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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI DANIELE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 712/2018 depositato il 17/05/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720180000075501000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi cessata la materia del contendere
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario la cartella notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con cui gli si chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 11.975,91 conseguente ad esito di controllo automatizzato relativo ad anno di imposta 2014.
L'ente convenuto non si è costituito in giudizio, malgrado regolare instaurazione del contraddittorio.
Il ricorrente con memoria ritualmente depositata ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo acceduto a definizione agevolata e pagato il conseguente dovuto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione allegata dal contribuente legittima la richiesta conclusiva formulata, ragion per cui, in difetto di ogni controindicazione, il collegio non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, dichiara estinto il giudizio promosso da Ricorrente_1 con ricorso iscritto al n 712/2018 R.G.R., giusta cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.
Ragusa 24.9.2025.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI DANIELE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 712/2018 depositato il 17/05/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720180000075501000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi cessata la materia del contendere
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario la cartella notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con cui gli si chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 11.975,91 conseguente ad esito di controllo automatizzato relativo ad anno di imposta 2014.
L'ente convenuto non si è costituito in giudizio, malgrado regolare instaurazione del contraddittorio.
Il ricorrente con memoria ritualmente depositata ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo acceduto a definizione agevolata e pagato il conseguente dovuto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione allegata dal contribuente legittima la richiesta conclusiva formulata, ragion per cui, in difetto di ogni controindicazione, il collegio non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, dichiara estinto il giudizio promosso da Ricorrente_1 con ricorso iscritto al n 712/2018 R.G.R., giusta cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.
Ragusa 24.9.2025.