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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 11/02/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 708/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, RE
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 132/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. O423276P ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5321/2025 depositato il
31/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: conformi a quelle della memoria depositata il 10 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 23 dicembre 2024 all'Agenzia delle Entrate – SS (in sigla: AdER), nonché depositato presso questa Corte il 10 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo riguardante il veicolo targato Targa_1 e riferito ad un debito di 7.555,97 euro. A detrimento di tale fermo l'odierno ricorrente ha preliminarmente eccepito che quel veicolo era adibito al trasporto di sé stesso, quale portatore di handicap ex lege n° 104/1992; e che altresì esso apparteneva anche alla propria madre Nominativo_1. Inoltre il Ricorrente_1 ha lamentato che non gli erano mai stati notificati né gli atti impositivi sottesi al fermo amministrativo in questione, né il preavviso di quest'ultimo.
Perciò egli ha domandato l'annullamento del fermo stesso, previa sospensione della sua esecutività.
2. Con memoria depositata il 10 marzo 2025 si è costituita l'AdER, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario, perché ex adverso non era stato dimostrato che il fermo amministrativo impugnato fosse scaturito da debiti tributari;
ed altresì evidenziando che le doglianze avversarie attenevano alla pignorabilità del veicolo in questione, dovendo perciò esse formare oggetto di un'opposizione all'esecuzione.
3. Con memoria prodotta il 12 giugno 2025 l'odierno ricorrente ha replicato all'eccezione di difetto di giurisdizione ed altresì ha ribadito le altre proprie pregresse doglianze.
4. Con memoria prodotta il 22 giugno 2025 l'AdER, nell'invocare la propria remissione in termini per la presentazione di tale memoria in virtù di una tardiva ricezione dell'avviso di trattazione, ha ribadito le proprie pregresse eccezioni e doglianze.
5. All'esito dell'udienza pubblica del 26 giugno 2025, con ordinanza n° 877/2025 è stato addossato all'AdER
l'onere di depositare documentazione idonea a comprovare la tipologia dei crediti sottesi al fermo amministrativo impugnato dall'odierno ricorrente.
Poi questi, l'8 luglio 2025, ha prodotto un'istanza di sospensione del fermo da lui impugnato. Mentre l'AdER, il 24 settembre 2025, ha versato in atti il provvedimento di cancellazione del fermo stesso.
Infine, dopo un rinvio disposto con ordinanza n° 1327/2025, all'udienza pubblica del 30 ottobre di quello stesso anno la causa è stata nuovamente discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Grazie al deposito in data 24 settembre 2025 l'AdER ha dimostrato di aver cancellato il fermo sul veicolo oggetto del contendere: il che elide l'interesse dell'odierno ricorrente ad impugnare gli atti impositivi che costituivano il presupposto del fermo stesso e che egli lamentava non gli fossero mai stati notificati.
7. Posto che il presupposto di tale cessazione della materia del contendere implica palesemente la soccombenza virtuale dell'AdER, quest'ultima va condannata a pagare all'odierno ricorrente le spese di lite: le quali, visto il non trascurabile ammontare del fermo impugnato, vanno liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense ed all'IVA. Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara cessata la materia del contendere riguardo al ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna l'Agenzia delle Entrate - SS a pagare al Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense ed all'IVA;
- distrae le suddette spese di lite in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
il giudice estensore il presidente
(EN ME) (RG EZ)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, RE
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 132/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. O423276P ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5321/2025 depositato il
31/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: conformi a quelle della memoria depositata il 10 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 23 dicembre 2024 all'Agenzia delle Entrate – SS (in sigla: AdER), nonché depositato presso questa Corte il 10 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo riguardante il veicolo targato Targa_1 e riferito ad un debito di 7.555,97 euro. A detrimento di tale fermo l'odierno ricorrente ha preliminarmente eccepito che quel veicolo era adibito al trasporto di sé stesso, quale portatore di handicap ex lege n° 104/1992; e che altresì esso apparteneva anche alla propria madre Nominativo_1. Inoltre il Ricorrente_1 ha lamentato che non gli erano mai stati notificati né gli atti impositivi sottesi al fermo amministrativo in questione, né il preavviso di quest'ultimo.
Perciò egli ha domandato l'annullamento del fermo stesso, previa sospensione della sua esecutività.
2. Con memoria depositata il 10 marzo 2025 si è costituita l'AdER, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario, perché ex adverso non era stato dimostrato che il fermo amministrativo impugnato fosse scaturito da debiti tributari;
ed altresì evidenziando che le doglianze avversarie attenevano alla pignorabilità del veicolo in questione, dovendo perciò esse formare oggetto di un'opposizione all'esecuzione.
3. Con memoria prodotta il 12 giugno 2025 l'odierno ricorrente ha replicato all'eccezione di difetto di giurisdizione ed altresì ha ribadito le altre proprie pregresse doglianze.
4. Con memoria prodotta il 22 giugno 2025 l'AdER, nell'invocare la propria remissione in termini per la presentazione di tale memoria in virtù di una tardiva ricezione dell'avviso di trattazione, ha ribadito le proprie pregresse eccezioni e doglianze.
5. All'esito dell'udienza pubblica del 26 giugno 2025, con ordinanza n° 877/2025 è stato addossato all'AdER
l'onere di depositare documentazione idonea a comprovare la tipologia dei crediti sottesi al fermo amministrativo impugnato dall'odierno ricorrente.
Poi questi, l'8 luglio 2025, ha prodotto un'istanza di sospensione del fermo da lui impugnato. Mentre l'AdER, il 24 settembre 2025, ha versato in atti il provvedimento di cancellazione del fermo stesso.
Infine, dopo un rinvio disposto con ordinanza n° 1327/2025, all'udienza pubblica del 30 ottobre di quello stesso anno la causa è stata nuovamente discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Grazie al deposito in data 24 settembre 2025 l'AdER ha dimostrato di aver cancellato il fermo sul veicolo oggetto del contendere: il che elide l'interesse dell'odierno ricorrente ad impugnare gli atti impositivi che costituivano il presupposto del fermo stesso e che egli lamentava non gli fossero mai stati notificati.
7. Posto che il presupposto di tale cessazione della materia del contendere implica palesemente la soccombenza virtuale dell'AdER, quest'ultima va condannata a pagare all'odierno ricorrente le spese di lite: le quali, visto il non trascurabile ammontare del fermo impugnato, vanno liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense ed all'IVA. Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara cessata la materia del contendere riguardo al ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna l'Agenzia delle Entrate - SS a pagare al Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense ed all'IVA;
- distrae le suddette spese di lite in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
il giudice estensore il presidente
(EN ME) (RG EZ)