Trib. Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 12104
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Improcedibilità per dissesto finanziario

    Il Tribunale ha ritenuto che gli artt. 248 e 252 del TUEL circoscrivono il divieto alla fase esecutiva, impedendo l'instaurazione o la prosecuzione delle sole azioni esecutive individuali, ma non comportano la perdita della capacità processuale dell'ente né la preclusione delle ordinarie azioni di cognizione. La dichiarazione di dissesto non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Estinzione per competenza OSL

    Il Tribunale ha affermato che, anche in presenza di una domanda di ammissione alla massa passiva presso l'OSL, permane l'utilità dell'accertamento giudiziale del credito e la legittimazione ad agire in cognizione. Il titolo ottenuto potrà essere fatto valere in via esecutiva nei confronti dell'ente pubblico una volta tornato in bonis.

  • Accolto
    Fondatezza del credito per fornitura idrica

    Il Tribunale ha ritenuto il credito provato e non contestato nei suoi elementi essenziali (ricezione fornitura, volumi, tariffa). La documentazione prodotta dalla società conferma la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

  • Accolto
    Riconoscimento interessi moratori

    Gli interessi moratori sono riconosciuti in via dichiarativa secondo le previsioni contrattuali e di legge, fermo restando che la loro effettiva soddisfazione in sede OSL avverrà nei limiti e con gli effetti di cui agli artt. 248 ss. TUEL.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 12104
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 12104
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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