 222 del 12/6/84)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'odierna fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 14928/22, così decide:
- Rigetta l'opposizione;
- Dichiara le spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
Si comunichi.
Napoli, 14.1.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella) La presente sentenza è stata redatta con il contributo del dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine fino al 13.1.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 24393/2023 R.G. cui è riunito il procedimento n. 14928/22 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Micaela Armano, presso il cui studio in Napoli alla via Campania 15 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
in persona del l.r., rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Gambino e Gianluca Tellone;
CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.8.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità sulla base della domanda amministrativa del 15.7.2021, atteso che tale domanda era stata respinta dalla Commissione medica, all'esito della visita medica del 2.8.2021. Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione valutando che non sussistessero Persona_1
i presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità e confermava le conclusioni della
Commissione Medica.
Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 23.6.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'assegno ex lege 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Rinnovata la CTU ed assegnato il termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente, avendo CP_ l provveduto al deposito delle predette note.
*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento per ATPO, recante il n. R. G. 14928/22.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Con l'odierno atto di opposizione, il ricorrente contestava specificamente la CTU svolta nella fase di ATP, lamentando che il consulente nominato l'aveva ritenuto affetto da “cardiopatia ischemico- ipertensiva in compenso emodinamico. Diabete mellito di tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali. Osteoartrosi con osteoporosi con esiti di pregressa frattura vertebrale. Malattia da reflusso gastroesofageo in gastroduodenite erosiva. Calcolosi renale già trattata con litotrissia e stent. Sindrome depressiva” e aveva ritenuto che tali patologie non riducessero in modo permanente a meno di un terzo la capacità lavorativa del ricorrente nelle se occupazioni, non tenendo in alcun conto le altre patologie da cui era affetto e che erano ben documentati da certificati rilasciati da strutture pubbliche;
in particolare, sottolineava che le patologie riportate non combaciassero con “le considerazioni sul basso livello di compromissione allo svolgimento dell'attività lavorativa che ha espresso il CTU”. Inoltre, il CTU non aveva neppure accennato alle patologie “della ipoacusia, degli acufeni e delle vertigini” di cui al certificato dell'Azienda Ospedaliera dell'16.9.2021.
Disposta la rinnovazione della perizia, il CTU nominato – all'esito della visita medica svolta ed alla luce della documentazione sanitaria depositata – concludeva ritenendo l'opponente affetta dalle seguenti patologie: “Cardiopatia Ischemico-ipertensiva in compenso emodinamico. DMNID, osteoartrosi con osteoporosi. RGE, calcolosi renale, SAD”.
Il CTU nominato nell'odierno giudizio di opposizione, dott. , ha concluso escludendo che il Per_2 ricorrente abbia una riduzione permanente superiore ad un terzo delle proprie capacità lavorative ed ha evidenziato che “NON Ci siano limitazioni tali da ridurre a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art.1 lg. 222 del 12/6/84)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'odierna fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 14928/22, così decide:
- Rigetta l'opposizione;
- Dichiara le spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
Si comunichi.
Napoli, 14.1.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella) La presente sentenza è stata redatta con il contributo del dott. Giacomo Cammarano.