Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 2557
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata contestazione formale della recidiva

    La Corte ha ritenuto che la mancata contestazione formale della recidiva non pregiudica il diritto dell'imputato di conoscere il fatto contestatogli, essendo i precedenti penali a lui noti, e produce una nullità relativa che avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente in appello. Pertanto, il motivo è stato posto per la prima volta in sede di legittimità ed è stato dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 2557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2557
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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