TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/11/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 5517/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 17/09/2025,
da
, con il patrocinio dell'avv. PIEROBON REGINA, e Parte_1
con il patrocinio dell'avv. REBECCHI LEONARDO CP_1
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza dell'11/11/2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
10/11/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 5517/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a ST ET (TV) il 26/04/1967, C.F._1
e (CF: ), n. a ST ET (TV) CP_1 C.F._2
il 02/09/1967, che hanno contratto matrimonio l'1/05/1988 a RESANA
(TV), atto trascritto al n. 10, parte II, Serie A, anno 1988, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) Il sig. con decorrenza dal mese di ottobre 2025 CP_1
verserà alla sig.ra un assegno mensile di € 500,00 Parte_1
netti entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat con decorrenza dall'anno 2027, comprensivo di eventuali spese straordinarie.
2) A regolamentazione e pareggio dei rispettivi rapporti di dare/avere sorti durante il matrimonio e tenuto conto dei rispettivi contributi dati da ciascuno alla vita familiare, i coniugi concordano quanto segue:
▪ la sig.ra ponendo la sua firma in calce, si Parte_1
obbliga a cedere al sig. per il corrispettivo di € CP_1
160.000,00, comprensivo anche del mobilio, entro quattro mesi dall'omologa della separazione, l'intera quota di sua proprietà
dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in di Riese Pio X (TV),
Via Asilo n. 35/A, così catastalmente censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Riese Pio X (TV):
- C.E.U.: Comune di Riese Pio X (TV), Sezione D, Foglio 5, Particella
1677, subalterno 2: Abitazione Cat. A07, Cl 1^, vani CP_2
10, Rendita € 981,27; ad essa è aggraffato il sub 3, lastrico solare esclusivo di mq 5;
- C.E.U.: Comune di Riese Pio X (TV), Sezione D, Foglio 5, Particella
1677, subalterno 4: Garage Cat. C06, Classe 2^, Superficie mq 23,
Rendita € 47,51;
salvo più specifica individuazione ed integrazione dei dati catastali in sede notarile.
▪ il sig. , ponendo la sua firma in calce, si obbliga ad CP_1
accettare la cessione di cui al punto che precede e a corrispondere l'importo di € 160.000,00, comprensivo anche del mobilio ad eccezione di quanto indicato nel successivo punto 4, con le seguenti modalità: saldo al rogito notarile da effettuarsi entro quattro mesi dall'omologa e condizionato all'erogazione di mutuo a favore dell'acquirente entro il 31/12/2025. Qualora la condizione non si verificasse il bene verrà immediatamente messo sul mercato per essere venduto a terzi al medesimo prezzo. I costi di eventuali sanatorie che dovessero rendersi necessarie saranno sostenuti interamente dal sig. . In caso di vendita a suo favore i costi di eventuali CP_1
sanatorie che dovessero rendersi necessarie saranno sostenuti interamente dal sig. . In caso di vendita a terzi invece i costi CP_1
saranno ripartiti tra le parti al 50%.
3) L'immobile oggetto di accordo verrà trasferito nella sua attuale consistenza e stato di fatto, a corpo.
4) La sig.ra al momento del trasferimento dalla casa Parte_1
coniugale, porterà con sé i seguenti beni di sua proprietà:
Pentole, strofinacci, lenzuola, contenitori, posate
Folletto
le piante di orchidee;
i giochi dei nipotini e le loro biciclette;
la propria bicicletta;
tutte le sue cornici e fotografie;
la stirella e l'asse da stiro;
il phon;
un frullatore;
la piastra per capelli;
la TV ricevuta come regalo dai figli e dal marito;
la rete e il materasso singolo appartenenti al figlio Per_1 una piccola scrivania dipinta dal figlio CP_3
un piccolo tappeto personale e il tappeto con fiori fuxia;
uno stendino acquistato dalla stessa anni fa, che utilizza per i propri indumenti.
5) Poiché quanto qui stabilito è stato concordato dalle parti per regolamentare e pareggiare i reciproci rapporti di dare/avere sorti in occasione del matrimonio, così da comporre la crisi coniugale, i sigg.ri e chiedono che il predetto Parte_1 CP_1
trasferimento sia esente da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74 come stabilito anche dalla
Sentenza della Corte Costituzionale n. 202 dell'11 giugno 2003 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di
Cassazione – Sezione Tributaria con le sentenze n. 2111/2016 e n.
3011/2016.
6) La sig.ra rilascerà la casa coniugale entro la Parte_1
stipula dell'atto notarile, da redigersi in esecuzione del trasferimento immobiliare sopra concordato, e dell'avvenuta corresponsione da parte del sig. dell'intero importo di CP_1
€ 160.000,00.
7) Il conto corrente cointestato (cfr. doc. 9), n.
[...], acceso presso Banca delle Terre Venete,
verrà chiuso entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
8) Le parti si danno atto che, con l'esatto e puntuale adempimento dei patti qui raggiunti, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra per i crediti e i debiti sorti durante il matrimonio. Il sig. , inoltre, nella sua qualità di legale rappresentante CP_1
pro tempore della dichiara di aver attentamente Controparte_4
verificato l'operato della sig.ra sul lugo di lavoro e di Parte_1
nulla avere ad eccepire al riguardo.
9) Spese di lite interamente compensate.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di RESANA (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 18/11/2025.
Il presidente dott.ssa Susanna Menegazzi