Articolo 293 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 292Articolo 294
Versione
6 maggio 1952
Art. 293.
(Verbale degli esami)


Di tutte le operazioni svolte, delle deliberazioni adottate dalla commissione e del risultato degli esami dei singoli candidati e' redatto, per ogni seduta, processo verbale che e' sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
Al termine della sessione viene redatto altro processo verbale riassuntivo dei risultati degli esami.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952