Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00950/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-(originariamente rappresentata dai genitori esercenti la potestà genitoriale, -OMISSIS- e -OMISSIS-), rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Martinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caraglio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale di Caraglio n. -OMISSIS- (doc. 1), avente ad oggetto: “VARIANTE STRUTTURALE N. 1 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 15 E 17 COMMA 4 DELLA L.R. N. 56/1977. ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE”, Progetto Preliminare pubblicato, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.R. 56/1977 e s.m.i., completo di ogni suo elaborato e della relativa documentazione ambientale, sul sito informatico istituzionale del Comune di Caraglio, con particolare riferimento alle previsioni urbanistiche ed edilizie concernenti le loro proprietà immobiliari costituite dagli appezzamenti di terreni siti nel Comune di Caraglio, compresi tra via -OMISSIS-, catastalmente individuatati al C.T. -OMISSIS- interessati dalla Variante Strutturale n. 1 per la parte ricadente all'interno dell'area-OMISSIS-di P.R.G.C. (aree produttive artigianali e industriali di riordino e di completamento) contrassegnata dalla perimetrazione della classe idrogeologica IIIb2 (in parte) e della classe IIIb3 (in parte), laddove sono vietati gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia in contrasto con le indicazioni e prescrizioni previste dalla Variante medesima, in forza delle misure di salvaguardia ex art. 58, comma 2, L.R. 56/77 e s.m.i.;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ove comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, tra cui in particolare:
-- il provvedimento di esclusione dal procedimento di VAS del Responsabile del Servizio Tecnico - Settore Urbanistica - del Comune di Caraglio – Determina n. -OMISSIS-- Allegato 3 alla delibera C.C. n. -OMISSIS- per farne parte integrante e sostanziale;
-- il verbale dell'Organo Tecnico comunale datato 3-OMISSIS- di Protocollo, di non assoggettamento a VAS – Allegato 4 alla delibera C.C. n. -OMISSIS- per farne parte integrante e sostanziale;
- con ogni ulteriore statuizione;
nonché per il risarcimento dei danni
a) derivanti dalla privazione medio tempore, nelle more della definizione del presente giudizio, della capacità edificatoria dei lotti di proprietà dei ricorrenti, con conseguente impossibilità o ritardo nella programmazione degli investimenti volti all'ampliamento delle superfici coperte da destinare ad attività produttiva, nella esatta misura in cui verranno quantificati in corso di causa alla luce delle risultanze documentali e dei mezzi istruttori espletati, e ove del caso da liquidarsi in via equitativa ad opera del Giudice;
b) ulteriori e conseguenti all'eventuale illegittimo mancato recepimento da parte del Comune di Caraglio delle osservazioni che verranno presentate dai ricorrenti nelle more del procedimento amministrativo volto all'approvazione definitiva della Variante Strutturale n. 1 al vigente P.R.G.C.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. CA BE;
Considerato che i ricorrenti, con memoria depositata in giudizio il 10 marzo 2026, hanno dichiarato il venir meno dell’interesse alla trattazione della causa, ritenendo satisfattivo il parziale accoglimento delle loro osservazioni nel procedimento di approvazione della variante strutturale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Atteso che, come evidenziato in detta memoria, non vi è luogo per pronunciarsi sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA BE, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Marco Costa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA BE |
IL SEGRETARIO