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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 12104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12104 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 21369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
C.F. , P. I.V.A. , IN PERSONA Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
DEL SINDACO E LEGALE RAPP.TE P.T., DOM.TO PER LA CARICA PRESSO LA RESIDENZA
MUNICIPALE SITA IN LUSCIANO ALLA VIA COSTANZO N. 20, RAPPRESENTATO
DALL'AVVOCATO NT LL - C.F. DEL FORO DI NOLA, C.F._1
CHE LO RAPPRESENTA GIUSTA PROCURA SPECIALE IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE IN CARICA ING. CON SEDE IN NAPOLI, ALLA VIA G. CP_2
PORZIO N. 4, ISOLA C/5 C.D.N. (COD. FISC. N. ), DIFESA DALL'AVV. ROSA P.IVA_3
GIUSTINO (COD. FISC. , CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI C.F._2
PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
p. 1 IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 4433/2024, EMESSO IN DATA 02/09/2024 DAL
TRIBUNALE DI NAPOLI, NEL PROC. N. 17936/2024 R.G.A.C., E NOTIFICATO IN DATA
06/09/2024;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La controversia origina dalla citazione in opposizione che è stato proposto dal Pt_1 di nei confronti della a seguito Parte_1 Controparte_3
dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 4433/2024, che ha ingiunto all'ente il pagamento della somma di euro 410.444,22.
Il oppone l'improcedibilità dell'azione monitoria in ragione del sopravvenuto Pt_1
dissesto finanziario deliberato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del
05/05/2024, dichiarazione che qualifica come “immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4, del D.lgs. 267/2000”, con espressa indicazione che si tratta di
“dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. 267/2000”.
La declaratoria di dissesto, ai sensi degli artt. 244 ss. del TUEL, determina l'avvio di una procedura straordinaria di riequilibrio che separa in via funzionale la gestione corrente dell'ente da quella inerente alla massa passiva pregressa, rimessa all'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL). Tale separazione incide direttamente sull'azionabilità dei crediti maturati anteriormente alla dichiarazione di dissesto, trasferendo la relativa trattazione e liquidazione in sede concorsuale davanti all'organo straordinario.
Sotto il profilo normativo, l'opposizione valorizza l'art. 248, comma 2, TUEL, ove si stabilisce il divieto per i creditori di intraprendere o proseguire procedure esecutive successivamente alla dichiarazione di dissesto, con correlativa estinzione di quelle già pendenti, quando i debiti rientrano nella competenza dell'OSL.
Il Comune richiama giurisprudenza amministrativa che conferma la portata preclusiva della dichiarazione di dissesto rispetto ai procedimenti di coazione individuale, citando la pronuncia del TAR Campania, Napoli, sez. III, 5 ottobre 2022,
n. 6176, e ulteriori arresti significativi: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12
p. 2 gennaio 2022, n. 1; Consiglio di Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2452; TAR Campania,
Napoli, sez. VIII, 19 aprile 2021, n. 2464.
A tale giurisprudenza è attribuito il consolidato principio per cui la tutela della concorsualità e della par condicio creditorum impone l'inibizione di misure di soddisfacimento coattivo individuale, ricomprendendo, quando concernano debiti assoggettati alla massa dissestata, anche l'ottemperanza ai giudicati formatisi successivamente su fatti o atti anteriori alla dichiarazione.
La parte opponente precisa inoltre che, a valle della separazione gestionale, il Pt_1 ha adempiuto ai pagamenti “non soggetti alla competenza dell'OSL”, come da documentazione allegata, ribadendo però l'impossibilità di liquidare le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto senza la “preventiva valutazione e autorizzazione da parte del competente Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL)”.
La prospettazione difensiva, dunque, colloca il credito dell'opposta società nel novero delle obbligazioni “derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto”, che la legge assoggetta alla procedura liquidatoria straordinaria, “anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente”.
Se ne trae la conseguenza che, una volta perfezionatosi il dissesto, non soltanto vengono meno le condizioni per proseguire azioni esecutive individuali, ma i debiti insoluti cessano di produrre “rivalutazione monetaria ed interessi di qualsivoglia natura”, stante la disciplina speciale che governa la massa passiva nella liquidazione straordinaria.
In chiave rimediale, l'attore in opposizione chiede di dichiarare “in via preliminare, … la improcedibilità della azione ingiuntiva ex art. 248 TUEL per avere il Consiglio
Comunale di approvato in data 05/05/2024 ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. Pt_1
267/2000 il dissesto finanziario dell'Ente”, e “in via principale, … l'estinzione del giudizio con la conseguenza che ogni istanza andrà presentata all'Organismo
Straordinario di Liquidazione (OSL)”, oltre ad “assumere ogni provvedimento ritenuto di giustizia”.
La richiesta di improcedibilità ed estinzione del giudizio monitorio si fonda tanto sulla immediata efficacia della deliberazione consiliare di dissesto quanto sulla natura p. 3 concorsuale della procedura, che assorbe ogni pretesa creditoria anteriore e ne impone il trattamento secondo criteri di graduazione e soddisfazione previsti dalla normativa di settore, con divieto di iniziative atomistiche idonee a vulnerare l'uguaglianza sostanziale dei creditori.
Si è costituita di conseguenza la convenuta opposta evidenziando la pretestuosità dell'iniziativa processuale poiché il non avrebbe contestato la ricezione della Pt_1
fornitura idrica tramite e Santa Sofia, né i volumi idrici addebitati e indicati CP_4
nelle fatture, né la tariffa applicata, né, in definitiva, la propria obbligazione di pagamento quale utente della concessionaria regionale.
Secondo l'opposta, ciò denoterebbe la mera volontà di ritardare l'adempimento dovuto per il servizio fruito.
Quanto al motivo cardine dell'opposizione, il ha eccepito l'improcedibilità Pt_1
del procedimento monitorio in ragione della deliberazione consiliare n. 23 del
05/05/2024 di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 TUEL, richiamando l'art. 248, comma 2, del medesimo testo unico, che vieta l'avvio di nuove procedure esecutive e comporta l'estinzione di quelle pendenti.
La società opposta reputa tale eccezione infondata, poiché le conseguenze del dissesto riguardano “esclusivamente le azioni esecutive” e, dunque, possono legittimamente essere sollevate soltanto in sede esecutiva;
non integrano, invece, un fatto impeditivo od estintivo del credito nella fase di cognizione, non potendo paralizzare l'azione monitoria diretta alla formazione del titolo.
La difesa di puntualizza che la normativa invocata dalla controparte, CP_1
segnatamente gli artt. 248 e 252 TUEL, stabilisce unicamente che “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione […] l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.
p. 4 Muovendo da tale tenore letterale, l'opposta argomenta che l'art. 248 TUEL, in quanto norma eccezionale, incide soltanto sull'executio e non preclude le azioni di cognizione e di condanna, sicché non può essere utilmente invocato per arrestare il procedimento monitorio.
A conforto, la comparsa richiama la giurisprudenza di legittimità, segnatamente la
Cassazione a Sezioni Unite n. 16059/2021, ove si afferma che: “la dichiarazione dello stato di dissesto degli enti locali non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario in quanto la procedura di risanamento finanziario degli enti locali dissestati si limita a demandare l'accertamento della situazione debitoria dell'ente ad un organo amministrativo (commissario straordinario liquidatore o commissione straordinaria di liquidazione), e a vietare la promozione di azioni esecutive in pendenza della fase di liquidazione, sicché – non essendo prevista una procedura di risoluzione delle contestazioni all'interno della fase liquidatoria – il creditore può sempre rinunziare all'inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione e proporre dinanzi al giudice ordinario una domanda di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso il comune, da far valere in via esecutiva nei confronti del l'ente pubblico tornato in bonis, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26 agosto 1997, n. 7997) restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatasi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto (Cass. 26 novembre 1999, n. 12234)”.
La convenuta opposta richiama inoltre pronunce conformi (Cass. n. 1191/2001; n.
16959/2016; n. 6692/2020), nonché arresti di merito, fra cui Corte d'Appello di Napoli
n. 133/2023, e sentenze dei Tribunali di Agrigento n. 1088/2018 e di Catania n.
32/2024, tutte nel senso della persistente legittimità delle azioni di cognizione contro l'ente dissestato e dell'inibizione limitata alle sole azioni esecutive.
In termini applicativi, rivendica la piena legittimazione a CP_1
domandare accertamento e condanna al fine di ottenere un titolo esecutivo, ferma restando la temporanea preclusione di intraprendere esecuzione sino alla conclusione della fase di dissesto. L'opposizione del sarebbe dunque rivolta ad una Pt_1
p. 5 interpretazione distorta dell'art. 248 TUEL, che confonde il diverso piano dell'esecuzione con quello della cognizione.
La convenuta prende posizione anche sull'eccezione relativa al pagamento, da parte del di € 142.545,70 per il I trimestre 2024 (fattura n. 262 EL del 09/05/2024), Pt_1
ritenuto “non di competenza dell'OSL”. La società contesta l'idoneità di tale rilievo, evidenziando che il mandato di pagamento n. 850 è stato emesso successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo (notifica del 06/09/2024; mandato del 17/09/2024), e segnala peraltro il deposito del mandato n. 828 del 13/09/2024 relativo al II trimestre
2024, estraneo all'oggetto dell'ingiunzione opposta. Ciò confermerebbe, secondo l'opposta, l'inconsistenza dell'eccezione e la necessità di rigettare integralmente l'opposizione.
Sul piano sostanziale, la difesa qualifica l'azione monitoria come azione di adempimento contrattuale, fondata sulla convenzione di utenza stipulata con il in data 12/06/2014, già prodotta nel monitorio. Pt_1 Parte_1
Alla luce dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni di adempimento, la società afferma di avere dimostrato titolo, certezza, liquidità ed esigibilità del credito, allegando l'inadempimento del debitore;
grava invece sul la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi, prova che l'opponente Pt_1 non avrebbe nemmeno articolato. La produzione documentale comprende, oltre alle note di addebito/fatture, la convenzione d'utenza del 12/06/2014, estratti conto autenticati, estratti della posizione contabile riferita alla fornitura idropotabile, nonché precedenti decreti ingiuntivi emessi sempre in virtù della medesima convenzione per periodi antecedenti.
Ebbene secondo il Tribunale, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La domanda attorea è destituita di fondamento in primis nella parte in cui eccepisce l'improcedibilità dell'azione monitoria per effetto della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente e, correlativamente, il difetto di interesse ad agire dell'opposta.
La lettera e la ratio degli artt. 248 e 252 TUEL circoscrivono il divieto alla fase esecutiva, impedendo l'instaurazione o la prosecuzione delle sole azioni esecutive individuali e determinando l'estinzione di quelle già in corso, mentre non comportano la perdita p. 6 della capacità processuale dell'ente, né la sostituzione degli organi della procedura agli organi istituzionali, né la preclusione delle ordinarie azioni di cognizione.
In tale prospettiva si colloca il principio, più volte ribadito, secondo cui la dichiarazione di dissesto non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, restando semmai esclusa la tutela esecutiva durante la fase liquidatoria.
È lo stesso impianto difensivo dell'opponente a confermare che la preclusione opera sulle iniziative coattive, come si evince dal passo riprodotto in atti: “preclusione all'instaurazione di nuove procedure esecutive e l'estinzione di quelle in corso”. Il richiamo ai precedenti amministrativi, che valorizzano la tutela della concorsualità e della par condicio dei creditori, non supera tale distinzione strutturale tra cognizione ed executio e non consente di degradare a inammissibile o improcedibile la domanda monitoria volta alla mera formazione del titolo.
Non conduce a diversa conclusione l'assunto secondo cui l'opposta avrebbe, in data
12 settembre 2024, presentato istanza di ammissione alla massa passiva davanti all'OSL.
Anche ad ammettere la pendenza della domanda in sede concorsuale, ciò non elide l'utilità dell'accertamento giudiziale del credito, né la legittimazione ad agire in cognizione, fermo l'obbligo di coordinamento tra i piani e il divieto di duplicazione del soddisfacimento.
In assenza di una definizione della pretesa in sede OSL, l'interesse ad ottenere un accertamento giurisdizionale permane, giacché il titolo potrà essere fatto valere in via esecutiva nei confronti del l'ente pubblico tornato in bonis, mentre, durante la procedura, la soddisfazione concorsuale seguirà le regole del TUEL con gli effetti ivi previsti su interessi e rivalutazione.
Nel merito, la pretesa creditoria risulta provata e non contestata nei suoi elementi essenziali. L'opponente non ha specificamente contestato la ricezione della fornitura idrica tramite e Santa Sofia, i volumi addebitati e indicati in fattura, la tariffa CP_4
applicata, né la qualità di concessionaria regionale dell'opposta; tali circostanze, alla luce dell'art. 115 c.p.c., devono ritenersi ammesse.
p. 7 La documentazione prodotta dall'opposta, ivi inclusa la convenzione d'utenza del 12 giugno 2014, gli estratti conto e le fatture relative ai trimestri oggetto di causa, suffraga la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato.
È pacifico, altresì, che il ha eseguito, in data 17 settembre 2024, un pagamento Pt_1
di euro 142.545,70 relativo al I trimestre 2024, successivo alla notifica del decreto, con conseguente riduzione del dovuto.
Il credito residuo, come già valutato in sede di provvisoria esecuzione, ammonta a euro 267.898,52, relativo in particolare alle fatture n. 316EL del 27 luglio 2023 (II trimestre 2023) e n. 68EL del 7 febbraio 2024 (IV trimestre 2023).
Quanto agli accessori, la domanda di interessi moratori ex art.
2.5 della convenzione d'utenza e/o d.lgs. 231/2002 è fondata in linea di principio, nei limiti che seguono.
La disciplina speciale del dissesto non incide sull'accertamento del quantum dovuto a titolo di interessi secondo il titolo negoziale o la legge, ma regola la loro concreta producibilità ed esigibilità nella procedura concorsuale, stabilendo la sospensione della tutela esecutiva e gli effetti sul maturare di interessi e rivalutazione nel concorso.
Pertanto, gli interessi moratori vanno riconosciuti in via dichiarativa secondo le previsioni contrattuali e di legge, fermo restando che l'eventuale soddisfazione in sede
OSL avverrà nei limiti e con gli effetti di cui agli artt. 248 ss. TUEL;
resta, in ogni caso, preclusa la fase esecutiva individuale sino alla chiusura della procedura e al rientro in bonis dell'ente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va respinta quanto al profilo pregiudiziale di improcedibilità e di difetto di interesse ad agire dell'opposta; quanto al merito, va pronunciata la condanna dell'ente al pagamento del residuo, con detrazione del versato dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Il decreto opposto va pertanto confermato nei limiti dell'importo residuo e per gli accessori come in motivazione.
Le spese seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e vanno poste a suo carico, con attribuzione al procuratore antistatario della parte opposta, avuto riguardo sia alla fase monitoria sia alla fase di opposizione.
p. 8 Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria e di difetto di interesse ad agire dell'opposta;
− dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla somma di euro
142.545,70 pagata dall'opponente dopo la notifica del decreto;
− conferma il decreto ingiuntivo opposto nei limiti dell'importo residuo e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 267.898,52, oltre interessi moratori;
[...]
− condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario dell'opposta, che si liquidano in euro
5.077,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 21/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
C.F. , P. I.V.A. , IN PERSONA Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
DEL SINDACO E LEGALE RAPP.TE P.T., DOM.TO PER LA CARICA PRESSO LA RESIDENZA
MUNICIPALE SITA IN LUSCIANO ALLA VIA COSTANZO N. 20, RAPPRESENTATO
DALL'AVVOCATO NT LL - C.F. DEL FORO DI NOLA, C.F._1
CHE LO RAPPRESENTA GIUSTA PROCURA SPECIALE IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE IN CARICA ING. CON SEDE IN NAPOLI, ALLA VIA G. CP_2
PORZIO N. 4, ISOLA C/5 C.D.N. (COD. FISC. N. ), DIFESA DALL'AVV. ROSA P.IVA_3
GIUSTINO (COD. FISC. , CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI C.F._2
PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
p. 1 IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 4433/2024, EMESSO IN DATA 02/09/2024 DAL
TRIBUNALE DI NAPOLI, NEL PROC. N. 17936/2024 R.G.A.C., E NOTIFICATO IN DATA
06/09/2024;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La controversia origina dalla citazione in opposizione che è stato proposto dal Pt_1 di nei confronti della a seguito Parte_1 Controparte_3
dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 4433/2024, che ha ingiunto all'ente il pagamento della somma di euro 410.444,22.
Il oppone l'improcedibilità dell'azione monitoria in ragione del sopravvenuto Pt_1
dissesto finanziario deliberato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del
05/05/2024, dichiarazione che qualifica come “immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4, del D.lgs. 267/2000”, con espressa indicazione che si tratta di
“dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. 267/2000”.
La declaratoria di dissesto, ai sensi degli artt. 244 ss. del TUEL, determina l'avvio di una procedura straordinaria di riequilibrio che separa in via funzionale la gestione corrente dell'ente da quella inerente alla massa passiva pregressa, rimessa all'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL). Tale separazione incide direttamente sull'azionabilità dei crediti maturati anteriormente alla dichiarazione di dissesto, trasferendo la relativa trattazione e liquidazione in sede concorsuale davanti all'organo straordinario.
Sotto il profilo normativo, l'opposizione valorizza l'art. 248, comma 2, TUEL, ove si stabilisce il divieto per i creditori di intraprendere o proseguire procedure esecutive successivamente alla dichiarazione di dissesto, con correlativa estinzione di quelle già pendenti, quando i debiti rientrano nella competenza dell'OSL.
Il Comune richiama giurisprudenza amministrativa che conferma la portata preclusiva della dichiarazione di dissesto rispetto ai procedimenti di coazione individuale, citando la pronuncia del TAR Campania, Napoli, sez. III, 5 ottobre 2022,
n. 6176, e ulteriori arresti significativi: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12
p. 2 gennaio 2022, n. 1; Consiglio di Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2452; TAR Campania,
Napoli, sez. VIII, 19 aprile 2021, n. 2464.
A tale giurisprudenza è attribuito il consolidato principio per cui la tutela della concorsualità e della par condicio creditorum impone l'inibizione di misure di soddisfacimento coattivo individuale, ricomprendendo, quando concernano debiti assoggettati alla massa dissestata, anche l'ottemperanza ai giudicati formatisi successivamente su fatti o atti anteriori alla dichiarazione.
La parte opponente precisa inoltre che, a valle della separazione gestionale, il Pt_1 ha adempiuto ai pagamenti “non soggetti alla competenza dell'OSL”, come da documentazione allegata, ribadendo però l'impossibilità di liquidare le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto senza la “preventiva valutazione e autorizzazione da parte del competente Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL)”.
La prospettazione difensiva, dunque, colloca il credito dell'opposta società nel novero delle obbligazioni “derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto”, che la legge assoggetta alla procedura liquidatoria straordinaria, “anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente”.
Se ne trae la conseguenza che, una volta perfezionatosi il dissesto, non soltanto vengono meno le condizioni per proseguire azioni esecutive individuali, ma i debiti insoluti cessano di produrre “rivalutazione monetaria ed interessi di qualsivoglia natura”, stante la disciplina speciale che governa la massa passiva nella liquidazione straordinaria.
In chiave rimediale, l'attore in opposizione chiede di dichiarare “in via preliminare, … la improcedibilità della azione ingiuntiva ex art. 248 TUEL per avere il Consiglio
Comunale di approvato in data 05/05/2024 ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. Pt_1
267/2000 il dissesto finanziario dell'Ente”, e “in via principale, … l'estinzione del giudizio con la conseguenza che ogni istanza andrà presentata all'Organismo
Straordinario di Liquidazione (OSL)”, oltre ad “assumere ogni provvedimento ritenuto di giustizia”.
La richiesta di improcedibilità ed estinzione del giudizio monitorio si fonda tanto sulla immediata efficacia della deliberazione consiliare di dissesto quanto sulla natura p. 3 concorsuale della procedura, che assorbe ogni pretesa creditoria anteriore e ne impone il trattamento secondo criteri di graduazione e soddisfazione previsti dalla normativa di settore, con divieto di iniziative atomistiche idonee a vulnerare l'uguaglianza sostanziale dei creditori.
Si è costituita di conseguenza la convenuta opposta evidenziando la pretestuosità dell'iniziativa processuale poiché il non avrebbe contestato la ricezione della Pt_1
fornitura idrica tramite e Santa Sofia, né i volumi idrici addebitati e indicati CP_4
nelle fatture, né la tariffa applicata, né, in definitiva, la propria obbligazione di pagamento quale utente della concessionaria regionale.
Secondo l'opposta, ciò denoterebbe la mera volontà di ritardare l'adempimento dovuto per il servizio fruito.
Quanto al motivo cardine dell'opposizione, il ha eccepito l'improcedibilità Pt_1
del procedimento monitorio in ragione della deliberazione consiliare n. 23 del
05/05/2024 di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 TUEL, richiamando l'art. 248, comma 2, del medesimo testo unico, che vieta l'avvio di nuove procedure esecutive e comporta l'estinzione di quelle pendenti.
La società opposta reputa tale eccezione infondata, poiché le conseguenze del dissesto riguardano “esclusivamente le azioni esecutive” e, dunque, possono legittimamente essere sollevate soltanto in sede esecutiva;
non integrano, invece, un fatto impeditivo od estintivo del credito nella fase di cognizione, non potendo paralizzare l'azione monitoria diretta alla formazione del titolo.
La difesa di puntualizza che la normativa invocata dalla controparte, CP_1
segnatamente gli artt. 248 e 252 TUEL, stabilisce unicamente che “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione […] l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.
p. 4 Muovendo da tale tenore letterale, l'opposta argomenta che l'art. 248 TUEL, in quanto norma eccezionale, incide soltanto sull'executio e non preclude le azioni di cognizione e di condanna, sicché non può essere utilmente invocato per arrestare il procedimento monitorio.
A conforto, la comparsa richiama la giurisprudenza di legittimità, segnatamente la
Cassazione a Sezioni Unite n. 16059/2021, ove si afferma che: “la dichiarazione dello stato di dissesto degli enti locali non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario in quanto la procedura di risanamento finanziario degli enti locali dissestati si limita a demandare l'accertamento della situazione debitoria dell'ente ad un organo amministrativo (commissario straordinario liquidatore o commissione straordinaria di liquidazione), e a vietare la promozione di azioni esecutive in pendenza della fase di liquidazione, sicché – non essendo prevista una procedura di risoluzione delle contestazioni all'interno della fase liquidatoria – il creditore può sempre rinunziare all'inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione e proporre dinanzi al giudice ordinario una domanda di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso il comune, da far valere in via esecutiva nei confronti del l'ente pubblico tornato in bonis, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26 agosto 1997, n. 7997) restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatasi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto (Cass. 26 novembre 1999, n. 12234)”.
La convenuta opposta richiama inoltre pronunce conformi (Cass. n. 1191/2001; n.
16959/2016; n. 6692/2020), nonché arresti di merito, fra cui Corte d'Appello di Napoli
n. 133/2023, e sentenze dei Tribunali di Agrigento n. 1088/2018 e di Catania n.
32/2024, tutte nel senso della persistente legittimità delle azioni di cognizione contro l'ente dissestato e dell'inibizione limitata alle sole azioni esecutive.
In termini applicativi, rivendica la piena legittimazione a CP_1
domandare accertamento e condanna al fine di ottenere un titolo esecutivo, ferma restando la temporanea preclusione di intraprendere esecuzione sino alla conclusione della fase di dissesto. L'opposizione del sarebbe dunque rivolta ad una Pt_1
p. 5 interpretazione distorta dell'art. 248 TUEL, che confonde il diverso piano dell'esecuzione con quello della cognizione.
La convenuta prende posizione anche sull'eccezione relativa al pagamento, da parte del di € 142.545,70 per il I trimestre 2024 (fattura n. 262 EL del 09/05/2024), Pt_1
ritenuto “non di competenza dell'OSL”. La società contesta l'idoneità di tale rilievo, evidenziando che il mandato di pagamento n. 850 è stato emesso successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo (notifica del 06/09/2024; mandato del 17/09/2024), e segnala peraltro il deposito del mandato n. 828 del 13/09/2024 relativo al II trimestre
2024, estraneo all'oggetto dell'ingiunzione opposta. Ciò confermerebbe, secondo l'opposta, l'inconsistenza dell'eccezione e la necessità di rigettare integralmente l'opposizione.
Sul piano sostanziale, la difesa qualifica l'azione monitoria come azione di adempimento contrattuale, fondata sulla convenzione di utenza stipulata con il in data 12/06/2014, già prodotta nel monitorio. Pt_1 Parte_1
Alla luce dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni di adempimento, la società afferma di avere dimostrato titolo, certezza, liquidità ed esigibilità del credito, allegando l'inadempimento del debitore;
grava invece sul la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi, prova che l'opponente Pt_1 non avrebbe nemmeno articolato. La produzione documentale comprende, oltre alle note di addebito/fatture, la convenzione d'utenza del 12/06/2014, estratti conto autenticati, estratti della posizione contabile riferita alla fornitura idropotabile, nonché precedenti decreti ingiuntivi emessi sempre in virtù della medesima convenzione per periodi antecedenti.
Ebbene secondo il Tribunale, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La domanda attorea è destituita di fondamento in primis nella parte in cui eccepisce l'improcedibilità dell'azione monitoria per effetto della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente e, correlativamente, il difetto di interesse ad agire dell'opposta.
La lettera e la ratio degli artt. 248 e 252 TUEL circoscrivono il divieto alla fase esecutiva, impedendo l'instaurazione o la prosecuzione delle sole azioni esecutive individuali e determinando l'estinzione di quelle già in corso, mentre non comportano la perdita p. 6 della capacità processuale dell'ente, né la sostituzione degli organi della procedura agli organi istituzionali, né la preclusione delle ordinarie azioni di cognizione.
In tale prospettiva si colloca il principio, più volte ribadito, secondo cui la dichiarazione di dissesto non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, restando semmai esclusa la tutela esecutiva durante la fase liquidatoria.
È lo stesso impianto difensivo dell'opponente a confermare che la preclusione opera sulle iniziative coattive, come si evince dal passo riprodotto in atti: “preclusione all'instaurazione di nuove procedure esecutive e l'estinzione di quelle in corso”. Il richiamo ai precedenti amministrativi, che valorizzano la tutela della concorsualità e della par condicio dei creditori, non supera tale distinzione strutturale tra cognizione ed executio e non consente di degradare a inammissibile o improcedibile la domanda monitoria volta alla mera formazione del titolo.
Non conduce a diversa conclusione l'assunto secondo cui l'opposta avrebbe, in data
12 settembre 2024, presentato istanza di ammissione alla massa passiva davanti all'OSL.
Anche ad ammettere la pendenza della domanda in sede concorsuale, ciò non elide l'utilità dell'accertamento giudiziale del credito, né la legittimazione ad agire in cognizione, fermo l'obbligo di coordinamento tra i piani e il divieto di duplicazione del soddisfacimento.
In assenza di una definizione della pretesa in sede OSL, l'interesse ad ottenere un accertamento giurisdizionale permane, giacché il titolo potrà essere fatto valere in via esecutiva nei confronti del l'ente pubblico tornato in bonis, mentre, durante la procedura, la soddisfazione concorsuale seguirà le regole del TUEL con gli effetti ivi previsti su interessi e rivalutazione.
Nel merito, la pretesa creditoria risulta provata e non contestata nei suoi elementi essenziali. L'opponente non ha specificamente contestato la ricezione della fornitura idrica tramite e Santa Sofia, i volumi addebitati e indicati in fattura, la tariffa CP_4
applicata, né la qualità di concessionaria regionale dell'opposta; tali circostanze, alla luce dell'art. 115 c.p.c., devono ritenersi ammesse.
p. 7 La documentazione prodotta dall'opposta, ivi inclusa la convenzione d'utenza del 12 giugno 2014, gli estratti conto e le fatture relative ai trimestri oggetto di causa, suffraga la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato.
È pacifico, altresì, che il ha eseguito, in data 17 settembre 2024, un pagamento Pt_1
di euro 142.545,70 relativo al I trimestre 2024, successivo alla notifica del decreto, con conseguente riduzione del dovuto.
Il credito residuo, come già valutato in sede di provvisoria esecuzione, ammonta a euro 267.898,52, relativo in particolare alle fatture n. 316EL del 27 luglio 2023 (II trimestre 2023) e n. 68EL del 7 febbraio 2024 (IV trimestre 2023).
Quanto agli accessori, la domanda di interessi moratori ex art.
2.5 della convenzione d'utenza e/o d.lgs. 231/2002 è fondata in linea di principio, nei limiti che seguono.
La disciplina speciale del dissesto non incide sull'accertamento del quantum dovuto a titolo di interessi secondo il titolo negoziale o la legge, ma regola la loro concreta producibilità ed esigibilità nella procedura concorsuale, stabilendo la sospensione della tutela esecutiva e gli effetti sul maturare di interessi e rivalutazione nel concorso.
Pertanto, gli interessi moratori vanno riconosciuti in via dichiarativa secondo le previsioni contrattuali e di legge, fermo restando che l'eventuale soddisfazione in sede
OSL avverrà nei limiti e con gli effetti di cui agli artt. 248 ss. TUEL;
resta, in ogni caso, preclusa la fase esecutiva individuale sino alla chiusura della procedura e al rientro in bonis dell'ente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va respinta quanto al profilo pregiudiziale di improcedibilità e di difetto di interesse ad agire dell'opposta; quanto al merito, va pronunciata la condanna dell'ente al pagamento del residuo, con detrazione del versato dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Il decreto opposto va pertanto confermato nei limiti dell'importo residuo e per gli accessori come in motivazione.
Le spese seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e vanno poste a suo carico, con attribuzione al procuratore antistatario della parte opposta, avuto riguardo sia alla fase monitoria sia alla fase di opposizione.
p. 8 Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria e di difetto di interesse ad agire dell'opposta;
− dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla somma di euro
142.545,70 pagata dall'opponente dopo la notifica del decreto;
− conferma il decreto ingiuntivo opposto nei limiti dell'importo residuo e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 267.898,52, oltre interessi moratori;
[...]
− condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario dell'opposta, che si liquidano in euro
5.077,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 21/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
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