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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N.R.G. 10867-1\2025
Il giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
30.04.2025,
scaduto il termine fissato per il 09.06.2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.,
OSSERVA
quanto segue.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 15.05.2025 unitamente a quello introduttivo della causa di merito, il ricorrente indicato in atti chiedeva al Tribunale adito, in via cautelare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e s.s.
c.p.c., tenuto conto del fumus e del periculum rappresentato, di ordinare alla Questura resistente la formalizzazione della domanda di protezione internazionale mediante modello C3 nei termini di cui all'art. 26, co. 2 bis, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, rilasciando l'attestato nominativo comprovante l'avvenuta proposizione della domanda di protezione e cedolino per il rilascio del permesso di soggiorno “richiesta asilo”. Nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale nei termini di cui all'art. 26, co. 2 bis, D. Lgs. 28 gennaio
2008, n. 25 e, per l'effetto, qualora non fosse stata accolta la richiesta in sede cautelare, di ordinare alla resistente la formalizzazione della domanda di protezione CP_1
internazionale mediante modello C3, rilasciando l'attestato nominativo comprovante l'avvenuta proposizione della domanda di protezione e cedolino per il rilascio del permesso di soggiorno “richiesta asilo”.
L'istante premetteva di avere lasciato il Pakistan a causa di una drammatica vicenda personale e dell'aggravamento della situazione generale del proprio paese di origine;
di avere manifestato, il 20.03.2025, la propria volontà di presentare domanda di protezione internazionale con posta elettronica certificata, chiedendo, al contempo, alla Questura la fissazione del relativo appuntamento, nel termine fissato dall'art. 26 comma 2bis d.lgs. 25\2008; di non avere ricevuto l'appuntamento richiesto;
che “La valutazione del periculum in mora deve, pertanto, operare secondo un criterio pratico di complessiva compensazione e contro bilanciamento tra fumus e periculum in ossequio alla richiamata teoria dei c.d. “vasi comunicanti”: quanto più forte è il primo requisito-presupposto, meno esigibile è l'altro per raggiungere la soglia di applicabilità della tutela cautelare.” (cfr. pag. 5 del ricorso); che, a causa della condizione d'irregolarità in cui versava, era esposto al pericolo di espulsione e di trattenimento nei centri per l'impiego e non poteva accedere a numerosi servizi essenziali alla persona, fruibili con il conseguimento del permesso quale richiedente asilo, quali l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, l'attribuzione del codice fiscale,
l'iscrizione all'anagrafe; che tale condizione lo privava anche della possibilità di lavorare.
Il , di cui la Questura è organo privo della legittimazione Controparte_2
autonoma a stare in giudizio, si costituiva in giudizio il 27.05.2024 e chiedeva il rigetto del ricorso.
Tanto premesso e passando alla disamina del merito della domanda cautelare, il ricorso deve essere rigettato per difetto del pericolo nel ritardo.
Il ricorrente ha dimostrato con il documento prodotto, consistente nella missiva inoltrata via pec, all'indirizzo del convenuto, il 20.03.2025, di avere manifestato la sua volontà di presentare la domanda di protezione internazionale e di avere diffidato il medesimo ad adempiere, stante la sua inerzia.
Orbene, quanto al fumus boni iuris, esso consta nel diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Infatti, ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Dalla regolamentazione legislativa della presentazione della domanda di protezione internazionale, reiterata o meno, si ricava che l'unico compito spettante alla
Questura è di riceverla e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die, opponendo difficoltà organizzative che spetta, invece, allo
Stato ospitante ed alle sue articolazioni strutturali risolvere nel modo celere che il quadro normativo su sintetizzato impone loro.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni
Territoriali.
Le doglianze di parte resistente, incentrate sulle difficoltà organizzative dei propri organi nel fronteggiare il numero elevato di domande di permessi di soggiorno che affluiscono loro, risultano confliggenti con la normativa unionale e nazionale richiamata, volta ad assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale e ad un rapido disbrigo di tutti gli adempimenti susseguenti alla manifestazione della relativa volontà da parte dello straniero presente sul territorio nazionale, al fine precipuo di assicurare la celere decisione sulla medesima da parte dell'autorità competente.
Le censure in questione, inoltre, confliggono con la giurisprudenza vincolante della Corte di Giustizia (CGUE, IV sez., 25.6.2020, C-36/20 PPU), che ha ribadito l'obbligo, in capo agli Stati dell'Unione, di registrare la domanda di protezione internazionale nei termini stabiliti dall'art. 6, par. 1, comma 2, della direttiva
2013/32/UE di tre giorni lavorativi o sei giorni lavorativi, dopo la sua presentazione, a seconda che detta domanda sia stata presentata all'autorità competente a norma del diritto nazionale o ad altra autorità.
Esse, infine, oltre a volere raffigurare una straordinarietà del numero di domande di permesso di soggiorno da disbrigare, che non appare sussistere, alla luce del carattere, ormai, strutturale dei fenomeni migratori e del decorso, purtroppo, di due anni dall'estensione della guerra su tutto il territorio ucraino, non rappresentano cause oggettive, non imputabili al convenuto, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale.
Invece, quanto al periculum in mora ed alla sua necessaria sussistenza, richiesta dall'art. 700 c.p.c. per l'accoglimento della domanda cautelare, in primo luogo, non si concorda con la teoria giuridica suggerita dal ricorrente, a seguire la quale basterebbe a ridimensionare la consistenza del pericolo nel ritardo la sola evidenza, sia pure consistente, della parvenza del diritto, la cui tutela si invoca per assicurare i proficui effetti della decisione sul merito durante il tempo occorrente per esercitarlo in via ordinaria.
L'art. 700 c.p.c., al quale ricondurre l'azione esercitata, intanto consente di ricorrere al giudice per conseguire i provvedimenti più opportuni, in quanto incomba sul diritto preteso la minaccia di un pregiudizio sia imminente, sia irreparabile, non essendo assolutamente sufficiente neppure che esso si sia verificato e sia ingiusto, altrimenti soccorrendo l'obbligazione risarcitoria che dalla sua produzione deriva.
Nel caso di specie, il fascio di diritti derivanti dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, di cui l'istante ha lamentato la compressione ed il sacrificio imminente ed irreparabile – quello a rimanere sul territorio nazionale, in attesa della decisione sulla sua richiesta di protezione, senza essere privato della libertà persona, quello di lavorare e di accedere alle cure mediche ed all'iscrizione all'anagrafe
– non appare esposto a siffatta minaccia.
Per quanto concerne il rischio di essere espulso ed anche trattenuto in un centro rimpatri, giova sottolineare che il ricorrente ha manifestato alla p.a., tramite il medesimo difensore che lo rappresenta nel presente giudizio, la sua volontà di formulare per la prima volta la domanda di protezione internazionale. Nel concreto egli si trova, dunque, nella possibilità effettiva non solo di godere di assistenza tecnica ma anche di provare, all'occorrenza, di avere proceduto, anche con diffida rivolta al
Questore, a manifestare l'intento di chiedere la protezione internazionale. Questa situazione di fatto esclude che egli possa in concreto essere espulso, stante il relativo divieto espresso, discendente dalla direttiva 32\2013 UE e dall'art. 7 d.lgs. 25\2008.
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2018, n. 19819: “In tema di immigrazione, in applicazione dell' art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008 e in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in particolare, sentenza 30 maggio 2013, causa C-534/11), il cittadino straniero richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato per tutto il tempo durante il quale la sua domanda viene esaminata, anche se è stata presentata dopo l'emissione del decreto di espulsione - fermo restando che, in presenza delle altre condizioni di legge, può comunque essere disposto il suo trattenimento, nel caso in cui la richiesta appaia del tutto strumentale
- sicché, operando il divieto di espulsione, il rigetto dell'opposizione avverso il decreto di espulsione, da lui proposta innanzi al giudice di pace, deve ritenersi illegittimo.”;
Cassazione civile, sez. I, 09/10/2020, n. 21910: “In tema di protezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell' art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998 , di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura.
Quantunque l'istanza sia inoltrata a mezzo di pec, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha dovere di riceverla (inoltrandola al
Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso
e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate.”).
La situazione di fatto in cui versa, inoltre, è già produttiva di effetti giuridici di protezione per il richiedente, se si considera che secondo il citato precedente della CGUE, par. 94 “l'acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all'inoltro della domanda e, dall'altro, il fatto che un cittadino di un paese terzo manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi ad un' “altra autorità”, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 2013/32…è sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente protezione internazionale e, pertanto, a far scattare il termine di sei giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro interessato deve registrare detta domanda”
Dal divieto di espulsione consegue anche quello di trattenimento, che presuppone o prelude ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, non configurabile per le ragioni esposte.
Peraltro, il trattenimento amministrativo del richiedente protezione internazionale si può disporre solo nelle ipotesi tassative elencate dall'art. 6 d.lgs.
142\2015, attuativo delle direttive 33\2013 sull'accoglienza dei richiedenti protezione e 32\2013 sul riconoscimento e revoca dello status della protezione internazionale, e, per regola generale dettata al primo comma, mai al solo fine di esaminare la domanda di protezione internazionale.
Inoltre, il rischio che esso si attui, sempre che si versi in una delle ipotesi anzidette elencate dall'art. 6, incombe anche su colui che ha presentato la domanda di protezione internazionale, secondo quanto agevolmente si ricava dall'art. 2 del cit.
d.lgs. che, nel dettare le definizioni rilevanti ai suoi fini, prevede che richiedente protezione internazionale o richiedente è non solo lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale, su cui non e' stata ancora adottata una decisione definitiva, ma anche colui che ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione.
Per quanto concerne la frustrazione del diritto al lavoro, alcun pregiudizio imminente e, soprattutto, irreparabile per equivalente il richiedente ha dimostrato di temere ragionevolmente, se si considera che alcuna specifica deduzione è stata, al riguardo, formulata. Quanto al diritto a fruire dell'assistenza sanitaria, in mancanza di allegazione, prim'ancora che di dimostrazione, dell'esistenza di patologie bisognevoli di cure mediche, escludono il pericolo nel ritardo le previsioni dell'art. 35 t.u.i., disciplinante l'assistenza erogabile agli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale, e l'interpretazione relativa fornita dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte
Costituzionale a proposito dell'estensione massima, imposta dall'art. 32 C, della tutela del diritto alla salute, riconosciuto ad ogni persona (cfr. Corte Costituzionale n. 252 del
2001, secondo la quale “Lo straniero presente anche se irregolarmente ha comunque diritto ad un nucleo irriducibile di tutela della propria salute quale diritto fondamentale della persona, e può quindi fruire di tutte le prestazioni sanitarie che risultino indifferibili ed urgenti, secondo i criteri dettati dall'art. 35, comma 3 t.u. 25 luglio 1998 n. 286, sia pure in base a valutazioni mediche da effettuare caso per caso sull'effettiva urgenza delle cure da somministrare;
pertanto, l'art. 19, comma 2, t.u. n.
286 cit., nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero extracomunitario che, essendo entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico che risulti essenziale in relazione alle sue pregresse condizioni di salute, non contrasta con gli art. 2 e 32 cost.”; Cassazione civile , sez. un. , 10/06/2013 , n. 14500, secondo la quale “La garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che comunque si trovi nel territorio nazionale impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita (cassata con rinvio la ordinanza di espulsione di uno straniero affetto da HIV;
al giudice del merito il compito di valutare se le cure alle quali era sottoposto il ricorrente in Italia fossero essenziali alla luce del principio secondo cui debbono intendersi tali anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all'indisponibilità dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso”).
Quanto all'accesso al sistema di accoglienza, esso è assicurato già a far data dalla manifestazione della volontà di proporre la domanda di protezione internazionale, in base all'art. 1, comma 2, d.lgs. 142\2015. In ogni caso, il ricorrente non ha neppure allegato e, tanto meno, dimostrato di avere necessità di usufruirne, di averne fatto richiesta e di avere subito un rifiuto, sulla cui illegittimità comunque non vi è la giurisdizione del g.o. ma quella del g.a., giusta il disposto dell'art. 15, comma 6, d.lgs.
142\2015. Tanto si osserva anche a prescindere dal fatto che lo stesso ha dichiarato di essere ospitato da connazionali.
Quanto all'iscrizione all'anagrafe, la parte non ha neppure indicato il pregiudizio imminente ed irreparabile che dovrebbe discendere dal ritardo della registrazione nei relativi registri.
Da quanto evidenziato consegue il rigetto del ricorso.
va fissata come in dispositivo l'udienza per la trattazione del procedimento di merito, udienza che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., può essere sostituita dal deposito telematico di note scritte, non richiedendo la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.
Trattandosi di cautelare in corso di causa, il governo delle spese processuali è rimesso alla pronuncia che definirà il giudizio.
PQM
• rigetta il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.;
• fissa l'udienza del 15.10.2025 per la trattazione della causa nel merito, con invito a parte resistente ad integrare le proprie difese almeno 10 giorni prima dell'udienza suddetta;
• fissa il termine del 03.10.2025 entro il quale parte resistente può integrare le sue difese;
• dispone che la predetta udienza sia sostituita dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, per il cui deposito fissa il termine perentorio del 15.10.2025;
• si rimette il governo delle spese processuali alla pronuncia che definirà il giudizio.
Si comunichi alle parti.
Napoli, 10.06.2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Starace
N.R.G. 10867-1\2025
Il giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
30.04.2025,
scaduto il termine fissato per il 09.06.2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.,
OSSERVA
quanto segue.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 15.05.2025 unitamente a quello introduttivo della causa di merito, il ricorrente indicato in atti chiedeva al Tribunale adito, in via cautelare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e s.s.
c.p.c., tenuto conto del fumus e del periculum rappresentato, di ordinare alla Questura resistente la formalizzazione della domanda di protezione internazionale mediante modello C3 nei termini di cui all'art. 26, co. 2 bis, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, rilasciando l'attestato nominativo comprovante l'avvenuta proposizione della domanda di protezione e cedolino per il rilascio del permesso di soggiorno “richiesta asilo”. Nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale nei termini di cui all'art. 26, co. 2 bis, D. Lgs. 28 gennaio
2008, n. 25 e, per l'effetto, qualora non fosse stata accolta la richiesta in sede cautelare, di ordinare alla resistente la formalizzazione della domanda di protezione CP_1
internazionale mediante modello C3, rilasciando l'attestato nominativo comprovante l'avvenuta proposizione della domanda di protezione e cedolino per il rilascio del permesso di soggiorno “richiesta asilo”.
L'istante premetteva di avere lasciato il Pakistan a causa di una drammatica vicenda personale e dell'aggravamento della situazione generale del proprio paese di origine;
di avere manifestato, il 20.03.2025, la propria volontà di presentare domanda di protezione internazionale con posta elettronica certificata, chiedendo, al contempo, alla Questura la fissazione del relativo appuntamento, nel termine fissato dall'art. 26 comma 2bis d.lgs. 25\2008; di non avere ricevuto l'appuntamento richiesto;
che “La valutazione del periculum in mora deve, pertanto, operare secondo un criterio pratico di complessiva compensazione e contro bilanciamento tra fumus e periculum in ossequio alla richiamata teoria dei c.d. “vasi comunicanti”: quanto più forte è il primo requisito-presupposto, meno esigibile è l'altro per raggiungere la soglia di applicabilità della tutela cautelare.” (cfr. pag. 5 del ricorso); che, a causa della condizione d'irregolarità in cui versava, era esposto al pericolo di espulsione e di trattenimento nei centri per l'impiego e non poteva accedere a numerosi servizi essenziali alla persona, fruibili con il conseguimento del permesso quale richiedente asilo, quali l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, l'attribuzione del codice fiscale,
l'iscrizione all'anagrafe; che tale condizione lo privava anche della possibilità di lavorare.
Il , di cui la Questura è organo privo della legittimazione Controparte_2
autonoma a stare in giudizio, si costituiva in giudizio il 27.05.2024 e chiedeva il rigetto del ricorso.
Tanto premesso e passando alla disamina del merito della domanda cautelare, il ricorso deve essere rigettato per difetto del pericolo nel ritardo.
Il ricorrente ha dimostrato con il documento prodotto, consistente nella missiva inoltrata via pec, all'indirizzo del convenuto, il 20.03.2025, di avere manifestato la sua volontà di presentare la domanda di protezione internazionale e di avere diffidato il medesimo ad adempiere, stante la sua inerzia.
Orbene, quanto al fumus boni iuris, esso consta nel diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Infatti, ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Dalla regolamentazione legislativa della presentazione della domanda di protezione internazionale, reiterata o meno, si ricava che l'unico compito spettante alla
Questura è di riceverla e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die, opponendo difficoltà organizzative che spetta, invece, allo
Stato ospitante ed alle sue articolazioni strutturali risolvere nel modo celere che il quadro normativo su sintetizzato impone loro.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni
Territoriali.
Le doglianze di parte resistente, incentrate sulle difficoltà organizzative dei propri organi nel fronteggiare il numero elevato di domande di permessi di soggiorno che affluiscono loro, risultano confliggenti con la normativa unionale e nazionale richiamata, volta ad assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale e ad un rapido disbrigo di tutti gli adempimenti susseguenti alla manifestazione della relativa volontà da parte dello straniero presente sul territorio nazionale, al fine precipuo di assicurare la celere decisione sulla medesima da parte dell'autorità competente.
Le censure in questione, inoltre, confliggono con la giurisprudenza vincolante della Corte di Giustizia (CGUE, IV sez., 25.6.2020, C-36/20 PPU), che ha ribadito l'obbligo, in capo agli Stati dell'Unione, di registrare la domanda di protezione internazionale nei termini stabiliti dall'art. 6, par. 1, comma 2, della direttiva
2013/32/UE di tre giorni lavorativi o sei giorni lavorativi, dopo la sua presentazione, a seconda che detta domanda sia stata presentata all'autorità competente a norma del diritto nazionale o ad altra autorità.
Esse, infine, oltre a volere raffigurare una straordinarietà del numero di domande di permesso di soggiorno da disbrigare, che non appare sussistere, alla luce del carattere, ormai, strutturale dei fenomeni migratori e del decorso, purtroppo, di due anni dall'estensione della guerra su tutto il territorio ucraino, non rappresentano cause oggettive, non imputabili al convenuto, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale.
Invece, quanto al periculum in mora ed alla sua necessaria sussistenza, richiesta dall'art. 700 c.p.c. per l'accoglimento della domanda cautelare, in primo luogo, non si concorda con la teoria giuridica suggerita dal ricorrente, a seguire la quale basterebbe a ridimensionare la consistenza del pericolo nel ritardo la sola evidenza, sia pure consistente, della parvenza del diritto, la cui tutela si invoca per assicurare i proficui effetti della decisione sul merito durante il tempo occorrente per esercitarlo in via ordinaria.
L'art. 700 c.p.c., al quale ricondurre l'azione esercitata, intanto consente di ricorrere al giudice per conseguire i provvedimenti più opportuni, in quanto incomba sul diritto preteso la minaccia di un pregiudizio sia imminente, sia irreparabile, non essendo assolutamente sufficiente neppure che esso si sia verificato e sia ingiusto, altrimenti soccorrendo l'obbligazione risarcitoria che dalla sua produzione deriva.
Nel caso di specie, il fascio di diritti derivanti dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, di cui l'istante ha lamentato la compressione ed il sacrificio imminente ed irreparabile – quello a rimanere sul territorio nazionale, in attesa della decisione sulla sua richiesta di protezione, senza essere privato della libertà persona, quello di lavorare e di accedere alle cure mediche ed all'iscrizione all'anagrafe
– non appare esposto a siffatta minaccia.
Per quanto concerne il rischio di essere espulso ed anche trattenuto in un centro rimpatri, giova sottolineare che il ricorrente ha manifestato alla p.a., tramite il medesimo difensore che lo rappresenta nel presente giudizio, la sua volontà di formulare per la prima volta la domanda di protezione internazionale. Nel concreto egli si trova, dunque, nella possibilità effettiva non solo di godere di assistenza tecnica ma anche di provare, all'occorrenza, di avere proceduto, anche con diffida rivolta al
Questore, a manifestare l'intento di chiedere la protezione internazionale. Questa situazione di fatto esclude che egli possa in concreto essere espulso, stante il relativo divieto espresso, discendente dalla direttiva 32\2013 UE e dall'art. 7 d.lgs. 25\2008.
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2018, n. 19819: “In tema di immigrazione, in applicazione dell' art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008 e in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in particolare, sentenza 30 maggio 2013, causa C-534/11), il cittadino straniero richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato per tutto il tempo durante il quale la sua domanda viene esaminata, anche se è stata presentata dopo l'emissione del decreto di espulsione - fermo restando che, in presenza delle altre condizioni di legge, può comunque essere disposto il suo trattenimento, nel caso in cui la richiesta appaia del tutto strumentale
- sicché, operando il divieto di espulsione, il rigetto dell'opposizione avverso il decreto di espulsione, da lui proposta innanzi al giudice di pace, deve ritenersi illegittimo.”;
Cassazione civile, sez. I, 09/10/2020, n. 21910: “In tema di protezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell' art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998 , di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura.
Quantunque l'istanza sia inoltrata a mezzo di pec, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha dovere di riceverla (inoltrandola al
Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso
e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate.”).
La situazione di fatto in cui versa, inoltre, è già produttiva di effetti giuridici di protezione per il richiedente, se si considera che secondo il citato precedente della CGUE, par. 94 “l'acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all'inoltro della domanda e, dall'altro, il fatto che un cittadino di un paese terzo manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi ad un' “altra autorità”, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 2013/32…è sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente protezione internazionale e, pertanto, a far scattare il termine di sei giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro interessato deve registrare detta domanda”
Dal divieto di espulsione consegue anche quello di trattenimento, che presuppone o prelude ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, non configurabile per le ragioni esposte.
Peraltro, il trattenimento amministrativo del richiedente protezione internazionale si può disporre solo nelle ipotesi tassative elencate dall'art. 6 d.lgs.
142\2015, attuativo delle direttive 33\2013 sull'accoglienza dei richiedenti protezione e 32\2013 sul riconoscimento e revoca dello status della protezione internazionale, e, per regola generale dettata al primo comma, mai al solo fine di esaminare la domanda di protezione internazionale.
Inoltre, il rischio che esso si attui, sempre che si versi in una delle ipotesi anzidette elencate dall'art. 6, incombe anche su colui che ha presentato la domanda di protezione internazionale, secondo quanto agevolmente si ricava dall'art. 2 del cit.
d.lgs. che, nel dettare le definizioni rilevanti ai suoi fini, prevede che richiedente protezione internazionale o richiedente è non solo lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale, su cui non e' stata ancora adottata una decisione definitiva, ma anche colui che ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione.
Per quanto concerne la frustrazione del diritto al lavoro, alcun pregiudizio imminente e, soprattutto, irreparabile per equivalente il richiedente ha dimostrato di temere ragionevolmente, se si considera che alcuna specifica deduzione è stata, al riguardo, formulata. Quanto al diritto a fruire dell'assistenza sanitaria, in mancanza di allegazione, prim'ancora che di dimostrazione, dell'esistenza di patologie bisognevoli di cure mediche, escludono il pericolo nel ritardo le previsioni dell'art. 35 t.u.i., disciplinante l'assistenza erogabile agli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale, e l'interpretazione relativa fornita dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte
Costituzionale a proposito dell'estensione massima, imposta dall'art. 32 C, della tutela del diritto alla salute, riconosciuto ad ogni persona (cfr. Corte Costituzionale n. 252 del
2001, secondo la quale “Lo straniero presente anche se irregolarmente ha comunque diritto ad un nucleo irriducibile di tutela della propria salute quale diritto fondamentale della persona, e può quindi fruire di tutte le prestazioni sanitarie che risultino indifferibili ed urgenti, secondo i criteri dettati dall'art. 35, comma 3 t.u. 25 luglio 1998 n. 286, sia pure in base a valutazioni mediche da effettuare caso per caso sull'effettiva urgenza delle cure da somministrare;
pertanto, l'art. 19, comma 2, t.u. n.
286 cit., nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero extracomunitario che, essendo entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico che risulti essenziale in relazione alle sue pregresse condizioni di salute, non contrasta con gli art. 2 e 32 cost.”; Cassazione civile , sez. un. , 10/06/2013 , n. 14500, secondo la quale “La garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che comunque si trovi nel territorio nazionale impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita (cassata con rinvio la ordinanza di espulsione di uno straniero affetto da HIV;
al giudice del merito il compito di valutare se le cure alle quali era sottoposto il ricorrente in Italia fossero essenziali alla luce del principio secondo cui debbono intendersi tali anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all'indisponibilità dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso”).
Quanto all'accesso al sistema di accoglienza, esso è assicurato già a far data dalla manifestazione della volontà di proporre la domanda di protezione internazionale, in base all'art. 1, comma 2, d.lgs. 142\2015. In ogni caso, il ricorrente non ha neppure allegato e, tanto meno, dimostrato di avere necessità di usufruirne, di averne fatto richiesta e di avere subito un rifiuto, sulla cui illegittimità comunque non vi è la giurisdizione del g.o. ma quella del g.a., giusta il disposto dell'art. 15, comma 6, d.lgs.
142\2015. Tanto si osserva anche a prescindere dal fatto che lo stesso ha dichiarato di essere ospitato da connazionali.
Quanto all'iscrizione all'anagrafe, la parte non ha neppure indicato il pregiudizio imminente ed irreparabile che dovrebbe discendere dal ritardo della registrazione nei relativi registri.
Da quanto evidenziato consegue il rigetto del ricorso.
va fissata come in dispositivo l'udienza per la trattazione del procedimento di merito, udienza che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., può essere sostituita dal deposito telematico di note scritte, non richiedendo la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.
Trattandosi di cautelare in corso di causa, il governo delle spese processuali è rimesso alla pronuncia che definirà il giudizio.
PQM
• rigetta il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.;
• fissa l'udienza del 15.10.2025 per la trattazione della causa nel merito, con invito a parte resistente ad integrare le proprie difese almeno 10 giorni prima dell'udienza suddetta;
• fissa il termine del 03.10.2025 entro il quale parte resistente può integrare le sue difese;
• dispone che la predetta udienza sia sostituita dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, per il cui deposito fissa il termine perentorio del 15.10.2025;
• si rimette il governo delle spese processuali alla pronuncia che definirà il giudizio.
Si comunichi alle parti.
Napoli, 10.06.2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Starace