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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/07/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 2778/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa Lina Tosi Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2778/2020 R.G. promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante PA P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. STANGHELLINI LORENZO, attore, contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentate e difese dall'avv. MASTRODOMENICO C.F._2
ALESSANDRO e dall'avv. PREZIUSO ETTORE,
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. LERCARI Controparte_3 C.F._3
GRAZIANO,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CINTI Controparte_4 C.F._4
RICCARDO,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_5 C.F._5
VESENTINI PIERLUIGI,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DAL DOSSO CP_6 C.F._6
pagina 1 di 86 , Pt_2
(c.f. e (c.f. Parte_3 C.F._7 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. DINDO STEFANO e dall'avv. C.F._8
ANDRETTO LUCA,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. FACCI Controparte_7 C.F._9
GIOVANNI,
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ARATARI FRANCESCO e dall'avv. SACCHI VERA, convenuti, con la chiamata in causa di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_9 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. D'ELIA NICOLÒ, già (c.f. ), Controparte_10 Controparte_11 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SOZZI
CRISTINA e dall'avv. DIFINO MATTEO,
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_12 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. BOZZOLA GIAMPIETRO, terze chiamate, con l'intervento di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_13 P.IVA_6 rappresentata e difesa dall'avv. prof. STANGHELLINI LORENZO, terza intervenuta ex art. 111 c.p.c., in punto: azione di responsabilità.
CONCLUSIONI
Conclusioni del PA si vedano le conclusioni della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare Controparte_13
Conclusioni della convenuta CP_1
«Voglia cotesto Tribunale, rigettata ogni avversa deduzione, richiesta ed eccezione, alla luce delle argomentazioni già esposte nell'atto introduttivo e nei seguenti scritti difensivi:
pagina 2 di 86 - in via principale e nel merito: a) dichiarare la nullità totale e/o parziale con riferimento ai punti d-g- f-della C.T.U. alla luce delle deduzioni argomentate nelle note autorizzate versate in atti;
b) respingere ogni domanda formulata dal nei confronti PA dell'esponente in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque di ogni domanda formulata – anche trasversalmente -dagli altri convenuti;
- in via subordinata: a) nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'attrice domanda, e quindi in via subordinata, manlevare l'esponente da ogni pretesa attorea con condanna del terzo chiamato in causa Controparte_14
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di
[...] quanto sarà eventualmente riconosciuto ed accertato dal Tribunale in favore della attrice e posto
a carico della esponente;
b) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
- in via istruttoria: rigettata ogni avversa istanza:
A. – Chiede ammettersi interrogatorio formale che deferisce ai Sigg. Controparte_3 Pt_4
, , e sulle seguenti
[...] Parte_3 CP_15 Controparte_4 CP_5 circostanze:
1) “Vero che i Sigg. , , Controparte_3 Parte_4 Parte_3 CP_15
, erano a conoscenza della circostanza che gli CP_2 Controparte_4 CP_5
Istituti di credito, precisamente Ubi banca, Unicredit, Intesa San Paolo, banca BPM e/o Leasing, avrebbero finanziato la;
PA
2) “Vero che il CDA di aveva affidato ogni aspetto finanziario al dott. che ha PA CP_3 costantemente monitorato, con i diversi istituti di credito, la situazione”;
3) “Vero che gli stessi istituti di credito, ed in particolare il Banco Popolare, avevano garantito che la pratica di finanziamento sarebbe stata istruita con esito positivo”;
4) “Vero che molti Istituti, nonostante avessero già espresso informalmente parere positivo alla concessione del finanziamento richiesto, dichiaravano la mancata approvazione dello stesso a causa di interferenze ostruzionistiche poste in essere dal Sig. ”; CP_16
5) “Vero che il Sig. rappresentava all'Avv. Carlo Fratta Pasini l'insussistenza di CP_16 garanzie di restituzione del prestito eventualmente erogato a causa di controversie sorte tra i soci della società, note anche alla cronaca locale”;
pagina 3 di 86 6) “Vero che l'offerta di acquisto delle azioni di proprietà di PA Controparte_1
e , pervenuta dal Gruppo Spezzapria per l'importo di 21/milioni CP_2 CP_17 di euro (ben 8/milioni in più rispetto all'aggiudicazione) oltre i debiti di restava PA impossibile da accettare a causa dell'intervenuto esercizio del diritto di prelazione da parte del
Sig. , il quale però mancava di dar seguito concreto all'esercitato diritto”; CP_16
7) “Vero che, se il Sig. avesse dato seguito concreto all'esercitato diritto di CP_16 prelazione, ci sarebbero state le condizioni per evitare il fallimento della società”;
8) “Vero che il Sig. ostacolava la vendita delle dette azioni che avrebbe permesso CP_16 il passaggio di proprietà del quorum maggioritario degli azionisti della ed PA avrebbe quindi consentito il reperimento di risorse finanziarie per poter concludere il progetto
<
9) “Vero che il Sig. interferiva sul contratto “ ” recandosi più volte presso CP_16 Pt_5 la sede di e cercando di ostacolarne la stipulazione”; Pt_5
10) “Vero che il Sig. istigava il Sig. (dipendente della , durante CP_16 Per_1 PA la fase di concordato, a depositare un esposto alla Guardia di Finanza per paventata emissione di fatture false, il cui epilogo ha condotto alla dichiarazione di fallimento della . PA
B. - Chiede ammettersi prova testimoniale per i Sigg. e sulle predette CP_16 Tes_1 circostanze.
C. – Chiede ammettersi prova testimoniale per l'Avv. Carlo Fratta Pasini (presidente del Banco
Popolare di Verona) sulle circostanze nn. 4) e 5), nonché sulle seguenti:
11) “Vero che il finanziamento di 5 milioni, nonostante il contratto , non sarebbe stato Pt_5 concesso se le controversie tra i soci non fossero state definite;
e che si recava più CP_16 volte in banca a chiedere finanziamenti per acquistare in ottica di esercitare il diritto PA di prelazione”.
D. – Chiede ammettersi prova testimoniale con i Sigg. Avv. Paolo Franceschini e Avv. Riccardo
Tedeschi sulle seguenti circostanze nn. 6), 7), 8), 9) e 10).
E. – Chiede ammettersi prova testimoniale con il Sig. sulle seguenti circostanze: Testimone_2
12) “Vero che il Sig. era il responsabile della trattativa - UO AR”; Testimone_2 Pt_5
13) “Vero che la trattativa fallì a causa del rifiuto opposto dal Sig. , di alienare la CP_16 propria quota”».
pagina 4 di 86 Conclusioni della convenuta CP_2
«Voglia cotesto Tribunale, rigettata ogni avversa deduzione, richiesta ed eccezione, alla luce delle argomentazioni già esposte nell'atto introduttivo e nei seguenti scritti difensivi:
- in via principale e nel merito: a) dichiarare la nullità totale e/o parziale con riferimento ai punti d-g- f-della C.T.U. alla luce delle deduzioni argomentate nelle note autorizzate versate in atti;
b) respingere ogni domanda formulata dal nei confronti PA dell'esponente in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque di ogni domanda formulata – anche trasversalmente -dagli altri convenuti;
- in via subordinata: a) nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'attrice domanda, e quindi in via subordinata, manlevare l'esponente da ogni pretesa attorea con condanna del terzo chiamato in causa Controparte_14
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di
[...] quanto sarà eventualmente riconosciuto ed accertato dal Tribunale in favore della attrice e posto
a carico della esponente;
b) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
- in via istruttoria: rigettata ogni avversa istanza:
A. – Chiede ammettersi interrogatorio formale che deferisce ai Sigg. Controparte_3 Pt_4
, , e sulle seguenti
[...] Parte_3 CP_15 Controparte_4 CP_5 circostanze:
1) “Vero che i Sigg. , , Controparte_3 Parte_4 Parte_3 CP_15
, erano a conoscenza della circostanza che gli CP_2 Controparte_4 CP_5
Istituti di credito, precisamente Ubi banca, Unicredit, Intesa San Paolo, banca BPM e/o Leasing, avrebbero finanziato la;
PA
2) “Vero che il CDA di aveva affidato ogni aspetto finanziario al dott. che ha PA CP_3 costantemente monitorato, con i diversi istituti di credito, la situazione”;
3) “Vero che gli stessi istituti di credito, ed in particolare il Banco Popolare, avevano garantito che la pratica di finanziamento sarebbe stata istruita con esito positivo”;
4) “Vero che molti Istituti, nonostante avessero già espresso informalmente parere positivo alla concessione del finanziamento richiesto, dichiaravano la mancata approvazione dello stesso a causa di interferenze ostruzionistiche poste in essere dal Sig. ”; CP_16
pagina 5 di 86 5) “Vero che il Sig. rappresentava all'Avv. Carlo Fratta Pasini l'insussistenza di CP_16 garanzie di restituzione del prestito eventualmente erogato a causa di controversie sorte tra i soci della società, note anche alla cronaca locale”;
6) “Vero che l'offerta di acquisto delle azioni di proprietà di PA Controparte_1
e , pervenuta dal Gruppo Spezzapria per l'importo di 21/milioni CP_2 CP_17 di euro (ben 8/milioni in più rispetto all'aggiudicazione) oltre i debiti di restava PA impossibile da accettare a causa dell'intervenuto esercizio del diritto di prelazione da parte del
Sig. , il quale però mancava di dar seguito concreto all'esercitato diritto”; CP_16
7) “Vero che, se il Sig. avesse dato seguito concreto all'esercitato diritto di CP_16 prelazione, ci sarebbero state le condizioni per evitare il fallimento della società”;
8) “Vero che il Sig. ostacolava la vendita delle dette azioni che avrebbe permesso CP_16 il passaggio di proprietà del quorum maggioritario degli azionisti della ed PA avrebbe quindi consentito il reperimento di risorse finanziarie per poter concludere il progetto
<
9) “Vero che il Sig. interferiva sul contratto “ ” recandosi più volte presso CP_16 Pt_5 la sede di e cercando di ostacolarne la stipulazione”; Pt_5
10) “Vero che il Sig. istigava il Sig. (dipendente della , durante CP_16 Per_1 PA la fase di concordato, a depositare un esposto alla Guardia di Finanza per paventata emissione di fatture false, il cui epilogo ha condotto alla dichiarazione di fallimento della . PA
B. - Chiede ammettersi prova testimoniale per i Sigg. e sulle predette CP_16 Tes_1 circostanze.
C. – Chiede ammettersi prova testimoniale per l'Avv. Carlo Fratta Pasini (presidente del Banco
Popolare di Verona) sulle circostanze nn. 4) e 5), nonché sulle seguenti:
11) “Vero che il finanziamento di 5 milioni, nonostante il contratto , non sarebbe stato Pt_5 concesso se le controversie tra i soci non fossero state definite;
e che si recava più CP_16 volte in banca a chiedere finanziamenti per acquistare in ottica di esercitare il diritto PA di prelazione”.
D. – Chiede ammettersi prova testimoniale con i Sigg. Avv. Paolo Franceschini e Avv. Riccardo
Tedeschi sulle seguenti circostanze nn. 6), 7), 8), 9) e 10).
E. – Chiede ammettersi prova testimoniale con il Sig. sulle seguenti circostanze: Testimone_2
pagina 6 di 86 12) “Vero che il Sig. era il responsabile della trattativa - UO AR”; Testimone_2 Pt_5
13) “Vero che la trattativa fallì a causa del rifiuto opposto dal Sig. , di alienare la CP_16 propria quota”».
Conclusioni del convenuto CP_3
“Il Tribunale, contrariisreiectis, previa ammissione a provare per interrogatorio e testi così come indicati le circostanze capitolate ai punti da 1 a 17 della memoria istruttoria 28/03/2022; in via principale e nel merito respinga ogni domanda formulata dal fallimento e da PA quale successore del fallimento nei confronti del conchiudente dott. CP_13 PA mediante atto di citazione11 Marzo 2020 perché infondata in fatto e in diritto;
Controparte_3 in via subordinata e in denegato caso di accoglimento totale o parziale dell'attrice domanda, dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a Controparte_18 manlevare e tenere indenne il convenuto dott. da ogni conseguenza patrimoniale Controparte_3
o comunque economica in ordine alla quale dovesse per avventura subire condanna per i titoli di cui è causa in favore del fallimento ovvero di PA CP_13
Vinte in ogni caso le spese e gli onorari del presente giudizio da porsi a carico di o, CP_13 nell'ipotesi subordinata, di ”. Controparte_18
Conclusioni del convenuto CP_4
«In via preliminare di rito:
1) Accertarsi per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione dd 30.09.2020 la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ex art. 164 quarto co. cpc per
l'assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda azionata in giudizio nei confronti dell'avv. Controparte_4
Nel merito:
2) Rigettarsi ogni avversaria pretesa risarcitoria proposta nei confronti dell'avv. CP_4 siccome infondata in fatto e diritto;
[...]
In via subordinata di merito:
3) nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree e nell'ipotesi in cui l'avv. fosse ritenuto, anche solo in parte, responsabile dei danni il Controparte_4 cui risarcimento è stato chiesto dal , accertarsi e graduarsi ex art. PA
1299 e/o 2055 co. 2° c.c.. la misura della responsabilità di ogni singolo convenuto tenuto al
pagina 7 di 86 risarcimento del danno, ridursi secondo giustizia le domande proposte dall'attrice e in accoglimento della domanda di manleva formulata dal convenuto accertata l'operatività della polizza n. 920B4999 condannarsi la chiamata in causa società Zurich Insurance plc
– Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede secondaria in Italia in 20159 Milano Via Benigno Crespi n. 23, C.F./P.IVA
– pec a tenere l'avv. nei P.IVA_4 Email_1 Controparte_4 limiti del massimale di polizza di € 5.000.000,00 da maggiorarsi di € 50.000,00 a titolo di massimale in eccesso pattuito per ciascun amministratore non esecutivo, sollevato ed indenne da ogni statuizione di condanna dovesse essere pronunciata nei suoi confronti.
In ogni caso:
4) Condannarsi la chiamata in causa società Insurance plc – Rappresentanza CP_14
Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede secondaria in Italia in 20159 Milano Via Benigno Crespi n. 23, C.F./P.IVA – pec P.IVA_4
in via solidale e/o alternativa con il fallimento attore, a Email_1 rifondere ai sensi di polizza all'avv. le spese di causa;
Controparte_4
5) vittoria di spese ed onorari di causa;
In via istruttoria:
6) Ferme le eccezioni e contestazioni in merito all'inammissibilità ed erroneità della CTU svolte in causa, si ribadisce l'eccezione di nullità della CTU di cui all'elaborato del dott. per i motivi tutti dedotti nelle note all'udienza del 13.12.2023 e nella Persona_2 memoria dd. 22.01.2024:
In via istruttoria subordinata:
7) Ferme le eccezioni e contestazioni svolte in causa nella memoria n. 3) di cui all'art. 183 6° co. cpc in merito all'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle controparti, si chiede in via subordinata l'ammissione delle istanze formulate nella memoria n. 2) di cui all'art. 183 6° co. cpc:
a) ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il Curatore Speciale del socio , interdetta, dott. Parte_6 Parte_7 otteneva dal Giudice Tutelare del Tribunale di Verona, dott. Ernesto , CP_19
l'autorizzazione a proporre la nomina dell'avv. quale consigliere di Controparte_4
pagina 8 di 86 Amministrazione della;
PA
2) Vero che l'avv. era stato scelto e delegato a tutelare gli interessi della interdetta CP_4 socia, sig.ra , in vista della possibile, imminente cessione del suo pacchetto Parte_6 azionario in esecuzione della offerta formulata dalla società Sominor Srl che per le azioni rappresentative del 64% del capitale aveva offerto il prezzo di Euro 8.022.000;
3) Vero che il socio Dott. , ricevuta dai soci venditori sigg.re CP_16 CP_1
e la “denuntiatio” relativa all'offerta di
[...] Parte_6 CP_2 acquisto delle azioni formulata dalla Sominor srl nell'agosto del 2016 di cui al doc. n. 23 che si MM, aveva dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione;
4) Vero che nel corso della riunione del 10.02.2017 il Presidente del Consiglio di amministrazione della , avv. comunicava che, quale conseguenza PA CP_1 dell'inadempimento alla diffida ad adempiere inviata dalla e ricevuta dalla CP_20 in data 8 gennaio 2017, il contratto stipulato in data 11.04.2016 si era risolto;
PA
5) Vero che all'appuntamento fissato presso il notaio in Verona in data 9 febbraio 2017 Per_3 per la vendita delle azioni di proprietà delle sig.re e Controparte_1 Parte_6
non si è presentato il dott. , socio prelazionario, come da CP_2 CP_16 dichiarazione del Notaio che, prodotta sub doc. n. 26, si MM al teste;
Per_3
6) Vero che, nel mese di Agosto 2017, l'avv. si incontrò più volte con l'avv. Controparte_4
Fulvio Cavalleri, legale di fiducia della chiedendo di valutare e sottoporre PA al consiglio con urgenza una proposta per far accedere la ad una procedura PA concorsuale.
Si indicano a testi il dott. domiciliato in 37128 Verona, Via Sirtori n. 4/D e l'avv. Parte_7
Fulvio Cavalleri domiciliato in 37135 Verona, Via Dominutti n. 20 con riserva di altri e di ulteriormente dedurre e produrre ai sensi di legge.
b) al fine di completare la documentazione in atti relativa al rapporto intercorso tra PA
e , si chiede ordinarsi a parte attrice ex art. 210 cpc di produrre anche la copia CP_20 della scrittura privata del 11.04.2016 stipulata tra queste società. Alla luce dell'ordine di produzione dd. 13.12.2022 dello stato passivo della UO AR, si chiede, inoltre, venga ordinata al fallimento della la produzione dell'atto di aggiudicazione e/o PA vendita dell'azienda della copia dello stato passivo del fallimento della società». PA
pagina 9 di 86 Conclusioni del convenuto : CP_16
«In via preliminare di rito:
Dichiararsi la nullità totale e/o parziale con riferimento ai punti d-g- f-della C.T.U. per le ragioni illustrate nelle note autorizzate
Nel Merito:
1) Respingersi le domande tutte da chiunque dedotte in quanto irrituali, inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto.
In via subordinata:
2) Determinarsi le singole responsabilità dei vari soggetti tenuti al risarcimento del danno, distinguendosi le responsabilità attribuibili agli organi delegati, ai Sindaci e alla società di revisione da quella dei consiglieri non esecutivi: in caso di accertata Controparte_21 responsabilità solidale;
conseguentemente determinarsi la somma proporzionale da ognuno dovuta in base alle specifiche competenze, condannandosi, anche in via di regresso, gli amministratori esecutivi e/o gli atri soggetti ritenuti responsabili a tenere sollevato e indenne il dott. , da ogni somma che risultasse da lui dovuta o che dovesse corrispondere in CP_5 virtù della presente azione;
3) Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannarsi la compagnia di assicurazione , con Sede Secondaria e Controparte_11 Controparte_14 talia in 20159 Milano, VIA BENIGNO CRESPI 23 a tenere sollevato e indenne il dr
[...] [...] da ogni e qualsiasi domanda da chiunque svolta nei suoi confronti per capitale spese CP_5 ivi comprese le spese legali da lui sostenute;
4) Spese legali interamente rifuse.
In via istruttoria:
Ogni avversa istanza respinta: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che l'organigramma della era così formato: PA
(i) un C.d.A. composto da cinque membri, di cui, due con deleghe esecutive ( CP_1 CP_3
e tre consiglieri senza deleghe (Dr. , Avv. . CP_16 CP_2 CP_4
(ii) una struttura amministrativa composta da personale dipendente sia funzionari, nelle persone del rag. il dott. rag. il dott. , che impiegati Persona_4 Persona_5 Persona_6 nelle persone di , , CP_22 Parte_8 Persona_7 Persona_8 Persona_9
pagina 10 di 86 (iii) un Collegio Sindacale di tre validi professionisti
(iv) una società di revisione, la . Controparte_21
2) Vero che la tenuta della contabilità, i rapporti con i fornitori e con i clienti, la predisposizione dei bilanci e le incombenze fiscali erano operate dalla struttura amministrativa sulla base delle direttive impartite dagli amministratori esecutivi.
3) Vero che a seguito della sottoscrizione del contratto, ha preteso che UO CP_20
AR, acquistasse ulteriori macchinari per la sicurezza del prodotto, non previsti inizialmente. Precisi il teste il relativo importo.
4) “Vero che il corrispettivo dell'offerta di acquisto delle quote sociali appartenenti al gruppo
“ per l'importo di €.8.022.200, reiterata il 1.8.2016, è stato determinato da Sominor CP_2
S.r.l., sulla base dei riscontri e delle verifiche effettuate dalla società di revisione DBO di
Milano alla quale aveva affidato apposita “due diligence”
5) Vero che il Tribunale di Verona ha autorizzato il Dr. che ne aveva fatto Parte_7 motivata istanza quale curatore speciale di , a procedere alla vendita delle Parte_6 sue quote sociali alla Sominor s.r.l. al corrispettivo da questi indicato nell'offerta di acquisto di cui al capo che precede.
6) Vero che UO AR s.p.a., in occasione della predisposizione degli impianti per la produzione ha stipulato vari contratti di leasing, ottenuto finanziamenti e delibere finanziamenti condizionate per importi complessivi superiori a €.
6.000.000. Precisi il teste.
Testi con riserva di altri: rag. dott. rag. dott. , Persona_4 Persona_5 Persona_6
, , CP_22 Parte_8 Persona_7 Persona_8 Persona_9 [...]
, Dr Tes_3 Parte_7
Si chiede che venga ordinato ex art.210 c.p.c. al in persona del Controparte_23 curatore/i pro-tempore di esibire in giudizio lo stato passivo, il programma di liquidazione depositato e l'inventario dei beni della fallita.
Si chiede che venga ordinato ex art.210 c.p.c. all'attore di esibire in giudizio, le relazioni dei curatori, l'inventario dei beni, l'atto di aggiudicazione della vendita dell'azienda dei PA suoi beni o assets.
Si chiede abilitazione alla prova diretta e contraria sui capitoli dell'attore che dovessero essere ammessi, con riserva di integrare la lista testi».
pagina 11 di 86 Conclusioni del convenuto CP_6
“Nel merito:
In via principale: respingersi ogni domanda svolta nei confronti di perché infondata CP_6 sia in fatto che in diritto;
In via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti del convenuto , mantenersi CP_6
l'obbligazione risarcitoria in misura strettamente proporzionale al grado di colpa accertato in capo allo stesso, con esclusione dei danni imputabili ad altri convenuti, ed in ogni caso graduarsi la responsabilità dei convenuti stessi in ipotesi di condanna in solido;
con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA inclusi;
In via subordinata istruttoria: La difesa del convenuto richiamandosi alla seconda CP_6 memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cpc, chiede di essere ammessa alla prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) vero che il Dott. presentò le dimissioni da tutte le cariche societarie il giorno 1 CP_6 febbraio 2016 con effetto immediato informandone la presidente, i consiglieri di amministrazione, il presidente del collegio sindacale e il direttore amministrativo Dott.
come da documento che si mostra al teste (doc. n. 2); Per_5
2) vero che il Dott. era consigliere di amministrazione di incaricato CP_6 PA di seguire il settore commerciale e marketing, come da organigramma che viene mostrato al teste (doc. n. 3);
3) vero che il Dott. in veste di consigliere di amministrazione di incaricato CP_6 PA di seguire il settore commerciale e marketing, nell'autunno 2014 prese contatto con il gruppo
, e per esso con il Dott. al fine di avviare una collaborazione nel Pt_5 Testimone_2 settore dei prodotti continuativi;
4) vero che a partire dall'anno 2016 il Dott. sulla base dei contratti quadro sottoscritti CP_3 con alcuni clienti, inseriva degli ordini a cui seguiva l'emissione di fatture proforma che poi venivano modificate togliendo la dicitura proforma ed attribuendo un numero provvisorio dalla dipendente;
CP_22
5) vero che dette fatture venivano presentate per lo sconto presso alcuni istituti bancari che anticipavano tutto o parte dell'importo della fattura provvisoria e successivamente
pagina 12 di 86 l'operazione veniva chiusa convogliando il pagamento delle successive fatture definitive, emesse a fronte di ordini effettivi e della consegna del prodotto ai clienti, verso gli istituti che avevano anticipato gli importi delle fatture provvisorie;
6) vero che a conoscenza delle operazioni di cui ai precedenti capitoli 4 e 5 erano unicamente il Dott. la presidente che firmava le distinte di presentazione delle fatture CP_3 CP_1 per lo sconto, e la sig.ra ; CP_22
7) vero che le fatture provvisorie di cui al precedente punto 4 non venivano registrate in contabilità;
8) vero che negli anni 2013, 2014 e 2015 annoverava tra i propri clienti tutte le PA principali insegne della grande distribuzione, tra cui , Despar, Coop, Auchan, CP_24
Pam, Bennet, Crai, Unicoop, Giesse, Pac 2000 e Metro;
9) vero che tutti gli anni i contratti con la grande distribuzione per la campagna natalizia venivano chiusi nella tarda primavera.
Si indicano a testi sui capitoli 1, 2, 6 e 7 il Dott. di Verona e l'Ing. Persona_5 Tes_4 di Treviso, sui capitoli 4, 5, 6, e 7 la signora di Verona, sui capitoli 1, 2, 3, 8 e CP_22
9 il Dott. di Verona, sul capitolo 3 il Dott. e l'Ing. Testimone_5 Testimone_2 Tes_6
presso di Alba (CN)”.
[...] Pt_5
Conclusioni dei convenuti e : Pt_4 Pt_3
«❖ nel merito:
➢ in principalità, rigettarsi le domande proposte dal (c.f. Parte_9
), in persona dei Curatori pro tempore, e proseguite da (c.f. P.IVA_1 Controparte_13
), in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del dott. P.IVA_6 [...]
(c.f. ) e della dott.ssa (c.f. Pt_4 CodiceFiscale_10 Parte_3 C.F._11
), in quanto infondate in fatto e/o in diritto, anche in accoglimento dell'eccezione sollevata
[...] ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c.;
➢ in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree:
- escludersi dalle obbligazioni risarcitorie del dott. (c.f. Parte_4 C.F._10
) e della dott.ssa (c.f. ) i danni imputabili
[...] Parte_3 CodiceFiscale_11
pagina 13 di 86 esclusivamente agli altri soggetti convenuti, a soggetti terzi e/o a fatto colposo di PA
(c.f. ) e della sua Curatela fallimentare;
P.IVA_1
- diminuirsi ex art. 1227, co. 1, c.c. per concorso del fatto colposo di (c.f. PA
) e/o della sua Curatela fallimentare e, comunque, graduarsi ex art. 1299 e/o ex art. P.IVA_1
2055, co. 2, c.c. le responsabilità del dott. (c.f. ), della Parte_4 CodiceFiscale_10 dott.ssa (c.f. ) e di ciascuno degli altri soggetti Parte_3 CodiceFiscale_11 convenuti che dovessero con essi essere condannati in via solidale;
- accertata l'operatività della polizza n. IFL0003051.048791 e/o della polizza n.
IFL0003051.040420 e dunque la copertura del sinistro per cui è causa, condannarsi CP_12
(c.f. ), in persona del rappresentante generale pro tempore per l'Italia, a tenere
[...] P.IVA_7 indenne e manlevato il dott. (c.f. ) da quanto egli dovesse Parte_4 CodiceFiscale_10 essere a sua volta condannato – anche in via solidale con altri – a corrispondere al
[...]
(c.f. e/o a (c.f. , nei limiti del Parte_9 P.IVA_1 Controparte_13 P.IVA_6 massimale assicurato di € 2.000.000,00 e fermo lo scoperto contrattuale pari all'1% del sinistro con limite minimo di € 1.000,00 e massimo di € 10.000,00, nonché a rifondergli ex art. 1917, co.
3, c.c. le spese di resistenza, di mediazione e di chiamata in causa volte a remunerare i difensori e consulenti tecnici;
- accertata l'operatività delle polizze n. 10518313T e (in secondo rischio) n. F1800002364
e/o delle polizze n. 10482407R e (in secondo rischio) n. 1915761 e dunque la copertura del sinistro per cui è causa, condannarsi gli di RA (c.f. ) che hanno PA0 P.IVA_8 assunto i relativi rischi, in solido con (c.f. ), in Controparte_9 P.IVA_3 persona dei rispettivi rappresentanti generali pro tempore per l'Italia, a tenere indenne e manlevata la dott.ssa (c.f. ) da quanto ella dovesse Parte_3 CodiceFiscale_11 essere a sua volta condannata – anche in via solidale con altri – a corrispondere al fallimento di
(c.f. e/o a (c.f. , nei limiti del PA P.IVA_1 Controparte_13 P.IVA_6 massimale assicurato per complessivi € 20.000.000,00 e ferma la franchigia contrattuale di €
10.000,00, nonché a rifonderle ex art. 1917, co. 3, c.c. le spese di resistenza, di mediazione e di chiamata in causa volte a remunerare i difensori e consulenti tecnici;
- accertata l'operatività della polizza n. 920B4999 e dunque la copertura del sinistro per cui è causa, condannarsi (c.f. ), in persona del rappresentante Controparte_11 P.IVA_4
pagina 14 di 86 generale pro tempore per l'Italia, a tenere indenni e manlevati il dott. (c.f. Parte_4 [...]
) e la dott.ssa (c.f. ) da quanto essi C.F._10 Parte_3 CodiceFiscale_11 dovessero essere a loro volta condannati – anche in via solidale con altri – a corrispondere al fallimento di (c.f. ) e/o a (c.f. ), nei PA P.IVA_1 Controparte_13 P.IVA_6 limiti del massimale assicurato di € 5.000.000,00 da maggiorarsi sino a ulteriori € 100.000,00 a titolo di massimale in eccesso in caso di condanna in solido con gli amministratori non esecutivi
e avv. nonché a rifondere loro ex art. 1917, co. 3, c.c. le spese CP_5 Controparte_4 di resistenza, di mediazione e di chiamata in causa volte a remunerare i difensori e consulenti tecnici, il tutto al netto – ai sensi dell'art. 1910, co. 2, c.c. e del punto 10.4 delle condizioni generali di polizza – di quanto oggetto di manleva da parte di (c.f. ) e CP_12 P.IVA_7 rispettivamente degli di RA (c.f. ) e/o di PA0 P.IVA_8 [...]
(c.f. ); Controparte_9 P.IVA_3
➢ in ogni caso, condannarsi il fallimento di (c.f. ), in persona PA P.IVA_1
dei Curatori pro tempore, in solido con (c.f. ), in persona del legale Controparte_13 P.IVA_6 rappresentante pro tempore, ovvero in subordine (c.f. ), gli CP_12 P.IVA_7 di RA (c.f. in solido con PA0 P.IVA_8 Controparte_9
(c.f. ) e in persona dei rispettivi rappresentanti generali
[...] P.IVA_3 Controparte_11 pro tempore per l'Italia, a rifondere al dott. (c.f. ) e alla Parte_4 CodiceFiscale_10 dott.ssa (c.f. ) le spese, anche in via di rimborso Parte_3 CodiceFiscale_11 forfetario, e le competenze di lite, oltre accessori previdenziali e fiscali e con maggiorazione del
30% essendo soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4, co. 1-bis, D.M. n. 55/2014;
❖ in via istruttoria:
➢ ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a (c.f. ) di esibire in CP_16 CodiceFiscale_12
giudizio copia della lettera di convocazione per l'ap-puntamento dell'11.11.2016 presso lo studio del notaio dott. di Verona, con ricevuta delle socie oblate Persona_10 CP_1
e ;
[...] CP_2
➢ ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate, indicandosi a testi il responsabile amministrativo di dott. e le impiegate PA Persona_5 amministrative, sig.ra e sig.ra ; Testimone_7 CP_22
pagina 15 di 86 a) vero che i documenti che Le si MMno (doc. 77 e doc. 78 già prodotti) sono stati esaminati dal Collegio sindacale di nelle adunanze del 20.07.2016 e PA rispettivamente del 30.11.2016;
b) vero che le situazioni patrimoniali infrannuali allegate in copia al prospetto di sintesi sull'andamento della posizione finanziaria netta, che Le si MM (doc. 79 già prodotto), sono stati elaborati dagli amministratori di e consegnati da PA al collegio sindacale alle rispettive date di riferimento;
Controparte_3
c) vero che, quantomeno a decorrere dal 2014 e sino al 2017 inclusi, a seguito della stipulazione di contratti-quadro e/o della ricezione di ordinativi da parte dei clienti, era usa emettere nei loro confronti fatture pro-forma riportanti i PA quantitativi previsti e/o ordinati e i prezzi concordati;
d) vero che, quantomeno a decorrere dal 2014 e sino al 2017 inclusi, le fatture pro-forma emesse da recavano una numerazione progressiva senza prefisso, un PA numero di riferimento interno (“Ns. Rif.”) seguito dalla lettera “P”, nonché un numero
d'ordine interno seguito a seconda dei casi dalle lettere “N” (Natale), “P” (Pasqua) o
“C” (continuativo);
e) vero che, quantomeno a decorrere dal 2014 e sino al 2017 inclusi, il programma di gestione della contabilità in uso presso consentiva di modificare PA denominazione e numero delle fatture pro-forma già emesse;
f) vero che, quantomeno a decorrere dal 2014 e sino al 2017 inclusi, numerose fatture pro- forma emesse da venivano modificate dopo la loro emissione, cancellando PA la dicitura “pro-forma” e il numero di riferimento interno seguito dalla lettera “P”, nonché aggiungendo prima della numerazione progressiva il prefisso “14”, “15”, “16”
o “17” a seconda dell'anno di riferimento;
g) vero che, quantomeno a decorrere dal 2014 e sino al 2017 inclusi, le fatture pro-forma emesse da non venivano annotate nei registri IVA né nella contabilità PA generale della società, ma soltanto archiviate in formato elettronico e/o cartaceo;
h) vero che, quantomeno a decorrere dal 2014 e sino al 2017 inclusi, le fatture pro-forma emesse da e successivamente modificate dopo la loro emissione mediante PA cancellazione della dicitura “pro-forma” non venivano annotate nei registri IVA né nella
pagina 16 di 86 contabilità generale della società e neppure archiviate;
i) vero che, quantomeno a decorrere dal 2014 e sino al 2017 inclusi, tutte le copie delle fatture pro-forma emesse da come successivamente modificate dopo la PA loro emissione mediante cancellazione della dicitura “pro-forma” venivano eliminate sia in formato elettronico sia in formato cartaceo, ad eccezione della sola copia destinata ad essere presentata a un istituto bancario;
➢ ammettersi prova per testi sulle ulteriori circostanze di seguito capitolate a prova contraria, indicandosi a testi il dott. commercialista in Verona, nonché l'avv. Paolo Parte_7
Franceschini e l'avv. Riccardo Tedeschi entrambi del foro di Verona:
l) vero che, dopo aver esercitato la prelazione con lettera del 19.09.2016 che Le si MM (doc. 09 già prodotto), il socio prelazionario ometteva di CP_16 consegnare sino al-l'11.11.2016 incluso alle socie oblate Controparte_1 CP_2 ed in persona del tutore speciale dott. la garanzia
[...] Parte_6 Parte_7 fideiussoria richiesta nella denuntiatio del 04.08.2016 che pure Le si MM (doc. 23 prodotto dal convenuto con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.); Controparte_4
m) vero che, dopo aver esercitato la prelazione con lettera del 19.09.2016 che Le si MM (doc. 09 già prodotto) e sino all'invio della lettera dell'01.12.2016 indirizzata ad e che pure Le si MM (cfr. pag. 3 del doc. 83 Controparte_1 CP_2 già prodotto), il socio prelazionario non aveva mai chiesto agli CP_16 amministratori di di esaminare – mediante accesso in azienda da parte di PA un professionista da sé delegato – la documentazione contabile-gestionale della società, né di svolgere altra attività di due diligence;
n) vero che, convocato da ed in Controparte_1 CP_2 Parte_6 persona del tutore speciale dott. per il 09.02.2017 presso lo studio del Parte_7 notaio dott. di Verona onde procedere alla cessione del pacchetto Persona_11 azionario di maggioranza di il socio prelazionario non si PA CP_16 presentava, come da dichiarazione resa dallo stesso notaio che Le si MM (doc. 26 prodotto dal convenuto con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.); Controparte_4
o) vero che, in data 17.02.2017, i membri del collegio sindacale di dott. PA
, dott.ssa e dott. , s'incontravano con i Parte_4 Parte_3 Controparte_7
pagina 17 di 86 legali delle socie e , avv. Paolo Franceschini ed avv. Controparte_1 CP_2
Riccardo Tedeschi del foro di Verona, i quali rappresentavano loro una situazione di impasse nella cessione del pacchetto azionario di maggioranza, derivante dall'incertezza sulla decadenza della prelazione esercitata da ». CP_16
Conclusioni del convenuto : CP_7
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda risarcitoria proposta dall'attore e PA dall'interveniente nei confronti del dott. , in quanto infondata in Controparte_13 Controparte_7 fatto e diritto per le ragioni esposte in atti.
IN VIA DI SUBORDINE: ossia nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata anche solo una parziale responsabilità del dott. , Controparte_7
▪ mantenere l'obbligazione risarcitoria di quest'ultimo:
a) in via strettamente proporzionale al grado accertato della colpa del dott. , Controparte_7 limitatamente ai reali danni subiti da parte attrice e/o parte interveniente – da valutarsi ex artt.
1223, 1225 c.c. e 1227, commi 1 e 2 c.c. – in quanto conseguenza immediata, diretta e prevedibile della denegatamente accertata condotta colposa dello stesso convenuto, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
b) escludere dall'obbligazione risarcitoria del dott. i danni imputabili agli Controparte_7 altri convenuti – quali l'avv. e/o il dott. e/o la sig.ra Controparte_1 Controparte_3
e/o il sig. e/o l'avv. e/o il dott. e/o CP_2 CP_5 Controparte_4 CP_6
, nonché gli altri componenti il Collegio sindacale - o, comunque, a terzi e alla CP_8 stessa curatela del nonché a PA Controparte_13
c) escludersi comunque ogni obbligazione risarcitoria del dott. per quanto Controparte_7 riguarda la quota di responsabilità imputabile a terzi (compresi gli altri convenuti e la stessa curatela del Fallimento nonché e così graduarsi, anche ai sensi PA Controparte_13 degli art. 1299 c.c. e/o 2055 c.c., comma 2 c.c., la responsabilità dello stesso dott. CP_7
pagina 18 di 86 rispetto a quella degli altri convenuti, nel denegato caso di condanna in solido;
a tal fine, pertanto, accertarsi l'esatta quota di eventuale danno imputabile al dott. da porsi in CP_7 stretta relazione con la condotta dei predetti terzi compresi gli altri convenuti e la stessa curatela del nonché (in considerazione anche PA Controparte_13 dell'elemento soggettivo di ciascuno di essi) e limitarsi, così, l'obbligazione risarcitoria del dott. a tale stretta risultanza relativa alla quota a lui soltanto ascrivibile;
CP_7
▪ dichiarare, in ogni caso, Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del rappresentante legale pro tempore, tenuta a manlevare, nei limiti del massimale di polizza (n. 920B4999), il dott. da ogni obbligazione risarcitoria nei confronti Controparte_7 di parte attrice e, per l'effetto, condannare Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del rappresentante legale pro tempore, a tenere indenne, nei limiti del massimale di polizza, il dott.
di quanto questi fosse tenuto a risarcire a favore del Controparte_7 PA
e/o di o a corrispondere ad ulteriori terzi (ivi compresi gli altri
[...] Controparte_13 convenuti), in sede di rivalsa, regresso o surrogazione.
▪ in ogni caso, riservata ogni azione di regresso e/o rivalsa e/o surroga nei confronti di chiunque risulti responsabile dei danni lamentati da parte attrice e/o da parte interveniente all'esito dell'istruttoria.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compenso professionale, determinato ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. modifiche, altresì nei confronti di Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale per l'Italia, anche ai sensi dell'art. 1917, comma 3 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che il Tribunale ordini l'esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti della curatela del
(procedura fallimentare R.G. n. 76/2018 Trib. Verona): i) dello stato Controparte_23 passivo fallimentare;
ii) dell'inventario, del programma di liquidazione e degli esiti della procedura di liquidazione;
iii) del progetto di ripartizione finale e del rendiconto finale del curatore, nonché di ogni altro atto e documento utile a verificare che – diversamente da quanto sostenuto da parte attrice – i finanziamenti erogati dalla alla controllata UO AR PA avrebbero potuto trovare (almeno parziale) soddisfazione in caso di insinuazione al passivo, in
pagina 19 di 86 considerazione della composizione dell'attivo che parimenti si chiede di accertare”.
Conclusioni della convenuta Controparte_25
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) respingere le avverse domande di parte attrice per quanto dedotto sopra, e in particolare, per nullità dell'atto di citazione e/o del giudizio e/o per difetto di legittimazione e/o di titolarità e/o per inammissibilità, e/o per improcedibilità delle domande stesse, anche a seguito dell'omologa del concordato fallimentare e, comunque, per infondatezza di dette domande, in fatto e diritto;
2) con vittoria di spese e compensi come per legge”.
Conclusioni della terza chiamata Controparte_9
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
▪ in via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività delle polizze n. 10518313T e
F1800002364, stante la clausola claims made e, indi, per esclusione del sinistro dall'ambito di operatività temporale delle garanzia, oltre che l'inoperatività delle polizze n. 10482407R e n.
1915761, in ragione delle dichiarazioni inesatte e/o reticenti dell' in sede di PA1 sottoscrizione delle polizze, dovute a dolo o quantomeno a colpa grave, ai sensi dell'art. 1892
c.c., oltre che delle condizioni pattizie contenute nelle polizze, e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di manleva proposta dalla chiamante in causa Dott.ssa Parte_3
;
[...]
▪ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale accerti la responsabilità della Dott.ssa in relazione ai fatti per cui è causa e, Parte_3 contestualmente, accolga la domanda di manleva nei confronti degli scriventi Assicuratori:
accertare e dichiarare il diritto degli Assicuratori ad una riduzione dell'indennizzo dovuto, in ragione delle dichiarazioni inesatte e/o reticenti dell'Assicurata, dovute a colpa lieve, in sede di sottoscrizione delle polizze, ai sensi dell'art. 1893 c.c.; e
accertare e dichiarare la quota di responsabilità individuale imputabile alla Dott.ssa
rispetto a quella ascrivibile agli altri convenuti, ed il corrispondente diritto Parte_3 di regresso degli esponenti, eventualmente escussi per l'intero, nei confronti degli altri obbligati solidali;
e
accertare e dichiarare la sussistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del
pagina 20 di 86 medesimo rischio operanti in relazione al sinistro per cui è causa e determinare l'indennizzo dovuto da ciascun assicuratore in rapporto ai limiti dei rispettivi contratti;
e
liquidare l'indennizzo eventualmente dovuto tenendo conto del massimale delle polizze dedotte in giudizio, pari ad Euro 5.000.000,00 (con franchigia di Euro 10.000,00), quanto alle polizze primo rischio, ed Euro 15.000.000,00 in eccesso, quanto alle polizze secondo rischio;
▪ con vittoria di spese di lite, spese generali, IVA e CPA come per legge, in relazione al presente giudizio, nonché alle procedure arbitrali promosse e non coltivate dalla Dott.
nei confronti degli esponenti”. Parte_3
Conclusioni della terza chiamata Controparte_10
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione reietta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
1. Dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare e respingere anche nel merito tutte le domande formulate nei confronti di . CP_14
IN VIA SUBORDINATA
2. Per il caso di accoglimento anche parziale delle domande del e di PA
assuntore del concordato fallimentare del verso Controparte_13 PA
i Chiamanti in causa e di quelle di garanzia di questi ultimi, dichiarare tenuta a prestare CP_14 la copertura assicurativa di cui alla polizza n. 920/B/4999 (i) a “secondo rischio” rispetto al massimale delle altre polizze di cui gli assicurati Chiamanti in causa possono beneficiare e comunque (ii) entro il sottolimite di massimale per procedure concorsuali previsto dall'appendice W52436/9 alla Polizza
IN OGNI CASO
3. Condannare il e comunque chi di ragione, al Controparte_26 pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrende.
4. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso».
Conclusioni della terza chiamata CP_12
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
pagina 21 di 86
1. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'infondatezza di ogni e tutte le Con domande svolte dal Dott. nei confronti della e quindi respingere tali Parte_4 domande, pretese ed azioni, per assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione alla Polizza AIG n. IFL0003051.040420 (e/o qualsiasi altro contratto assicurativo invocato dal Dott. ) per i motivi e le esclusioni di Polizza;
Pt_4
2. in ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni e tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti del Dott. e, pertanto, delle domande svolte da Pt_4
Con quest'ultimo verso e per l'effetto rigettare ogni e tutte le domande, pretese ed azioni avanzate da parte attrice e, conseguentemente di ogni e tutte quelle svolte dal Dott.
[...]
Con
nei confronti di . Pt_4
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
1. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie verso il Dott.
e/o per l'ipotesi in cui venga dichiarata operativa la Polizza AIG Pt_4
IFL0003051.040420 (e/o qualsiasi altro contratto assicurativo invocato dal Dott. ) Pt_4
Con limitare l'eventuale accoglimento della domanda di manleva verso alla quota parte di responsabilità allo stesso attribuibile e, in ogni caso, entro il limite del massimale di Euro
1.033.000,00, con la detrazione dello scoperto, pari all'1% del sinistro, con un minimo di
Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 10.000,00, e, in ogni caso, entro la quota di coassicurazione del 70%.
IN OGNI CASO
1. con vittoria compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. Controparte_13
“ Si precisano le conclusioni così come formulate nell'atto di citazione depositato dal
(e da questi confermate con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.) e PA fatte proprie da con la propria comparsa di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., CP_13 che vengono di seguito integralmente ritrascritte.
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Venezia, previo accertamento delle responsabilità dei convenuti per i fatti esposti in narrativa, condannare gli stessi convenuti a risarcire al
[...]
i danni subiti dalla Società e dai suoi creditori. Danni quantificati come di seguito, PA ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, eventualmente con
pagina 22 di 86 liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.:
(i) per l'operazione UO AR, euro 10.002.688,02 in solido tra Controparte_1
, , , , Controparte_3 CP_2 CP_5 Parte_4 Controparte_7 Parte_3
, nonché, limitatamente ai danni verificatisi nel periodo durante il quale ha ricoperto la
[...] carica di amministratore, Controparte_4
(ii) per l'aggravamento del dissesto cagionato dalla prosecuzione dell'attività in presenza di una causa di scioglimento con pregiudizio al patrimonio sociale, prosecuzione concretatasi in atti di carattere non conservativo del patrimonio (tra i quali l'operazione UO AR):
in tesi, euro 34.183.884 in solido tra Controparte_1 Controparte_3
, , , nonché, CP_2 CP_5 Parte_4 Controparte_7 limitatamente ai danni verificatisi nel periodo durante il quale ciascuno di essi ha ricoperto la carica di amministratore o sindaco, , Parte_3
e, limitatamente al danno verificatosi a partire Controparte_4 CP_6 dall'esercizio 2015, detratto quanto eventualmente Controparte_27 oggetto di condanna in base al precedente punto (i);
in subordine, euro 10.002.688,02 in solido tra Controparte_1 CP_3
, , , ,
[...] CP_2 CP_5 Parte_4 Controparte_7
, nonché, limitatamente ai danni Parte_3 Controparte_27 verificatisi nel periodo durante il quale ha ricoperto la carica di amministratore, detratto quanto eventualmente oggetto di Controparte_4 condanna in base al precedente punto (i).
In ogni caso con aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (dal dì del dovuto fino al saldo), a norma di legge.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
* * *
In via istruttoria, insiste sulla propria istanza, formulata all'udienza del 13 CP_13 dicembre 2023 e reiterata con le note autorizzate depositate in data 22 gennaio 2024, per
l'integrazione della CTU con riferimento al punto d) del quesito, affinché sia fornita dal consulente tecnico d'ufficio anche una quantificazione del danno da aggravamento del dissesto a partire dal
1° gennaio 2014”.
pagina 23 di 86 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità proposta ex art. 146 l. fall. dal della società (di seguito: e, con riguardo alla società in bonis, PA PA PA
contro
: PA
l'avv. Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Controparte_1
il dott. Amministratore Delegato;
Controparte_3
la sig.ra , il sig. , il dott. e l'avv. CP_2 CP_5 CP_6 Controparte_4 altri componenti dell'organo amministrativo;
il dott. , il dott. e la dott.ssa , sindaci;
Parte_4 Controparte_7 Parte_3
la società revisore legale. Controparte_27
A fondamento delle proprie domande di risarcimento del danno, l'attore formula i seguenti addebiti:
1) nella controllata CP_28 Controparte_23
Il Fallimento deduce che:
nel 2010, al fine di diversificare la produzione e far fronte alla scarsa marginalità dei prodotti da ricorrenza (pandori e colombe pasquali), aveva costituito la società PA [...]
(di seguito: UO AR), che avrebbe dovuto occuparsi dei c.d. prodotti CP_23 continuativi;
UO AR rilevava dapprima in affitto e poi dal 2013 acquistandola l'azienda della società AR IA , sin da subito registrando modesti risultati di PA2 produzione e cumulando perdite rilevanti;
al termine dell'esercizio 2015 il Consiglio di Amministrazione di iniziava ad PA esplorare la possibilità di spostare l'attività della UO AR dallo stabilimento di
Mariano Comense ad un nuovo impianto produttivo, nell'ottica di potenziarne l'attività in vista di una possibile partnership con (di seguito: ); CP_20 Pt_5
in data 11.4.2016 veniva stipulato tra UO AR e un contratto avente ad oggetto Pt_5 la produzione, il confezionamento e la fornitura di prodotti da forno;
in data 30.5.2016 l'organo amministrativo di decideva all'unanimità di adibire a PA sito produttivo della UO AR un immobile situato a San Martino Buon Albergo (VR);
pagina 24 di 86 in data 13.7.2016 l'assemblea di approvava all'unanimità il progetto, dando PA mandato al Consiglio di Amministrazione a porre in essere tutte le operazioni necessarie alla realizzazione della predetta operazione, compreso il rilascio di garanzie di forma, escluse garanzie reali;
UO AR non riusciva ad ottenere dalle banche adeguati finanziamenti per sostenere il progetto, che dunque veniva finanziato da con risorse liquide proprie;
PA
a fronte di una spesa stimata di € 6.500.000,00, tuttavia, l'operazione veniva a costare a circa € 10.000.000,00; PA
i lavori di completamento del nuovo stabilimento, peraltro, subivano rilevanti ritardi rispetto a quanto pattuito con , la quale, dopo aver diffidato inutilmente UO AR con Pt_5 lettera del 14.12.2016, con missiva dell'8.2.2017 comunicava la risoluzione del contratto;
l'impianto veniva inaugurato soltanto a febbraio 2017, ma non era ancora operativo;
UO AR cessava la propria attività nell'estate 2017 e veniva dichiarata fallita dal
Tribunale di Verona in data 29.5.2018;
le risorse erogate rappresentavano finanziamenti postergati ex artt. 2467 e 2497-quinquies
c.c. e, dunque, erano denaro perso;
tali erogazioni dovrebbero ritenersi irragionevoli in quanto: a) l'investimento è stato effettuato in assenza di un accurato preventivo di spesa e con un aumento del 50% dei costi preventivati;
b) l'organo amministrativo ha approvato il progetto in assenza di un adeguato supporto informativo, come dimostrato dal fatto che il non aveva mai messo a CP_3 disposizione del Collegio sindacale i dati che quest'ultimo aveva richiesto (rendiconto finanziario prospettico e stato patrimoniale prospettico con esposizione dell'investimento secondo la prassi anglo-americana); c) gli amministratori avevano intrapreso l'iniziativa in esame senza essersi mai assicurati l'apporto di idonei mezzi finanziari da parte di terzi, gravando di tutti gli esborsi, nonostante la sussistenza di uno stato di tensione PA finanziaria;
gli amministratori, dunque, dovrebbero ritenersi responsabili per aver negligentemente continuato a finanziare UO AR, mentre i sindaci per non aver impedito tali condotte, nonostante i ripetuti solleciti effettuati agli amministratori;
pagina 25 di 86 la società di revisione dovrebbe ritenersi responsabile per non aver rilevato il meccanismo di ricorso abusivo al credito tramite l'anticipazione di fatture false, che avrebbe potuto essere percepito e contestato tenendo conto che la struttura finanziaria di si reggeva in PA larga misura sull'anticipazione da parte delle banche delle fatture relative agli ordini della grande distribuzione, che si concentravano nel periodo natalizio e pasquale;
2) Mancata rilevazione dello stato d'insolvenza in cui versava almeno sin dal 2014 e PA conseguente aggravamento del dissesto a seguito della prosecuzione dell'attività sociale.
Ad avviso dell'attore, lo stato d'insolvenza sarebbe dimostrato dal fatto che, quantomeno a partire dall'esercizio 2014, la società per far fronte alle proprie esigenze finanziarie otteneva anticipazioni dal sistema bancario presentando delle fatture artefatte.
Nello specifico:
venivano individuati i clienti con i quali erano già stati sottoscritti dei contratti-quadro per la vendita di prodotti durante l'esercizio in corso;
sulla base di tali contratti venivano inseriti nel gestionale aziendale degli ordini di vendita fittizi, compatibili con i volumi di vendita prospettabili in relazione a ciascun cliente, e quindi venivano emesse delle fatture pro-forma;
le fatture pro-forma, quindi, venivano modificate digitalmente, sostituendo la dicitura
“Proforma” con la dicitura “Fattura” e variando il cronologico del documento per portarlo a valori più coerenti con la fatturazione sino ad allora svolta;
le fatture fittizie così generate venivano inserite nel gestionale per la redazione della distinta e presentate agli istituti di credito per ottenere l'anticipazione, con distinta firmata dalla e dal CP_1 CP_3
tale meccanismo si chiudeva o avrebbe dovuto chiudersi con il perfezionamento dei reali ordini commerciali con quegli stessi clienti indicati nelle fatture false, giacché per tali ordini indicava quale banca d'appoggio la stessa che aveva erogato l'anticipazione sulla PA base della fattura artefatta e così la disponibilità del c.d. ” si rigenerava, sebbene PA3 la fattura pagata non riportasse la numerazione di quella sulla base della quale l'istituto di credito aveva effettuato l'anticipazione;
le fatture artefatte non venivano registrate in contabilità, ma erano oggetto di annotazione in un foglio manoscritto, che veniva poi distrutto alla chiusura di tutte le operazioni dell'anno pagina 26 di 86 cui si riferiva, tanto che era stato possibile recuperare soltanto il foglio relativo all'esercizio
2017;
tra il 2014 e il 2017 aveva ottenuto anticipazioni dagli istituti di credito per € PA
18.030.257,37, a fronte di fatture artefatte per l'importo complessivo di € 22.934.075,99 (nel
2014 anticipazioni per € 3.865.923,16 a fronte di fatture artefatte per € 4.799.224,78; nel
2015 anticipazioni per € 3.737.394,06 a fronte di fatture artefatte per € 4.462.248,17; nel
2016 anticipazioni per € 8.490.939,07 a fronte di fatture artefatte per € 11.016.673,12; nel
2017 anticipazioni per € 1.936.001,08 a fronte di fatture artefatte per € 2.655.929,02);
gli amministratori avrebbero dovuto rilevare la causa di insolvenza, astenendosi dal proseguire l'attività sociale e dall'aggravare il dissesto e i sindaci avrebbero dovuto da un lato accorgersi del meccanismo della falsa fatturazione e dall'altro impedire la prosecuzione dell'attività, esercitando i poteri loro attribuiti dal c.c.;
3) Indebita prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del patrimonio netto a far data dall'8.2.2017.
L'attore assume che, anche volendo prescindere da quanto rilevato al punto precedente, avrebbe perso il proprio capitale sociale almeno dall'8.2.2017, nonostante nel bilancio PA di esercizio al 31.12.2016 e nelle situazioni patrimoniali al 31.5.2017 e al 31.8.2017 fosse rappresentato il contrario.
In particolare, sostiene che:
nel bilancio al 31.12.2016 era iscritta la partecipazione nella UO AR per €
1.087.487,00 ed erano iscritti crediti verso la stessa per € 5.630.600,68 a breve termine e per
€ 481.412,79,00 a medio/lungo termine;
a partire dall'8.2.2017, a seguito della risoluzione del contratto con , era evidente che Pt_5
UO AR non sarebbe stata in grado di generare flussi attivi tali da consentire il mantenimento della propria continuità aziendale e il rimborso dei finanziamenti erogati dalla controllante;
di conseguenza, il valore della partecipazione e l'ammontare dei crediti indicati nel bilancio al 31.12.2016 avrebbero dovuto essere integralmente svalutati, e il patrimonio netto sarebbe così passato da € 6.724.600,00 ad € - 474.900,00;
gli amministratori avrebbero omesso di adottare tempestivamente le opportune iniziative, in pagina 27 di 86 quanto, nonostante l'obbligo di gestione conservativa, avrebbero proseguito in ottica di continuità aziendale, ad es. continuando ad erogare finanziamenti alla controllata UO
AR, come sopra indicato;
soltanto in data 7.11.2017, infatti, ha presentato ricorso per l'ammissione alla PA procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall., con termine per il deposito del piano e della proposta di concordato fino al 7.5.2018, poi scaduto inutilmente, con conseguente inammissibilità dell'istanza di concordato e dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Verona in data 29.5.2018;
i sindaci avrebbero omesso di assumere le iniziative opportune per rilevare la perdita del capitale sociale e impedire la prosecuzione dell'attività da parte degli amministratori;
Co
sarebbe responsabile per non aver rilevato la perdita del capitale sociale.
Quanto, infine, alla quantificazione del danno:
per quanto concerne l'addebito 1), esso sarebbe pari ad € 10.002.688,02, pari all'importo dei finanziamenti effettuati da a UO AR dal 30.5.2016, compresa la somma di € PA
116.519,32 pagata da successivamente al deposito dell'istanza di concordato ma in PA forza di una fideiussione rilasciata in favore della controllata antecedentemente;
per quanto concerne l'addebito 2), esso sarebbe pari ad € 34.183.884,00, ossia alla differenza tra il valore del patrimonio netto al 31.12.2013 e il valore del patrimonio netto al 7.11.2017, o, in subordine, ad € 10.002.688,02, pari alla perdita per gli investimenti effettuati nella UO
AR, che – a prescindere dalla negligenza censurata con l'addebito 1) – non sarebbero stati effettuati laddove l'insolvenza fosse stata tempestivamente rilevata;
per quanto concerne l'addebito 3), esso sarebbe pari ad € 23.898.572,00, ossia alla differenza tra il valore del patrimonio netto al 31.12.2016, opportunamente rettificato come sopra, e il valore del patrimonio netto al 7.11.2017, o, in subordine, ad € 3.357.939,78, pari alle risorse erogate a UO AR dal 9.2.2017;
per evitare duplicazioni, l'importo del risarcimento riconosciuto per l'addebito 1) dovrebbe comunque essere sottratto a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per l'addebito
2) o 3);
con riferimento alla posizione del bisogna tener conto che egli era cessato dalla carica a CP_6 far data dal 1.2.2016, cosicché tale convenuto potrebbe essere condannato esclusivamente per pagina 28 di 86 l'aggravamento del dissesto a partire dall'emersione dell'insolvenza sino alla data delle dimissioni;
con riferimento, invece, alla posizione del bisogna tener conto che egli è stato nominato CP_4 amministratore dal 13.7.2016 e si è insediato in occasione della riunione dell'organo amministrativo del 7.10.2016, cosicché egli risponderebbe esclusivamente nei limiti dell'ammontare dei finanziamenti erogati a UO AR da quest'ultima data e della differenza tra i patrimoni netti alla data dell'insediamento e alla data di presentazione della domanda di concordato;
la società di revisione, infine, risponderebbe dal 1.1.2015, poiché ha iniziato a svolgere l'attività di revisione dal bilancio di esercizio al 31.12.2014.
Il , dunque, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. PA
I convenuti si sono costituiti in giudizio, variamente contestando le pretese attoree e chiamando in causa le assicurazioni, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra.
Nello specifico, quanto alle chiamate in causa:
i convenuti , , e hanno CP_1 CP_2 CP_3 CP_16 CP_4 Pt_4 Pt_3 CP_7 chiesto tutti di essere manlevati da Zurich Insurance PLC, trasformatasi in corso di causa in
(di seguito: ); Controparte_10 CP_14
il convenuto ha chiesto di essere manlevato, altresì, da (di seguito: Pt_4 CP_12
Con
);
la convenuta ha chiesto di essere manlevata, altresì, dagli di Pt_3 PA0
RA che hanno assunto i rischi relativi alle polizze n. 10518313T, n. F1800002364, n.
10482407R e n. 1915761.
Le assicurazioni si sono tutte costituite in giudizio, contestando, sotto diversi profili, la sussistenza della copertura assicurativa e comunque la sussistenza della responsabilità dei propri assicurati;
per conto degli di RA che hanno assunto i rischi relativi alle polizze PA0 stipulate dalla si è costituita di seguito: , dando Pt_3 Controparte_9 Pt_10 atto di essere succeduta nella titolarità dei contratti e dei diritti controversi riferibili a tali contratti di cui erano titolari gli assicuratori membri del mercato dei Pt_10
Successivamente, è intervenuta in giudizio la società (di seguito: Roma 2014), Controparte_13 dando atto di aver chiesto e ottenuto, quale terzo assuntore, l'omologazione di un concordato pagina 29 di 86 fallimentare dal Tribunale di Verona, che – tra l'altro – prevedeva il trasferimento in suo favore della domanda di risarcimento del danno oggetto di causa, con conseguente successione a titolo particolare nel diritto controverso e applicabilità dell'art. 111 c.p.c. ha chiesto di essere autorizzata al sequestro conservativo dei beni e dei crediti della CP_13 fino alla concorrenza dell'importo di € 34.183.884,00 oppure, in subordine, di € CP_1
10.002.688,02, ma il ricorso è stato rigettato con ordinanza del 15.5.2023.
La causa è stata istruita con C.T.U. e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18.9.2024, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato.
***
Eccezione di nullità della citazione Co I convenuti e lamentano la nullità della citazione per il difetto e/o l'indeterminatezza CP_4 del petitum e della causa petendi delle domande attoree.
Sul punto, va ricordato che la nullità della citazione per difetto dell'editio actionis ricorre soltanto laddove sia omesso o risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della stessa (art. 164, quarto comma, c.p.c.).
Le carenze lamentate dai convenuti che hanno sollevato l'eccezione, tuttavia, non sono tali da integrare nessuna di queste due ipotesi.
Il invero, lamenta che il non enuncerebbe quali iniziative egli avrebbe omesso CP_4 PA di adottare, ma è evidente che tale mancanza non determina né la mancanza o l'assoluta incertezza del petitum – posto che è chiaro che l'attore desidera ottenere una pronuncia di condanna ed è altrettanto sufficientemente esposto il criterio di calcolo del danno addebitato al – né la CP_4 mancata esposizione dei fatti di causa, essendo evidente che l'attore lamenta che il non si CP_4 sarebbe opposto all'esecuzione dei finanziamenti eseguiti in favore di UO AR, non avrebbe rilevato la perdita del capitale sociale all'8.2.2017 e non si sarebbe attivato di conseguenza.
Tanto è sufficiente per individuare gli addebiti posti a fondamento delle domande attoree, in quanto l'indicazione della specifica condotta alternativa che il convenuto avrebbe dovuto adottare quale amministratore non esecutivo è un aspetto che non necessitava di essere specificamente indicato ai fini della determinazione delle pretese fatte valere dal . PA
La società di revisione, svolte delle considerazioni sul perimetro delle domande proposte nei suoi confronti sulle quali ci si soffermerà infra, lamenta che l'attore:
pagina 30 di 86 non avrebbe indicato le rettifiche e le riclassificazioni da apportare ai patrimoni netti per quantificare il danno da prosecuzione dell'attività sociale nonostante lo stato di insolvenza in cui si sarebbe trovata nell'anno 2014; PA
non avrebbe specificato da quale momento dell'esercizio 2014 sarebbe emerso lo stato d'insolvenza per effetto dell'utilizzo del sistema dell'anticipazione su fatture artefatte;
non avrebbe allegato chiaramente la data da cui si dovrebbe partire per verificare e quantificare il danno da indebita prosecuzione dell'attività nonostante lo stato d'insolvenza;
avrebbe proposto una domanda indeterminata nei suoi confronti per quanto concerne le risorse erogate a UO AR a partire dal 30.5.2016.
Nessuna di queste doglianze, tuttavia, appare idonea a portare ad una declaratoria di nullità dell'atto di citazione, giacché:
il riferimento alle rettifiche e alle riclassificazioni da apportare al bilancio di al PA
31.12.2013 e al 31.12.2017 è da intendersi come alle rettifiche da apportare a seguito dell'applicazione del criterio della differenza tra i netti patrimoniali – puntualmente richiamato dal – e quindi quelle necessarie per riclassificare in ottica liquidatoria i bilanci, con PA detrazione dei costi che la società avrebbe comunque sostenuto laddove fosse stata tempestivamente rilevata la causa di insolvenza;
nel momento in cui l'attore dichiara di voler prendere le mosse dal patrimonio netto risultante dal bilancio al 31.12.2013, è chiaro che il sottende che l'insolvenza si sarebbe PA manifestata sin dall'inizio dell'esercizio 2014, fermo restando che la fondatezza di tale assunto
è questione che attiene al merito e non alla validità della domanda;
Co
l'attore ha specificato che, per quanto riguarda la posizione di , il danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale nonostante la sussistenza di uno stato di insolvenza dovrebbe essere quantificato “dall'inizio del 2015” (cfr. pag. 34 dell'atto di citazione) e ciò deve ritenersi sufficiente per ritenere determinata la pretesa, posto che la quantificazione esatta del risarcimento è aspetto che ben può essere effettuato in corso di causa mediante C.T.U.;
la domanda di condanna al risarcimento del danno per le risorse erogate a UO AR è sufficientemente precisa, in quanto il specifica che tale addebito si fonda sul fatto PA che tale operazione non sarebbe stata compiuta dagli amministratori laddove la società di revisione avesse diligentemente contribuito a far rilevare la causa d'insolvenza sin dal 2014, e pagina 31 di 86 tanto basta per ritenere chiari i fatti posti a fondamento della domanda dell'attore. Co Le eccezioni di nullità sollevate dai convenuti e , dunque, devono essere rigettate. CP_4
***
Eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell'intero giudizio o, in subordine, dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.
Nella memoria n. 3 la società di revisione sostiene che il giudizio o, in subordine, l'azione di responsabilità dei creditori sarebbero inammissibili e/o improcedibili a seguito dell'omologazione della proposta di concordato presentata da CP_13
Sul punto, va ricordato che nella fattispecie in esame è documentale che ha presentato CP_13 una proposta di concordato fallimentare che contemplava l'attribuzione a sé di tutto l'attivo fallimentare e la cessione delle azioni giudiziali promosse dal – e quindi anche quella PA oggetto della presente causa – a fronte del versamento della somma di € 3.001.699,74 e che tale proposta è stata omologata dal Tribunale di Verona con decreto n. 1/2022 del 20.1.2022 (cfr. doc.
n. 1 . CP_13
quindi, è intervenuta nel presente giudizio quale successore a titolo particolare del CP_13
ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e ha insistito, come si è visto sopra, per l'accoglimento delle PA conclusioni rassegnate dall'attore. Co
sostiene in primo luogo che, a seguito dell'omologazione della proposta di concordato fallimentare presentata da le azioni proposte dal Fallimento sarebbero divenute CP_13 inammissibili, improcedibili e comunque infondate in astratto in ragione:
dell'effetto esdebitatorio del concordato fallimentare previsto dall'art. 135 l. fall., con conseguente estinzione delle obbligazioni di nei confronti di tutti i suoi creditori e PA
l'estensione di tale effetto anche nei confronti di tutti i coobbligati, tra cui i convenuti;
dell'incompatibilità di fondo tra procedura concordataria e azione risarcitoria volta a far valere l'eventuale responsabilità degli organi sociali, giacché l'effetto esdebitatorio della prima impedirebbe a qualsiasi creditore di soddisfarsi, oltre il limite concordatario, sui maggiori valori eventualmente affluiti nel patrimonio sociale in conseguenza del vittorioso esercizio dell'ipotizzata azione di responsabilità;
del fatto che l'approvazione e l'omologa del concordato fallimentare avrebbe fatto venir meno le ragioni di danno lamentate dal , posto che la proposta di prevedeva PA CP_13
pagina 32 di 86 l'integrale pagamento delle prededuzioni e dei creditori privilegiati nonché di una percentuale dei creditori chirografari ed è stata approvata dal 96,88% dei creditori, con conseguente riduzione del passivo fallimentare in misura esattamente corrispondente all'attivo ed elisione del danno costituito dai debiti e dalle passività prodottisi in capo a per effetto della PA prosecuzione dell'attività da parte degli amministratori dopo la presunta perdita del capitale sociale.
Tali argomentazioni non sono condivisibili, innanzitutto perché, opinando nel senso indicato dalla società di revisione, l'istituto del concordato fallimentare con proposta dell'assuntore e cessione allo stesso delle azioni di massa diverrebbe sostanzialmente inapplicabile.
L'art. 124, quarto comma, l. fall. prevede che la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo possa contemplare non solo la cessione dei beni compresi nell'attivo fallimentare, ma “anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa” e in questa tipologia di azioni rientra senz'altro l'azione di responsabilità che può essere esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall., la quale, come noto, compendia in sé sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione di responsabilità esercitabile dai creditori.
In quest'ottica, il terzo accetta di soddisfare i creditori della procedura fallimentare con risorse proprie nella prospettiva di poter poi esercitare o proseguire – se già avviate – le azioni della massa che gli vengono cedute e di ricavare dalle stesse un importo maggiore di quello versato per soddisfare i creditori. Co È evidente, pertanto, che ritenere – come sostenuto da – che le azioni di responsabilità originariamente proposte dal e acquistate dall'assuntore diventino inammissibili e/o PA improcedibili porterebbe ad una conclusione illogica, poiché si finirebbe con il ritenere che il terzo acquisti dei diritti di credito senza poi poter esercitare o proseguire l'azione volta al loro soddisfacimento e nessun terzo, con questa prospettiva, sarebbe disposto a presentare proposte di concordato fallimentare che contemplino la cessione delle azioni di responsabilità a fronte del versamento di risorse proprie con le quali la procedura potrà poi soddisfare i creditori.
In quest'ottica, dunque, il richiamo all'effetto esdebitatorio previsto dall'art. 135 l. fall. per il concordato fallimentare è inconferente, perché gli amministratori sono soggetti diversi dalla società
e l'effetto esdebitatorio riguarda esclusivamente i rapporti tra quest'ultima e i creditori, mentre pagina 33 di 86 l'azione di responsabilità attiene ai rapporti tra la società (creditrice) e i propri amministratori
(debitori) quanto all'azione ex art. 2393 c.c. oppure tra i creditori sociali e gli amministratori quanto all'azione ex art. 2394 c.c., estranei al perimetro dell'effetto previsto dall'art. 135 l. fall.
La società di revisione richiama, poi, la giurisprudenza sull'incompatibilità tra la procedura di concordato preventivo e l'azione di responsabilità, ma si deve ricordare che “non si può condividere il convincimento … volto a negare l'esperibilità dell'azione di responsabilità sul presupposto della estinzione dei crediti per la parte che supera la percentuale promessa o prospettata nella proposta concordataria.
In realtà, l'omologazione di un concordato preventivo non estingue affatto i crediti nella parte falcidiata, come si deduce dal fatto che l'effetto esdebitatorio non si produce per i coobbligati ex art. 184 lf, secondo comma, e dal fatto che, in caso di risoluzione del concordato con successivo fallimento, l'insinuazione al passivo riguarda l'intero credito: l'avvenuta omologazione
del concordato rende soltanto inesigibile il credito per la porzione eccedente la percentuale di soddisfacimento prevista nel piano senza determinare alcuna estinzione. Inoltre, l'azione dei creditori verso gli amministratori ha carattere autonomo e finalità di integrazione della garanzia patrimoniale in quanto rivolta ad un soggetto terzo rispetto alla società debitrice con cui vige il pactum de non petendo; né può dirsi che l'art. 184 lf, nell'affermare la obbligatorietà
del concordato omologato, lasci salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati senza menzionare gli amministratori, esclusi anche dal secondo comma, laddove si afferma l'efficacia
del concordato anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, posto che gli amministratori non possono essere parificati né ai coobbligati né ai soci illimitatamente responsabili, rispetto ai quali la valutazione da parte dei creditori della convenienza
del concordato, rispetto alla alternativa fallimentare, passa anche attraverso l'esame dei loro patrimoni.
Pertanto, il patto di concordato produce i suoi effetti in relazione al patrimonio dell'impresa, e non rispetto al patrimonio di un terzo quale è l'amministratore, dovendosi anche tenere conto che, diversamente, la presentazione di una domanda di ammissione a tale procedura potrebbe diventare un facile strumento opportunistico per evitare responsabilità in caso di mala gestio” (cfr. Corte
App. Venezia, sez. I, 9 gennaio 2019, n. 49).
Sotto altro profilo, l'efficacia vincolante del concordato prevista dall'art. 135 l. fall. riguarda pagina 34 di 86 evidentemente i crediti come insinuati al passivo, che diventano inesigibili per la parte non soddisfatta dal concordato, ma non preclude certo al creditore di intraprendere iniziative giudiziali fondate su un differente titolo, tanto più se queste ultime – come detto – sono proposte nei confronti di un soggetto diverso dalla società. Co Infine, non è condivisibile nemmeno l'assunto di circa l'insussistenza di un danno risarcibile a seguito dell'omologazione della proposta di concordato fallimentare e del versamento da parte di della somma di cui alla proposta. CP_13
La società di revisione giunge a tale conclusione valorizzando altresì il fatto che, approvando la proposta, i creditori chirografari avrebbero rinunciato a parte del loro credito, con un conseguente vantaggio per il patrimonio sociale della determinato dalla riduzione del passivo PA fallimentare in misura esattamente corrispondente all'attivo.
Sul punto si deve osservare, tuttavia, che la soddisfazione dei creditori è aspetto che riguarda i loro rapporti con la procedura concorsuale e non fa venir meno la sussistenza del diritto dell'assuntore di coltivare l'azione di responsabilità originariamente proposta dal e acquistata a seguito PA dell'omologazione della proposta di concordato fallimentare che ha presentato e che contemplava la cessione delle azioni della massa.
Invero, l'assuntore che, in esecuzione della proposta di concordato fallimentare, versa alla procedura delle risorse proprie che poi sono impiegate per la soddisfazione dei creditori sopporta un sacrificio economico a fronte (anche o solo) della cessione in suo favore delle azioni della massa proprio nella prospettiva di poter coltivare le medesime e di rientrare dall'esborso effettuato a seguito dell'accoglimento delle medesime, che va a vantaggio dei creditori della procedura concorsuale.
Diversamente opinando, come sopra esposto, si dovrebbe ritenere che l'assuntore versi delle somme alla procedura concorsuale quale corrispettivo di azioni che sarebbero sin dall'origine inammissibili e/o improcedibili e/o infondate, e dunque che l'ordinamento tolleri uno spostamento patrimoniale senza una causa giustificatrice. Co In via subordinata e sotto altro profilo, sostiene che a seguito dell'omologazione della proposta di concordato fallimentare presentata da sarebbe comunque divenuta inammissibile e/o CP_13 improcedibile l'azione ex art. 2394 c.c., deducendo che l'assuntore del concordato sarebbe privo di legittimazione e, comunque, di titolarità attiva in relazione all'azione di responsabilità che pagina 35 di 86 avrebbe potuto essere proposta dai creditori sociali.
Sul punto vanno innanzitutto richiamate le considerazioni svolte sopra sulla ratio e sul funzionamento del concordato fallimentare con cessione all'assuntore delle azioni di massa, osservando altresì che queste ultime non mutano la loro natura per effetto della loro cessione.
In altri termini, l'azione di responsabilità esercitata dal Fallimento ex art. 146 l. fall. comprende sia l'azione sociale di responsabilità sia quella esercitata dai creditori e, una volta ceduta all'assuntore, continua a mantenere tale natura unitaria, poiché la cessione conclusa nell'ambito del concordato fallimentare non ne muta la sostanza e dunque non consente di scindere la componente ex art. 2393
c.c. da quella ex art. 2394 c.c. Co In secondo luogo, si osserva che la giurisprudenza richiamata da in materia di concordato fallimentare, secondo cui a seguito dell'omologazione dello stesso la legittimazione ad esercitare l'azione ex art. 2394 c.c. spetterebbe solo ai creditori non è conferente, in quanto:
da un lato, si riferisce al concordato preventivo, che non è una procedura a cui si applica quanto previsto dall'art. 2394-bis c.c. e dall'art. 146 l. fall. sulla legittimazione del curatore all'esercizio sia dell'azione sociale di responsabilità sia dell'azione di responsabilità spettante ai creditori unitariamente intese;
dall'altro, riguarda fattispecie in cui non vi era stata la cessione delle azioni di massa ad un assuntore, che rappresenta un elemento di peculiarità, posto che l'assuntore, quale corrispettivo per l'immissione di risorse proprie per la soddisfazione dei creditori, acquista la possibilità di esercitare o proseguire tutte le azioni spettanti alla massa, e quindi anche ai creditori, escludendo la legittimazione e la titolarità attiva di questi ultimi.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha comunque ritenuto che il terzo assuntore del concordato di una società in stato di insolvenza e originariamente sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa sia legittimato, in qualità di successore a titolo particolare del commissario liquidatore, a spiegare intervento nel giudizio di responsabilità da quest'ultimo promosso, ai sensi dell'art. 206 l. fall. e dell'art. 2394 c.c., nei confronti degli amministratori e dei sindaci delle società, in rappresentanza della massa dei creditori (cfr. Cass., SS.UU., n. 4309/2010); il medesimo principio può essere certamente applicato al terzo assuntore di un concordato di una società originariamente sottoposta a fallimento – come appunto – il cui curatore abbia proposto PA
l'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. poiché la logica di quest'ultima norma è analoga all'art.
pagina 36 di 86 206 l. fall., come confermato sul piano sistematico dall'art. 2394-bis c.c., il quale prevede che sia nel fallimento (oggi: liquidazione giudiziale) sia nella liquidazione coatta amministrativa le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. sono esercitate rispettivamente dal curatore e dal commissario liquidatore.
Nessun dubbio, dunque, può porsi sulla legittimazione dell'assuntore del concordato fallimentare a proseguire l'azione di responsabilità originariamente proposta dal fallimento, posto che subentra nella medesima posizione di quest'ultimo, originario attore (cfr. Cass. 28642/2020).
L'eccezione, dunque, è infondata anche sotto questo profilo.
*** Co Perimetrazione delle domande proposte dall'attore nei confronti di
La società di revisione sostiene che non sarebbe stata formulata nei suoi confronti alcuna domanda relativamente al danno da prosecuzione per perdita del capitale sociale successivamente alla data dell'8.2.2017.
L'assunto non è condivisibile.
Alle pagg. 34 e 35 dell'atto di citazione, invero, si legge che “Nei confronti del revisore legale
[...] viene formulata domanda di risarcimento del danno per aggravamento del Controparte_27 dissesto:
in tesi, in misura pari al differenziale dei netti patrimoniali a partire dallo svolgimento dell'attività di revisione al bilancio di esercizio 2014, e dunque dall'inizio del 2015, fino al deposito del ricorso ex art. 161, co. 6, l. fall.;
in subordine, in misura pari alle risorse erogate alla controllata UO AR a partire dal
30 maggio 2016, in quanto l'operazione è stata avviata e proseguita quando la Società si trovava già in stato di insolvenza e dunque si era già verificata una causa di scioglimento, che il revisore legale ha colpevolmente omesso di rilevare”. Co Il ha concluso in conformità a tale premessa, chiedendo la condanna di al PA risarcimento del danno “per l'aggravamento del dissesto cagionato dalla prosecuzione dell'attività in presenza di una causa di scioglimento con pregiudizio al patrimonio sociale, prosecuzione concretatasi in atti di carattere non conservativo del patrimonio (tra i quali l'operazione UO
AR) … limitatamente al danno verificatosi a partire dall'esercizio 2015”.
Ciò chiarito, è evidente che nella domanda di condanna al risarcimento del “danno verificatosi a
pagina 37 di 86 partire dall'esercizio 2015” sino alla data di presentazione della domanda di concordato
(7.11.2017) è ricompresa anche la domanda di condanna al risarcimento del minor danno verificatosi dall'8.2.2017 al 7.11.2017, poiché quest'ultima si traduce nell'individuazione di una data di decorrenza del danno posteriore rispetto a quella di inizio dell'esercizio 2015.
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Eccezione di inammissibilità per tardività delle censure sui bilanci svolte PA dall'attore nella memoria n. 2
La società di revisione eccepisce l'inammissibilità per tardività delle doglianze del circa PA
Co l'assenza di rilievi da parte di in ordine «al fatto che nei bilanci della … venivano PA sistematicamente indicati “Crediti per imposte anticipate” per importi significativi non giustificati dai risultati di esercizio (crediti per euro 1.077.954 nel 2014, a fronte di una perdita di esercizio di euro 253.509; crediti per euro 951.625 nel 2015, a fronte di un utile di esercizio di euro 33.025), laddove il presupposto per l'appostazione a bilancio di tali crediti è la “ragionevole certezza” del loro recupero in futuro, e dunque del realizzo di utili in misura capiente” e “alla mancata svalutazione della partecipazione nella UO AR già nell'esercizio 2014, quando la controllata presentava un valore di patrimonio netto pari a euro 619.878, e nell'esercizio 2015, quando tale valore era ulteriormente diminuito a euro 398.391 … mentre nel bilancio della la partecipazione continuava a essere iscritta per euro 1.087.487”. PA
Sul punto, si deve osservare che l'attore ha allegato per la prima volta tali profili di asserita negligenza della società di revisione soltanto a pag. 3 della memoria n. 2 e che tale allegazione del Co
non è in alcun modo giustificata da domande o eccezioni formulate da nella propria PA comparsa di costituzione o nella propria memoria n. 1.
Da ciò discende che tali addebiti devono ritenersi allegati oltre i termini di preclusione assertiva, poiché l'attore avrebbe potuto e dovuto prospettarli sin dall'atto di citazione.
Ne consegue, in conclusione, l'eccezione di inammissibilità per tardività è fondata e che correttamente non è stato demandato al C.T.U. il compito di approfondire la fondatezza di tali rilievi.
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Le statuizioni del Tribunale di Verona sui compensi dei sindaci in sede di opposizione allo stato passivo
pagina 38 di 86 È necessario, inoltre, soffermarsi sulla valenza nel presente giudizio di quanto statuito dal
Tribunale di Verona relativamente all'insussistenza del credito da compenso dei sindaci , Pt_4
e e all'eccezione di inadempimento sollevata dal . Pt_3 CP_7 PA
Con decreto n. 2428/2020 dell'1.4.2020 il Tribunale di Verona ha escluso che i sindaci, nello svolgimento della loro ordinaria attività di vigilanza, potessero percepire l'esistenza del meccanismo di presentazione agli istituti bancari delle fatture artefatte, ma ha ritenuto che gli stessi fossero venuti meno ai propri doveri di diligenza nel vigilare sul corretto operato degli amministratori relativamente all'erogazione delle risorse a UO AR senza un adeguato supporto bancario e concrete prospettive di rientro e alla prosecuzione dell'attività aziendale anche successivamente all'erosione del capitale sociale.
Ha, così, accolto limitatamente a questi due ultimi profili l'eccezione di inadempimento sollevata dal e ha rigettato le opposizioni proposte dai sindaci avverso la mancata ammissione al PA passivo dei loro crediti per compensi (cfr. docc. nn. 56, 58, 59, 60 e 65 e ); tale Pt_4 Pt_3 decreto è stato poi confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4617/2024 del 21.2.2024
(doc. n. 63 , ammissibile in quanto sopravvenuto rispetto alla scadenza del Controparte_26 termine per le preclusioni istruttorie), che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai sindaci
(cfr. docc. nn. 66 e 67 e ). Pt_4 Pt_3
Nondimeno, deve precisarsi che le statuizioni del Tribunale di Verona non hanno valenza di giudicato in questa sede, poiché hanno efficacia limitata all'ambito concorsuale (art. 96, ultimo comma, l. fall.); esse, dunque, rilevano in questa sede soltanto quale prova documentale e, al più, quale precedente giurisprudenziale avente valore meramente persuasivo, ma non escludono la necessità di un'autonoma valutazione in merito alla sussistenza di una responsabilità dei sindaci.
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Istanza di rimessione in termini per il deposito della memoria di replica dei convenuti
e Pt_4 Pt_3
I convenuti e hanno chiesto di essere rimessi in termini per quanto concerne la Pt_4 Pt_3 memoria di replica, dimessa in data 10.12.2024, quando il termine per il deposito era scaduto il giorno precedente.
Il e la hanno rappresentato di aver depositato tempestivamente la memoria di Pt_4 Pt_3 replica e, soltanto una volta scaduto il termine, di aver ricevuto la comunicazione che il deposito pagina 39 di 86 era stato scartato dal sistema.
L'istanza è meritevole di accoglimento, poiché il procuratore del e della ha
Pt_4 Pt_3 dimostrato di aver depositato il 9.12.2024 la memoria di replica dimettendo la ricevuta di accettazione e di consegna (docc. nn. 85 e 86 e ), di aver ricevuto la p.e.c.
Pt_4 Pt_3 contenente l'esito dei controlli automatici con il messaggio “Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente” (doc. n. 87 e ) e di aver infine
Pt_4 Pt_3 ricevuto il giorno successivo la p.e.c. contenente l'esito dei controlli manuali del cancelliere con il messaggio “Altro. SCARTATO DAL SISTEMA. Atti rifiutati il 10/12/2024” (doc. n. 88 e
Pt_4
). Pt_3
Il deposito non si è perfezionato per un evidente malfunzionamento del sistema e dunque per una causa non imputabile ai convenuti e il procuratore degli stessi si è diligentemente e tempestivamente attivato, rinnovando il deposito della memoria di replica immediatamente dopo aver ricevuto il messaggio di errore, sempre il giorno 10.12.2024.
Ne consegue che la memoria di replica dei convenuti e va considerata Pt_4 Pt_3 tempestivamente depositata.
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Esaurita l'analisi delle questioni preliminari, si può procedere ad esaminare nel merito gli addebiti dell'attore, precisando che le eccezioni di nullità della C.T.U. sollevate da alcuni dei convenuti
( e ) saranno esaminate, se e in quanto rilevanti, unitamente CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_16
a ciascuna delle tematiche su cui si è svolto l'accertamento peritale e alla quale le eccezioni di nullità si riferiscono.
Addebito n. 2: illegittima prosecuzione dell'attività sociale nonostante lo stato d'insolvenza palesatosi nel 2014
Si ritiene opportuno iniziare dall'esame di tale censura all'attività gestoria poiché l'eventuale fondatezza della medesima avrebbe valenza assorbente rispetto all'addebito n. 1 avente ad oggetto l'imprudente erogazione di risorse a UO AR, in quanto condotta iniziata successivamente sotto il profilo cronologico.
Come si è esposto in narrativa, il sostiene che si trovava in stato d'insolvenza PA PA
a partire dal 2014 perché a partire da quell'esercizio aveva iniziato ad ottenere delle anticipazioni dagli istituti di credito presentando non già delle fatture emesse effettivamente ma delle fatture pro-
pagina 40 di 86 forma artefatte con l'indicazione della dicitura “fattura”, non annotate nei registri contabili.
La presentazione delle fatture artefatte, dunque, non viene fatta valere dall'attore come un autonomo addebito gestorio suscettibile di arrecare danno all'integrità del patrimonio sociale ma sostanzialmente come un indice della sussistenza di una situazione di incapacità di di far PA fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
L'illecito gestorio, dunque, non è la mera presentazione delle fatture ma consiste nella mancata tempestiva presentazione di un'istanza di ammissione ad una procedura concorsuale e nell'indebita prosecuzione dell'attività sociale.
Sul punto, pur dovendosi dare atto che l'esistenza del meccanismo dell'anticipazione su fatture artefatte è sostanzialmente non contestato, devono essere richiamate le risultanze dell'accertamento compiuto dal C.T.U., che ha motivatamente e condivisibilmente osservato che:
non è possibile verificare, per mancanza di documentazione agli atti, se le fatture oggetto di anticipazione da parte degli istituti di credito corrispondessero alle fatture originali poi portate all'incasso e risultanti dalle scritture contabili o se fossero delle fatture proforma modificate o in altro modo alterate (pagg. da 157 a 160 dell'elaborato peritale);
agli atti di causa non vi sono né le fatture originali portate all'incasso né i relativi ordini dei clienti, e dunque non è nemmeno possibile quantificare per ciascun esercizio l'ammontare delle fatture artefatte o presentate agli istituti di credito anticipatamente rispetto alla conclusione del relativo ordine e successivamente non incassate (pag. 174 dell'elaborato peritale);
non essendovi agli atti di causa le domande di insinuazione al passivo, non è possibile verificare se eventuali debiti derivanti dalle fatture pro forma alterate siano stati o meno ammessi allo stato passivo (pagg. 174 e 175 dell'elaborato peritale); dalle considerazioni del C.T.U. discende che non è nemmeno possibile stabilire se tale meccanismo abbia in qualche modo provocato un aumento dell'indebitamento di verso gli istituti di credito;
PA
dalla documentazione di causa non è nemmeno possibile rinvenire fatti o circostanze oggettive da cui risulti possibile stabilire in maniera inequivocabile quando si sia manifestato lo stato di insolvenza, tenuto conto da un lato che quest'ultimo deve essere inteso come una situazione di impotenza, funzionale e non transitoria, che impedisce all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità
e di credito necessarie all'attività commerciale e dall'altro degli indici di insolvenza individuati pagina 41 di 86 dalla giurisprudenza (cessazione dei pagamenti, pagamenti con mezzi anomali, inadempimenti gravi e importanti oppure inadempimento che dimostri uno stato di grave dissesto, presenza di decreti ingiuntivi, sussistenza di protesti rilevanti per numero, entità e frequenza) (pagg. da 181
a 197 dell'elaborato peritale);
lo stato di insolvenza non può essere desunto con certezza dagli indici di bilancio e dal fatto che dagli stessi emergerebbe una situazione di tensione finanziaria o di squilibrio economico patrimoniale, giacché: a) ciò non implica necessariamente uno stato d'insolvenza, poiché ben può succedere sia che una società che si trovi a soffrire un particolare squilibrio del patrimonio netto rispetto al capitale sia nondimeno solvibile sia che una società che non abbia sofferto perdite tali da intaccare il capitale sia comunque strutturalmente incapace di far fronte stabilmente alle proprie obbligazioni;
b) un'analisi basata principalmente o esclusivamente sugli indicatori di bilancio non sarebbe oggettiva ed esaustiva, poiché l'interpretazione degli indici non risulta sempre univoca e, di regola, nella prassi, gli indici vengono utilizzati soltanto a conferma di quanto emerge già da altri elementi oggettivi (oltre a quelli sopra richiamati: solleciti di pagamento da parte di fornitori, atti di pignoramento, avvisi di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, cartelle di pagamento da parte dell'agente incaricato alla riscossione dei tributi, avvisi di pagamento da parte degli istituti previdenziali, la pendenza di esecuzioni immobiliari e/o mobiliari, ecc.), che nella fattispecie in esame non però non vi sono
(pagg. 412 e 413 dell'elaborato peritale);
ad ogni buon conto, soltanto a partire quantomeno dall'esercizio 2016 si registra un costante e progressivo incremento del debito complessivo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli istituti previdenziali presumibilmente dovuto al mancato pagamento delle somme ad essi dovute nonché perdite economiche generate dalla gestione caratteristica (pag. 197 dell'elaborato peritale);
l'assenza nella documentazione di causa delle fatture originali portate all'incasso e risultanti dalle scritture contabili nonché degli ordini dei clienti impedisce di verificare cosa sarebbe successo se le fatture fossero state presentate secondo la data della loro regolare emissione e, in particolare, se in questo caso la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4, c.c. si sarebbe verificata all'inizio dell'esercizio 2014 o in altra data (pag. 203 dell'elaborato peritale).
Da questa esaustiva e motivata analisi discende che non può dirsi dimostrato che si PA
pagina 42 di 86 trovasse in stato d'insolvenza nel 2014 e non è nemmeno possibile stabilire se questo stato si sia verificato in altra data.
A ciò si aggiunga che in assenza degli altri elementi oggettivi correttamente richiamati dal C.T.U. non è nemmeno possibile ritenere che il meccanismo delle anticipazioni su fatture artefatte sia di per sé solo sintomo di uno stato d'insolvenza, perché tale prassi poteva essere stata posta in essere dagli amministratori per porre rimedio al fatto che la società era priva di costanti flussi finanziari in considerazione della stagionalità della sua attività, circostanza che però non implica necessariamente che non fosse in grado di far fronte alle proprie obbligazioni con PA regolarità.
Non vi sono, inoltre, sufficienti elementi – che era onere del allegare e dimostrare – per PA ritenere che il meccanismo descritto dall'attore abbia in qualche modo ritardato l'emersione di uno stato di insolvenza o di una perdita del capitale sociale.
Appare, inoltre, significativa l'osservazione del C.T.P. di secondo cui “prescindendo dalle Pt_10 irregolarità della procedura posta in essere … gli importi oggetto di anticipazioni, ancorché ottenuti sulla base di pro forma ovvero di accordi di ordine con cliente, in luogo delle fatture, sono ben inferiori all'importo che la Società ha poi effettivamente fatturato nell'anno verso i clienti. In particolare, si è proceduto ad effettuare delle verifiche a campione per gli anni 2015 e 2016 sulla base dei registri IVA della Società, volte ad individuare l'importo poi fatturato ai clienti principali
(per i quali venivano richieste le anticipazioni) nei mesi da luglio a dicembre (essendo i mesi in cui più si ricorreva al meccanismo delle anticipazioni qui in commento). Da tale riscontro emerge come le anticipazioni fossero di importo inferiore rispetto all'importo poi effettivamente fatturato.
Non vi è stato dunque un ingiustificato incremento dell'esposizione finanziaria eccedente i ricavi fatturati, seppur in un momento successivo” (cfr. pagg. 8 e 9 delle note tecniche del dott. Per_12 del 15.5.2023, all. n. 5 all'elaborato peritale).
Tali conclusioni non sono state efficacemente contestate e confutate nel corso del contraddittorio peritale dal C.T.P. dell'attore, nemmeno dopo essere che sono state ribadite dal C.T.P. di Pt_10
a pag. 4 delle seconde note tecniche inviate in vista della riunione del 3.7.2023 (all. n. 7 all'elaborato peritale).
Sotto altro profilo, per quanto concerne la quantificazione del danno, si deve osservare che il chiede in via principale che il danno da “aggravamento del dissesto” derivante dalla PA
pagina 43 di 86 prosecuzione dell'attività aziendale nonostante l'asserito stato di insolvenza sussistente all'esercizio 2014 sia liquidato secondo il criterio della differenza tra i c.d. netti patrimoniali, senza alcuna altra specificazione.
Tale criterio è tuttavia erroneo, in quanto l'attore avrebbe dovuto specificamente allegare e dimostrare quali sarebbero state le conseguenze sul patrimonio sociale a seguito della tempestiva presentazione dell'istanza di accesso ad una procedura concorsuale, tenendo conto degli effetti che sarebbero derivati dall'apertura della stessa specie sul piano patrimoniale, primo tra tutti l'apertura del concorso tra i creditori (cfr., per quanto concerne il fallimento, gli artt. 42 e ss. l. fall.).
Di tali effetti, invero, l'applicazione tout court del criterio della differenza tra i c.d. netti patrimoniali invocata in via principale dal , senza alcuna altra specificazione e/o PA allegazione, non tiene conto e ciò costituisce un'ulteriore ragione di infondatezza della pretesa.
Infine, la mancata dimostrazione del presupposto di fatto su cui si fonda l'addebito in questione – id est il fatto che si trovasse in stato d'insolvenza nel 2014 o in altro momento – PA impedisce di quantificare il danno anche secondo il criterio invocato dall'attore in via subordinata, ossia nella misura pari ai finanziamenti erogati a UO AR.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di risarcimento del danno fondata sull'addebito n. 2 va respinta, anche perché non vi è prova che la presentazione delle fatture artefatte abbia di per sé creato un danno alla società o ai creditori.
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Addebito n. 3: violazione dell'art. 2486 c.c.
Il lamenta che i convenuti sarebbero comunque responsabili per l'illegittima PA prosecuzione dell'attività aziendale successivamente all'8.2.2017, stante la perdita del capitale sociale asseritamente verificatasi a tale data.
In relazione a tale addebito il C.T.U. ha ritenuto che le rettifiche proposte dal al valore PA della partecipazione di in UO AR e al valore dei crediti di verso UO PA PA
AR risultanti dal bilancio al 31.12.2016 siano condivisibili, tenuto conto delle condizioni patrimoniali e finanziarie della controllata (scarsa marginalità in termini di core business, redditività complessiva pressoché assente, squilibrio finanziario tra mezzi propri e di terzi, preponderanza di debiti di natura finanziaria, insufficienza di disponibilità liquide o prontamente liquidabili rispetto ai debiti a breve termine, indebitamento finanziario rilevante, negatività
pagina 44 di 86 nell'esercizio 2016 dei flussi di cassa sotto tutti i profili) e della certa e definitiva risoluzione a far data dall'8.2.2017 del contratto con , che aveva posto a fondamento delle Pt_5 PA previsioni di forte crescita di UO AR, sia pure senza un adeguato supporto documentale
(pagg. da 205 a 246 dell'elaborato peritale).
Il C.T.U., quindi, ha accertato la sussistenza di un patrimonio netto negativo al 31.12.2016 per € -
204.761 (pag. 246 dell'elaborato peritale) e ha riclassificato in ottica liquidatoria il bilancio al
31.12.2016, rideterminando il patrimonio netto negativo in € - 2.887.654,00, da considerarsi quale
PN1 (pagg. da 259 a 260 dell'elaborato peritale).
Il PN2 da prendere in considerazione, come da quesito, è stato individuato in quello alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, ossia al 7.11.2017, e il danno è stato quantificato in € 1.251.065,00.
Il C.T.U. è pervenuto a tale quantificazione:
prendendo le mosse, in assenza di situazioni contabili intermedie e di altra documentazione, dalla situazione patrimoniale al 31.12.2017 dimessa dall'attore sub doc. n. 37, che indicava un patrimonio netto negativo per € - 30.388.268,00, senza apportare alla stessa alcuna rettifica e riclassificazione in ottica liquidatoria (cfr. pagg. 262 e 263 dell'elaborato peritale);
apportando alla differenza dei netti patrimoniali delle rettifiche, onde evitare di addivenire a quantificazioni di danno non conseguenti all'operato degli organi sociali ma a mere dinamiche contabili, e quindi neutralizzando le componenti economiche non monetarie (ammortamenti e accantonamenti per rischi), le svalutazioni operate dalla società (crediti, partecipazioni, altre svalutazioni e rettifiche riclassificate tra gli oneri diversi di gestione) e le riduzioni di patrimonio conseguenti ad aspetti valutativi operate dal C.T.U. (cfr. pagg. da 263 a 265 dell'elaborato peritale);
determinando la differenza tra i netti patrimoniali così corretti in € - 9.386.262,00, rappresentativo del danno maturato nel corso dell'intero esercizio 2017 (pagg. 266 e 267 dell'elaborato peritale);
quantificando le passività indipendenti dalla prosecuzione dell'attività e sussistenti anche laddove la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione (c.d. “danni inerziali”) e i costi inevitabili della fase di liquidazione (c.d. “costi insopprimibili”) in € 2.091.387,00 (cfr. pagg. da 267 a 270 dell'elaborato peritale);
pagina 45 di 86 ritenendo che gli organi societari avrebbero potuto rilevare la causa di scioglimento soltanto al
30.6.2017, coincidente con il maggior termine di sei mesi per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016, tenuto conto che tale termine era stato deliberato dal Consiglio di
Amministrazione del 30.3.2017 sulla base delle previsioni statutarie e che, comunque, il bilancio di avrebbe potuto essere predisposto soltanto dopo l'approvazione di quello di UO PA
AR;
ipotizzando che il danno relativo all'esercizio 2017 fosse maturato in misura costante nel corso dell'anno;
rapportando a 130 giorni (quelli intercorrenti dal 30.6.2017 al 7.11.2017) il danno di €
9.386.262,00 relativo all'intero esercizio 2017, con un conseguente danno di € 3.343.052,00;
sottraendo da € 3.343.052,00 (danno dal 30.6.2017 al 7.11.2017) l'ammontare degli oneri insopprimibili pari ad € 2.091.387,00 (cfr. pagg. 271 e 272 dell'elaborato peritale).
Il ragionamento del C.T.U. è stato criticato sotto diversi profili dalle parti, e alcuni convenuti
( e ) hanno anche eccepito la nullità in parte qua CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_16 dell'elaborato peritale per illogicità e contraddittorietà tra presupposti e conclusioni, per eccesso di mandato e per mancata esauriente risposte alle osservazioni svolte dai C.T.P., deducendo che il
C.T.U.:
sotto il primo profilo non avrebbe né considerato che il Tribunale di Verona, nel pronunciare la sentenza di fallimento, aveva consentito la prosecuzione dell'attività per mantenere inalterato il valore del marchio e dell'azienda a tutela dei creditori né detratto dei costi che si sarebbero comunque verificati;
sotto il secondo profilo avrebbe attribuito l'intero danno da illegittima prosecuzione dell'attività sociale agli amministratori per il solo fatto di aver rivestito nel periodo la carica sociale, senza distinguere le diverse funzioni (esecutivi e non esecutivi) e senza fornire alcun elemento tecnico- contabile da cui desumere la corresponsabilità degli amministratori privi di deleghe gestorie.
Sul punto, appaiono condivisibili le critiche dei convenuti relative alle modalità di calcolo del PN2
e alla presunzione di maturazione della perdita in misura costante nel corso dell'anno.
Come si è sopra esposto, infatti, il PN2 è stato determinato prendendo le mosse dalla situazione patrimoniale dimessa dal sub doc. n. 37, ma tale documento, come correttamente PA osservato dai convenuti, non è attendibile, in quanto non è né un bilancio di esercizio regolarmente pagina 46 di 86 approvato dall'assemblea e iscritto nel registro delle imprese né una bozza di bilancio approvata dall'organo amministrativo di ma una semplice stampa di una tabella riportante dei dati PA relativi all'esercizio 2017 che non sono verificabili.
L'attore, infatti, non ha prodotto in giudizio né il libro giornale né i conti di mastro relativi all'esercizio 2017, poiché il doc. n. 62 dimesso dal , pur essendo rubricato “Libro PA
Giornale e Reg. IVA 2017 contiene solo i registri e la documentazione IVA;
né il PA
ha allegato che le scritture contabili in questione non erano disponibili o erano PA inattendibili.
Ciò rende impossibile da un lato verificare i dati relativi all'esercizio 2017 riportati nel doc. n. 37 dimesso dall'attore e dall'altro ricostruire esattamente quale fosse la situazione patrimoniale di al 30.6.2017, al 7.11.2017 e/o ad altra data. PA
Per lo stesso motivo non è possibile nemmeno verificare o rielaborare i dati contenuti nelle situazioni contabili al 31.5.2017 e al 31.8.2017 dimesse dal rispettivamente sub docc. PA nn. 34 e 35, le quali sembrerebbero essere consolidate (si veda il riferimento al D. Lgs. n. 127/1991 in prima pagina) e incomplete in quanto prive di scritture di assestamento e rettifica;
la prima di esse, inoltre, era priva del conto economico (cfr. pag. 96 dell'elaborato peritale).
Né, come si è anticipato, nella fattispecie in esame è possibile ritenere applicabile quale criterio equitativo la modalità di calcolo utilizzata dal C.T.U., che ha ipotizzato una perdita maturata costantemente giorno per giorno, poiché costituisce un dato pacifico che l'attività di era PA fortemente connotata dalla stagionalità dei prodotti da ricorrenza ed era concentrata principalmente nel periodo delle festività natalizie (ottobre-dicembre) e, in misura minore, pasquali (febbraio- marzo).
Tale circostanza – pacifica e comunque emergente anche dalla lettura dei libri giornali degli esercizi dal 2014 al 2016 e dai registri IVA degli esercizi dal 2014 al 2017 di (cfr. docc. PA da n. 59 a n. 62 attore) – unitamente ai rilievi svolti sulla situazione patrimoniale al 31.12.2017 dimessa dal rende inattendibile il criterio utilizzato dal C.T.U., che, come si è visto, ha PA rapportato il deficit maturato nel corso dell'esercizio 2017 ai 130 giorni decorrenti dal momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi della perdita del capitale sociale (30.6.2017) alla presentazione della domanda di concordato preventivo (7.11.2017).
È ben vero che tale criterio proporzionale è utilizzabile ed è preso a riferimento nella prassi per pagina 47 di 86 determinare in via equitativa il danno da mancata prosecuzione dell'attività aziendale in ottica conservativa, ma è altresì vero che la determinazione in via equitativa deve pur sempre basarsi su criteri attendibili e nel caso di specie, come si è visto, il modello di business della società presenta degli elementi di peculiarità che non consentono di ritenere plausibile che la perdita avvenga in maniera costante.
Sotto altro profilo, si deve ricordare che la determinazione del danno in via equitativa non può essere utilizzata per colmare delle lacune probatorie imputabili al danneggiato, che, come noto, ha l'onere di fornire al giudice tutti gli elementi necessari per la quantificazione del pregiudizio, che nel caso di specie l'attore non ha fornito.
Tali lacune probatorie rendono impossibile la quantificazione del PN2 e, dunque, del danno, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno fondata sull'addebito in esame e assorbimento di ogni altra questione, tra cui le eccezioni di nullità della C.T.U.
Quanto alla possibilità di computare il danno in misura pari ai finanziamenti erogati a UO
AR a far data dall'8.2.2017, si osserva che in questo caso il pregiudizio finisce con il coincidere con quello quantificato dal C.T.U. con riguardo all'addebito n. 1, che ci si accinge ad esaminare.
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Addebito n. 1: i finanziamenti a UO AR
Esclusa la fondatezza degli addebiti n. 2 e 3, si deve procedere con lo scrutinare l'addebito n. 1, avente ad oggetto l'erogazione a far data dal 30.5.2016, in più riprese, della somma di €
10.002.688,02 a UO AR in assenza di un accurato preventivo di spesa, di un supporto informativo sui dettagli dell'operazione, del reperimento di concorrenti finanziamenti da parte di terzi e senza ragionevoli prospettive di recupero.
In punto di fatto, l'erogazione delle somme a UO AR può dirsi documentalmente dimostrata sulla base degli estratti conto dimessi dal sub docc. nn. 11 e 12, da cui risultano ripetuti PA versamenti, consistenti quasi esclusivamente in pagamenti effettuati da a fornitori della PA controllata.
Rispetto a tale addebito il C.T.U. ha osservato che:
detti finanziamenti erano stati eseguiti nell'ottica di ampliare e diversificare il mercato di riferimento di dai prodotti stagionali (natalizi e pasquali) a quelli da forno c.d. PA
“continuativi” come brioche, croissant, ecc.;
pagina 48 di 86 nell'ambito di tale progetto era stato concluso un accordo con per la produzione di Pt_5 prodotti continuativi, che rendeva necessario un potenziamento delle capacità produttive di
UO AR e uno spostamento della sede della stessa dallo stabilimento di Mariano Comense ad uno ubicato in San Martino Buon Albergo;
l'operazione UO AR era stata avviata in assenza di un adeguato set informativo e/o documentale da cui si potesse avere effettiva contezza dei costi da sostenere per il completamento del sito produttivo (cfr. pag. 324 dell'elaborato peritale);
soltanto alcuni dei piani relativi a tale operazione erano stati trattati nelle sedute del Consiglio di Amministrazione e tutti i documenti contenevano esclusivamente proiezioni economiche, senza invece le proiezioni finanziarie e patrimoniali, necessarie per le valutazioni sul progetto, tenuto conto dell'impatto che l'operazione avrebbe avuto sotto questi profili (cfr. pagg. 324 e
325 dell'elaborato peritale);
non era stato predisposto alcun piano previsionale e/o budget completo di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario nelle versioni best case e worst case, ossia per l'ipotesi di prosecuzione del contratto con la e per il caso in cui tale accordo fosse venuto Pt_5 meno (pagg. 362 e 366 dell'elaborato peritale);
non era stato predisposto alcun piano previsionale e/o budget completo di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario che consentisse alla governance di avere piena ed effettiva contezza dei costi da sostenere per il completamento dello stabilimento di San Martino
Buon Albergo, con conseguente oggettiva difficoltà per il Consiglio di Amministrazione e i sindaci di stabilire se l'operazione, in sé e per sé, meritasse di essere intrapresa e se fosse opportuno concedere un supporto finanziario così importante da parte di (cfr. pag. PA
365 dell'elaborato peritale);
detti finanziamenti erano proseguiti anche dopo che aveva intimato a UO AR la Pt_5 risoluzione della partnership a far data dall'8.2.2017 e dunque anche quando vi era la ragionevole certezza che la controllata non sarebbe stata più in grado di generare flussi di cassa tali da rimborsare a le somme che questa erogava (cfr. pagg. 361 e 362 dell'elaborato PA peritale);
secondo il principio della business judgement rule, i finanziamenti erogati a UO AR avrebbero potuto avere una logica e finalità imprenditoriale nell'ottica dello sviluppo dei pagina 49 di 86 prodotti continuativi e quindi fino al venir meno del contratto con , potendosi ritenere Pt_5 giustificati alla luce dell'eventuale ritorno derivante dall'avvio di tale progetto (cfr. pagg. 423 e
457 dell'elaborato peritale);
nel momento in cui aveva erogato dette risorse si trovava in una situazione di grave PA difficoltà economica, di squilibrio patrimoniale e di sistematico fabbisogno finanziario (pagg. da 326 a 339 e pag. 364 dell'elaborato peritale);
al momento dell'effettuazione dei finanziamenti UO AR si trovava in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, con conseguente sussistenza dei presupposti per la postergazione ex art. 2467 c.c. (cfr. pagg. da 374 a 397 dell'elaborato peritale);
considerando il credito da finanziamenti come postergato non sarebbe stata PA soddisfatta se si fosse insinuata al passivo di UO AR;
considerandolo, invece, come chirografario, in caso di insinuazione al passivo sarebbe stata soddisfatta nella misura PA del 20,51%, e quindi per € 2.055.385,63 (cfr. pagg. da 397 a 403 dell'elaborato peritale);
il danno dall'operazione UO AR poteva essere quantificato o in € 3.241.420,46, pari all'importo dei finanziamenti erogati dall'8.2.2017 (data del venir meno del contratto con
) al 7.11.2017 (data di presentazione della domanda di concordato), o in € 745.482,52, Pt_5 pari all'importo dei finanziamenti erogati dal 30.6.2017 (data alla quale gli organi sociali avrebbero potuto accorgersi della perdita del capitale sociale al 31.12.2016) al 7.11.2017 (data di presentazione della domanda di concordato).
I convenuti e hanno eccepito la nullità in parte qua CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_16 dell'elaborato peritale per eccesso del mandato perché il C.T.U. avrebbe espresso delle valutazioni giuridiche non demandabili e non richieste in ordine alla natura postergata o meno del credito di nei confronti di UO AR. PA
L'eccezione è infondata.
Il C.T.U., infatti, si è limitato ad offrire elementi tecnici per stabilire se i finanziamenti potessero avere o meno natura postergata analizzando la situazione patrimoniale di UO AR e tale accertamento:
rientrava pienamente nell'ambito del quesito sottoposto al C.T.U., posto che per dire “se e in che misura il sarebbe stato soddisfatto delle sue ragioni di credito nei confronti di PA
pagina 50 di 86 laddove si fosse tempestivamente insinuato al passivo della relativa Controparte_23 procedura concorsuale” era necessario preliminarmente stabilire se vi erano o meno i presupposti per la postergazione di tali finanziamenti (cfr. pag. 439 dell'elaborato peritale);
rientrava pienamente anche nell'oggetto del contendere, posto che l'attore aveva prospettato la natura postergata di tali finanziamenti e i convenuti avevano eccepito ai sensi dell'art. 1227 c.c. che bisognava tener conto del fatto che il non si era tempestivamente insinuato al PA passivo nella procedura concorsuale di UO AR;
può ben essere compiuto in via meramente incidentale nel presente giudizio ad opera di questo
Tribunale, per vagliare la fondatezza dell'eccezione di cui al punto precedente, senza che sia invocabile la competenza funzionale ex art. 24 l. fall. del Tribunale di Verona quale giudice della procedura concorsuale di UO AR, posto che l'oggetto del presente giudizio è diverso, ossia la responsabilità degli organi sociali e la natura postergata del credito è valutata ai soli fini dell'an e del quantum della stessa e non certo ai fini della determinazione delle modalità di concorso tra i creditori, che invece è la materia demandata al giudice fallimentare.
Ciò chiarito, l'addebito è fondato, apparendo condivisibile quanto osservato dal C.T.U. in merito al fatto che l'erogazione dei finanziamenti a UO AR, pur essendo stata effettuata senza un adeguato supporto informativo di base e in un contesto di squilibrio patrimoniale e finanziario, poteva comunque ritenersi non manifestamente irragionevole finché era in essere il contratto con
, e dunque fino all'8.2.2017, poiché poteva ragionevolmente aspettarsi che i flussi Pt_5 PA di cassa derivanti dal medesimo consentissero a UO AR di rimborsare i finanziamenti ricevuti.
Venuto meno, invece, il contratto con , i finanziamenti avrebbero dovuto cessare senza Pt_5 indugio, poiché era venuta meno la base che consentiva a UO AR di essere in condizione di proseguire l'attività e la situazione finanziaria di presentava dei profili di criticità che PA non consentivano più di proseguire detta prassi.
Va, pertanto, affermata la responsabilità per tale condotta innanzitutto dei convenuti e CP_1
in quanto amministratori dotati di deleghe gestorie e dunque certamente a conoscenza o in CP_3 condizione di conoscere dell'esistenza di tali finanziamenti e di decidere di astenersi dal proseguire ad effettuarli, tanto più che essi erano anche componenti dell'organo amministrativo di UO
AR e avevano piena contezza delle condizioni patrimoniali della controllata (cfr. doc. n. 57
pagina 51 di 86 attore).
Va precisato che è irrilevante che l'assemblea dei soci del 13.7.2016 avesse approvato all'unanimità il progetto dei prodotti continuativi e avesse dato “mandato al Consiglio di
Amministrazione a porre in essere tutte le operazioni finanziarie necessarie alla realizzazione di detto progetto”, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, primo comma, n. 4, c.c., secondo cui l'assemblea delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ma resta “ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti”.
L'autorizzazione dell'assemblea, infatti, non esonerava di certo gli amministratori dall'operare secondo diligenza, anche astenendosi cautelativamente dal proseguire con i finanziamenti e portando nuovamente all'attenzione dei soci la questione relativa al “progetto continuativi”, rappresentando ai soci di le mutate condizioni e chiedendo loro quali determinazioni PA intendessero assumere.
È, di conseguenza, infondata anche l'eccezione di nullità della C.T.U. per contraddittorietà tra presupposti e conclusioni nella parte in cui non avrebbe considerato la valenza di tale delibera assembleare.
Né appaiono rilevanti:
le prospettive di fusione tra e UO AR, posto che le stesse erano meramente PA ipotetiche e non avevano avuto seguito nei mesi successivi;
il valore dello stabilimento e degli impianti di UO AR, stante quanto si è detto al punto precedente e il fatto che, come acclarato nel corso delle operazioni peritali, gli impianti della controllata hanno funzionato per un lasso di tempo limitato, ossia da maggio 2017 a novembre
2017 (cfr. pagg. 429 e 465 dell'elaborato peritale);
eventuali prospettive di sviluppo di UO AR anche senza , autonomamente o con Pt_5 altri soggetti, posto che tale allegazione è rimasta generica e indimostrata, non essendovi prova né di programmi (con dati economici e finanziari specifici) che contemplassero altre partnership né, soprattutto, di contratti stipulati con soggetti diversi da (cfr. pag. 431 dell'elaborato Pt_5 peritale), che era onere dei convenuti produrre.
Quanto agli amministratori privi di deleghe gestorie, va esclusa innanzitutto ogni responsabilità del in quanto cessato a far data dall'1.2.2016 (cfr. doc. n. 2 e ritenuto dallo stesso CP_6 CP_6
pagina 52 di 86 responsabile soltanto in relazione all'addebito n. 2. PA
Devono, invece, ritenersi responsabili i convenuti , e poiché dalla CP_16 CP_2 CP_4 consultazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione emerge chiaramente che gli stessi erano a conoscenza del fatto che aveva erogato dei finanziamenti a UO AR ed PA erano anche stati resi edotti dell'intervenuta risoluzione del contratto tra UO AR e . Pt_5
Quest'ultima circostanza, unitamente alla situazione di squilibrio di e alle carenze PA informative che affliggevano ab origine il progetto continuativi (che dovevano reputarsi conosciute o conoscibili in quanto la redazione del bilancio è competenza dell'intero Consiglio di
Amministrazione e il progetto continuativi passava per l'organo collegiale), costituiva uno dei c.d.
“segnali d'allarme” che, secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17441/2016), fa insorgere in capo agli amministratori non esecutivi il dovere di attivarsi diligentemente per acquisire le necessarie informazioni, intraprendere le opportune iniziative e far constatare il proprio dissenso ex artt. 2381, sesto comma, e 2392, terzo comma, c.c.
Dall'esame dei verbali dell'organo amministrativo non emerge che gli amministratori non esecutivi, appresa la notizia della risoluzione del contratto con , abbiano fatto constatare il Pt_5 proprio dissenso alla prosecuzione dei medesimi, abbiano monitorato l'andamento delle erogazioni e abbiano specificamente richiamato l'attenzione dell'organo amministrativo su tali aspetti e sui rischi derivanti dalla prosecuzione dei finanziamenti, né i convenuti hanno dimostrato di essersi attivati in tal senso, come sarebbe stato loro onere.
Sotto altro profilo, per quanto concerne specificamente la posizione del convenuto , deve CP_16 osservarsi che lo stesso era anche componente del Consiglio di Amministrazione di UO AR
(cfr. doc. n. 57 attore) e dunque era ben a conoscenza anche della situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario della medesima e delle conseguenze che avrebbe potuto avere la risoluzione del contratto con . Pt_5
Per quanto riguarda, invece, la posizione del è irrilevante che l'operazione UO AR CP_4 fosse stata decisa anteriormente al suo ingresso nel Consiglio di Amministrazione di PA poiché, come si è detto, ad essere illecita è la prosecuzione dei finanziamenti dopo l'8.2.2017, quando egli era amministratore non delegato e avrebbe potuto e dovuto senz'altro attivarsi nel senso che sopra si è esposto.
Per il resto, possono essere richiamate le considerazioni sopra svolte con riguardo agli pagina 53 di 86 amministratori esecutivi e all'irrilevanza della delibera dell'assemblea del 13.7.2016, delle prospettive di fusione tra e UO AR, del valore dello stabilimento e degli impianti PA di UO AR e delle asserite prospettive di sviluppo di UO AR anche senza . Pt_5
Da quanto si è sin qui esposto discende, altresì, l'irrilevanza e comunque l'infondatezza dell'eccezione di nullità della C.T.U. per mancata considerazione della diversità dei ruoli tra amministratori esecutivi e non esecutivi, poiché il C.T.U. si è limitato correttamente a proporre una ripartizione di responsabilità tra i medesimi sotto il profilo contabile e ha fornito elementi sufficienti a valutare la responsabilità degli uni e degli altri, che è compito riservato al giudicante.
Per quanto concerne i sindaci , e , va rilevato che gli stessi devono Pt_4 Pt_3 CP_7 ritenersi responsabili per non aver adottato le iniziative opportune a bloccare la prosecuzione dei finanziamenti a UO AR, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto tra quest'ultima e , circostanza di cui gli stessi erano stati messi a conoscenza alla seduta del Consiglio di Pt_5
Amministrazione del 10.2.2017, a cui avevano partecipato.
I componenti del collegio sindacale sostengono che, in relazione alla loro responsabilità, difetterebbe il nesso di causa posto che la convocazione dell'assemblea sarebbe stata inutile, avendo la stessa già autorizzato gli amministratori a finanziare il progetto continuativi, e che il ricorso ex art. 2409 c.c. non sarebbe stato proponibile in presenza di un singolo atto gestorio reputato irregolare.
Tali difese, tuttavia, non sono condivisibili.
Innanzitutto, va ricordato che dai verbali delle sedute dell'organo amministrativo emerge che i sindaci erano a conoscenza sia del fatto che aveva finanziato UO AR senza un PA adeguato supporto documentale (circostanza che gli stessi sindaci avevano stigmatizzato nel corso dell'esercizio 2016) sia, come si è detto, dell'intervenuta risoluzione del contratto con . Pt_5
In questo contesto, la cessazione della partnership tra la controllata e avrebbe dovuto Pt_5 indurre i sindaci ad intraprendere ogni opportuna iniziativa e, nello specifico:
a chiedere all'organo amministrativo di convocare l'assemblea e, in difetto, provvedervi autonomamente ex art. 2406 c.c., a nulla rilevando che in data 13.7.2016 i soci avessero autorizzato gli amministratori a finanziare il progetto continuativi, perché il mutato contesto avrebbe ben potuto indurre i soci di a determinarsi diversamente e a dare un diverso PA mandato all'organo amministrativo;
pagina 54 di 86 a presentare un ricorso ex art. 2409 c.c. che avrebbe potuto portare all'ispezione e alla revoca degli amministratori con nomina di un amministratore giudiziario, poiché, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, anche un singolo atto gestorio connotato da grave irregolarità e suscettibile di arrecare danno alla società può giustificare la proposizione di tale rimedio, specie laddove si collochi in un più ampio quadro di squilibrio finanziario e di scarsa chiarezza gestoria, come nel caso di specie, nel quale gli amministratori procedevano ai finanziamenti senza un adeguato supporto informativo e nonostante e di UO PA
AR presentassero entrambe delle situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali connotate da una certa criticità.
Appaiono, pertanto, condivisibili le considerazioni svolte dal Tribunale di Verona in merito all'inadempimento da parte dei sindaci ai propri doveri di controllo e alla conseguente insussistenza del diritto alla percezione del compenso, che di seguito si riportano:
“si configura assolutamente inadeguata, e dunque negligente nel suo complesso, l'attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale …
A tale proposito, parte opponente afferma che l'azione dei sindaci, da valutarsi in una prospettiva ex ante nel contesto di crisi finanziaria e di accesa conflittualità tra i soci in cui versava la società, sarebbe stata appropriata alla situazione, in quanto volta a contemperare le esigenze della vigilanza con l'intento di preservare le trattative in corso con i potenziali investitori in vista di una soluzione della crisi che salvaguardasse la continuità aziendale.
In quest'ottica, per quanto riguarda l'imprudente attuazione del progetto 'prodotto continuativo
(contestazione sub lettera a), i sindaci avrebbero fatto tutto quanto in loro potere: (i) PA criticando le modalità di finanziamento della controllata consistenti nel Controparte_23 pagamento di debiti di quest'ultima e nel ricorso all'indebitamento (verbale del 23.9.2016); (ii) esprimendo contrarietà all'operazione ove proseguita in assenza di un sostegno certo del ceto bancario (verbale del 26.10.2016); (iii) sollecitando l'aggiornamento del piano industriale una volta venuta meno nel febbraio 2017 la partnership con (verbale del 10.2.2017); (iv) CP_20 richiamando a più riprese gli amministratori alla necessità di procedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la delibera di un aumento di capitale (inter alia verbali del
13.2.2017, del 23.3.2017, del 5.5.2017).
Quanto all'aggravamento dello stato di insolvenza (contestazione sub lettera b), i sindaci non
pagina 55 di 86 avrebbero potuto fare altro che segnalare ripetutamente le carenze dell'assetto amministrativo e contabile della società (verbali del 20.7.2016, del 9.5.2017), lamentare le difficoltà nell'ottenere dati aggiornati (verbale del 24.7.2017), sollecitare insistentemente la trasmissione di situazioni patrimoniali aggiornate (tra altri, verbale del 23.3.2017).
Orbene, lungi dal disconoscere la costante pressione esercitata dai sindaci sull'organo amministrativo con ripetuti richiami e solleciti, deve rilevarsi che una siffatta azione si palesa del tutto inadeguata e inefficace a fronte di un quadro di perdurante e conclamata tensione della società sul piano sia finanziario sia societario. E ciò risulta tanto più evidente proprio nella prospettiva di una valutazione ex ante, invocata da parte opponente.
La strutturale e più volte stigmatizzata inadeguatezza dell'assetto amministrativo, l'esasperata conflittualità della compagine sociale, l'atteggiamento ostruzionistico del socio di RA (che nel settembre 2016 esercitava la prelazione statutaria ma non si presentava dal notaio per perfezionare la compravendita del pacchetto azionario di maggioranza), il conseguente venir meno di alcune concrete proposte di terzi investitori, l'astensione degli istituti di credito - allarmati da tale conflittualità - dal finanziamento degli investimenti della controllata UO AR sono tutti elementi che evidenziano in modo univoco già dalla seconda metà del 2016 l'irrealizzabilità di una proficua soluzione della crisi nel senso prospettato dagli opponenti.
In presenza di simili segnali di allarme, presenti già nel 2016 e via via aggravati nel corso del
2017, i sindaci avrebbero potuto e dovuto presagire che qualsiasi ingresso di capitale esterno sarebbe stato verosimilmente ostacolato, che il progetto di ampliamento del business al mercato dei prodotti continuativi si rivelava difficilmente finanziabile, che le modalità di finanziamento prescelte avrebbero aggravato irrimediabilmente la situazione finanziaria della capogruppo, che in questo quadro era tanto più grave l'inerzia degli amministratori nel recepire i richiami del collegio. Essi avrebbero pertanto dovuto attivare gli strumenti a loro diposizione, ben più incisivi di meri solleciti, al fine di arginare la situazione e porre rimedio alla colpevole inerzia degli amministratori. Eppure non sono intervenuti in questo senso: non hanno convocato l'assemblea dei soci ex art. 2406 c.c. con l'ordine del giorno di un aumento del capitale sociale, né hanno attivato il procedimento di denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 ult. co. c.c. a fronte delle gravi irregolarità di gestione che essi stessi segnalavano nei verbali delle proprie riunioni.
L'omessa adozione di provvedimenti a rilevanza esterna, pur nella consapevolezza della criticità
pagina 56 di 86 della situazione, rappresenta nel caso in esame un sicuro inadempimento rispetto ai doveri posti dalla legge in capo all'organo di controllo. Né può valere in alcun modo come giustificazione
l'intenzione dei sindaci di preservare le trattative con gli investitori, basata sulla convinzione che questi sarebbero stati allontanati dall'adozione di iniziative più incisive da parte del collegio sindacale. Pare del tutto ultroneo, ed anzi scorretto, che simili valutazioni di opportunità e convenienza influenzino l'esercizio delle funzioni di un organo al quale, nell'architettura societaria delineata dal codice civile, è attribuita una posizione di terzietà e indipendenza rispetto alle valutazioni del consiglio di amministrazione. Compito dei sindaci sarebbe stato semmai quello di suggerire tempestivamente agli amministratori l'opportunità di incanalare le manifestazioni
d'interesse dei terzi nell'alveo di una procedura concorsuale (come infatti è avvenuto, solo da ultimo, nell'imminenza della presentazione della domanda di concordato preventivo)” (cfr. doc. n.
66 e ). Pt_4 Pt_3
Va specificato, tuttavia, che si possono ritenere addebitabili ai sindaci esclusivamente i finanziamenti effettuati a UO AR a far data dal 10.3.2017, poiché si deve tener conto della tempistica necessaria per l'attivazione dei rimedi che si sono sopra menzionati, stimata in un mese.
Per quanto riguarda, infine, la posizione della società di revisione, non si ritengono ravvisabili Co responsabilità in capo a , perché il revisore:
non ha alcun dovere di rilevazione della perdita del capitale sociale nel corso della gestione, poiché si pronuncia soltanto nel momento in cui esamina il bilancio, esprimendo un giudizio sullo stesso;
non ha alcun dovere di controllo della correttezza di specifici atti di gestione, come appunto era l'erogazione di finanziamenti a UO AR;
non dispone di poteri impeditivi analoghi a quelli del collegio sindacale;
non assiste alle sedute dell'organo amministrativo.
Nella fattispecie in esame, inoltre, nella propria relazione sul bilancio al 31.12.2016, predisposto Co dagli amministratori soltanto a fine settembre 2017 (cfr. doc. n. 33 attore), ha dichiarato di essere impossibilitata ad esprimere un giudizio, ampiamente evidenziando e rappresentando sia le criticità esistenti sul piano della continuità aziendale sia la crisi di liquidità in cui versava PA richiamando, tra i fattori, proprio gli impegni assunti per il nuovo impianto produttivo di UO
AR e il sostegno finanziario assicurato alla controllata (cfr. pagg. da 368 a 370 dell'elaborato pagina 57 di 86 peritale).
Esaurita l'analisi delle posizioni dei convenuti, è necessario passare alla quantificazione del danno, che il C.T.U. ha determinato in € 3.241.420,46, pari alle risorse erogate da a UO PA
AR dall'8.2.2017 al 7.11.2017 (cfr. pagg. 322 e 363 dell'elaborato peritale).
In generale, va precisato che appare condivisibile la scelta del C.T.U. di quantificare il danno sulla base del momento in cui si è verificata l'uscita dalle casse di delle risorse economiche in PA favore di UO AR, prescindendo dal momento in cui è stata assunta l'obbligazione.
Invero, laddove il finanziamento consista nel pagamento da parte di di corrispettivi PA dovuti da UO AR a propri fornitori, era su UO AR che gravava in via principale l'obbligazione di soddisfare i soggetti che le avevano ceduto dei beni o che avevano prestato servizi nel suo interesse.
In quest'ottica, il momento dell'assunzione dell'obbligazione da parte di appare PA effettivamente irrilevante, posto che, anche laddove tale momento fosse anteriore all'8.2.2017, a seguito del venir meno dell'accordo con , gli amministratori di avrebbero dovuto Pt_5 PA rifiutare di adempiere ad obbligazioni di UO AR e lasciare che fosse quest'ultima a provvedervi.
Ciò chiarito, il ha insistito affinché il danno sia determinato in € 10.002.688,02, pari ai PA finanziamenti eseguiti dal 30.5.2016 al 7.12.2017.
La richiesta deve essere rigettata per quanto concerne i finanziamenti erogati dal 30.5.2016 all'8.2.2017, poiché, come si è detto sopra, sul piano della business judgement rule i finanziamenti potevano ritenersi non manifestamente irragionevoli perché era in essere il contratto con , Pt_5 circostanza che ben poteva indurre gli organi sociali di a confidare che UO AR PA avrebbe restituito tali somme con i flussi di cassa provenienti dalla partnership con tale qualificato operatore del settore dolciario.
Per converso, la domanda merita accoglimento per quanto concerne il pagamento di € 116.519,32 effettuato da in data 7.12.2017, che, come emerge dai docc. nn. 11 e 12 dimessi PA dall'attore, si riferisce all'escussione di una fideiussione prestata in favore di UO AR (cfr. osservazioni del C.T.P. del Fallimento, pag. 419 dell'elaborato peritale).
Invero, anche tale finanziamento, in quanto effettuato successivamente all'8.2.2017, deve ritenersi effettuato irragionevolmente poiché, a fronte delle contestazioni dell'attore, era onere dei convenuti pagina 58 di 86 dimostrare la correttezza dell'operazione e che, dunque, tale pagamento si riferiva ad una fidejussione rilasciata da anteriormente al venir meno del contratto tra UO AR e PA
. Pt_5
Va precisato, tuttavia, che, limitatamente a tale posta, il danno non è addebitabile al convenuto il quale all'epoca del pagamento era cessato dalla carica di amministratore, come si desume CP_3 dalla visura storica di dimessa dall'attore sub doc. n. 5 e accertato dal C.T.U. (pag. 119 PA
e 120 dell'elaborato peritale).
Sotto altro profilo, non sussistono i presupposti per ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c. come richiesto dai convenuti, poiché anche laddove il si fosse insinuato al passivo della PA procedura concorsuale di UO AR, non sarebbe stato possibile ricavare alcunché, in ragione del fatto che – come si è detto sopra – verosimilmente il credito di verso UO AR PA sarebbe stato considerato postergato ex art. 2467 c.c., in quanto relativo a finanziamenti effettuati in un momento in cui la controllata si trovava in una situazione di squilibrio finanziario (cfr. pagg. da 372 a 403 dell'elaborato peritale).
Né può ritenersi che la postergazione fosse inoperante per il fatto che si trattava di pagamenti eseguiti ai fornitori e che, poteva surrogarsi nei diritti di questi ultimi, poiché il solo PA fatto che abbia pagato debiti della UO AR è di per sé sufficiente a far scattare la PA postergazione ex art. 2467 c.c., che si applica ai finanziamenti effettuati dal socio in favore della società “in qualsiasi forma” e dunque anche laddove consistano in pagamenti che il socio effettua in favore di fornitori della società e in luogo di quest'ultima, senza che possa essere invocata la surrogazione ex art. 1203, n. 1, c.c. (esattamente in termini cfr. Cass. 20469/2019).
I convenuti e hanno eccepito la nullità dell'elaborato CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_16 peritale asserendo che il C.T.U. avrebbe omesso di considerare il comportamento omissivo dell'attore, che non avrebbe esercitato le azioni revocatorie a tutela della par condicio creditorum.
L'eccezione è infondata, perché il C.T.U. non aveva alcun dovere di considerare tale circostanza, visto che nei termini di preclusione assertiva i convenuti che hanno sollevato l'eccezione ex art. 1227 c.c. hanno lamentato esclusivamente la mancata insinuazione del al passivo del PA fallimento della UO AR e non anche il mancato esperimento delle azioni revocatorie (cfr. pag. 14 comparsa;
pagg. 44 e 45 comparsa TT e Martello;
pag. 44 comparsa;
CP_16 CP_7
Co pagg. 54 e 55 comparsa;
pag. 2 memoria n. 2 ; pag. 7 memoria n. 2 e;
CP_16 Pt_4 Pt_3
pagina 59 di 86 Co pag. 8 memoria n. 2 ; pagg. 3 e 4 memoria n. 2 ). CP_7
Quest'ultima allegazione, dunque, è inammissibile per tardività e correttamente non è stata esaminata dal C.T.U.
In ogni caso, va ricordato che l'art. 1227 c.c. non implica l'obbligo per il danneggiato di porre in essere attività gravose o rischiose, come la proposizione di azioni giudiziarie o esecutive (cfr., ex multis, Cass. n. 320/1992, n. 4672/1993, n. 11364/2002, n. 19139/2005, n. 14853/2007, n.
2950/2014 e n. 14595/2020), cosicché l'eccezione, anche laddove tempestiva, dovrebbe comunque considerarsi infondata.
Rispetto alla posizione dei sindaci, poi, occorre interrogarsi sull'applicabilità al presente giudizio della nuova formulazione dell'art. 2407 c.c. introdotta dall'art. 1 della legge n. 35/2025, entrata in vigore in data 12.4.2025.
Nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della riforma della responsabilità dei sindaci e vigente al momento dei fatti di causa, l'art. 2407 c.c. prevedeva quanto segue:
“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395”.
A seguito, invece, dell'entrata in vigore della legge n. 35/2025 il testo dell'art. 2407 c.c. è stato così sostituito:
“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito
l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito,
pagina 60 di 86 secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno”.
Il legislatore, dunque, ha introdotto una limitazione al quantum del risarcimento del danno nelle ipotesi di responsabilità colposa, ha previsto uno specifico dies a quo del termine quinquennale di prescrizione e ha eliminato l'espressa previsione del vincolo di solidarietà tra amministratori e sindaci quando la responsabilità di questi ultimi derivi dall'omessa vigilanza sull'operato degli amministratori.
A seguito dell'entrata in vigore di tali modifiche, ci si deve porre il problema della loro applicabilità ai giudizi pendenti, come il presente, e la risposta a tale interrogativo deve essere negativa.
Da un lato, infatti, nella legge n. 35/2025 non vi è alcuna previsione che stabilisca espressamente la portata retroattiva delle innovazioni apportate all'art. 2407 c.c.; dall'altro, per superare il principio generale di irretroattività di cui all'art. 11 prel., occorrerebbe che la disciplina, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse comunque un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, ma non è possibile ravvisare nemmeno tale eventualità.
A tal proposito, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in mancanza di una disposizione che preveda esplicitamente la retroattività di una legge, l'interprete – dato il carattere eccezionale e derogatorio del principio generale di cui all'art. 11 disp. di tale efficacia – può ricavare la mens legis rivolta ad attuare implicitamente la retroattività sull'unica base della locuzione testuale della norma, ossia esclusivamente se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro;
per converso, laddove tale compatibilità sussista, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e ad osservare i principi generali sulla legge, orientando in particolare l'interpretazione al rispetto del principio generale dell'irretroattività enunciato nell'art. 11 prel. (cfr. Cass. n. 15652/2004, richiamata da Cass. n.
28994/2019, occupatasi del problema della applicazione retroattiva o meno dell'art. 7, comma 3,
pagina 61 di 86 della legge n. 24/2017 in materia di responsabilità sanitaria).
Ciò, peraltro, in conformità anche al costante indirizzo della Corte costituzionale, la quale a sua volta afferma che il divieto di retroattività della legge previsto dall'art. 11 prel. costituisce un principio fondamentale di civiltà giuridica e che, se è vero che esso ha copertura costituzionale esclusivamente per quanto concerne la materia penale (art. 25 Cost.) e che al di fuori di tale materia il legislatore può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, è altresì vero che ciò è possibile soltanto laddove la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (cfr., ex multis, Corte cost. n. 170/2013 e n. 108/2019).
La legge n. 35/2025, invero, non è una disciplina che introduce dei criteri per la liquidazione equitativa del danno, come ad es. l'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158/2012 e l'art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 in materia di applicabilità al danno da responsabilità sanitaria delle c.d. tabelle dei danni micropermanenti previste dagli artt. 138 e 139 del D. Lgs. n. 209/2005 oppure l'art. 2486
c.c. così come modificato dal D. Lgs. n. 14/2019 in materia di risarcimento del danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale in chiave non conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento secondo i criteri della differenza tra i c.d. netti patrimoniali o della differenza tra attivo e passivo fallimentare.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che norme di questo tipo siano applicabili anche ai giudizi in corso in quanto “norme per il giudice” (cfr. ad es. Cass. n. 28990/2019 in materia di responsabilità sanitaria e Cass. n. 8069/2024 sulla nuova formulazione dell'art. 2486 c.c.) aventi natura “latamente processuale” (Cass. 5252/2024), specificando che tali modifiche normative non ponevano neppure una questione di retroattività della legge, in quanto erano state introdotte per regolare l'esercizio del potere-dovere di quantificazione del danno in casi in cui il giudice era ed è necessariamente chiamato ad applicare criteri equitativi e tali disposizioni avevano cristallizzato normativamente degli approdi giurisprudenziali (cfr. sempre Cass. n. 28990/2019).
Come si è anticipato, la logica della legge n. 35/2015 è diversa, in quanto la stessa non introduce dei criteri di liquidazione di un danno che il giudice dovrebbe altrimenti determinare in via equitativa, ma prevede dei veri e propri limiti massimi al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei sindaci.
Ecco che un'applicazione retroattiva delle innovazioni apportate all'art. 2407 c.c. andrebbe a limitare quantitativamente la soddisfazione di diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti e pagina 62 di 86 perfetti che già si trovano nel patrimonio del danneggiato e che necessitano soltanto di essere accertati giudizialmente.
Ciò, si aggiunge, senza nemmeno recepire degli orientamenti giurisprudenziali già in essere e senza che sia ravvisabile un interesse di rilievo costituzionale che deponga necessariamente per la retroattività dell'applicazione della legge n. 35/2025.
Ipotizzando l'applicazione dei limiti risarcitori previsti dall'art. 2407 c.c. ai fatti verificatesi anteriormente all'entrata in vigore, allora, sarebbe in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati» (cfr. Cass. n. 28990/2019).
Invero, ritenere applicabili retroattivamente le limitazioni al risarcimento del danno introdotte dalla legge n. 35/2025 significherebbe sostenere che il legislatore sia intervenuto decurtando, ex post, la portata e quindi la tutela di quel diritto, disconoscendo illegittimamente degli effetti già verificatesi.
Va ricordato, del resto, che la giurisprudenza di legittimità ha già concluso nel senso dell'irretroattività di disposizioni che avevano introdotto dei limiti al risarcimento del danno, come in materia di tutela risarcitoria a seguito di licenziamento illegittimo (cfr., ex multis, Cass. n.
11105/1997: “La norma di cui all'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, la quale oltre ad estendere il regime di tutela reale, ha introdotto la facoltà per il lavoratore di richiedere la indennità sostitutiva della reintegrazione, ha carattere innovativo e non potendo pertanto incidere, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., su situazioni sostanziali verificatesi nella vigenza della normativa precedente, non è applicabile ai licenziamenti adottati prima della sua entrata in vigore”) e di responsabilità del trasportatore (cfr. Cass. 3717/1989: “La disposizione dettata dall'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450 – secondo la quale, per i trasporti di merci su strada esenti dall'Obbligo delle tariffe a forcella, salvo diverso patto scritto antecedente alla
pagina 63 di 86 consegna delle merci al vettore, l'ammontare del risarcimento del danno non può essere superiore
a Lit. 12.000 per ogni chilogrammo di peso lordo perduto o avariato – ha stabilito una limitazione della responsabilità del vettore, di cui agli artt. 1693 e 1696 cod. civ., con espressa previsione di una facoltà di deroga da parte dei contraenti in sede di formazione del contratto. Tale norma ha così introdotto una nuova normativa in materia di responsabilità del vettore volta a regolare esclusivamente per l'avvenire i contratti considerati, senza alcuna efficacia retroattiva”).
A ciò si aggiunga che ipotizzare un'applicazione retroattiva dei limiti di responsabilità introdotti dalla legge n. 35/2025 comporterebbe un vulnus particolarmente rilevante rispetto ai processi in corso, come il presente giudizio.
Ai fini dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 2407 c.c., infatti, assume rilievo centrale sul piano dell'allegazione e della prova la tematica del compenso spettante ai sindaci, che però non era assolutamente centrale nella formulazione previgente.
Ciò significa che, ipotizzando un'applicazione retroattiva della legge n. 35/2025 ed estesa ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, si introdurrebbe in questi ultimi un tema di fatto assoggettato ad oneri di allegazione e di prova che potrebbero essere non più suscettibili di essere soddisfatti a causa dell'intervenuta maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie.
Per questi motivi
– anche in un'ottica di interpretazione costituzionalmente orientata – deve ritenersi che la legge n. 35/2025 non sia applicabile alla fattispecie in esame, non solo per quanto concerne la limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci, ma anche per quanto riguarda l'eliminazione del vincolo di solidarietà tra amministratori e sindaci.
Anche volendo ritenere, infatti, che il legislatore abbia effettivamente eliminato tale vincolo di solidarietà – conclusione dubbia, posto che anche nel mutato contesto normativo resterebbe pur sempre in vigore la norma generale della solidarietà tra danneggianti prevista dall'art. 2055 c.c. – si sarebbe pur sempre al cospetto di un'ulteriore limitazione alla responsabilità dei sindaci che andrebbe ad incidere retroattivamente su un diritto che già si trova nel patrimonio del danneggiato, in violazione dell'art. 11 prel.
Non occorre, invece, affrontare la tematica del nuovo dies a quo del termine di prescrizione, posto che nel presente giudizio non è stata formulata tale eccezione.
Una volta chiariti tali aspetti, deve ritenersi che:
il danno imputabile ai convenuti e sia pari ai finanziamenti CP_1 CP_2 CP_16 CP_4
pagina 64 di 86 erogati a UO AR dall'8.2.2017 al 7.12.2017, e dunque ad € 3.357.939,78, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi secondo quanto si specificherà infra;
il sia responsabile in solido con i convenuti e CP_3 CP_1 CP_2 CP_16 CP_4 limitatamente ai finanziamenti erogati a UO AR dall'8.2.2017 al 7.11.2017, poiché successivamente cessato dalla carica, e dunque per la somma di € 3.241.420,46, oltre rivalutazione e interessi;
i convenuti , e siano solidalmente responsabili con gli amministratori Pt_4 Pt_3 CP_7 limitatamente ai finanziamenti erogati a UO AR dal 10.3.2017 (data alla quale potevano attivarsi) al 7.11.2017 per quanto riguarda il e dunque per € 2.442.290,55 e dal 10.3.2017 CP_3 al 7.12.2017 per quanto riguarda gli altri amministratori ( e e CP_1 CP_2 CP_16 CP_4 dunque per € 2.558.809,87, oltre rivalutazione e interessi;
la rivalutazione debba essere calcolata sull'importo dei singoli esborsi periodicamente effettuati da in favore di UO AR dalla data di effettuazione del pagamento alla data di PA pubblicazione della presente sentenza;
gli interessi debbano essere calcolati al tasso legale sull'importo dei singoli esborsi progressivamente rivalutati (cfr. Cass., SS.UU., n. 1712/1995) sempre dalla data di esecuzione dei singoli versamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza;
gli importi in sorte capitale sopra indicati, maggiorati della rivalutazione e degli interessi calcolati come ai punti precedenti, saranno produttivi di interessi legali dalla data della pubblicazione del presente provvedimento sino al saldo effettivo.
In conclusione, pertanto: Co
le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti ed vanno rigettate;
CP_6
i convenuti e vanno condannati, in solido tra loro, a CP_1 CP_2 CP_3 CP_16 CP_4 versare al la somma di € 799.129,91, oltre rivalutazione e interessi calcolati come PA sopra (importo dei finanziamenti erogati da a UO AR dall'8.2.2017 al PA
9.3.2017, periodo per il quale i sindaci sono stati ritenuti esenti da responsabilità);
i convenuti , , e vanno CP_1 CP_2 CP_3 CP_16 CP_4 Pt_4 Pt_3 CP_7 condannati, in solido tra loro, a versare al la somma di € 2.442.290,55, oltre PA rivalutazione e interessi calcolati come sopra (importo dei finanziamenti erogati da a PA
UO AR dal 10.3.2017 al 30.10.2017);
pagina 65 di 86 i convenuti , , e vanno condannati, in CP_1 CP_2 CP_16 CP_4 Pt_4 Pt_3 CP_7 solido tra loro, a versare all'attore la somma di € 116.519,32, oltre rivalutazione e interessi calcolati come sopra (importo del finanziamento erogato da a UO AR in data PA
7.12.2017, per il quale il essendo cessato dalla carica di amministratore, non è stato CP_3 ritenuto responsabile).
***
Accertamento delle quote di responsabilità e regresso
Attese le domande formulate dai convenuti , , e e dalle CP_4 CP_16 Pt_4 Pt_3 CP_7
Con terze chiamate e , è necessario procedere all'accertamento delle quote di responsabilità Pt_10 di ciascuno dei convenuti;
la corrispondente domanda formulata dal convenuto invece, deve CP_6 considerarsi assorbita, in considerazione del fatto che tutte le domande proposte dal nei PA suoi confronti sono state rigettate.
Sul punto, ferma restando la solidarietà nei rapporti tra l'attore e i convenuti ritenuti responsabili, deve ritenersi che nei rapporti interni tra questi ultimi la responsabilità debba essere divisa in quote uguali, in quanto gli amministratori e i sindaci hanno concorso in maniera equivalente con le loro negligenze a cagionare i danni che sopra si sono accertati.
Considerato che il danno è stato diviso in tre diversi periodi e sono state adottate pronunce di condanna separate per ciascun lasso di tempo, anche la suddivisione in quote rispecchierà tale ripartizione, e così:
a) in relazione al danno di € 799.129,91, oltre rivalutazione e interessi, pari ai finanziamenti erogati da a UO AR dall'8.2.2017 al 9.3.2017, va accertato che i convenuti PA CP_1
e sono responsabili per la quota di 1/5 ciascuno;
CP_2 CP_3 CP_16 CP_4
b) in relazione al danno di € 2.442.290,55, oltre rivalutazione e interessi, pari ai finanziamenti erogati da a UO AR dal 10.3.2017 al 30.10.2017, va accertato che i convenuti PA
, , e sono responsabili per la CP_1 CP_2 CP_3 CP_16 CP_4 Pt_4 Pt_3 CP_7 quota di 1/8 ciascuno;
c) in relazione al danno di € 116.519,32, oltre rivalutazione e interessi, pari al finanziamento erogato da a UO AR in data 7.12.2017, va accertato che i convenuti PA CP_1
, , e sono responsabili per la quota di 1/7 CP_2 CP_16 CP_4 Pt_4 Pt_3 CP_7 ciascuno.
pagina 66 di 86 Il convenuto ha proposto nei confronti degli altri convenuti ritenuti responsabili una CP_16 domanda di condanna, anche in via di regresso, avente ad oggetto il pagamento dalle somme che risultassero da lui dovute o che dovesse essere chiamato a corrispondere.
Sul punto va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il condebitore solidale chiamato in giudizio dal creditore è legittimato a proporre l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. verso gli altri condebitori solidali anche in via anticipata per l'eventualità in cui la domanda del creditore sia accolta, senza che sia necessario che il condebitore solidale abbia provveduto al pagamento;
quest'ultimo, infatti, non opera come condizione per proporre l'azione di cognizione ma soltanto per avviare il procedimento esecutivo sulla base della statuizione di condanna ottenuta in via anticipata (cfr., ex multis, Cass. n. 2680/1998, n. 12691/2008, n. 13087/2010 e n. 7332/2025).
Ne consegue che è possibile sin da ora condannare i convenuti CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, e a versare al convenuto quanto quest'ultimo verserà all'attore in Pt_4 Pt_3 CP_7 CP_16 eccedenza rispetto alla sua quota di responsabilità come sopra accertata.
La condanna dei convenuti va pronunciata pro quota, secondo la ripartizione sopra indicata, e non in solido, poiché in fase di regresso nei rapporti interni tra i condebitori solidali vale la regola della parziarietà e non della solidarietà, come si ricava dagli artt. 1298 e 1299 c.c. (cfr. Cass. n.
27323/2023).
***
Domande di manleva nei confronti delle assicurazioni
Esaurita l'analisi delle pretese attoree, devono essere esaminate le domande di manleva proposte dai convenuti nei confronti delle assicurazioni e le domande, le eccezioni e le difese di queste ultime. Con Si procederà scrutinando per prime le domande del contro e della contro Pt_4 Pt_3
e solo poi si passerà ad esaminare le domande proposte dai convenuti Pt_10 CP_1 CP_2
, , e contro , poiché è pacifico che, per CP_3 CP_16 CP_4 Pt_4 Pt_3 CP_7 CP_14 quanto concerne la posizione del e della , quest'ultima polizza opera a secondo Pt_4 Pt_3
Con rischio rispetto a quelle stipulate dai due convenuti rispettivamente con e (cfr. art. Pt_10
10.4 della polizza , doc. n. 1 ). CP_14 CP_14
Con Iniziando, allora, dalla domanda di manleva proposta dal contro , attesi i rilievi Pt_4 preliminari della compagnia assicurativa, è preliminarmente necessario chiedersi se si applichi la pagina 67 di 86 polizza n. IFL0003051.040420 decorrente dal 31.12.2016 al 31.12.2017 (doc. n. 2 AIG e doc. n.
46 e ) oppure la polizza n. n. IFL0003051.048791 decorrente dal 31.12.2017 al Pt_4 Pt_3
31.12.2018 (doc. n. 1 AIG, pag. 5, e doc. n. 45 e ). Pt_4 Pt_3
Entrambe sono polizze claims made, operanti “per i Sinistri pervenuti all'Assicurato per la prima volta e notificati all'Assicuratore nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di assicurazione o di retroattività riportato nel frontespizio della presente polizza e che non siano ancora note o conosciute al Contraente e/o Assicurato” e nel caso di specie il periodo di retroattività è illimitato (cfr. art. 2 delle polizze). Con La questione è rilevante poiché sostiene che si applicherebbe la polizza n.
IFL0003051.040420 e, sulla base di tale presupposto:
asserisce che la polizza non opererebbe poiché le contestazioni mosse dal PA costituirebbero circostanze che il conosceva già prima del 31.12.2016 e non indicate Pt_4 dal convenuto nel questionario sottopostogli prima della stipulazione della polizza;
chiede – per l'ipotesi in cui sia ritenuta operativa – che la manleva sia contenuta entro la somma di € 1.033.000,00, pari al limite del massimale previsto per le polizze delle annualità antecedenti il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2017.
AIG ritiene applicabile la polizza n. IFL0003051.040420 in considerazione del fatto che in data
3.10.2017 il aveva ricevuto una diffida a firma dell'avv. Canonico per conto di alcuni dei Pt_4 soci della in cui venivano denunciate delle irregolarità sostanzialmente corrispondenti a PA quelle fatte valere in giudizio dal (cfr. doc. n. 28 e ) e il aveva PA Pt_4 Pt_3 Pt_4
Con denunciato tale evento ad in data 5.10.2017, con conseguente apertura di un sinistro da parte Con di (cfr. doc. n. 47 e ). Pt_4 Pt_3
Con L'argomentazione di non è condivisibile, poiché, come correttamente evidenziato dal
, l'assemblea dei soci di aveva deliberato in data 6.11.2017 di non promuovere Pt_4 PA
l'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2393-bis c.c. nei confronti degli amministratori e dei sindaci per i fatti di cui alla missiva dell'avv. Canonico (cfr. doc. n. 32 e ). Pt_4 Pt_3
Tale rilievo è dirimente, poiché la delibera dell'assemblea aveva determinato il venir meno del sinistro. Con Il fatto, poi, che il , nel comunicare ad l'intervenuta adozione della delibera Pt_4
pagina 68 di 86 Con assembleare avesse richiesto ad di mantenere comunque aperta la pratica (cfr. doc. n. 47
e ) non è di per sé sufficiente per ritenere applicabile la polizza n. Pt_4 Pt_3
IFL0003051.040420.
Tale richiesta, infatti, era stata fatta dal soltanto in ottica prudenziale ed aveva una valenza Pt_4 meramente amministrativa, giacché sotto il profilo giuridico ciò che rileva è che la delibera dell'assemblea dei soci di nel deliberare di non procedere all'azione di responsabilità, PA
Con aveva comunque fatto venir meno per il rischio di dover affrontare conseguenze risarcitorie legate agli addebiti dell'avv. Canonico.
Ne consegue che deve ritenersi operante la polizza n. IFL0003051.048791 decorrente dal
31.12.2017 al 31.12.2018 poiché il , ricevuta la diffida del Fallimento al risarcimento del Pt_4 danno del 10.10.2018 contenente addebiti sostanzialmente sovrapponibili a quelli oggetto di causa Con (cfr. doc. n. 57 e ), ha provveduto ad inoltrarla ad in data 11.10.2018 (cfr. Pt_4 Pt_3 doc. n. 47 e ), e ciò era sufficiente a determinare l'apertura di un nuovo sinistro Pt_4 Pt_3 che ricadeva sotto l'applicazione della polizza in questione, in quanto denunciato nella sua vigenza. Con Da ciò discende l'irrilevanza dell'eccezione ex artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. sollevata da e l'infondatezza della richiesta di contenimento della manleva entro il limite di € 1.033.000,00, in quanto entrambe le istanze sono state proposte sulla base dell'asserita operatività della polizza n.
IFL0003051.040420, che però deve escludersi per le ragioni sopra indicate.
Sarà, pertanto, applicabile il massimale di € 2.000.000,00, come previsto dal frontespizio della polizza n. IFL0003051.048791.
È, altresì, infondata l'istanza di limitazione della manleva entro i limiti della quota di responsabilità attribuibile al (€ 321.931,94, oltre interessi e rivalutazione calcolati come sopra esposto). Pt_4
Dal frontespizio della polizza, infatti, emerge che il ha attivato le “Condizioni Aggiuntive: Pt_4
A C G di cui alla Sezione Terza Condizioni Aggiuntive”, e pertanto:
l'assicurazione “vale per quanto l'Assicurato svolga nella qualità di Sindaco effettivo o supplente di società di capitale non quotata in borsa” [condizione aggiuntiva A), punto 1];
“resta convenuto che la copertura della presente polizza resta viene estesa al vincolo di solidarietà relativo a qualsiasi Sinistro inerente l'attività, se opzionata, svolta dall'Assicurato in relazione a quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive A) … , fermo restando il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili” [condizione aggiuntiva G)], e ciò in deroga pagina 69 di 86 all'esclusione del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 3, lett. p) della polizza e dal punto 3 della condizione aggiuntiva A), che fanno proprio salva l'attivazione della condizione aggiuntiva G). Con Ne consegue che dovrà mantenere indenne il non solo di quanto quest'ultimo è stato Pt_4 chiamato a rispondere in relazione alla sua quota di responsabilità, ma anche di quanto il convenuto
è chiamato a corrispondere quale coobbligato solidale, ovviamente sempre nei limiti del massimale di € 2.000.000,00.
Per quanto concerne le spese, va ricordato che in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi:
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato;
b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, primo comma, c.c. ossia delle spese che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (cfr. Cass. n. 18076/2020 e n.
4275/2024).
Per quanto concerne le spese di cui ai punti a) e c) si provvederà nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite e in dispositivo.
Per quanto concerne, invece, le spese di cui al punto b) – oggetto di specifica domanda da parte del
– dev'essere ulteriormente ricordato che esse sono dovute dall'assicuratore all'assicurato Pt_4 soltanto laddove quest'ultimo ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (cfr. Cass. n. 26683/2023). Con Il non ha dimostrato alcunché, per cui la domanda di condanna di a pagare tali spese Pt_4 non merita accoglimento;
non è sufficiente la produzione sub doc. n. 84 del preavviso di fattura del
C.T.P. dott. perché non vi è prova del pagamento. Per_13
Con La condanna di alla manleva in favore del va pronunciata nei limiti del massimale (€ Pt_4
pagina 70 di 86 2.000.000,00), con detrazione della franchigia di € 10.000,00 (punto 5 frontespizio polizza) ed entro la quota di coassicurazione del 70% (art. 33 della polizza).
Sotto quest'ultimo profilo, va ricordato in punto di diritto che in tema di coassicurazione, anche nel caso in cui tutti i coassicuratori affidino ad uno solo di essi il potere di rappresentanza, in virtù di apposita clausola c.d. di delega o di guida – come quella di cui all'art. 33 della polizza di cui si discute – il coassicuratore delegatario non diviene obbligato in solido verso il contraente assicurato, ma continua ad essere obbligato in proprio nei limiti della quota di sua pertinenza (cfr., ex multis,
Cass. n. 1885/2002).
Passando alla domanda di garanzia proposta dalla contro si pone innanzitutto un Pt_3 Pt_10
Con problema analogo a quello scrutinato con riguardo al rapporto tra il e . Pt_4
I infatti sostengono che dovrebbero trovare applicazione il certificato n. 10482407R Pt_10
(massimale di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno;
franchigia di € 10.000,00; doc. n. 3 Pt_10
e doc. n. 49 e ) e il certificato n. 1915761 (massimale di € 15.000.000,00 per Pt_4 Pt_3 sinistro e per anno, in eccedenza rispetto al massimale di cui al certificato n. 10482407R; doc. n. 4
e doc. n. 51 e ) con periodo di polizza dal 31.1.2017 al 31.1.2018, perché Pt_10 Pt_4 Pt_3 tali polizze sarebbero claims made e dovrebbe farsi riferimento, dunque, quale “richiesta di risarcimento” alla lettera dell'avv. Canonico del 3.10.2017 che la aveva comunicato in Pt_3 data 13.10.2017 (cfr. doc. n. 52 e ) e che conterrebbe addebiti sostanzialmente Pt_4 Pt_3 riconducibili a quelli di cui si discute nel presente giudizio.
L'assunto non è condivisibile, in quanto – come detto sopra con riguardo al rapporto tra e Pt_4
Con
– l'assemblea dei soci di in data 6.11.2017 aveva deliberato di non procedere con PA
l'azione di responsabilità per gli addebiti di cui alla lettera dell'avv. Canonico e tale circostanza – comunicata dalla in data 14.11.2017 (cfr. doc. n. 55 e ) – era di per sé Pt_3 Pt_4 Pt_3 sufficiente a far venir meno il sinistro.
Ne consegue che, come correttamente osservato dalla , alla fattispecie in esame sono Pt_3 applicabili le polizze di cui al certificato n. 10518313T (massimale di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno;
franchigia di € 10.000,00; doc. n. 5 e doc. n. 48 e ) e al Pt_10 Pt_4 Pt_3 certificato n. F1800002364 (massimale di € 15.000.000,00 per sinistro e per anno, in eccedenza rispetto al massimale di cui al certificato n. 10518313T; doc. n. 6 e doc. n. 50 e Pt_10 Pt_4
), con periodo di polizza dal 31.1.2018 al 31.1.2019, in quanto vigenti ad ottobre 2018, Pt_3
pagina 71 di 86 quando la aveva comunicato ai l'esistenza di un contenzioso con il Pt_3 Pt_10 PA circa la spettanza dei suoi compensi e le contestazioni mosse da quest'ultimo e recepite dal
Tribunale di Verona in sede di rigetto dell'istanza di insinuazione al passivo circa l'inadempimento agli obblighi di vigilanza che poi sono state fatte valere nel presente giudizio (cfr. doc. n. 54
e , circostanza ammessa anche dai . Pt_4 Pt_3 Pt_10
Quest'ultima, invero, è una “circostanza di cui l' venga a conoscenza che si presuma PA4 possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato” di cui ai sensi dell'art. 7 della polizza la doveva dare avviso scritto ai come poi Pt_3 Pt_10 ha effettivamente dato, e idonea a far scattare la copertura assicurativa ai sensi degli artt. 7 e 14 della polizza.
Da ciò discende l'irrilevanza dell'eccezione ex artt. 1892 e 1893 c.c. sollevata dai in Pt_10 quanto riferita ai certificati nn. 10482407R e 1915761, inapplicabili al caso di specie.
Sulla base dei certificati nn. 10518313T e F1800002364 la domanda di manleva deve ritenersi fondata, con detrazione della franchigia di € 10.000,00 e comunque nei limiti del massimale di €
5.000.000,00, per quanto concerne la polizza a primo rischio, e di € 15.000.000,00 in eccesso, per quanto concerne la polizza a secondo rischio.
La responsabilità si estende a tutto quanto la sarà chiamata a corrispondere all'attore, Pt_3 anche a titolo di coobbligato solidale, poiché la polizza contiene l'estensione al vincolo di solidarietà (cfr. pagg. 2 e 5 del certificato).
È per tale motivo che i hanno chiesto che sia accertata la sussistenza del loro diritto di Pt_10 regresso nei confronti degli altri obbligati solidali e che tale domanda merita accoglimento.
Per quanto concerne, infine, la domanda della di corresponsione delle spese, in Pt_3 applicazione dei principi di diritto sopra richiamati:
sulle spese sostenute per la chiamata in causa e sulle spese c.d. di soccombenza ex art. 1917, primo comma, c.c. si provvederà nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite e in dispositivo;
le spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c. non possono essere rifuse perché non dimostrate dalla;
non è sufficiente la produzione sub doc. n. 84 del preavviso di fattura Pt_3 del C.T.P. dott. perché non vi è prova del pagamento. Per_13
Devono essere, infine, esaminate le domande di manleva proposte dai convenuti CP_1 CP_2
pagina 72 di 86 , , e nei confronti di , con la quale CP_3 CP_16 CP_4 Pt_4 Pt_3 CP_7 CP_14 PA aveva stipulato una polizza D&O, con decorrenza dal 27.11.2013 al 27.10.2014 e rinnovata di anno in anno sino al 7.12.2018, e, nello specifico e per quanto di interesse, con appendice n. W51600/6 per il periodo dal 27.11.2016 al 27.11.2017 (cfr. doc. n. 1 ) e con appendice n. W52436/9 CP_14 per il periodo dal 7.12.2017 al 7.12.2018 (cfr. doc. n. 2 ). CP_14
Innanzitutto, posto che i massimali delle polizze a primo e secondo rischio ritenute sopra Pt_10 operanti sono ampiamente capienti rispetto alla posizione della convenuta , la domanda di Pt_3 quest'ultima deve considerarsi assorbita, visto che la copertura opera soltanto se e nella CP_14 misura in cui non vi siano altre coperture assicurative.
Per quanto concerne, invece, la posizione del , la copertura della polizza opera per Pt_4 CP_14 la parte di risarcimento non coperta dalla polizza AIG, il cui massimale non è sufficientemente capiente rispetto alla somma che il è stato condannato a corrispondere al in via Pt_4 PA solidale con gli altri convenuti ritenuti responsabili.
Va, poi, rigettata l'eccezione di non indennizzabilità del sinistro ex art. 1917, primo comma, c.c. che ha sollevato in considerazione del fatto che alcuni addebiti parrebbero avere natura CP_14 dolosa, poiché l'addebito riconosciuto come fondato è frutto di una condotta meramente negligente degli amministratori e dei sindaci.
Inoltre, se è pacifico tra i chiamanti in causa e che occorra far riferimento alla diffida inviata CP_14 dal quale sinistro e non alla lettera dell'avv. Canonico, è necessario stabilire se sia o PA meno operante il “Sottolimite per Procedure concorsuali” previsto dall'appendice n. W52436/9, nella quale si legge che “Di comune accordo fra le parti, ai sensi della presente Polizza, si stabilisce che la Richiesta di risarcimento prestata nei confronti di qualsiasi Persona assicurata, coperte dalla presente polizza, derivante da, fondata su riconducibile o conseguente a:
messa in liquidazione
fallimento
dichiarazione di insolvenza
ammissione a qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione controllata della Società, sono prestate con un sottolimite aggregato annuo di € 1.000.000,00”.
In altri termini, la clausola in esame prevede che per le richieste di risarcimento in essa contemplate non trovi applicazione il massimale di € 5.000.000,00 ordinariamente previsto dalla polizza (cfr.
pagina 73 di 86 doc. n. 1 , pag. 4), ma quello di € 1.000.000,00. CP_14
Il convenuto ha innanzitutto contestato che vi sia prova dell'intervenuta stipulazione CP_4 dell'appendice n. W52436/9, in quanto difetterebbe la prova della sottoscrizione da parte del legale rappresentante di PA
La difesa non è accoglibile, poiché l'intervenuta stipulazione dell'appendice e dell'accettazione del sottolimite in essa contenuto da parte di emerge dall'email dimessa dal sub doc. PA CP_16
n. 2 e dallo stesso sub doc. n. 5 nel quale intermediario assicurativo tramite la quale CP_4 CP_29 era stata stipulata la polizza , trasmette alla – all'epoca Presidente del Consiglio di CP_14 CP_1
Amministrazione di – la conferma di copertura della polizza, riassumendone le PA condizioni, tra le quali la precisazione del sottolimite di € 1.000.000,00 cui si discute, il tutto per un premio esattamente corrispondente a quello riportato nell'appendice n. W52436/9.
L'inoperatività del sottolimite in questione non può essere sostenuta nemmeno sulla base del fatto che l'appendice sarebbe stata stipulata in assenza dell'autorizzazione del giudice delegato prevista dall'art. 167 l. fall.
Da un lato, infatti, si deve rammentare che la sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 167 l. fall. per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato ha natura relativa, poiché si tratta di una norma posta nell'interesse dei creditori e soltanto questi ultimi possono farla valere (cfr., ex multis, Cass. n. 1892/1964, n. 1530/1972, n. 2320/1990 e n.
12286/2004), per cui il non essendo creditore, non è legittimato a far valere la violazione CP_4 dell'art. 167 l. fall.
Dall'altro, quand'anche fosse possibile ritenere il legittimato a dolersi della violazione CP_4 della disposizione in esame, si deve osservare che la stipulazione dell'appendice di rinnovo della copertura assicurativa non appare annoverabile tra gli atti di straordinaria amministrazione, in quanto insuscettibile di ledere l'interesse dei creditori, sottraendo beni alla massa o ostacolando o ritardando la liquidazione degli stessi (sul concetto di atto di straordinaria amministrazione cfr.
Cass. n. 13261/2019 e n. 17930/2022).
Il poi, deduce che l'appendice n. W52436/9 non sarebbe applicabile nei suoi confronti, ma CP_4
l'argomento è privo di fondamento, poiché risulta per tabulas che la clausola in questione è stata stipulata ad inizio dicembre 2017, antecedentemente dalla cessazione del dalla carica di CP_4 amministratore, avvenuta in data 19.1.2018 e iscritta nel registro delle imprese il giorno 20.2.2018
pagina 74 di 86 (cfr. doc. n. 4 , pagg. 21 e 22). PA
Nel merito, l'eccezione di appare fondata, giacché l'ampia formulazione della clausola CP_14 induce a ritenere che l'azione di responsabilità proposta in questa sede rientri nel suo ambito di applicazione, trattandosi di una domanda proposta dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall. e dunque sul presupposto dell'intervenuto fallimento di nonché della rilevanza causale degli PA addebiti rispetto all'apertura della procedura concorsuale.
Il sostiene che la tesi di sarebbe infondata perché: CP_16 CP_14
le clausole contenute nel rapporto assicurativo avrebbero sempre garantito le persone assicurate dalle richieste risarcitorie originate da fatti illeciti commessi prima della dichiarazione di fallimento, posto che l'art.
8.1 della polizza considera la nomina del “curatore fallimentare” o del “liquidatore NON VOLONTARIO” o del “commissario straordinario” o di una “equivalente figura” alle precedenti come una circostanza comportante la “modifica del controllo societario” che non modifica il massimale pattuito, ma limita la copertura agli atti precedenti;
la clausola dell'appendice n. W52436/9 contenente il sottolimite di € 1.000.000,00 per le procedure concorsuali era stata inserita perché al momento del rinnovo della polizza PA aveva già depositato la domanda di concordato in continuità ex art. 161, sesto comma, l. fall. e dunque si era già verificata la “modifica nel controllo” di cui all'art.
8.1 della polizza e la conseguente limitazione della copertura agli atti precedenti;
in particolare, stante l'operatività della copertura postuma per gli atti precedenti, occorreva prevedere una copertura assicurativa per l'attività degli amministratori conseguente alla modifica del controllo e, con tale clausola, e avevano inteso assicurare, sia PA CP_14 pure entro certi limiti, anche l'attività degli organi sociali successiva alla domanda di concordato.
L'argomentazione non convince, perché muove dalla premessa secondo cui l'apertura della procedura del concordato avrebbe fatto scattare la limitazione di cui all'art.
8.1 della polizza, ma così non è.
L'art. 8.1, infatti, prevede che «Qualora durante il Periodo di assicurazione si dovesse verificare una modifica del controllo societario in seguito alla quale … venga nominato per la Contraente un curatore fallimentare, un liquidatore NON VOLONTARIO, un commissario straordinario o equivalente figura.
pagina 75 di 86 di seguito “Modifica nel controllo” tutte le garanzie prestate con la presente Polizza si applicheranno esclusivamente agli Atti illeciti commessi prima della data di Modifica nel controllo CHE POTRANNO ESSERE NOTIFICATI
ALL'ASSICURATORE FINO ALLA NATURALE DATA DI SCADENZA DELLA PRESENTE
POLIZZA».
Nondimeno, l'apertura del concordato non determina una modifica del controllo e una sostituzione degli organi amministrativi come la nomina di un curatore fallimentare o di un liquidatore non volontario o di un commissario straordinario, poiché a seguito della presentazione della domanda di concordato viene nominato un commissario giudiziale (artt. 161, sesto comma, e 163, secondo comma, n. 3, l. fall.), che ha compiti più circoscritti e non assimilabili a quelli delle figure sopra menzionate, tanto che gli organi amministrativi della società restano in carica durante la procedura di concordato preventivo, come accaduto nel caso di specie (cfr. doc. n. 4 e pagg. 119 PA
e 120 dell'elaborato peritale).
I convenuti chiamanti in causa e , infine, controvertono sulla natura onnicomprensiva o CP_14 meno del sottolimite di € 1.000.000,00, poiché mentre i primi sostengono che anche questo sottolimite – così come il massimale originario di € 5.000.000,00 – dovrebbe essere incrementato di € 50.000,00 per ogni amministratore non esecutivo, l'assicurazione nega la fondatezza di tale ricostruzione e sostiene che tale incremento sarebbe conglobato nel sottolimite di € 1.000.000,00.
La problematica deve essere risolta tenendo conto che:
l'art.
2.15 della polizza definisce il “Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi” come “la somma indicata al Punto 7 della Scheda [€ 50.000,00] la quale costituisce l'importo massimo che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare in forza della presente Polizza per capitale, interessi e spese in relazione a tutte le Richieste di risarcimento presentate durante il Periodo di assicurazione nei confronti di ciascun Amministratore non esecutivo secondo quanto stabilito al Paragrafo 3.7 della presente Polizza” e prevede che “Il Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi è un massimale separato applicabile ad ogni singolo
Amministratore non esecutivo ed opera esclusivamente a favore di tale Amministratore non esecutivo” e che “Il Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi deve intendersi in aggiunta al Massimale previsto dalla presente Polizza. In ogni caso, la somma indicata al
Punto 7 (b) della Scheda [ossia € 250.000,00] costituisce il Massimale in eccesso per gli
pagina 76 di 86 Amministratori non esecutivi aggregato, ossia l'importo massimo che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare in forza della presente Polizza per capitale, interessi e spese cumulativamente in relazione a tutte le Richieste di risarcimento presentate durante il Periodo di assicurazione nei confronti di tutti gli Amministratori non esecutivi, in eccesso al Massimale”;
l'art.
2.29 della polizza definisce il “Sottolimite” come “limite all'obbligazione assunta dall'Assicuratore con la presente Polizza da intendersi compreso nel Massimale e non in aggiunta ad esso”;
l'art.
3.7 della polizza è rubricato “MASSIMALE IN ECCESSO PER GLI
AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI” e prevede che «l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Amministratore non esecutivo da qualunque Perdita patrimoniale sopportata in conseguenza di una Richiesta di risarcimento presentata da terzi nei suoi confronti per qualsiasi Atto illecito [commesso dopo la data di retroattività indicata al Punto 8 bis della
Scheda] nei limiti del Massimale in eccesso per l'Amministratore non esecutivo. La presente estensione è prestata esclusivamente in eccesso ovvero a “secondo rischio” e non potrà essere invocata fino a quando non sia stato esaurito: (i) il Massimale della presente Polizza; (ii) il
Massimale di tutte le altre polizze di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (c.d. D&O) eventualmente concorrenti e/o stipulate in eccesso specifico (ossia
a “secondo rischio”) rispetto alla presente Polizza;
e (iii) qualsiasi altro diritto di indennizzo per le Perdite patrimoniali del quale possa beneficiare qualsiasi Amministratore non esecutivo.
Il massimale previsto dalla presente estensione è pari alla somma indicata al Punto 7(a) della
Scheda per ciascun Amministratore non esecutivo, con il limite aggregato pari alla somma indicata al Punto 7(b) della Scheda per tutti gli Amministratori non esecutivi complessivamente durante ciascun Periodo di assicurazione»;
l'art.
7.4 prevede che “Il Massimale non comprende il Massimale in eccesso per gli
Amministratori non esecutivi”.
La formulazione della polizza, dunque, è chiara nel prevedere che il massimale in eccesso per gli amministratori non esecutivi si aggiunga al massimale previsto e operi soltanto nel momento in cui questo sia esaurito.
L'appendice n. W52436/9 non contiene alcuna deroga alle clausole sopra riportate, in quanto si pagina 77 di 86 limita esclusivamente ad introdurre il sottolimite di € 1.000.000,00 in relazione alle richieste di risarcimento che – come quella di cui si discute nella fattispecie in esame – derivino da o siano fondate su o siano riconducibili o siano conseguenti a messa in liquidazione, fallimento, dichiarazione di insolvenza o ammissione a procedure concorsuali, mentre per il resto prevede il rinnovo della copertura assicurativa “alle condizioni tutte in corso”.
In altri termini, l'unica eccezione è data dall'abbassamento del massimale da € 5.000.000,00 ad €
1.000.000,00 per certi tipi di richieste di risarcimento, mentre per il resto non vi è alcun superamento della previsione secondo cui il massimale in eccesso per gli amministratori non esecutivi si aggiunge al massimale previsto.
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto di secondo cui la somma di € 1.000.000,00 sarebbe CP_14 onnicomprensiva e assorbirebbe anche il massimale in eccesso per gli amministratori non esecutivi, poiché non vi è alcuna espressa volontà delle parti di derogare alle definizioni e alle regole previste dalle clausole 2.15, 3.7 e 7.4 della polizza, che sopra si sono viste.
Di conseguenza, deve ritenersi che la copertura assicurativa operi entro il massimale di €
1.000.000,00, oltre € 50.000,00 per ogni amministratore non esecutivo, con il limite massimo in aggregato per questi ultimi di € 250.000,00.
Per quanto concerne, infine, le domande di corresponsione delle spese proposte dai convenuti, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati:
sulle spese sostenute per la chiamata in causa e sulle spese c.d. di soccombenza ex art. 1917, primo comma, c.c. si provvederà nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite e in dispositivo;
le spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c. non possono essere rifuse perché non dimostrate.
, dunque, va condannata a manlevare i convenuti , CP_14 CP_1 CP_2 CP_3 CP_16 CP_4
e delle perdite patrimoniali, così come definite dall'art.
2.16 della polizza, Pt_4 CP_7 conseguenti alle statuizioni di condanna pronunciate a loro carico in favore del , nei PA limiti del massimale di € 1.000.000,00, oltre € 50.000,00 per ogni amministratore non esecutivo e fermo restando per questi ultimi il limite massimo aggregato di € 250.000,00, e – per quanto riguarda esclusivamente la posizione del – al netto di quanto oggetto di manleva da parte Pt_4
Con di .
pagina 78 di 86 ***
Spese di lite
Le spese di lite del procedimento sequestro in corso in corso di causa proposto da CP_13 contro la vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite. CP_1
Il e invece, dovranno rifondere le spese di lite del giudizio di PA CP_13
Co merito ai convenuti e , in quanto soccombenti. CP_6
I compensi si liquidano secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità alta, con applicazione per tutte le fasi di valori compresi tra i medi e i massimi tabellari.
Va, inoltre, riconosciuto l'incremento per la difesa di una parte contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, che si stima congruo nel
30%.
I convenuti , , e , siccome CP_1 CP_2 CP_3 CP_16 CP_4 Pt_4 Pt_3 CP_7 soccombenti, vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere al e a le spese PA CP_13 di lite del giudizio di merito, che si liquidano secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità alta.
Per quanto concerne l'attore, si liquidano:
le fasi di studio e introduttiva secondo valori compresi tra i medi e i massimi tabellari;
la fase istruttoria secondo valori medi, poiché sono state depositate esclusivamente le memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 1 e 2, c.p.c. e successivamente non vi è stata partecipazione al giudizio;
la fase decisionale secondo i valori minimi, poiché non sono state depositate né comparse conclusionali né memorie di replica e dunque l'attività difensiva è sostanzialmente circoscritta all'esame degli scritti difensivi delle controparti e della presente pronuncia.
Per quanto concerne, invece, l'interveniente, si liquidano:
le fasi di studio e introduttiva secondo i valori medi, poiché si è costituita in parte CP_13 riportandosi all'attività difensiva già svolta dal Fallimento;
le fasi istruttoria e decisionale vengono liquidate secondo valori compresi tra i medi e i massimi tabellari.
Va, inoltre, riconosciuta sia per l'attore sia per l'interveniente la maggiorazione per la difesa di una pagina 79 di 86 parte contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
D.M. n. 55/2014, che si stima congruo nel 60%, tenuto conto della varietà e delle peculiarità delle posizioni di ciascun convenuto.
In assenza di nota spese, le anticipazioni vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa;
le spese di C.T.P., sostenute da 2014 come da notule in atti, vengono riconosciute nei CP_13 limiti del 50%, tenuto conto che parte dell'attività svolta si riferisce a pretese riconosciute come infondate.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste per il 50% a carico del e di PA CP_13
e per il 50% a carico dei convenuti , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_16 CP_4 Pt_4 Pt_3
, tenuto conto che parte dell'attività del C.T.U. riguarda domande riconosciute come CP_7 infondate. Con
dovrà rifondere al innanzitutto le spese processuali dell'attore e dell'interveniente Pt_4 poste carico del e ciò ai sensi dell'art. 1917, primo comma, c.c. Pt_4
Con In secondo luogo, dovrà rifondere al TT le spese della chiamata in causa, avendo infondatamente resistito alla stessa.
I compensi si liquidano facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità media;
le fasi di studio e introduttiva vengono liquidate secondo i valori medi, mentre quella istruttoria e decisionale secondo valori intermedi tra i minimi e i medi, poiché non vi è stata istruttoria relativamente alla problematica della copertura assicurativa e le argomentazioni svolte sul punto in comparsa conclusionale e memoria di replica riprendono ampiamente quanto già scritto in precedenza.
Viene riconosciuta l'applicazione di un aumento del 15% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del
D.M. n. 55/2014.
Le anticipazioni vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa.
La condanna va, tuttavia, circoscritta alla quota del 25% dei predetti compensi e delle predette anticipazioni, tenuto conto che il : Pt_4
si è difeso con lo stesso procuratore della e dunque l'attività difensiva a cui si riferisce Pt_3 il compenso è stata prestata anche nell'interesse di quest'ultima, che ha chiamato in causa la propria assicurazione;
ha chiamato in causa anche , per cui le spese della chiamata in causa si riferiscono anche CP_14
pagina 80 di 86 a quest'ultima.
Non spetta il rimborso delle spese di mediazione, pur se richiesto, in quanto le stesse non sono state documentate, come sarebbe stato necessario, trattandosi di spese stragiudiziali e dunque di voce di danno emergente, il cui rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (cfr.
Trib. Roma, sez. V, 12 aprile 2023, n. 5828).
Analoghe statuizioni vengono adottate per quanto riguarda i rapporti tra e la , Pt_10 Pt_3 nonché tra e , con la precisazione, per quanto concerne quest'ultimo rapporto, che CP_14 Pt_4 le spese processuali del e di poste a carico del ex art. 1917, primo PA CP_13 Pt_4 comma, c.c. potranno essere poste a carico di soltanto se e nella misura in cui non siano CP_14 coperte dalla polizza AIG, rispetto alla quale la polizza opera a secondo rischio. CP_14
A carico di andranno poste ex art. 1917, primo comma, c.c. le spese processuali dell'attore CP_14
e dell'interveniente che i convenuti , e sono stati CP_1 CP_2 CP_3 CP_16 CP_4 CP_7 condannati a rifondere, nonché le spese di chiamata in causa sostenute da questi convenuti, avendo infondatamente resistito alla stessa.
I compensi vengono liquidati facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità media;
le fasi di studio e introduttiva vengono liquidate secondo i valori medi, mentre quella istruttoria e decisionale secondo valori intermedi tra i minimi e i medi, poiché non vi è stata istruttoria relativamente alla problematica della copertura assicurativa e le argomentazioni svolte sul punto in comparsa conclusionale e memoria di replica riprendono ampiamente quanto già scritto in precedenza.
Le anticipazioni vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa.
Per quanto concerne, infine, le spese della chiamata in causa di da parte della , si CP_14 Pt_3 ritiene che le stesse debbano essere compensate tra queste parte, il e PA CP_13
Invero, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (cfr., ex multis,
Cass. n. 6144/2024).
Nel caso di specie la domanda attorea poi coltivata da non è stata rigettata, ma accolta CP_13
pagina 81 di 86 sia pure per un importo minore e non si può nemmeno dire che la chiamata in causa di da CP_14 parte della fosse arbitraria, stante quanto si è detto sopra, e da ciò discende la Pt_3 compensazione integrale delle spese di lite tra queste parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 2778/2020 R.G. promossa dal
[...] contro , , PA Controparte_1 CP_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_3
, , con
[...] Parte_4 PA5 la chiamata in causa di Controparte_9 Controparte_10
(già ) e e con l'intervento di
[...] Controparte_11 CP_12 ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_13
1) rigetta tutte le domande proposte dal nei confronti dei convenuti PA
e CP_6 Controparte_27
2) condanna i convenuti , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e , in solido tra loro, a versare al la somma di € CP_5 PA
799.129,91, oltre rivalutazione e interessi legali – da calcolarsi dalla data del singolo esborso a quella della pubblicazione della presente sentenza e, quanto alla rivalutazione, sull'importo del singolo esborso e, quanto agli interessi, sull'importo del singolo esborso progressivamente rivalutato – oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) accerta che, in relazione al danno liquidato al punto 2), i convenuti , Controparte_1 [...]
, , e sono responsabili ciascuno per CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 la quota di 1/5;
4) condanna i convenuti , , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , e in solido tra loro, a CP_5 Parte_3 Parte_4 Controparte_7 versare al la somma di € 2.442.290,55, oltre rivalutazione e PA interessi legali – da calcolarsi dalla data del singolo esborso a quella della pubblicazione della presente sentenza e, quanto alla rivalutazione, sull'importo del singolo esborso e, quanto agli interessi, sull'importo del singolo esborso progressivamente rivalutato – oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo pagina 82 di 86 effettivo;
5) accerta che, in relazione al danno liquidato al punto 4), i convenuti , Controparte_1 [...]
, , , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Parte_3 Parte_4
e sono responsabili ciascuno per la quota di 1/8; Controparte_7
6) condanna i convenuti , , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_4 CP_5
, e in solido tra loro, a versare al Parte_3 Parte_4 Controparte_7 [...] la somma di € 116.519,32, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma PA progressivamente rivalutata dal 7.12.2017 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
7) accerta che, in relazione al danno liquidato al punto 6), i convenuti , Controparte_1 [...]
, , , e CP_2 Controparte_4 CP_5 Parte_3 Parte_4 CP_7 sono responsabili ciascuno per la quota di 1/7;
[...]
8) condanna i convenuti , , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, e ciascuno per la sua quota di pertinenza Parte_3 Parte_4 Controparte_7 come accertata ai punti 3), 5) e 7), a versare al convenuto le somme che CP_5 quest'ultimo verserà al in eccedenza rispetto alla sua quota di PA responsabilità accertata ai 3), 5) e 7);
9) condanna a tenere indenne il convenuto delle somme che CP_12 Parte_4 quest'ultimo è stato condannato a corrispondere al come ai punti PA
4) e 6), nei limiti del massimale di € 2.000.000,00, con applicazione di una franchigia di €
10.000,00 e in ogni caso entro la quota di coassicurazione del 70%;
10) condanna a tenere indenne la convenuta Controparte_9 Parte_3 delle somme che quest'ultima è stata condannata a corrispondere al PA come ai punti 4) e 6), nei limiti del massimale di € 5.000.000,00 per quanto concerne la polizza a primo rischio di cui al certificato n. 10518313T e di € 15.000.000,00 in eccesso per quanto concerne la polizza a secondo rischio di cui al certificato n. F1800002364 e con applicazione di una franchigia di € 10.000,00;
11) accerta il diritto di ad agire in regresso nei confronti dei Controparte_9 convenuti , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_16
pagina 83 di 86 e CP_5 Parte_4 Controparte_7
12) condanna a tenere indenni i convenuti Controparte_10 Controparte_1
, , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Parte_4 delle perdite patrimoniali conseguenti alle statuizioni di condanna adottate Controparte_7 nei loro confronti ai punti 2), 4) e 6), nei limiti del massimale di € 1.000.000,00, oltre €
50.000,00 per ogni amministratore non esecutivo, fermo restando per questi ultimi il limite massimo aggregato di € 250.000,00, e – per quanto riguarda esclusivamente il convenuto
– al netto di quanto oggetto di manleva da parte di ai sensi Parte_4 CP_12 del punto 9);
13) compensa le spese di lite del sequestro conservativo in corso di causa tra e la Controparte_13 convenuta;
Controparte_1
14) condanna il e a rifondere ai convenuti PA Controparte_13 CP_6
e le spese di lite del giudizio di merito, che si liquidano per ciascuno Controparte_27 di essi in € 23.400,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
15) condanna i convenuti , , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , e in solido tra loro, a CP_5 Parte_3 Parte_4 Controparte_7 rifondere al le spese di lite, che si liquidano in € 21.000,00 per PA compensi, € 3.474,05 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
16) condanna i convenuti , , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , e in solido tra loro, a CP_5 Parte_3 Parte_4 Controparte_7 rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € 26.000,00 per compensi, € Controparte_13
11.000,00 per spese di C.T.P., oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori tanto sui compensi del procuratore quanto sui compensi del C.T.P. come per legge;
17) pone definitivamente le spese di C.T.U. per la quota del 50% a carico del PA
e di in solido tra loro e per la restante quota del 50% a carico dei
[...] Controparte_13 convenuti , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, e in solido tra loro;
CP_5 Parte_3 Parte_4 Controparte_7
18) pone a carico di le spese che il convenuto deve rifondere per CP_12 Parte_4
pagina 84 di 86 spese di lite e C.T.U. a favore del e di PA Controparte_13
19) condanna a rifondere al convenuto la quota del 25% delle CP_12 Parte_4 spese della chiamata in causa, che si liquidano per tale quota in € 2.587,50 per compensi, €
843,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
20) pone a carico di le spese che la convenuta Controparte_9 Parte_3 deve rifondere per spese di lite e C.T.U. a favore del e di PA PA CP_13
CP_13
21) condanna a rifondere alla convenuta la Controparte_9 CP_9 Parte_3 quota del 25% delle spese della chiamata in causa, che si liquidano per tale quota in € 2.587,50 per compensi, € 843,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
22) pone a carico di le spese che il convenuto deve Controparte_30 Parte_4 rifondere per spese di lite e C.T.U. a favore del e di PA CP_13 [...]
CP_
al netto di quanto già coperto a tale titolo da ai sensi del punto 18); CP_12
23) condanna a rifondere al convenuto la quota del Controparte_11 CP_12 Parte_4
25% delle spese della chiamata in causa, che si liquidano per tale quota in € 2.587,50 per compensi, € 843,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
24) pone a carico di le spese che i convenuti Controparte_30 Controparte_1
, , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_7 devono rifondere per spese di lite e C.T.U. a favore del e di PA [...]
CP_13
25) condanna a rifondere alla convenuta le CP_14 Controparte_30 Controparte_1 spese della chiamata in causa, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, € 1.036,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
26) condanna a rifondere alla convenuta le spese Controparte_30 CP_2 della chiamata in causa, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, € 1.036,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per pagina 85 di 86 legge;
27) condanna a rifondere al convenuto le spese Controparte_30 Controparte_3 della chiamata in causa, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, € 3.372,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
28) condanna a rifondere al convenuto le spese Controparte_11 CP_12 Controparte_4 della chiamata in causa, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, € 3.399,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
29) condanna a rifondere al convenuto le spese Controparte_30 CP_5 della chiamata in causa, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, € 3.399,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
30) condanna a rifondere al convenuto le spese Controparte_11 CP_12 Controparte_7 della chiamata in causa, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, € 3.372,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
31) compensa integralmente tra il , PA Parte_3 Controparte_30
e le spese di lite relative alla chiamata in causa di
[...] Controparte_13 [...] da parte di . Controparte_30 Parte_3
Venezia, 11 giugno 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente
dott.ssa Innocenza Vono
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